Ordinanza cautelare 16 novembre 2016
Ordinanza cautelare 8 marzo 2017
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
Sentenza 10 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 22 luglio 2024
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/05/2025, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04272/2025REG.PROV.COLL.
N. 04584/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4584 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del Prefetto pro tempore , e il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sezione VI, 16 maggio 2023, n. 2947, resa tra le parti, non notificata e concernente il provvedimento di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e del Ministero dell'Interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare.
2. Il giudizio di primo grado, nel quale il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ha respinto la domanda di emersione del lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro, signor -OMISSIS-, è stato definito con la sentenza oggetto del presente appello, dopo che il primo giudice aveva respinto la domanda cautelare con ordinanza 10 novembre 2022, n. 1950, riformata da questa Sezione con ordinanza ai sensi dell’articolo 55, comma 10 c.p.a. 16 dicembre 2022, n. 5845.
3. Con appello notificato e depositato il 29 maggio 2023, il signor -OMISSIS- ha chiesto la riforma, previa istanza cautelare, della decisione impugnata, sostenendo che erroneamente il primo giudice avrebbe considerato correttamente eseguito il recapito all’interessato del preavviso e del diniego e dell’istanza di sanatoria, che, in realtà, sarebbero state consegnati al suo datore di lavoro, prima del licenziamento del ricorrente avvenuto di lì a poco.
4. L’appellante ha depositato memoria difensiva il 7 luglio 2023 e, con ordinanza cautelare 13 luglio 2023, n. 2950, la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
5. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 30 luglio 2023 e il signor -OMISSIS- ha prodotto ulteriore memoria il 28 febbraio 2024.
6. Con ordinanza collegiale 22 luglio 2024, n. 6571, la Sezione ha disposto incombenti istruttori, ritenendo che “ ai fini del decidere è necessario conoscere termini e durata del rapporto di lavoro intercorrente fra l’odierno appellante e il sig. -OMISSIS- (suo datore di lavoro all’epoca dell’istanza di emersione) e si richiede, pertanto, l’acquisizione del contratto di lavoro o di qualsiasi altra documentazione utile al fine di valutare il regolare perfezionamento della notifica a parte appellante ”.
7. Il signor -OMISSIS- ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 18 novembre 2024 e, con ordinanza interlocutoria 4 dicembre 2024, n. 9684, la Sezione ha stabilito di “ reiterare l’incombente istruttorio, onerando l’appellante al relativo adempimento entro 60 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente ordinanza se antecedente, con avvertenza che, in difetto, il Collegio potrà trarre argomenti ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 116 c.p.c. e 39 c.p.a. ”.
8. L’incombente istruttorio, tuttavia, è rimasto ineseguito da parte dell’appellante e all’udienza del 6 maggio 2025, la causa è passata in decisione.
9. L’appello non può trovare accoglimento.
Il signor -OMISSIS- non ha eseguito l’incombente istruttorio disposto in via interlocutoria dalla Sezione al fine di fornire adeguata prova documentale attinente ai termini e alla durata del suo rapporto di lavoro.
10. L’appello va, dunque, respinto, dovendo trovare applicazione, in forza del richiamo esterno di cui all’articolo 39 c.p.a., quanto previsto dall’articolo 116, comma 2, c.p.c., a mente del quale “ il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo. ”
11. Sussistono, tuttavia, sufficienti motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 4584/2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO