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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/07/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 344/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 344/2023 promossa da: con sede in Siracusa, Via Stentinello n. 9, P.iva in persona del CP_1 P.IVA_1
Amministratore Delegato Dott. rappresentata e difesa sia unitamente che CP_2
separatamente dagli Avv. Ti Pasqualina Maria Grazia Guardo (c.f.: p.e.c. C.F._1
e Tiziana Giudice (c.f.: p.e.c Email_1 C.F._2
giusta procura rilasciata in atti con elezione di domicilio Email_2 digitale presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. Tiziana Giudice:
Email_3
ATTRICE- OPPONENTE contro
P. I.V.A. , in persona del Preposto sig. , cod. fisc. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Criber, cod. fisc. Email_4 [...]
, con studio in Chieti, alla Via G. Pianell, 27, in forza di procura in atti C.F._4
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse depositate e note in sostituzione di udienza.
pagina 1 di 7 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la si è opposta al decreto ingiuntivo n. CP_1
126/2023, emesso su richiesta della ; quest'ultima, nel ricorso per decreto ingiuntivo, Controparte_3 ha sostenuto di aver fornito all'opponente n 11 lavoratori come da contratto di somministrazione del
10.11.2022 e di aver maturato un corrispettivo non pagato pari ad € 125.383,65; oltre accessori.
L'opponente eccepisce l'insufficiente prova del credito, non essendo sufficienti, a tale scopo, le fatture allegate al ricorso;
rileva inoltre, che la somministrazione sia affetta da vizi ed in particolare che i lavoratori forniti non hanno tutti la qualifica di insulator come previsto nel contratto ma alcuni ( di preciso n 5) hanno la qualifica di helper dovendosi applicare a questi ultimi una tariffa oraria inferiore a quella prevista per la qualifica di insulator e precisamente euro 18/h (come risulta nel contratto stipulato tra le medesime parti nel 2019 allegato al ricorso con doc. 8) anziché 27/h statuito per la qualifica di insulator. Pertanto, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvedere: 1) Ritenere e dichiarare non dovute le somme ingiunte;
2) Per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo n. 126/2023 reso, in data 15/5/2023, dal Tribunale di Chieti – Sezione Distaccata di Ortona, in accoglimento del ricorso ex. art. 633 c.p.c. del 19/04/2023 proposto dalla (giudizio n. 223/2023 Controparte_3
R.G.). Con vittoria delle spese e competenze di lite.”
Si è costituita l'opposta, respingendo le censure di controparte ed eccependo il palese comportamento concludente di piena accettazione dei lavoratori forniti in assenza di contestazioni tant'è che l'opponente solo dopo aver ricevuto le fatture ha comunicato nota con cui chiedeva di rivedere le fatture per il corrispettivo dei lavoratori helper;
ciò, pur continuando ad usufruirne durante tutto il rapporto stabilito nel contratto e non avanzando formali contestazioni, né durante il rapporto ha avanzato richieste di sostituzione dei lavoratori né tantomeno di risoluzione contrattuale per inadempimento.
A sostengo delle sue argomentazioni conclude chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare munire il decreto ingiuntivo n.
126/2023 emesso in data 15 maggio 2023 dal Tribunale di Chieti – Sezione Distaccata di Ortona di efficacia provvisoriamente esecutiva per la somma pari ad euro 41.881,65 dando atto dell'intervenuto pagamento della somma pari ad euro 83.502,00 corrisposta in data 16 giugno 2023 ovvero dopo la notificazione del decreto stesso (€125.383,65 somma ingiunta - €83.502,00 somma corrisposta in data
16 giugno 2023 ovvero dopo la notificazione in data 15 maggio 2023 del Decreto Ingiuntivo
Telematico = €41.881,65 credito residuo) non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pagina 2 di 7 pronta soluzione;
nel merito rigettare l'opposizione proposta da avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 126/2023 emesso in data 15 maggio 2023 dal Tribunale di Chieti – Sezione Distaccata di
Ortona, confermando la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, e dando atto dell'intervenuto pagamento della somma pari ad euro 83.502,00 corrisposta in data 16 giugno 2023 ovvero dopo la notificazione dello stesso, con condanna di in persona del Legale CP_1
Rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 41.881,65 (€125.383,65 somma ingiunta -
€83.502,00 somma corrisposta in data 16 giugno 2023 ovvero dopo la notificazione in data 15 maggio
2023 del Decreto Ingiuntivo Telematico = € 41.881,65 credito residuo), ovvero di quella che anche diversa che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, munendolo di efficacia esecutiva;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio”.
Con ordinanza del 15.7.2024, ritenuta la inammissibilità e l'irrilevanza delle istanze di prova orale avanzate dall'opponente, tenuto anche conto della natura documentale della causa, già matura per la decisione, è stata fissata udienza al 18.11.24 per la rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c
La causa, istruita documentalmente, è giunta così alla decisione odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che a seguito di ogni atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda formulata mediante la presentazione del ricorso, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto. (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 1410/92).
Ne consegue che, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, resta a carico dell'opposto, avente veste sostanziale di attore, l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del credito, mentre a carico dell'opponente, avente la veste sostanziale di convenuto, si configura l'onere di provare la sussistenza degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 77/69).
Chiarito questo, si deve rilevare che non vi è alcun dubbio sull'esistenza del contratto di fornitura dei lavoratori prodotto in atti (all.2 opponente) in quanto, oltre al fatto che la contestazione del vizio di fornitura è incompatibile con la tesi dell'insussistenza del rapporto, è proprio la documentazione depositata dalle parti che dimostra la sussistenza del rapporto tra esse parti. Ne consegue che la contestazione delle fatture, in assenza della contestazione specifica del rapporto da cui deriva il credito per il quale ha agito l'ingiungente, non può avere alcun rilievo (cfr., ex plurimis, Trib. Milano, sent. n. pagina 3 di 7 2312/2020, secondo la quale “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la generica allegazione della inidoneità probatoria delle fatture prodotte ai fini della prova del credito non è sufficiente ad assolvere all'onere di cui all'art. 115 c.p.c.”).
Venendo ora all'eccezione relativa ai vizi della fornitura dei lavoratori in merito alla loro effettiva qualifica, si evidenzia come parte convenuta/opposta, nel costituirsi tempestivamente, ha dedotto innanzitutto la mancata contestazione da parte dell'opponente per aver tacitamente accettato tutti i lavoratori consegnati e di averne usufruito fino alla scadenza del contratto, anche dopo aver ricevuto le fatture e dopo aver chiesto di rivederle. E'bene osservare che la scadenza del contratto è stata fissata al CP 28.2.23 e che dal prospetto delle ore lavorate inviato dalla con mail del 6.3.23 risultano anche le ore di lavoro di febbraio 2023. Quindi l'opponente nonostante abbia ritenuto che i lavoratori non avessero la qualifica richiesta comunque li ha tenuti al lavoro, accettando implicitamente la loro qualifica. In effetti, la società opponente solo nel corso delle operazioni di contabilizzazione ha contestato con e-mail del 24/01/2023 l'importo delle fatture emesse dalla opposta in ordine alla rivalsa per il lavoro svolto dai lavoratori somministrati e poi comunque ha continuato ad usufruire dei lavoratori.
Le argomentazioni svolte dall'opposta sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
La in data 10.11.2022 ha inviato alla odierna opponente un preventivo (all.3) di fornitura di CP_3 figure professionali insulators al prezzo di euro 27/h. In data 12.11.22 è stato sottoscritto dalle odierne parti in causa contratto di somministrazione a tempo determinato (all.2), sottoscritto dalle parti in ogni pagina con approvazione specifica e sottoscrizione all'ultima pagina di tutte le clausole ivi contenute.
Il contratto di somministrazione del 10.11.2022 va ritenuto esiste così come chiarito sopra ed è valido a tutti gli effetti tra le parti.
Occorre valutare se le somme richieste ed ottenute con il decreto ingiuntivo opposto siano dovute o meno dalla che chiede la revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso sulla base del CP_1 tariffario applicato di euro 27/h ai lavoratori insulators mentre si sarebbe dovuto applicare per n. 5 lavoratori la tariffa di euro 18/h in quanto lavoratori helper.
A tal proposito si osserva che sia nel preventivo, sia nel contratto che nell'elenco dei lavoratori inviato dalla in data 10.11.2022 si legge sempre la dicitura lavoratori “insulators” e che Controparte_3
l'opposta ha fornito i documenti d'identità dei medesimi così come risulta in atti.
Si evidenzia altresì che dalla documentazione prodotta risulta che l'opponente ha usufruito di tutti i lavoratori forniti per l'intero periodo stabilito nel contratto di somministrazione. Ciò è confermato dallo scambio di e-mail tra le parti offerte in giudizio e che riguardano le richieste avanzate pagina 4 di 7 dall'opposta delle ore lavorate dai suddetti lavoratori mese per mese e concernono le risposte date dall'opponente con invio di prospetti delle ore lavorate. Dalle predette e-mail si evince che sin dal
12.12.2022 (cfr all. 7 opposizione) l'opponente qualifica n 5 lavoratori come helper così come risulta dal prospetto allegato alla mail del 12.12.2022. Solo dopo l'invio in data 19.1.23 delle fatture emesse CP dalla per ottenere la rivalsa del costo lavoro, la ha chiesto di rivedere le fatture per CP_3
l'applicazione di un tariffario più basso rispetto a quello applicato all'insulator sostenendo che tra i lavoratori forniti c'erano n. 5 helper. La società opposta con mail del 24.1.2023 ha eccepito la tardività della contestazione di due mesi dopo l'impiego specificando che i lavoratori insulator lavorano in coppia aiutante e specializzato e che la tariffa prevista nel contratto è unica. In effetti, è da dire che l'opposta, già con l'invio dell'elenco dei lavoratori (si ricorda avvenuto in data 10.11.22), nel prospetto ha indicato tutti i lavoratori come insulator specificando nella mansione di ognuno testualmente e rispettivamente “insul/special e insul /qual”. Questa circostanza conferma che l'opposta ha fornito due tipi di insulators indicandoli da subito e accettati dalla opponente.
Difatti, non vi è prova in atti che l'opponente abbia formulato richiesta di sostituzione dei lavoratori da essa indicati come helper né vi è stata richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento della
Il lavoro è stato terminato dai lavoratori forniti e nessuna contestazione formale è stata CP_3 effettuata in merito ad essi. Si aggiunge che l'opponente non ha dato alcuna prova che i lavoratori inviati fossero helper e non insulators e su tale deduzione vi è ferma contestazione dell'opposta. Si osserva che il doc. n. 5 denominato foglio presenze ed allegato con l'opposizione non dimostra la qualifica dei lavoratori impiegati in quanto è un semplice prospetto riepilogativo di cui non si sa la provenienza non essendo né firmato, né contiene un timbro apposto e non è accompagnato da comunicazione da cui si potrebbe evincere la provenienza, non reca una data. Per tali motivi non viene utilizzata ai fini della decisione del presente giudizio. Neanche il doc. 5 denominato contratto sub appalto ed allegato con la II memoria istruttoria dall'opponente potrà essere utilizzato nel CP_5 presente giudizio ai fini della decisione in quanto redatto completamente in lingua inglese e non accompagnato da traduzione, in violazione dell'art. 122 c.p.c.
Mentre, si rileva che la prova della sussistenza del rapporto tra le parti, su cui si basano le fatture emesse oggetto di opposizione, è stata data attraverso il preventivo del 10.11.22 e il contratto sottoscritto in data 10.11.22 e attraverso l'elenco dei lavoratori tutti con qualifica insulator inviato alla opponente in data 10.11.22. (cfr all. 2,3,4, opponente) e principalmente dallo scambio di e-mail con cui l'opposta ha chiesto all'opponente di conoscere le ore di lavoro svolte dei lavoratori forniti e l'opponente ha riscontrato la richiesta mese per mese. (cfr. all 7 opposizione).
pagina 5 di 7 Tra l'altro, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 12 del contratto ripassato tra le parti in causa il
10.11.2022 che prevede espressamente: “qualora, durante lo svolgimento della somministrazione di lavoro di cui al presente contratto, I'impresa utilizzatrice si trovi ad adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, I'Ulilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al Somministratore, consegnandone copia ai lavoratori interessati;
in mancanza di tale comunicazione l'impresa Utilizzatrice risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori”. Tale clausola è stata specificatamente approvata e sottoscritta dalle parti. La volontà manifestata con l'approvazione di tale clausola di comunicare immediatamente al somministratore l'impiego di lavoratori somministrati con mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto pone in risalto la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore in caso di mancata comunicazione immediata.
Nel caso posto all'attenzione odierna, l'opponente ha ammesso di aver utilizzato lavoratori con mansioni non equivalenti a quelle previste nel contratto (cfr scambio mail) già dal 12.11.22 ma solo con mail del 4.1.23 chiede di rivedere le fatture indicando i 5 lavoratori da essa considerati helper.
Quindi, pur a voler valutare la mail di gennaio 2023 come formale contestazione essa è tardiva rispetto all'impiego dei lavoratori, tenuto conto dell'art 12 richiamato.
Infine si sottolinea che l'opponente ha dichiarato di avere provveduto in data 16.6.23 al pagamento delle somme come riconosciute e che l'opponente ha affermato di aver ricevuto in data 16.6.23 la somma di euro 83.502,00 per cui resta ancora creditore della somma di euro 41.881,65 come differenza tra l'importo ingiunto e la somma pagata al 16.5.23.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e delle risultanze istruttorie, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo revocato poiché il credito vantato ad oggi non è più quello in esso indicato avendo in corso di causa l'opponente effettuato il pagamento della somma di euro 83.502,00. In conclusione,
l'opponente va condannata per il pagamento della differenza tra la somma ingiunta e l'acconto dato, con condanna al pagamento delle spese monitorie in quanto la ha dovuto azionare il giudizio CP_3 per ottenere quanto dovutole.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice-opponente e liquidate per tutte le 4 fasi del giudizio, tenendo conto dei parametri minimi previsti dal D.M.147/2022 per le controversie di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 nella misura di complessivi euro
3.809,00 per compensi di avvocato, oltre alle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA se dovuti, oltre interessi e successive occorrende.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 126/2023 di questo Tribunale;
b) condanna parte opponente al pagamento della somma di euro 41.881,65 (differenza tra importo del decreto ingiuntivo n. 126/2023 e quanto già pagato in data 16.6.2023) a titolo di rivalsa del lavoro svolto in ordine al contratto di somministrazione del 10.11.22 sottoscritto dalle parti in causa;
oltre interessi ex D. Lg.vo 231/2002;
c) Condanna parte attrice-opponente al pagamento delle spese del giudizio monitorio per la somma di euro 2.242,00 così come riportato nel D.I. n.126/23, oltre rimborso spese geenrali al
15%, Iva e Cap come epr legge, se dovuti;
d) Condanna parte attrice -opponente al pagamento delle spese di lite dell'odierno giudizio liquidate in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre alle spese generali nella misura del
15%; IVA e CPA se dovuti, oltre interessi e successive occorrende.
La sentenza è stata resa ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
12 luglio 2025 Pt_1
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 344/2023 promossa da: con sede in Siracusa, Via Stentinello n. 9, P.iva in persona del CP_1 P.IVA_1
Amministratore Delegato Dott. rappresentata e difesa sia unitamente che CP_2
separatamente dagli Avv. Ti Pasqualina Maria Grazia Guardo (c.f.: p.e.c. C.F._1
e Tiziana Giudice (c.f.: p.e.c Email_1 C.F._2
giusta procura rilasciata in atti con elezione di domicilio Email_2 digitale presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. Tiziana Giudice:
Email_3
ATTRICE- OPPONENTE contro
P. I.V.A. , in persona del Preposto sig. , cod. fisc. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Criber, cod. fisc. Email_4 [...]
, con studio in Chieti, alla Via G. Pianell, 27, in forza di procura in atti C.F._4
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse depositate e note in sostituzione di udienza.
pagina 1 di 7 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la si è opposta al decreto ingiuntivo n. CP_1
126/2023, emesso su richiesta della ; quest'ultima, nel ricorso per decreto ingiuntivo, Controparte_3 ha sostenuto di aver fornito all'opponente n 11 lavoratori come da contratto di somministrazione del
10.11.2022 e di aver maturato un corrispettivo non pagato pari ad € 125.383,65; oltre accessori.
L'opponente eccepisce l'insufficiente prova del credito, non essendo sufficienti, a tale scopo, le fatture allegate al ricorso;
rileva inoltre, che la somministrazione sia affetta da vizi ed in particolare che i lavoratori forniti non hanno tutti la qualifica di insulator come previsto nel contratto ma alcuni ( di preciso n 5) hanno la qualifica di helper dovendosi applicare a questi ultimi una tariffa oraria inferiore a quella prevista per la qualifica di insulator e precisamente euro 18/h (come risulta nel contratto stipulato tra le medesime parti nel 2019 allegato al ricorso con doc. 8) anziché 27/h statuito per la qualifica di insulator. Pertanto, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvedere: 1) Ritenere e dichiarare non dovute le somme ingiunte;
2) Per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo n. 126/2023 reso, in data 15/5/2023, dal Tribunale di Chieti – Sezione Distaccata di Ortona, in accoglimento del ricorso ex. art. 633 c.p.c. del 19/04/2023 proposto dalla (giudizio n. 223/2023 Controparte_3
R.G.). Con vittoria delle spese e competenze di lite.”
Si è costituita l'opposta, respingendo le censure di controparte ed eccependo il palese comportamento concludente di piena accettazione dei lavoratori forniti in assenza di contestazioni tant'è che l'opponente solo dopo aver ricevuto le fatture ha comunicato nota con cui chiedeva di rivedere le fatture per il corrispettivo dei lavoratori helper;
ciò, pur continuando ad usufruirne durante tutto il rapporto stabilito nel contratto e non avanzando formali contestazioni, né durante il rapporto ha avanzato richieste di sostituzione dei lavoratori né tantomeno di risoluzione contrattuale per inadempimento.
A sostengo delle sue argomentazioni conclude chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare munire il decreto ingiuntivo n.
126/2023 emesso in data 15 maggio 2023 dal Tribunale di Chieti – Sezione Distaccata di Ortona di efficacia provvisoriamente esecutiva per la somma pari ad euro 41.881,65 dando atto dell'intervenuto pagamento della somma pari ad euro 83.502,00 corrisposta in data 16 giugno 2023 ovvero dopo la notificazione del decreto stesso (€125.383,65 somma ingiunta - €83.502,00 somma corrisposta in data
16 giugno 2023 ovvero dopo la notificazione in data 15 maggio 2023 del Decreto Ingiuntivo
Telematico = €41.881,65 credito residuo) non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pagina 2 di 7 pronta soluzione;
nel merito rigettare l'opposizione proposta da avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 126/2023 emesso in data 15 maggio 2023 dal Tribunale di Chieti – Sezione Distaccata di
Ortona, confermando la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, e dando atto dell'intervenuto pagamento della somma pari ad euro 83.502,00 corrisposta in data 16 giugno 2023 ovvero dopo la notificazione dello stesso, con condanna di in persona del Legale CP_1
Rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 41.881,65 (€125.383,65 somma ingiunta -
€83.502,00 somma corrisposta in data 16 giugno 2023 ovvero dopo la notificazione in data 15 maggio
2023 del Decreto Ingiuntivo Telematico = € 41.881,65 credito residuo), ovvero di quella che anche diversa che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, munendolo di efficacia esecutiva;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio”.
Con ordinanza del 15.7.2024, ritenuta la inammissibilità e l'irrilevanza delle istanze di prova orale avanzate dall'opponente, tenuto anche conto della natura documentale della causa, già matura per la decisione, è stata fissata udienza al 18.11.24 per la rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c
La causa, istruita documentalmente, è giunta così alla decisione odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che a seguito di ogni atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda formulata mediante la presentazione del ricorso, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto. (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 1410/92).
Ne consegue che, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, resta a carico dell'opposto, avente veste sostanziale di attore, l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del credito, mentre a carico dell'opponente, avente la veste sostanziale di convenuto, si configura l'onere di provare la sussistenza degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 77/69).
Chiarito questo, si deve rilevare che non vi è alcun dubbio sull'esistenza del contratto di fornitura dei lavoratori prodotto in atti (all.2 opponente) in quanto, oltre al fatto che la contestazione del vizio di fornitura è incompatibile con la tesi dell'insussistenza del rapporto, è proprio la documentazione depositata dalle parti che dimostra la sussistenza del rapporto tra esse parti. Ne consegue che la contestazione delle fatture, in assenza della contestazione specifica del rapporto da cui deriva il credito per il quale ha agito l'ingiungente, non può avere alcun rilievo (cfr., ex plurimis, Trib. Milano, sent. n. pagina 3 di 7 2312/2020, secondo la quale “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la generica allegazione della inidoneità probatoria delle fatture prodotte ai fini della prova del credito non è sufficiente ad assolvere all'onere di cui all'art. 115 c.p.c.”).
Venendo ora all'eccezione relativa ai vizi della fornitura dei lavoratori in merito alla loro effettiva qualifica, si evidenzia come parte convenuta/opposta, nel costituirsi tempestivamente, ha dedotto innanzitutto la mancata contestazione da parte dell'opponente per aver tacitamente accettato tutti i lavoratori consegnati e di averne usufruito fino alla scadenza del contratto, anche dopo aver ricevuto le fatture e dopo aver chiesto di rivederle. E'bene osservare che la scadenza del contratto è stata fissata al CP 28.2.23 e che dal prospetto delle ore lavorate inviato dalla con mail del 6.3.23 risultano anche le ore di lavoro di febbraio 2023. Quindi l'opponente nonostante abbia ritenuto che i lavoratori non avessero la qualifica richiesta comunque li ha tenuti al lavoro, accettando implicitamente la loro qualifica. In effetti, la società opponente solo nel corso delle operazioni di contabilizzazione ha contestato con e-mail del 24/01/2023 l'importo delle fatture emesse dalla opposta in ordine alla rivalsa per il lavoro svolto dai lavoratori somministrati e poi comunque ha continuato ad usufruire dei lavoratori.
Le argomentazioni svolte dall'opposta sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
La in data 10.11.2022 ha inviato alla odierna opponente un preventivo (all.3) di fornitura di CP_3 figure professionali insulators al prezzo di euro 27/h. In data 12.11.22 è stato sottoscritto dalle odierne parti in causa contratto di somministrazione a tempo determinato (all.2), sottoscritto dalle parti in ogni pagina con approvazione specifica e sottoscrizione all'ultima pagina di tutte le clausole ivi contenute.
Il contratto di somministrazione del 10.11.2022 va ritenuto esiste così come chiarito sopra ed è valido a tutti gli effetti tra le parti.
Occorre valutare se le somme richieste ed ottenute con il decreto ingiuntivo opposto siano dovute o meno dalla che chiede la revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso sulla base del CP_1 tariffario applicato di euro 27/h ai lavoratori insulators mentre si sarebbe dovuto applicare per n. 5 lavoratori la tariffa di euro 18/h in quanto lavoratori helper.
A tal proposito si osserva che sia nel preventivo, sia nel contratto che nell'elenco dei lavoratori inviato dalla in data 10.11.2022 si legge sempre la dicitura lavoratori “insulators” e che Controparte_3
l'opposta ha fornito i documenti d'identità dei medesimi così come risulta in atti.
Si evidenzia altresì che dalla documentazione prodotta risulta che l'opponente ha usufruito di tutti i lavoratori forniti per l'intero periodo stabilito nel contratto di somministrazione. Ciò è confermato dallo scambio di e-mail tra le parti offerte in giudizio e che riguardano le richieste avanzate pagina 4 di 7 dall'opposta delle ore lavorate dai suddetti lavoratori mese per mese e concernono le risposte date dall'opponente con invio di prospetti delle ore lavorate. Dalle predette e-mail si evince che sin dal
12.12.2022 (cfr all. 7 opposizione) l'opponente qualifica n 5 lavoratori come helper così come risulta dal prospetto allegato alla mail del 12.12.2022. Solo dopo l'invio in data 19.1.23 delle fatture emesse CP dalla per ottenere la rivalsa del costo lavoro, la ha chiesto di rivedere le fatture per CP_3
l'applicazione di un tariffario più basso rispetto a quello applicato all'insulator sostenendo che tra i lavoratori forniti c'erano n. 5 helper. La società opposta con mail del 24.1.2023 ha eccepito la tardività della contestazione di due mesi dopo l'impiego specificando che i lavoratori insulator lavorano in coppia aiutante e specializzato e che la tariffa prevista nel contratto è unica. In effetti, è da dire che l'opposta, già con l'invio dell'elenco dei lavoratori (si ricorda avvenuto in data 10.11.22), nel prospetto ha indicato tutti i lavoratori come insulator specificando nella mansione di ognuno testualmente e rispettivamente “insul/special e insul /qual”. Questa circostanza conferma che l'opposta ha fornito due tipi di insulators indicandoli da subito e accettati dalla opponente.
Difatti, non vi è prova in atti che l'opponente abbia formulato richiesta di sostituzione dei lavoratori da essa indicati come helper né vi è stata richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento della
Il lavoro è stato terminato dai lavoratori forniti e nessuna contestazione formale è stata CP_3 effettuata in merito ad essi. Si aggiunge che l'opponente non ha dato alcuna prova che i lavoratori inviati fossero helper e non insulators e su tale deduzione vi è ferma contestazione dell'opposta. Si osserva che il doc. n. 5 denominato foglio presenze ed allegato con l'opposizione non dimostra la qualifica dei lavoratori impiegati in quanto è un semplice prospetto riepilogativo di cui non si sa la provenienza non essendo né firmato, né contiene un timbro apposto e non è accompagnato da comunicazione da cui si potrebbe evincere la provenienza, non reca una data. Per tali motivi non viene utilizzata ai fini della decisione del presente giudizio. Neanche il doc. 5 denominato contratto sub appalto ed allegato con la II memoria istruttoria dall'opponente potrà essere utilizzato nel CP_5 presente giudizio ai fini della decisione in quanto redatto completamente in lingua inglese e non accompagnato da traduzione, in violazione dell'art. 122 c.p.c.
Mentre, si rileva che la prova della sussistenza del rapporto tra le parti, su cui si basano le fatture emesse oggetto di opposizione, è stata data attraverso il preventivo del 10.11.22 e il contratto sottoscritto in data 10.11.22 e attraverso l'elenco dei lavoratori tutti con qualifica insulator inviato alla opponente in data 10.11.22. (cfr all. 2,3,4, opponente) e principalmente dallo scambio di e-mail con cui l'opposta ha chiesto all'opponente di conoscere le ore di lavoro svolte dei lavoratori forniti e l'opponente ha riscontrato la richiesta mese per mese. (cfr. all 7 opposizione).
pagina 5 di 7 Tra l'altro, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 12 del contratto ripassato tra le parti in causa il
10.11.2022 che prevede espressamente: “qualora, durante lo svolgimento della somministrazione di lavoro di cui al presente contratto, I'impresa utilizzatrice si trovi ad adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, I'Ulilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al Somministratore, consegnandone copia ai lavoratori interessati;
in mancanza di tale comunicazione l'impresa Utilizzatrice risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori”. Tale clausola è stata specificatamente approvata e sottoscritta dalle parti. La volontà manifestata con l'approvazione di tale clausola di comunicare immediatamente al somministratore l'impiego di lavoratori somministrati con mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto pone in risalto la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore in caso di mancata comunicazione immediata.
Nel caso posto all'attenzione odierna, l'opponente ha ammesso di aver utilizzato lavoratori con mansioni non equivalenti a quelle previste nel contratto (cfr scambio mail) già dal 12.11.22 ma solo con mail del 4.1.23 chiede di rivedere le fatture indicando i 5 lavoratori da essa considerati helper.
Quindi, pur a voler valutare la mail di gennaio 2023 come formale contestazione essa è tardiva rispetto all'impiego dei lavoratori, tenuto conto dell'art 12 richiamato.
Infine si sottolinea che l'opponente ha dichiarato di avere provveduto in data 16.6.23 al pagamento delle somme come riconosciute e che l'opponente ha affermato di aver ricevuto in data 16.6.23 la somma di euro 83.502,00 per cui resta ancora creditore della somma di euro 41.881,65 come differenza tra l'importo ingiunto e la somma pagata al 16.5.23.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e delle risultanze istruttorie, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo revocato poiché il credito vantato ad oggi non è più quello in esso indicato avendo in corso di causa l'opponente effettuato il pagamento della somma di euro 83.502,00. In conclusione,
l'opponente va condannata per il pagamento della differenza tra la somma ingiunta e l'acconto dato, con condanna al pagamento delle spese monitorie in quanto la ha dovuto azionare il giudizio CP_3 per ottenere quanto dovutole.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice-opponente e liquidate per tutte le 4 fasi del giudizio, tenendo conto dei parametri minimi previsti dal D.M.147/2022 per le controversie di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 nella misura di complessivi euro
3.809,00 per compensi di avvocato, oltre alle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA se dovuti, oltre interessi e successive occorrende.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 126/2023 di questo Tribunale;
b) condanna parte opponente al pagamento della somma di euro 41.881,65 (differenza tra importo del decreto ingiuntivo n. 126/2023 e quanto già pagato in data 16.6.2023) a titolo di rivalsa del lavoro svolto in ordine al contratto di somministrazione del 10.11.22 sottoscritto dalle parti in causa;
oltre interessi ex D. Lg.vo 231/2002;
c) Condanna parte attrice-opponente al pagamento delle spese del giudizio monitorio per la somma di euro 2.242,00 così come riportato nel D.I. n.126/23, oltre rimborso spese geenrali al
15%, Iva e Cap come epr legge, se dovuti;
d) Condanna parte attrice -opponente al pagamento delle spese di lite dell'odierno giudizio liquidate in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre alle spese generali nella misura del
15%; IVA e CPA se dovuti, oltre interessi e successive occorrende.
La sentenza è stata resa ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
12 luglio 2025 Pt_1
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
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