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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 5610/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 9.40 , il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 9.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente non ha depositato note di udienza nel termine assegnato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 5610/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'avv. MANCUSI SERGIO Parte_1 C.F._1
MASSIMO parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. RUPERTO CLAUDIA CP_1 P.IVA_1 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il giudizio con ricorso esponendo: Parte_1
- di essere “affetta da ipertensione arteriosa, osteoporosi grave, extrasistolia, sottoposta ad intervento chirurgico di riparazione della lesione della cuffia dei rotatori, disinserzione del tendine del capo lungo del bicipite e bursectomia subacromiale della spalla sinistra in artroscopia”, riconosciuta portatrice di handicap grave exart. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 con decorrenda dal 03/05/2018;
- di essersi assentata dal lavoro dal 26.1.2022 al 22.2.2022 per sottoporsi, a causa delle patologie patìte, 22/02/2022 si è sottoposta ad una serie di prestazioni fisioterapiche presso il centro AM –KINESITERAPICO, con sede in Pomezia;
- di aver ricevuto comunicazione del 24.11.2022 che, ritenuta ingiustificabile CP_1
pagina 2 di 4 l'assenza alla visita di controllo effettuata in data 4.2.2022, negava l'indennizzo come giornate di malattia per giorni 32;
- di aver invano tentato la via del ricorso amministrativo.
Sul presupposto che l'assenza alla visita di controllo, non contestata, sia giustificata “dalla necessità di effettuare accertamenti specialistici”, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, con clausola di provvisoria esecuzione:
RITENERE e DICHIARARE il diritto della parte ricorrente all'indennità di malattia per
giorni n. 32 detratti dalle buste paga o nella misura di giustizia ai sensi e nella misura di legge.
Conseguentemente:
CONDANNARE l' al pagamento in favore della parte ricorrente al pagamento delle CP_1
giornate detratte per numero 32”.
L' si è costituito - tardivamente - chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, documentale, è stata discussa all'udienza cartolare del 16.12.2025.
***
Il ricorso va rigettato.
In materia di visite di controllo, l'allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio è giustificato solo ove tempestivamente comunicato agli organi di controllo o, in difetto, allorquando venga fornita la dimostrazione dell'indifferibilità del predetto allontanamento, avuto riguardo alla sussistenza di un obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela
(tra le molte, Cass. Sez. L., 22/07/2019, n. 19668).
L'odierna ricorrente non ha provato né la ragione dell'allontanamento, né la sua pagina 3 di 4 indifferibilità.
La confusa documentazione prodotta in allegato al ricorso telematico – affatto numerata come pure indicato nell'indice in calce al ricorso – contempla un unico documento rilevante, denominato “documentazione come da indice”, nel quale, a pag. 17/21, è contenuto un certificato del 15.12.2022 il quale attesterebbe che la ricorrente “ha eseguito presso AM KINESITERAPICO di POMEZIA un ciclo di 09 sedute, dal giorno 26/01/22 al giorno 08/02/22”.
Il periodo indicato comprende 14 giornate;
nulla prova circa la giornata del 4.2.2022; nulla prova sull'orario dell'asserito trattamento, quand'anche ritenuto eseguito in quella data;
nulla prova sulla sua pretesa indifferibilità.
Le spese seguono la soccombenza ma si prende atto della dichiarazione resa dalla ricorrente ex art. 152 disp, att. cpc.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la soccombenza della ricorrente ma prende atto della dichiarazione resa dalla stessa ex art. 152 disp. att. cpc.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 4 di 4
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 5610/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 9.40 , il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 9.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente non ha depositato note di udienza nel termine assegnato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 5610/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'avv. MANCUSI SERGIO Parte_1 C.F._1
MASSIMO parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. RUPERTO CLAUDIA CP_1 P.IVA_1 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il giudizio con ricorso esponendo: Parte_1
- di essere “affetta da ipertensione arteriosa, osteoporosi grave, extrasistolia, sottoposta ad intervento chirurgico di riparazione della lesione della cuffia dei rotatori, disinserzione del tendine del capo lungo del bicipite e bursectomia subacromiale della spalla sinistra in artroscopia”, riconosciuta portatrice di handicap grave exart. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 con decorrenda dal 03/05/2018;
- di essersi assentata dal lavoro dal 26.1.2022 al 22.2.2022 per sottoporsi, a causa delle patologie patìte, 22/02/2022 si è sottoposta ad una serie di prestazioni fisioterapiche presso il centro AM –KINESITERAPICO, con sede in Pomezia;
- di aver ricevuto comunicazione del 24.11.2022 che, ritenuta ingiustificabile CP_1
pagina 2 di 4 l'assenza alla visita di controllo effettuata in data 4.2.2022, negava l'indennizzo come giornate di malattia per giorni 32;
- di aver invano tentato la via del ricorso amministrativo.
Sul presupposto che l'assenza alla visita di controllo, non contestata, sia giustificata “dalla necessità di effettuare accertamenti specialistici”, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, con clausola di provvisoria esecuzione:
RITENERE e DICHIARARE il diritto della parte ricorrente all'indennità di malattia per
giorni n. 32 detratti dalle buste paga o nella misura di giustizia ai sensi e nella misura di legge.
Conseguentemente:
CONDANNARE l' al pagamento in favore della parte ricorrente al pagamento delle CP_1
giornate detratte per numero 32”.
L' si è costituito - tardivamente - chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, documentale, è stata discussa all'udienza cartolare del 16.12.2025.
***
Il ricorso va rigettato.
In materia di visite di controllo, l'allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio è giustificato solo ove tempestivamente comunicato agli organi di controllo o, in difetto, allorquando venga fornita la dimostrazione dell'indifferibilità del predetto allontanamento, avuto riguardo alla sussistenza di un obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela
(tra le molte, Cass. Sez. L., 22/07/2019, n. 19668).
L'odierna ricorrente non ha provato né la ragione dell'allontanamento, né la sua pagina 3 di 4 indifferibilità.
La confusa documentazione prodotta in allegato al ricorso telematico – affatto numerata come pure indicato nell'indice in calce al ricorso – contempla un unico documento rilevante, denominato “documentazione come da indice”, nel quale, a pag. 17/21, è contenuto un certificato del 15.12.2022 il quale attesterebbe che la ricorrente “ha eseguito presso AM KINESITERAPICO di POMEZIA un ciclo di 09 sedute, dal giorno 26/01/22 al giorno 08/02/22”.
Il periodo indicato comprende 14 giornate;
nulla prova circa la giornata del 4.2.2022; nulla prova sull'orario dell'asserito trattamento, quand'anche ritenuto eseguito in quella data;
nulla prova sulla sua pretesa indifferibilità.
Le spese seguono la soccombenza ma si prende atto della dichiarazione resa dalla ricorrente ex art. 152 disp, att. cpc.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la soccombenza della ricorrente ma prende atto della dichiarazione resa dalla stessa ex art. 152 disp. att. cpc.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 4 di 4