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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/05/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-dott.ssa Rita Carosella Presidente
-dott. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
-avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario-rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 344/2021 R.G., avente per oggetto “contratti bancari”
T R A
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
Giarrusso, giusta procura in atti APPELLANTE
E
(P. ), in persona del legale rappresentante p.t., nella Controparte_1 PartitaIVA_1
dichiarata qualità, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Gargani, giusta procura in atti
APPELLATA
(C.F. ) – in persona del legale rappresentante p.t., nella Controparte_2 P.IVA_2
dichiarata qualità, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Fioretti, giusta procura in atti
APPELLATA
in persona del legale rappresentante p.t., nella dichiarata qualità, rappresentata e CP_3
difesa dagli avv.ti Andrea Fioretti e Marta Barono, giusta procura in atti
APPELLATA
C.F. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante p.t., nella dichiarata qualità, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano
Mannocchi, giusta procura in atti
1 APPELLATA in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5
APPELLATA - CONTUMACE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte
-IN FATTO ED IN DIRITTO-
§ 1 – In primo grado, proponeva opposizione avverso la procedura esecutiva Parte_1
immobiliare iscritta dinanzi al Tribunale di Campobasso RG. N. 142/1997, promossa dalla Parte_2
(procedura nella quale erano intervenuti altri creditori) sostenendo che dai ricalcoli effettuati
[...]
dal proprio CTP dott. il debito ammontava ad Euro 766.051,05 e non alla somma Persona_1
richiesta dagli istituti bancari pari ad Euro 1.396.808,66, con conseguente pignoramento di un patrimonio immobiliare pari ad Euro 1.500.000,00.
A seguito dell'opposizione il G.E. dott. Michele Russo assegnava alle parti 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione il sig. introduceva il giudizio di merito, dinanzi al Tribunale Parte_1
iscritto RG. 507/2015 rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare nulla la clausola del contratto di apertura di credito regolata dei conti correnti indicati in premessa, che prevede la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi;
2) dichiarare non dovute le commissioni di massimo scoperto trimestrali e le spese di tenuta conto trimestrali o dovute al massimo per una volta l'anno, sui conti correnti indicati in premessa;
3) determinare la ricontabilizzazione con conseguente rettifica del saldo, effettuando il ricalcolo, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione, dall'inizio del rapporto sino ad oggi, oltre al rimborso delle spese accessorie derivanti dai predetti calcoli, applicando il solo tasso legale, considerata la nullità della clausola di rinvio agli usi piazza, inserita nei contratti di apertura di conto corrente aperti prima dell'entrata in vigore della legge del 1992, 4) condannare le parti convenute al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
Si costituivano in giudizio gli opposti contestando la fondatezza dell'avverso atto di opposizione e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 188/2021, il Tribunale di Campobasso, nella persona del G.O.T.
Filomena Girardi, rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese in favore dei convenuti e ponendo definitivamente a carico dello stesso opponente le spese di CTU.
2 § 2 – Avverso tale sentenza, ha proposto appello chiedendo, in riforma della Parte_1
stessa: “1. dichiarare che la somma dovuta dal sig. è pari a complessivi Euro 730.632,32, Parte_1
a fronte della spropositata somma richiesta dagli Istituti bancari convenuti;
2. condannare solidalmente le parti convenute, al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore della scrivente procuratrice antistataria”.
Si sono costituite le parti appellate, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
3 – L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Giudice ha statuito:
“L'opposizione deve dichiararsi inammissibile. E' noto che, qualora l'esecuzione sia fondata su un titolo di natura giudiziale, in sede di opposizione ai sensi dell'art. 615, 1 comma cpc (qual è quella oggetto di causa),
è possibile dedurre unicamente i fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso;
diversamente, non sono consentite eccezioni attinenti al rapporto sostanziale oggetto del titolo poiché le stesse sono proponibili esclusivamente nel giudizio da cui il medesimo trae origine…………..
Invero i fatti impeditivi, estintivi o modificativi dei diritti derivanti da un titolo esecutivo di formazione giudiziale, quale il decreto ingiuntivo, se risalenti ad epoca anteriore ad esso, devono farsi valere nel procedimento che ha dato luogo alla formazione del titolo e, nel caso specifico mediante opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della parte esecutata ( , e non possono essere Parte_1 eccepiti in sede di opposizione all'esecuzione (Cass. 30.11.2005 n. 26088 e Cass. 24.04.2007 n. 9912)”.
L'appellante ritiene tale motivazione illogica e contraddittoria, perché non rispondente alla domanda proposta dallo stesso, il quale avrebbe proposto opposizione solo relativamente agli interessi illegittimamente calcolati e richiesti dagli istituti bancari per il periodo successivo ai decreti ingiuntivi, tanto è vero che il quesito che il Tribunale formulava era il seguente: “Sulla base della documentazione contabile in atti , ricostruisca il saldo residuo eventualmente dovuto dall'opponente all'opposto per effetto del decreto ingiuntivo, applicando il tasso di interesse legale senza alcuna capitalizzazione, commissione di massimo scoperto, valuta e spese (con riferimento al periodo successivo al decreto ingiuntivo emesso)”. Ha, a tal proposito, così argomentato:
“la Suprema Corte di Cassazione è unanime nel ritenere che un decreto ingiuntivo non opposto, richiesto ed ottenuto per una frazione soltanto di credito risultante, per intero, non è idoneo a rivestire, forza e natura di giudicato, in un successivo giudizio di opposizione per altra frazione di credito.( Cass.8 agosto 1997 n.7400).
Ed ancora! L'autorità di cosa giudicata sostanziale è, però limitata all'accertamento positivo del credito di cui viene ingiunta la soddisfazione e non è, perciò, preclusiva di altre azioni (quale quella di accertamento del dovuto per il periodo successivo a quello preso in esame nel decreto ingiuntivo divenuto esecutivo). (Cass.
29 ottobre 2001 n. 13443).
Pertanto alcun fondamento possono avere le motivazioni della sentenza impugnata, non avendo il sig.
[...] mai formulato opposizione relativamente al credito consacrato nei decreti ingiuntivi passati in Pt_1 giudicato, ma solo in relazione agli interessi illegittimamente ricalcolati e richiesti dagli Istituti Bancari
3 successivi ai detti decreti ingiuntivi e soprattutto in riferimento alla spropositata somma, rispetto alla quale mai nessuna ingiunzione è stata emessa”.
§ 4 – In riscontro ai motivi di appello innanzi riportati, occorre formulare alcune precisazioni.
Innanzitutto, con l'atto introduttivo del giudizio di merito, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) dichiarare nulla la clausola del contratto di apertura di credito regolata dei conti correnti indicati in premessa, che prevede la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi;
2) dichiarare non dovute le commissioni di massimo scoperto trimestrali e le spese di tenuta conto trimestrali o dovute al massimo per una volta l'anno, sui conti correnti indicati in premessa;
3) determinare la ricontabilizzazione con conseguente rettifica del saldo, effettuando il ricalcolo, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione, dall'inizio del rapporto sino ad oggi, oltre al rimborso delle spese accessorie derivanti dai predetti calcoli, applicando il solo tasso legale, considerata la nullità della clausola di rinvio agli usi piazza, inserita nei contratti di apertura di conto corrente aperti prima dell'entrata in vigore della legge del 1992, 4) condannare le parti convenute al pagamento delle spese e competenze di giudizio.” E' evidente che la domanda, così formulata, riguardava circostanze risalenti ad epoca anteriore alla formazione dei titoli ormai passati in giudicato, non essendo stata proposta opposizione agli stessi. Infatti, come da principi giurisprudenziali, richiamati non solo dal giudice ma anche da tutte le parti, compresa l'odierna parte appellante, qualora l'esecuzione sia fondata su un titolo di natura giudiziale, in sede di opposizione ai sensi dell'art. 615, 1 comma c.p.c.( qual è quella oggetto di causa), è possibile dedurre unicamente i fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso;
diversamente, non sono consentite eccezioni attinenti al rapporto sostanziale oggetto del titolo poiché le stesse sono proponibili esclusivamente nel giudizio da cui il medesimo titolo trae origine. Una tale opposizione, quindi, in virtù delle domande in essa formulate, sarebbe stata inammissibile.
Ciò posto, va evidenziato che parte opponente, con la prima memoria ex art. 183/6 c.p.c., ha precisato: “le richieste avanzate con atto di citazione, così come precisato anche nello stesso atto introduttivo si riferiscono agli interessi illegittimamente CALCOLATI dagli istituti bancari convenuti
SULLA SOMMA rinveniente dal titolo esecutivo. Difatti, è bene precisare che l'importo che oggi si contesta NON E' QUELLO INDICATO NEL TITOLO ESECUTIVO, in quanto essendo contenuto in un titolo ormai esecutivo è di fatto incontestabile, ma bensì si contestano le somme illegittimamente ricalcolate dagli istituti bancari convenuti, successivamente alla formazione del titolo, trattandosi di interessi MORATORI USURAI, RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 108/96.”
Posto quanto innanzi, è importante esaminare i vari titoli esecutivi e definitivi ottenuti dei creditori (procedente ed intervenuti).
4 Per quanto riguarda la l'ingiunzione stabiliva il Controparte_4
pagamento della somma di Euro 201.135,82 (sorte capitale residua corrispondente all'ultima rata pagata con scadenza 4 febbraio 1996), oltre interessi, come pattuiti nel contratto ed eventualmente ridotti nei limiti del tasso soglia ex L.108/1996.
Per la ( già acquirente crediti Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7
pro-soluto vantati dalla cedente , la somma di 279.514.615 delle Controparte_6
vecchie lire - oltre interessi dal 1 luglio 1995 e commissione di massimo scoperto, nella misura pattuita nei rispettivi contratti.
Per la ( poi società con socio unico, quale mandataria di Controparte_8 CP_9
società con unico socio successore a titolo particolare della Trevi Finance S.p.a. Controparte_10
e per essa di già mandataria della ) , Controparte_11 Controparte_5
il D.I., 226.258.818 delle vecchie lire (Euro 116.852,93), derivante dall'esposizione debitoria rinveniente sul c/c n.70916/56, oltre gli ulteriori interessi di mora nella misura e con la decorrenza specificate in ricorso, con il riconoscimento del diritto alla capitalizzazione trimestrale delle competenze.
E' evidente che il criterio del calcolo degli interessi, anche per il periodo successivo all'emissione dei D.I., era stato già stabilito nei titoli stessi, per cui, essendo passati in giudicato, nessuna eccezione sul criterio di detti calcoli poteva essere formulata in sede di opposizione all'esecuzione, ma andava proposta con un'opposizione ai D.I..
A tanto va aggiunto che, per quanto attiene la (nel cui D.I. Controparte_12
era stato stabilito il non superamento del tasso soglia nel calcolo degli interessi successivi) il CTU ha affermato che i tassi applicati dalla banca non hanno superato quello legale.
Ne discende che non ci si può attenere al calcolo effettuato dal CTU, che ha applicato il solo interesse legale, in contrasto con quanto stabilito nei titoli definitivi.
§ 5 – Per i suesposti motivi, l'appello va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., in base al valore della controversia, così come vigente all'epoca dell'ultimo atto difensivo svolto (Cass. sez. unite 2022/n. 33482).
Ricorrono altresì i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente
5
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 188/2021, resa dal Tribunale di
Campobasso, nella persona del G.O.T. Filomena Girardi così provvede:
1) Rigetta l'appello;
a) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e delle spese del presente
[...] Controparte_4 Controparte_3
giudizio che liquida, per ognuno di esse, in €. 9.256,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
b) dà atto del rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv. Eriberto Di Blasio dott.sa Rita Carosella
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