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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 635/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore-
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 635/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Vadilonga, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Adele Garofalo in Lagonegro (PZ) alla Via Martiri d'Ungheria
n. 12
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Rosa Cristina Calella e dall'avv. Francesco Maria Prete, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Salerno alla Via Andrea
Sabatini n. 7
-resistente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 18.02.2025; MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 10.06.2024, il SI. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo: di aver contratto matrimonio concordatario con la SI.ra in Napoli CP_1
in data 08.07.2002 scegliendo il regime di separazione dei beni;
che dall'unione è nato il figlio il 13.11.2007 a Napoli;
e che in data 20.07.2021 il Tribunale di Lagonegro con Persona_1
sentenza n. 449/2021 dichiarava la separazione giudiziale tra i coniugi, alle condizioni ivi stabilite.
Su tali premesse, ha chiesto di: in via preliminare ed istruttoria: • alla luce dei comportamenti ostativi tenuti dalla IG.ra , indicare segnatamente i periodi da trascorrere a cicli alterni con il CP_1
figlio;
• confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale relativamente ai doveri economici;
• autorizzare la divisione dell'immobile sito in San Pietro al Tanagro, in Via Canali 25, sulla base di quella che sarà l'istruttoria tecnica per la quale fin d'ora si richiede consulenza del ctu. Nel merito: pronunciare la cessazione degli effetti del matrimonio civile contratto in Napoli fra Parte_1
e in data 08/07/2002 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...] CP_1
Napoli, atto n. 55 p. I s. sez AR anno 2002. Mandare all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Lagonegro di trascrivere la emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge. Dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi. Con il favore delle spese e dei compensi di causa.”.
Ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza del 12.06.2024, che è stato altresì comunicato al PM – il quale ha emesso il visto depositato in data 11.07.2024, si è costituita la SI.ra che, nell'impugnare la domanda, non si è opposta alla dichiarazione CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 08.07.2002 in Napoli
(NA) tra la SI.ra e il IG. , matrimonio trascritto nei registri dello CP_1 Parte_1
Stato Civile di detto Comune - Anno 2002 Numero 55 Parte I. 2) Emettere sentenza parziale sullo status. 3) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni di legge. 4) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e confermare il diritto di visita Persona_1
del padre con incontri liberi padre-figlio. 5) Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata in San Pietro al Tanagro alla Via Canali n. 25 alla madre , che continuerà ad abitarvi CP_1
insieme al figlio minore . 6) Disporre in capo al SI. Persona_2 Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore , versando Persona_2 alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 rivalutabili CP_1 mensilmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi previamente con il coniuge. 7) Rigettare la richiesta di divisione della casa coniugale in quanto inammissibile, oltre ad essere infondata in punto di fatto che di diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA nella misura di legge.”.
Con ordinanza del 27.09.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
24.09.2024, ha confermato, quanto ai provvedimenti temporanei le statuizioni contenute in fase di separazione, ha fornito chiarimenti in ordine alle domande proposte, ha rigettato la richiesta di CTU, ed ha, infine, rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione sul solo status, stante la domanda di parte resistente non opposta da parte ricorrente, nonché per l'ascolto del minore, all'udienza del 10.12.2024.
Dopo un rinvio su istanza di parte ricorrente, all'esito dell'udienza del 21.01.2025, il Giudice ha rinviato all'udienza del 04.02.2025 per i medesimi incombenti, vista l'assenza giustificata del minore.
Dopo un ulteriore rinvio per eIGenze di ruolo, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, ascoltato il minore, il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio sul solo status, mandando gli atti al
PM per il parere e riservandosi sulle ulteriori istanze istruttorie delle parti all'esito.
In data 21.3.2025 il P.M. si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge che la convivenza coniugale è cessata e non si è più ricostituita, con evidenza del definitivo dissolvimento della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Risulta, poi, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando siano trascorsi almeno 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale dei coniugi (depositata in atti parte ricorrente).
Va emessa, allora, la sentenza non definitiva ex art. 4 l. n. 898/1970 e rimesse le parti con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Napoli
l'08.07.2002 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 , nata a [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Napoli dell'anno 2002 atto n. 55, p. I s.- sez. AR;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli, per le annotazioni previste dall'art. 69, lett. d), D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
• Dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;
• Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conIGlio del 24 marzo 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore-
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 635/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Vadilonga, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Adele Garofalo in Lagonegro (PZ) alla Via Martiri d'Ungheria
n. 12
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Rosa Cristina Calella e dall'avv. Francesco Maria Prete, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Salerno alla Via Andrea
Sabatini n. 7
-resistente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 18.02.2025; MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 10.06.2024, il SI. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo: di aver contratto matrimonio concordatario con la SI.ra in Napoli CP_1
in data 08.07.2002 scegliendo il regime di separazione dei beni;
che dall'unione è nato il figlio il 13.11.2007 a Napoli;
e che in data 20.07.2021 il Tribunale di Lagonegro con Persona_1
sentenza n. 449/2021 dichiarava la separazione giudiziale tra i coniugi, alle condizioni ivi stabilite.
Su tali premesse, ha chiesto di: in via preliminare ed istruttoria: • alla luce dei comportamenti ostativi tenuti dalla IG.ra , indicare segnatamente i periodi da trascorrere a cicli alterni con il CP_1
figlio;
• confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale relativamente ai doveri economici;
• autorizzare la divisione dell'immobile sito in San Pietro al Tanagro, in Via Canali 25, sulla base di quella che sarà l'istruttoria tecnica per la quale fin d'ora si richiede consulenza del ctu. Nel merito: pronunciare la cessazione degli effetti del matrimonio civile contratto in Napoli fra Parte_1
e in data 08/07/2002 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...] CP_1
Napoli, atto n. 55 p. I s. sez AR anno 2002. Mandare all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Lagonegro di trascrivere la emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge. Dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi. Con il favore delle spese e dei compensi di causa.”.
Ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza del 12.06.2024, che è stato altresì comunicato al PM – il quale ha emesso il visto depositato in data 11.07.2024, si è costituita la SI.ra che, nell'impugnare la domanda, non si è opposta alla dichiarazione CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 08.07.2002 in Napoli
(NA) tra la SI.ra e il IG. , matrimonio trascritto nei registri dello CP_1 Parte_1
Stato Civile di detto Comune - Anno 2002 Numero 55 Parte I. 2) Emettere sentenza parziale sullo status. 3) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni di legge. 4) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e confermare il diritto di visita Persona_1
del padre con incontri liberi padre-figlio. 5) Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata in San Pietro al Tanagro alla Via Canali n. 25 alla madre , che continuerà ad abitarvi CP_1
insieme al figlio minore . 6) Disporre in capo al SI. Persona_2 Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore , versando Persona_2 alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 rivalutabili CP_1 mensilmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi previamente con il coniuge. 7) Rigettare la richiesta di divisione della casa coniugale in quanto inammissibile, oltre ad essere infondata in punto di fatto che di diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA nella misura di legge.”.
Con ordinanza del 27.09.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
24.09.2024, ha confermato, quanto ai provvedimenti temporanei le statuizioni contenute in fase di separazione, ha fornito chiarimenti in ordine alle domande proposte, ha rigettato la richiesta di CTU, ed ha, infine, rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione sul solo status, stante la domanda di parte resistente non opposta da parte ricorrente, nonché per l'ascolto del minore, all'udienza del 10.12.2024.
Dopo un rinvio su istanza di parte ricorrente, all'esito dell'udienza del 21.01.2025, il Giudice ha rinviato all'udienza del 04.02.2025 per i medesimi incombenti, vista l'assenza giustificata del minore.
Dopo un ulteriore rinvio per eIGenze di ruolo, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, ascoltato il minore, il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio sul solo status, mandando gli atti al
PM per il parere e riservandosi sulle ulteriori istanze istruttorie delle parti all'esito.
In data 21.3.2025 il P.M. si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge che la convivenza coniugale è cessata e non si è più ricostituita, con evidenza del definitivo dissolvimento della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Risulta, poi, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando siano trascorsi almeno 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale dei coniugi (depositata in atti parte ricorrente).
Va emessa, allora, la sentenza non definitiva ex art. 4 l. n. 898/1970 e rimesse le parti con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Napoli
l'08.07.2002 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 , nata a [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Napoli dell'anno 2002 atto n. 55, p. I s.- sez. AR;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli, per le annotazioni previste dall'art. 69, lett. d), D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
• Dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;
• Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conIGlio del 24 marzo 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco