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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 751/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 14/01/2025, alle ore 12:16, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. Ghessa Valeria in sostituzione dell'Avv. RAMAIOLI PAOLO GIOVANNI. Parte_1
Per , nessuno compare. Controparte_1
È p Pt_2
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi al ricorso. Insiste per l'accoglimento della domanda. Replica alle difese di contestando quanto eccepito da in ordine alla contribuzione per CP_2 Controparte_3
l'iscrizione nella gestione commercianti. Fa presente che le pretese sarebbero prescritte. Insiste come in atti. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 751/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RAMAIOLI PAOLO Parte_1 C.F._1
il cui domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 tivamen , in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/10/2024, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, , premettendo di aver ricevuto Controparte_1 in data 08.07.2024 la notificazione dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2024 90012360 62/000 datata
12.06.2024 contenente l'ingiunzione di pagare la somma complessiva di € 36.094,47, comprensiva dei crediti portati dai seguenti 7 avvisi di addebito oggetto del presente giudizio: avviso di addebito n.
43520160000385459000, notificato il 11.05.2016 per mancato versamento dei contributi IVS riferiti all'anno
2015; avviso di addebito n. 43520160000962261000, notificato il 24.11.2016 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 2015; avviso di addebito n. 43520170000528982000, notificato il 29.09.2017 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 2016; avviso di addebito n.
43520180000176676000, notificato il 12.07.2018 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno
2017; avviso di addebito n. 43520180001159749000, notificato il 06.02.2019 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 217/2018; avviso di addebito n. 43520190000451619000, notificato il
05.09.2019 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 2018; avviso di addebito n.
43520190001025282000, notificato il 13.02.2020 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno
2018/2019.
Parte ricorrente ha mosso le seguenti censure: 1) intervenuta dichiarazione di fallimento della società
[...]
CP_ di cui la ricorrente era legale rappresentante, dichiarato dal Tribunale di Lodi con sentenza del
Pag. 1 di 5 25.03.2019, n. 14/2019; 2) intervenuta prescrizione del credito portato dai singoli atti.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “tutto ciò premesso, La Sig.ra nata a [...] il Parte_1
19.12.1949 CF: , residente in [...], in C.F._1 proprio e in qualità di amministratore unico della Società per intervenuto fallimento- con sede legale Controparte_5 in Lodi in Corso Archinti nr.33, P.IVA:10583570154insiste affinchè Codesto Tribunale voglia, contrariis reiectis, così pronunciare – relativamente alle cartelle di sua competenza: avviso di addebito nr. 43520160000385459000 notificato il
11.05.2016 per mancato versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 2015 -avviso di addebito nr.
43520160000962261000 notificato il 24.11.2016 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 2015, -avviso di addebito nr. 43520170000528982000 notificato il 29.09.2017 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno
2016, -avviso di addebito nr. 43520180000176676000 notificato il 12.07.2018 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 2017, -avviso di addebito nr. 43520180001159749000 notificato il 06.02.2019 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 217/2018, -avviso di addebito nr. 4352019000045119000 notificato il 05.09.2019 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 2018, -avviso di addebito nr. 43520190001025282000 notificato il
13.02.2020 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 2018/2019. a) - in via cautelare: accertata la ricorrenza dei relativi presupposti, concedere la sospensione del provvedimento gravato, previa audizione della scrivente difesa nella prima camera di consiglio utile: b) - nel merito: accertata la ricorrenza dei relativi presupposti, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento di cui in epigrafe, previa trattazione della presente impugnativa in udienza pubblica. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
si è ritualmente costituita con rispettivo atto. Controparte_1
Ha eccepito:
- in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva;
- l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine perentorio di giorni 40 dalla notifica dei singoli atti e dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999;
- l'irrilevanza della declaratoria di fallimento della società attenendo le omissioni contributive alla ricorrente personalmente;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce degli atti interruttivi notificati alla ricorrente e della sospensione della prescrizione introdotta dalla legislazione emergenziale;
nel merito, ha contestato puntualmente le deduzioni avversarie, Controparte_6 concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, senza necessità di istruttoria orale, vertendosi su questioni di diritto e documentali.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte ricorrente si oppone all'intimazione di pagamento, deducendo dell'intervenuto fallimento della società
Pag. 2 di 5 di cui era legale rappresentante ed eccependo la maturata prescrizione quinquennale dei crediti portati dagli atti. L'impugnazione ha ad oggetto il merito della pretesa e non viene contestata l'omessa notificazione dei sette avvisi di addebito. L'opposizione, dunque, non può qualificarsi come recuperatoria ma oppositiva rispetto all'intimazione di pagamento, della quale viene domandato l'annullamento parziale. Non viene proposta una azione di accertamento negativo del credito. Non si tratta di una opposizione ex art. 615 c.p.c. perché non viene dedotta l'omessa notifica degli AVA (v. Cass. civ. n. 28583/2018). Non si discute dell'omessa notificazione dei singoli atti impugnati, dacché la ricorrente afferma che le sono stati notificati.
Ciò detto, il ricorso non merita accoglimento. L'eccezione di è fondata. Controparte_7
Infatti, l'opposizione risulta tardiva in quanto il ricorso presentato nelle forme dell'art. 442 c.p.c. risulta depositato dopo il decorso dei quaranta giorni di legge (art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46/1999 richiamato dall'art. 30 comma 14 del d.l. n. 78/2010 conv. con modificazioni nella L. n. 122/10).
Il ricorso è stato depositato in data 04.10.2024, mentre, come la ricorrente riconosce, l'intimazione di pagamento, la n. 135 2024 90012360 62/000 contente gli AVA opposti, è stata notificata in data 08.07.2024.
Il termine risulta spirato inutilmente alla data del 17.08.2024.
La Corte di Cassazione ha, nel caso di specie, statuito che: “l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali deve essere proposta entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999. La mancata impugnazione entro tale termine comporta la decadenza dalla facoltà di contestare il titolo, consolidandosi la pretesa contributiva” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 22/07/2024, n. 20127). Il principio è del tutto condiviso ed applicato al caso di specie.
Ancora, sul presupposto che quanto sopra sia assorbente, la circostanza del fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Lodi appare irrilevante, dacché non viene prima ancora dedotto (onere di allegazione e prova gravante sulla ricorrente, trattandosi di eccezione ex art. 2697 comma 2 c.c. quale fatto impeditivo) che i crediti contributivi IVS portati dai singoli avvisi di addebito riguardino l'attività svolta dalla società di cui la ricorrente era legale rappresentante. In ogni caso, in questa sede viene chiesto CP_4
Contr l'annullamento dei crediti contributivi portati da relativi ad omissioni precedenti il fallimento dichiarato con sentenza del 25.03.2019 (ovvero i contributi IVS dovuti per le annualità 2015/2016, 2016, 2017, 2018) e dunque la richiesta di pagamento per quel periodo contributivo avanzata dall'ente, oggetto di espressa impugnazione nelle conclusioni del ricorso, appare legittima, come dalla stessa ricorrente riconosciuto nel proprio atto (pag. 4 del ricorso) e nella pec del 26.07.2024 (doc. n. 5 ric.).
In ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il Giudice non può annullare gli avvisi di addebito successivi alla sentenza di fallimento, dacché non vi è espressa domanda sul punto (v. pag. 10 del ricorso).
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), considerando
Pag. 3 di 5 il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura previdenziale della causa, i parametri medi, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per competenze professionali, spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 4 di 5
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 14/01/2025, alle ore 12:16, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. Ghessa Valeria in sostituzione dell'Avv. RAMAIOLI PAOLO GIOVANNI. Parte_1
Per , nessuno compare. Controparte_1
È p Pt_2
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi al ricorso. Insiste per l'accoglimento della domanda. Replica alle difese di contestando quanto eccepito da in ordine alla contribuzione per CP_2 Controparte_3
l'iscrizione nella gestione commercianti. Fa presente che le pretese sarebbero prescritte. Insiste come in atti. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 751/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RAMAIOLI PAOLO Parte_1 C.F._1
il cui domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 tivamen , in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/10/2024, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, , premettendo di aver ricevuto Controparte_1 in data 08.07.2024 la notificazione dell'atto di intimazione di pagamento n. 135 2024 90012360 62/000 datata
12.06.2024 contenente l'ingiunzione di pagare la somma complessiva di € 36.094,47, comprensiva dei crediti portati dai seguenti 7 avvisi di addebito oggetto del presente giudizio: avviso di addebito n.
43520160000385459000, notificato il 11.05.2016 per mancato versamento dei contributi IVS riferiti all'anno
2015; avviso di addebito n. 43520160000962261000, notificato il 24.11.2016 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 2015; avviso di addebito n. 43520170000528982000, notificato il 29.09.2017 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 2016; avviso di addebito n.
43520180000176676000, notificato il 12.07.2018 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno
2017; avviso di addebito n. 43520180001159749000, notificato il 06.02.2019 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 217/2018; avviso di addebito n. 43520190000451619000, notificato il
05.09.2019 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 2018; avviso di addebito n.
43520190001025282000, notificato il 13.02.2020 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno
2018/2019.
Parte ricorrente ha mosso le seguenti censure: 1) intervenuta dichiarazione di fallimento della società
[...]
CP_ di cui la ricorrente era legale rappresentante, dichiarato dal Tribunale di Lodi con sentenza del
Pag. 1 di 5 25.03.2019, n. 14/2019; 2) intervenuta prescrizione del credito portato dai singoli atti.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “tutto ciò premesso, La Sig.ra nata a [...] il Parte_1
19.12.1949 CF: , residente in [...], in C.F._1 proprio e in qualità di amministratore unico della Società per intervenuto fallimento- con sede legale Controparte_5 in Lodi in Corso Archinti nr.33, P.IVA:10583570154insiste affinchè Codesto Tribunale voglia, contrariis reiectis, così pronunciare – relativamente alle cartelle di sua competenza: avviso di addebito nr. 43520160000385459000 notificato il
11.05.2016 per mancato versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 2015 -avviso di addebito nr.
43520160000962261000 notificato il 24.11.2016 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 2015, -avviso di addebito nr. 43520170000528982000 notificato il 29.09.2017 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno
2016, -avviso di addebito nr. 43520180000176676000 notificato il 12.07.2018 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 2017, -avviso di addebito nr. 43520180001159749000 notificato il 06.02.2019 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 217/2018, -avviso di addebito nr. 4352019000045119000 notificato il 05.09.2019 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 2018, -avviso di addebito nr. 43520190001025282000 notificato il
13.02.2020 per omesso versamento dei contributi IVS riferiti all'anno 2018/2019. a) - in via cautelare: accertata la ricorrenza dei relativi presupposti, concedere la sospensione del provvedimento gravato, previa audizione della scrivente difesa nella prima camera di consiglio utile: b) - nel merito: accertata la ricorrenza dei relativi presupposti, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento di cui in epigrafe, previa trattazione della presente impugnativa in udienza pubblica. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
si è ritualmente costituita con rispettivo atto. Controparte_1
Ha eccepito:
- in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva;
- l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine perentorio di giorni 40 dalla notifica dei singoli atti e dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999;
- l'irrilevanza della declaratoria di fallimento della società attenendo le omissioni contributive alla ricorrente personalmente;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce degli atti interruttivi notificati alla ricorrente e della sospensione della prescrizione introdotta dalla legislazione emergenziale;
nel merito, ha contestato puntualmente le deduzioni avversarie, Controparte_6 concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, senza necessità di istruttoria orale, vertendosi su questioni di diritto e documentali.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte ricorrente si oppone all'intimazione di pagamento, deducendo dell'intervenuto fallimento della società
Pag. 2 di 5 di cui era legale rappresentante ed eccependo la maturata prescrizione quinquennale dei crediti portati dagli atti. L'impugnazione ha ad oggetto il merito della pretesa e non viene contestata l'omessa notificazione dei sette avvisi di addebito. L'opposizione, dunque, non può qualificarsi come recuperatoria ma oppositiva rispetto all'intimazione di pagamento, della quale viene domandato l'annullamento parziale. Non viene proposta una azione di accertamento negativo del credito. Non si tratta di una opposizione ex art. 615 c.p.c. perché non viene dedotta l'omessa notifica degli AVA (v. Cass. civ. n. 28583/2018). Non si discute dell'omessa notificazione dei singoli atti impugnati, dacché la ricorrente afferma che le sono stati notificati.
Ciò detto, il ricorso non merita accoglimento. L'eccezione di è fondata. Controparte_7
Infatti, l'opposizione risulta tardiva in quanto il ricorso presentato nelle forme dell'art. 442 c.p.c. risulta depositato dopo il decorso dei quaranta giorni di legge (art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46/1999 richiamato dall'art. 30 comma 14 del d.l. n. 78/2010 conv. con modificazioni nella L. n. 122/10).
Il ricorso è stato depositato in data 04.10.2024, mentre, come la ricorrente riconosce, l'intimazione di pagamento, la n. 135 2024 90012360 62/000 contente gli AVA opposti, è stata notificata in data 08.07.2024.
Il termine risulta spirato inutilmente alla data del 17.08.2024.
La Corte di Cassazione ha, nel caso di specie, statuito che: “l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali deve essere proposta entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999. La mancata impugnazione entro tale termine comporta la decadenza dalla facoltà di contestare il titolo, consolidandosi la pretesa contributiva” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 22/07/2024, n. 20127). Il principio è del tutto condiviso ed applicato al caso di specie.
Ancora, sul presupposto che quanto sopra sia assorbente, la circostanza del fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Lodi appare irrilevante, dacché non viene prima ancora dedotto (onere di allegazione e prova gravante sulla ricorrente, trattandosi di eccezione ex art. 2697 comma 2 c.c. quale fatto impeditivo) che i crediti contributivi IVS portati dai singoli avvisi di addebito riguardino l'attività svolta dalla società di cui la ricorrente era legale rappresentante. In ogni caso, in questa sede viene chiesto CP_4
Contr l'annullamento dei crediti contributivi portati da relativi ad omissioni precedenti il fallimento dichiarato con sentenza del 25.03.2019 (ovvero i contributi IVS dovuti per le annualità 2015/2016, 2016, 2017, 2018) e dunque la richiesta di pagamento per quel periodo contributivo avanzata dall'ente, oggetto di espressa impugnazione nelle conclusioni del ricorso, appare legittima, come dalla stessa ricorrente riconosciuto nel proprio atto (pag. 4 del ricorso) e nella pec del 26.07.2024 (doc. n. 5 ric.).
In ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il Giudice non può annullare gli avvisi di addebito successivi alla sentenza di fallimento, dacché non vi è espressa domanda sul punto (v. pag. 10 del ricorso).
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), considerando
Pag. 3 di 5 il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura previdenziale della causa, i parametri medi, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per competenze professionali, spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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