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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/09/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1459/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1459/2025 promosso da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. , nata in [...] il [...], residenti entrambi in
[...] CodiceFiscale_2
Fiesso D'Artico (VE), via della Giustizia 32/7, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Schiavon (codice fiscale ) con domicilio presso lo studio dello stesso eletto in Venezia-Mestre, CodiceFiscale_3 via Ospedale 39, per mandato allegato al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, di cui al ricorso e confermato con la nota di conclusioni scritte del 19.9.2025, del seguente tenore:
“1). I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza e con obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa. 2). I figli vengono affidati congiuntamente alla madre e al padre, pur mantenendo residenza e abitazione prevalente presso il padre, nella casa familiare sita in Fiesso D'Artico (VE), via della Giustizia 32/7. 3). La madre avrà facoltà di tenere con sé i figli con le seguenti modalità: - per un intero fine settimana (da sabato mattina a lunedì mattina) a settimane alternate (i figli, quindi, trascorreranno un fine settimana con il padre e un fine settimana con la madre); - dal lunedì pomeriggio al venerdì mattina a settimane alternate ovvero secondo diversi accordi presi con il padre;
- ad anni alternati il giorno di Natale e il giorno di Pasqua (nell'anno in cui i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre trascorreranno poi il giorno di Pasqua con il padre e viceversa) ovvero secondo diversi accordi presi con il padre;
- durante il periodo natalizio (periodo intercorrente tra il 26 dicembre e il 6 gennaio) per quattro giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori con almeno due mesi di anticipo tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi;
- durante il periodo invernale per una settimana, da concordarsi con almeno un mese di anticipo tenuto conto delle esigenze scolastiche del figlio e lavorative dei genitori;
- durante il periodo estivo per due settimane, da concordarsi con almeno un mese di anticipo tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori. I coniugi, in ogni caso, si dichiarano disponibili a rivedere di comune accordo le suindicate modalità di attuazione del diritto di visita allorché ne sarà ravvisata l'opportunità in considerazione delle esigenze manifestate dai figli e, comunque, del prevalente interesse di questi ultimi. 4). Ai sensi e per gli effetti del disposto novellato articolo 337 ter comma 4 c.c., la contribuzione al mantenimento dei figli avverrà in forma di compartecipazione tra i due, nella misura di seguito stabilita sull'ammontare totale delle spese accertate affrontate per i figli: - 40% a carico del padre;
- 60% a carico della madre. Per tali spese dovranno intendersi quelle di seguito elencate: - le spese mediche (quali, ad esempio, spese odontoiatriche e oculistiche e specialistiche in genere, ticket sanitari, medicinali, acquisto di eventuali dispositivi sanitari come occhiali da vista e altro); - le spese scolastiche ed educative da sostenersi nell'interesse dei figli (quali, ad esempio, abbonamento mezzi pubblici per frequentazione istituti scolastici e di studio, tasse scolastiche, materiale scolastico, libri scolastici, mensa, attività scolastiche varie a pagamento, tasse universitarie e libri universitari); - le spese per la partecipazione ad attività sportive (quali, ad esempio, iscrizioni e quote di partecipazione, attrezzature/abbigliamento specifico, spese per partecipazione a competizioni, trasferte) ed extrascolastiche in genere. Il rimborso avverrà senza dilazione, a fronte della consegna delle ricevute comprovanti gli esborsi sostenuti ovvero, ove queste non dovessero essere disponibili, a fronte della consegna di adeguate pezze giustificative. 5). La signora concede al sig. Parte_2 Pt_1
e ai figli e il pieno ed esclusivo uso dell'abitazione sita in Fiesso
[...] Persona_1 Persona_2
D'Artico (VE), via della Giustizia 32/7. 6). I coniugi dichiarano di avere già risolto privatamente ogni altra pendenza avente carattere patrimoniale e che pertanto null'altro hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro. 7). Ciascun coniuge presta, sin d'ora, a favore dell'altro, il proprio assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche ove venga previsto l'inserimento sugli stessi del nome dei figli. 8). Ulteriormente rispetto a quanto sopra pattuito, le parti dichiarano di non avere alcuna altra pretesa di carattere economico (per assegni di mantenimento, anche nell'interesse dei figli) essendo entrambe economicamente autosufficienti”;
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Dolo in data 30/08/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Dolo (VE) – Atto n. 26, P. 2, S. A, Anno 2003 –;
Le stesse, con ricorso in data 27.3.2025, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale alle condizioni riportate nell'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportate.
Ritiene il Collegio che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data 19/09/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore (nt. il 16/06/2008) e con l'interesse materiale del figlio (nt. il Per_1 Per_2
03/03/2004), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Nulla va disposto sulle spese stante l'assenza di specifica indicazione delle parti sul punto.
visto il parere favorevole del P.M., in atti;
visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
PQM
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA gli accordi intervenuti fra le parti, di cui al ricorso e confermati con la nota di conclusioni scritte del 19.9.2025
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Dolo.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 25.9.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott. ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1459/2025 promosso da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. , nata in [...] il [...], residenti entrambi in
[...] CodiceFiscale_2
Fiesso D'Artico (VE), via della Giustizia 32/7, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Schiavon (codice fiscale ) con domicilio presso lo studio dello stesso eletto in Venezia-Mestre, CodiceFiscale_3 via Ospedale 39, per mandato allegato al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, di cui al ricorso e confermato con la nota di conclusioni scritte del 19.9.2025, del seguente tenore:
“1). I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza e con obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa. 2). I figli vengono affidati congiuntamente alla madre e al padre, pur mantenendo residenza e abitazione prevalente presso il padre, nella casa familiare sita in Fiesso D'Artico (VE), via della Giustizia 32/7. 3). La madre avrà facoltà di tenere con sé i figli con le seguenti modalità: - per un intero fine settimana (da sabato mattina a lunedì mattina) a settimane alternate (i figli, quindi, trascorreranno un fine settimana con il padre e un fine settimana con la madre); - dal lunedì pomeriggio al venerdì mattina a settimane alternate ovvero secondo diversi accordi presi con il padre;
- ad anni alternati il giorno di Natale e il giorno di Pasqua (nell'anno in cui i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre trascorreranno poi il giorno di Pasqua con il padre e viceversa) ovvero secondo diversi accordi presi con il padre;
- durante il periodo natalizio (periodo intercorrente tra il 26 dicembre e il 6 gennaio) per quattro giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori con almeno due mesi di anticipo tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi;
- durante il periodo invernale per una settimana, da concordarsi con almeno un mese di anticipo tenuto conto delle esigenze scolastiche del figlio e lavorative dei genitori;
- durante il periodo estivo per due settimane, da concordarsi con almeno un mese di anticipo tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori. I coniugi, in ogni caso, si dichiarano disponibili a rivedere di comune accordo le suindicate modalità di attuazione del diritto di visita allorché ne sarà ravvisata l'opportunità in considerazione delle esigenze manifestate dai figli e, comunque, del prevalente interesse di questi ultimi. 4). Ai sensi e per gli effetti del disposto novellato articolo 337 ter comma 4 c.c., la contribuzione al mantenimento dei figli avverrà in forma di compartecipazione tra i due, nella misura di seguito stabilita sull'ammontare totale delle spese accertate affrontate per i figli: - 40% a carico del padre;
- 60% a carico della madre. Per tali spese dovranno intendersi quelle di seguito elencate: - le spese mediche (quali, ad esempio, spese odontoiatriche e oculistiche e specialistiche in genere, ticket sanitari, medicinali, acquisto di eventuali dispositivi sanitari come occhiali da vista e altro); - le spese scolastiche ed educative da sostenersi nell'interesse dei figli (quali, ad esempio, abbonamento mezzi pubblici per frequentazione istituti scolastici e di studio, tasse scolastiche, materiale scolastico, libri scolastici, mensa, attività scolastiche varie a pagamento, tasse universitarie e libri universitari); - le spese per la partecipazione ad attività sportive (quali, ad esempio, iscrizioni e quote di partecipazione, attrezzature/abbigliamento specifico, spese per partecipazione a competizioni, trasferte) ed extrascolastiche in genere. Il rimborso avverrà senza dilazione, a fronte della consegna delle ricevute comprovanti gli esborsi sostenuti ovvero, ove queste non dovessero essere disponibili, a fronte della consegna di adeguate pezze giustificative. 5). La signora concede al sig. Parte_2 Pt_1
e ai figli e il pieno ed esclusivo uso dell'abitazione sita in Fiesso
[...] Persona_1 Persona_2
D'Artico (VE), via della Giustizia 32/7. 6). I coniugi dichiarano di avere già risolto privatamente ogni altra pendenza avente carattere patrimoniale e che pertanto null'altro hanno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro. 7). Ciascun coniuge presta, sin d'ora, a favore dell'altro, il proprio assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche ove venga previsto l'inserimento sugli stessi del nome dei figli. 8). Ulteriormente rispetto a quanto sopra pattuito, le parti dichiarano di non avere alcuna altra pretesa di carattere economico (per assegni di mantenimento, anche nell'interesse dei figli) essendo entrambe economicamente autosufficienti”;
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Dolo in data 30/08/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Dolo (VE) – Atto n. 26, P. 2, S. A, Anno 2003 –;
Le stesse, con ricorso in data 27.3.2025, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale alle condizioni riportate nell'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportate.
Ritiene il Collegio che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data 19/09/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore (nt. il 16/06/2008) e con l'interesse materiale del figlio (nt. il Per_1 Per_2
03/03/2004), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Nulla va disposto sulle spese stante l'assenza di specifica indicazione delle parti sul punto.
visto il parere favorevole del P.M., in atti;
visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
PQM
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA gli accordi intervenuti fra le parti, di cui al ricorso e confermati con la nota di conclusioni scritte del 19.9.2025
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Dolo.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 25.9.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott. ssa Lisa Micochero