Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/06/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c sostitutiva dell'udienza del 15.04.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1564/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Riccardo Sudano giusta procura in atti;
-
Ricorrente –
CONTRO
, con sede centrale in Roma, in Controparte_1
persona del suo presidente pro tempore, elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale – l' avv. Livia Gaezza che lo rappresenta e difende per procura CP_1
generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Persona_1
Fiumicino (RM);
Motivazione
Con ricorso del 13.2.2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
CP_ l'avviso di addebito n. 59320230004863057000 notificato il 04.01.2024, con cui l' intimava il pagamento di somme iscritte a ruolo dall' , Sede di Catania a titolo di CP_1
contributi e sanzioni dovuti alla Gestione commercianti, afferenti il periodo 06/2021-
12/2022 per la complessiva somma di euro 4.559,14.
commerciale nei periodi di lite, dal momento che avrebbe rivestito unicamente la qualità di socio amministratore della “Smart Group Italia s.r.l. semplificata”.
Parte opponente lamentava che l'iscrizione d'ufficio ai fini contributivi nella gestione previdenziale commercianti da parte dell' è stata effettuata esclusivamente sulla CP_1 base dell'accertamento della qualità di socio-amministratore della ricorrente presso la società “SMART GROUP ITALIA S.R.L.S”; rilevava che la società in questione, avente per oggetto l'attività di “commercio all'ingrosso ed al dettaglio di abbigliamento e accessori” e che veniva costituita in data 23.10.2018 e iscritta alla Camera di
Commercio di Catania in data 06.12.2018, con inizio attività a far data dal 08.06.2021, come da visura camerale allegata in atti (All. 2); che nell'ambito di detta società
l'attività prevalente della signora è sempre stata e lo è tutt'ora Parte_1
quella di pura amministrazione, e per essa non percepisce alcun compenso;
che la stessa ricorrente, altresì, non ha mai partecipato in maniera personale e concreta, con carattere di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale, tale da rendere necessaria la sua iscrizione nella gestione commercianti. Le attività da essa svolte sono riconducibili esclusivamente all'amministrazione della Società; si tratta infatti di attività di impulso e rappresentanza diverse rispetto alla concreta realizzazione dello scopo sociale, assicurata dalla presenza di lavoratori dipendenti.
Concludeva quindi, che benchè socio nonchè amministratore della società in questione, la ricorrente non sarebbe tenuta al pagamento di ulteriori contributi alla gestione commercianti, in quanto nei suoi confronti non è applicabile l'art. 1, comma 202 e ss. della legge n. 662/1996.
Tanto premesso, chiedeva - previa sospensione – annullarsi l'avviso di addebito impugnato in quanto illegittimo e conseguentemente ordinarne lo sgravio degli importi ivi portati. Con vittoria di spese e compensi.
Pag. 2 di 6 CP_ Con memoria di costituzione l' si costituiva nel presente giudizio, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata con conferma dell'avviso di addebito impugnato. Con vittoria di spese e compensi.
In assenza di attività istruttoria, la causa, veniva delegata a questo Giudice e rinviata per la decisione all'udienza del 15.04.2025 ore 9:00; udienza sostituita dal deposito delle note ex art 127 ter c.p.c. depositate regolarmente dalle parti nel rispetto della superiore normativa;
indi il giudice ha deciso con sentenza emessa fuori udienza.
Va dichiarata preliminarmente d'ufficio l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta ai sensi dell' art. 24, comma 5, D.Lgs n. 46/1999, posto che l'avviso di addebito oggetto di impugnazione è stato notificato il 04.01.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 13.02.2022.
Nel merito si osserva quanto segue.
La pretesa contributiva dell' trae origine dall'iscrizione d'ufficio di CP_1 [...]
ai fini contributivi nella gestione previdenziale commercianti. Parte_1
L'opponente lamenta che l' ha provveduto ad iscriverla d'ufficio alla gestione CP_1
commercianti nonostante ella non abbia mai svolto, attività commerciale con caratteri di abitualità e prevalenza, in quanto amministratore della società “SMART GROUP
ITALIA S.R.L.S, come da visura storica camerale prodotta in atti.
Ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi
i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al
Pag. 3 di 6 punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Nella fattispecie in esame, a fronte delle contestazioni sollevate da parte dell'opponente,
l'ente previdenziale opposto su cui grava l'onere probatorio non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione di nella Parte_1
gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che la ricorrente abbia effettivamente svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverla nella gestione commercianti;
né può ritenersi sufficiente a tale fine la mera qualità dell'opponente di amministratore della società sopra indicata (cfr. visure in atti).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della
Pag. 4 di 6 partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203
l.662/1996.
Al riguardo conserva tutt'ora valenza quanto affermato dalla Cass. SU 3240/2010 in punto alla distinzione tra attività di amministrazione e attività commerciale: società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca dove sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte,–sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano- ma per il fatto che tutti costoro sono suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente”.
Ciò posto si deve considerare che nei giudizi di opposizione contro il ruolo, disciplinati dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, l' , sebbene formalmente convenuto da parte del CP_1
ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale, in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, onde l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
Ne consegue con riferimento al caso in questione che incombe sull' il rischio della CP_1
riscontrata deficienza probatoria.
Pertanto, restando assorbita ogni altra questione, l'opposizione va accolta e dichiarata l' illegittimità della iscrizione dell'opponente alla gestione commercianti e la conseguente richiesta di pagamento dei relativi contributi previdenziali con l'avviso di addebito impugnato che per l'effetto viene annullato.
La complessità delle questioni trattate suggerisce di compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente decidendo sull'opposizione in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Pag. 5 di 6 in accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione di Parte_1
alla gestione commercianti e l'iscrizione a ruolo dei contributi e delle somme
[...] aggiuntive di cui all'avviso di addebito impugnato, che per l'affetto annulla;
COMPENSA per intero le spese tra le parti.
Catania, 07.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Trovato
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