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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 586 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Angela Caramazza per procura depositata unitamente all'atto di appello
Appellante
(p.i va , in qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Forestieri per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata
Controparte_2
Appellata contumace
Conclusioni dell'appellante:
accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare n.q. di Impresa designata per la Gestione del F.G.V.S., in Controparte_1
persona del legale rappresentante, al pagamento delle somme dovute a Parte_1
a titolo di risarcimento del danno subito, da quantificarsi in € 19.464,44, alla luce della
[...]
espletata CTU nel primo grado di giudizio, oltre interessi dal fatto al soddisfo;
con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Conclusioni dell'appellato:
in via preliminare ritenere e dichiarare, per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.,
inammissibile, improponibile ed improcedibile l'atto di appello avverso la sentenza n.
5128/2019, resa in data 20.11.2019 dal Tribunale di Palermo, rigettandolo integralmente,
se esaminato nel merito, poiché infondato in fatto ed in diritto, col favore delle intere spese di questo grado di giudizio;
2 conseguentemente confermare in ogni sua parte l'impugnata decisione, ritenendola pienamente valida, non sussistendo giustificati motivi per la sua riforma, anche parziale;
in subordine e per ogni ipotesi, determinare equamente la quota di indennizzo da corrispondere eventualmente in favore dell'appellante, riducendola adeguatamente in applicazione dell'art. 1227 c.c., sulla base delle risultanze processuali, con il rigetto di ogni maggiore, ingiustificata o inammissibile pretesa, tenendo conto che uò CP_3
rispondere nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 283 -IV° comma- del D. Lgs. n.
209/2005.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza a verbale n. 5128 pronunciata Parte_1
dal Tribunale di Palermo il 20.11.2019 che, ritenuta non provata la dinamica dell'evento descritta in atto di citazione, ne ha rigettato la domanda di condanna solidale di
[...]
e in qualità di impresa designata per la CP_2 Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del sinistro stradale occorso il 17 marzo 2016 intorno alle ore 23.55 nella cittadina via Tommaso Aversa, quando, intenta ad attraversare la strada,
era stata colpita dall'autovettura Mercedes Classe B targata. CZ689BN, priva di copertura assicurativa, di proprietà di e condotta da . Controparte_2 CP_4
Articolati due motivi di impugnazione, si duole: Parte_1
3 I) della valutazione erronea e sperequata del quadro probatorio restituito dalla condotta istruttoria a motivo del peso determinante tributato dal Tribunale alle “deduzioni svolte
dagli Agenti della P.M.” (pag. 8 dell'atto di appello), in sé approssimative e incongrue, in ogni caso prive dell'efficacia fidefaciente propria dell'atto pubblico e, comunque, smentite dalla prova per testi formatasi nel contraddittorio delle parti. Assume, in dettaglio, che:
- l'assenza di danni sul cofano dell'autovettura che ebbe a investirla mentre attraversava la via Tomaso Aversa, fruendo degli appositi attraversamenti pedonali, trova spiegazione nell'impari sproporzione tra la robustezza del mezzo meccanico e l'esile corporatura del pedone;
- deve imputarsi a negligenza e approssimazione dei verbalizzanti l'omessa menzione della presenza sui luoghi teatro del sinistro del teste , suo fidanzato all'epoca dei Tes_1
fatti;
- la divergente rappresentazione, nelle dichiarazioni dell'infortunata e del conducente del veicolo raccolte dalla Polizia Municipale, della direzione di marcia del pedone rispetto alla posizione dell'autoveicolo resta superata dalla deposizione del teste , dotata Tes_1
di prevalente efficacia probatoria giacché formatasi “in seno al processo e nel
contraddittorio delle parti innanzi al Giudice” (pag. 6 dell'atto di appello);
- il consulente tecnico d'ufficio medico-legale aveva asseverato la compatibilità tra investimento del pedone a opera di un veicolo e le lesioni in concreto riportate dall'infortunata, ovvero la frattura di tibia e perone della gamba destra;
4 II) del giudizio di inattendibilità espresso con riguardo alle dichiarazioni del testimone di parte attrice, , fondato essenzialmente sul rapporto sentimentale che legava Tes_1
costui all'attrice, rapporto che al contrario offriva indiretta conferma della presenza di costui al momento dell'evento, essendo “inverosimile che la sig.ra stesse Pt_1
percorrendo da sola la Via Tommaso Aversa a quell'ora della notte e che il fidanzato
avesse omesso di riaccompagnarla a casa” (pag. 8 dell'atto di appello).
Insiste quindi l'attrice per la condanna della proprietaria del veicolo e di Controparte_1
nella spiegata qualità al risarcimento delle menomazioni subite come accertate dal consulente tecnico d'ufficio.
Ricostituitosi il contraddittorio, n.q. di Impresa designata Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, e, nel merito, la sua infondatezza. invece, è rimasta Controparte_2
contumace anche in questo grado di giudizio.
L'appello non merita accoglimento, dovendo confermarsi la valutazione espressa dal
Tribunale riguardo alla inidoneità del quadro probatorio raccolto, contraddittorio e non attendibile, a fornire dimostrazione del verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte in citazione.
Invertendo la prospettazione delle doglianze seguita in appello, deve in primo luogo ribadirsi il giudizio di inattendibilità del testimone escusso su iniziativa dell'attrice che,
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha fondato non solo e non
5 tanto sull'esistenza di un rapporto sentimentale con l'infortunata, quanto piuttosto sull'inconciliabilità della deposizione con le emergenze scaturenti dal rapporto di intervento stilato dalla Polizia Municipale di Palermo.
Ha riferito : “stavamo attraversando la strada sulle strisce pedonali, io ero Tes_1
un pò più dietro perché distratto dal telefonino;
tutto ad un tratto una macchina che
proveniva dalla nostra destra e che era diretta verso via Serra di falco (la strada su cui ci
trovavamo è ad unico senso) ha investito la mia ragazza che è finita sul cofano della
macchina e poi è rovinata per terra. L'impatto io l'ho solo sentito. Il fatto è accaduto
intorno alle 23.30. Stavo accompagnando la mia ragazza a casa. Il conducente dell'auto
Co si è subito fermato e ha riconosciuto la sua responsabilità. stesso ha chiamato sia
l'ambulanza che la polizia municipale. Io infatti ero nel pallone. L'attrice era dolorante
alla gamba destra. E' andata via con l'ambulanza. Non mi è stato permesso di salire
sull'ambulanza, quindi ho dovuta attendere che i vigli completassero i loro adempimenti
con il sig. , che più mi ha accompagnato in ospedale.” (processo verbale CP_4
dell'udienza del 27.6.2018).
Come già correttamente rilevato dal Tribunale, della presenza di costui al momento dell'evento “è più che lecito dubitare” e ciò non solo perché “nel rapporto nulla si dice
circa l'esistenza di un terzo soggetto che avrebbe assistito al sinistro” (pag. 7 della sentenza impugnata) e neppure un accenno alla presenza del fidanzato (o comunque di un accompagnatore) dell'infortunata compie nelle dichiarazioni rese alla CP_4
6 Polizia Municipale il giorno successivo ai fatti per cui è causa, ma vieppiù perché, nelle dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell'art. 350 c.p.p. il giorno 4.5.2016 e verbalizzate alla Polizia Municipale di Palermo, ha dichiarato “Nell'occorso ero Parte_1
da sola”, escludendo dunque di trovarsi in compagnia del fidanzato, persona che, proprio per la vicinanza affettiva, è ragionevole avrebbe menzionato, qualora presente.
A tale rilievo, di pregnanza tale da minare in radice l'attendibilità del testimone, deve poi soggiungersi che certamente non vera è la circostanza secondo cui l'attrice sarebbe “finita
sul cofano della macchina”, ove si ponga mente al fatto che dall'accurato esame della condizione del veicolo condotto dai Vigili Urbani è emerso non solo, in negativo, l'assenza di alcun danno o deformazione anche lieve della carrozzeria -“sul veicolo investitore non
è stato riscontrato alcun danno (nemmeno di lieve entità) che possa ricondurre
all'evento”-, ma, in positivo, la presenza di uno stratto uniforme di polvere -“veicolo
interamente impolverato con lievi impronte di mani sul cofano anteriore lato sinistro”- sul mezzo. In tema, rammentato che a termini dell'art. 2700 c.c. il verbale redatto da pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, le circostanze di fatto asseverate dai Vigili Urbani disvelano la fragilità dell'allegazione difensiva dell'appellante: invero, anche a ritenere -con argomento concessivo, tuttavia non pienamente persuasivo- che l'impatto con l'infortunata non abbia impresso tracce di sorta sulla carrozzeria dell'autovettura, è invece evidente che avrebbe rimosso, almeno in parte
7 e per porzioni più ampie delle “lievi impronte di mani” rilevate sul cofano, lo strato di polvere che interamente ricopriva il veicolo.
Considerato che il giudice deve valutare le dichiarazioni testimoniali in “base ad elementi
soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca
congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di
prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere” attendibile o meno la testimonianza (Cass. civ. 31.5.2024 n. 15270), il vaglio qui eseguito non può che condurre ad espungere la deposizione di dalle fonti di prova a supporto delle Tes_1
allegazioni dell'appellante.
I restanti elementi di valutazione ritraibili dagli atti rivelano, poi, insanabili profili di contraddizione e risultano dunque anch'essi di alcun ausilio nell'assolvimento dell'onere probatorio gravante su . Parte_1
Le parti in causa hanno invero esposto ai Vigili Urbani la dinamica dell'evento in termini antitetici:
- ha dichiarato: “il giorno 17.3.2016 alle ore 23.55 circa alla guida CP_4
dell'autovettura Mercedes Classe B percorrevo via Tommaso Aversa con direttrice di
marcia da via Crociferi verso via Serradifalco. Attivato all'intersezione con via Giuseppe
Maielli, non mi avvedevo di una ragazza che attraversa la carreggiata dalla mia sinistra
verso destra, venendo ad urtare contro la parte anteriore della vettura da me condotta. La
vedevo sbattere contro la parte anteriore con il suo fianco destro e poi cadere sull'asfalto.”
8 , invece, ha riferito di trovarsi “in qualità di pedone in via Tommaso Parte_1
Aversa altezza via Giuseppe Maielli. Decidevo di raggiungere il marciapiede opposto, così
attraversavo la carreggiata da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dei veicoli.
Iniziavo l'attraversamento quando all'improvviso venivo urtata sul fianco sinistro da
un'autovettura che circolava in via G. Maielli con direttrice di marcia verso via
Serradifalco. … Nell'occorso ero da sola …”
Le divergenze, che si riferiscono alla strada percorsa dall'autoveicolo, alla direzione di attraversamento del pedone e al lato del corpo di costei colpito dal mezzo meccanico, sono insuscettibili di riconduzione a unità.
In simile contesto, la valutazione di teorica congruenza eziologica “tra l' evento traumatico
(investimento della nostra attrice da parte di autoveicolo mentre attraversava le strisce
pedonali) … rispetto alla conseguente lesione e alla successiva menomazione permanente”
(pag. 3 della relazione di consulenza medico legale), in quanto riferita a un evento astratto,
ovvero l'investimento di un pedone da parte di un'autovettura, e non alle concrete modalità
del sinistro occorso all'attrice -non dimostrate-, non è utile a colmare le evidenziate lacune probatorie. Funzione propria della consulenza tecnica è infatti l'apprezzamento sotto un profilo squisitamente tecnico di dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi su richiesta delle parti (Cass. 6/12/2019, n. 31886), dovendo invece escludersi che essa valga a supplire a carenze istruttorie.
9 L'appello deve dunque essere respinto e, in accordo al canone di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore dell'appellata compagnia di assicurazioni in misura prossima ai medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000, in € 3.900,00 -di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.900,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a.
e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 5 Parte_1
maggio 2020 a e nella qualità di Controparte_2 Controparte_1
Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime
della Strata, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5128 del 20 novembre 2019;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
nella qualità di impresa designata per il FGVS, delle spese del presente giudizio di appello,
liquidate in € 3.900,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
10 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello, il 10 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 586 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Angela Caramazza per procura depositata unitamente all'atto di appello
Appellante
(p.i va , in qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Forestieri per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata
Controparte_2
Appellata contumace
Conclusioni dell'appellante:
accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare n.q. di Impresa designata per la Gestione del F.G.V.S., in Controparte_1
persona del legale rappresentante, al pagamento delle somme dovute a Parte_1
a titolo di risarcimento del danno subito, da quantificarsi in € 19.464,44, alla luce della
[...]
espletata CTU nel primo grado di giudizio, oltre interessi dal fatto al soddisfo;
con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Conclusioni dell'appellato:
in via preliminare ritenere e dichiarare, per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.,
inammissibile, improponibile ed improcedibile l'atto di appello avverso la sentenza n.
5128/2019, resa in data 20.11.2019 dal Tribunale di Palermo, rigettandolo integralmente,
se esaminato nel merito, poiché infondato in fatto ed in diritto, col favore delle intere spese di questo grado di giudizio;
2 conseguentemente confermare in ogni sua parte l'impugnata decisione, ritenendola pienamente valida, non sussistendo giustificati motivi per la sua riforma, anche parziale;
in subordine e per ogni ipotesi, determinare equamente la quota di indennizzo da corrispondere eventualmente in favore dell'appellante, riducendola adeguatamente in applicazione dell'art. 1227 c.c., sulla base delle risultanze processuali, con il rigetto di ogni maggiore, ingiustificata o inammissibile pretesa, tenendo conto che uò CP_3
rispondere nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 283 -IV° comma- del D. Lgs. n.
209/2005.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza a verbale n. 5128 pronunciata Parte_1
dal Tribunale di Palermo il 20.11.2019 che, ritenuta non provata la dinamica dell'evento descritta in atto di citazione, ne ha rigettato la domanda di condanna solidale di
[...]
e in qualità di impresa designata per la CP_2 Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del sinistro stradale occorso il 17 marzo 2016 intorno alle ore 23.55 nella cittadina via Tommaso Aversa, quando, intenta ad attraversare la strada,
era stata colpita dall'autovettura Mercedes Classe B targata. CZ689BN, priva di copertura assicurativa, di proprietà di e condotta da . Controparte_2 CP_4
Articolati due motivi di impugnazione, si duole: Parte_1
3 I) della valutazione erronea e sperequata del quadro probatorio restituito dalla condotta istruttoria a motivo del peso determinante tributato dal Tribunale alle “deduzioni svolte
dagli Agenti della P.M.” (pag. 8 dell'atto di appello), in sé approssimative e incongrue, in ogni caso prive dell'efficacia fidefaciente propria dell'atto pubblico e, comunque, smentite dalla prova per testi formatasi nel contraddittorio delle parti. Assume, in dettaglio, che:
- l'assenza di danni sul cofano dell'autovettura che ebbe a investirla mentre attraversava la via Tomaso Aversa, fruendo degli appositi attraversamenti pedonali, trova spiegazione nell'impari sproporzione tra la robustezza del mezzo meccanico e l'esile corporatura del pedone;
- deve imputarsi a negligenza e approssimazione dei verbalizzanti l'omessa menzione della presenza sui luoghi teatro del sinistro del teste , suo fidanzato all'epoca dei Tes_1
fatti;
- la divergente rappresentazione, nelle dichiarazioni dell'infortunata e del conducente del veicolo raccolte dalla Polizia Municipale, della direzione di marcia del pedone rispetto alla posizione dell'autoveicolo resta superata dalla deposizione del teste , dotata Tes_1
di prevalente efficacia probatoria giacché formatasi “in seno al processo e nel
contraddittorio delle parti innanzi al Giudice” (pag. 6 dell'atto di appello);
- il consulente tecnico d'ufficio medico-legale aveva asseverato la compatibilità tra investimento del pedone a opera di un veicolo e le lesioni in concreto riportate dall'infortunata, ovvero la frattura di tibia e perone della gamba destra;
4 II) del giudizio di inattendibilità espresso con riguardo alle dichiarazioni del testimone di parte attrice, , fondato essenzialmente sul rapporto sentimentale che legava Tes_1
costui all'attrice, rapporto che al contrario offriva indiretta conferma della presenza di costui al momento dell'evento, essendo “inverosimile che la sig.ra stesse Pt_1
percorrendo da sola la Via Tommaso Aversa a quell'ora della notte e che il fidanzato
avesse omesso di riaccompagnarla a casa” (pag. 8 dell'atto di appello).
Insiste quindi l'attrice per la condanna della proprietaria del veicolo e di Controparte_1
nella spiegata qualità al risarcimento delle menomazioni subite come accertate dal consulente tecnico d'ufficio.
Ricostituitosi il contraddittorio, n.q. di Impresa designata Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, e, nel merito, la sua infondatezza. invece, è rimasta Controparte_2
contumace anche in questo grado di giudizio.
L'appello non merita accoglimento, dovendo confermarsi la valutazione espressa dal
Tribunale riguardo alla inidoneità del quadro probatorio raccolto, contraddittorio e non attendibile, a fornire dimostrazione del verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte in citazione.
Invertendo la prospettazione delle doglianze seguita in appello, deve in primo luogo ribadirsi il giudizio di inattendibilità del testimone escusso su iniziativa dell'attrice che,
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha fondato non solo e non
5 tanto sull'esistenza di un rapporto sentimentale con l'infortunata, quanto piuttosto sull'inconciliabilità della deposizione con le emergenze scaturenti dal rapporto di intervento stilato dalla Polizia Municipale di Palermo.
Ha riferito : “stavamo attraversando la strada sulle strisce pedonali, io ero Tes_1
un pò più dietro perché distratto dal telefonino;
tutto ad un tratto una macchina che
proveniva dalla nostra destra e che era diretta verso via Serra di falco (la strada su cui ci
trovavamo è ad unico senso) ha investito la mia ragazza che è finita sul cofano della
macchina e poi è rovinata per terra. L'impatto io l'ho solo sentito. Il fatto è accaduto
intorno alle 23.30. Stavo accompagnando la mia ragazza a casa. Il conducente dell'auto
Co si è subito fermato e ha riconosciuto la sua responsabilità. stesso ha chiamato sia
l'ambulanza che la polizia municipale. Io infatti ero nel pallone. L'attrice era dolorante
alla gamba destra. E' andata via con l'ambulanza. Non mi è stato permesso di salire
sull'ambulanza, quindi ho dovuta attendere che i vigli completassero i loro adempimenti
con il sig. , che più mi ha accompagnato in ospedale.” (processo verbale CP_4
dell'udienza del 27.6.2018).
Come già correttamente rilevato dal Tribunale, della presenza di costui al momento dell'evento “è più che lecito dubitare” e ciò non solo perché “nel rapporto nulla si dice
circa l'esistenza di un terzo soggetto che avrebbe assistito al sinistro” (pag. 7 della sentenza impugnata) e neppure un accenno alla presenza del fidanzato (o comunque di un accompagnatore) dell'infortunata compie nelle dichiarazioni rese alla CP_4
6 Polizia Municipale il giorno successivo ai fatti per cui è causa, ma vieppiù perché, nelle dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell'art. 350 c.p.p. il giorno 4.5.2016 e verbalizzate alla Polizia Municipale di Palermo, ha dichiarato “Nell'occorso ero Parte_1
da sola”, escludendo dunque di trovarsi in compagnia del fidanzato, persona che, proprio per la vicinanza affettiva, è ragionevole avrebbe menzionato, qualora presente.
A tale rilievo, di pregnanza tale da minare in radice l'attendibilità del testimone, deve poi soggiungersi che certamente non vera è la circostanza secondo cui l'attrice sarebbe “finita
sul cofano della macchina”, ove si ponga mente al fatto che dall'accurato esame della condizione del veicolo condotto dai Vigili Urbani è emerso non solo, in negativo, l'assenza di alcun danno o deformazione anche lieve della carrozzeria -“sul veicolo investitore non
è stato riscontrato alcun danno (nemmeno di lieve entità) che possa ricondurre
all'evento”-, ma, in positivo, la presenza di uno stratto uniforme di polvere -“veicolo
interamente impolverato con lievi impronte di mani sul cofano anteriore lato sinistro”- sul mezzo. In tema, rammentato che a termini dell'art. 2700 c.c. il verbale redatto da pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, le circostanze di fatto asseverate dai Vigili Urbani disvelano la fragilità dell'allegazione difensiva dell'appellante: invero, anche a ritenere -con argomento concessivo, tuttavia non pienamente persuasivo- che l'impatto con l'infortunata non abbia impresso tracce di sorta sulla carrozzeria dell'autovettura, è invece evidente che avrebbe rimosso, almeno in parte
7 e per porzioni più ampie delle “lievi impronte di mani” rilevate sul cofano, lo strato di polvere che interamente ricopriva il veicolo.
Considerato che il giudice deve valutare le dichiarazioni testimoniali in “base ad elementi
soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca
congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di
prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere” attendibile o meno la testimonianza (Cass. civ. 31.5.2024 n. 15270), il vaglio qui eseguito non può che condurre ad espungere la deposizione di dalle fonti di prova a supporto delle Tes_1
allegazioni dell'appellante.
I restanti elementi di valutazione ritraibili dagli atti rivelano, poi, insanabili profili di contraddizione e risultano dunque anch'essi di alcun ausilio nell'assolvimento dell'onere probatorio gravante su . Parte_1
Le parti in causa hanno invero esposto ai Vigili Urbani la dinamica dell'evento in termini antitetici:
- ha dichiarato: “il giorno 17.3.2016 alle ore 23.55 circa alla guida CP_4
dell'autovettura Mercedes Classe B percorrevo via Tommaso Aversa con direttrice di
marcia da via Crociferi verso via Serradifalco. Attivato all'intersezione con via Giuseppe
Maielli, non mi avvedevo di una ragazza che attraversa la carreggiata dalla mia sinistra
verso destra, venendo ad urtare contro la parte anteriore della vettura da me condotta. La
vedevo sbattere contro la parte anteriore con il suo fianco destro e poi cadere sull'asfalto.”
8 , invece, ha riferito di trovarsi “in qualità di pedone in via Tommaso Parte_1
Aversa altezza via Giuseppe Maielli. Decidevo di raggiungere il marciapiede opposto, così
attraversavo la carreggiata da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dei veicoli.
Iniziavo l'attraversamento quando all'improvviso venivo urtata sul fianco sinistro da
un'autovettura che circolava in via G. Maielli con direttrice di marcia verso via
Serradifalco. … Nell'occorso ero da sola …”
Le divergenze, che si riferiscono alla strada percorsa dall'autoveicolo, alla direzione di attraversamento del pedone e al lato del corpo di costei colpito dal mezzo meccanico, sono insuscettibili di riconduzione a unità.
In simile contesto, la valutazione di teorica congruenza eziologica “tra l' evento traumatico
(investimento della nostra attrice da parte di autoveicolo mentre attraversava le strisce
pedonali) … rispetto alla conseguente lesione e alla successiva menomazione permanente”
(pag. 3 della relazione di consulenza medico legale), in quanto riferita a un evento astratto,
ovvero l'investimento di un pedone da parte di un'autovettura, e non alle concrete modalità
del sinistro occorso all'attrice -non dimostrate-, non è utile a colmare le evidenziate lacune probatorie. Funzione propria della consulenza tecnica è infatti l'apprezzamento sotto un profilo squisitamente tecnico di dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi su richiesta delle parti (Cass. 6/12/2019, n. 31886), dovendo invece escludersi che essa valga a supplire a carenze istruttorie.
9 L'appello deve dunque essere respinto e, in accordo al canone di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore dell'appellata compagnia di assicurazioni in misura prossima ai medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000, in € 3.900,00 -di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.900,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a.
e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 5 Parte_1
maggio 2020 a e nella qualità di Controparte_2 Controparte_1
Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime
della Strata, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5128 del 20 novembre 2019;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
nella qualità di impresa designata per il FGVS, delle spese del presente giudizio di appello,
liquidate in € 3.900,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
10 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello, il 10 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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