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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/05/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. ssa Federica Abiuso Presidente rel dott. Nicola De Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 937/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
E
C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. MENESELLO SARA
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “cessazione degli effetti civili del matrimonio (matrimonio concordatario nel
Comune di Monselice (PD) il giorno 27.9.1998 atto trascritto nei registri di stato civile di detto
Comune al n. 54, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1998) alle seguenti condizioni: CONDIZIONI 1.
Ai fini patrimoniali, le parti concordano quanto segue: preso atto che il figlio vive presso la madre, il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento per il figlio la somma Parte_2 Per_1 mensile di € 250,00 che verrà corrisposta, entro il giorno cinque di ogni mese (a partire dal mese di maggio 2025) direttamente sul c/c del figlio (conto c/o Banca Mediolanum IT Persona_2
30X0306234210000002679852), somma rivalutabile di anno in anno secondo quanto previsto dagli indici Istat e che verrà versata fino all'autosufficienza economica del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie intendendosi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Padova che qui si trascrivono e si integrano:
1. Spese mediche;
A) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal S.S.N. e ticket sanitari;
B) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superano il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali
e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
2. Spese scolastiche. A) che non richiedono il preventivo accordo. a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) spese di trasporto a scuola;
B) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3. Spese extrascolastiche. A) che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive oltre un primo sport, ricreative e ludiche
e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese per corso e rilascio patente. L'assegno per il nucleo familiare spetterà integralmente alla sig.ra . I coniugi danno atto di avere Parte_1
compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica e di avere già separatamente provveduto per quanto ivi non precisato a risolvere ogni rapporto di natura obbligatoria tra essi in corso, e conseguentemente, si danno atto reciprocamente di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, rinunziando al reciproco mantenimento, disponendo ad oggi di adeguati mezzi propri di sostentamento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/03/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio in data 6.10.2005 è nato il figlio
Per_1
Inoltre hanno precisato che con sentenza n. 547/2023 pubblicata il 21/06/2023 emessa nel procedimento RG n. 1056/2023 il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del
21.6.2023.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 20.32025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza dell'8.4.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza dell'8.4.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 21.6.2023 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 21.6.2023.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MONSELICE in data
27/09/1998 tra e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di MONSELICE nell'anno 1998, n. 54, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.04.2025
Il Presidente dott.ssa Federica Abiuso