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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1641/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avvocato Pt_2 C.F._2
ALBERTO SONEGO e domiciliati nello studio dell'Avvocato MARCO RECH, in PIAZZETTA XXII MARZO n. 10, MESTRE - VENEZIA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e difesa RT C.F._3 dall'Avvocato domiciliatario LORIS MOSCHETTA, con studio in Via
PATRIOTI n. 47, FARRA DI SOLIGO
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 5 agosto 2024, n. 1472
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: In totale riforma della sentenza appellata e in accoglimento dei motivi d'appello esposti nelle premesse del presente atto;
contrariis reiectis;
nonché previa rimessione in istruttoria della presente causa, oppure decidendo nel merito;
accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata in primo grado dai concludenti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
2777/2020 emesso dal Tribunale di Treviso l'8.10.2020, dichiarando che gli appellanti nulla devono all'appellata. In via istruttoria: A) Ammettersi prova per interrogatorio formale dell'appellata e per testimoni, sui capitoli nn. 3, 4, 6, 8, 9, formulati nella seconda memoria ex art. 183
c.p.c. del 20/09/2021 e non ammessi in primo grado, che si trascrivono: 3) è vero che, durante tale incontro (nell'agosto 2018 a
Pedavena in Via Murle, presso una abitazione del sig. ), Parte_1 il sig. espose all'Arch. l'intenzione di Parte_1 CP_1 ristrutturare e ampliare un vecchio immobile sito a Feltre, di proprietà dei sigg.ri e;
4) è vero che, nel corso di tale incontro, Pt_1 Pt_2
l'Arch. spiegò che un ampliamento si poteva fare, per le CP_1 possibilità edificatorie offerte dalla normativa sul “piano casa”, abbinandolo ai lavori di ristrutturazione del fabbricato esistente;
6) è vero che, nel medesimo incontro, il sig. chiese all'Arch. Parte_1
di quantificare il costo delle prestazioni professionali per CP_1
l'intera attività di progettazione;
8) è vero che, nel medesimo incontro, il sig. accettò la suddetta quantificazione fatta Parte_1 dall'Arch. ; 9) è vero che il primo preventivo redatto per CP_1 iscritto dall'Arch. fu inviato al sig. per la CP_1 Parte_1 prima volta con la e-mail del 09/01/2019 (doc. 2 di parte attrice- opponente); con i testi già indicati nella predetta memoria. B) Rigettarsi le istanze istruttorie formulare dall'appellata, per i motivi esposti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. dell'11/10/2021 depositata in primo grado. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di interpello dedotti ex adverso, si chiede l'ammissione alla prova testimoniale contraria indiretta, con gli stessi testi già indicati a prova diretta. Si chiede inoltre l'ammissione alla prova contraria diretta, mediante pag. 2/21 interrogatorio formale della convenuta-opposta, sui seguenti capitoli:
11) vero che, nel corso dell'incontro avvenuto a Pedavena (BL) presso l'abitazione dei sigg.ri e il 6/8/2019, il sig. Pt_1 Pt_2 Parte_1
si lamentò con l'Arch. poiché gli stava esponendo dei
[...] CP_1 costi di progettazione più alti rispetto al preventivo formulato oralmente nell'agosto dell'anno prima;
12) vero che, nel corso dell'incontro di cui sopra, il sig. disse all'Arch. che il costo di Parte_1 CP_1 progettazione pattuito un anno prima era di € 6.000,00 e che bisognava rispettarlo. In ogni caso: Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi, incluse le spese di c.t.u.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia la Corte d'Appello di
Venezia, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, Nel merito in via principale: per le ragioni ed i titoli di cui in atti, respingere il gravame proposto da e , confermando integralmente Pt_1 Pt_2 la sentenza di primo grado o comunque condannare
[...]
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TV) il giorno 10/9/1942, residente in [...], nonché alla signora (C.F. Parte_2
) nata a [...] il giorno 23/9/1944, residente C.F._2 in 8306 Bruttisellen (Svizzera), Via Dorfli A24, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'Arch. (C.F. RT
), della somma di € 18.741,00, oltre agli interessi C.F._3 al tasso di mora ex D.Lgs.vo 231/2002, maturati a maturandi dal dovuto al saldo ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, determinando eventualmente il compenso a norma dell'art. 2233 c.c.; in ogni caso: condannare i signori e a Pt_1 Pt_2 rifondere all'appellata le spese del secondo grado di giudizio;
in via istruttoria: ammettere la prova per testimoni sul capitolo n. 1, nonché
pag. 3/21 l'interrogatorio formale di sui capitoli nn. 1, 3, 5, 8, 12, 15, 16, Pt_1
20, 24, 25, 26, 31, 32 e di sui capitoli nn. 1, 3, 5, 8, 12, 15, Pt_2
16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 e 30 della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 del 14/9/2021; rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte, per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c. del 4/10/2021; abilitare l'Arch. alla prova CP_1 contraria, con i testimoni indicati nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 del 14/9/2021 da sentire sui capitoli di parte avversaria eventualmente ammessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1472/2024 il Tribunale di Treviso ha rigettato un'opposizione a decreto ingiuntivo del valore di euro 18.741,00, proposta dai committenti e nei confronti Parte_1 Parte_2 dell'architetta per il pagamento del compenso di euro RT
18.741,00, oltre interessi e spese. Le competenze riguardano il progetto di ristrutturazione di un'immobile di proprietà dei clienti sito in Feltre.
Con l'opposizione e avevano sostenuto che l'incarico era Pt_1 Pt_2 stato affidato dal solo e che fosse stato concordato verbalmente Pt_1 un compenso di euro 6.000,00. Era stata una iniziativa unilaterale della professionista rideterminarlo in una misura considerevolmente più elevata.
1.1 Il Tribunale è giunto alla conclusione che l'incarico fosse stato affidato da entrambi i coniugi.
1.1.1 L'immobile era in proprietà di e e Parte_1 Parte_2 non anche, come da loro inizialmente sostenuto, di “varie persone”.
Senza l'accordo con la moglie, non avrebbe potuto presentare il Pt_1
pag. 4/21 progetto presso l'ufficio comunale competente né eseguire i lavori, occorrendo il consenso anche della comproprietaria.
1.1.2 Nel corso dell'interrogatorio formale aveva Parte_2 ammesso di aver preso visione dei progetti e riconosciuto di aver partecipato alla discussione relativa alle tavole progettuali.
1.1.3 Nella corrispondenza aveva fatto riferimento in Parte_1 ogni occasione anche alla moglie, utilizzando il “plurale” (cfr. docc. 9,
10, 14 conv.).
1.1.4 Alla professionista era stato consegnato il documento d'identità di
Anche qualora il documento fosse stato prelevato dal Parte_2 marito dalla borsetta della moglie, non avrebbe avuto Parte_1 motivo per farlo se l'incarico non fosse stato conferito congiuntamente.
1.1.5 Qualora fosse rimasta estranea al contratto, non Parte_2 avrebbe inviato un messaggio alla professionista, preoccupandosi di chiederle se il marito avesse pagato l'intero compenso.
1.1.6 l'avvocato Carmine Baselice inviò una mail il 25 marzo 2019 a per comunicarle che non avrebbe RT Parte_2 firmato i documenti ricevuti. L'avvocato era stato coinvolto nella vicenda sicuramente prima del 9 gennaio 2019 perché in quella data l'architetta aveva inviato anche all'avvocato la documentazione CP_1 necessaria per la presentazione del progetto all'amministrazione comunale. aveva sostenuto di aver dato all'avvocato Parte_2
l'incarico di rispondere in termini negativi alla professionista ancora nel
2018. L'avvocato avrebbe atteso sino al 25 marzo 2019, due mesi e mezzo dopo il 9 gennaio 2019, semplicemente per comunicare che la cliente non le aveva rilasciato alcun incarico. Il valore della missiva dell'avvocato Baselice è quello di un recesso perché Parte_2 dopo una lunga riflessione, non negava di essere la committente ma comunicava di aver deciso di non presentare il progetto elaborato;
pag. 5/21 1.1.7 i testi escussi sul contratto si erano spinti sino a inammissibili valutazioni giuridiche ed erano stati presenti solo ad alcuni incontri con la professionista e dunque non avrebbero potuto escludere fatti non avvenuti in loro presenza.
1.2 Manca la prova che fosse stato pattuito un compenso onnicomprensivo limitato all'importo indicato dai clienti.
1.2.1 L'architetta aveva sostenuto di avere consegnato, in CP_1 data 13 agosto 2018, su supporto cartaceo, un preventivo per le spese tecniche relative all'intera realizzazione dell'opera, ammontanti ad euro
65.500,00, oltre oneri. La consegna di quel primo preventivo è contestata ma vi è la prova che il 9 gennaio 2019 la professionista trasmise un preventivo, allegato all'incarico professionale da sottoscrivere. Nella risposta il legale di non fa riferimento Parte_2
a diversi accordi o alla non congruità del preventivo.
1.2.2 In una conversazione registrata dalla professionista,
[...]
menziona più volte il preventivo risalente al mese di agosto CP_1 del 2018. non nega né ammette il fatto ma non lo Parte_1 prende in considerazione, ponendo l'accento sulla somma di euro
6.000,00, a suo dire comunicata per l'intera progettazione. La professionista controbatte che la somma di euro 6.000,00 si riferisce al solo progetto di massima, aggiungendo che, sempre durante l'incontro del mese di agosto, lo aveva informato anche di una stima approssimativa del costo della progettazione definitiva. Anche su tale fatto non prende una specifica posizione, posto che a suo dire Pt_1
l'importo di euro 6.000,00 esaurirebbe l'intero compenso dovuto.
1.2.3 Avendo partecipato solo ad alcuni incontri, i testi escussi non possono smentire la consegna a mani del preventivo nell'agosto 2018.
Significativo è che in sede d'interrogatorio formale abbia Parte_2
pag. 6/21 anche ammesso di aver inviato un messaggio vocale all'architetta
, confermando la somma pagata rappresentava un acconto. CP_1
La aveva sconfessato la tesi difensiva degli opponenti su un CP_1 compenso non superiore a euro 6.000,00.
1.2.4 Nella mail 31 ottobre 2018 inviata a unitamente Parte_1 alla fattura di euro 6.000,00, la professionista fa espresso riferimento ad un “anticipo per rimborso spese”, tanto che la causale della fattura n. 5 del 2018 riporta l'indicazione “Acconto n. 1 per rimborso spese”.
Come risulta dalla contabile del bonifico (doc. 8 conv.), pagò Pt_1
l'importo senza sollevare contestazioni. Il cliente, di professione imprenditore, era dunque consapevole di corrispondere un mero acconto, tanto che non pretese il rilascio di una quietanza a saldo.
1.2.5 Dopo aver ricevuto il 9 gennaio 2019 i documenti denominati
“Conferimento di incarico professionale” e “ALLEGATO B – PAGAMENTI”
(nei quali è indicato un compenso di euro 65.500,00, oltre oneri fiscali),
non si mostrò sorpreso di un onorario pari a ben dieci Parte_1 volte l'ammontare, a suo dire, pattuito. Continuò a scrivere messaggi, chiedendo aggiornamenti sul progetto, con toni cordiali e senza contestazioni sul preventivo (docc. 13 e 28). Il 19 febbraio 2019 chiese amichevolmente, insieme alla moglie, di presentare il progetto, dichiarandosi disponibile a firmare i disegni. Il tenore ed il contenuto delle comunicazioni successive alla ricezione della richiesta di sottoscrizione del “Conferimento di incarico professionale” sono incompatibili con le difese del . Il committente avrebbe Pt_1 immediatamente contestato l'aumento esponenziale del corrispettivo e avrebbe interrotto il rapporto fiduciario.
1.2.6 Il figlio aveva fatto riferimento una telefonata non CP_2 contestualizzata nella quale il padre avrebbe contestato l'esoso preventivo (telefonata che però il figlio non avrebbe ascoltato) ma non pag. 7/21 ha saputo dire a quanto ammontasse la differenza tra il primo preventivo orale e quello del gennaio 2019. Le dichiarazioni del figlio contrastano con il comportamento del padre dopo la telefonata.
1.3 Per il CTU architetto le tavole progettuali sono Persona_1 accurate e complete. Le continue comunicazioni fra progettista e committente inducono a ritenere che la soluzione finale sia stata messa a punto con la committenza. Le prestazioni svolte dalla professionista corrispondono a una progettazione definitiva, da intendersi come un progetto completo per ottenere il titolo necessario all'edificazione.
Mancando la prova di un accordo sul corrispettivo, lo stesso deve essere calcolato ai sensi del d.m. n. 140 del 2012. Il compenso chiesto dalla professionista è inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri ed è stato riconosciuto congruo anche dall'Ordine degli
Architetti, che ha opinato la parcella. Il contributo previdenziale è dovuto, anche se i clienti risiedono in Svizzera, perché ai fini dell'iva e del contributo previdenziale rilevano non il luogo di residenza dei committenti, bensì il luogo dell'immobile.
2. Gli appellanti e insistono affinché, in Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza, sia revocato il decreto ingiuntivo e sia accertato che nulla è dovuto alla professionista.
2.1 Con primo motivo di appello contestano che vi sia la prova di un incarico congiunto. Il giudice non ha adeguatamente motivato sul perché la pura e semplice comproprietà dell'immobile sia indizio di un incarico conferito da entrambi i proprietari, dandolo per scontato. Nulla impedisce che possa aver affidato l'incarico alla Parte_1 parente architetto ancora prima di acquisire il consenso della pag. 8/21 comproprietaria, o nonostante un primo diniego di costei, confidando di convincerla in un secondo momento. non sapeva che per
Pt_1 presentare il progetto occorresse anche la firma della moglie. Il giudice ha escluso che la semplice visione di progetti preliminari potesse dipendere del fatto che marito cercava di strappare il consenso della moglie. La spendita da parte di del nome della comproprietaria
Pt_1 nella corrispondenza mail non è rilevante perché poteva
Pt_1 rappresentare solo se stesso, tanto più che la era stata sempre Pt_2 contraria alla ristrutturazione. aveva consegnato la carta
Pt_1
d'identità contro il volere della moglie. Il Tribunale non avrebbe dovuto attribuire peso al fatto che la avesse chiesto all'architetta se Pt_2 fosse stato pagato il compenso, perché era suo interesse informarsi su come il marito spendesse denaro comune. L'avvocato Carmine Baselice scrisse una e-mail solo il 25 marzo 2019 perché rispose a una comunicazione del 13 marzo 2019. Cade del tutto, dunque, il rilievo del giudice di primo grado secondo il quale l'avvocato Carmine Baselice avrebbe atteso due mesi e mezzo per comunicare alla la CP_1 volontà della di non conferirle un incarico. L'assenza di un Pt_2 incarico risulta a contrariis dal fatto che la professionista in data 9 gennaio 2019 aveva inviato tramite e-mail al e all'Avv. Baselice Pt_1 un “contratto di incarico per progetto di ristrutturazione edilizia”, chiedendo la loro firma. È evidente che, se l'Architetta ha CP_1 chiesto di sottoscrivere quel contratto, l'incarico non le era stato ancora conferito.
2.2 Con il secondo motivo di gravame gli appellanti deducono di aver provato con i testimoni che era stato concluso un accordo verbale per un compenso di euro 6.000,00 per l'intera progettazione. La e-mail inviata il 9 gennaio 2019 all'avvocato Carmine Baselice non contiene il pag. 9/21 preventivo che la professionista sostiene di aver consegnato nell'agosto
2018. È la stessa professionista a scrivere: “N.B. nell'elenco delle prestazioni professionali, rispetto al preventivo del 12/08/2018 ho riportato il costo dei fotoinserimenti a 1500,00 euro e della relazione idrogeologica pari a 1000,00 euro che non avevo inserito nel preventivo. Ho invece sottratto i 1200,0 euro per il tracciamento dei confini che non è stato eseguito e 300,00 dal costo del rilievo planoaltimetrico.” Anche il Tribunale riconosce che la registrazione audio
– peraltro inutilizzabile in quanto acquisita illecitamente e non trascritta
– sia dirimente. Il teste aveva confermato di aver assistito CP_2 all'incontro dell'agosto 2018. Aveva precisato che, per quanto a sua conoscenza, non era stato consegnato alcun preventivo e che al padre fu detto che la somma di euro 6.000,00 sarebbe stata sufficiente. Anche la teste aveva confermato che al suocero non fosse stato Tes_1 consegnato un preventivo. Nel corso dell'interrogatorio formale la non aveva confermato che la somma di euro 6.000,00 Pt_2 costituisse un acconto ma solo di aver chiesto un'informazione alla professionista. La mail 31 ottobre 2018 con cui la professionista aveva inviato la copia della fattura n. 5 del 2018 non è significativa perché formata dalla stessa professionista. può aver scritto RT nella fattura artatamente ciò che le conveniva. Il debitore non era obbligato a chiedere la quietanza. Non è nemmeno vero che la mail 9 gennaio 2019 non sorprese perché il figlio Parte_1 CP_2
ha raccontato di una telefonata in cui il padre “era molto
[...] arrabbiato per questa vicenda”. La telefonata era ben contestualizzata. I messaggi menzionati dal giudice sono semplici messaggi WhatsApp dall'utenza del . Non erano stati inviati insieme alla moglie. Pt_1
pag. 10/21 2.3 Con il terzo motivo di appello, e Parte_1 Parte_2 lamentano che l'errore del Tribunale sulla mancanza di un accordo sul compenso si è riverberato sulla quantificazione del corrispettivo. La CTU era superflua, poiché l'istruttoria orale aveva dimostrato la veridicità di quanto sostenuto dai coniugi.
2.4 Con il quarto motivo gli appellanti chiedono che la riforma della sentenza comporti una diversa regolamentazione delle spese della CTU
e delle spese di lite.
3. L'architetta ha chiesto la conferma della sentenza RT di primo grado. Oltre a richiamare le argomentazioni del Tribunale41, la difesa della ha dedotto che la controparte si limita a CP_1 ipotizzare fumose ipotesi alternative fra loro non compatibili. Non si comprende se semplicemente ignorava di aver bisogno anche del Pt_1 consenso della moglie;
se, non lo ignorava, ma aveva agito a sua insaputa, confidando di ottenere in seguito il suo consenso;
se avesse agito contro la volontà della moglie, ritenendo di poterla in seguito convincere. Tante sono le contraddizioni in cui gli appellanti sono caduti e tante sono state le loro diverse allegazioni smentite nel corso dell'istruttoria. Nel corso dell'interrogatorio ha anche Parte_2 finito per ammettere che sapeva che il marito avesse pagato l'importo di euro 6.000,00 e che sapeva che tale somma costituiva un semplice acconto. Nella missiva del 25 marzo 2019 l'avvocato Baselice limitò a comunicare che la propria cliente non avrebbe firmato i Parte_2 moduli (trasmessi allo stesso due mesi e mezzo prima), senza spiegare i motivi della decisione. Nel frattempo, deve essersi sviluppato tra i coniugi quel conflitto che sarebbe successivamente sfociato nella rottura pag. 11/21 dei loro rapporti e nella decisione nel marzo 2019 della di far Pt_2 comunicare da un legale che non avrebbe sottoscritto i documenti.
4. Il primo motivo di appello sulle parti del rapporto contrattuale non merita accoglimento.
4.1 Il Tribunale non ha ritenuto che l'incarico alla professionista fosse stato conferito da entrambi i coniugi solo sulla base della comproprietà dell'immobile. Ha ritenuto che la comproprietà costituisca un elemento presuntivo, da valutare unitamente ai restanti. La ristrutturazione avrebbe valorizzato un immobile in comproprietà e la presentazione del progetto così come l'esecuzione dell'opera necessitavano del consenso anche di . Tanto il marito che la moglie erano stati Parte_2 coinvolti nelle discussioni sulle tavole progettuali, anche se le comunicazioni, probabilmente per il legame di parentela e la maggiore confidenza, avvenivano fra e . Parte_1 RT
L'acconto fu pagato – lo afferma anche - con denaro Parte_2 comune (v. atto di appello, pag. 10). La difesa degli appellanti cerca di negare valenza al ragionamento presuntivo sostenendo che Parte_1
non sapeva che dovesse firmare anche la comproprietaria. Non è
[...] verosimile che un imprenditore di una certa esperienza, a prescindere dalla conoscenza della legislazione di settore, possa ignorare che la ristrutturazione di un immobile necessiti di un'intesa con il comproprietario. Più in generale, occorre sottolineare che gli appellanti non hanno fornito una coerente ricostruzione alternativa dei rapporti con la professionista. L'intento degli opponenti è quello di negare l'innegabile, finendo per apparire anche in contrasto fra loro e rivelarsi palesemente inattendibili. Gli appellanti si sono spinti sino a sostenere avrebbe conferito l'incarico nonostante l'esplicita Parte_1
pag. 12/21 contrarietà della moglie, spendendo denaro della coppia, mentre era in corso la separazione personale. non avrebbe esitato a sottrarre Pt_1 dalla borsetta del coniuge la carta d'identità della donna per consegnarne una copia alla professionista. Avrebbe speso il nome della moglie nella corrispondenza e-mail (doc. 14 conv.: “mandaci le foto”,
“abbiamo notato che nel progetto per il comune …”, “facci arrivare i disegni che dobbiamo firmare …da verificare”), fingendo un'inesistente intesa con la consorte. Invero, dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo emerge che con l'atto introduttivo non era stato allegato un contrasto tra le posizioni dei due coniugi. È riscontrabile un continuo tentativo di aggiustamento delle difese, con l'effetto di fornire una mutevole e pertanto inverosimile versione dell'accaduto.
4.2 non avrebbe potuto confidare di convincere la Parte_1 moglie in un secondo tempo, posto che – a dire di – già il Parte_2
13 agosto 2018 lei aveva definitivamente chiarito la sua posizione. A fronte delle insistenze, si sarebbe addirittura allontanata Parte_2 dal luogo dell'incontro e in seguito avrebbe contattato un avvocato, incaricandolo di dare una risposta formale all'architetto (v. atto di appello, pag. 8, dove la difesa degli appellanti riporta il cap. 9 sull'incontro del 13 agosto 2018 e la risposta della : la difesa Pt_2 degli appellanti afferma che la “aveva sempre manifestato Pt_2 chiaramente il proprio dissenso all'idea di ristrutturare l'immobile”).
Qualora i rapporti fra i coniugi fossero stati così compromessi già nell'estate del 2018, avrebbe affidato l'incarico, Parte_1 assumendosene i costi, per un progetto del tutto inutile;
la professionista si sarebbe impegnata nella preparazione delle tavole progettuali senza porsi alcun problema, nonostante il contrasto fra i pag. 13/21 comproprietari impedisse di realizzare la ristrutturazione mentre l'avvocato svizzero avrebbe lasciato trascorrere un lasso di tempo irragionevole prima di comunicare la posizione della propria cliente. Se
aveva chiesto l'intervento dell'avvocato Carmine Baselice Parte_2
“… a motivo della intervenuta separazione dal marito Sig. , con le Pt_1 inevitabili tensioni fra gli ex coniugi e i conseguenti rapporti ridotti al minimo indispensabile” (v. prima memoria attore ex art. 183, comma 6,
c.p.c., pag. 5), vi sarebbe stato molto poco da chiarire. Parte_2 non intendeva farsi coinvolgere in una costosa ristrutturazione da un marito da cui si stava separando o sia era già separata. Parte_1
e dovevano affrontare questioni relative al loro rapporto Parte_2 personale e non era interessata ad affidare la costosa Parte_2 ristrutturazione di un immobile a una parente del coniuge.
4.3 La partecipazione di a un incontro in cui si discuteva Parte_2 il progetto (v. risposte di all'interrogatorio formale: ud. Parte_2
20 settembre 2022) costituisce un significativo riscontro del suo coinvolgimento nel rapporto contrattuale, soprattutto perché nella ricostruzione iniziale (v. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, punto 2, pag 3 s.) la aveva escluso di aver Pt_2 partecipato all'incontro del 13 agosto 2018 e quindi di aver esaminato i progetti della professionista. L'appellante asserisce di essere Pt_2 stata da sempre contraria alla ristrutturazione anche perché si era separata dal marito (v. atto di appello, pag. 8 e 9).
4.4 Non è verosimile che abbia sottratto il documento Parte_1
d'identità alla moglie e poi, nonostante sapesse della sua contrarietà al progetto, abbia inviato ancora il 19 febbraio 2019, messaggi e-mail spendendo il nome di entrambi (doc. 14 conv.: “mandaci le foto”,
pag. 14/21 “abbiamo notato che nel progetto per il comune (c'è) pure segnato arch. … per conto nostro non (h)a niente a che Persona_2 Per_2 vedere con il nostro progetto”, “facci arrivare i disegni che dobbiamo firmare …da verificare”). Da un lato, avrebbe continuato a Pt_1 bluffare sul consenso della moglie quando oramai si era giunti al momento della sottoscrizione del progetto;
dall'altro, il difensore di
, avv. Alberto Sonego, non avrebbe nemmeno potuto Pt_1 validamente assumere l'incarico di difendere due posizioni in così palese conflitto d'interessi (Cass., sez. 3, sent. n. 28427 del 2023). Del tutto irrilevante è invece che non avesse rilasciato Parte_2
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, perché non è questo l'oggetto della causa.
4.5 Neanche l'e-mail 25 marzo 2019 dell'avvocato Carmine Baselice
(doc. 1 att) è interpretabile in senso favorevole agli appellanti: “in nome
e per conto della mia assistita , le comunico che la mia Parte_2 assistita non firmerà i moduli richiestogli”. La si sarebbe rivolta Pt_2 ancora nel 2018 all'avvocato perché comunicasse alla professionista che ella non intendeva conferirle alcun incarico. L'e-mail fu inviata alla fine del mese di marzo dopo che il 9 gennaio 2019 anche all'avvocato era stato trasmesso il progetto e un preventivo. Per giustificare tanto ritardo, poco vale osservare che il 13 marzo 2019 l'architetta avesse inviato una seconda mail per chiarire le ragioni per cui avesse necessità delle firme dei clienti. Seguendo la ricostruzione di , un Parte_2 qualsiasi legale avrebbe risposto molto prima, facendo semplicemente presente che la propria assistita non aveva concluso contratti, che non intendeva farlo e che per giunta il preventivo contrastava con l'accordo concluso dal marito.
pag. 15/21 4.6 L'invio della e-mail 9 gennaio 2019 dell'architetta al CP_1
e all'avvocato Basile per è spiegabile anche Pt_1 Parte_2 partendo dal presupposto che nell'estate 2018 la professionista avesse iniziato a predisporre il progetto di ristrutturazione su richiesta di entrambi coniugi. Il coinvolgimento di un avvocato si giustifica per i sopravvenuti contrasti familiari, che indussero a Parte_2 comunicare nel mese di marzo 2019 di non voler più essere coinvolta nella ristrutturazione. Negli atti difensivi viene fatto riferimento a una separazione personale dei coniugi, anche se le allegazioni sono assolutamente generiche e contraddittorie sui tempi in cui sarebbe maturata la crisi matrimoniale. La comunicazione del 25 marzo 2019 del legale svizzero dimostra che in quel momento decise di Parte_2 prendere le distanze sia dalla professionista sia dal RT marito . Ciò non esclude, tuttavia, che sino ad allora Parte_1 non fosse stata anche lei parte del rapporto contrattuale, anche se si può comprendere che non avesse alcuna intenzione di pagare il compenso a una parente del marito per un progetto per lei privo di interesse. Dato il valore economico della prestazione e il coinvolgimento di un legale, è anche probabile che già a gennaio 2019
avesse compreso che il rapporto di parentela con RT
non costituiva più una sufficiente garanzia per il Parte_1 pagamento del corrispettivo. La corrispondenza e-mail dal contenuto amichevole inviata ancora nel mese di febbraio 2019 da “ e Parte_1
Paola” da un indirizzo probabilmente legato all'attività professionale del
) dimostra comunque che i Pt_1 Email_1 coniugi non fossero affatto sorpresi né dall'importo del preventivo ricevuto né che la professionista avesse fino a quel momento lavorato per loro sulla base di accordi verbali. Nulla avrebbe impedito una revoca dell'incarico e correttamente il Tribunale ha attribuito tale significato alla pag. 16/21 e-mail 25 marzo 2019 contenente un rifiuto di sottoscrivere i moduli da presentare negli uffici comunali. La decisione di rendeva Parte_2 impossibile l'avvio del procedimento per ottenere il titolo edificatorio. I committenti rimanevano però obbligati a pagare il compenso per il progetto elaborato anche se la ristrutturazione non poteva più avvenire per scelta di uno dei proprietari.
5. Il secondo motivo di appello sull'accordo per il compenso è parimenti infondato.
5.1 Correttamente il Tribunale, senza essere caduto nei macroscopici errori invocati dagli appellanti, ha ritenuto che la corrispondenza tra e non sia compatibile con l'esistenza Parte_1 RT di un accordo per un compenso forfettario di euro 6.000,00. L'assenza di un'immediata reazione della committenza all'e-mail 9 gennaio 2019
(doc. 9 conv.) contenente la lettera d'incarico con modifiche rispetto al preventivo del 12 agosto 2018, inviata tanto all'indirizzo di posta del quanto a quello del legale di dimostra Pt_1 Parte_2 indirettamente ma in modo chiaro due circostanze. La prima è che nell'agosto 2018 deve essere stato comunicato necessariamente un preventivo, che a gennaio 2019 era stato modificato;
la seconda è che quel preventivo non poteva contenere la previsione di un compenso del tutto diverso. Diversamente, e Parte_1 Parte_2
(quest'ultima tramite il proprio avvocato) avrebbero immediatamente replicato che nell'agosto 2018 non era stato consegnato un preventivo e che l'unico preventivo ricevuto contraddiceva i precedenti accordi. La mala fede palesata dalla professionista e-mail avrebbe incrinato il rapporto di fiducia e determinato l'immediata revoca dell'incarico. Nel corso dell'interrogatorio formale ha anche espressamente Pt_1
pag. 17/21 ammesso che nel luglio 2018 gli fu esibito un preventivo, salvo precisare di aver subito affermato che non avrebbe pagato tutto quel denaro (v. verbale ud. 22.9.2022, pag. 3, risposta al cap. 7). In altre parole, è certo che nel luglio 2018 la professionista comunicò il preventivo per il progetto di ristrutturazione. Nonostante i committenti lo ritenessero eccessivo, e accettarono Parte_1 Parte_2 che l'architetta continuasse a lavorare per loro.
5.2 Nel commentare la fattura n. 5 del 5 novembre 2018 (doc. 7 conv.) la difesa degli appellanti muove da una premessa corretta per trarne una conclusione non condivisibile. La premessa corretta è che la fattura è formata dal creditore e pertanto può riportare circostanze non corrispondenti al vero. La conclusione non condivisibile è che la fattura sia irrilevante perché la sua mancata contestazione dimostra l'inattendibilità dei committenti. La fattura è intestata ad entrambi e riporta come causale “acconto n. 1 per il rimborso spese di progettazione nuovo fabbricato residenziale …”. Qualora il committente fosse stato unicamente e gli accordi avessero previsto Parte_1 un compenso di euro 6.000,00, avrebbe chiesto un chiarimento Pt_1 sul corrispettivo e una modifica dei dati della fattura. Non lo fece perché il rapporto non si era svolto nel modo da lui riferito. Il cliente non deve aver considerato che un professionista ha diritto di essere pagato per il proprio lavoro anche in assenza di un accordo scritto sul compenso e che, in mancanza di accordo, esistono dei parametri per la quantificazione del corrispettivo. È sufficiente prendere in esame la mail
29 dicembre 2018 (doc. 10 conv.), con cui la professionista allega le fotografie dello stato di fatto e i c.d. fotoinserimenti per rendersi conto che nessun cliente avrebbe potuto ragionevolmente confidare che il pag. 18/21 progetto della villa potesse avere un costo complessivo di euro
6.000,00, pur se era eseguito da una parente.
5.3 Gli appellanti sostengono che sono state sminuite le prove testimoniali. I testi escussi sono il figlio e la compagna del figlio. Le opinioni di e sulla consegna di un CP_2 CP_3 preventivo sono irrilevanti perché è sicuramente plausibile che i due testi conoscono solo in parte i rapporti fra committenti e professionista.
Nell'ipotesi per loro meno compromettente, dato l'obbligo di un testimone di riferire il vero, sulla questione del preventivo si sono rivelati male informati. Le dichiarazioni di sull'accordo sul CP_2 compenso sono palesemente inattendibili così come quelle sulla telefonata – per nulla contestualizzata (il capitolo di prova 10 riportato a pag. 20 dell'atto di appello non avrebbe dovuto essere ammesso per la sua genericità) – e sul litigio fra il genitore e la professionista. Ad essere plausibile è solo che nell'estate del 2018 avesse Parte_1 sostenuto di voler spendere meno del preventivo sottoposto alla sua attenzione. La lite del gennaio 2019 non può aver avuto luogo perché
continuò sino al mese successivo a interloquire in Parte_1 modo cordiale con la professionista, preoccupandosi solo di sottolineare che l'incarico era stato conferito unicamente a lei e non anche ad altri architetti (v. doc. 14 conv.: e-mail 19 febbraio 2019). Anche dopo l'e- mail 9 gennaio 2019, con cui aveva richiesto la RT sottoscrizione della lettera d'incarico, nei messaggi WhatsApp (doc. 13 conv.) non compaiono riferimenti a contrasti. Il 6 febbraio 2019
chiese informazioni sullo stato di avanzamento del Parte_1 progetto. In quel momento il cliente non poteva certo ipotizzare che la professionista si sarebbe accontentata dell'acconto pagato nel mese di novembre.
pag. 19/21 6. Il terzo motivo sulla quantificazione del compenso di
[...]
è strettamente connesso al precedente. Il corrispettivo, se CP_1 non è convenuto dalle parti, è determinato ai sensi dell'art. 2225 c.c. secondo le “tariffe professionali”. L'errore fatto valere dagli appellanti riguarda unicamente il presunto accordo. Esclusa l'esistenza di un accordo, il giudice ha potuto agevolmente concludere, grazie all'esito della CTU, che il compenso richiesto dalla professionista non è sproporzionato al valore della prestazione perché è inferiore a quello che le sarebbe spettato applicando i parametri del d.m. n. 140 del
2012. Il compenso era dunque congruo e la domanda di pagamento della prestazione doveva essere accolta.
7. Il quarto motivo di appello sulle spese di lite non è autonomo rispetto agli altri motivi. Non dovendo essere riformata la sentenza di primo grado, le spese della CTU e le spese legali sono state correttamente poste a carico di e sulla Parte_1 Parte_2 base del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c..
8. Anche le spese processuali del giudizio di appello, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di Parte_1
e . Considerando le tre fasi svolte, il compenso è
[...] Parte_2 determinabile nella somma di euro 6.454,58, nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, con applicazione dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, d.m. n. 55 del
2014 per l'utilizzo nell'atto di appello di collegamenti ipertestuali idonei ad agevolarne la consultazione nonché dell'aumento di un 1/3 ex art. 4, comma 8, d.m. cit. in quanto le difese della parte vittoriosa, stante le pag. 20/21 evidenziate contraddizioni delle allegazioni avversarie, appaiono manifestamente fondate.
9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 5 agosto CP_1
2024, n. 1472/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna e al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di delle spese del presente RT grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 6.454,58 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) e sono obbligati a versare Parte_1 Parte_2 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del
2002.
Venezia, 22/5/2025 il Consigliere estensore il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1641/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avvocato Pt_2 C.F._2
ALBERTO SONEGO e domiciliati nello studio dell'Avvocato MARCO RECH, in PIAZZETTA XXII MARZO n. 10, MESTRE - VENEZIA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e difesa RT C.F._3 dall'Avvocato domiciliatario LORIS MOSCHETTA, con studio in Via
PATRIOTI n. 47, FARRA DI SOLIGO
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 5 agosto 2024, n. 1472
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: In totale riforma della sentenza appellata e in accoglimento dei motivi d'appello esposti nelle premesse del presente atto;
contrariis reiectis;
nonché previa rimessione in istruttoria della presente causa, oppure decidendo nel merito;
accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata in primo grado dai concludenti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
2777/2020 emesso dal Tribunale di Treviso l'8.10.2020, dichiarando che gli appellanti nulla devono all'appellata. In via istruttoria: A) Ammettersi prova per interrogatorio formale dell'appellata e per testimoni, sui capitoli nn. 3, 4, 6, 8, 9, formulati nella seconda memoria ex art. 183
c.p.c. del 20/09/2021 e non ammessi in primo grado, che si trascrivono: 3) è vero che, durante tale incontro (nell'agosto 2018 a
Pedavena in Via Murle, presso una abitazione del sig. ), Parte_1 il sig. espose all'Arch. l'intenzione di Parte_1 CP_1 ristrutturare e ampliare un vecchio immobile sito a Feltre, di proprietà dei sigg.ri e;
4) è vero che, nel corso di tale incontro, Pt_1 Pt_2
l'Arch. spiegò che un ampliamento si poteva fare, per le CP_1 possibilità edificatorie offerte dalla normativa sul “piano casa”, abbinandolo ai lavori di ristrutturazione del fabbricato esistente;
6) è vero che, nel medesimo incontro, il sig. chiese all'Arch. Parte_1
di quantificare il costo delle prestazioni professionali per CP_1
l'intera attività di progettazione;
8) è vero che, nel medesimo incontro, il sig. accettò la suddetta quantificazione fatta Parte_1 dall'Arch. ; 9) è vero che il primo preventivo redatto per CP_1 iscritto dall'Arch. fu inviato al sig. per la CP_1 Parte_1 prima volta con la e-mail del 09/01/2019 (doc. 2 di parte attrice- opponente); con i testi già indicati nella predetta memoria. B) Rigettarsi le istanze istruttorie formulare dall'appellata, per i motivi esposti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. dell'11/10/2021 depositata in primo grado. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di interpello dedotti ex adverso, si chiede l'ammissione alla prova testimoniale contraria indiretta, con gli stessi testi già indicati a prova diretta. Si chiede inoltre l'ammissione alla prova contraria diretta, mediante pag. 2/21 interrogatorio formale della convenuta-opposta, sui seguenti capitoli:
11) vero che, nel corso dell'incontro avvenuto a Pedavena (BL) presso l'abitazione dei sigg.ri e il 6/8/2019, il sig. Pt_1 Pt_2 Parte_1
si lamentò con l'Arch. poiché gli stava esponendo dei
[...] CP_1 costi di progettazione più alti rispetto al preventivo formulato oralmente nell'agosto dell'anno prima;
12) vero che, nel corso dell'incontro di cui sopra, il sig. disse all'Arch. che il costo di Parte_1 CP_1 progettazione pattuito un anno prima era di € 6.000,00 e che bisognava rispettarlo. In ogni caso: Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi, incluse le spese di c.t.u.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia la Corte d'Appello di
Venezia, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, Nel merito in via principale: per le ragioni ed i titoli di cui in atti, respingere il gravame proposto da e , confermando integralmente Pt_1 Pt_2 la sentenza di primo grado o comunque condannare
[...]
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TV) il giorno 10/9/1942, residente in [...], nonché alla signora (C.F. Parte_2
) nata a [...] il giorno 23/9/1944, residente C.F._2 in 8306 Bruttisellen (Svizzera), Via Dorfli A24, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'Arch. (C.F. RT
), della somma di € 18.741,00, oltre agli interessi C.F._3 al tasso di mora ex D.Lgs.vo 231/2002, maturati a maturandi dal dovuto al saldo ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, determinando eventualmente il compenso a norma dell'art. 2233 c.c.; in ogni caso: condannare i signori e a Pt_1 Pt_2 rifondere all'appellata le spese del secondo grado di giudizio;
in via istruttoria: ammettere la prova per testimoni sul capitolo n. 1, nonché
pag. 3/21 l'interrogatorio formale di sui capitoli nn. 1, 3, 5, 8, 12, 15, 16, Pt_1
20, 24, 25, 26, 31, 32 e di sui capitoli nn. 1, 3, 5, 8, 12, 15, Pt_2
16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 e 30 della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 del 14/9/2021; rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte, per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c. del 4/10/2021; abilitare l'Arch. alla prova CP_1 contraria, con i testimoni indicati nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 del 14/9/2021 da sentire sui capitoli di parte avversaria eventualmente ammessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1472/2024 il Tribunale di Treviso ha rigettato un'opposizione a decreto ingiuntivo del valore di euro 18.741,00, proposta dai committenti e nei confronti Parte_1 Parte_2 dell'architetta per il pagamento del compenso di euro RT
18.741,00, oltre interessi e spese. Le competenze riguardano il progetto di ristrutturazione di un'immobile di proprietà dei clienti sito in Feltre.
Con l'opposizione e avevano sostenuto che l'incarico era Pt_1 Pt_2 stato affidato dal solo e che fosse stato concordato verbalmente Pt_1 un compenso di euro 6.000,00. Era stata una iniziativa unilaterale della professionista rideterminarlo in una misura considerevolmente più elevata.
1.1 Il Tribunale è giunto alla conclusione che l'incarico fosse stato affidato da entrambi i coniugi.
1.1.1 L'immobile era in proprietà di e e Parte_1 Parte_2 non anche, come da loro inizialmente sostenuto, di “varie persone”.
Senza l'accordo con la moglie, non avrebbe potuto presentare il Pt_1
pag. 4/21 progetto presso l'ufficio comunale competente né eseguire i lavori, occorrendo il consenso anche della comproprietaria.
1.1.2 Nel corso dell'interrogatorio formale aveva Parte_2 ammesso di aver preso visione dei progetti e riconosciuto di aver partecipato alla discussione relativa alle tavole progettuali.
1.1.3 Nella corrispondenza aveva fatto riferimento in Parte_1 ogni occasione anche alla moglie, utilizzando il “plurale” (cfr. docc. 9,
10, 14 conv.).
1.1.4 Alla professionista era stato consegnato il documento d'identità di
Anche qualora il documento fosse stato prelevato dal Parte_2 marito dalla borsetta della moglie, non avrebbe avuto Parte_1 motivo per farlo se l'incarico non fosse stato conferito congiuntamente.
1.1.5 Qualora fosse rimasta estranea al contratto, non Parte_2 avrebbe inviato un messaggio alla professionista, preoccupandosi di chiederle se il marito avesse pagato l'intero compenso.
1.1.6 l'avvocato Carmine Baselice inviò una mail il 25 marzo 2019 a per comunicarle che non avrebbe RT Parte_2 firmato i documenti ricevuti. L'avvocato era stato coinvolto nella vicenda sicuramente prima del 9 gennaio 2019 perché in quella data l'architetta aveva inviato anche all'avvocato la documentazione CP_1 necessaria per la presentazione del progetto all'amministrazione comunale. aveva sostenuto di aver dato all'avvocato Parte_2
l'incarico di rispondere in termini negativi alla professionista ancora nel
2018. L'avvocato avrebbe atteso sino al 25 marzo 2019, due mesi e mezzo dopo il 9 gennaio 2019, semplicemente per comunicare che la cliente non le aveva rilasciato alcun incarico. Il valore della missiva dell'avvocato Baselice è quello di un recesso perché Parte_2 dopo una lunga riflessione, non negava di essere la committente ma comunicava di aver deciso di non presentare il progetto elaborato;
pag. 5/21 1.1.7 i testi escussi sul contratto si erano spinti sino a inammissibili valutazioni giuridiche ed erano stati presenti solo ad alcuni incontri con la professionista e dunque non avrebbero potuto escludere fatti non avvenuti in loro presenza.
1.2 Manca la prova che fosse stato pattuito un compenso onnicomprensivo limitato all'importo indicato dai clienti.
1.2.1 L'architetta aveva sostenuto di avere consegnato, in CP_1 data 13 agosto 2018, su supporto cartaceo, un preventivo per le spese tecniche relative all'intera realizzazione dell'opera, ammontanti ad euro
65.500,00, oltre oneri. La consegna di quel primo preventivo è contestata ma vi è la prova che il 9 gennaio 2019 la professionista trasmise un preventivo, allegato all'incarico professionale da sottoscrivere. Nella risposta il legale di non fa riferimento Parte_2
a diversi accordi o alla non congruità del preventivo.
1.2.2 In una conversazione registrata dalla professionista,
[...]
menziona più volte il preventivo risalente al mese di agosto CP_1 del 2018. non nega né ammette il fatto ma non lo Parte_1 prende in considerazione, ponendo l'accento sulla somma di euro
6.000,00, a suo dire comunicata per l'intera progettazione. La professionista controbatte che la somma di euro 6.000,00 si riferisce al solo progetto di massima, aggiungendo che, sempre durante l'incontro del mese di agosto, lo aveva informato anche di una stima approssimativa del costo della progettazione definitiva. Anche su tale fatto non prende una specifica posizione, posto che a suo dire Pt_1
l'importo di euro 6.000,00 esaurirebbe l'intero compenso dovuto.
1.2.3 Avendo partecipato solo ad alcuni incontri, i testi escussi non possono smentire la consegna a mani del preventivo nell'agosto 2018.
Significativo è che in sede d'interrogatorio formale abbia Parte_2
pag. 6/21 anche ammesso di aver inviato un messaggio vocale all'architetta
, confermando la somma pagata rappresentava un acconto. CP_1
La aveva sconfessato la tesi difensiva degli opponenti su un CP_1 compenso non superiore a euro 6.000,00.
1.2.4 Nella mail 31 ottobre 2018 inviata a unitamente Parte_1 alla fattura di euro 6.000,00, la professionista fa espresso riferimento ad un “anticipo per rimborso spese”, tanto che la causale della fattura n. 5 del 2018 riporta l'indicazione “Acconto n. 1 per rimborso spese”.
Come risulta dalla contabile del bonifico (doc. 8 conv.), pagò Pt_1
l'importo senza sollevare contestazioni. Il cliente, di professione imprenditore, era dunque consapevole di corrispondere un mero acconto, tanto che non pretese il rilascio di una quietanza a saldo.
1.2.5 Dopo aver ricevuto il 9 gennaio 2019 i documenti denominati
“Conferimento di incarico professionale” e “ALLEGATO B – PAGAMENTI”
(nei quali è indicato un compenso di euro 65.500,00, oltre oneri fiscali),
non si mostrò sorpreso di un onorario pari a ben dieci Parte_1 volte l'ammontare, a suo dire, pattuito. Continuò a scrivere messaggi, chiedendo aggiornamenti sul progetto, con toni cordiali e senza contestazioni sul preventivo (docc. 13 e 28). Il 19 febbraio 2019 chiese amichevolmente, insieme alla moglie, di presentare il progetto, dichiarandosi disponibile a firmare i disegni. Il tenore ed il contenuto delle comunicazioni successive alla ricezione della richiesta di sottoscrizione del “Conferimento di incarico professionale” sono incompatibili con le difese del . Il committente avrebbe Pt_1 immediatamente contestato l'aumento esponenziale del corrispettivo e avrebbe interrotto il rapporto fiduciario.
1.2.6 Il figlio aveva fatto riferimento una telefonata non CP_2 contestualizzata nella quale il padre avrebbe contestato l'esoso preventivo (telefonata che però il figlio non avrebbe ascoltato) ma non pag. 7/21 ha saputo dire a quanto ammontasse la differenza tra il primo preventivo orale e quello del gennaio 2019. Le dichiarazioni del figlio contrastano con il comportamento del padre dopo la telefonata.
1.3 Per il CTU architetto le tavole progettuali sono Persona_1 accurate e complete. Le continue comunicazioni fra progettista e committente inducono a ritenere che la soluzione finale sia stata messa a punto con la committenza. Le prestazioni svolte dalla professionista corrispondono a una progettazione definitiva, da intendersi come un progetto completo per ottenere il titolo necessario all'edificazione.
Mancando la prova di un accordo sul corrispettivo, lo stesso deve essere calcolato ai sensi del d.m. n. 140 del 2012. Il compenso chiesto dalla professionista è inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri ed è stato riconosciuto congruo anche dall'Ordine degli
Architetti, che ha opinato la parcella. Il contributo previdenziale è dovuto, anche se i clienti risiedono in Svizzera, perché ai fini dell'iva e del contributo previdenziale rilevano non il luogo di residenza dei committenti, bensì il luogo dell'immobile.
2. Gli appellanti e insistono affinché, in Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza, sia revocato il decreto ingiuntivo e sia accertato che nulla è dovuto alla professionista.
2.1 Con primo motivo di appello contestano che vi sia la prova di un incarico congiunto. Il giudice non ha adeguatamente motivato sul perché la pura e semplice comproprietà dell'immobile sia indizio di un incarico conferito da entrambi i proprietari, dandolo per scontato. Nulla impedisce che possa aver affidato l'incarico alla Parte_1 parente architetto ancora prima di acquisire il consenso della pag. 8/21 comproprietaria, o nonostante un primo diniego di costei, confidando di convincerla in un secondo momento. non sapeva che per
Pt_1 presentare il progetto occorresse anche la firma della moglie. Il giudice ha escluso che la semplice visione di progetti preliminari potesse dipendere del fatto che marito cercava di strappare il consenso della moglie. La spendita da parte di del nome della comproprietaria
Pt_1 nella corrispondenza mail non è rilevante perché poteva
Pt_1 rappresentare solo se stesso, tanto più che la era stata sempre Pt_2 contraria alla ristrutturazione. aveva consegnato la carta
Pt_1
d'identità contro il volere della moglie. Il Tribunale non avrebbe dovuto attribuire peso al fatto che la avesse chiesto all'architetta se Pt_2 fosse stato pagato il compenso, perché era suo interesse informarsi su come il marito spendesse denaro comune. L'avvocato Carmine Baselice scrisse una e-mail solo il 25 marzo 2019 perché rispose a una comunicazione del 13 marzo 2019. Cade del tutto, dunque, il rilievo del giudice di primo grado secondo il quale l'avvocato Carmine Baselice avrebbe atteso due mesi e mezzo per comunicare alla la CP_1 volontà della di non conferirle un incarico. L'assenza di un Pt_2 incarico risulta a contrariis dal fatto che la professionista in data 9 gennaio 2019 aveva inviato tramite e-mail al e all'Avv. Baselice Pt_1 un “contratto di incarico per progetto di ristrutturazione edilizia”, chiedendo la loro firma. È evidente che, se l'Architetta ha CP_1 chiesto di sottoscrivere quel contratto, l'incarico non le era stato ancora conferito.
2.2 Con il secondo motivo di gravame gli appellanti deducono di aver provato con i testimoni che era stato concluso un accordo verbale per un compenso di euro 6.000,00 per l'intera progettazione. La e-mail inviata il 9 gennaio 2019 all'avvocato Carmine Baselice non contiene il pag. 9/21 preventivo che la professionista sostiene di aver consegnato nell'agosto
2018. È la stessa professionista a scrivere: “N.B. nell'elenco delle prestazioni professionali, rispetto al preventivo del 12/08/2018 ho riportato il costo dei fotoinserimenti a 1500,00 euro e della relazione idrogeologica pari a 1000,00 euro che non avevo inserito nel preventivo. Ho invece sottratto i 1200,0 euro per il tracciamento dei confini che non è stato eseguito e 300,00 dal costo del rilievo planoaltimetrico.” Anche il Tribunale riconosce che la registrazione audio
– peraltro inutilizzabile in quanto acquisita illecitamente e non trascritta
– sia dirimente. Il teste aveva confermato di aver assistito CP_2 all'incontro dell'agosto 2018. Aveva precisato che, per quanto a sua conoscenza, non era stato consegnato alcun preventivo e che al padre fu detto che la somma di euro 6.000,00 sarebbe stata sufficiente. Anche la teste aveva confermato che al suocero non fosse stato Tes_1 consegnato un preventivo. Nel corso dell'interrogatorio formale la non aveva confermato che la somma di euro 6.000,00 Pt_2 costituisse un acconto ma solo di aver chiesto un'informazione alla professionista. La mail 31 ottobre 2018 con cui la professionista aveva inviato la copia della fattura n. 5 del 2018 non è significativa perché formata dalla stessa professionista. può aver scritto RT nella fattura artatamente ciò che le conveniva. Il debitore non era obbligato a chiedere la quietanza. Non è nemmeno vero che la mail 9 gennaio 2019 non sorprese perché il figlio Parte_1 CP_2
ha raccontato di una telefonata in cui il padre “era molto
[...] arrabbiato per questa vicenda”. La telefonata era ben contestualizzata. I messaggi menzionati dal giudice sono semplici messaggi WhatsApp dall'utenza del . Non erano stati inviati insieme alla moglie. Pt_1
pag. 10/21 2.3 Con il terzo motivo di appello, e Parte_1 Parte_2 lamentano che l'errore del Tribunale sulla mancanza di un accordo sul compenso si è riverberato sulla quantificazione del corrispettivo. La CTU era superflua, poiché l'istruttoria orale aveva dimostrato la veridicità di quanto sostenuto dai coniugi.
2.4 Con il quarto motivo gli appellanti chiedono che la riforma della sentenza comporti una diversa regolamentazione delle spese della CTU
e delle spese di lite.
3. L'architetta ha chiesto la conferma della sentenza RT di primo grado. Oltre a richiamare le argomentazioni del Tribunale41, la difesa della ha dedotto che la controparte si limita a CP_1 ipotizzare fumose ipotesi alternative fra loro non compatibili. Non si comprende se semplicemente ignorava di aver bisogno anche del Pt_1 consenso della moglie;
se, non lo ignorava, ma aveva agito a sua insaputa, confidando di ottenere in seguito il suo consenso;
se avesse agito contro la volontà della moglie, ritenendo di poterla in seguito convincere. Tante sono le contraddizioni in cui gli appellanti sono caduti e tante sono state le loro diverse allegazioni smentite nel corso dell'istruttoria. Nel corso dell'interrogatorio ha anche Parte_2 finito per ammettere che sapeva che il marito avesse pagato l'importo di euro 6.000,00 e che sapeva che tale somma costituiva un semplice acconto. Nella missiva del 25 marzo 2019 l'avvocato Baselice limitò a comunicare che la propria cliente non avrebbe firmato i Parte_2 moduli (trasmessi allo stesso due mesi e mezzo prima), senza spiegare i motivi della decisione. Nel frattempo, deve essersi sviluppato tra i coniugi quel conflitto che sarebbe successivamente sfociato nella rottura pag. 11/21 dei loro rapporti e nella decisione nel marzo 2019 della di far Pt_2 comunicare da un legale che non avrebbe sottoscritto i documenti.
4. Il primo motivo di appello sulle parti del rapporto contrattuale non merita accoglimento.
4.1 Il Tribunale non ha ritenuto che l'incarico alla professionista fosse stato conferito da entrambi i coniugi solo sulla base della comproprietà dell'immobile. Ha ritenuto che la comproprietà costituisca un elemento presuntivo, da valutare unitamente ai restanti. La ristrutturazione avrebbe valorizzato un immobile in comproprietà e la presentazione del progetto così come l'esecuzione dell'opera necessitavano del consenso anche di . Tanto il marito che la moglie erano stati Parte_2 coinvolti nelle discussioni sulle tavole progettuali, anche se le comunicazioni, probabilmente per il legame di parentela e la maggiore confidenza, avvenivano fra e . Parte_1 RT
L'acconto fu pagato – lo afferma anche - con denaro Parte_2 comune (v. atto di appello, pag. 10). La difesa degli appellanti cerca di negare valenza al ragionamento presuntivo sostenendo che Parte_1
non sapeva che dovesse firmare anche la comproprietaria. Non è
[...] verosimile che un imprenditore di una certa esperienza, a prescindere dalla conoscenza della legislazione di settore, possa ignorare che la ristrutturazione di un immobile necessiti di un'intesa con il comproprietario. Più in generale, occorre sottolineare che gli appellanti non hanno fornito una coerente ricostruzione alternativa dei rapporti con la professionista. L'intento degli opponenti è quello di negare l'innegabile, finendo per apparire anche in contrasto fra loro e rivelarsi palesemente inattendibili. Gli appellanti si sono spinti sino a sostenere avrebbe conferito l'incarico nonostante l'esplicita Parte_1
pag. 12/21 contrarietà della moglie, spendendo denaro della coppia, mentre era in corso la separazione personale. non avrebbe esitato a sottrarre Pt_1 dalla borsetta del coniuge la carta d'identità della donna per consegnarne una copia alla professionista. Avrebbe speso il nome della moglie nella corrispondenza e-mail (doc. 14 conv.: “mandaci le foto”,
“abbiamo notato che nel progetto per il comune …”, “facci arrivare i disegni che dobbiamo firmare …da verificare”), fingendo un'inesistente intesa con la consorte. Invero, dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo emerge che con l'atto introduttivo non era stato allegato un contrasto tra le posizioni dei due coniugi. È riscontrabile un continuo tentativo di aggiustamento delle difese, con l'effetto di fornire una mutevole e pertanto inverosimile versione dell'accaduto.
4.2 non avrebbe potuto confidare di convincere la Parte_1 moglie in un secondo tempo, posto che – a dire di – già il Parte_2
13 agosto 2018 lei aveva definitivamente chiarito la sua posizione. A fronte delle insistenze, si sarebbe addirittura allontanata Parte_2 dal luogo dell'incontro e in seguito avrebbe contattato un avvocato, incaricandolo di dare una risposta formale all'architetto (v. atto di appello, pag. 8, dove la difesa degli appellanti riporta il cap. 9 sull'incontro del 13 agosto 2018 e la risposta della : la difesa Pt_2 degli appellanti afferma che la “aveva sempre manifestato Pt_2 chiaramente il proprio dissenso all'idea di ristrutturare l'immobile”).
Qualora i rapporti fra i coniugi fossero stati così compromessi già nell'estate del 2018, avrebbe affidato l'incarico, Parte_1 assumendosene i costi, per un progetto del tutto inutile;
la professionista si sarebbe impegnata nella preparazione delle tavole progettuali senza porsi alcun problema, nonostante il contrasto fra i pag. 13/21 comproprietari impedisse di realizzare la ristrutturazione mentre l'avvocato svizzero avrebbe lasciato trascorrere un lasso di tempo irragionevole prima di comunicare la posizione della propria cliente. Se
aveva chiesto l'intervento dell'avvocato Carmine Baselice Parte_2
“… a motivo della intervenuta separazione dal marito Sig. , con le Pt_1 inevitabili tensioni fra gli ex coniugi e i conseguenti rapporti ridotti al minimo indispensabile” (v. prima memoria attore ex art. 183, comma 6,
c.p.c., pag. 5), vi sarebbe stato molto poco da chiarire. Parte_2 non intendeva farsi coinvolgere in una costosa ristrutturazione da un marito da cui si stava separando o sia era già separata. Parte_1
e dovevano affrontare questioni relative al loro rapporto Parte_2 personale e non era interessata ad affidare la costosa Parte_2 ristrutturazione di un immobile a una parente del coniuge.
4.3 La partecipazione di a un incontro in cui si discuteva Parte_2 il progetto (v. risposte di all'interrogatorio formale: ud. Parte_2
20 settembre 2022) costituisce un significativo riscontro del suo coinvolgimento nel rapporto contrattuale, soprattutto perché nella ricostruzione iniziale (v. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, punto 2, pag 3 s.) la aveva escluso di aver Pt_2 partecipato all'incontro del 13 agosto 2018 e quindi di aver esaminato i progetti della professionista. L'appellante asserisce di essere Pt_2 stata da sempre contraria alla ristrutturazione anche perché si era separata dal marito (v. atto di appello, pag. 8 e 9).
4.4 Non è verosimile che abbia sottratto il documento Parte_1
d'identità alla moglie e poi, nonostante sapesse della sua contrarietà al progetto, abbia inviato ancora il 19 febbraio 2019, messaggi e-mail spendendo il nome di entrambi (doc. 14 conv.: “mandaci le foto”,
pag. 14/21 “abbiamo notato che nel progetto per il comune (c'è) pure segnato arch. … per conto nostro non (h)a niente a che Persona_2 Per_2 vedere con il nostro progetto”, “facci arrivare i disegni che dobbiamo firmare …da verificare”). Da un lato, avrebbe continuato a Pt_1 bluffare sul consenso della moglie quando oramai si era giunti al momento della sottoscrizione del progetto;
dall'altro, il difensore di
, avv. Alberto Sonego, non avrebbe nemmeno potuto Pt_1 validamente assumere l'incarico di difendere due posizioni in così palese conflitto d'interessi (Cass., sez. 3, sent. n. 28427 del 2023). Del tutto irrilevante è invece che non avesse rilasciato Parte_2
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, perché non è questo l'oggetto della causa.
4.5 Neanche l'e-mail 25 marzo 2019 dell'avvocato Carmine Baselice
(doc. 1 att) è interpretabile in senso favorevole agli appellanti: “in nome
e per conto della mia assistita , le comunico che la mia Parte_2 assistita non firmerà i moduli richiestogli”. La si sarebbe rivolta Pt_2 ancora nel 2018 all'avvocato perché comunicasse alla professionista che ella non intendeva conferirle alcun incarico. L'e-mail fu inviata alla fine del mese di marzo dopo che il 9 gennaio 2019 anche all'avvocato era stato trasmesso il progetto e un preventivo. Per giustificare tanto ritardo, poco vale osservare che il 13 marzo 2019 l'architetta avesse inviato una seconda mail per chiarire le ragioni per cui avesse necessità delle firme dei clienti. Seguendo la ricostruzione di , un Parte_2 qualsiasi legale avrebbe risposto molto prima, facendo semplicemente presente che la propria assistita non aveva concluso contratti, che non intendeva farlo e che per giunta il preventivo contrastava con l'accordo concluso dal marito.
pag. 15/21 4.6 L'invio della e-mail 9 gennaio 2019 dell'architetta al CP_1
e all'avvocato Basile per è spiegabile anche Pt_1 Parte_2 partendo dal presupposto che nell'estate 2018 la professionista avesse iniziato a predisporre il progetto di ristrutturazione su richiesta di entrambi coniugi. Il coinvolgimento di un avvocato si giustifica per i sopravvenuti contrasti familiari, che indussero a Parte_2 comunicare nel mese di marzo 2019 di non voler più essere coinvolta nella ristrutturazione. Negli atti difensivi viene fatto riferimento a una separazione personale dei coniugi, anche se le allegazioni sono assolutamente generiche e contraddittorie sui tempi in cui sarebbe maturata la crisi matrimoniale. La comunicazione del 25 marzo 2019 del legale svizzero dimostra che in quel momento decise di Parte_2 prendere le distanze sia dalla professionista sia dal RT marito . Ciò non esclude, tuttavia, che sino ad allora Parte_1 non fosse stata anche lei parte del rapporto contrattuale, anche se si può comprendere che non avesse alcuna intenzione di pagare il compenso a una parente del marito per un progetto per lei privo di interesse. Dato il valore economico della prestazione e il coinvolgimento di un legale, è anche probabile che già a gennaio 2019
avesse compreso che il rapporto di parentela con RT
non costituiva più una sufficiente garanzia per il Parte_1 pagamento del corrispettivo. La corrispondenza e-mail dal contenuto amichevole inviata ancora nel mese di febbraio 2019 da “ e Parte_1
Paola” da un indirizzo probabilmente legato all'attività professionale del
) dimostra comunque che i Pt_1 Email_1 coniugi non fossero affatto sorpresi né dall'importo del preventivo ricevuto né che la professionista avesse fino a quel momento lavorato per loro sulla base di accordi verbali. Nulla avrebbe impedito una revoca dell'incarico e correttamente il Tribunale ha attribuito tale significato alla pag. 16/21 e-mail 25 marzo 2019 contenente un rifiuto di sottoscrivere i moduli da presentare negli uffici comunali. La decisione di rendeva Parte_2 impossibile l'avvio del procedimento per ottenere il titolo edificatorio. I committenti rimanevano però obbligati a pagare il compenso per il progetto elaborato anche se la ristrutturazione non poteva più avvenire per scelta di uno dei proprietari.
5. Il secondo motivo di appello sull'accordo per il compenso è parimenti infondato.
5.1 Correttamente il Tribunale, senza essere caduto nei macroscopici errori invocati dagli appellanti, ha ritenuto che la corrispondenza tra e non sia compatibile con l'esistenza Parte_1 RT di un accordo per un compenso forfettario di euro 6.000,00. L'assenza di un'immediata reazione della committenza all'e-mail 9 gennaio 2019
(doc. 9 conv.) contenente la lettera d'incarico con modifiche rispetto al preventivo del 12 agosto 2018, inviata tanto all'indirizzo di posta del quanto a quello del legale di dimostra Pt_1 Parte_2 indirettamente ma in modo chiaro due circostanze. La prima è che nell'agosto 2018 deve essere stato comunicato necessariamente un preventivo, che a gennaio 2019 era stato modificato;
la seconda è che quel preventivo non poteva contenere la previsione di un compenso del tutto diverso. Diversamente, e Parte_1 Parte_2
(quest'ultima tramite il proprio avvocato) avrebbero immediatamente replicato che nell'agosto 2018 non era stato consegnato un preventivo e che l'unico preventivo ricevuto contraddiceva i precedenti accordi. La mala fede palesata dalla professionista e-mail avrebbe incrinato il rapporto di fiducia e determinato l'immediata revoca dell'incarico. Nel corso dell'interrogatorio formale ha anche espressamente Pt_1
pag. 17/21 ammesso che nel luglio 2018 gli fu esibito un preventivo, salvo precisare di aver subito affermato che non avrebbe pagato tutto quel denaro (v. verbale ud. 22.9.2022, pag. 3, risposta al cap. 7). In altre parole, è certo che nel luglio 2018 la professionista comunicò il preventivo per il progetto di ristrutturazione. Nonostante i committenti lo ritenessero eccessivo, e accettarono Parte_1 Parte_2 che l'architetta continuasse a lavorare per loro.
5.2 Nel commentare la fattura n. 5 del 5 novembre 2018 (doc. 7 conv.) la difesa degli appellanti muove da una premessa corretta per trarne una conclusione non condivisibile. La premessa corretta è che la fattura è formata dal creditore e pertanto può riportare circostanze non corrispondenti al vero. La conclusione non condivisibile è che la fattura sia irrilevante perché la sua mancata contestazione dimostra l'inattendibilità dei committenti. La fattura è intestata ad entrambi e riporta come causale “acconto n. 1 per il rimborso spese di progettazione nuovo fabbricato residenziale …”. Qualora il committente fosse stato unicamente e gli accordi avessero previsto Parte_1 un compenso di euro 6.000,00, avrebbe chiesto un chiarimento Pt_1 sul corrispettivo e una modifica dei dati della fattura. Non lo fece perché il rapporto non si era svolto nel modo da lui riferito. Il cliente non deve aver considerato che un professionista ha diritto di essere pagato per il proprio lavoro anche in assenza di un accordo scritto sul compenso e che, in mancanza di accordo, esistono dei parametri per la quantificazione del corrispettivo. È sufficiente prendere in esame la mail
29 dicembre 2018 (doc. 10 conv.), con cui la professionista allega le fotografie dello stato di fatto e i c.d. fotoinserimenti per rendersi conto che nessun cliente avrebbe potuto ragionevolmente confidare che il pag. 18/21 progetto della villa potesse avere un costo complessivo di euro
6.000,00, pur se era eseguito da una parente.
5.3 Gli appellanti sostengono che sono state sminuite le prove testimoniali. I testi escussi sono il figlio e la compagna del figlio. Le opinioni di e sulla consegna di un CP_2 CP_3 preventivo sono irrilevanti perché è sicuramente plausibile che i due testi conoscono solo in parte i rapporti fra committenti e professionista.
Nell'ipotesi per loro meno compromettente, dato l'obbligo di un testimone di riferire il vero, sulla questione del preventivo si sono rivelati male informati. Le dichiarazioni di sull'accordo sul CP_2 compenso sono palesemente inattendibili così come quelle sulla telefonata – per nulla contestualizzata (il capitolo di prova 10 riportato a pag. 20 dell'atto di appello non avrebbe dovuto essere ammesso per la sua genericità) – e sul litigio fra il genitore e la professionista. Ad essere plausibile è solo che nell'estate del 2018 avesse Parte_1 sostenuto di voler spendere meno del preventivo sottoposto alla sua attenzione. La lite del gennaio 2019 non può aver avuto luogo perché
continuò sino al mese successivo a interloquire in Parte_1 modo cordiale con la professionista, preoccupandosi solo di sottolineare che l'incarico era stato conferito unicamente a lei e non anche ad altri architetti (v. doc. 14 conv.: e-mail 19 febbraio 2019). Anche dopo l'e- mail 9 gennaio 2019, con cui aveva richiesto la RT sottoscrizione della lettera d'incarico, nei messaggi WhatsApp (doc. 13 conv.) non compaiono riferimenti a contrasti. Il 6 febbraio 2019
chiese informazioni sullo stato di avanzamento del Parte_1 progetto. In quel momento il cliente non poteva certo ipotizzare che la professionista si sarebbe accontentata dell'acconto pagato nel mese di novembre.
pag. 19/21 6. Il terzo motivo sulla quantificazione del compenso di
[...]
è strettamente connesso al precedente. Il corrispettivo, se CP_1 non è convenuto dalle parti, è determinato ai sensi dell'art. 2225 c.c. secondo le “tariffe professionali”. L'errore fatto valere dagli appellanti riguarda unicamente il presunto accordo. Esclusa l'esistenza di un accordo, il giudice ha potuto agevolmente concludere, grazie all'esito della CTU, che il compenso richiesto dalla professionista non è sproporzionato al valore della prestazione perché è inferiore a quello che le sarebbe spettato applicando i parametri del d.m. n. 140 del
2012. Il compenso era dunque congruo e la domanda di pagamento della prestazione doveva essere accolta.
7. Il quarto motivo di appello sulle spese di lite non è autonomo rispetto agli altri motivi. Non dovendo essere riformata la sentenza di primo grado, le spese della CTU e le spese legali sono state correttamente poste a carico di e sulla Parte_1 Parte_2 base del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c..
8. Anche le spese processuali del giudizio di appello, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di Parte_1
e . Considerando le tre fasi svolte, il compenso è
[...] Parte_2 determinabile nella somma di euro 6.454,58, nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, con applicazione dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, d.m. n. 55 del
2014 per l'utilizzo nell'atto di appello di collegamenti ipertestuali idonei ad agevolarne la consultazione nonché dell'aumento di un 1/3 ex art. 4, comma 8, d.m. cit. in quanto le difese della parte vittoriosa, stante le pag. 20/21 evidenziate contraddizioni delle allegazioni avversarie, appaiono manifestamente fondate.
9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 5 agosto CP_1
2024, n. 1472/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna e al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di delle spese del presente RT grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 6.454,58 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) e sono obbligati a versare Parte_1 Parte_2 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del
2002.
Venezia, 22/5/2025 il Consigliere estensore il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
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