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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 29/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 29/2022, riservata in decisione all'udienza del 12.3.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: lesione personale
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Grimaldi (C.F. ), presso il cui studio in C.F._2
Frattamaggiore (NA), corso Europa n. 12, elettivamente domicilia,
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
(CF ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Lidia Gallo (C.F. ), elettivamente C.F._3 domiciliato con il predetto Avvocato, presso la Casa Comunale, in Piazza CP_1
pag. 1 di 10 Vanvitelli 69 ed ai fini del presente giudizio elettivamente dom.to in Napoli Via F. Coletta
n.72 presso lo studio dell'avv. F. Casertano Ema_ Pec: aserta.it Email_3 CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025, parte appellante si è riportata integralmente a quanto già dedotto, rilevato ed eccepito negli atti e nei verbali di causa;
ha impugnato e contestato le difese avversarie, chiedendone il rigetto;
ha reiterato la richiesta di totale accoglimento dell'appello, con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione per fattone anticipo.
Del pari, parte appellata si è riportata integralmente a tutto quanto dedotto, rilevato ed eccepito nei propri atti, verbali e ne ha chiesto l'integrale accoglimento con tutte le conseguenze di legge impugnando e contestando le avverse difese. Ha insistito nelle proprie eccezioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2269/2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così ha provveduto: a) ha dichiarato la contumacia della ha rigettato la domanda attorea;
b) ha condannato l'attore a Controparte_2 rifondere le spese di lite sostenute dal liquidandole complessivamente Controparte_1 in euro 2.500,00, oltre spese generali ed accessori dovuti come per legge;
c) nulla sulle spese di lite relativamente alla terza chiamata;
d) ha posto le spese di ctu definitivamente a carico dell'attore.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 28 giugno 2021, con atto di citazione notificato in data 21/12/2021, ha proposto appello, deducendo a sostegno Parte_1 due motivi.
2.1 Con il primo motivo di gravame, ha dedotto che il Tribunale ha Parte_1 erroneamente classificato l'incidente come "caso fortuito", attribuendo la responsabilità esclusiva allo stesso appellante per disattenzione. A parere del , non sono state Pt_1 considerate le dichiarazioni rese dai due testimoni oculari che hanno confermano che la caduta è stata causata dal cattivo stato dei binari ferroviari, non visibili e non segnalati.
pag. 2 di 10 Dunque, la responsabilità dovrebbe essere imputata al per aver Controparte_1 omesso la corretta manutenzione al tratto di strada e dei binari ivi presenti, luogo del sinistro in sua custodia.
2.2 Con il secondo motivo, il ha evidenziato che il primo Giudice ha Pt_1 liquidato le dichiarazioni dei testimoni come "valutative e non credibili" senza adeguata motivazione, nonostante abbiano confermato la prospettazione attorea e riconosciuto i binari dalle fotografie. Il Giudice ha, inoltre, affermato che i binari erano visibili per il loro colore e superficie riflettente, senza chiarire il processo cognitivo che ha portato a tale conclusione. A parere dell'appellante, la valutazione del medico fiduciario conferma la richiesta di risarcimento del e il nesso causale tra le lesioni e la dinamica Pt_1 dell'incidente.
3. La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata depositata in data 28/06/2021, mentre l'atto d'appello è stato notificato il 21/12/2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.
5. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellato ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
6. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Pt_1
non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi.
[...]
pag. 3 di 10 7. Con la prima doglianza, ha dedotto che il primo Giudicante ha Parte_1 forzatamente compresso la fattispecie di causa nel cosiddetto “caso fortuito” attribuendo così tutta la responsabilità per il sinistro de quo e delle conseguenti lesioni patite dal alla sola “disattenzione del danneggiato”, riducendo dunque la condotta Pt_1 dell'appellante a “causa esclusiva dell'evento di danno”. A parere dell'appellante, tale prospettazione non può che ritenersi erronea poiché non tiene in alcuna considerazione le dichiarazioni concordanti di ben due testimoni oculari che in maniera chiara, dettagliata e non contraddittoria confermavano che la caduta del sarebbe stata determinata dal Pt_1 cattivo stato di custodia dei binari ferroviari in parola, i quali si presentavano non appianati al suolo, bagnati, non visibili e quindi impossibili da evitare con la normale diligenza.
7.1. Con il secondo motivo di appello, ha impugnato laa parte del Parte_1 provvedimento contenuta nella pagina numero 4 della Sentenza di primo grado nella quale il primo Giudice pur riconoscendo che i due testimoni escussi nel corso dell'istruttoria, in maniera non contraddittoria “hanno confermato la prospettazione attorea” e che gli stessi “hanno anche riconosciuto i binari in questione dalle fotografie allegate alla produzione di parte attrice”, senza nulla motivare circa il proprio processo cognitivo, ha ritenuto tali dichiarazioni come “valutative e non credibili”. A parere dell'appellante, anche questo ragionamento del Giudicante di prime cure appare non sufficientemente motivato, contraddittorio e profondamente antitetico rispetto alle oggettive risultanze emerse nel corso di causa.
Inoltre, continuando la lettura della pagina numero quattro della Sentenza impugnata, rileva come il primo Giudice ponga come unico sostegno della propria teoria del “caso fortuito” i rilievi fotografici allegati alla produzione attorea sostenendo, anche qui in maniera del tutto incomprensibile, che i binari non possono che essere visibili poiché hanno “un colore ed una superficie riflettente che li rende ancor più evidenti”.
Secondo l'appellante, anche in questo ragionamento il Magistrato non chiarisce l'iter cognitivo che lo porta a tale inesatta formulazione.
8. Tali motivi di appello, afferendo entrambi alla valutazione della prova da parte del primo giudice, vanno trattati congiuntamente. Gli stessi sono infondati e non possono trovare condivisione per le seguenti ragioni.
pag. 4 di 10 9. Ed invero, prendendo le mosse dalla natura oggettiva della responsabilità del custode e dalla distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, la Suprema
Corte, anche con recenti pronunce (cfr. Cass., sez. 3, 23/05/2023, n. 14228, in motivazione), ha riaffermato che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
Si è spiegato che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., che devono essere provati dal danneggiato (Cass., sez. 3, 07/09/2023, n. 26142; Cass., sez. 3,
08/07/2024, n. 18518); e che incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, Cass.,
n. 26142/2023, cit.).
Già con le decisioni nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1 febbraio 2018, si è avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da pag. 5 di 10 escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Tale orientamento ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, seguita anche da Cass. n.
11152 del 2023, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Con le ulteriori precisazioni (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022) che: "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. ; "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
pag. 6 di 10 Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, la quale li ha compendiati statuendo che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso:
Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).
Si è in tal modo confermato che la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa", mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, Cass., sez. 3, n. 14228 del 2023, cit.), in conformità ai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20943/2022.
pag. 7 di 10 Va pure rammentato che il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. è rilevabile anche d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass. 19/07/2018, n.
19218) e che l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (tra le tante, Cass., sez. 3, 17/01/2020, n. 842; Cass., sez. 3, 17/09/2024, n 24920; in particolare, tra i soli vizi rilevanti in questa sede va annoverata l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti, secondo Cass., sez. 3, 05/07/2017, n. 16502/17).
Rientra, infatti, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 09/06/2025, n.15355).
5. Tanto premesso, nel caso di specie, il Tribunale ha espresso un giudizio di fatto sulla rilevanza causale del fatto del danneggiato nel pieno rispetto dei principi giuridici che ne costituiscono il fondamento.
Difatti, non appare fondata l'affermazione fatta da parte appellante secondo cui il
Tribunale non avrebbe preso in considerazione le deposizioni rese dai testi escussi in primo grado, e avendo il Tribunale Testimone_1 Testimone_2 espressamente valutato le dichiarazioni rilasciate dai testimoni e ritenuto le stesse non credibili alla luce delle oggettive risultanze processuali costituite dai rilievi fotografici prodotti dalla parte appellante e raffiguranti il luogo del sinistro (cfr. verbale del
19/06/2018 nel fascicolo di primo grado).
Esso, infatti, con valutazione motivata, ha accertato che: a) il sinistro si è verificato quando la visibilità era ottima, tenuto conto dell'orario in cui è avvenuto (ore 9.00); b) i binari in questione erano visibili in considerazione dell'estensione degli stessi lungo tutta la sede stradale e del colore metallico e, pertanto, riflettente;
c) che non è emersa la prova di un'anomalia o di un dislivello dei binari in questione, avendo i testimoni meramente riferito che il “incappava nei binari ferroviari”; d) che, infine, la circostanza, dichiarata Pt_1 dai testimoni, che i binari fossero bagnati, oltre ad essere inverosimile in assenza di pag. 8 di 10 analoghe deduzioni con riferimento al resto della strada e non dichiarata nelle lettere di messa in mora al non costituisce di per sé una situazione oggettiva di pericolo. CP_1
Dall'insieme di tali circostanze, dunque, il Tribunale ha desunto che il danneggiato, ove avesse tenuto un comportamento più diligente e avesse fatto maggiore attenzione al momento dell'attraversamento dei binari, avrebbe sicuramente superato gli stessi in completa sicurezza.
Tale motivazione deve trovare condivisione sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata e delle osservazioni che seguono.
Ed invero, anzitutto, si rileva che non è risultata la prova di un'anomalia dei binari per cui è causa. Difatti, dall'esame dei rilievi fotografici prodotti nel giudizio di primo grado è possibile notare la presenza di binari ben appianati rispetti al manto e stradale e privi di evidenti dislivelli (cfr. rilievi fotografici allegati al fascicolo di primo grado).
Dunque, la mera circostanza riferita dai testimoni che gli stessi fossero bagnati (a parte il condivisibile rilievo della inverosimiglianza di tale circostanza, peraltro non riferita nelle messe in mora al , non può far ritenere che la caduta e le conseguenti lesioni CP_1 riportate dal siano ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a Pt_1 responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 cod. civ, non costituendo una situazione oggettiva di pericolo. Tale evento di danno, dunque, deve essere causalmente ricondotto, in via esclusiva, al comportamento incauto del danneggiato, ovvero ad un fatto accidentale, con esclusione di ulteriori fattori causali riconducibili al Controparte_1
12. Consegue da quanto è innanzi che l'appello proposto da va Parte_1 rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
13. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (valore tra € 5.201,00 a € 25.000,00, eccetto la fase istruttoria in quanto non concretamente volta).
13.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013,
l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
pag. 9 di 10
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2269/2021, così provvede:
1- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2- condanna a pagare in favore del le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto che l'appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 29/2022, riservata in decisione all'udienza del 12.3.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: lesione personale
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Grimaldi (C.F. ), presso il cui studio in C.F._2
Frattamaggiore (NA), corso Europa n. 12, elettivamente domicilia,
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
(CF ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Lidia Gallo (C.F. ), elettivamente C.F._3 domiciliato con il predetto Avvocato, presso la Casa Comunale, in Piazza CP_1
pag. 1 di 10 Vanvitelli 69 ed ai fini del presente giudizio elettivamente dom.to in Napoli Via F. Coletta
n.72 presso lo studio dell'avv. F. Casertano Ema_ Pec: aserta.it Email_3 CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: mediante le note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025, parte appellante si è riportata integralmente a quanto già dedotto, rilevato ed eccepito negli atti e nei verbali di causa;
ha impugnato e contestato le difese avversarie, chiedendone il rigetto;
ha reiterato la richiesta di totale accoglimento dell'appello, con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione per fattone anticipo.
Del pari, parte appellata si è riportata integralmente a tutto quanto dedotto, rilevato ed eccepito nei propri atti, verbali e ne ha chiesto l'integrale accoglimento con tutte le conseguenze di legge impugnando e contestando le avverse difese. Ha insistito nelle proprie eccezioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2269/2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così ha provveduto: a) ha dichiarato la contumacia della ha rigettato la domanda attorea;
b) ha condannato l'attore a Controparte_2 rifondere le spese di lite sostenute dal liquidandole complessivamente Controparte_1 in euro 2.500,00, oltre spese generali ed accessori dovuti come per legge;
c) nulla sulle spese di lite relativamente alla terza chiamata;
d) ha posto le spese di ctu definitivamente a carico dell'attore.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 28 giugno 2021, con atto di citazione notificato in data 21/12/2021, ha proposto appello, deducendo a sostegno Parte_1 due motivi.
2.1 Con il primo motivo di gravame, ha dedotto che il Tribunale ha Parte_1 erroneamente classificato l'incidente come "caso fortuito", attribuendo la responsabilità esclusiva allo stesso appellante per disattenzione. A parere del , non sono state Pt_1 considerate le dichiarazioni rese dai due testimoni oculari che hanno confermano che la caduta è stata causata dal cattivo stato dei binari ferroviari, non visibili e non segnalati.
pag. 2 di 10 Dunque, la responsabilità dovrebbe essere imputata al per aver Controparte_1 omesso la corretta manutenzione al tratto di strada e dei binari ivi presenti, luogo del sinistro in sua custodia.
2.2 Con il secondo motivo, il ha evidenziato che il primo Giudice ha Pt_1 liquidato le dichiarazioni dei testimoni come "valutative e non credibili" senza adeguata motivazione, nonostante abbiano confermato la prospettazione attorea e riconosciuto i binari dalle fotografie. Il Giudice ha, inoltre, affermato che i binari erano visibili per il loro colore e superficie riflettente, senza chiarire il processo cognitivo che ha portato a tale conclusione. A parere dell'appellante, la valutazione del medico fiduciario conferma la richiesta di risarcimento del e il nesso causale tra le lesioni e la dinamica Pt_1 dell'incidente.
3. La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata depositata in data 28/06/2021, mentre l'atto d'appello è stato notificato il 21/12/2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.
5. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellato ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
6. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Pt_1
non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi.
[...]
pag. 3 di 10 7. Con la prima doglianza, ha dedotto che il primo Giudicante ha Parte_1 forzatamente compresso la fattispecie di causa nel cosiddetto “caso fortuito” attribuendo così tutta la responsabilità per il sinistro de quo e delle conseguenti lesioni patite dal alla sola “disattenzione del danneggiato”, riducendo dunque la condotta Pt_1 dell'appellante a “causa esclusiva dell'evento di danno”. A parere dell'appellante, tale prospettazione non può che ritenersi erronea poiché non tiene in alcuna considerazione le dichiarazioni concordanti di ben due testimoni oculari che in maniera chiara, dettagliata e non contraddittoria confermavano che la caduta del sarebbe stata determinata dal Pt_1 cattivo stato di custodia dei binari ferroviari in parola, i quali si presentavano non appianati al suolo, bagnati, non visibili e quindi impossibili da evitare con la normale diligenza.
7.1. Con il secondo motivo di appello, ha impugnato laa parte del Parte_1 provvedimento contenuta nella pagina numero 4 della Sentenza di primo grado nella quale il primo Giudice pur riconoscendo che i due testimoni escussi nel corso dell'istruttoria, in maniera non contraddittoria “hanno confermato la prospettazione attorea” e che gli stessi “hanno anche riconosciuto i binari in questione dalle fotografie allegate alla produzione di parte attrice”, senza nulla motivare circa il proprio processo cognitivo, ha ritenuto tali dichiarazioni come “valutative e non credibili”. A parere dell'appellante, anche questo ragionamento del Giudicante di prime cure appare non sufficientemente motivato, contraddittorio e profondamente antitetico rispetto alle oggettive risultanze emerse nel corso di causa.
Inoltre, continuando la lettura della pagina numero quattro della Sentenza impugnata, rileva come il primo Giudice ponga come unico sostegno della propria teoria del “caso fortuito” i rilievi fotografici allegati alla produzione attorea sostenendo, anche qui in maniera del tutto incomprensibile, che i binari non possono che essere visibili poiché hanno “un colore ed una superficie riflettente che li rende ancor più evidenti”.
Secondo l'appellante, anche in questo ragionamento il Magistrato non chiarisce l'iter cognitivo che lo porta a tale inesatta formulazione.
8. Tali motivi di appello, afferendo entrambi alla valutazione della prova da parte del primo giudice, vanno trattati congiuntamente. Gli stessi sono infondati e non possono trovare condivisione per le seguenti ragioni.
pag. 4 di 10 9. Ed invero, prendendo le mosse dalla natura oggettiva della responsabilità del custode e dalla distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, la Suprema
Corte, anche con recenti pronunce (cfr. Cass., sez. 3, 23/05/2023, n. 14228, in motivazione), ha riaffermato che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
Si è spiegato che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., che devono essere provati dal danneggiato (Cass., sez. 3, 07/09/2023, n. 26142; Cass., sez. 3,
08/07/2024, n. 18518); e che incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, Cass.,
n. 26142/2023, cit.).
Già con le decisioni nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1 febbraio 2018, si è avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da pag. 5 di 10 escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Tale orientamento ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, seguita anche da Cass. n.
11152 del 2023, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Con le ulteriori precisazioni (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022) che: "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. ; "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
pag. 6 di 10 Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, la quale li ha compendiati statuendo che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso:
Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).
Si è in tal modo confermato che la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa", mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, Cass., sez. 3, n. 14228 del 2023, cit.), in conformità ai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20943/2022.
pag. 7 di 10 Va pure rammentato che il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. è rilevabile anche d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass. 19/07/2018, n.
19218) e che l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (tra le tante, Cass., sez. 3, 17/01/2020, n. 842; Cass., sez. 3, 17/09/2024, n 24920; in particolare, tra i soli vizi rilevanti in questa sede va annoverata l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti, secondo Cass., sez. 3, 05/07/2017, n. 16502/17).
Rientra, infatti, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 09/06/2025, n.15355).
5. Tanto premesso, nel caso di specie, il Tribunale ha espresso un giudizio di fatto sulla rilevanza causale del fatto del danneggiato nel pieno rispetto dei principi giuridici che ne costituiscono il fondamento.
Difatti, non appare fondata l'affermazione fatta da parte appellante secondo cui il
Tribunale non avrebbe preso in considerazione le deposizioni rese dai testi escussi in primo grado, e avendo il Tribunale Testimone_1 Testimone_2 espressamente valutato le dichiarazioni rilasciate dai testimoni e ritenuto le stesse non credibili alla luce delle oggettive risultanze processuali costituite dai rilievi fotografici prodotti dalla parte appellante e raffiguranti il luogo del sinistro (cfr. verbale del
19/06/2018 nel fascicolo di primo grado).
Esso, infatti, con valutazione motivata, ha accertato che: a) il sinistro si è verificato quando la visibilità era ottima, tenuto conto dell'orario in cui è avvenuto (ore 9.00); b) i binari in questione erano visibili in considerazione dell'estensione degli stessi lungo tutta la sede stradale e del colore metallico e, pertanto, riflettente;
c) che non è emersa la prova di un'anomalia o di un dislivello dei binari in questione, avendo i testimoni meramente riferito che il “incappava nei binari ferroviari”; d) che, infine, la circostanza, dichiarata Pt_1 dai testimoni, che i binari fossero bagnati, oltre ad essere inverosimile in assenza di pag. 8 di 10 analoghe deduzioni con riferimento al resto della strada e non dichiarata nelle lettere di messa in mora al non costituisce di per sé una situazione oggettiva di pericolo. CP_1
Dall'insieme di tali circostanze, dunque, il Tribunale ha desunto che il danneggiato, ove avesse tenuto un comportamento più diligente e avesse fatto maggiore attenzione al momento dell'attraversamento dei binari, avrebbe sicuramente superato gli stessi in completa sicurezza.
Tale motivazione deve trovare condivisione sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata e delle osservazioni che seguono.
Ed invero, anzitutto, si rileva che non è risultata la prova di un'anomalia dei binari per cui è causa. Difatti, dall'esame dei rilievi fotografici prodotti nel giudizio di primo grado è possibile notare la presenza di binari ben appianati rispetti al manto e stradale e privi di evidenti dislivelli (cfr. rilievi fotografici allegati al fascicolo di primo grado).
Dunque, la mera circostanza riferita dai testimoni che gli stessi fossero bagnati (a parte il condivisibile rilievo della inverosimiglianza di tale circostanza, peraltro non riferita nelle messe in mora al , non può far ritenere che la caduta e le conseguenti lesioni CP_1 riportate dal siano ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a Pt_1 responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 cod. civ, non costituendo una situazione oggettiva di pericolo. Tale evento di danno, dunque, deve essere causalmente ricondotto, in via esclusiva, al comportamento incauto del danneggiato, ovvero ad un fatto accidentale, con esclusione di ulteriori fattori causali riconducibili al Controparte_1
12. Consegue da quanto è innanzi che l'appello proposto da va Parte_1 rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
13. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (valore tra € 5.201,00 a € 25.000,00, eccetto la fase istruttoria in quanto non concretamente volta).
13.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013,
l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
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P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2269/2021, così provvede:
1- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2- condanna a pagare in favore del le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto che l'appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
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