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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.t.: 1722/2020
VERBALE DI UDIENZA DEL 05/06/2025
Oggi innanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott. Gennaro Pagano e la presenza dei MOT, dott.ssa Valeria Sica e dott. Italo De Felice, sono comparsi
- per parte attrice, l'avv. Corrada Andria
- per parte convenuta, l'avv. Giovanni Alfinito.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
L'avv. Andria si riporta ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate all'udienza del 06/02/2025; chiede, altresì, che si tenga conto della mancata accettazione, ad opera della controparte, della proposta conciliativa formulata ai fini delle spese.
L'avv. Alfinito si riporta ai propri scritti difensivi e insiste per le rassegnate conclusioni, precisando che la non accettazione della proposta conciliativa è dipesa dal mancato scomputo di ciò che l'INAIL ha già versato all'attore; in tal senso conclude chiedendo darsene atto in sentenza.
***
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 N.R.G. 1722/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dell'udienza di discussione,
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 1722/2020, avente ad oggetto: risarcimento danni da
circolazione stradale, vertente tra:
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
mandato a margine dell'atto di citazione, dagli avvocati Corrada Andria e Daniela
Andria, presso il cui studio, sito in sito in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, n.
24, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
2 (C.F ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Milano alla Via Benigno Crespi n.23, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Giovanni Alfinito, presso il cui studio, sito in Salerno, alla via Lungomare Colombo
189, elettivamente domicilia;
CONVENUTA
NONCHÈ
c.f. ; Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale dell'udienza di discussione del 05.06.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio la , in persona del l.r.p.t. e Controparte_1 Controparte_2
esponendo che il giorno 09.07.2018, alle ore 07:45 circa, in Battipaglia (SA), alla via
Strauss, viaggiava trasportato a bordo del motociclo Malaguti 160 TG KD47640, di sua proprietà e condotto nell'occasione dal sig. Controparte_2
Ricostruiva la dinamica sostenendo che, giunto nei pressi dell'intersezione di Via
Strauss con l'omonima strada principale, a causa di un'andatura Controparte_2
non commisurata allo stato dei luoghi, perdeva il controllo del motociclo rovinando al suolo unitamente al trasportato.
Esponeva che, a causa del sinistro, riceveva le prime cure presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Battipaglia, ove gli venivano refertate lesioni consistenti in
“lussazione gomito sx, frattura pluriframmentaria del capitello radiale, frattura
dell'ulna con distacco di frammenti ossei in corrispondenza del processo coronoideo,
3 infrazione ossea con distacco osseo parcellare in corrispondenza del profilo corticale
dell'epicondilo mediale, tumefazione dei tessuti molli con alcuni nuclei gassosi
contestuali”, con prognosi di 21 giorni.
Riferiva altresì che, in seguito al sinistro, in data 11/07/2018, dopo essersi recato nuovamente al P.S. di Battipaglia, l'arto superiore sinistro veniva immobilizzato in valva gessata.
Successivamente praticava sedute di riabilitazione, applicava un tutore articolto, sino alla stabilizzazione delle condizioni cliniche.
Allegava una consulenza medico-legale di parte, al cui esito emergeva che dal sinistro per cui è causa riportava lesioni personali consistenti in “Esiti di frattura-lussazione
del gomito sinistro” da cui scaturivano giorni 33 di I.T.T., giorni 20 di I.T.P.
mediamente al 50%, giorni 18 di I.T.P. mediamente al 25%, valutabili in un danno biologico pari all'11%.
Avviava la procedura per il risarcimento dei danni alla propria compagnia assicurativa
, con racc.ta a/r del 31.07.2018 nonché invito alla stipula Controparte_1
di convenzione di negoziazione assistita a mezzo pec del 07/02/2019 e con raccomandata del 25/02/2019 al sig. il tutto si concludeva con Controparte_2
esito negativo.
Specificava, inoltre, che l' gli corrispondeva € 5.577,73 a titolo di danno non CP_3
patrimoniale nonché € 165,00 per l'acquisto di un tutore, come da allegato prospetto del 23.01.2020.
Concludeva, pertanto, per accertare e dichiarare responsabile dell'evento de quo
conducente del motociclo Malaguti 160 tg. DK47640 e per Controparte_2
l'effetto condannarlo in solido con la , in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non
4 patrimoniali patiti dall'attore, nella somma indicata in premessa o quella maggiore o diversa che verrà determinata in corso di giudizio, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese e competenze di lite in favore dei procuratori antistatari.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la . Nel merito, Controparte_4
contestava la dinamica del sinistro, posto che, alle verifiche di rito poste in essere in seno alla procedura di risarcimento extragiudiziale, gli elementi oggettivi riscontrati sul mezzo e sui luoghi di causa facevano nascere perplessità sull'effettivo verificarsi dell'evento.
Contestava anche il quantum risarcitorio, eccependone l'eccessività, anche tenuto conto delle risultanze della visita medica di parte effettuata dal medico fiduciario della compagnia, che ha circoscritto l'ammontare dei postumi nell'ambito delle lesioni c.d.
“micropermanenti”.
Concludeva, in via preliminare e nel merito per il rigetto della domanda perché
infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese;
in via subordinata, per la liquidazione del danno nei limini della c.d. “micropermanente”, con compensazione delle spese.
3. Alla prima udienza del 13.01.2021, rilevata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e si concedevano i termini per le Controparte_2
memorie istruttorie.
4. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e
CTU medico-legale.
4.1. All'udienza del 06.10.2022, tenutasi con modalità telematica ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., il Tribunale formulava proposta conciliativa del seguente tenore: “Parte
convenuta corrisponderà a parte attrice la somma di € 13400,00 a titolo di
risarcimento del danno (comprensivo anche delle ulteriori spese sostenute), nonché
5 in favore del procuratore la somma di € 3215,00 per competenze legali ed € 585,81
per esborsi, oltre le spese di consulenza, a totale soddisfazione della pretesa attorea
azionata”, accettata da parte attrice e rifiutata da parte convenuta perché superiore alle risultanze della CTU.
5. Completata l'istruttoria, assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024, all'esito dell'udienza del 06.02.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.06.2025.
***
6. In via preliminare, in ordine alla qualificazione della domanda, occorre precisare quanto segue.
Come noto, l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. n. 209/2005,
stabilisce che salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Esso, infatti, ha introdotto una rilevante novità prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo, dispensandolo dall'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità ai conducenti di veicoli coinvolti nel sinistro.
Tuttavia, il regime probatorio di favore previsto dall'art. 141 D.lgs. 209/2005 richiede espressamente la necessità di una pluralità di soggetti coinvolti nel sinistro (la lettera della norma, infatti, recita infatti “a prescindere dell'accertamento della
responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro”), quindi il necessario requisito è
rappresentato dallo “scontro tra veicoli” o perlomeno il coinvolgimento di due veicoli.
6 Tale assunto è stato enunciato, da ultimo, dalle S.U. della Cassazione secondo cui
“l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è
aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al
danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti
dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere
dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva
la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così
riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli,
pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi,
e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del
vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa
assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel
sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al
trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da
esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”. (Cfr.
Cass. civ. sez. un., n. 35318 del 30/11/2022).
Nel caso di specie, tenuto conto della dinamica del sinistro come prospettata da parte attrice, che ha trovato effettivo riscontro nelle evidenze probatorie, è palese il coinvolgimento di un unico veicolo, nella specie, il motociclo Malaguti 160 tg.
DK47640 di proprietà dell'attore e condotto dal convenuto contumace CP
.
[...]
Ne consegue che in questi casi, il terzo trasportato potrà sempre agire nei confronti del proprietario e del conducente del mezzo ai sensi dell'art. 2043 c.c. e art. 2054 c.c.
secondo le norme generali, rivolgendosi alla compagnia del responsabile civile ex art. 7 144 del Codice delle Assicurazioni private, con perdita del vantaggio in ordine all'onere probatorio.
Sul punto, si richiama una recente sentenza della Corte di legittimità, la n. 1044 del
2024, la quale, richiamando il precedente a Sezioni Unite sopra citato, conclude nei seguenti termini: “Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso
caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato,
essendo in tale ipotesi applicabile l'articolo 144 decreto legislativo n. 209 del 2005
che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro
l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e,
secondo quanto stabilito dall'articolo 2054, comma 1, del c.c. con onere probatorio
a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo 141, spettando al
vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è
previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.”
Nel caso di specie, dal tenore complessivo dell'atto e dalle conclusioni rassegnate si evince che l'azione è stata proposta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
2054 c.c. e 144 cod. ass.ni: l'attore terzo trasportato avrà l'onere di dimostrare la responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, mentre grava sul conducente la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Si aggiunga inoltre che l'attore è anche proprietario del veicolo, come si evince dagli atti di causa;
sul punto, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, da ultimo ribadito da Cassazione civile sez. III, 07/02/2025, n.3078, in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie, che la qualità di danneggiato dell'incidente prevale su quella di assicurato e dunque il terzo trasportato può essere anche il proprietario del veicolo, purché guidato da un altro soggetto: “In tema di
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a
8 motore, l'assicurato proprietario del mezzo che è vittima dell'incidente, quale terzo
trasportato, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno dal proprio assicuratore
ai sensi dell'art. 144 c.ass., non potendosi - in base alle norme eurocomunitarie, cosi
come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea - distinguere la sua
posizione da quella di qualsiasi altro passeggero.”
7. Ciò detto, il Tribunale ritiene che la domanda proposta da è Parte_1
fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
7.1. In via preliminare, quanto alla dinamica del sinistro, deve ritenersi provata – alla stregua degli elementi processuali acquisiti in giudizio – la dinamica dell'incidente come prospettata da parte attrice.
Per la prova del fatto si ritiene satisfattiva la prova orale espletata durante l'istruttoria e resa all'udienza del 19.01.2022 da , indifferente, della cui Controparte_5
attendibilità non c'è motivo di dubitare.
La teste, sul punto, riferisce: “Ricordo che era mattina verso le 8.00 del 9 luglio 2018
e mentre noi eravamo in auto il motorino che si precedeva con a bordo terzo
trasportato ci cadde proprio davanti. Non ho capito perché fosse Parte_1
caduto ho visto il movimento della frenata e la caduta dello scooter innanzi a noi.
Non ricordo se indossasse o meno il casco. Mio marito lo ha Parte_1
soccorso ed lo ha accompagnato al PS. Ricordo che lo scooter cadde sul sinistro e
l'attore lamentava dolore al braccio sinistro. Mio marito lo aiutò a rialzarsi. Io andai
a lavoro mentre mio marito accompagnò l'attore in ospedale”.
Il Tribunale ritiene genuina la dichiarazione rilasciata in quanto ha assistito al sinistro
icto oculi ed è chiara nel descrivere le circostanze indicate nella memoria istruttoria.
Si aggiunga, quanto al comportamento del conducente del motoveicolo, il convenuto contumace che dall'istruttoria non emerge alcun elemento utile Controparte_2
9 al fine di verificare se la manovra errata che ha causato la caduta dal motociclo e, per l'effetto, le lesioni occorse all'attore, sia stata comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
7.2. Quanto al nesso di causalità, esso deve ritenersi esistente, alla stregua della dinamica per come descritta negli atti introduttivi e confermata dalle risultanze istruttorie testimoniali e peritali: “Sussiste valido e diretto nesso di causalità
materiale tra il sinistro subito in data 09/07/2018 e le lesioni al gomito sinistro” (cfr.
consulenza medica d'ufficio a firma del CTU dott. pag. 10). Persona_1
7.3. Infine, sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che – alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato) – può ritenersi provato che a seguito della caduta il sig. abbia riportato: “le seguenti lesioni Parte_1
di natura traumatica: Lussazione gomito sx (ridotta in PS). Frattura
pluriframmentaria del capitello radiale, dell'ulna con distacco di frammenti ossei ed
infrazione ossea con distacco osseo parcellare all'epicondilo mediale (trattate con
valva gessata e tutore articolato)”, dal quale residuano i seguenti postumi di natura medico-legale: “I postumi a carattere permanente sono costituiti principalmente
dagli esiti anatomo-funzionali della lussazione (ridotta in PS) e delle fratture multiple
al gomito sinistro (trattate in maniera conservativa) e dalla sintomatologia soggettiva
relativa”. (cfr. consulenza medica d'ufficio a firma del CTU dott. Persona_1
pag. 10).
Secondo il CTU, inoltre, le lesioni suddette hanno residuato postumi di rilevanza medico – legale a carattere permanente quantificabili nei seguenti termini:
10 - il periodo di inabilità deve essere indicato come segue: I.T.T. per giorni 30 (trenta);
I.T.P. (al 50%) per giorni 20 (venti); I.T.P. (al 25%) per giorni 20 (venti);
- il danno biologico viene quantificato in un'invalidità permanente complessiva pari al 8 %.
8. Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno.
Sul punto si precisa che nel caso di specie, si tratta di lesioni c.d. “micropermanenti”
(fino al 9%) e per la liquidazione dello stesso trovano applicazione le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, da ultimo aggiornate al 2024, in quanto è un caso di danno alla persona derivante da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p..
8.1 Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato:
Tabella di riferimento: d.lgs. n. 209/2005
Età del danneggiato alla data del sinistro: 46
Percentuale di invalidità permanente: 8%
Punto base danno permanente: €947,30
Giorni di invalidità temporanea totale: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 20
Indennità giornaliera € 55,24
Danno biologico permanente € 13.050,00
Invalidità temporanea totale € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20
11 Totale danno biologico temporaneo € 2.485,80
TOTALE GENERALE: € 15.535,80
9. All'importo così calcolato non può essere applicata né la personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie, né il danno morale, stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, stante anche la limitata entità delle lesioni subite. Non risultano, infatti, nè allegati né provati danni ulteriori rispetto a quelli normalmente patiti e che sono intrinsecamente collegati alla lesione bene della vita salute (Cfr. Cass. civ., n. 15733 del 17 maggio 2022).
10. Da tale somma va detratto l'importo corrisposto dall' in favore dell'attore, CP_3
nei limiti di quanto di seguito indicato.
10.1 Dalla produzione di parte attrice risulta che il , dipendente dell' CP [...]
in qualità di infermiere coordinatore presso il reparto di pronto soccorso, si è Pt_2
infortunato nel mentre si recava al lavoro per svolgere il turno dalle ore 8:00 alle 14:10
in regime straordinario (cfr. produzione di parte attrice).
Orbene, la norma di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, commi sesto e settimo,
prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' in CP_3
dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno "differenziale" deve essere,
quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e segg., 2056 e segg., cod.
civ.) quello delle prestazioni liquidate dall' CP_3
12 Il criterio guida è quello per cui bisogna sottrarre dal credito risarcitorio – vantato dal danneggiato – l'indennizzo solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a CP_3
ristorare pregiudizi identici.
A tal fine occorre premettere che nel caso di infortunio sul lavoro, a cui come nella specie non consegua la morte, l' esegue in favore della vittima quattro CP_3
prestazioni principali:
1. corrisponde una somma a titolo di risarcimento del danno biologico permanente
(art. 13 d.lgs. 38/2000); la corresponsione avviene in forma di capitale per le invalidità
comprese tra il 6 e il 16% e – come nella specie - in forma di rendita per le invalidità
superiori;
2. eroga una somma a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto nel caso di invalidità superiori al 16% e viene indennizzato tramite una maggiorazione della rendita corrisposta per il danno biologico permanente (art. 13 c. 2, lett. (b) d.lgs. 38/2000);
3. eroga un'indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 D.P.R. 1124/1965);
4. si fa carico delle spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 D.P.R. 1124/1965).
10.2 Ciò premesso, emerge che l' non indennizza: CP_3
A) il danno morale, ossia il pregiudizio non patrimoniale non avente fondamento medico-legale, B) il danno biologico temporaneo;
sicché per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, non può essere ridotto il risarcimento del danno biologico temporaneo e del danno morale.
Tanto trova conferma ulteriore in una recente ordinanza della Suprema Corte: “In
tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale
13 riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del
responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio
del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (cfr. Cass. Sez. U. n. 12566 del
22/05/2018).
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo
corrisposto dall'assicuratore sociale ( nel caso di infortunio rispetto al CP_3
risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al
detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei
confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello
- che di fatto risulta applicato dai giudici di merito nel caso di specie - di sottrarre
tout court per intero l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato "a monte" CP_3
calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo "poste
omogenee" (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due CP_3
grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout
court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma
è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando CP_3
l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per "poste
identiche" e non per "poste omogenee": v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021).”
(Cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 31 ottobre 2023, n. 30293).
11. In base all'Attestazione INAIL – Direzione Territoriale Salerno allegata nella produzione di parte attrice, risulta che, in relazione all'infortunio occorso all'attore,
in data 09/07/2018 la stessa ha erogato, ai sensi del D.P.R. n.1124/1965 e successivo
D. lgs n.38/2000, le seguenti prestazioni, così sintetizzabili:
- € 1.966,56 per indennità temporanea 11/07/2018 (dal 09/07/2018 al 18/09/2018)
14 - € 5.577,73 + € 906,37 (aumenti straordinari), a titolo di indennizzo in capitale danno biologico, per un totale di € 6.484,10.
- € 165,00 a titolo di spese per protesi;
- un totale di € 154,95 per spese mediche sostenute per accertamenti medico-legali e visite per accertamento dei postumi.
Applicando i principi di cui sopra, si ottiene quanto segue.
11.2 La somma di € 1.966,56 per indennità temporanea non va detratta in quanto trattasi del danno patrimoniale relativo all'indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, non ricompresa nella liquidazione del danno non patrimoniale di cui sopra.
11.3. Di converso, dalla somma di € 13.050,00 liquidata a titolo di danno biologico permanente, va detratta la somma di € 6.484,10, posta identica erogata dall'
[...]
. CP_6
Il danno differenziale sarà dunque pari ad € 6.565,90 (13.050,00 - 6.484,10).
11.4 Per quanto riguarda le spese mediche sostenute, parte attrice chiede il risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute e compensi al consulente medico di parte. Tuttavia, dall'analisi della documentazione allegata risultano unicamente una fattura per l'acquisto del tutore per gomito di €165,00 ed un ticket per un ciclo di fisioterapia di € 5, per un totale di €170,00.
Di converso, non risulta allegata la prova del pagamento dell'esborso per la consulenza tecnica di parte.
Sviluppando i calcoli, nella specie nulla sarà dovuto a titolo di danno patrimoniale per rimborso spese mediche, in quanto interamente risarcito, avendo l'attore ottenuto dall' la somma totale di € 319,95, a fronte della somma di € 170,00 provata in CP_3
giudizio.
15 12. In conclusione, tenuto conto del danno non patrimoniale e delle somme erogate dall' , in accoglimento della domanda di la CP_3 Parte_1 [...]
e sono condannati al pagamento, in via Controparte_1 Controparte_2
solidale, della somma totale di € 9.051,70 (€ 2.485,80 a titolo di danno biologico temporaneo + € 6.565,90 a titolo di danno biologico) a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo.
14. Sulle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza,
[...]
e sono condannati, in via solidale, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite in favore dell'attore; liquidazione come da dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 147/22 e s.m., calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi, sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_1
1) accerta la responsabilità esclusiva di nella verificazione del Controparte_2
sinistro;
2) per l'effetto, condanna la in persona del lrpt, e Controparte_1
al pagamento, in via solidale, in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di € 9.051,70 oltre interessi legali su tale somma, devalutata al sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, dalla data del sinistro al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente
16 pronuncia, data a partire dalla quale il debito di valore si trasforma in debito di valuta,
e fino al saldo effettivo;
3) condanna in via solidale la in persona del l.r.p.t. e Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 4.000,00 Controparte_2
per onorari ed € 547,00 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente e per intero le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, in via solidale a carico della in persona Controparte_1
del lrpt e di dispone la distrazione delle predette spese di lite in Controparte_2
favore degli avvocati Corrada Andria e Daniela Andria, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale, il 05.06.2025
Il giudice
Francesco Rossini
17
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.t.: 1722/2020
VERBALE DI UDIENZA DEL 05/06/2025
Oggi innanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott. Gennaro Pagano e la presenza dei MOT, dott.ssa Valeria Sica e dott. Italo De Felice, sono comparsi
- per parte attrice, l'avv. Corrada Andria
- per parte convenuta, l'avv. Giovanni Alfinito.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
L'avv. Andria si riporta ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate all'udienza del 06/02/2025; chiede, altresì, che si tenga conto della mancata accettazione, ad opera della controparte, della proposta conciliativa formulata ai fini delle spese.
L'avv. Alfinito si riporta ai propri scritti difensivi e insiste per le rassegnate conclusioni, precisando che la non accettazione della proposta conciliativa è dipesa dal mancato scomputo di ciò che l'INAIL ha già versato all'attore; in tal senso conclude chiedendo darsene atto in sentenza.
***
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 N.R.G. 1722/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dell'udienza di discussione,
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 1722/2020, avente ad oggetto: risarcimento danni da
circolazione stradale, vertente tra:
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
mandato a margine dell'atto di citazione, dagli avvocati Corrada Andria e Daniela
Andria, presso il cui studio, sito in sito in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, n.
24, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
2 (C.F ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Milano alla Via Benigno Crespi n.23, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Giovanni Alfinito, presso il cui studio, sito in Salerno, alla via Lungomare Colombo
189, elettivamente domicilia;
CONVENUTA
NONCHÈ
c.f. ; Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale dell'udienza di discussione del 05.06.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio la , in persona del l.r.p.t. e Controparte_1 Controparte_2
esponendo che il giorno 09.07.2018, alle ore 07:45 circa, in Battipaglia (SA), alla via
Strauss, viaggiava trasportato a bordo del motociclo Malaguti 160 TG KD47640, di sua proprietà e condotto nell'occasione dal sig. Controparte_2
Ricostruiva la dinamica sostenendo che, giunto nei pressi dell'intersezione di Via
Strauss con l'omonima strada principale, a causa di un'andatura Controparte_2
non commisurata allo stato dei luoghi, perdeva il controllo del motociclo rovinando al suolo unitamente al trasportato.
Esponeva che, a causa del sinistro, riceveva le prime cure presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Battipaglia, ove gli venivano refertate lesioni consistenti in
“lussazione gomito sx, frattura pluriframmentaria del capitello radiale, frattura
dell'ulna con distacco di frammenti ossei in corrispondenza del processo coronoideo,
3 infrazione ossea con distacco osseo parcellare in corrispondenza del profilo corticale
dell'epicondilo mediale, tumefazione dei tessuti molli con alcuni nuclei gassosi
contestuali”, con prognosi di 21 giorni.
Riferiva altresì che, in seguito al sinistro, in data 11/07/2018, dopo essersi recato nuovamente al P.S. di Battipaglia, l'arto superiore sinistro veniva immobilizzato in valva gessata.
Successivamente praticava sedute di riabilitazione, applicava un tutore articolto, sino alla stabilizzazione delle condizioni cliniche.
Allegava una consulenza medico-legale di parte, al cui esito emergeva che dal sinistro per cui è causa riportava lesioni personali consistenti in “Esiti di frattura-lussazione
del gomito sinistro” da cui scaturivano giorni 33 di I.T.T., giorni 20 di I.T.P.
mediamente al 50%, giorni 18 di I.T.P. mediamente al 25%, valutabili in un danno biologico pari all'11%.
Avviava la procedura per il risarcimento dei danni alla propria compagnia assicurativa
, con racc.ta a/r del 31.07.2018 nonché invito alla stipula Controparte_1
di convenzione di negoziazione assistita a mezzo pec del 07/02/2019 e con raccomandata del 25/02/2019 al sig. il tutto si concludeva con Controparte_2
esito negativo.
Specificava, inoltre, che l' gli corrispondeva € 5.577,73 a titolo di danno non CP_3
patrimoniale nonché € 165,00 per l'acquisto di un tutore, come da allegato prospetto del 23.01.2020.
Concludeva, pertanto, per accertare e dichiarare responsabile dell'evento de quo
conducente del motociclo Malaguti 160 tg. DK47640 e per Controparte_2
l'effetto condannarlo in solido con la , in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non
4 patrimoniali patiti dall'attore, nella somma indicata in premessa o quella maggiore o diversa che verrà determinata in corso di giudizio, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese e competenze di lite in favore dei procuratori antistatari.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la . Nel merito, Controparte_4
contestava la dinamica del sinistro, posto che, alle verifiche di rito poste in essere in seno alla procedura di risarcimento extragiudiziale, gli elementi oggettivi riscontrati sul mezzo e sui luoghi di causa facevano nascere perplessità sull'effettivo verificarsi dell'evento.
Contestava anche il quantum risarcitorio, eccependone l'eccessività, anche tenuto conto delle risultanze della visita medica di parte effettuata dal medico fiduciario della compagnia, che ha circoscritto l'ammontare dei postumi nell'ambito delle lesioni c.d.
“micropermanenti”.
Concludeva, in via preliminare e nel merito per il rigetto della domanda perché
infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese;
in via subordinata, per la liquidazione del danno nei limini della c.d. “micropermanente”, con compensazione delle spese.
3. Alla prima udienza del 13.01.2021, rilevata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e si concedevano i termini per le Controparte_2
memorie istruttorie.
4. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e
CTU medico-legale.
4.1. All'udienza del 06.10.2022, tenutasi con modalità telematica ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., il Tribunale formulava proposta conciliativa del seguente tenore: “Parte
convenuta corrisponderà a parte attrice la somma di € 13400,00 a titolo di
risarcimento del danno (comprensivo anche delle ulteriori spese sostenute), nonché
5 in favore del procuratore la somma di € 3215,00 per competenze legali ed € 585,81
per esborsi, oltre le spese di consulenza, a totale soddisfazione della pretesa attorea
azionata”, accettata da parte attrice e rifiutata da parte convenuta perché superiore alle risultanze della CTU.
5. Completata l'istruttoria, assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024, all'esito dell'udienza del 06.02.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.06.2025.
***
6. In via preliminare, in ordine alla qualificazione della domanda, occorre precisare quanto segue.
Come noto, l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. n. 209/2005,
stabilisce che salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Esso, infatti, ha introdotto una rilevante novità prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo, dispensandolo dall'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità ai conducenti di veicoli coinvolti nel sinistro.
Tuttavia, il regime probatorio di favore previsto dall'art. 141 D.lgs. 209/2005 richiede espressamente la necessità di una pluralità di soggetti coinvolti nel sinistro (la lettera della norma, infatti, recita infatti “a prescindere dell'accertamento della
responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro”), quindi il necessario requisito è
rappresentato dallo “scontro tra veicoli” o perlomeno il coinvolgimento di due veicoli.
6 Tale assunto è stato enunciato, da ultimo, dalle S.U. della Cassazione secondo cui
“l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è
aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al
danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti
dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere
dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva
la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così
riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli,
pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi,
e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del
vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa
assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel
sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al
trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da
esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”. (Cfr.
Cass. civ. sez. un., n. 35318 del 30/11/2022).
Nel caso di specie, tenuto conto della dinamica del sinistro come prospettata da parte attrice, che ha trovato effettivo riscontro nelle evidenze probatorie, è palese il coinvolgimento di un unico veicolo, nella specie, il motociclo Malaguti 160 tg.
DK47640 di proprietà dell'attore e condotto dal convenuto contumace CP
.
[...]
Ne consegue che in questi casi, il terzo trasportato potrà sempre agire nei confronti del proprietario e del conducente del mezzo ai sensi dell'art. 2043 c.c. e art. 2054 c.c.
secondo le norme generali, rivolgendosi alla compagnia del responsabile civile ex art. 7 144 del Codice delle Assicurazioni private, con perdita del vantaggio in ordine all'onere probatorio.
Sul punto, si richiama una recente sentenza della Corte di legittimità, la n. 1044 del
2024, la quale, richiamando il precedente a Sezioni Unite sopra citato, conclude nei seguenti termini: “Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso
caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato,
essendo in tale ipotesi applicabile l'articolo 144 decreto legislativo n. 209 del 2005
che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro
l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e,
secondo quanto stabilito dall'articolo 2054, comma 1, del c.c. con onere probatorio
a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo 141, spettando al
vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è
previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.”
Nel caso di specie, dal tenore complessivo dell'atto e dalle conclusioni rassegnate si evince che l'azione è stata proposta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
2054 c.c. e 144 cod. ass.ni: l'attore terzo trasportato avrà l'onere di dimostrare la responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, mentre grava sul conducente la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Si aggiunga inoltre che l'attore è anche proprietario del veicolo, come si evince dagli atti di causa;
sul punto, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, da ultimo ribadito da Cassazione civile sez. III, 07/02/2025, n.3078, in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie, che la qualità di danneggiato dell'incidente prevale su quella di assicurato e dunque il terzo trasportato può essere anche il proprietario del veicolo, purché guidato da un altro soggetto: “In tema di
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a
8 motore, l'assicurato proprietario del mezzo che è vittima dell'incidente, quale terzo
trasportato, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno dal proprio assicuratore
ai sensi dell'art. 144 c.ass., non potendosi - in base alle norme eurocomunitarie, cosi
come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea - distinguere la sua
posizione da quella di qualsiasi altro passeggero.”
7. Ciò detto, il Tribunale ritiene che la domanda proposta da è Parte_1
fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
7.1. In via preliminare, quanto alla dinamica del sinistro, deve ritenersi provata – alla stregua degli elementi processuali acquisiti in giudizio – la dinamica dell'incidente come prospettata da parte attrice.
Per la prova del fatto si ritiene satisfattiva la prova orale espletata durante l'istruttoria e resa all'udienza del 19.01.2022 da , indifferente, della cui Controparte_5
attendibilità non c'è motivo di dubitare.
La teste, sul punto, riferisce: “Ricordo che era mattina verso le 8.00 del 9 luglio 2018
e mentre noi eravamo in auto il motorino che si precedeva con a bordo terzo
trasportato ci cadde proprio davanti. Non ho capito perché fosse Parte_1
caduto ho visto il movimento della frenata e la caduta dello scooter innanzi a noi.
Non ricordo se indossasse o meno il casco. Mio marito lo ha Parte_1
soccorso ed lo ha accompagnato al PS. Ricordo che lo scooter cadde sul sinistro e
l'attore lamentava dolore al braccio sinistro. Mio marito lo aiutò a rialzarsi. Io andai
a lavoro mentre mio marito accompagnò l'attore in ospedale”.
Il Tribunale ritiene genuina la dichiarazione rilasciata in quanto ha assistito al sinistro
icto oculi ed è chiara nel descrivere le circostanze indicate nella memoria istruttoria.
Si aggiunga, quanto al comportamento del conducente del motoveicolo, il convenuto contumace che dall'istruttoria non emerge alcun elemento utile Controparte_2
9 al fine di verificare se la manovra errata che ha causato la caduta dal motociclo e, per l'effetto, le lesioni occorse all'attore, sia stata comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
7.2. Quanto al nesso di causalità, esso deve ritenersi esistente, alla stregua della dinamica per come descritta negli atti introduttivi e confermata dalle risultanze istruttorie testimoniali e peritali: “Sussiste valido e diretto nesso di causalità
materiale tra il sinistro subito in data 09/07/2018 e le lesioni al gomito sinistro” (cfr.
consulenza medica d'ufficio a firma del CTU dott. pag. 10). Persona_1
7.3. Infine, sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che – alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato) – può ritenersi provato che a seguito della caduta il sig. abbia riportato: “le seguenti lesioni Parte_1
di natura traumatica: Lussazione gomito sx (ridotta in PS). Frattura
pluriframmentaria del capitello radiale, dell'ulna con distacco di frammenti ossei ed
infrazione ossea con distacco osseo parcellare all'epicondilo mediale (trattate con
valva gessata e tutore articolato)”, dal quale residuano i seguenti postumi di natura medico-legale: “I postumi a carattere permanente sono costituiti principalmente
dagli esiti anatomo-funzionali della lussazione (ridotta in PS) e delle fratture multiple
al gomito sinistro (trattate in maniera conservativa) e dalla sintomatologia soggettiva
relativa”. (cfr. consulenza medica d'ufficio a firma del CTU dott. Persona_1
pag. 10).
Secondo il CTU, inoltre, le lesioni suddette hanno residuato postumi di rilevanza medico – legale a carattere permanente quantificabili nei seguenti termini:
10 - il periodo di inabilità deve essere indicato come segue: I.T.T. per giorni 30 (trenta);
I.T.P. (al 50%) per giorni 20 (venti); I.T.P. (al 25%) per giorni 20 (venti);
- il danno biologico viene quantificato in un'invalidità permanente complessiva pari al 8 %.
8. Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno.
Sul punto si precisa che nel caso di specie, si tratta di lesioni c.d. “micropermanenti”
(fino al 9%) e per la liquidazione dello stesso trovano applicazione le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, da ultimo aggiornate al 2024, in quanto è un caso di danno alla persona derivante da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p..
8.1 Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato:
Tabella di riferimento: d.lgs. n. 209/2005
Età del danneggiato alla data del sinistro: 46
Percentuale di invalidità permanente: 8%
Punto base danno permanente: €947,30
Giorni di invalidità temporanea totale: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 20
Indennità giornaliera € 55,24
Danno biologico permanente € 13.050,00
Invalidità temporanea totale € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20
11 Totale danno biologico temporaneo € 2.485,80
TOTALE GENERALE: € 15.535,80
9. All'importo così calcolato non può essere applicata né la personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie, né il danno morale, stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, stante anche la limitata entità delle lesioni subite. Non risultano, infatti, nè allegati né provati danni ulteriori rispetto a quelli normalmente patiti e che sono intrinsecamente collegati alla lesione bene della vita salute (Cfr. Cass. civ., n. 15733 del 17 maggio 2022).
10. Da tale somma va detratto l'importo corrisposto dall' in favore dell'attore, CP_3
nei limiti di quanto di seguito indicato.
10.1 Dalla produzione di parte attrice risulta che il , dipendente dell' CP [...]
in qualità di infermiere coordinatore presso il reparto di pronto soccorso, si è Pt_2
infortunato nel mentre si recava al lavoro per svolgere il turno dalle ore 8:00 alle 14:10
in regime straordinario (cfr. produzione di parte attrice).
Orbene, la norma di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, commi sesto e settimo,
prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' in CP_3
dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno "differenziale" deve essere,
quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e segg., 2056 e segg., cod.
civ.) quello delle prestazioni liquidate dall' CP_3
12 Il criterio guida è quello per cui bisogna sottrarre dal credito risarcitorio – vantato dal danneggiato – l'indennizzo solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a CP_3
ristorare pregiudizi identici.
A tal fine occorre premettere che nel caso di infortunio sul lavoro, a cui come nella specie non consegua la morte, l' esegue in favore della vittima quattro CP_3
prestazioni principali:
1. corrisponde una somma a titolo di risarcimento del danno biologico permanente
(art. 13 d.lgs. 38/2000); la corresponsione avviene in forma di capitale per le invalidità
comprese tra il 6 e il 16% e – come nella specie - in forma di rendita per le invalidità
superiori;
2. eroga una somma a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto nel caso di invalidità superiori al 16% e viene indennizzato tramite una maggiorazione della rendita corrisposta per il danno biologico permanente (art. 13 c. 2, lett. (b) d.lgs. 38/2000);
3. eroga un'indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 D.P.R. 1124/1965);
4. si fa carico delle spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 D.P.R. 1124/1965).
10.2 Ciò premesso, emerge che l' non indennizza: CP_3
A) il danno morale, ossia il pregiudizio non patrimoniale non avente fondamento medico-legale, B) il danno biologico temporaneo;
sicché per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, non può essere ridotto il risarcimento del danno biologico temporaneo e del danno morale.
Tanto trova conferma ulteriore in una recente ordinanza della Suprema Corte: “In
tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale
13 riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del
responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio
del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (cfr. Cass. Sez. U. n. 12566 del
22/05/2018).
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo
corrisposto dall'assicuratore sociale ( nel caso di infortunio rispetto al CP_3
risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al
detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei
confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello
- che di fatto risulta applicato dai giudici di merito nel caso di specie - di sottrarre
tout court per intero l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato "a monte" CP_3
calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo "poste
omogenee" (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due CP_3
grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout
court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma
è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando CP_3
l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per "poste
identiche" e non per "poste omogenee": v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021).”
(Cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 31 ottobre 2023, n. 30293).
11. In base all'Attestazione INAIL – Direzione Territoriale Salerno allegata nella produzione di parte attrice, risulta che, in relazione all'infortunio occorso all'attore,
in data 09/07/2018 la stessa ha erogato, ai sensi del D.P.R. n.1124/1965 e successivo
D. lgs n.38/2000, le seguenti prestazioni, così sintetizzabili:
- € 1.966,56 per indennità temporanea 11/07/2018 (dal 09/07/2018 al 18/09/2018)
14 - € 5.577,73 + € 906,37 (aumenti straordinari), a titolo di indennizzo in capitale danno biologico, per un totale di € 6.484,10.
- € 165,00 a titolo di spese per protesi;
- un totale di € 154,95 per spese mediche sostenute per accertamenti medico-legali e visite per accertamento dei postumi.
Applicando i principi di cui sopra, si ottiene quanto segue.
11.2 La somma di € 1.966,56 per indennità temporanea non va detratta in quanto trattasi del danno patrimoniale relativo all'indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, non ricompresa nella liquidazione del danno non patrimoniale di cui sopra.
11.3. Di converso, dalla somma di € 13.050,00 liquidata a titolo di danno biologico permanente, va detratta la somma di € 6.484,10, posta identica erogata dall'
[...]
. CP_6
Il danno differenziale sarà dunque pari ad € 6.565,90 (13.050,00 - 6.484,10).
11.4 Per quanto riguarda le spese mediche sostenute, parte attrice chiede il risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute e compensi al consulente medico di parte. Tuttavia, dall'analisi della documentazione allegata risultano unicamente una fattura per l'acquisto del tutore per gomito di €165,00 ed un ticket per un ciclo di fisioterapia di € 5, per un totale di €170,00.
Di converso, non risulta allegata la prova del pagamento dell'esborso per la consulenza tecnica di parte.
Sviluppando i calcoli, nella specie nulla sarà dovuto a titolo di danno patrimoniale per rimborso spese mediche, in quanto interamente risarcito, avendo l'attore ottenuto dall' la somma totale di € 319,95, a fronte della somma di € 170,00 provata in CP_3
giudizio.
15 12. In conclusione, tenuto conto del danno non patrimoniale e delle somme erogate dall' , in accoglimento della domanda di la CP_3 Parte_1 [...]
e sono condannati al pagamento, in via Controparte_1 Controparte_2
solidale, della somma totale di € 9.051,70 (€ 2.485,80 a titolo di danno biologico temporaneo + € 6.565,90 a titolo di danno biologico) a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo.
14. Sulle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza,
[...]
e sono condannati, in via solidale, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite in favore dell'attore; liquidazione come da dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 147/22 e s.m., calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi, sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_1
1) accerta la responsabilità esclusiva di nella verificazione del Controparte_2
sinistro;
2) per l'effetto, condanna la in persona del lrpt, e Controparte_1
al pagamento, in via solidale, in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di € 9.051,70 oltre interessi legali su tale somma, devalutata al sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, dalla data del sinistro al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente
16 pronuncia, data a partire dalla quale il debito di valore si trasforma in debito di valuta,
e fino al saldo effettivo;
3) condanna in via solidale la in persona del l.r.p.t. e Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 4.000,00 Controparte_2
per onorari ed € 547,00 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente e per intero le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, in via solidale a carico della in persona Controparte_1
del lrpt e di dispone la distrazione delle predette spese di lite in Controparte_2
favore degli avvocati Corrada Andria e Daniela Andria, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale, il 05.06.2025
Il giudice
Francesco Rossini
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