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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/11/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati:
MA ER PA Presidente
NA RU Consigliere
EMANUELA CUGUSI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 367 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022, promossa da:
elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Carbonia 22, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Margherita Falqui, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in calce al presente atto d'appello
APPELLANTE
nei confronti di
e elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio Controparte_1 Controparte_2
dell'Avv. Tiziana Carta, che li rappresenta e li difende in virtù di procura speciale rilasciata in foglio separato da intendersi in calce al presente atto
APPELLATI e di
residente in [...]. CONTUMACE CP_3
APPELLATO
e di in persona del Procuratore Speciale del Controparte_4
Rappresentante per l'Italia e in persona del Persona_1 Controparte_5
procuratore generale del Rappresentante Generale per l'Italia, dott. elettivamente Persona_2
domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Maurizio Gugliotta e Marco Ferraro per delega ex art. 83
c.p.c.
APPELLATI
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1
previa immediata sospensione della provvisoria esecuzione, riformare l'impugnata sentenza del
Tribunaledi Cagliari, in accoglimento dei vizi censurati, e per l'effetto:
1) in via principale, rigettare le domande formulate nell'avversato atto di citazione perché infondate in fatto e in diritto;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza del nesso causale tra
l'omesso aggiornamento delle visure ipotecarie e gli oneri sostenuti per la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta dopo l'espletamento delle indagini ipotecarie, previa determinazione dell'esatta entità del pregiudizio risarcibile, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la società in CP_4
virtù della polizza assicurativa n.1771506, al pagamento della totalità delle somme che il dott.
dovesse essere condannato a corrispondere, a qualsiasi titolo, in favore degli attori Parte_1
per le ragioni di cui all'atto di citazione;
3) nella medesima ipotesi, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. alla CP_3
restituzione in favore dell'esponente di tutte le somme che il professionista fosse condannato a pagare agli attori per i titoli di cui sopra.
In ogni caso: con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di giudizio e di condanna della parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa”.
Nell'interesse di e Assicuratori del “Voglia l'Ill.ma Controparte_4 CP_4
Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso:
a) in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata dal
Notaio per tutti i fatti e le motivazioni esposte in narrativa;
Pt_1
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della statuizione della sentenza di prime cure, ove viene riconosciuto il diritto di rivalsa degli fino a € CP_5
100.000,00 nei confronti del Notaio Dr. , ai sensi dell'art. 2 Sezione Prima della Parte_1
polizza 1771506, oltre alla franchigia contrattuale di euro 10.000,00 nella denegata ipotesi di conferma della responsabilità del Notaio per la mancata effettuazione delle visure;
c) in via principale, in accoglimento, anche parziale, della richiesta di riforma della citata sentenza
n. 653/2022 del Tribunale di Cagliari, respingere le domande avanzate dai Sigg.ri e Controparte_1
nei confronti del Notaio Dr. perché infondate in fatto ed in diritto Controparte_2 Parte_1
per i motivi ed i titoli di cui in narrativa, con consequenziale pronunzia di rigetto della domanda di garanzia e manleva proposta dal Notaio appellante nei confronti degli assicuratori;
d) in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della responsabilità del Notaio per Pt_1
la mancata effettuazione delle ispezioni ipotecarie, tener conto della franchigia di polizza, pari ad
Euro 10.000,00, a carico esclusivo dell'assicurato ai sensi dell'art. 4 delle condizioni contrattuali della citata polizza-convenzione n. 1771506;
e) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, onorari, comprese spese generali, IVA e CPA, del presente giudizio».
Nell'interesse di e : “chiede che la Corte adita Voglia Controparte_2 Controparte_1
in limine litis nel rito – dichiarare l'inammissibilità della proposta impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. non avendo essa una ragionevole probabilità di essere accolta
In via preliminare di rito
– respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza, in quanto inammissibile ovvero infondata per le ragioni sopra esposte
nel merito
– in via principale rigettare, perché destituita di ogni e qualsiasi fondamento,
l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 653/2022 del Parte_2
Tribunale di Cagliari per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto,
confermandola in ogni sua parte e respingendo tutte le censure formulate
dall'appellante;
– in via subordinata determinare l'esatto ammontare del danno risarcibile dovuto tenendo conto del versamento della somma di € 28.400,00 (in contanti e in assegni) della restituzione dei preziosi dati in pegno del valore di € 37.000,00 della restituzione dell'assegno di € 25.000,00 dato a garanzia, e delle spese Notarili € 5.700,00. (€ 28.400,00 + € 37.000,00 + € 25.000 + € 5.700,00 = € 96.100,00) oltre rivalutazione monetaria ed interessi
– in ogni caso
– liquidarsi, a favore dell'appellato, le spese di lite relative al presente grado di giudizio, maggiorate di spese generali, accessori fiscali e previdenziali”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27 giugno 2012, e convennero Controparte_1 Controparte_2
in giudizio , venditore, e il Notaio , rogante, deducendo l'inadempimento CP_3 Parte_1
delle obbligazioni assunte rispettivamente nel contratto di compravendita del 5 agosto 2011 (rep. n.
32.278) e nel contratto di opera intellettuale relativo alla prestazione notarile.
Gli attori esposero che: - Con il rogito del 5 agosto 2011 avevano acquistato dal la piena proprietà di un CP_3
appartamento sito in Cagliari, frazione Pirri, al piano sesto di un fabbricato con terrazza sovrastante e posto auto scoperto, distinto al catasto fabbricati alla sezione urbana “B”, foglio
6, particella 3648, subalterni 108 e 55.
- Nell'atto, il venditore aveva dichiarato che gli immobili erano liberi da pesi, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi ed ipoteche, espressamente garantendo la piena proprietà e disponibilità.
- In realtà, sugli immobili gravava ipoteca giudiziale iscritta il 14 gennaio 2011 presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari (n. 1115 R.G., n. 90 R.P.), fino alla concorrenza di € 95.000, in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano del 28 dicembre 2010, ottenuto da contro il per € 83.800. Parte_3 CP_3
- Gli acquirenti venivano a conoscenza della formalità alla fine del 2011 e ne avevano certezza nel febbraio 2012, quando ricevevano intimazione di pagamento ex artt. 602 ss. c.p.c. per €
96.560,96 quale terzi proprietari.
- Nonostante i tentativi di soluzione bonaria, né il venditore né il Notaio si attivavano per evitare la trascrizione del pignoramento;
il 9 maggio 2012 gli attori versavano € 87.000 per ottenere l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca.
- Tanto esposto, chiesero quindi la condanna dei convenuti, anche in solido, al risarcimento dei danni pari alle somme corrisposte per la purgazione dell'ipoteca e alle ulteriori spese sostenute
(onorari notarili e legali).
Il Notaio , costituitosi, eccepì: Pt_1
- Di aver effettuato visure ipotecarie nell'aprile 2010, quando le parti avevano inizialmente manifestato l'intento di stipulare il contratto, accertando l'assenza di gravami.
- Che la vendita era stata rinviata per ragioni imputabili agli acquirenti (mancata documentazione dei pagamenti pregressi ai fini antiriciclaggio).
- Che al momento del rogito il prezzo era stato quasi interamente pagato (residuo € 23.400), sicché il danno non era causalmente imputabile alla sua condotta. - Che gli acquirenti erano consapevoli del gravame, stante i rapporti commerciali con il venditore.
Sulla scorta di tali argomentazioni il Notaio chiese il rigetto della domanda e in subordine, Pt_1
previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione, la condanna di quest'ultima al pagamento delle somme da corrispondere eventualmente agli attori in caso di accoglimento della domanda stessa. Del pari, chiese la condanna del Pinna, venditore, alla restituzione delle somme oggetto di eventuale esborso in favore degli attori.
Gli chiamati in causa, contestavano la domanda, opponendo: Controparte_5
- Il diritto di rivalsa fino a € 100.000 in caso di omissione totale delle visure ipotecarie.
- L'assenza di responsabilità risarcitoria del Notaio, anche per presunto esonero da parte degli acquirenti.
- In subordine, l'applicazione della franchigia di € 10.000 prevista dalla polizza.
Il venditore, , rimase contumace. CP_3
* * *
Con sentenza pubblicata in data 14 marzo 2022, il giudice di primo grado, accertato l'inadempimento sia del venditore , sia del Notaio , ha condannato gli stessi, in solido tra CP_3 Parte_1
loro, al pagamento in favore degli attori della somma pari a euro 107.199,00, oltre agli interessi di legge dalla decisione al saldo, ivi ricompresa la somma di euro 87.000,00, corrisposta dagli acquirenti per liberare l'immobile dall'ipoteca, oltre rivalutazione e interessi compensativi, e le somme corrisposte dagli attori al Notaio per la cancellazione dell'ipoteca e all'avv. Iannaggi a titolo di CP_3
assistenza legale.
Il Tribunale ha in primo luogo accertato il grave inadempimento contrattuale del venditore, rimasto contumace. Ha rilevato che, ai sensi degli artt. 1476 e 1482 c.c., il aveva l'obbligo di trasferire CP_3
la proprietà del bene libero da pesi e vincoli non dichiarati. Avendo taciuto l'esistenza dell'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile, egli aveva violato la garanzia per oneri e diritti reali di terzi, rendendosi direttamente responsabile del danno patito dagli acquirenti. Il Giudice ha qualificato tale danno come conseguenza immediata e diretta del suo inadempimento, poiché gli acquirenti erano stati costretti a pagare il debito del venditore per non subire l'espropriazione del bene acquistato. La sua responsabilità è stata quindi affermata in via principale e diretta.
Per quanto riguarda il Notaio, il giudice ha richiamato il principio secondo cui il professionista, incaricato della redazione di un atto di trasferimento immobiliare, è tenuto a una diligenza qualificata che comprende la verifica delle risultanze dei registri immobiliari in prossimità del rogito. Nel caso di specie, le visure effettuate nell'aprile 2010 non erano idonee a garantire la certezza dell'atto stipulato nell'agosto 2011, e il Notaio non aveva fornito prova di aver adempiuto all'obbligo di informare i clienti circa la presenza dell'ipoteca. Né era stata dimostrata la conoscenza del gravame da parte degli acquirenti, circostanza che avrebbe potuto escludere la responsabilità del professionista.
Il danno risarcibile è stato individuato non nel prezzo di vendita, già corrisposto in gran parte prima del rogito, ma nelle spese sostenute dagli attori per la purgazione dell'ipoteca, pari a € 87.000, oltre alle spese notarili e legali. Tali esborsi costituivano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del Notaio e del venditore, secondo il criterio di causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c. Il giudice ha inoltre precisato che la condotta degli acquirenti, volta a liberare il bene per conservarne la proprietà, non poteva considerarsi arbitraria, essendo giustificata dal valore dell'immobile superiore ai costi di cancellazione.
Per quanto concerne il quantum del risarcimento, il primo giudice ha individuato il danno risarcibile nell'entità delle somme che gli acquirenti avevano dovuto corrispondere per liberare l'immobile dall'ipoteca al fine di conservarne la proprietà.
Al riguardo, il giudice ha ritenuto irrilevanti i versamenti di eventuali acconti sul prezzo in epoca precedente alla stipulazione del contratto definitivo: infatti, (in quella sede) “oggetto dell'accertamento del giudice era rappresentato unicamente dal danno subito dagli acquirenti in conseguenza della condotta omissiva del Notaio, nocumento commisurato al minor valore del bene acquistato in ragione dell'ipoteca su di esso gravante e che necessitava di purgazione”.
Il Tribunale ha osservato che, se pure gli acquirenti non avevano perso la proprietà dell'immobile, tuttavia, per conseguire tale risultato, avevano dovuto sostenere ingenti esborsi, che integravano il nocumento da essi patito anche a causa dell'inadempimento del Notaio Pt_1 Invero, “qualora egli avesse correttamente eseguito la propria prestazione, gli acquirenti avrebbero potuto astenersi -in attesa dell'iniziativa del venditore tesa alla cancellazione dell'ipoteca- dal versare il residuo del prezzo dovuto o dal procedere alla restituzione dei preziosi e dell'assegno già consegnati dal a garanzia della buona riuscita dell'affare”. CP_3
Conseguentemente il Tribunale ha condannato i convenuti in solido alla restituzione della somma, pari a euro 87.000,00 corrisposta dagli acquirenti per liberare l'immobile dalle formalità pregiudizievoli e conservare la proprietà sul bene, nonché delle spese notarili e di assistenza legale
(rispettivamente euro 2.000 ed euro 3.000) sostenute dagli attori a tal fine, somme tutte oggetto di rivalutazione ed interessi compensativi.
Il Tribunale ha accolto la domanda di garanzia proposta dal Notaio nei confronti della compagnia assicuratrice, con obbligo di manleva nei limiti di polizza e applicazione della franchigia di € 10.000, nonché riconosciuto il diritto di rivalsa della compagnia fino a € 100.000 per omissione totale delle visure. Il Tribunale ha infatti interpretato la clausola di polizza in senso sostanziale e non meramente formale. Ha ritenuto che l'utilizzo di una visura talmente risalente nel tempo da essere del tutto inattendibile e inutile allo scopo, equivale funzionalmente a una "totale omissione" delle ispezioni, integrando così la grave negligenza che, per contratto, legittimava la rivalsa.
Sono state rigettate le ulteriori voci di danno richieste dagli attori, (mancata realizzazione del piano casa, pregiudizi lavorativi, interessi su prestiti) in quanto tardive o non provate, e la domanda del
Notaio di rivalsa verso il venditore, essendo il danno ascrivibile anche alla sua condotta omissiva.
Le spese del giudizio tra gli attori e i convenuti sono state poste a carico di questi ultimi in solido, in ragione della soccombenza.
* * *
Avverso tale sentenza ha interposto appello il Dott. , affidando il gravame ai seguenti Parte_1
motivi.
Con il primo motivo di appello l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
1218 e 1223 c.c., censurando la sentenza di primo grado per aver erroneamente affermato la sussistenza del nesso di causalità tra la propria condotta e il danno lamentato dagli acquirenti.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di applicare correttamente il c.d. giudizio controfattuale. Sostiene che la causa efficiente del danno non era la sua omissione, ma la scelta imprudente e antecedente degli stessi acquirenti di versare quasi l'intero prezzo (€ 179.000 su € 185.000) prima della stipula del rogito. In tale situazione, anche se egli avesse diligentemente rilevato e comunicato l'esistenza dell'ipoteca, gli acquirenti, per non perdere l'ingente capitale già versato a un venditore palesemente insolvente, non avrebbero avuto altra scelta razionale se non quella di procedere comunque alla stipula, accollandosi l'onere di liberare il bene. Di conseguenza, il danno si sarebbe verificato ugualmente, e la sua condotta negligente non avrebbe avuto alcuna efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso, che era già determinato dalla precedente condotta degli attori.
Con il secondo motivo di appello il Notaio deduce la violazione degli artt. 116 c.p.c. 2787 c.c. Pt_1
e 1 e 2 del R.D. n. 1736/1933 in combinato disposto con l'art. 1343 c.c., censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha affermato che, se gli acquirenti avessero conosciuto l'esistenza del gravame, avrebbero potuto non solo non versare il residuo prezzo, ma anche trattenere i beni costituiti in pegno e incassare l'assegno emesso in garanzia.
Secondo la prospettazione dell'appellante, però, il giudice ha omesso di considerare la giurisprudenza pacifica per cui l'emissione di un assegno o il rilascio di una cambiale tesi a realizzare il fine di garanzia di un debito sono contrari alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. n.
1736/1933, talché “la nullità della garanzia priva di rilevanza, ai fini cui è assunto in sentenza,
l'asserito danno conseguente all'avvenuta restituzione del titolo”.
Per quanto concerne il contratto costitutivo del pegno, l'odierno appellante sostiene che esso non reca alcuna data e che il giudice di primo grado ha omesso di considerare che, come evidenziato sin dalla memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c., il pegno deve risultare, ai fini della sua opponibilità, da atto scritto avente data certa (art. 2787 co. terzo c.c.).
Dunque, l'assenza di tale requisito formale avrebbe comunque precluso ai promittenti compratori di opporre il suddetto pegno agli altri creditori del debitore, primo fra tutti lo , il quale avrebbe Parte_3
potuto assoggettare a esecuzione forzata, oltre all'immobile ipotecato, anche i suddetti preziosi, senza che gli odierni attori potessero far valere alcun diritto di sottrarre i beni suddetti alla garanzia patrimoniale generica del venditore. Infine, col terzo motivo d'appello l'appellante censura la propria condanna al pagamento integrale delle spese di lite: in primo luogo, la domanda degli attori era stata accolta solo parzialmente, con il rigetto di diverse voci di danno richieste. Ciò avrebbe dovuto condurre, quantomeno, a una compensazione parziale delle spese.
In secondo luogo, il presente giudizio era stato causato dal rifiuto della compagnia assicurativa di definire il sinistro, nonostante il Notaio avesse immediatamente attivato la polizza. Il principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese, impone di considerare chi ha dato causa al processo. La giurisprudenza ha chiarito che l'attore soccombente (o parzialmente soccombente) deve farsi carico anche delle spese del terzo chiamato in garanzia dal convenuto, quando la chiamata si è resa necessaria in relazione alle tesi dell'attore poi risultate infondate o solo parzialmente fondate. Nel caso di specie, la scelta di non addivenire a una soluzione stragiudiziale era addebitabile alla compagnia di assicurazione, e l'instaurazione del giudizio conseguenza della pretesa attorea.
* * *
Si sono costituiti in giudizio e gli che hanno Controparte_4 Controparte_5
assunto il rischio derivante dalla polizza n. 1771506, eccependo l'insussistenza di responsabilità del
Notaio per i fatti oggetto di causa. In particolare, la compagnia sostiene che non sussiste alcun Pt_1
nesso causale tra l'omissione delle visure ipotecarie da parte del Notaio e il danno lamentato dagli acquirenti, atteso che l'intero prezzo di acquisto dell'immobile era stato versato dagli stessi prima della stipula del rogito notarile.
Secondo la difesa, il pregiudizio economico subito dagli attori non è riconducibile alla condotta del
Notaio, bensì alla scelta degli acquirenti di corrispondere anticipatamente il corrispettivo, circostanza che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 26/08/2014, n. 18244; Cass. civ., ord. n. 39418/2021), esclude la risarcibilità del danno in capo al professionista, salvo per la parte eventualmente versata dopo la stipula. In tal senso, evidenziano che l'unico importo potenzialmente risarcibile sarebbe pari a € 23.400,00, corrispondente al saldo prezzo versato in prossimità del rogito.
La Compagnia contesta inoltre la quantificazione del danno operata dal Tribunale, ritenendola eccessiva e non conforme ai principi di causalità giuridica, e chiede che, in caso di conferma della responsabilità del Notaio, venga applicata la franchigia contrattuale di € 10.000,00, prevista dalla polizza convenzione stipulata con il Consiglio Nazionale del Notariato. Infine, la Compagnia richiama il diritto di rivalsa previsto dall'art. 2 della Sezione Prima della polizza, che consente agli assicuratori di rivalersi nei confronti del Notaio fino alla concorrenza di €
100.000,00 in caso di sinistro causato da omissione delle ispezioni ipotecarie. Tale diritto, secondo la compagnia, è ormai definitivamente accertato, non essendo stato oggetto di specifica impugnazione da parte del Notaio.
* * *
Si sono costituiti anche e , i quali contestano integralmente Controparte_1 Controparte_2
l'impugnazione proposta dal Notaio sostenendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari n. Pt_1
653/2022 sia corretta sotto il profilo giuridico e logico, e che l'atto di appello si limiti a riproporre argomentazioni già esaminate e rigettate in primo grado, senza alcuna effettiva critica al percorso motivazionale seguito dal giudice, con conseguente l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per difetto di specificità e di una ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, gli appellati, contestano le tesi del Notaio e degli Assicuratori, secondo cui il prezzo dell'immobile sarebbe stato interamente versato prima del rogito, producendo documentazione bancaria che dimostra l'incasso degli assegni per euro 23.400,00 da parte del venditore successivamente alla stipula.
Evidenziano inoltre che, se il Notaio avesse adempiuto diligentemente ai propri obblighi, gli acquirenti avrebbero potuto:
- evitare il versamento del saldo prezzo;
- trattenere i beni dati in garanzia;
- rinunciare alla stipula del rogito.
Il danno subito, pertanto, ad avviso degli appllati è stato correttamente individuato dal Tribunale nella somma necessaria alla purgazione dell'ipoteca e nelle spese connesse, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. 26192/2020; Cass. 22820/2017).
* * * L'appello è infondato e merita, dunque, di essere respinto.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dagli appellati e;
invero l'appello, dispone adeguatamente di una parte volitiva, con cui CP_1 CP_2
sono indicate le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che mira a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
Tale apparato non deve infatti rivestire forme sacramentali, né tantomeno contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione (Cass. civile, sent. 16/11/2017, n. 27199).
***
Sul primo e secondo motivo di appello: la responsabilità del notaio e la sussistenza del nesso di causalità.
I primi due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, meritano una breve premessa.
Costituisce principio consolidato che l'opera professionale del Notaio, richiesto per la stipula di un atto di compravendita immobiliare, non si esaurisce nel mero accertamento della volontà delle parti e nella redazione dell'atto, ma si estende a tutte le attività preparatorie e successive necessarie a garantire il conseguimento dello scopo pratico voluto dalle parti, ossia l'acquisto di un bene libero da vincoli e pesi. Tra queste attività rientra, quale obbligo fondamentale derivante dall'incarico, la verifica della libertà del bene tramite l'esame dei registri immobiliari in un tempo prossimo alla stipula. (ex multis Cass. n.12482/2017; Cass. n.2071/2013; Cass. SS. UU. n. 13617/2012; Cass. n.
12482/2012; Cass. 15726/2010; Cass. n. 264/2006; Cass. n. 1228/2003; Cass.8470/2002).
L'onere di informare i clienti, nonché quello di dissuaderli dalla stipulazione in caso di constatata presenza di iscrizioni che pregiudichino il conseguimento del risultato pratico prefissato, rientrano tra gli obblighi derivanti dall'incarico conferitogli e fanno dunque parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale che il Notaio è tenuto a rendere secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, e della buona fede oggettiva (ex multis, Cass. n.5158/2001) e tra i quali rientra altresì il "dovere di consiglio" imposto dall' art. 42, comma 1, lett. a) del codice di deontologia notarile (Cass. n.12482/2017; Cass. n. 11665/2015). Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che il Dott. abbia omesso di effettuare le visure Pt_1
ipotecarie in prossimità del rogito del 5 agosto 2011, basandosi su controlli effettuati ben 15 mesi prima. Tale condotta integra una palese violazione della diligenza qualificata richiesta al professionista ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
È, dunque, incontroverso che il Notaio si sia reso inadempiente rispetto alla sua obbligazione Pt_1
professionale.
Ebbene, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, il Notaio che roghi un contratto di compravendita immobiliare senza accertare l'esistenza di una iscrizione o trascrizione pregiudizievole, per effetto dell'accertata responsabilità professionale, è certamente tenuto al risarcimento del danno collegato al proprio inadempimento qualora, come nel caso in esame, non sia stato esonerato dall'obbligo di effettuare le visure ai fini della verifica dell'esistenza di pesi, oneri o iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui beni oggetto di trasferimento.
Tuttavia, è altrettanto incontroverso che l'azione di responsabilità nei confronti del Notaio che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria ex contractu, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato e sia conseguenza diretta dell'inadempimento.
Dunque, per verificare se la pretesa creditoria avanzata dal e dalla sia fondata, CP_1 CP_2
occorre domandarsi se, nel caso di specie, si sia concretizzato, nella loro sfera giuridica, un danno conseguenza e se tale danno possa essere causalmente ricondotto all'inadempimento del Notaio
Pt_1
Innanzitutto, è necessario affermare che nel caso in esame, accanto alla condotta inadempiente
(ovvero l'omessa effettuazione di visure aggiornate) e al danno-evento (ovvero la stipula di un contratto di compravendita di un bene gravato da ipoteca, avvenuta senza che gli acquirenti ne fossero a conoscenza), si è verificato anche un danno-conseguenza.
Quest'ultimo è da rinvenire nel pregiudizio patrimoniale concretamente subito dagli acquirenti, consistente negli esborsi necessari per la cancellazione dell'ipoteca al fine di conservare la proprietà del bene (Cass. n. 26192/2020). Accertata la sussistenza del danno conseguenza, occorre chiedersi se esso sia causalmente connesso all'inadempimento del Notaio Pt_1
Ebbene, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'accertamento di tale danno è necessario, sotto il profilo del nesso causale, valutare se il creditore dell'altrui prestazione professionale avrebbe, con ragionevole certezza, potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.
Applicando il giudizio controfattuale, è "più probabile che non" che, se il Notaio avesse adempiuto correttamente al suo dovere di informazione e consiglio (Cass. n. 23718/2023; n. 728372021), gli acquirenti avrebbero operato scelte diverse e per loro più vantaggiose.
In particolare, se fossero stati a conoscenza dell'ipoteca, essi avrebbero potuto:
a) rinegoziare il prezzo di vendita o pretendere la cancellazione dell'ipoteca a cura e spese del venditore prima della stipula;
b) trattenere i preziosi (valore € 37.000,00) e l'assegno (valore € 25.000,00) ricevuti in garanzia dal venditore e restituiti proprio in sede di rogito, fidando nella regolarità dell'operazione certificata dal
Notaio;
c) astenersi dal versare il saldo del prezzo, pari a € 23.400,00.
Con riferimento a tale ultimo punto, occorre precisare che non rileva in alcun modo quanto affermato dalla difesa del Notaio per cui non è stato dimostrato che tale saldo prezzo sia stato Pt_1
effettivamente pagato dopo il rogito, “giacché vi è la prova della mera dazione degli assegni perché risulta dall'atto, ma non già del loro effettivo incasso”.
A tal proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità afferma che, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo (cfr., tra le altre, Cass, sentenza n. 17749/2009, ordinanza n. 703/2025).
Pertanto, essendo incontroversa, in causa, la dazione degli assegni relativi a tale frazione del prezzo,
l'onere probatorio gravante in capo al e alla deve ritenersi soddisfatto CP_1 CP_2
Dunque, alla luce delle premesse fin qui svolte, è possibile affermare che se il Notaio avesse adempiuto diligentemente la propria prestazione, gli odierni appellati si sarebbero con ragionevole certezza trovati in una situazione economicamente più vantaggiosa rispetto a quella in cui si sono concretamente trovati successivamente all'inadempimento del Notaio.
Infatti, essi - che con elevata probabilità avrebbero comunque dovuto sostenere una spesa ingente per liberare l'immobile dall'ipoteca - avrebbero potuto fare fronte a tale situazione potendo contare su risorse ulteriori e diverse rispetto a quelle cui hanno dovuto effettivamente ricorrere per evitare l'esecuzione forzata sul bene.
In proposito non rilevano le ulteriori censure proposte dal Notaio inerenti al contratto di pegno Pt_1
stipulato tra le parti e all'assegno consegnato da agli acquirenti a titolo di garanzia. CP_3
In particolare, con riferimento al pegno, devono condividersi le osservazioni avanzate dagli appellati e , per cui, nel rispetto dell'art. 2787, comma terzo, c.c., il contratto di pegno risulta CP_1 CP_2
da atto scritto munito di data certa. Dalla scrittura privata con cui ha concesso in garanzia CP_3
a dei preziosi per un valore pari a euro 37.000 (cfr. documento 2 del fascicolo di Controparte_2
parte dell'avv. Andrea Massacci), emerge chiaramente e senza margini di dubbio la data in cui è stato stipulato il contratto di pegno. Invero, nel documento sopra menzionato si legge: “In riferimento al contratto preliminare di compravendita stipulato in data odierna tra i signori […] e CP_3
[…]”. Controparte_1
Dunque, tale riferimento per relationem alla data in cui è stato stipulato il contratto preliminare consente di attribuire data certa anche al contratto di pegno.
Anche le censure svolte con riferimento all'assegno consegnato a titolo di garanzia devono ritenersi infondate.
È vero, come correttamente evidenziato dall'appellante, che la giurisprudenza prevalente afferma la nullità del patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia, ma è altresì vero che la stessa giurisprudenza prevalente afferma che il vizio di nullità colpisce solamente l'accordo delle parti, per cui l'assegno vale comunque come promessa di pagamento e, quindi, come titolo pagabile a vista al portatore, potendo quindi essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore.
Pertanto, il nesso di causalità tra la condotta omissiva del Notaio e il danno subito dagli acquirenti è pienamente dimostrato. A tal proposito, la Corte di cassazione ha affermato che: “il danno che il Notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile, il quale abbia omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie, è tenuto a risarcire all'acquirente dell'immobile successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario ed aggiudicato ad un terzo, va commisurato all'effettivo nocumento sofferto dalla parte;
tale pregiudizio potrà anche esser pari al valore dell'immobile ove il proprietario del bene, a causa dell'omissione colposa del Notaio, abbia perduto l'immobile con
l'esproprio o a causa del rilascio del bene (Cass., 18/02/1981, n. 982); diversamente, sul presupposto dell'accertata responsabilità del professionista, questi potrà essere condannato al risarcimento per equivalente commisurato, quanto al danno emergente, all'entità delle somme che gli acquirenti devono corrispondere per soddisfare i creditori e liberare l'immobile dalle formalità pregiudizievoli, al fine di conservarne la proprietà (Cass., 29/09/2017, n. 22820), con la conseguenza che le spese di purgazione rappresenteranno il danno e, nel contempo, la sua misura” (Cass., sent. n.
9902/2024).
Il danno risarcibile, infatti, non è il prezzo pagato, che attiene al rapporto sinallagmatico tra venditore e acquirente, ma l'effettivo nocumento derivante dalla stipula di un atto su un bene gravato da vincoli.
Tale nocumento si identifica, a seconda dei casi, con le somme che l'acquirente è costretto a sborsare per liberare l'immobile e conservarne la proprietà (come nel caso di specie) o, nell'ipotesi peggiore, con la perdita del valore dell'immobile stesso a seguito di espropriazione.
Né la potenziale difficoltà di recuperare gli acconti versati, la quale attiene al rapporto interno tra acquirente e venditore, elide la distinta responsabilità del professionista per il proprio inadempimento.
Al riguardo, l'appellante sostiene che nel caso di specie il suo inadempimento, in fatto non contestato, non sia la causa del danno, il quale deriverebbe invece dalla scelta "imprudente" degli acquirenti di versare quasi l'intero prezzo prima del rogito. Secondo tale prospettazione, anche se il Notaio avesse diligentemente rilevato l'ipoteca, gli acquirenti avrebbero comunque stipulato l'atto per non perdere le ingenti somme già corrisposte a un venditore di dubbia solvibilità.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
La tesi difensiva dell'appellante è stata esplicitamente disattesa dalla Suprema Corte, la quale, in fattispecie del tutto analoga, ha statuito che: “Questa Corte ha già avuto modo di affermare che non riveste efficacia scriminante della responsabilità del Notaio l'avvenuto pagamento del prezzo prima del rogito (Cass., 15/06/2018, n.
15761), ed a questo orientamento si intende dare continuità, perché in effetti, il danno non è costituito dal pagamento del prezzo, bensì dall'effettivo nocumento per l'acquirente, che stipula il rogito ignaro delle iscrizioni pregiudizievoli e successivamente, come nel caso di specie, è costretto
a sopportare esborsi per ottenere la cancellazione delle stesse” (Cassazione, n. 9902/2024).
Pertanto, il fatto che il prezzo sia già stato corrisposto -per l'intero o quasi- non interrompe il nesso causale laddove il creditore abbia subito un danno conseguenza (che non coincide con il pagamento del prezzo prima del rogito) e laddove il creditore stesso avrebbe potuto, in caso di adempimento da parte del Notaio, conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa.
Un principio analogo è stato dettato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 15761 del 2018, per cui:
“Né, in tale situazione, assume rilievo scriminante per il Notaio l'avvenuto pagamento del prezzo prima del rogito perché la richiesta risarcitoria è riferita alla somma aggiuntiva che (la parte creditrice) è stata costretta a pagare al fine di rendere l'immobile acquistato libero dall'iscrizione esistente”.
Non pare invece pertinente per la soluzione della controversia in esame il richiamo contenuto nella comparsa conclusionale della difesa del Notaio , ad una recentissima pronuncia della Suprema Pt_1
Corte ( Cass.n. 12627/2025); secondo tale pronuncia il danno risarcibile derivato da tale condotta
(ovvero il mancato accertamento da parte del Notaio dell'esistenza di una trascrizione pregiudizievole sull'immobile) non si identifica con il prezzo pagato dall'acquirente se, al momento della stipula, tale prezzo era già stato interamente pagato”.
Giova rilevare che il caso esaminato dalla Corte riguardava la responsabilità professionale del Notaio per mancata verifica di iscrizioni pregiudizievoli su un immobile, che aveva causato evizione degli acquirenti;
la Corte ha in proposito ha avuto modo di chiarire che: la responsabilità, contrattuale, del
Notaio per l' omessa verifica di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, è limitata ai danni causalmente collegati all'inadempimento (artt. 1223 e 1225 c.c.) e non è assimilabile alla garanzia per evizione prevista per il venditore (art. 1483 c.c.); il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ; se il prezzo era già stato pagato prima del rogito, la perdita di tale corrispettivo non è imputabile al Notaio, poiché il danno si era già verificato indipendentemente dalla sua condotta.
Tanto chiarito, ad avviso del Collegio tale soluzione non è estensibile alla presente fattispecie. Nel caso esaminato dalla Corte il danno lamentato (perdita del corrispettivo) si era integralmente verificato prima del rogito, sicché l'inadempimento del professionista non aveva inciso causalmente sull'esborso, risultando privo del requisito della “conseguenza immediata e diretta” richiesto dall'art. 1223 c.c. L'accertamento controfattuale conduceva a ritenere che, a prezzo già pagato, l'acquirente non avrebbe potuto evitare la perdita neppure in presenza di diligente adempimento.
Diversamente, nel caso in cui l'omessa verifica delle iscrizioni ipotecarie determini la necessità per l'acquirente di corrispondere somme ulteriori per ottenere la cancellazione dell'ipoteca gravante sul bene, il danno si configura come effetto immediato e prevedibile dell'inadempimento del Notaio.
Se il professionista avesse adempiuto all'obbligo di diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.),
l'acquirente avrebbe potuto rifiutare la stipula o subordinare la conclusione del contratto alla preventiva liberazione del bene, evitando l'esborso aggiuntivo.
Tale pregiudizio patrimoniale, dunque, rientra nel perimetro del risarcimento ex art. 1223 c.c., trattandosi di conseguenza tipica e prevedibile (art. 1225 c.c.) della violazione dell'obbligo professionale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio
2013, n. 3657; Cass. civ., Sez. II, 14 gennaio 2022, n. 1069).
Ne consegue che la disciplina della garanzia per evizione, propria del venditore e richiamata nella prima ipotesi, non è suscettibile di applicazione analogica al Notaio in questa diversa fattispecie, ove il danno non consiste nella perdita del prezzo, ma in un esborso ulteriore causalmente riconducibile alla sua omissione.
Da ultimo è opportuno rilevare, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, che non può ravvisarsi il presunto concorso di colpa degli acquirenti ex art. 1227 c.c., adombrato dalla difesa appellante, laddove addebita agli acquirenti una condotta imprudente per essersi affidati a garanzie (pegno su preziosi e assegno) ritenute deboli. In primo luogo, come correttamente rilevato dagli appellati, tali garanzie avevano una loro efficacia giuridica. In secondo luogo, e in modo dirimente, è proprio a causa dell'affidamento riposto nella prestazione professionale del Notaio che gli acquirenti hanno proceduto alla restituzione di tali garanzie contestualmente al rogito.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in presenza di un inadempimento del Notaio ai propri obblighi tecnici, non è configurabile un concorso colposo del cliente danneggiato, dal quale non è esigibile un controllo sull'operato del professionista (Cass. n. 25923/2023). Il cliente ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte e non è tenuto a verificare la correttezza dell'esecuzione tecnica.
Letta la memoria conclusionale di replica del Notaio in data 10.10.2025 si rileva: Pt_1
La difesa evidenzia che il contratto stipulato il 2.10.2009, denominato “preliminare”, avrebbe in realtà natura definitiva, poiché:
- Gli acquirenti hanno integralmente pagato il prezzo (179.000 €) prima del rogito.
- Il venditore ha eseguito la propria obbligazione tipica, immettendo gli acquirenti nel possesso e godimento dell'immobile dal 1.11.2009.
La giurisprudenza (Cass. S.U. 7930/08; Cass. Sez. I 339126/22) stabilisce che quando le prestazioni sinallagmatiche tipiche della vendita (pagamento prezzo + consegna - con immissione nel possesso) sono già eseguite, il contratto va qualificato come vendita definitiva, non come preliminare.
Di conseguenza, il danno lamentato dagli attori discenderebbe dal contratto del 2.10.2009 e non dal successivo rogito, che ha avuto solo funzione di formalità per la trascrizione e di rideterminazione (in diminuzione) del prezzo.
Sulla scorta di tali argomentazioni l'appellante richiama il potere-dovere del Giudice di riqualificare il contratto anche d'ufficio, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) né il divieto di ius novorum in appello (art. 345 c.p.c.; Cass. Ord. 1244/2019).
Osserva la Corte:
L'ambito del giudizio di appello è delimitato dai motivi specifici di impugnazione proposti con l'atto introduttivo. L'art. 342 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 164/2024, impone che l'appello sia motivato "in modo chiaro, sintetico e specifico" e che, per ciascun motivo, si indichino le censure alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge denunciate. Qualsiasi questione non inclusa nei motivi di appello si intende rinunciata e non rientra nel thema decidendum devoluto al giudice di secondo grado.
Tanto chiarito, sebbene il giudice abbia il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti e i rapporti contrattuali dedotti in giudizio (iura novit curia), tale potere deve essere esercitato nell'ambito dei fatti allegati dalle parti e delle domande da esse formulate. Il giudice non può sostituire la domanda proposta con una nuova, né alterare i fatti costitutivi della pretesa.
Nel caso di specie, la qualificazione dei contratti non è mai stata oggetto di contestazione o di dibattito né in primo grado né nell'atto di appello.
La prospettazione di una diversa natura del contratto, rispetto alla qualificazione costantemente sostenuta in precedenza, integra l'introduzione di un fatto nuovo, idoneo ad alterare l'ambito oggettivo della controversia e a richiedere nuove indagini in fatto.
L'art. 190, comma 2, c.p.c. prescrive che le comparse conclusionali contengano esclusivamente le conclusioni già fissate e lo svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, consentendo alla parte di esporre nuove ragioni giustificative della domanda o dell'eccezione, ma nei limiti dei fatti già acquisiti e non contestati. Non è invece consentito introdurre nuovi fatti, come avviene quando, rispetto alla prospettazione originaria di un preliminare di vendita, si affermi in sede di conclusioni che il contratto fosse definitivo;
Invero la questione della qualificazione del contratto preliminare come definitivo non è una semplice diversa qualificazione giuridica di fatti pacificamente dibattuti, ma l'introduzione di un'interpretazione che stravolge l'oggetto della controversia, originariamente incentrata sulla responsabilità del notaio per un atto diverso, pacificamente qualificato come "definitivo" dalle stesse parti in primo grado ( in questi esatti termini e in fattispecie analoga v. Cass. ord. n. 1154 del 2.5.2019).
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Il Notaio ha, solamente nelle conclusioni del proprio atto d'appello, chiesto (in subordine) di Pt_1
“dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la società […] al pagamento della totalità delle CP_4
somme che il dott. dovesse essere condannato a corrispondere, a qualsiasi titolo, in Parte_1
favore degli attori per le ragioni di cui all'atto di citazione”. Tale domanda deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto non supportata da un motivo specifico, ma semplicemente riproposta nelle conclusioni dell'atto d'appello.
Infatti, è orientamento pacifico che, affinché un motivo d'appello possa ritenersi ammissibile, esso deve - oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica- contenere, assieme ad una parte volitiva (ossia quella volta ad ottenere la riforma della decisione), anche una parte argomentativa, e cioè una individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata, nel caso di specie del tutto assente.
Conseguentemente, risulta accertato in modo definitivo il diritto della società assicuratrice di esercitare la rivalsa nei confronti del Notaio fino alla concorrenza di euro 100.000,00 (ferma Pt_1
restando l'applicazione della franchigia contrattuale, a carico del Notaio ). Pt_1
È opportuno in ogni caso rilevare, pur non essendo la questione oggetto di appello incidentale, come la pronuncia di condanna sia corretta, nel quantum, anche in relazione alla applicata liquidazione cumulativa di interessi e rivalutazione.
Infatti, la giurisprudenza afferma che fra i debiti di valore è compreso anche quello di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Cass., n. 11937/1997, n. 9517/2002), per cui spettano di pieno diritto, sia la rivalutazione monetaria, sia gli interessi aventi natura compensativa (Cass. n.
5584/1987; n. 2240/1985); invero, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa.
Analoghe osservazioni devono essere svolte per quanto concerne la domanda, formulata solamente nelle conclusioni dell'atto d'appello, con cui il Notaio ha chiesto a questa Corte d'Appello di Pt_1
“dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. alla restituzione in favore CP_3
dell'esponente di tutte le somme che il professionista fosse condannato a pagare agli attori per i titoli di cui sopra”.
Infatti, anche tale domanda, già respinta dal giudice di primo grado, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto non supportata da un motivo specifico, ma semplicemente riproposta nelle conclusioni dell'atto d'appello.
*** Deve infine essere respinta anche la richiesta di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, formulata dall'appellante. Il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.). Il Notaio è risultato pienamente soccombente rispetto alla Pt_1
domanda principale di risarcimento del danno, la cui fondatezza è stata accertata. Il fatto che siano state respinte alcune voci accessorie di danno richieste dagli attori non configura un'ipotesi di soccombenza reciproca tale da imporre la compensazione delle spese, la quale rimane una facoltà discrezionale del giudice di merito.
La valutazione della soccombenza va operata in base all'esito complessivo della lite, e in tal senso non vi è dubbio che gli attori siano risultati vittoriosi e l'appellante soccombente.
Né può assumere rilievo la circostanza che il Notaio avesse attivato la polizza assicurativa. Tale comportamento attiene al rapporto interno con la propria compagnia e non esime l'appellante, quale parte che con il proprio inadempimento ha dato causa al giudizio, dalle conseguenze della soccombenza nei confronti della parte danneggiata
La statuizione sulle spese del primo grado deve, pertanto, essere integralmente confermata.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
* * *
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, applicati i valori medi, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, a favore degli appellati costituiti.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
653/2022 del Tribunale di Cagliari, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2. condanna alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio per una somma pari a euro 14.317,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012 per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 12 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Emanuela Cugusi) (dott.ssa Maria Teresa Spanu)