Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 5680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5680 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23984/2020 del R.G., pendente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Pietro Volpe, Email_1
Attori
E
Napoli, in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Esposito,
Email_2
Convenuto/attore in riconvenzionale
NONCHE'
e , rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio CP_2 Controparte_3
Antignani, Email_3
Interventori volontari
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Esposito, Controparte_4
Email_4
Convenuto
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Garzilli, P_
Email_5
Convenuta
NONCHE'
Convenuta
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_7 dall'avv. Renato Magaldi, Email_7
Convenuta chiamata in manleva da Controparte_4
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Grasso, ; Email_8
Convenuta chiamata in manleva da P_
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_9
avvocati Battista Maria, Elena Maria e Vincenzo Maria, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli al Corso Umberto I n. 154;
Convenuta chiamata in manleva da TR
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e - Parte_1 Parte_3
premesso di essere proprietari dell'immobile sito in Napoli alla via Mario Ruta 31/scala A, piano settimo ed ultimo, interno 25, identificato nel NCEU del Comune di Napoli alla sez. AVV, foglio
13, particella 985, subalterno 31 - hanno rappresentato che l'immobile è stato interessato nel 2015 da fenomeni di infiltrazioni proveniente dal sovrastante terrazzo condominiale e che il CP_1
- sulla base della relazione e del progetto redatto dall'Arch. , alla quale è stato poi P_
affidato anche l'incarico di Direttore dei Lavori - con contratto stipulato in data 22/02/2016 aveva appaltato le opere di manutenzione straordinaria del terrazzo di copertura, del cornicione e della copertura del corpo scala A alla ditta opere iniziate il 03/05/2016 e ultimate TR
in data 10/05/2017. Hanno dedotto che i lavori eseguiti non avevano risolto le problematiche relative all'immobile, atteso che le infiltrazioni di acqua piovana si erano nuovamente manifestate e che, nell'inerzia del condominio, avena proposto un ricorso per accertamento tecnico preventivo, cui era stato poi riunito altro ricorso di ATP proposto dagli altri condomini, signori Parte_4
che pure lamentavano analoghe infiltrazioni. Nominato CTU l'Ing. ,
[...] _1 questi aveva depositato la consulenza, dalla quale era emersa chiaramente la responsabilità della e dell'arch. (progettista e direttore dei lavori nominato dal TR P_
condominio), la prima per non avere eseguito correttamente le opere, la seconda per non averle correttamente progettate e dirette. Hanno dedotto che il CTU ha evidenziato pure che il mancato intervento sui piantoni delle ringhiere sul terrazzo hanno costituito una potenziale causa delle infiltrazioni, ma che il direttore dei lavori, la ditta esecutrice e l'amministratore del condominio,
avevano ritenuto non necessario far eseguire le opere indicate. Hanno precisato Controparte_4
che il consulente ha indicato i lavori da eseguire per eliminare le infiltrazioni, per una spesa di euro12.610,46, oltre euro 15.809,85 per opere provvisionali, i costi necessari al ripristino del proprio appartamento, pari ad euro 1.163,37 e i danni da mancato utilizzo dell'immobile, per euro
250,00 mensili, per un totale di euro 8.500,00.
Tanto chiarito, hanno citato in giudizio il TR NT
l'arch. e amministratore del condominio, per
[...] P_ Controparte_4
sentirli condannare a sostenere le spese per eseguire i lavori necessari per eliminare le infiltrazioni, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti.
Con atto depositato il 30/11/2020 sono intervenuti in giudizio e CP_2 Controparte_3
i quali – premesso di essere proprietari dell'appartamento sito nello stesso fabbricato dove
[...] si trova l'immobile degli attori, sempre al settimo piano, identificato nel NCEU del Comune di
Napoli al foglio 113, part. 985, sub 29 – hanno rappresentato che anche il loro appartamento, ed, in particolare, il locale soggiorno, è interessato dal mese di settembre 2018 da copiose infiltrazioni provenienti dal sovrastante lastrico solare di copertura del fabbricato, soprattutto in occasione di perturbazioni metereologiche. Hanno evidenziato come il loro ricorso per ATP sia stato riunito con quello degli altri condomini, e si sia concluso con il deposito di una Controparte_11 consulenza tecnica d'ufficio che aveva confermato l'esistenza delle infiltrazioni e evidenziato la responsabilità della ditta esecutrice degli stessi e del direttore dei lavori, arch. . Sono P_
intervenuti in giudizio per sentir dichiarare la responsabilità dei convenuti, ciascuno per il proprio titolo, per gli eventi di danno denunziati, condannando il NT
ad eseguire tutte le opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni presenti
[...] all'interno dell'immobile di loro proprietà, ponendo le relative spese, in solido o separatamente, a carico di e/o dell'arch. , ovvero del dott. TR P_ Controparte_4
Si è costituito , che ha eccepito la nullità della domanda per non essere stato Controparte_4
esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, la nullità della consulenza depositata in sede di
ATP per difetto di contraddittorio, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda. Ha chiesto di chiamare in causa al fine di essere manlevato da Controparte_7
qualsivoglia somma da pagare in favore degli attori o intervenuti.
Si è costituito l'arch. , eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato P_
previo esperimento della negoziazione assistita, oltre alla sua infondatezza, non essendo emerso alcun profilo di responsabilità dalla consulenza redatta in sede di ATP, anche perché , quale direttore dei lavori, essa esponente con verbale di sopralluogo del 5 aprile 2017 aveva rilevato la necessità della sostituzione delle ringhiere del terrazzo al fine di porre rimedio al denunziato fenomeno infiltrativo. Ha contestato la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno e chiesto di chiamare in causa per essere manlevata da qualsivoglia eventuale somma da pagare agli CP_8
attori e agli interventori.
Si è costituita eccependo il mancato esperimento della mediazione e TR chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, quantomeno con riguardo ai danni non derivanti dalla esecuzione dei lavori, dichiarandosi, peraltro, disponibile alla esecuzione delle opere di sua competenza indicate in sede di accertamento tecnico preventivo per eliminare le ulteriori cause delle infiltrazioni. Ha chiesto di chiamare in causa la società per essere Controparte_12
manlevata da quanto eventualmente condannata a pagare in favore di attori e interventori.
Si è costituito il Napoli, eccependo l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per il mancato esperimento della mediazione e anche della negoziazione assistita, nonché la nullità della citazione e dell'intervento volontario per indeterminatezza. Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sia perché la responsabilità delle infiltrazioni era da ascriversi alla ditta appaltatrice e al direttore dei lavori, sia perché gli attori hanno in uso esclusivo il detto terrazzo da cui esse provengono e fra le cause delle stesse è sicuramente da annoverare la decisione degli attori di eseguire dei lavori realizzando una serie di sottoservizi senza alcuna autorizzazione del . Ha dedotto di essersi sempre prontamente attivato per la esecuzione CP_1
delle opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni e che alcuna responsabilità è ad esso ascrivibile.
Ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti degli attori per ottenere il risarcimento del danno da abuso del diritto;
nei confronti di per ottenere la condanna alla TR restituzione delle somme pagate in eccedenza per l'appalto, una volta accertato il diritto alla riduzione del corrispettivo in ragione degli esborsi che essa esponente ha dovuto sostenere per l'inesatta sua esecuzione;
nei confronti dell'arch. per la condanna al risarcimento di tutte P_ le spese sostenute e da sostenere ancora per porre rimedio ai lavori eseguiti non a regola d'arte; da ultimo, nei confronti di per i danni subiti in conseguenza del suo cattivo operato Controparte_4 come amministratore del condominio nel periodo corrispondente al verificarsi delle infiltrazioni e alla esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice.
Si è costituita , chiamata in causa da , eccependo l'inoperatività Controparte_7 Controparte_4
della garanzia nel caso di specie e, comunque, l'infondatezza della pretesa attorea nei confronti dell' CP
Si è costituita contestando la fondatezza della domanda degli Controparte_8 attori e degli interventori nei confronti dell'arch. , nonché l'operatività della polizza P_ nell'ipotesi in esame.
Si è costituita , chiamata in causa da chiedendo il rigetto della CP_9 TR
domanda degli attori e degli interventori nei confronti della società garantita.
In data 16/12/2021 gli attori e gli interventori hanno depositato ricorso in corso di causa per ottenere la condanna del , ad eseguire immediatamente le opere Controparte_1
indicate nell'ATP, appaltandole e provvedendo a tutto quanto necessario per l'esecuzione, fissando apposito termine per l'effettuazione dei lavori e prevedendo le opportune "astreintes" in caso di ritardo. Il procedimento si è concluso con ordinanza di accoglimento.
Con ordinanza del 20/12/2022 questo giudice ha ammesso in parte la prova orale articolata dalle parti e nominato CTU l'arch. “al fine, in questa prima fase, di cristallizzare allo Persona_2
stato attuale lo stato dei luoghi, anche al fine di consentire liberamente al di CP_1 procedere alla esecuzione di tutte le opere necessarie a consentire finalmente l'esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione dei fenomeni infiltrativi;
riservando di estendere successivamente l'incarico conferito”.
La causa è stata, quindi, istruita con assunzione di prova orale e con il deposito in data 29/6/2023 della prima consulenza sopra indicata. In data 14/1/2024, in mancanza di accordo fra le parti, è stato conferito nuovo incarico al CTU, arch. , che ha depositato la relazione il 24/4/2024. Persona_2
La causa è stata poi assunta in decisione il 4/2/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, in quanto la controversia in esame non rientra fra quelle in materia di condominio previste dall'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, perché l'azione per ottenere la condanna del ad eseguire i lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni e per ottenere il CP_1
risarcimento del danno non attiene alla violazione o errata applicazione degli articoli dal 1117 al
1139 del codice civile, considerato che secondo l'art. 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile per controversie in materia di condominio - che, in base all'art. 5 comma 1, D. Lgsl.
28/2010, sono sottoposte a mediazione obbligatoria - si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio. Parimenti infondata è
l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, in quanto nella vicenda in esame la domanda non ha contenuto meramente risarcitorio, come detto, ma ha per oggetto anche l'accertamento della responsabilità e la condanna ad un facere, ovvero all'esecuzione di tutti gli interventi necessari a rimuovere la causa dell'evento dannoso lamentato. Inoltre, gli attori hanno anche richiesto la condanna dei convenuti ai danni psichici subiti, da valutare - contenuti in euro 52.000,00 - ma superiori alla soglia di euro 50.000,00 prevista all'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modifiche in Legge 10 novembre 2014
n. 162. Gli attori, comunque, a fonte dell'eccezione, hanno dato impulso alla negoziazione assistita, che è stata esperita senza avere esito positivo.
Ancora via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione, sollevata dal per la sua genericità, in quanto, considerando l'intero contesto dell'atto introduttivo e la CP_1
natura del relativo oggetto, la domanda proposta si è rivelata tutt'altro che incerta e indeterminata ed, anzi, è di facile comprensione, dovendosi ricordare cha la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'articolo 164, quarto comma, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Difese che, nella ipotesi in esame, sono state puntualmente articolate, in quanto il convenuto è CP_1
stato in grado di comprendere agevolmente le richieste degli attori. Si deve ribadire, d'altronde, il principio per il quale la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli articoli 163 e 164
c.p.c., sul presupposto dell'indeterminatezza del “petitum” e della “causa petendi”, deve essere pronunciata solo quando il “petitum”, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la “causa petendi”, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla “causa petendi”, il potere- dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen iuris” diverso da quello indicato dalle parti (cfr. Trib. Napoli 4196/2022). Parimenti, priva di pregio si è rivelata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, pure proposta dal oltre che da , in quanto vi è piena corrispondenza fra i soggetti CP_1 Controparte_4
evocati in giudizio e colo che sono ritenuti dagli attori, e dagli interventori, responsabili per i danni subiti in conseguenza delle infiltrazioni. Una responsabilità del , tenuto, come si vedrà, CP_1
ad adottare tutte le decisioni necessarie ad impedire il prodursi di danni agli immobili dei singoli condomini, e dell'ex amministratore dello stesso, per aver sottovalutato all'esito Controparte_4
dei primi lavori fatti eseguire fra il 2016 e il 2017 la necessità di intervento sui sopporti delle ringhiere poste sul terrazzo. La questione, poi, posta dal circa il fatto che gli attori CP_1
siano titolari esclusivi del terrazzo in questione, è questione che attiene al merito della controversia.
A prescindere dalla considerazione che non è questione di legittimazione passiva, ma questione di merito relativa alla effettiva responsabilità e, quindi, questione relativa alla titolarità dal lato passivo del diritto, è sufficiente evidenziare che, a norma dell'art. 1126 c.c., se il lastrico solare è ad uso esclusivo di uno o più condòmini, gli oneri di riparazione spettano per un terzo al proprietario esclusivo e per i restanti due terzi al , in ragione della duplice funzione del lastrico, CP_1
ossia di copertura di tutte le unità immobiliari sottostanti e di terrazzo fruibile dal proprietario dell'ultimo piano.
Nel merito, la domanda degli attori e degli interventori è fondata e merita di essere accolta per quanto di ragione.
Prima di procedere all'esame delle risultanze istruttorie è opportuno procedere all'inquadramento giuridico della fattispecie oggetto di decisione.
La responsabilità fatta valere dalla parte attrice nei confronti del va qualificata ai sensi CP_1
dell'art. 2051 c.c., come responsabilità da cosa in custodia, poiché, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte e fatte valere dall'attore, l'evento lesivo è stato determinato dal cattivo stato di manutenzione del terrazzo sovrastante.
In proposito e in generale si osserva che tale fattispecie, secondo orientamento consolidato della
Suprema Corte, cui si reputa di aderire, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass. Civ., ord. n. 22684/2013, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018). Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. Civ. n. 858/2008; n. 8005/2010); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che inserendosi nel decorso causale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (cfr. Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488/2018, 8500/2010; Cass. n.
57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenze gemelle n. 2480-2481-2482/2018).
Con riguardo poi alla specifica ipotesi di terrazzo/lastrico solare in uso esclusivo di uno dei condomini proprietari, va ricordato che per costante orientamento della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, anche la materia della responsabilità per i danni derivanti dalla scarsa manutenzione del lastrico solare il cui uso non sia comune a tutti i condomini deve essere ricondotta ai criteri di cui all'art. 1126 c.c. e ciò in quanto il proprietario, o usuario esclusivo, ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale custode del bene, mentre il è chiamato a risponderne in CP_1
forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., e sull'assemblea dei condomini, ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (cfr. Cass. civ. n. 35316/2021; Cass. civ. n. 516/2022 ove si precisa anche che “il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condomino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri”). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza
9449/2016 hanno ribadito che “in materia di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo, il paradigma è quello dell'articolo 2051 c.c. avuto riguardo alla posizione del soggetto proprietario o avente l'uso esclusivo, in ragione del rapporto diretto che esso ha con il bene potenzialmente dannoso. È, inoltre, configurabile una concorrente responsabilità del , che, in forza degli articoli 1130 c.c., CP_1
comma 1, n. 4 e articolo 1135 c.c., comma 1, n. 4, è tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio, avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo. La concorrente responsabilità del è configurabile nel caso in cui l'amministratore ometta di attivare CP_1
gli obblighi conservativi delle cose comuni ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria”. Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, “salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'articolo 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ” (cfr. Cass. ord. 14 CP_1
dicembre 2023 n. 35027).
Ne consegue che dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico rispondono in solido tra loro entrambi i coobbligati alla conservazione
(proprietario esclusivo ed ente condominiale), indipendentemente da ogni indagine sulla colpa dell'uno o dell'altro, in quanto si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante su tutti i soggetti che dal lastrico ricavano un'utilità. Pertanto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno ad uno dei predetti soggetti (al proprietario esclusivo o al condominio), la responsabilità graverà in modo oggettivo su entrambi i soggetti solidali.
Con riguardo, invece, alla responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori per i lavori eseguiti non a regola d'arte, è pacifico che, in materia di contratto di appalto, la responsabilità solidale fra l'appaltatore, direttore dei lavori ed il progettista - i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in maniera efficiente a causare il danno risentito dal committente - si fonda nel principio sancito all'art. 2055 c.c., dettato in materia di responsabilità aquiliana, ma che si estende al caso in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. È all'uopo sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.
L'eventuale responsabilità del direttore dei lavori non libera l'appaltatore che, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle. Pacifica la giurisprudenza, anche di legittimità, al riguardo. “Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (Cass. 27045/24).
Tanto chiarito dal punto di vista dell'inquadramento della fattispecie, va, in primo luogo, esaminata la CTU redatta in sede di accertamento tecnico preventivo, nella quale il consulente, ing.
[...]
, ha esaminato e cristallizzato la situazione denunziata dagli attori e dagli interventori nel Per_1 dicembre del 2019, vale a dire dopo l'esecuzione dei lavori commissionati dal alla CP_1
consistiti nella rimozione della pavimentazione e massetto preesistente, con TR
la successiva realizzazione di un nuovo massetto, con nuove pendenze, impermeabilizzazione con prodotti della nuova pavimentazione e soglie di marmo per tutto il terrazzo di copertura CP_13
“ricadente in proprietà esclusiva , per la parte sovrastante l'appartamento i Controparte_11 ricorrenti, e del per la restante parte”. Il CTU ha dato atto del fatto che “le prove di CP_1
allagamento eseguite durante le operazioni peritali hanno consentito di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'acqua presente sul terrazzo di copertura si infiltra in corrispondenza delle commessure tra soglie di marmo e pavimentazione sino a generare infiltrazioni all'interno degli appartamenti dei ricorrenti dei due Procedimenti avviati ( e Controparte_11 Parte_4
. Le cause di tale fenomeno sono da ascrivere ad un ritiro della pavimentazione del
[...]
terrazzo rispetto alle soglie di marmo, poste sul contorno della stessa, tanto da generare le aperture (commessure) laddove si infiltra l'acqua”. IL CTU ha riscontrato l'assenza di giunti di dilatazione nel massetto delle pendenze, “presumendo che gli stessi non sono stati realizzati ovvero sono stati realizzati in numero non sufficiente per governare i fenomeni di ritiro”. Ha precisato che
“i lavori non hanno previsto anche l'impermeabilizzazione dei frontalini. Detta necessità è evidenziata dalla Norma UNI 11493-1 - Giugno 2016 – che al punto 7.12.6 riporta: “Balconi e terrazze: protezione di frontalini e bordi di deflusso. I frontalini dei terrazzi e i bordi di deflusso delle piastrellature esterne sono esposti al rischio di trattenere l'acqua a contatto con il bordo della piastrellatura, conseguenti possibili problemi di durabilità associati alla penetrazione di acqua nel supporto (massetto) della piastrellatura stessa”. Ha accertato poi, “per quanto attiene la nuova infiltrazione segnalata durante le operazioni peritali” che essa “è ascrivibile ad un distacco della impermeabilizzazione dalla parete della cassa scala. Per i motivi suesposti, per i lavori eseguiti si configura una non corretta esecuzione a regola d'arte individuando la responsabilità in solido tra la Ditta e l'arch. sia in qualità di progettista sia in TR CP_14 qualità di Direttore dei Lavori”. Ha evidenziato, inoltre, la presenza di altre criticità, quali la presenza di ringhiere particolarmente flessibili “tanto da generare il distacco delle sigillature in corrispondenza dei piantoni con conseguenti potenziali punti di infiltrazione”. Al riguardo ha evidenziato che agli atti di causa è presente il verbale di sopralluogo del 5.04.2017 nel quale l'amministratore dell'epoca, dott. affermava che “l'amministrazione condominiale esprime CP
il proprio diniego alla sostituzione della stessa (ringhiera) sollevando l'impresa esecutrice e la
Direzione Lavori da qualsiasi responsabilità derivante da tale decisione”. Ha riscontrato poi che le due pluviali presentano infiltrazioni in corrispondenza dei balconi degli appartamenti Parte_5
e “I due nuovi imbocchi di pluviali (cd. messicani) realizzati dalla
[...] Parte_4 non potevano essere eseguiti a regola d'arte in considerazione della TR
necessità di dover sostituire preventivamente le tubazioni in cemento amianto (lavorazione a carico del Condominio)”. Circa le opere da realizzare e i danni da risarcire il consulente ha concluso affermando che”per la definizione dei lavori da eseguire, finalizzati alla eliminazione delle cause è stata consultato l'ufficio tecnico della che produce i prodotti utilizzati per CP_13
l'impermeabilizzazione del terrazzo (Nanoflex), la per la sostituzione delle due CP_15
pluiviali condominiali (lavori propedeutici alla sostituzione dei tratti di pluviali a partire dall'imbocco sul terrazzo e per tutto lo spessore del solaio) e la per le opere CP_16 provvisionali necessarie alla esecuzione dei lavori in parola. Si riporta nell'Allegato F il Computo metrico dei Lavori per un importo di 17.113,82 € oltre IVA che rappresenta lo sviluppo degli interventi già noti ai rappresentanti delle parti (incontro del 10.02.2020 – ved. Allegato B - e pec del 11.02.2020); nello stesso Allegato si riportano il preventivo della per un importo CP_15 forfettario di 6.000 € nonché quello della con il quadro esplicativo dei costi per un importo CP_16 complessivo di 15.809,85 € oltre IVA, relativo ad un periodo presunto dei lavori superiore a 30 giorni naturali consecutivi”.
La presenza di infiltrazioni, segnalata già in sede di ATP, si è protratta successivamente e ha determinato ulteriore motivo di doglianza da parte degli attori e degli interventori. La disponibilità manifestata dal e dalla stessa ditta ad eseguire i lavori per porre CP_1 TR
rimedio ai vizi evidenziati in sede di ATP ha indotto questo giudice, in presenza di lavori in corso, a limitare il primo incarico conferito al proprio ausiliario, arch. , ad una Persona_2
cristallizzazione della situazione presente all'epoca del conferimento dell'incarico. Con la relazione depositata il 29 giugno 2023, il CTU ha riscontrato “la crescita di vegetazione spontanea su alcune parti del terrazzo di copertura, a riprova che, alla data odierna, vi sono ancora ristagni acqua e che gli stessi possono potenzialmente alimentare fenomeni infiltrativi;
… si denotano interventi manutentivi parziali, effettuati sulla pavimentazione del terrazzo di copertura, onde evitare eventuale aggravamento di situazioni infiltrative potenzialmente in atto;
… i fenomeni infiltrativi, nelle proprietà di attori ( ) e interventori ( sembrano Controparte_11 Parte_4
essere ancora in atto, a seguito di documentazione ricevuta da parte degli stessi ed aventi datazione certa riferita all'attualità”.
La mancanza di accordo fra le parti e la necessità di verificare la provenienza delle infiltrazioni ancora presenti nell'immobile degli interventori (come da verbale di Parte_4 intervento del 3/11/2023 dei Vigili del Fuoco), unitamente all'esigenza di eseguire tutte le prove necessarie (anche di carico degli impianti, da mettere “sotto pressione” e anche, se necessario, relativamente ai sottoservizi presenti nel massetto sovrastante) per verificare definitivamente l'attuale assenza di infiltrazioni nell'immobile degli attori, ha determinato la necessità di completare l'incarico affidato all'ausiliario, con l'espletamento di tutte le indagini necessarie a individuare – anche in confronto con quanto evidenziato in sede di ATP – le cause delle infiltrazioni, le opere da realizzare negli immobili degli attori e degli interventori per il ripristino dello status quo ante
(quantificando la relativa spesa, a titolo di risarcimento del danno), nonché per la quantificazione del danno mensile per il mancato parziale utilizzo degli immobili.
Il CTU ha depositato la perizia in data 24 aprile 2024.
In essa afferma, in primo luogo, come sia emerso che “i danni nella proprietà Controparte_11
fossero simili per estensione ed entità a quelli precedentemente riscontrati mentre nella proprietà fossero amplificati rispetto a quanto verificato in precedenza, ma che, per Parte_4
entrambi di immobili, non permanessero ancora fenomeni infiltrativi in atto, provenienti dal terrazzo di copertura dello stabile. Il sottoscritto, in uno a tutti i soggetti intervenuti, si recava sul lastrico solare/terrazzo di copertura dello stabile onde analizzare lo stato di manutenzione del detto lastrico solare/terrazzo di copertura (soprastante alla proprietà e Controparte_11
, … e riscontrava che, alla data del 24.01.2024, fossero in atto lavori di Parte_4
impermeabilizzazione del lastrico solare/terrazzo di copertura dello stabile. Tutti i presenti riscontravano che sul detto lastrico solare/terrazzo di copertura, non vi fosse più presenza di vegetazione spontanea in corrispondenza dei piantoni delle ringhiere di protezione presenti perimetralmente al terrazzo di copertura. I presenti riscontravano, altresì, che erano stati eseguiti lavori di impermeabilizzazione del cornicione, relativamente al solaio soprastante la proprietà
e specificatamente in corrispondenza del locale salone della detta abitazione. Parte_4 Le parti tutte, collegialmente, riscontravano, altresì, che il lastrico solare/terrazzo di copertura dello stabile, fosse stato totalmente impermeabilizzato con apposizione di strato impermeabilizzante
a base cementizia e che sulla porzione dello stesso, soprastante all'abitazione Parte_4
fosse stato apposta pavimentazione per esterni;
la porzione di lastrico solare/terrazzo di copertura, soprastante l'abitazione risultava impermeabilizzata ma non pavimentata”. Il Controparte_11
CTU ha poi proceduto ad eseguire “i saggi” espressamente indicati nell'incarico e ha verificato “che nella porzione di terrazzo soprastante la proprietà , al di sotto dello strato di Controparte_11
impermeabilizzazione apposto dalla ditta Imbriani Costruzioni soc. coop. il massetto fosse imbibito di acqua;
a questo punto, il sottoscritto verificava che in adiacenza ai sotto-servizi (tubazioni dell'impianto elettrico) eseguiti con corrugato nero 16 il massetto fosse particolarmente imbibito di acqua. Il sottoscritto, verificata tale circostanza, chiedeva alle maestranze di eseguire altro saggio in posizione differente da quella precedentemente eseguita, e precisamente in corrispondenza delle tubazioni elettriche emergenti rispetto alla quota di calpestio. Il sottoscritto, in uno a tutte le Parti presenti, riscontrava che anche in corrispondenza di questo secondo saggio, la situazione sottostante alla attuale impermeabilizzazione fosse la medesima di prima e che il massetto sottostante allo strato impermeabilizzante posato dalla ditta Imbriani Costruzioni soc. coop fosse imbibito di acqua. Il sottoscritto, a seguito dei saggi eseguiti, verificava, altresì, che i fili elettrici interni alle tubazioni corrugate di dimensioni 16 fossero bagnati. Il sottoscritto specifica che tali punti di saggio erano interni al perimetro della proprietà . A questo Controparte_11
punto, il sottoscritto ordinava di effettuare altri due saggi di dimensioni 0,5 m x 0,5 m in posizioni differenti dalle precedenti ed in punti esterni al perimetro soprastante la proprietà
, verificando che in corrispondenza di questi due punti di saggio, il massetto Controparte_11
risultava asciutto. Il sottoscritto, in uno a tutti i presenti, poteva verificare che, alla data del
01.02.2024, le condizioni in cui versa il terrazzo soprastante alla proprietà Controparte_11
(benchè il massetto non fosse completamente asciutto al suo interno), non causavano alcuna infiltrazione alla sottostante abitazione”. Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio sono: 1) “alla data dei sopralluoghi del 24.01.2024 e 01.02.2024, nelle abitazioni degli attori
( ) e degli interventori ( non si riscontrano più Controparte_11 Parte_4 infiltrazioni provenienti dal lastrico solare/terrazzo di copertura, soprastante”. 2) “Che il lastrico solare/terrazzo di copertura, soprastante l'intero stabile, alla data dei detti sopralluoghi, risultava completamente impermeabilizzato, a seguito di lavori di manutenzione straordinaria effettuati dalla ditta Imbriani Costruzioni soc. coop. su commissione del - Parte_6 che, in base alla comunicazione di inizio lavori a firma dell'ing. , i detti lavori sono Tes_1 iniziati il 11/09/2023”. 3) “Che, a seguito della esecuzione dei detti lavori, come già detto, non risultano fenomeni infiltrativi in atto nella abitazioni sottostanti al lastrico solare/terrazzo di copertura e specificatamente nelle proprietà e Il Controparte_11 Parte_4 sottoscritto specifica, altresì, che in area esterna all'abitazione figurano Controparte_11 tracce di infiltrazioni all'intradosso della mensola aggettante del cornicione, in corrispondenza della discendente pluviale dello stabile. Tale evento infiltrativo, a parere dello scrivente, non deriva da mancata e/o inadeguata impermeabilizzazione del lastrico solare/terrazzo di copertura e, pertanto, non risulta essere oggetto del contenzioso, come già accertato in precedenza, dal vecchio
CTU ing. ”. 4) Concordando con le conclusioni del primo consulente, ing. _1
, redatte in sede di ATP, le cause delle infiltrazioni sono da addebitarsi ad _1 una “non corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte, individuando la responsabilità in solido tra la Ditta Cieffe Costruzioni s.r.l. e l'arch. , sia in qualità di progettista sia in qualità di CP_14
Direttore dei Lavori”; è “corretto l'accertamento, operato dal tecnico precedentemente nominato, nel determinare le responsabilità e la compartecipazione solidale delle spese di risarcimento al
50% tra l'impresa esecutrice ed il D.L. all'epoca dei fatti, nominato, Arch. TR
. Gli importi, precedentemente quantificati, a carico dei predetti soggetti, e P_ ritenuti congrui dal sottoscritto sono così sintetizzati: € 30.533,28 oltre iva come per legge, per un importo totale di € 33.586,61 da dividersi tra la e l'arch. , al TR P_
50% ciascuno). € 2.442,66 (8% di € 30.533,28 oltre iva e cassa, come per legge, quale quota per oneri professionali, da dividersi tra la e l'arch. , al 50% TR P_ ciascuno)”. 5) In base ai computi metrici eseguiti per la quantizzazione di danni occorsi alle abitazioni di proprietà degli attori ( e degli interventori, “la spesa relativa al Controparte_11 risarcimento del danno per la proprietà è pari a € 1.884,91 La spesa relativa Controparte_11 al risarcimento del danno per la proprietà è pari a € 1.518,51”. 6) Circa il Parte_4
danno per il mancato parziale utilizzo degli immobili, il CTU lo ha quantificato <applicando i valori indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, tenendo conto che il fabbricato in
Napoli alla ricade nella Zona omogenea C29 “Semicentrale/VOMERO ALTO, VIA CP_1
CASTELLINO, PARCO OMODEO, VIA FONTANA, VIA CAVALLINO, VIA GIGANTE, VIA SAN
DOMENICO”. Considerando che l'evento dannoso è avvenuto a partire dall'anno 2017 il sottoscritto accertava tramite indagine sulle quotazioni immobiliari proposte dall'Agenzia del
Territorio – OMI che per il II Semestre 2017 (primo censimento) sono indicati valori per le locazioni compresi tra 6,3 e 9,5 €/mq e quindi un costo medio pari a 7,9 €/mq. (vedi Allegato n. 3)
Il sottoscritto specifica che per il II Semestre 2023 (ultimo censimento), invece, i valori indicati per le locazioni nella zona in oggetto sono compresi tra 8,2 e 12,5 €/mq e quindi con un costo medio pari a 10,35 €/mq. (vedi Allegato n. 4) Il sottoscritto nel calcolare il giusto valore da porre alla base del calcolo per la quantizzazione del danno economico ritiene congruo interpolare i due valori precedentemente estrapolati, per cui ne deduce un valore medio di € 9,125 €/mq, secondo il calcolo di seguito specificato 7,9 + 10,35 = 18,25/2 = 9,125 €/mq A detto valore vanno necessariamente applicati i coefficienti correttivi per tener conto delle condizioni specifiche dell'immobile e specificatamente del piano e dell'orientamento, nonché del lasso temporale nel quale sono avvenuti gli eventi: Coefficiente di piano (ultimo): 1,1; Coefficiente di orientamento
(Sud-Ovest): 0.97; Pertanto, il valore che verrà adottato sarà: 9,125 x 1,1 x 0,97 = 9,74 €/mq al mese. Il sottoscritto, analizzati i luoghi di causa e verificata la disposizione dell'abitazione ha potuto accertare che, compatibilmente con la dislocazione degli ambienti le superfici interne inutilizzate possono essere così identificate: 70% della superficie destinata soggiorno e 20% della camera da letto Inerentemente all'abitazione degli attori ( ), moltiplicando per Controparte_11
la superficie inutilizzata si avrà: (70% della superficie destinata soggiorno e 20% della camera da letto), si avrà un danno pari a: Soggiorno: 9,74 x 1,10 (coeff. di piano) x 0,97 (c. di orientamento sud ovest)x 28 mq x 0,75 (75% della superficie utile) = 219 €/mese; Camera da letto: 9,74 x 1,10
(coeff. di piano) x 0,85 (c. di orientamento nord est)x 0,20 x13 mq = 24 €/mese Danno per mancato utilizzo= 219+24 = 243 €/mese. Il sottoscritto, per il riconoscimento del danno alle pareti/soffitto del soggiorno e della camera da letto degli attori, ha quantizzato un costo Controparte_11 mensile pari a 243 €/mese. Il calcolo del danno economico, inerentemente all'abitazione dei sigg. può essere così quantizzato: Soggiorno: 9,74 x 1,10 (coeff. di piano) x 0,97 (c. Parte_4 di orientamento sud ovest)x 25 mq x 0,75 (75% della superficie utile) = 195 €/mese; Danno per mancato utilizzo = 195 €/mese Il sottoscritto, per il riconoscimento del danno al soffitto del soggiorno degli interventori, ha quantizzato un costo mensile pari a 195 Parte_4
€/mese>>.
Tanto premesso, ai fini dell'imputazione e del conseguente riparto delle responsabilità in ordine ai danni causati dalle infiltrazioni, va detto che risulta provato il loro collegamento eziologico con lo stato di degrado del lastrico/terrazzo all'epoca del verificarsi delle stesse. Tale è stata la prospettazione degli attori e degli intervenuti nell'atto introduttivo e nell'atto di intervento e se ne è avuta conferma nelle consulenze tecniche appena richiamate. Le conclusioni cui è giunto, da ultimo, il CTU, arch. - che non possono che essere condivise in quanto, nella difficoltà di Persona_2
verifica determinata dal mutamento dello stato dei luoghi, sono frutto di un attento e approfondito esame della documentazione di cui questo giudice ha autorizzato la consultazione e di specifici saggi ripetuti sui luoghi di causa - hanno consentito di accertare che le infiltrazioni sono state determinate dal cattivo stato della copertura del lastrico solare/terrazzo sovrastante gli immobili degli attori e interventori, prima per il degrado dello stesso e poi per l'esecuzione non a regola d'arte delle opere appaltate a ed eseguite con la direzione dei lavori dell'arch. TR
. Per quanto in premessa evidenziato con riferimento alla responsabilità del P_ CP_1
per i danni provocati dal lastrico solare di copertura del fabbricato, i danni provocati dalle infiltrazioni devono essere risarciti in via diretta dal convenuto, con la precisazione, CP_1 con riguardo ai danni provocati nell'appartamento degli attori, che, essendo gli stessi proprietari ed utilizzatori in via esclusiva del sovrastante terrazzo, la responsabilità del è limitata ai CP_1
2/3 del totale. In mancanza di prova della specifica imputabilità soggettiva del danno ed in considerazione del fatto che in base agli accertamenti fatti dal consulente tecnico d'ufficio sono evidenti responsabilità sia del proprietario in via esclusiva del terrazzo (per l'allocazione di sottoservizi che hanno snaturato e inficiato la tenuta del massetto) sia del (per il cattivo CP_1
stato di manutenzione del manto impermeabile), la responsabilità segue il criterio di ripartizione di cui all'art. 1126 c.c., “che pone le spese di riparazione o di ricostruzione (cui va commisurato, nella specie, il risaricmento del danno) per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ” (cfr. Cass. CP_1
35027/2023).
Del resto, nel caso di specie, il non ha provato di aver adottato i controlli necessari alla CP_1 conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, 1° co., n. 4, né di aver provveduto alle opere di manutenzione straordinaria ricadenti sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, 1° co., n. 4, risultando dagli atti una sua perdurante inerzia all'epoca del verificarsi delle infiltrazioni, né, tampoco, ha fornito la prova rigorosa dell'imputazione soggettiva del danno al proprietario esclusivo del terrazzo.
Nessuna responsabilità specifica è emersa, invece, in capo a , ex amministratore Controparte_4 del Condominio, che si è limitato, anche negli incontri avvenuti dopo l'esecuzione dei lavori da parte di a riportare la volontà dell'assemblea condominiale, in quanto una TR
condotta difforme da essa non è stata nè allegata né provata dal Condominio, né tampoco da attori e interventori.
Con riguardo al danno risarcibile occorre tener presente che in applicazione del citato art. 1126 c.c., se il lastrico solare/terrazzo è ad uso esclusivo di uno o più condòmini, gli oneri di riparazione spettano per un terzo al proprietario esclusivo e per i restanti due terzi al , in ragione CP_1
della duplice funzione del lastrico, ossia di copertura di tutte le unità immobiliari sottostanti e di terrazzo fruibile dal proprietario dell'ultimo piano. Nel caso di danni, tali criteri di ripartizione riguardano sia le spese di riparazione vere e proprie, sia le spese in generale risarcitorie necessarie alla rimozione dei danni subìti a causa delle infiltrazioni dall'appartamento sottostante. Ne consegue, nel caso di specie - in cui il CTU ha accertato, e le parti tutte hanno confermato, che le infiltrazioni non sono più in corso in seguito alla esecuzione di nuovi lavori di riparazione commissionati dal – che il risarcimento deve essere limitato alla somma necessaria per CP_1
i lavori di ripristino degli immobili sottostanti e al danno per il parziale mancato godimento degli immobili nel periodo compreso tra la comparsa documentata dei fenomeni infiltrativi (gennaio 2016 per gli attori e settembre 2018 per gli interventori) e il mese di gennaio 2024, a decorrere dal quale vi è certezza che alcuna infiltrazione si è più verificata. Con la precisazione, rispetto alla valutazione operata dal CTU nella sua ultima relazione, che questo giudice non condivide del tutto la percentuale di mancato utilizzo dei locali degli appartamenti interessati, in quanto nella consulenza non si tiene conto della circostanza che le infiltrazioni non si sono verificate in modo continuativo per tutti i periodi di ciascun anno e del fatto che la zona limitata di verificazione degli eventi non sembra superare il 50 % di ciascun locale. La valutazione fatta dal CTU, per ciascun giorno/mese di mancato parziale utilizzo, deve, quindi, essere equitativamente ridotta di un terzo.
In conclusione, il (ed, in particolare, i soli condomini ai quali il terrazzo funge da CP_1
copertura) deve essere condannato a pagare in favore degli attori : euro 1.256,60 per il ripristino dell'immobile (nella misura dei 2/3 su di esso incombente) ed euro 10.476,00 (pari ai 2/3 di euro
15.714,00 // 162,00 euro al mese per 87 mesi) a titolo di risarcimento per il parziale mancato utilizzo. Oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
Il (ed, in particolare, i soli condomini ai quali il terrazzo funge da copertura) deve CP_1 essere condannato a pagare in favore degli intervenuti : euro 1.518,51 per il ripristino dell'immobile ed euro 8.450,00 (130,00 euro al mese per 65 mesi) a titolo di risarcimento per il parziale mancato utilizzo. Oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti di CP_1 [...]
e di – essendo emersa, come sopra evidenziato, in modo palese e TR P_
specifico, la loro responsabilità nel prodursi delle infiltrazioni per la cattiva esecuzione delle opere appaltate – le stesse devono essere condannate, in solido fra loro, al pagamento in favore del delle somme appena richiamate che il deve sborsare in favore di attori ed CP_1 CP_1
intervenuti, oltre a quelle - dettagliatamente quantificate in sede di CTU – necessarie per eseguire le opere di rifacimento della copertura del terrazzo e della altre opere necessarie alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni. In particolare, è congruo l'importo complessivo di euro 36.029,27 quantificato sia in sede di ATP che in sede di CTU in questo giudizio, importo che, in considerazione del tempo trascorso dalle eseguite valutazioni, può essere approssimato ad euro
36.500,00. Ulteriori danni non sono, invece, addebitabili al direttore dei lavori, in conseguenza del ritardo nella esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione del fenomeno infiltrativo lamentato, considerando l'arco temporale dell'incarico dalla stessa ricevuto, in rapporto al momento in cui è emersa la sua responsabilità.
Si è, invece, rivelata infondata la domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti CP_1
degli attori, per abuso del diritto, non ricorrendo affatto i presupposti dell'invocato istituto, in quanto gli attori per ottenere finalmente l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno hanno dovuto necessariamente agire nei confronti anche del soggetto direttamente responsabile delle stesse e tenuto alla CP_1
esecuzione dei lavori di manutenzione del terrazzo.
Parimenti infondata si è rivelata la domanda riconvenzionale proposta nei confronti di
[...]
per ottenere la riduzione del corrispettivo dell'appalto e la restituzione di parte della TR
somma versata, domanda rimasta del tutto sfornita di prova, che non può coincidere con i vizi riscontrati nella esecuzione delle opere, per i quali la ditta appaltatrice è stata condannata al pagamento della somma necessaria per il rifacimento delle stesse, sotto forma di risarcimento del danno in favore del stesso. CP_1
Circa la domanda di manleva formulata da nei confronti di TR [...]
, va detto che la compagnia sostiene che la polizza stipulata dalla fosse Controparte_17 CP_6
solo una polizza RCT, di Responsabilità Civile verso Terzi, “che risponde dei danni involontariamente cagionati a terzi per…distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi indicati in polizza. Dunque, già solo leggendo quanto riportato ed indicato nelle cga, si comprende che non rientrano in garanzia i danni involontariamente cagionati non ai terzi, ma a coloro per i quali i lavori vengono svolti, nel caso di specie, all'epoca, il Condominio”. Tale interpretazione non è condivisibile. È evidente, infatti, che
è chiamato a rispondere proprio dei danni provocati ai terzi condomini che TR
hanno agito nel presente giudizio, con riferimento agli appartamenti sottostanti al terrazzo oggetto dei lavori appaltati. Il fatto generatore dei danni, cioè, è unico ed è rappresentato dalla errata esecuzione dei lavori, il che ha determinato la responsabilità diretta del Condominio e quella, mediata, di La polizza, quindi, appare pienamente operativa. TR
Circa la domanda di manleva formulata dall'arch. nei confronti di P_ CP_18 anch'essa è fondata. Sostiene la compagnia la polizza (n. A0180510100) non opererebbe perché “… il sinistro si era già verificato (ed era stato notificato all'Assicurato) prima della sottoscrizione della Polizza stessa (avvenuta il data 26 maggio 2018) …” sul presupposto che l'arch. P_ sarebbe stata notiziata del sinistro per cui è causa con una missiva del 6 aprile 2018 (prima della sottoscrizione della polizza avvenuta il 26 maggio successivo) inviata dagli attori. Afferma la compagnia che la polizza sotto la voce “ESCLUSIONI” prevede espressamente che
“l'assicurazione non è intesa a tenere indenne l' : […] per Reclami già presentati Parte_7 all'Assicurato prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione”. Quanto dedotto non comporta, a parere di questo giudice, l'esclusione della garanzia prestata. La comunicazione del
6/4/2018, infatti, non può essere interpretata come un vero e proprio reclamo da parte dei danneggiati rivolto al direttore dei lavori, limitandosi gli stessi in essa a richiedere la documentazione in suo possesso al fine poi di valutare e considerare la sussistenza o meno dei presupposti per agire al fine di ottenere la eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riferimento alle singole diverse posizioni e con riguardo anche al giudizio di accertamento tecnico preventivo e al procedimento cautelare in corso di causa.
Le spese di CTU vanno poste interamente a carico del Controparte_1
in Napoli, di e di , in solido fra loro, in forza del principio TR P_
della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
e su quella proposta da e nei confronti di
[...] CP_2 Controparte_3
e NT P_ Controparte_4 [...]
– con la chiamata in causa e l'intervento di TR Controparte_19
e - così provvede: Controparte_17 Controparte_7
1) condanna il al pagamento in favore di NT
e della somma di euro 11.732,6, oltre interessi Parte_1 Parte_2
legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna il al pagamento in favore di NT
e della somma di euro 9.968,51, oltre interessi CP_2 Controparte_3
legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) rigetta la domanda proposta da attori e interventori nei confronti di;
Controparte_4
4) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_1
Napoli nei confronti di e di e, per l'effetto, li
[...] TR P_ condanna, in solido fra loro, a corrispondere la somma di euro 36.500,00, oltre interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
5) rigetta le altre domande riconvenzionali proposte dal;
CP_1
6) accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti di TR [...]
e di nei confronti di e, per l'effetto, condanna le Controparte_17 P_ CP_8
compagnie di assicurazioni citate a tenere indenne i propri garantiti in relazione a tutto quanto dovuto in forza della presente sentenza, di cui al capo che precede;
7) condanna il e NT TR
, in solido fra loro, a pagare le spese di giudizio in favore degli attori, P_
e , (comprensive delle spese di ATP e di Parte_1 Parte_2
procedimento cautelare in corso di causa), liquidandole in euro 2.600,00 per spese ed euro
8.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso,
IVA e C.P.A. come per legge;
8) condanna il e NT TR
, in solido fra loro, a pagare le spese di giudizio in favore degli interventori, P_
e (comprensive delle spese di ATP e di CP_20 Controparte_3
procedimento cautelare in corso di causa), liquidandole in euro 2.600,00 per spese ed euro
8.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso,
IVA e C.P.A. come per legge;
9) condanna attori e interventori, in solido fra loro, a pagare le spese di lite in favore di CP
, liquidandole in euro 4.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella
[...]
misura del 15% sul compenso, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore, dichiaratosi anticipatario;
10) condanna a pagare le spese di giudizio in favore di Controparte_17 [...]
liquidandole in euro 5.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali TR
nella misura del 15% sul compenso, IVA e C.P.A. come per legge;
11) condanna a pagare le spese di giudizio in favore di , liquidandole in CP_8 P_
euro 5.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e C.P.A. come per legge;
12) compensa interamente le spese di lite fra e;
Controparte_4 Controparte_7
13) pone definitivamente a carico Napoli, di Controparte_1
e di , in solido fra loro, le spese di CTU, come CP_6 TR P_
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli il 08/06/2025. Il giudice
dott. Enrico Ardituro