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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 294/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Alessandria
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 294/2022
avente ad oggetto: contratto assicurativo.
promossa da:
, (C.F. ) e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella loro qualità di eredi (rispettivamente moglie e figlio) del sig. C.F._2 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente Per_1 C.F._3 dall'Avv. Paolo Priarone e dall'avv. Martina Ballestrero in forza di procura agli atti;
- Attori -
contro già denominata (C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Nespoli,
Mariachiara Camosci e Marina Garbarino in forza di procura agli atti;
- Convenuta –
CONCLUSIONI:
Per gli attori:
“in via principale condannare parte convenuta al pagamento a favore degli attori della somma capitale pari ad euro 50.000,00 per le ragioni di cui in atti;
pagina 1 di 10 in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, condannare la società già in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare, per le ragioni di cui in atti, alla sig.ra ed al sig. nella loro qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 Persona_1
la somma pari ad euro 2.163,00, somma corrispondente ai premi versati in vita dal defunto sig. dal gennaio 2013 al dicembre 2019, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta Persona_1
di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e accessori di causa. Con ogni più ampia riserva di legge.
Con osservanza”
Per la convenuta:
“In sede di merito: Respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. I fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2
eredi universali di hanno convenuto in giudizio (da Persona_1 Controparte_1
C qui in poi anche Compagnia”) al fine di sentirla dichiarare tenuta e condannare, al pagamento il loro favore – in qualità di eredi e beneficiari – dell'indennizzo di € 50.000,00 previsto in caso di premorienza del contraente dalla polizza n. 71641872101 stipulata da quest'ultimo Persona_1
il 29/01/2013.
In particolare, gli attori hanno dedotto: che in data 29/01/2013 il coniuge-padre Persona_1
aderiva ad una proposta di assicurazione sulla vita (prodotto VITA PROTETTA Tariffa TE18) formulata da che la polizza stipulata era di durata decennale e Controparte_4 prevedeva una prestazione assicurata pari ad € 50.000,00 con pagamento mensile di un premio annuo pari ad € 309,00; che aveva designato quali beneficiari dell'indennizzo, in caso di Persona_1
premorienza, i propri eredi;
che sebbene il contraente disponesse già – secondo quanto dallo stesso dichiarato – di altre coperture assicurative-previdenziali satisfattive delle medesime esigenze assicurative, la Compagnia dava corso comunque alla stipula della polizza per cui è causa;
che il contraente decedeva in data 12.12.2019 e che conseguentemente gli attori si apprestavano a Per_1 prendere contatto con la convenuta onde vedersi riconoscere l'indennizzo spettante loro in forza di pagina 2 di 10 polizza;
- che tuttavia la Compagnia opponeva loro diniego, in ragione delle dichiarazioni inesatte e/o reticenti che avrebbe reso l'assicurato in sede di stipula della polizza circa il suo stato di salute buono, omettendo in particolare che egli, già allora ed invero sin dal 2010, era affetto da diabete mellito tipo II
e cardiopatia.
Ciò premesso gli attori, ritenuto il grave inadempimento della convenuta, ne hanno domandato la condanna al pagamento dell'indennizzo di € 50.000,00 ed in via subordinata, la restituzione quantomeno di tutti i premi pagati indebitamente corrisposti dal sino al suo decesso. Per_1
Con comparsa depositata in data 27.04.2022 si è costituita in giudizio la Compagnia: i) eccependo ex art. 1892 c.c. l'inoperatività della polizza, atteso che dalla documentazione medica prodotta dagli attori alla Compagnia era emerso che all'epoca di sottoscrizione della proposta di polizza, Persona_1 era affetto da “cardiopatia ischemica” e “diabete mellito di tipo II” e che quindi egli, al momento della stipula, aveva fornito dichiarazioni inesatte e reticenti circa il suo stato di salute omettendo informazioni essenziali ai fini della valutazione del rischio da parte della Compagnia;
ii) rilevando l'infondatezza e irrilevanza ai fini del decidere della rilevata questione della vessatorietà delle clausole contrattuali e l'infondatezza anche della domanda restitutoria dei premi versati promossa in via subordinata, contraria al disposto di cui all'art. 1892, III comma, c.c..
Celebrata la prima udienza di comparizione, sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 co. VI
c.p.c.; all'esito, la scrivente – cui veniva medio tempore assegnata la causa – ritenuto che la stessa fosse matura per la decisone, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/11/2024 ed ivi l'ha trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
§2. Sulla domanda promossa in via principale, di pagamento dell'indennizzo.
La domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
Secondo l'art. 1892 co. I c.c. “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
Nel contratto di assicurazione, per sua natura aleatorio, alle dichiarazioni dell'assicurato, secondo quanto espressamente stabilisce la norma di cui al primo comma dell'art. 1892 c.c., è assegnata la specifica finalità di porre l'assicuratore a conoscenza, prima della conclusione del contratto, di tutte le pagina 3 di 10 circostanze che possano influire sulla determinazione concreta del rischio assicurato e che difficilmente l'assicuratore medesimo può desumere "aliunde".
Nell'attività precontrattuale, infatti, le informazioni fornite dall'assicurando all'assicuratore sono essenziali al fine di determinare la corretta corrispondenza fra il rischio assicurato ed il premio e quindi garantire l'equilibrio sinallagmatico.
Ebbene, al fine di porre rimedio alla fisiologica asimmetria informativa che esiste fra l'assicurando
(unico conoscitore di tutti gli elementi rilevanti per la corretta determinazione del rischio) e l'assicuratore, l'articolo 1892 c.c. assolve alla funzione di disincentivare eventuali comportamenti opportunistici del primo, sancendo che le dichiarazioni inesatte o le reticenze frutto di dolo o colpa grave siano causa di annullamento del contratto;
a questo fine quindi, incombe sull'assicuratore di provare: i) l'effettiva sussistenza di dichiarazioni rese dall'assicurando nella fase precontrattuale inesatte o reticenti;
ii) la rilevanza di tali dichiarazioni nella formazione e determinazione del consenso dell'assicuratore - nel senso che ove questi avesse conosciuto tali circostanze non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita a condizioni a lui più favorevoli -; iii) la sussistenza in capo all'assicurando reticente di uno stato soggettivo di dolo o colpa grave.
Nel caso che ci occupa, a parere del Tribunale, la documentazione agli atti consente di ritenere raggiunta la prova in ordine a tutti gli elementi costitutivi dell'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla convenuta ex art. 1892 c.c.
In primo luogo, è indubbia la oggettiva reticenza dell'assicurando con riguardo alla patologia di diabete mellito di tipo II – che, come allegato dagli stessi attori a pag. 5 della citazione, oltre che provato dal certificato emesso dall'ASL sulle cause di morte (doc. 5 conv.) - insieme alla condizione di grave obesità e alla cardiopatia ischemica, ne ha determinato il decesso (in ogni caso come noto le dichiarazioni omissive e rilevanti ex art. 1892 c.c. “non necessariamente presuppongono la consapevolezza, da parte del contraente, di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario” Cass. sentenza 11 giugno 2010, n. 14069).
Infatti, in sede di stipula della polizza vita per cui è causa, nel gennaio 2013, il ha dichiarato Per_1 alla Compagnia, mediante sottoscrizione del modulo precompilato nella sezione “dichiarazione sullo stato di salute dell'assicurato”: “di essere in buono stato di salute, ovvero di non essere (o non essere pagina 4 di 10 stato) affetto da: …(omissis) … in genere, malattie e/o lesioni significative croniche a carico di qualsiasi organo e apparato, che abbiano comportato – o meno ricoveri e che necessitino di controlli periodici clinico-specialistici, anche in assenza di trattamento farmacologico continuativo”;
“che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-Certificato, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte”.
Ebbene, che tali dichiarazioni siano reticenti ed inesatte in ordine all'effettivo stato di salute in cui già versava allora lo dimostra la stessa documentazione medica prodotta dagli attori ed Persona_1 in particolare la relazione del medico di famiglia che ebbe in cura l'assicurando sin dal 1989, dove si legge che la patologia diabetica (diabete mellito di tipo II) è insorta nel 2010 e che nel 2013 il paziente si è sottoposto ad accertamenti diagnostici per il diabete mellito, con esito “anomalo”.
Quindi, anche non volendo valorizzare quanto emerge con riferimento alla patologia di cardiopatia ischemica (rispetto alla quale la relazione in parola prima ne afferma l'insorgenza nel 2010 poi afferma che gli esami diagnostici della stessa furono eseguiti nel 2016), per quanto riguarda la patologica diabetica, deve ritenersi provato che la stessa esistesse e fosse insorta ben prima del 2013 e che quindi su di essa le dichiarazioni del “di essere in buono stato di salute” e di “ non essere affetto da Per_1 malattie e/o lesioni significative croniche a carico di qualsiasi organo e apparato” fossero inveritiere.
Ciò posto e procedendo oltre, deve altresì ritenersi provato lo stato soggettivo richiesto dall'art. 1892 comma 1 c.c., considerato che, secondo l'orientamento della Corte di legittimità (Cass., 10/06/2015, n.
12086), "quanto al dolo, non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, sufficiente essendo la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza presupponente la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, in una con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni".
Ora, nella vicenda in esame, a parere di chi scrive, è emerso che quando nel gennaio Persona_1
2013 ha stipulato la polizza per cui è causa, non poteva non essere a conoscenza di essere affetto da diabete. Vi è agli atti un referto di una visita cardiologica svolta nell'aprile 2008 presso l'ospedale di
Tortona, nel quale si legge, nella sezione “anamnesi remota e recente” (la quale è notorio che venga compilata dal curante a seguito della disamina di referti medici e dell'interpello del paziente in ordine alle sue condizioni di salute) “dislipidemia, diabete NID, fumatore, sovrappeso”. Già ciò basterebbe per escludere che il nel 2013 non fosse già a conoscenza della propria patologia diabetica, Per_1
pagina 5 di 10 ma a conferma di quanto ritenuto, vi è anche la relazione del medico di famiglia a cui si è fatto già riferimento: che dà atto del fatto che il diabete è insorto nel 2010 (presupponendo il concetto di
“insorgenza” che la malattia si fosse manifestata) e che dà atto che il paziente nel 2013 si è sottoposto ad accertamenti per il diabete mellito, con esito “anomalo”.
Tutte queste circostanze inducono a ritenere, senza dubbio alcuno, che il il 29.01.2013 Per_1
sapeva già di essere diabetico – da tempo -.
Parimenti deve ritenersi che egli fosse cosciente dell'inesattezza delle proprie dichiarazioni e dell'importanza dell'informazione omessa rispetto alla conclusione del contratto assicurativo. Infatti, il diabete rientra nella nozione comunemente percepita di "malattia" e può ritenersi una nozione di comune esperienza che tale patologia, in uno con la coesistente condizione di obesità e di fumatore, costituiscano fattori di rischio per la salute e la vita, come tali incidenti sul rischio assicurato da una polizza vita. Deve inoltre presumersi dal tenore letterale del modulo sottoposto all'assicurando
(facente un espresso riferimento alle conseguenze, in punto non conseguibilità dell'indennizzo, che le false dichiarazioni avrebbero prodotto) e dalla natura della patologia taciuta, che sicuramente l'assicuratore, se avesse disposto di tale informazione si sarebbe diversamente determinato in ordine alla stipula del contratto, quantomeno sotto il profilo del premio, il quale sarebbe stato graduato su un diverso rischio assicurativo.
Nemmeno il contraente poteva equivocare sul significato da attribuire allo stato di "buona salute" dichiarato alla Compagnia, dal momento che il modulo precisava di tenere conto a tale fine “di non essere e non esser stato affetto ….in genere da malattie e/o lesioni significative croniche a carico di qualsiasi organo e apparato, che abbiano comportato – o meno ricoveri e che necessitino di controlli periodici clinico-specialistici, anche in assenza di trattamento farmacologico continuativo” e avvertiva
“che le dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulle valutazioni del rischio da parte dell'impresa di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1093 e
1894 del Codice Civile”.
Inoltre, con riferimento all'eccepita – da parte attrice – assenza nel modulo di espressa indicazione della patologia diabetica, la questione è priva di rilevanza;
la Cassazione, infatti, è costante nel ritenere che “per conoscere il reale stato di salute, non è necessario che l'assicuratore predisponga sempre un questionario nel quale siano riepilogate nel dettaglio tutte le possibili patologie da cui può essere affetto l'assicurando. Il contenuto del questionario può, infatti, variare a seconda delle circostanze
pagina 6 di 10 sussistente nel caso concreto. Vieppiù che, anche laddove l'assicuratore scelga di somministrare al contraente un questionario anamnestico per la valutazione del rischio, è sufficiente che egli ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula»
(v. Cass. n. 27578/2011 e n. 20128/2024 – peraltro entrambe pronunciatesi in una fattispecie nella quale si trattava dell'omessa comunicazione (anche) della patologia di diabete mellito). Inoltre, come puntualmente osservato da una recente pronuncia di legittimità, l'onere in capo all'assicurando di una informativa veritiera e fedele, è imposto dalla Legge in quanto preordinato alla tutela del sinallagma assicurativo e ciò nell'interesse dell'intera massa degli assicurati “L'articolo 1892 c.c. è infatti espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall'assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l'assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e fissare il relativo premio. Da ciò consegue che la reticenza gravemente colposa dell'assicurato non è sanata dalla circostanza che il contratto non gli imponesse espressamente un onere di discovery. Quell'onere infatti discende dalla legge e non dal contratto, ed è inderogabile in quanto - essendo preordinato a garantire l'equilibrio tra premio e rischio - è dettato nell'interesse dell'intera massa degli assicurati e non dell'assicuratore.” (Cassazione civile sez. III, 06/02/2025, (ud. 09/12/2024, dep. 06/02/2025), n.3010).
Quindi anche l'argomento speso con riguardo all'omessa specifica indicazione nel questionario della patologia diabetica, è privo di rilevanza.
Parimenti irrilevante per ritenere operativa la fattispecie di cui all'art. 1892 c.c. e la circostanza – anch'essa valorizzata dagli attori - che la Compagnia non abbia promosso specifica domanda di annullamento del contratto assicurativo.
Infatti, alla stregua della giurisprudenza di legittimità costante e pacifica (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
20128 del 2024 Cass. n. 11905 del 19/06/2020) «in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere imposto dall'art. 1892 cod. civ. all'assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancor di più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio». pagina 7 di 10 Nel caso di specie, dal momento che l'inesattezza delle dichiarazioni rese dal contraente
[...]
è stata scoperta dall'assicuratore soltanto a seguito dell'evento assicurato (morte), essa non Per_1 era obbligata a chiedere l'annullamento del contratto, potendo opporre in via di eccezione la non operatività della polizza, così come ha fatto in sede di comparsa di costituzione.
Nemmeno è condivisibile la adombrata – da parte attrice – scarsa trasparenza del comportamento della
Compagnia in fase di stipula, che avrebbe dato corso alla firma del contratto sebbene il prodotto sottoscritto dal non rispondesse alle sue esigenze assicurative. Per_1
Sul punto, infatti, è assorbente di ogni altra motivazione spendibile la circostanza – non contestata – che, come risulta dal questionario per la valutazione dell'adeguatezza (debitamente sottoscritto dal
, egli fosse stato informato dall'intermediario circa il fatto che la proposta assicurativa non Per_1
fosse adeguata alle sue esigenze assicurative/previdenziali (già soddisfatte da altri prodotti assicurativi analoghi già detenuti dallo stesso) ma che, nonostante ciò, egli abbia comunque voluto dar corso alla stipula. Detto altrimenti, a fronte di una puntuale informativa circa la sostanziale non utilità di sottoscrivere un'altra assicurazione sulla vita, la circostanza di aver voluto comunque procedere alla stipula del contratto oggetto di causa, è ascrivibile al solo contraente che disponeva di tutti Per_1
gli elementi informativi per autodeterminarsi in questa scelta, anche considerato, sempre in punto di trasparenza precontrattuale, che egli, oltre ad esser stato edotto circa le conseguenze derivanti dalle eventuali sue dichiarazioni non veritiere, ha sottoscritto una dichiarazione dalla quale si desume che ha ricevuto, prima dell'adesione alla polizza, il fascicolo informativo - redatto secondo le prescrizioni
ISVAP - contenente la Nota Informativa, le condizioni contrattuali, il Glossario e l'Informativa sulla
Privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza e “la presente Proposta Certificato che definiscono il Contratto”.
In ultimo, con riguardo all'adombrata vessatorietà del contratto assicurativo, l'assunto si appalesa del tutto generico (non vengono indicate le clausole attinte da critica di vessatorietà né i motivi per i quali le stesse debbano ritenersi violative delle norme a tutela del consumatore, anch'esse non individuate) oltre che infondato dal momento che la conclusione di contratti mediante moduli e formulari è prevista dalla Legge – art. 1342 c.c. – e il risulta aver sottoscritto per approvazione specifica ex art. Per_1
1341 co. II c.c. le clausole vertenti ex multis anche su “Dichiarazioni del contrente/assicurato”.
Per tutte le ragioni spese, la domanda di adempimento promossa in via principale dagli attori deve essere rigettata.
§3. Sulla domanda promossa in via subordinata di restituzione dei premi pagati.
pagina 8 di 10 Anche la domanda promossa in via subordinata di restituzione dei premi versati dal defunto Per_1
sino alla data del suo decesso, non può trovare accoglimento.
In primo luogo, si osserva che parte attrice non ha argomentato alcunché intorno al proprio preteso diritto, omettendo persino di indicare il titolo a fondamento della propria pretesa, formulata in maniera del tutto generica e priva di qualsivoglia ragione giustificatrice.
Ad ogni modo, a parere di questo Tribunale, non vi è nell'ordinamento disposizione che legittimi una tal pretesa restitutoria.
L'art. 1892, terzo comma, c.c., prevede, al verificarsi delle condizioni di cui al primo comma, il diritto dell'assicuratore ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento. La norma quindi, pur non attagliandosi perfettamente al caso di specie (nel quale è stato opposto un rifiuto all'adempimento in via di eccezione, deducendo la violazione dolosa o colposa dell'obbligo di cui all'art. 1892 c.c.) può essere applicata in via analogica, dal momento che i fatti costitutivi dell'eccezione sono gli stessi che avrebbero fondato una domanda di annullamento.
Non solo, ma l'art. 1458 c.c., dettato in materia di risoluzione ma espressivo di un principio di portata generale, prevede che nei contratti ad esecuzione continuata, quale è il contatto di assicurazione sulla vita, l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, quali sarebbero nel caso di specie i premi versati dalla stipulante.
Allo stesso modo, l'art. 1373, secondo comma, c.c., in materia di recesso, prevede che nei contratti ad esecuzione continuata il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite.
Nemmeno potrebbe predicarsi la sussistenza di un diritto alla ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., non essendo stata dichiarata la nullità o l'annullamento del contratto;
infatti, non è venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale a favore dell'assicurazione, la quale ha prestato leale collaborazione nell'esecuzione del contratto e ha diritto al trattenimento delle somme incassate in virtù del contratto stesso.
Per tutti i motivi esposti anche la domanda promossa in via subordinata va rigettata.
§4. Conclusioni e spese di lite.
Per le ragioni di cui si è dato atto, tutte le domanda attoree vanno rigettate.
Venendo alle spese di lite, esse vanno poste a carico degli attori, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del pagina 9 di 10 valore della controversia e dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per le fasi di trattazione (non essendo stata espletata attività istruttoria) così per totali euro € 6.713,00 per i compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A e
C.P.A come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda,
1) Rigetta tutte domande promosse dagli attori e Parte_1 Parte_2
nei confronti di Controparte_1
2) Condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...] le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A e C.P.A come per Legge;
Così deciso in Alessandria il 14.04.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Alessandria
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 294/2022
avente ad oggetto: contratto assicurativo.
promossa da:
, (C.F. ) e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella loro qualità di eredi (rispettivamente moglie e figlio) del sig. C.F._2 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente Per_1 C.F._3 dall'Avv. Paolo Priarone e dall'avv. Martina Ballestrero in forza di procura agli atti;
- Attori -
contro già denominata (C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Nespoli,
Mariachiara Camosci e Marina Garbarino in forza di procura agli atti;
- Convenuta –
CONCLUSIONI:
Per gli attori:
“in via principale condannare parte convenuta al pagamento a favore degli attori della somma capitale pari ad euro 50.000,00 per le ragioni di cui in atti;
pagina 1 di 10 in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, condannare la società già in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare, per le ragioni di cui in atti, alla sig.ra ed al sig. nella loro qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 Persona_1
la somma pari ad euro 2.163,00, somma corrispondente ai premi versati in vita dal defunto sig. dal gennaio 2013 al dicembre 2019, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta Persona_1
di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e accessori di causa. Con ogni più ampia riserva di legge.
Con osservanza”
Per la convenuta:
“In sede di merito: Respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. I fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2
eredi universali di hanno convenuto in giudizio (da Persona_1 Controparte_1
C qui in poi anche Compagnia”) al fine di sentirla dichiarare tenuta e condannare, al pagamento il loro favore – in qualità di eredi e beneficiari – dell'indennizzo di € 50.000,00 previsto in caso di premorienza del contraente dalla polizza n. 71641872101 stipulata da quest'ultimo Persona_1
il 29/01/2013.
In particolare, gli attori hanno dedotto: che in data 29/01/2013 il coniuge-padre Persona_1
aderiva ad una proposta di assicurazione sulla vita (prodotto VITA PROTETTA Tariffa TE18) formulata da che la polizza stipulata era di durata decennale e Controparte_4 prevedeva una prestazione assicurata pari ad € 50.000,00 con pagamento mensile di un premio annuo pari ad € 309,00; che aveva designato quali beneficiari dell'indennizzo, in caso di Persona_1
premorienza, i propri eredi;
che sebbene il contraente disponesse già – secondo quanto dallo stesso dichiarato – di altre coperture assicurative-previdenziali satisfattive delle medesime esigenze assicurative, la Compagnia dava corso comunque alla stipula della polizza per cui è causa;
che il contraente decedeva in data 12.12.2019 e che conseguentemente gli attori si apprestavano a Per_1 prendere contatto con la convenuta onde vedersi riconoscere l'indennizzo spettante loro in forza di pagina 2 di 10 polizza;
- che tuttavia la Compagnia opponeva loro diniego, in ragione delle dichiarazioni inesatte e/o reticenti che avrebbe reso l'assicurato in sede di stipula della polizza circa il suo stato di salute buono, omettendo in particolare che egli, già allora ed invero sin dal 2010, era affetto da diabete mellito tipo II
e cardiopatia.
Ciò premesso gli attori, ritenuto il grave inadempimento della convenuta, ne hanno domandato la condanna al pagamento dell'indennizzo di € 50.000,00 ed in via subordinata, la restituzione quantomeno di tutti i premi pagati indebitamente corrisposti dal sino al suo decesso. Per_1
Con comparsa depositata in data 27.04.2022 si è costituita in giudizio la Compagnia: i) eccependo ex art. 1892 c.c. l'inoperatività della polizza, atteso che dalla documentazione medica prodotta dagli attori alla Compagnia era emerso che all'epoca di sottoscrizione della proposta di polizza, Persona_1 era affetto da “cardiopatia ischemica” e “diabete mellito di tipo II” e che quindi egli, al momento della stipula, aveva fornito dichiarazioni inesatte e reticenti circa il suo stato di salute omettendo informazioni essenziali ai fini della valutazione del rischio da parte della Compagnia;
ii) rilevando l'infondatezza e irrilevanza ai fini del decidere della rilevata questione della vessatorietà delle clausole contrattuali e l'infondatezza anche della domanda restitutoria dei premi versati promossa in via subordinata, contraria al disposto di cui all'art. 1892, III comma, c.c..
Celebrata la prima udienza di comparizione, sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 co. VI
c.p.c.; all'esito, la scrivente – cui veniva medio tempore assegnata la causa – ritenuto che la stessa fosse matura per la decisone, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/11/2024 ed ivi l'ha trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
§2. Sulla domanda promossa in via principale, di pagamento dell'indennizzo.
La domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
Secondo l'art. 1892 co. I c.c. “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
Nel contratto di assicurazione, per sua natura aleatorio, alle dichiarazioni dell'assicurato, secondo quanto espressamente stabilisce la norma di cui al primo comma dell'art. 1892 c.c., è assegnata la specifica finalità di porre l'assicuratore a conoscenza, prima della conclusione del contratto, di tutte le pagina 3 di 10 circostanze che possano influire sulla determinazione concreta del rischio assicurato e che difficilmente l'assicuratore medesimo può desumere "aliunde".
Nell'attività precontrattuale, infatti, le informazioni fornite dall'assicurando all'assicuratore sono essenziali al fine di determinare la corretta corrispondenza fra il rischio assicurato ed il premio e quindi garantire l'equilibrio sinallagmatico.
Ebbene, al fine di porre rimedio alla fisiologica asimmetria informativa che esiste fra l'assicurando
(unico conoscitore di tutti gli elementi rilevanti per la corretta determinazione del rischio) e l'assicuratore, l'articolo 1892 c.c. assolve alla funzione di disincentivare eventuali comportamenti opportunistici del primo, sancendo che le dichiarazioni inesatte o le reticenze frutto di dolo o colpa grave siano causa di annullamento del contratto;
a questo fine quindi, incombe sull'assicuratore di provare: i) l'effettiva sussistenza di dichiarazioni rese dall'assicurando nella fase precontrattuale inesatte o reticenti;
ii) la rilevanza di tali dichiarazioni nella formazione e determinazione del consenso dell'assicuratore - nel senso che ove questi avesse conosciuto tali circostanze non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita a condizioni a lui più favorevoli -; iii) la sussistenza in capo all'assicurando reticente di uno stato soggettivo di dolo o colpa grave.
Nel caso che ci occupa, a parere del Tribunale, la documentazione agli atti consente di ritenere raggiunta la prova in ordine a tutti gli elementi costitutivi dell'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla convenuta ex art. 1892 c.c.
In primo luogo, è indubbia la oggettiva reticenza dell'assicurando con riguardo alla patologia di diabete mellito di tipo II – che, come allegato dagli stessi attori a pag. 5 della citazione, oltre che provato dal certificato emesso dall'ASL sulle cause di morte (doc. 5 conv.) - insieme alla condizione di grave obesità e alla cardiopatia ischemica, ne ha determinato il decesso (in ogni caso come noto le dichiarazioni omissive e rilevanti ex art. 1892 c.c. “non necessariamente presuppongono la consapevolezza, da parte del contraente, di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario” Cass. sentenza 11 giugno 2010, n. 14069).
Infatti, in sede di stipula della polizza vita per cui è causa, nel gennaio 2013, il ha dichiarato Per_1 alla Compagnia, mediante sottoscrizione del modulo precompilato nella sezione “dichiarazione sullo stato di salute dell'assicurato”: “di essere in buono stato di salute, ovvero di non essere (o non essere pagina 4 di 10 stato) affetto da: …(omissis) … in genere, malattie e/o lesioni significative croniche a carico di qualsiasi organo e apparato, che abbiano comportato – o meno ricoveri e che necessitino di controlli periodici clinico-specialistici, anche in assenza di trattamento farmacologico continuativo”;
“che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-Certificato, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte”.
Ebbene, che tali dichiarazioni siano reticenti ed inesatte in ordine all'effettivo stato di salute in cui già versava allora lo dimostra la stessa documentazione medica prodotta dagli attori ed Persona_1 in particolare la relazione del medico di famiglia che ebbe in cura l'assicurando sin dal 1989, dove si legge che la patologia diabetica (diabete mellito di tipo II) è insorta nel 2010 e che nel 2013 il paziente si è sottoposto ad accertamenti diagnostici per il diabete mellito, con esito “anomalo”.
Quindi, anche non volendo valorizzare quanto emerge con riferimento alla patologia di cardiopatia ischemica (rispetto alla quale la relazione in parola prima ne afferma l'insorgenza nel 2010 poi afferma che gli esami diagnostici della stessa furono eseguiti nel 2016), per quanto riguarda la patologica diabetica, deve ritenersi provato che la stessa esistesse e fosse insorta ben prima del 2013 e che quindi su di essa le dichiarazioni del “di essere in buono stato di salute” e di “ non essere affetto da Per_1 malattie e/o lesioni significative croniche a carico di qualsiasi organo e apparato” fossero inveritiere.
Ciò posto e procedendo oltre, deve altresì ritenersi provato lo stato soggettivo richiesto dall'art. 1892 comma 1 c.c., considerato che, secondo l'orientamento della Corte di legittimità (Cass., 10/06/2015, n.
12086), "quanto al dolo, non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, sufficiente essendo la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza presupponente la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, in una con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni".
Ora, nella vicenda in esame, a parere di chi scrive, è emerso che quando nel gennaio Persona_1
2013 ha stipulato la polizza per cui è causa, non poteva non essere a conoscenza di essere affetto da diabete. Vi è agli atti un referto di una visita cardiologica svolta nell'aprile 2008 presso l'ospedale di
Tortona, nel quale si legge, nella sezione “anamnesi remota e recente” (la quale è notorio che venga compilata dal curante a seguito della disamina di referti medici e dell'interpello del paziente in ordine alle sue condizioni di salute) “dislipidemia, diabete NID, fumatore, sovrappeso”. Già ciò basterebbe per escludere che il nel 2013 non fosse già a conoscenza della propria patologia diabetica, Per_1
pagina 5 di 10 ma a conferma di quanto ritenuto, vi è anche la relazione del medico di famiglia a cui si è fatto già riferimento: che dà atto del fatto che il diabete è insorto nel 2010 (presupponendo il concetto di
“insorgenza” che la malattia si fosse manifestata) e che dà atto che il paziente nel 2013 si è sottoposto ad accertamenti per il diabete mellito, con esito “anomalo”.
Tutte queste circostanze inducono a ritenere, senza dubbio alcuno, che il il 29.01.2013 Per_1
sapeva già di essere diabetico – da tempo -.
Parimenti deve ritenersi che egli fosse cosciente dell'inesattezza delle proprie dichiarazioni e dell'importanza dell'informazione omessa rispetto alla conclusione del contratto assicurativo. Infatti, il diabete rientra nella nozione comunemente percepita di "malattia" e può ritenersi una nozione di comune esperienza che tale patologia, in uno con la coesistente condizione di obesità e di fumatore, costituiscano fattori di rischio per la salute e la vita, come tali incidenti sul rischio assicurato da una polizza vita. Deve inoltre presumersi dal tenore letterale del modulo sottoposto all'assicurando
(facente un espresso riferimento alle conseguenze, in punto non conseguibilità dell'indennizzo, che le false dichiarazioni avrebbero prodotto) e dalla natura della patologia taciuta, che sicuramente l'assicuratore, se avesse disposto di tale informazione si sarebbe diversamente determinato in ordine alla stipula del contratto, quantomeno sotto il profilo del premio, il quale sarebbe stato graduato su un diverso rischio assicurativo.
Nemmeno il contraente poteva equivocare sul significato da attribuire allo stato di "buona salute" dichiarato alla Compagnia, dal momento che il modulo precisava di tenere conto a tale fine “di non essere e non esser stato affetto ….in genere da malattie e/o lesioni significative croniche a carico di qualsiasi organo e apparato, che abbiano comportato – o meno ricoveri e che necessitino di controlli periodici clinico-specialistici, anche in assenza di trattamento farmacologico continuativo” e avvertiva
“che le dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulle valutazioni del rischio da parte dell'impresa di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1093 e
1894 del Codice Civile”.
Inoltre, con riferimento all'eccepita – da parte attrice – assenza nel modulo di espressa indicazione della patologia diabetica, la questione è priva di rilevanza;
la Cassazione, infatti, è costante nel ritenere che “per conoscere il reale stato di salute, non è necessario che l'assicuratore predisponga sempre un questionario nel quale siano riepilogate nel dettaglio tutte le possibili patologie da cui può essere affetto l'assicurando. Il contenuto del questionario può, infatti, variare a seconda delle circostanze
pagina 6 di 10 sussistente nel caso concreto. Vieppiù che, anche laddove l'assicuratore scelga di somministrare al contraente un questionario anamnestico per la valutazione del rischio, è sufficiente che egli ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula»
(v. Cass. n. 27578/2011 e n. 20128/2024 – peraltro entrambe pronunciatesi in una fattispecie nella quale si trattava dell'omessa comunicazione (anche) della patologia di diabete mellito). Inoltre, come puntualmente osservato da una recente pronuncia di legittimità, l'onere in capo all'assicurando di una informativa veritiera e fedele, è imposto dalla Legge in quanto preordinato alla tutela del sinallagma assicurativo e ciò nell'interesse dell'intera massa degli assicurati “L'articolo 1892 c.c. è infatti espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall'assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l'assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e fissare il relativo premio. Da ciò consegue che la reticenza gravemente colposa dell'assicurato non è sanata dalla circostanza che il contratto non gli imponesse espressamente un onere di discovery. Quell'onere infatti discende dalla legge e non dal contratto, ed è inderogabile in quanto - essendo preordinato a garantire l'equilibrio tra premio e rischio - è dettato nell'interesse dell'intera massa degli assicurati e non dell'assicuratore.” (Cassazione civile sez. III, 06/02/2025, (ud. 09/12/2024, dep. 06/02/2025), n.3010).
Quindi anche l'argomento speso con riguardo all'omessa specifica indicazione nel questionario della patologia diabetica, è privo di rilevanza.
Parimenti irrilevante per ritenere operativa la fattispecie di cui all'art. 1892 c.c. e la circostanza – anch'essa valorizzata dagli attori - che la Compagnia non abbia promosso specifica domanda di annullamento del contratto assicurativo.
Infatti, alla stregua della giurisprudenza di legittimità costante e pacifica (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
20128 del 2024 Cass. n. 11905 del 19/06/2020) «in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere imposto dall'art. 1892 cod. civ. all'assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancor di più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio». pagina 7 di 10 Nel caso di specie, dal momento che l'inesattezza delle dichiarazioni rese dal contraente
[...]
è stata scoperta dall'assicuratore soltanto a seguito dell'evento assicurato (morte), essa non Per_1 era obbligata a chiedere l'annullamento del contratto, potendo opporre in via di eccezione la non operatività della polizza, così come ha fatto in sede di comparsa di costituzione.
Nemmeno è condivisibile la adombrata – da parte attrice – scarsa trasparenza del comportamento della
Compagnia in fase di stipula, che avrebbe dato corso alla firma del contratto sebbene il prodotto sottoscritto dal non rispondesse alle sue esigenze assicurative. Per_1
Sul punto, infatti, è assorbente di ogni altra motivazione spendibile la circostanza – non contestata – che, come risulta dal questionario per la valutazione dell'adeguatezza (debitamente sottoscritto dal
, egli fosse stato informato dall'intermediario circa il fatto che la proposta assicurativa non Per_1
fosse adeguata alle sue esigenze assicurative/previdenziali (già soddisfatte da altri prodotti assicurativi analoghi già detenuti dallo stesso) ma che, nonostante ciò, egli abbia comunque voluto dar corso alla stipula. Detto altrimenti, a fronte di una puntuale informativa circa la sostanziale non utilità di sottoscrivere un'altra assicurazione sulla vita, la circostanza di aver voluto comunque procedere alla stipula del contratto oggetto di causa, è ascrivibile al solo contraente che disponeva di tutti Per_1
gli elementi informativi per autodeterminarsi in questa scelta, anche considerato, sempre in punto di trasparenza precontrattuale, che egli, oltre ad esser stato edotto circa le conseguenze derivanti dalle eventuali sue dichiarazioni non veritiere, ha sottoscritto una dichiarazione dalla quale si desume che ha ricevuto, prima dell'adesione alla polizza, il fascicolo informativo - redatto secondo le prescrizioni
ISVAP - contenente la Nota Informativa, le condizioni contrattuali, il Glossario e l'Informativa sulla
Privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza e “la presente Proposta Certificato che definiscono il Contratto”.
In ultimo, con riguardo all'adombrata vessatorietà del contratto assicurativo, l'assunto si appalesa del tutto generico (non vengono indicate le clausole attinte da critica di vessatorietà né i motivi per i quali le stesse debbano ritenersi violative delle norme a tutela del consumatore, anch'esse non individuate) oltre che infondato dal momento che la conclusione di contratti mediante moduli e formulari è prevista dalla Legge – art. 1342 c.c. – e il risulta aver sottoscritto per approvazione specifica ex art. Per_1
1341 co. II c.c. le clausole vertenti ex multis anche su “Dichiarazioni del contrente/assicurato”.
Per tutte le ragioni spese, la domanda di adempimento promossa in via principale dagli attori deve essere rigettata.
§3. Sulla domanda promossa in via subordinata di restituzione dei premi pagati.
pagina 8 di 10 Anche la domanda promossa in via subordinata di restituzione dei premi versati dal defunto Per_1
sino alla data del suo decesso, non può trovare accoglimento.
In primo luogo, si osserva che parte attrice non ha argomentato alcunché intorno al proprio preteso diritto, omettendo persino di indicare il titolo a fondamento della propria pretesa, formulata in maniera del tutto generica e priva di qualsivoglia ragione giustificatrice.
Ad ogni modo, a parere di questo Tribunale, non vi è nell'ordinamento disposizione che legittimi una tal pretesa restitutoria.
L'art. 1892, terzo comma, c.c., prevede, al verificarsi delle condizioni di cui al primo comma, il diritto dell'assicuratore ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento. La norma quindi, pur non attagliandosi perfettamente al caso di specie (nel quale è stato opposto un rifiuto all'adempimento in via di eccezione, deducendo la violazione dolosa o colposa dell'obbligo di cui all'art. 1892 c.c.) può essere applicata in via analogica, dal momento che i fatti costitutivi dell'eccezione sono gli stessi che avrebbero fondato una domanda di annullamento.
Non solo, ma l'art. 1458 c.c., dettato in materia di risoluzione ma espressivo di un principio di portata generale, prevede che nei contratti ad esecuzione continuata, quale è il contatto di assicurazione sulla vita, l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, quali sarebbero nel caso di specie i premi versati dalla stipulante.
Allo stesso modo, l'art. 1373, secondo comma, c.c., in materia di recesso, prevede che nei contratti ad esecuzione continuata il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite.
Nemmeno potrebbe predicarsi la sussistenza di un diritto alla ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., non essendo stata dichiarata la nullità o l'annullamento del contratto;
infatti, non è venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale a favore dell'assicurazione, la quale ha prestato leale collaborazione nell'esecuzione del contratto e ha diritto al trattenimento delle somme incassate in virtù del contratto stesso.
Per tutti i motivi esposti anche la domanda promossa in via subordinata va rigettata.
§4. Conclusioni e spese di lite.
Per le ragioni di cui si è dato atto, tutte le domanda attoree vanno rigettate.
Venendo alle spese di lite, esse vanno poste a carico degli attori, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del pagina 9 di 10 valore della controversia e dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per le fasi di trattazione (non essendo stata espletata attività istruttoria) così per totali euro € 6.713,00 per i compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A e
C.P.A come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda,
1) Rigetta tutte domande promosse dagli attori e Parte_1 Parte_2
nei confronti di Controparte_1
2) Condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...] le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A e C.P.A come per Legge;
Così deciso in Alessandria il 14.04.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 10 di 10