Ordinanza cautelare 16 febbraio 2022
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/05/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01870/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Preti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria, 21;
contro
il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS- emesso dall’U.T.G. di -OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione il 15.11.2021 e notificato in data 01.12.2021, di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020 presentata in favore del ricorrente, del parere negativo espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), della comunicazione di avvio del procedimento, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Torraca e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 06.08.2020 -OMISSIS-, in qualità di datore di lavoro, presentava presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- una domanda di emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona/sostegno al bisogno familiare in favore dell’odierno ricorrente.
La domanda veniva istruita sulla scorta della documentazione prodotta dall’istante, dalla quale risultava che il nucleo familiare del datore di lavoro era composto da più persone (il richiedente, la coniuge e i figli a carico, in relazione ai quali aveva usufruito di detrazioni fiscali) e che lo stesso aveva maturato nell’anno 2019 un reddito di Euro 20.990,00, inferiore, pertanto, alla soglia richiesta (Euro 27.000,00).
A seguito della comunicazione del c.d. preavviso di diniego, il ricorrente ometteva di presentare osservazioni difensive e l’Amministrazione, con provvedimento del 15.11.2021 (notificato in data 01.12.2021), disponeva il rigetto dell’istanza.
Il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento per i seguenti motivi: 1) nullità per mancanza assoluta di motivazione e violazione del diritto di difesa; 2) eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione; 3) violazione dell’art. 103 D.L. 34/2020.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 203/2022 il Collegio, ritenuto il ricorso prima facie infondato, “ in quanto le allegazioni in esso contenute non risultano idonee a porre in discussione l'elemento oggettivo rilevato dall'Ispettorato territoriale del Lavoro competente, e costituito dall'assenza di reddito idoneo da parte del datore di lavoro richiedente l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare”, ha respinto la domanda cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo di ricorso si assume la nullità del provvedimento impugnato per mancanza di un elemento essenziale dello stesso (nella specie, la motivazione), in quanto esclusivamente basato sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, atto mai trasmesso al ricorrente.
3. La doglianza è priva di pregio.
3.1. L’art. 3, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che «Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama».
Per giurisprudenza costante, in caso di motivazione del provvedimento per AT , il concetto di “disponibilità” di cui all’art. 3, comma 3, l. 241/1990 non implica che l’atto amministrativo menzionato debba essere unito imprescindibilmente al documento, ovvero che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale di questo, ma postula soltanto che esso sia reso disponibile a norma di legge e cioè possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, ove concretamente esperibile. L’art. 3 l. 241/1990 consente l'uso della motivazione per AT con riferimento ad altri atti dell'Amministrazione, che devono essere comunque indicati e resi disponibili, fermo restando che questa disponibilità dell'atto va intesa nel senso che all'interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato (v. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, 13770/2022; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 14/06/2024, n. 2221; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 16/12/2024, n. 7091).
Ne consegue che l’omessa allegazione dell’atto richiamato nella motivazione non invalida il provvedimento conclusivo, legittimando, al più, l’interessato a proporre eventuali ulteriori censure in seguito alla effettiva conoscenza dell’atto endoprocedimentale successivamente acquisito al giudizio.
3.2. Nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento gravato emerge chiaramente il contenuto del parere negativo dell’ITL richiamato a sostegno della decisione, risultando, per l’effetto, pienamente intellegibili le ragioni di quest’ultima.
La circostanza, poi, che il predetto parere non sia stato trasmesso al ricorrente, nonostante la richiesta di accesso dallo stesso avanzata successivamente alla notifica del provvedimento conclusivo (v. istanza del 30.12.2021 sub doc. 2 ricorr.), come detto, non inficia la validità di quest’ultimo, potendo semmai giustificare - in astratto – la relativa istanza istruttoria formulata in giudizio dal ricorrente, dalla quale, tuttavia, il Collegio ritiene di poter in concreto prescindere, disponendo di elementi sufficienti ai fini della decisione.
4. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso – da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi – si deduce l’illegittimità del provvedimento gravato per avere l’Amministrazione erroneamente ritenuto insussistente, in capo al datore di lavoro, il requisito reddituale minimo previsto per la positiva conclusione della procedura di emersione. In particolare, il ricorrente ha lamentato l’errata applicazione dell’art. 103 D.L. 34/2020 e dell’art. 9 D.M. 27 maggio 2020 nonché la carenza di istruttoria, sul presupposto che la norma da ultimo richiamata andrebbe interpretata nel senso che, qualora il datore di lavoro non raggiunga la soglia reddituale ivi prevista, l’Amministrazione dovrebbe verificare puntualmente la situazione economica familiare del medesimo nonché valutare i redditi posseduti dal lavoratore.
5. La doglianza è infondata.
5.1. Giova, anzitutto, rammentare che l’art. 103 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, al comma 6, prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro; il successivo comma 15 stabilisce che l’ammissione alla procedura di emersione dei rapporti di lavori irregolari è condizionata all’acquisizione del parere favorevole del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate.
L’ ubi consistam del predetto requisito è chiarito – per quanto qui interessa - dall’art. 9, comma 2 del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 27 maggio 2020, a mente del quale «Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilitò che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi».
5.2. Ciò premesso, deve rilevarsi come nella presente controversia non siano in contestazione né la circostanza che il nucleo familiare del datore di lavoro sia composto da più persone conviventi, né quella che il reddito del datore di lavoro ratione temporis rilevante (ossia nell’anno 2019) sia inferiore alla soglia di Euro 27.000,00 (in particolare, Euro 20.990,00).
Ebbene, non merita condivisione l’interpretazione invocata dal ricorrente, secondo cui, in siffatta ipotesi, l’Amministrazione avrebbe dovuto “verificare puntualmente la situazione economica familiare” del datore di lavoro nonché “considerare la doppia attività lavorativa del ricorrente”, ossia del lavoratore.
In senso contrario, basti osservare che la norma in esame risponde alla ratio di permettere al datore di lavoro di far fronte ai propri obblighi retributivi nei confronti del lavoratore per il quale è stata chiesta l'emersione del rapporto di lavoro e, al tempo stesso, di garantire un reddito adeguato ove il medesimo datore di lavoro debba provvedere al mantenimento dei componenti della propria famiglia anagrafica, in tal caso potendosi anche avvalere del contributo del coniuge e di altri parenti (entro il secondo grado) anche se non conviventi (v. T.A.R. Veneto, Sez. III, 21 luglio 2022, n. 1204), evitando in tal modo regolarizzazioni puramente fittizie.
Ne consegue che, da un lato, la valutazione circa la congruità dei redditi di cui a tal fine deve disporre il datore di lavoro è stata fatta “a monte” (e, per così dire, una volta per tutte) dal legislatore, senza che possano assumere rilievo elementi ulteriori rispetto a quelli espressamente codificati ( i.e. reddito imponibile) e, dall’altro, del tutto inconferente è, ai medesimi fini, la situazione economico-reddituale del lavoratore, non potendo egli certamente concorrere alla formazione del reddito necessario per l’assolvimento degli obblighi retributivi in proprio favore (gravanti esclusivamente sul datore di lavoro).
6. In conclusione, alla luce di quanto esposto e considerata l’omessa dimostrazione del possesso, da parte del datore di lavoro-richiedente, del reddito minimo previsto dall’art. 9, comma 2, D.M. 27 maggio 2020 per il perfezionamento della procedura di emersione, il ricorso dev’essere respinto.
7. Tenuto conto della risalenza della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.