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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4762/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/04/2025 da , con il Parte_1
proc. e dom. avv. BREGGION ERIKA, per mandato a margine del ricorso, e
, con il proc. e dom. avv. SERGO EMANUELE, per Parte_2
mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 31/01/2015, in
LESTIZZA (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte 1, dell'anno 2015;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (19/09/2015), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a Parte_3
PIATRA AM (ROMANIA) il 31/01/1995, e nato a Parte_2
TI (ROMANIA) il 29/04/1977, uniti in matrimonio in data 31/01/2015 in
LESTIZZA (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la residenza ove ritengano opportuno.
2) Dispone che il figlio minore della coppia rimanga affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre nella casa familiare.
3) Dispone che il diritto di visita dei genitori sia parametrato sui turni lavorativi della signora che svolge i seguenti turni: per due giorni la mattina Pt_1
dalle 6.00 alle 14.00; per due giorni il pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00; per due giorni la notte dalle 22.00 alle 6.00 e poi per due giorni non lavora.
Dispone che il piccolo , quindi, durante il turno lavorativo mattutino e Per_1
notturno della madre signora , pernotterà con il papà nella casa Pt_1
familiare e la mattina successiva verrà portato a scuola mentre la signora andrà a riprenderlo a fine lezioni;
durante il turno pomeridiano il Pt_1
signor andrà a prendere il figliolo alla fine delle lezioni scolastiche e lo Pt_2
terrà con sé sino al giorno successivo quando lo riporterà a scuola.
Dispone che entrambi i genitori potranno godere di due settimane, anche non consecutive, con il figliolo durante il periodo delle vacanze scolastiche estive;
dispone che trascorreranno, altresì, con il piccolo metà delle vacanze Per_1
scolastiche Natalizie e Pasquali, alternando annualmente tra loro il periodo comprensivo del giorno di Natale e Pasqua con quello di San Silvestro e
Lunedì dell'Angelo.
2 4) Dispone che i genitori provvederanno in forma diretta al mantenimento del figliolo nei tempi di rispettiva spettanza di tal che nessuno assegno di concorso nel mantenimento della prole sarà a carico dei genitori stessi, i quali però sosterranno le spese straordinarie relative a , disciplinate come da Per_1 regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia in uso presso il
Tribunale di Udine, nella misura del 50% ciascuno.
5) Dà atto che l'assegno Unico verrà suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
6) Dà atto che la casa familiare, sita a Pozzuolo del Friuli (UD), Via Quarto
Genova n. 18/b, in comproprietà tra i coniugi per quote uguali ed indivise, resterà attribuita in proprietà esclusiva con ogni arredo e corredo, accessorio e pertinenza a . Prende atto che, per l'effetto, Parte_2 Parte_1
si obbliga a cedere gratuitamente in proprietà a , che
[...] Parte_2
allo stesso titolo si obbliga ad accettare, la di lei quota indivisa relativa all'immobile anzidetto, censito al NCEU del Comune di Pozzuolo del Friuli come segue: fg.37, part. 252, Via Quarto Genova n. 18/B , cat. Parte_4
A/2, Cl.2, vani 6, RC € 464,81; fg.37, part. 887, Via Quarto Genova n. 18/B, piano T, Cat.F/1, consistenza 112 mq, nello stato di fatto e di diritto attuali, con accessori, servitù e pertinenze, libera da pesi, vincoli ed oneri pregiudizievoli, fatta eccezione per il mutuo ipotecario stipulato con
[...]
dd. 29.03.2023 Rep. n.3883 Racc. 3082 Notaio di Controparte_1 Per_2
Udine registrato a Udine il giorno 14/04/2023 al n. 6790 serie 1T che Pt_2
si obbliga ad accollarsi, già a far data dal mese di maggio 2025,
[...] formalizzandone l'atto contestualmente alla cessione della quota di proprietà che gli cederà. Dà atto che le spese notarili della Parte_1
cessione saranno ad integrale carico del signor . Parte_2
7) Prende atto che , sino al mese di febbraio 2027, Parte_1 corrisponderà al signor l'importo mensile di € 250,00 a titolo di Parte_2
50% dei finanziamenti attualmente tra loro in essere.
8) Dà atto che le parti sin dalla sottoscrizione del ricorso si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figliolo.
3 9) Prende atto che le parti dichiarano di disporre di mezzi adeguati al rispettivo mantenimento ed alle condizioni suddette, di nulla aver vicendevolmente a pretendere l'uno dall'altra, eccezion fatta per quanto stabilito al precedente punto n. 6.
10) Spese e compensi integralmente compensati tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LESTIZZA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 1, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2015.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4762/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/04/2025 da , con il Parte_1
proc. e dom. avv. BREGGION ERIKA, per mandato a margine del ricorso, e
, con il proc. e dom. avv. SERGO EMANUELE, per Parte_2
mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 31/01/2015, in
LESTIZZA (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte 1, dell'anno 2015;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (19/09/2015), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a Parte_3
PIATRA AM (ROMANIA) il 31/01/1995, e nato a Parte_2
TI (ROMANIA) il 29/04/1977, uniti in matrimonio in data 31/01/2015 in
LESTIZZA (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la residenza ove ritengano opportuno.
2) Dispone che il figlio minore della coppia rimanga affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre nella casa familiare.
3) Dispone che il diritto di visita dei genitori sia parametrato sui turni lavorativi della signora che svolge i seguenti turni: per due giorni la mattina Pt_1
dalle 6.00 alle 14.00; per due giorni il pomeriggio dalle 14.00 alle 22.00; per due giorni la notte dalle 22.00 alle 6.00 e poi per due giorni non lavora.
Dispone che il piccolo , quindi, durante il turno lavorativo mattutino e Per_1
notturno della madre signora , pernotterà con il papà nella casa Pt_1
familiare e la mattina successiva verrà portato a scuola mentre la signora andrà a riprenderlo a fine lezioni;
durante il turno pomeridiano il Pt_1
signor andrà a prendere il figliolo alla fine delle lezioni scolastiche e lo Pt_2
terrà con sé sino al giorno successivo quando lo riporterà a scuola.
Dispone che entrambi i genitori potranno godere di due settimane, anche non consecutive, con il figliolo durante il periodo delle vacanze scolastiche estive;
dispone che trascorreranno, altresì, con il piccolo metà delle vacanze Per_1
scolastiche Natalizie e Pasquali, alternando annualmente tra loro il periodo comprensivo del giorno di Natale e Pasqua con quello di San Silvestro e
Lunedì dell'Angelo.
2 4) Dispone che i genitori provvederanno in forma diretta al mantenimento del figliolo nei tempi di rispettiva spettanza di tal che nessuno assegno di concorso nel mantenimento della prole sarà a carico dei genitori stessi, i quali però sosterranno le spese straordinarie relative a , disciplinate come da Per_1 regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia in uso presso il
Tribunale di Udine, nella misura del 50% ciascuno.
5) Dà atto che l'assegno Unico verrà suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
6) Dà atto che la casa familiare, sita a Pozzuolo del Friuli (UD), Via Quarto
Genova n. 18/b, in comproprietà tra i coniugi per quote uguali ed indivise, resterà attribuita in proprietà esclusiva con ogni arredo e corredo, accessorio e pertinenza a . Prende atto che, per l'effetto, Parte_2 Parte_1
si obbliga a cedere gratuitamente in proprietà a , che
[...] Parte_2
allo stesso titolo si obbliga ad accettare, la di lei quota indivisa relativa all'immobile anzidetto, censito al NCEU del Comune di Pozzuolo del Friuli come segue: fg.37, part. 252, Via Quarto Genova n. 18/B , cat. Parte_4
A/2, Cl.2, vani 6, RC € 464,81; fg.37, part. 887, Via Quarto Genova n. 18/B, piano T, Cat.F/1, consistenza 112 mq, nello stato di fatto e di diritto attuali, con accessori, servitù e pertinenze, libera da pesi, vincoli ed oneri pregiudizievoli, fatta eccezione per il mutuo ipotecario stipulato con
[...]
dd. 29.03.2023 Rep. n.3883 Racc. 3082 Notaio di Controparte_1 Per_2
Udine registrato a Udine il giorno 14/04/2023 al n. 6790 serie 1T che Pt_2
si obbliga ad accollarsi, già a far data dal mese di maggio 2025,
[...] formalizzandone l'atto contestualmente alla cessione della quota di proprietà che gli cederà. Dà atto che le spese notarili della Parte_1
cessione saranno ad integrale carico del signor . Parte_2
7) Prende atto che , sino al mese di febbraio 2027, Parte_1 corrisponderà al signor l'importo mensile di € 250,00 a titolo di Parte_2
50% dei finanziamenti attualmente tra loro in essere.
8) Dà atto che le parti sin dalla sottoscrizione del ricorso si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figliolo.
3 9) Prende atto che le parti dichiarano di disporre di mezzi adeguati al rispettivo mantenimento ed alle condizioni suddette, di nulla aver vicendevolmente a pretendere l'uno dall'altra, eccezion fatta per quanto stabilito al precedente punto n. 6.
10) Spese e compensi integralmente compensati tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LESTIZZA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 1, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2015.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo
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