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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
742/2024 RG
N. _______/______, R.G. DIV. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 08 aprile 2024, da nata a [...] il [...] - cittadina Italiana Parte_1
- Cod. Fisc. residente a [...] con l'Avv. Maria C.F._1
Gabriella Tamborini
CONTRO
nato a [...] il [...] - cittadino italiano - Cod. Fisc. CP_1
residente a [...] con gli Avv.ti Massimo C.F._2
Forgione e Maria Cristina Forgione
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cologno Monzese il 28 maggio 2011 (anno 2011
- numero 34 - parte I);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
1 - nata a [...] il [...] Parte_2
- nato a [...] il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e la casa coniugale, già proprietario esclusivo, rimarrà al sig. ; CP_1
2) I figli minori e saranno congiuntamente affidati ad entrambi Parte_2 Parte_3
i genitori e avranno la propria residenza e collocati presso la madre in Cologno Monzese, Piazza Italia
5 finchè non saranno indipendenti economicamente ed autosufficienti. La signora trasferirà la Pt_1
propria residenza al termine dell'anno scolastico e comunque entro il 30/06/2025. In caso di cambio di residenza la madre avrà cura di informarne il padre. I figli rimarranno nella totale cura dei soli genitori evitando interferenze di terze persone nella loro educazione e senza compromettere con modi e frasi le rispettive figure genitoriali;
3) Entrambi i genitori, finchè i figli non saranno indipendenti economicamente ed autosufficienti, ne cureranno l'istruzione, la salute, l'educazione ed il mantenimento. Eccezion fatta per le spese mediche indifferibili ed urgenti - che potranno essere affrontate da una sola delle Parti con obbligo di rimborso del 50% da parte dell'altra Parte con semplice presentazione di fattura e/o ricevuta fiscale - le spese verranno suddivise nel seguente modo: A) Non prevedono accordo e saranno rimborsate al 50%
da chi le ha affrontate con semplice presentazione della fattura o ricevuta fiscale intestata al
genitore che le ha anticipate - a) visite specialistiche prescritte dal pediatra e/o medico curante di base;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pediatra e/o medico curante di base e/o specialisti e/o medico ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da specialista (con un massimo di euro 200,00 per le sole montature); f) farmaci prescritti dal pediatra e/o medico curante di base e/o da specialista anche e non coperti dal Sanitario Nazionale;
B) Prevedono accordo e
saranno rimborsate al 50% da chi le ha affrontate - solo dopo averne ricevuto assenso e dietro
presentazione della fattura o ricevuta fiscale intestata al genitore che le ha anticipate - a) cure
2 dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) Non prevedono accordo e saranno
rimborsate al 50% da chi le ha affrontate con semplice presentazione della fattura o ricevuta
fiscale intestata al genitore che le ha anticipate - a) le tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica e per materiale scolastico connesso con il tipo di studio;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) a condizione che la spesa sia inferiore ad Euro 500,00 in caso contrario occorrerà accordo tra le Parti e la scelta dovrà avvenire tenuto conto del preventivo più basso che reperiranno i due genitori entro un termine non superiore di 15 giorni dalla richiesta di acquisto; e)
assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico in caso di impossibilità dei genitori di accompagnare o riprendere i figli a scuola;
i) spese per mense scolastiche in Istituti pubblici;
D) Prevedono accordo e saranno rimborsate al 50% da
chi le ha affrontate solo dopo averne ricevuto assenso e dietro presentazione della fattura o
ricevuta fiscale intestata al genitore che le ha anticipate a) le tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione con gli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia ed all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) Non prevedono accordo
e saranno rimborsate al 50% da chi le ha affrontate con semplice presentazione della fattura o
ricevuta fiscale intestata al genitore che le ha anticipate a) tempo prolungato pre scuola pubblica e dopo scuola pubblica in caso di assenza dei genitori per lavoro o indisponibilità di altri familiari;
b)
centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
F) Prevedono accordo e saranno rimborsate al 50% da chi le ha affrontate solo dopo averne
ricevuto assenso e dietro presentazione della fattura o ricevuta fiscale intestata al genitore che
le ha anticipate - a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per gare o tornei); d) spese per attività
ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi
3 di lavoro o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero,
stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento patente di guida (corso o lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
***
Quanto non ricompreso nei punti A), B), C), D), E), F) dovrà intendersi come spesa che prevede accordo e saranno rimborsate al 50% da chi le ha affrontate solo dopo averne ricevuto assenso e dietro presentazione della fattura o ricevuta fiscale intestata al genitore che le ha anticipate 50% solo dopo averne ricevuto assenso.
Si precisa che le spese che dovessero essere affrontate senza essere concordate rimarranno a carico di chi le ha affrontate. Avuto riguardo alle spese da concordare, chi le vuole affrontare dovrà
richiederlo all'altro genitore per tempo - tramite PEC o raccomandata - e chi non vuole affrontarle dovrà esprimere un esplicito dissenso (nel termine massimo di 10 giorni) - tramite PEC o raccomandata -. In difetto di dissenso - nel termine di cui sopra - il silenzio sarà inteso come assenso.
In caso di accordo, il genitore anticipatario dovrà inviare all'altro il documento attestante la spesa e la spesa dovrà rimborsarsi (al 50%) nel termine di 30 giorni dall'invio. Le decisioni e/o questioni di ordinaria amministrazione, che non comporteranno oneri per i genitori, potranno essere assunte direttamente da una o dall'altra parte;
4) Fino a quando i figli saranno domiciliati (e/o residenti) presso la madre e non avranno raggiunto una indipendenza economica, il padre corrisponderà alla madre la somma totale pari ad Euro 400,00
(diconsi Euro quattrocento/00) e cioè Euro 200,00 (dicosi Euro duecento/00) per la minore Pt_2
ed Euro 200,00 (dicosi Euro duecento/00) per il minore . La somma sarà aumentata
[...] Parte_3
annualmente secondo gli indici ISTAT. La somma sarà consegnata direttamente alla madre tramite bonifico bancario sul C/C il giorno 20 di ogni mese (per 12 mesi) a far data dal 01 luglio 2025 o da quando la madre avrà lasciato la casa coniugale. La madre percepirà al 100% l'assegno unico rimborsando mensilmente al padre il 50% finchè li percepirà.
5) Il padre avrà diritto di tenere presso di sé i figli - fino a quando questi diverranno maggiorenni e compatibilmente con i propri orari - a settimane alterne dal sabato alla domenica (dalle ore 10.00 del
4 Sabato alle ore 22.00 della domenica). Se i figli dovessero frequentare la scuola il sabato il termine sarà dall'uscita di scuola del sabato alle ore 22.00 della domenica. Il padre avrà il diritto di avere i figli presso di sé anche per la giornata infrasettimanale di mercoledì dalle 14.00 alle 21.30. I figli saranno gestiti dai soli genitori. In tutti i casi sarà compito del padre prelevare i figli dalla casa materna e/o da scuola e ricondurli alla casa materna, Le parti potranno concordemente stabilire un diverso orario e/o calendario di visita;
6) Con decorrenza dal 2025, durante le vacanze estive - intese l'intero mese di luglio e l'intero mese di agosto - i figli staranno ad anni alterni con il padre e con la madre. Detta alternanza potrà variare se entro il termine del 30 aprile di ogni anno vi sarà accordo tra i genitori comunicato ed accettato tramite email o WA. Durante detto periodo non varrà la turnazione di cui al punto 5. Per l'anno 2025
i figli staranno a luglio 2025 con la madre ed a agosto 2025 con il padre;
7) Con decorrenza dal 2025, durante le vacanze natalizie – intese dal 24 dicembre al 07 gennaio - i figli staranno, ad anni alterni, dal 24/12 (a partire alle ore 18.00) al 02/01 (fino alle ore 22.30) e dal
02/01 (dalle ore 22.30) al 07/01 (fino alle ore 08.00) con il padre o con la madre. Detta alternanza potrà variare se entro il termine del 30 ottobre di ogni anno vi sarà accordo tra i genitori comunicato ed accettato tramite email o WA. Durante detto periodo non varrà la turnazione di cui al punto 5.
Dal 24 dicembre 2025 al 02 gennaio 2026 staranno con il padre e dal 02/01/2026 al 07/01/2026 con la madre;
8) Con decorrenza dal 2026, durante le vacanze pasquali – intese dal venerdì santo (dalle ore 08.00)
al lunedì dell'angelo (alle ore 23.30) i figli staranno, ad anni alterni, con il padre o con la madre. Dal
2026 comincia la madre . Detta alternanza potrà variare se entro il termine di 30 giorni dalla pasqua vi sarà accordo tra i genitori comunicato ed accettato tramite email o WA. . Durante detto periodo non varrà la turnazione di cui al punto 5;
9) Si precisa, con riferimento ai punti 6) – 7) – 8), che i genitori avranno l'esclusivo obbligo di comunicare l'eventuale luogo di villeggiatura. Sarà compito del genitore che ha il figlio ricondurre nella residenza di quest'ultimo il minore secondo gli orari o il calendario di cui sopra;
5 10) La casa coniugale sita in Como, Via Filzi nr. 6 di proprietà esclusiva del sig. , CP_1
con tutti gli arredi, rimarrà assegnata al padre che continuerà ad abitarla ed alla quale dovranno competere in via esclusiva le spese ordinarie, straordinarie, le utenze e le imposte;
11) Nulla verrà corrisposto dal sig. alla signora a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento in quanto indipendente economicamente;
Spese totalmente compensate tra le Parti
Le Parti rinunciano ai termini per l'appello della sentenza
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi - Cod. Fisc. Parte_1
e - Cod. Fisc. che hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio civile in data 28 maggio 2011 in Cologno Monzese con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cologno Monzese
6 (anno 2011, atto n. 34, reg., parte I, Serie),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cologno Monzese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.05.2025
IL Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
7
N. _______/______, R.G. DIV. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 08 aprile 2024, da nata a [...] il [...] - cittadina Italiana Parte_1
- Cod. Fisc. residente a [...] con l'Avv. Maria C.F._1
Gabriella Tamborini
CONTRO
nato a [...] il [...] - cittadino italiano - Cod. Fisc. CP_1
residente a [...] con gli Avv.ti Massimo C.F._2
Forgione e Maria Cristina Forgione
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cologno Monzese il 28 maggio 2011 (anno 2011
- numero 34 - parte I);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
1 - nata a [...] il [...] Parte_2
- nato a [...] il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e la casa coniugale, già proprietario esclusivo, rimarrà al sig. ; CP_1
2) I figli minori e saranno congiuntamente affidati ad entrambi Parte_2 Parte_3
i genitori e avranno la propria residenza e collocati presso la madre in Cologno Monzese, Piazza Italia
5 finchè non saranno indipendenti economicamente ed autosufficienti. La signora trasferirà la Pt_1
propria residenza al termine dell'anno scolastico e comunque entro il 30/06/2025. In caso di cambio di residenza la madre avrà cura di informarne il padre. I figli rimarranno nella totale cura dei soli genitori evitando interferenze di terze persone nella loro educazione e senza compromettere con modi e frasi le rispettive figure genitoriali;
3) Entrambi i genitori, finchè i figli non saranno indipendenti economicamente ed autosufficienti, ne cureranno l'istruzione, la salute, l'educazione ed il mantenimento. Eccezion fatta per le spese mediche indifferibili ed urgenti - che potranno essere affrontate da una sola delle Parti con obbligo di rimborso del 50% da parte dell'altra Parte con semplice presentazione di fattura e/o ricevuta fiscale - le spese verranno suddivise nel seguente modo: A) Non prevedono accordo e saranno rimborsate al 50%
da chi le ha affrontate con semplice presentazione della fattura o ricevuta fiscale intestata al
genitore che le ha anticipate - a) visite specialistiche prescritte dal pediatra e/o medico curante di base;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pediatra e/o medico curante di base e/o specialisti e/o medico ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da specialista (con un massimo di euro 200,00 per le sole montature); f) farmaci prescritti dal pediatra e/o medico curante di base e/o da specialista anche e non coperti dal Sanitario Nazionale;
B) Prevedono accordo e
saranno rimborsate al 50% da chi le ha affrontate - solo dopo averne ricevuto assenso e dietro
presentazione della fattura o ricevuta fiscale intestata al genitore che le ha anticipate - a) cure
2 dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) Non prevedono accordo e saranno
rimborsate al 50% da chi le ha affrontate con semplice presentazione della fattura o ricevuta
fiscale intestata al genitore che le ha anticipate - a) le tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica e per materiale scolastico connesso con il tipo di studio;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) a condizione che la spesa sia inferiore ad Euro 500,00 in caso contrario occorrerà accordo tra le Parti e la scelta dovrà avvenire tenuto conto del preventivo più basso che reperiranno i due genitori entro un termine non superiore di 15 giorni dalla richiesta di acquisto; e)
assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico in caso di impossibilità dei genitori di accompagnare o riprendere i figli a scuola;
i) spese per mense scolastiche in Istituti pubblici;
D) Prevedono accordo e saranno rimborsate al 50% da
chi le ha affrontate solo dopo averne ricevuto assenso e dietro presentazione della fattura o
ricevuta fiscale intestata al genitore che le ha anticipate a) le tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione con gli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia ed all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) Non prevedono accordo
e saranno rimborsate al 50% da chi le ha affrontate con semplice presentazione della fattura o
ricevuta fiscale intestata al genitore che le ha anticipate a) tempo prolungato pre scuola pubblica e dopo scuola pubblica in caso di assenza dei genitori per lavoro o indisponibilità di altri familiari;
b)
centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
F) Prevedono accordo e saranno rimborsate al 50% da chi le ha affrontate solo dopo averne
ricevuto assenso e dietro presentazione della fattura o ricevuta fiscale intestata al genitore che
le ha anticipate - a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per gare o tornei); d) spese per attività
ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi
3 di lavoro o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero,
stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento patente di guida (corso o lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
***
Quanto non ricompreso nei punti A), B), C), D), E), F) dovrà intendersi come spesa che prevede accordo e saranno rimborsate al 50% da chi le ha affrontate solo dopo averne ricevuto assenso e dietro presentazione della fattura o ricevuta fiscale intestata al genitore che le ha anticipate 50% solo dopo averne ricevuto assenso.
Si precisa che le spese che dovessero essere affrontate senza essere concordate rimarranno a carico di chi le ha affrontate. Avuto riguardo alle spese da concordare, chi le vuole affrontare dovrà
richiederlo all'altro genitore per tempo - tramite PEC o raccomandata - e chi non vuole affrontarle dovrà esprimere un esplicito dissenso (nel termine massimo di 10 giorni) - tramite PEC o raccomandata -. In difetto di dissenso - nel termine di cui sopra - il silenzio sarà inteso come assenso.
In caso di accordo, il genitore anticipatario dovrà inviare all'altro il documento attestante la spesa e la spesa dovrà rimborsarsi (al 50%) nel termine di 30 giorni dall'invio. Le decisioni e/o questioni di ordinaria amministrazione, che non comporteranno oneri per i genitori, potranno essere assunte direttamente da una o dall'altra parte;
4) Fino a quando i figli saranno domiciliati (e/o residenti) presso la madre e non avranno raggiunto una indipendenza economica, il padre corrisponderà alla madre la somma totale pari ad Euro 400,00
(diconsi Euro quattrocento/00) e cioè Euro 200,00 (dicosi Euro duecento/00) per la minore Pt_2
ed Euro 200,00 (dicosi Euro duecento/00) per il minore . La somma sarà aumentata
[...] Parte_3
annualmente secondo gli indici ISTAT. La somma sarà consegnata direttamente alla madre tramite bonifico bancario sul C/C il giorno 20 di ogni mese (per 12 mesi) a far data dal 01 luglio 2025 o da quando la madre avrà lasciato la casa coniugale. La madre percepirà al 100% l'assegno unico rimborsando mensilmente al padre il 50% finchè li percepirà.
5) Il padre avrà diritto di tenere presso di sé i figli - fino a quando questi diverranno maggiorenni e compatibilmente con i propri orari - a settimane alterne dal sabato alla domenica (dalle ore 10.00 del
4 Sabato alle ore 22.00 della domenica). Se i figli dovessero frequentare la scuola il sabato il termine sarà dall'uscita di scuola del sabato alle ore 22.00 della domenica. Il padre avrà il diritto di avere i figli presso di sé anche per la giornata infrasettimanale di mercoledì dalle 14.00 alle 21.30. I figli saranno gestiti dai soli genitori. In tutti i casi sarà compito del padre prelevare i figli dalla casa materna e/o da scuola e ricondurli alla casa materna, Le parti potranno concordemente stabilire un diverso orario e/o calendario di visita;
6) Con decorrenza dal 2025, durante le vacanze estive - intese l'intero mese di luglio e l'intero mese di agosto - i figli staranno ad anni alterni con il padre e con la madre. Detta alternanza potrà variare se entro il termine del 30 aprile di ogni anno vi sarà accordo tra i genitori comunicato ed accettato tramite email o WA. Durante detto periodo non varrà la turnazione di cui al punto 5. Per l'anno 2025
i figli staranno a luglio 2025 con la madre ed a agosto 2025 con il padre;
7) Con decorrenza dal 2025, durante le vacanze natalizie – intese dal 24 dicembre al 07 gennaio - i figli staranno, ad anni alterni, dal 24/12 (a partire alle ore 18.00) al 02/01 (fino alle ore 22.30) e dal
02/01 (dalle ore 22.30) al 07/01 (fino alle ore 08.00) con il padre o con la madre. Detta alternanza potrà variare se entro il termine del 30 ottobre di ogni anno vi sarà accordo tra i genitori comunicato ed accettato tramite email o WA. Durante detto periodo non varrà la turnazione di cui al punto 5.
Dal 24 dicembre 2025 al 02 gennaio 2026 staranno con il padre e dal 02/01/2026 al 07/01/2026 con la madre;
8) Con decorrenza dal 2026, durante le vacanze pasquali – intese dal venerdì santo (dalle ore 08.00)
al lunedì dell'angelo (alle ore 23.30) i figli staranno, ad anni alterni, con il padre o con la madre. Dal
2026 comincia la madre . Detta alternanza potrà variare se entro il termine di 30 giorni dalla pasqua vi sarà accordo tra i genitori comunicato ed accettato tramite email o WA. . Durante detto periodo non varrà la turnazione di cui al punto 5;
9) Si precisa, con riferimento ai punti 6) – 7) – 8), che i genitori avranno l'esclusivo obbligo di comunicare l'eventuale luogo di villeggiatura. Sarà compito del genitore che ha il figlio ricondurre nella residenza di quest'ultimo il minore secondo gli orari o il calendario di cui sopra;
5 10) La casa coniugale sita in Como, Via Filzi nr. 6 di proprietà esclusiva del sig. , CP_1
con tutti gli arredi, rimarrà assegnata al padre che continuerà ad abitarla ed alla quale dovranno competere in via esclusiva le spese ordinarie, straordinarie, le utenze e le imposte;
11) Nulla verrà corrisposto dal sig. alla signora a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento in quanto indipendente economicamente;
Spese totalmente compensate tra le Parti
Le Parti rinunciano ai termini per l'appello della sentenza
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi - Cod. Fisc. Parte_1
e - Cod. Fisc. che hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio civile in data 28 maggio 2011 in Cologno Monzese con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cologno Monzese
6 (anno 2011, atto n. 34, reg., parte I, Serie),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cologno Monzese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.05.2025
IL Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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