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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 13 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.4886/2024 del Tribunale di
Milano ( giudice dr. Perillo ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. VIANI Parte_1 C.F._1
MARINO , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.F._2
Carate Brianzas via Mascherpa n. 14
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. LUNARDI ERMANNO Controparte_1 P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Seregno via C.F._3 Stefano da Seregno n. 31
APPELLATA
Conclusioni
Per parte appellante
Riformare integralmente la sentenza n., resa inter partes dal Tribunale di Milano,
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Tullio Perillo – R.G. n. 430.2024, addì 5.11.24 e notificata il 8.11.24, in virtù dei motivi formulati in atti accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono riportate e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i giudizi.
Per parte appellata
Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, così giudicare e provvedere:
in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile per i motivi indicati in narrativa, nello specifico a) omessa formulazione delle censure in relazione alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
b) omessa indicazione delle asserite violazioni di legge che si denunziano e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
- Nel merito rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza qui impugnata.
- Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Fatto e diritto Con sentenza n. 4886 / 2024 il Tribunale di Milano pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di ha così deciso : Parte_1 Controparte_1
“ respinge il ricorso;
dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate da parte resistente;
condanna a rimborsare a Parte_1 CP_1 le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.540,00
[...] oltre spese generali e accessori di legge;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
I fatti oggetto della controversia sono così riassunti, in estrema sintesi , nella sentenza appellata:
“ Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
11/01/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in data
18 ottobre 2023 e, dichiarato estinto il rapporto di lavoro, la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità pari a sei mensilità per complessivi euro
19.606,83; ha chiesto inoltre, previo accertamento del carattere ingiurioso del recesso, la condanna della convenuta al pagamento del conseguente risarcimento del danno per euro 10.000,00; spese rifuse al procuratore antistatario (…)
È documentale che veniva assunto da Parte_1 CP_1 CP_1
in data 9 giugno 2021 quale operaio, con inquadramento al livello 2 e mansioni di muratore e autista mezzi.
Il ricorrente ha esposto che, da luglio 2023, non gli veniva più consentito di lavorare;
in data 20 luglio 2023 riceveva una contestazione disciplinare per utilizzo abusivo di taluni strumenti aziendali, il successivo mese di agosto riceveva un'ulteriore contestazione per assenza ingiustificata dal precedente 26 giugno e, all'esito, veniva licenziato per giusta causa.
Il Tribunale , all'esito della istruttoria orale espletata , ha ritenuto non provato l'addebito disciplinare inerente l'utilizzo abusivo di strumenti aziendali. .
Ha invece ritenuto provata la contestazione inerente l'assenza ingiustificata dal 26 giugno 2023.
Ha osservato in proposito il Tribunale :
“ Per quanto riguarda l'assenza dal posto di lavoro dal 26 giugno, la circostanza è di per sé pacifica tra le parti sebbene attribuita dal ricorrente ad un allontanamento dal luogo di lavoro disposto dal responsabile e, come detto, imputata da parte della società ad una assenza ingiustificata.
A tale proposito, ritiene il giudicante che assumano valore dirimente le risultanze istruttorie.
In particolare, la teste di parte convenuta ha riferito, per quanto di CP_2 interesse, che a maggio 2023 acquistava un immobile in Seveso, via Silvio Pellico 18; avendo necessità di eseguire lavori di ristrutturazione, decideva di affidarli a
e a tale (da lei già conosciuti in precedenza per Parte_1 Per_1 lavori effettuati nella medesima via, ma presso altro immobile di proprietà allorquando detti i lavori di ristrutturazione erano stati affidati a CP_1 che aveva inviato tali due dipendenti ad eseguirli).
[...]
ha, in particolare, dichiarato che, verso giugno - luglio del 2023, incontrava il CP_2
ricorrente e il medesimo intenti ad eseguire una ristrutturazione in una Per_1 palazzina presso la medesima via Silvio Pellico e, avendone apprezzato il lavoro effettuato precedentemente, chiedeva loro la disponibilità ad effettuare anche i lavori di ristrutturazione di cui necessitava;
i due, pur rappresentandole di non lavorare più per la convenuta e di essersi messi in proprio, accettavano di eseguire i lavori salvo che, su loro proposta, venivano formalmente affidati all'impresa
detti lavori, peraltro, duravano per pochi giorni dedicati alle sole CP_3 demolizioni atteso che la proprietà si avvedeva sin da subito dell'inadeguatezza dei due allo svolgimento del lavoro.
La teste ha, infine, riferito che, avendo a quel punto veniva deciso di contattare alcune imprese per un preventivo, e così prendeva contatti anche con CP_1
e, solo in quella occasione, veniva a conoscenza del fatto che
[...] Parte_1
e il erano ancora dipendenti della società (alla quale ultima,
[...] Per_1 per inciso, non venivano affidati i lavori).
Tali circostanze hanno, poi, trovato conferma anche dalle dichiarazioni del teste di parte convenuta titolare della citata impresa che ha Testimone_1 CP_3 dichiarato di essere stato presentato alla signora dal ricorrente per i lavori CP_2 presso l'appartamento in Seveso e che in quell'occasione non venne mai speso il nome di Lombardia 110.
Analoga conferma è stata poi fornita dal teste di parte convenuta , Testimone_2 ovvero il geometra che si era occupato delle pratiche dell'appartamento di via Silvio Pellico, presentato alla proprietà proprio dal ricorrente in vista dei lavori di ristrutturazione inizialmente affidati all'impresa ha altresì CP_3 Tes_2 confermato l'estraneità al cantiere di Controparte_1
Le dichiarazioni testimoniali sopra richiamate, quindi, sono univoche e concordanti.
Ebbene, le circostanze sopra richiamate rendono evidente, ad avviso del giudicante. che il ricorrente, nel periodo oggetto dell'addebito disciplinare in commento, ha svolto attività lavorativa in proprio benché formalmente dipendente di CP_1
[...]
Vero che il teste ha indirettamente confermato quanto dedotto in ricorso, Tes_1
ovvero che il lavoratore si lamentasse per la mancanza di lavoro presso la convenuta, salvo doversi evidenziare che trattasi di circostanza non adeguatamente supportata da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti tali da poterla ritenere provata.
A tali fini non può certo valorizzarsi quanto riferito dal teste di parte ricorrente
sia per la evidente discordanze delle date e dei periodi in cui avrebbe lavorato Pt_2
col ricorrente nel periodo per cui è causa, ma anche per il fatto di aver negato di aver lavorato presso l'appartamento di benché di ciò abbiano riferito gli altri CP_2 testi;
in assenza di riscontri, quindi, il teste in esame è quantomeno da considerarsi inattendibile.
Per quanto detto, l'assenza del dipendente, intento a svolgere attività lavorativa in proprio, risulta provata e disciplinarmente rilevante.
Tanto più che non è risultato minimamente provato quanto allegato dalla parte ovvero che sarebbe stato il datore di lavoro a non consentirgli più di lavorare dal mese di luglio 2023.
Alla luce delle argomentazioni di cui ai paragrafi precedenti, nonostante uno dei due addebiti non possa essere ritenuto legittimo per quanto visto ai paragrafi precedenti,
l'assenza prolungata del lavoratore per oltre un mese rappresenta elemento sufficiente per ritenere il licenziamento sorretto da giusta causa, trattandosi di circostanza di rilevante gravità che giustifica la negativa valutazione da parte del datore di lavoro della possibilità di una prosecuzione del rapporto.
Il ricorso, sotto tale profilo, deve quindi essere respinto e, per l'effetto, anche la richiesta di ristoro del danno per la natura ingiuriosa del recesso, anche in considerazione che l'evocata natura diffamatoria e lesiva della reputazione dello stesso risulta affidata ad allegazioni generiche non seriamente apprezzabili nella presente sede…”.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza, l'accoglimento Parte_1 delle domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio.
Ha resistito eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 Controparte_1
c.p.c. e chiedendone comunque nel merito il rigetto .
All'udienza del 13 Marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme dai canoni imposti dall'art. 434 c.p.c.
Ritiene questo Collegio che l'atto di appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 cpc.: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti in modo sufficiente e consentono di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame.
Nel merito, l'appello proposto da è infondato per le Parte_1 considerazioni che seguono.
Con un unico articolato e diffuso motivo di appello lamenta un Parte_1 malgoverno da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie che avrebbero , a suo dire , confermato - contrariamente alle conclusioni cui è pervenuto i Tribunale – la illegittimità dell'impugnato licenziamento .
L'appellante assume : “ Per quanto riguarda l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro diversi testi ( e ) hanno confermato che l'assenza era dettata Tes_1 Pt_2
dalla carenza di lavoro da parte della Lombardia 110 che li avrebbe richiamati a tempo debito …. Pacifico anche il fatto che si sia presentato sul cantiere Parte_1 della signora per pochi giorni e certamente tale comportamento non può CP_2 ravvisare gli estremi della giusta causa di licenziamento ….”
L'appellante osserva che dalla testimonianza della sig.ra non potrebbe CP_2 evincersi in alcun modo che l'allontanamento dal posto di lavoro fosse stato continuativo per tutto il periodo di riferimento, né che l'assenza fosse imputabile al . La teste menzionata avrebbe infatti dichiarato che la collaborazione con i Parte_1 sigg. e era durata pochi giorni e di non aver mai corrisposto Parte_1 Pt_2 somme ai due. La stessa avrebbe anche affermato di aver visto il in Parte_1
cantiere pochi giorni.
Inoltre, il teste a dichiarato che nel periodo in esame il era ancora Tes_1 Parte_1 dipendente di Lombardia 110, ma non lavorava da tempo per carenza di lavoro, tanto che lo stesso aveva chiesto al di farlo lavorare come Parte_1 Tes_1 dipendente o collaboratore nella ristrutturazione dell'immobile della . CP_2
Anche ha confermato che lo stesso sig. (datore di lavoro) aveva Pt_2 Tes_3
comunicato loro di stare a casa in ragione della carenza di lavoro.
In riferimento alla testimonianza di il Giudice avrebbe peraltro errato nel Pt_2 considerare inattendibile tale teste per la sola imprecisione in merito alle date.
Il motivo , ad avviso del Collegio non è fondato .
Il Collegio condivide totalmente le argomentazioni e le valutazioni delle prove testimoniali effettuate dal Tribunale e sopra riportate , anche in relazione alle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
Inoltre , In particolare il Collegio evidenzia quanto riferito dalla teste : “ ho CP_2 acquisito un altro appartamento in via Silvio Pellico 18, nel 2023, per il quale era prevista una ristrutturazione e mi sono fatta fare vari preventivi;
l'immobile l'ho acquisito nel maggio 2023 preciso che il e stavano eseguendo Parte_1 Per_1 una ristrutturazione in una palazzina nella stessa via e li avevo incontrati verso giugno o luglio del 2023 e chiesi loro se erano disponibili a seguire anche questi lavori, e loro in quella sede mi dissero che non lavoravano più con Lombardia 110
e si erano messi in proprio ... “
La teste ha quindi dichiarato che anche le aveva riferito di essersi “ Parte_1 messo in proprio “.
L'assenza di presso i cantieri di nel periodo Parte_1 Controparte_1 temporale contestato risulta poi confermata dal teste il quale ha Testimone_4 precisato : “ : “ non sono mai stato dipendente della convenuta, io sono ingegnere edile e per la società mi sono occupato di pratiche edilizie, catastali e strutturali, collaboro con la società da quando è nata circa tre anni fa, vado anche in cantiere;
conosco il ricorrente, lavorava per Lombardia 110 come operaio;
ho ricordi della presenza del ricorrente presso i cantieri fino a prima dell'estate 2023 (….) da luglio
2023 non ho più ricordi di , ne ignoro i motivi, ricordo di aver visto Parte_1
a non lui… Pt_2
Risulta quindi provato che , benchè ancora dipendente di Parte_1 CP_1
, ha inteso “ lavorare in proprio “ e che non è stato effettivamente presente
[...] sui cantieri della società appellata per il periodo oggetto della contestazione;
non risulta invece provata, come già evidenziato dal Tribunale , l'allegazione di per la quale sarebbe stato il datore di lavoro a non con consentirgli di Parte_1 lavorare dal mese di luglio 2023.
Ritiene il Collegio la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste;
sul Pt_2 punto il Tribunale ha correttamente rilevato sia la evidente discordanza delle date e dei periodi in cui il teste avrebbe lavorato con nel periodo per cui è causa Parte_1
e sia il fatto che il teste ha negato perentoriamente , essendo però smentito dagli altri testi , di aver lavorato presso l'appartamento di nel 2023 ( “ ricordo CP_2 di aver lavorato a Seveso presso la casa di tale ma nel 2021 o 2022, CP_2
escludo nel 2023… “ ).
In tale complessivo contesto , il Tribunale , ad avviso del Collegio , ha correttamente ravvisato una giusta causa di licenziamento nella contestata assenza ingiustificata del dipendente per circa un mese.
Per completezza si deve osservare che non appaiono oggetto di specifiche censure le statuizioni con le quali il Tribunale da un lato ha ritenuto non provata la contestazione inerente l'utilizzo abusivo di strumenti aziendali e dall'altro ha escluso comunque la natura ingiuriosa del licenziamento.
In punto di diritto , ancora per completezza , va ricordato che I fatti provati – si ripete – sono di per sé sufficienti a giustificare l'intimato licenziamento per giusta causa
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “ Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare , ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione . Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate , bensì la parte che ne ha interesse , ossia il lavoratore , a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente , per la loro gravità complessiva , i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto “ ( Cass. Sez. Lav.
Sent. 18836/2017 ). .
Ed ancora : “ In tema di licenziamento per giusta causa , quando vengono contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare , non occorre che l'esistenza della causa idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti , ben potendo il giudice – nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento del datore di lavoro
– individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva , se lo stesso presenti il carattere di grave inadempimento richiesto dall'art. 2119 c.c. “ ( Cass. Sez. Lav. 24574/2013 ).
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore della società appellata, ex d.m. 55 /2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza 4886/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellata , liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge
Milano 13 Marzo 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 13 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.4886/2024 del Tribunale di
Milano ( giudice dr. Perillo ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. VIANI Parte_1 C.F._1
MARINO , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.F._2
Carate Brianzas via Mascherpa n. 14
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. LUNARDI ERMANNO Controparte_1 P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Seregno via C.F._3 Stefano da Seregno n. 31
APPELLATA
Conclusioni
Per parte appellante
Riformare integralmente la sentenza n., resa inter partes dal Tribunale di Milano,
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Tullio Perillo – R.G. n. 430.2024, addì 5.11.24 e notificata il 8.11.24, in virtù dei motivi formulati in atti accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono riportate e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i giudizi.
Per parte appellata
Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, così giudicare e provvedere:
in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile per i motivi indicati in narrativa, nello specifico a) omessa formulazione delle censure in relazione alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
b) omessa indicazione delle asserite violazioni di legge che si denunziano e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
- Nel merito rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza qui impugnata.
- Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Fatto e diritto Con sentenza n. 4886 / 2024 il Tribunale di Milano pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di ha così deciso : Parte_1 Controparte_1
“ respinge il ricorso;
dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate da parte resistente;
condanna a rimborsare a Parte_1 CP_1 le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.540,00
[...] oltre spese generali e accessori di legge;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
I fatti oggetto della controversia sono così riassunti, in estrema sintesi , nella sentenza appellata:
“ Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
11/01/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in data
18 ottobre 2023 e, dichiarato estinto il rapporto di lavoro, la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità pari a sei mensilità per complessivi euro
19.606,83; ha chiesto inoltre, previo accertamento del carattere ingiurioso del recesso, la condanna della convenuta al pagamento del conseguente risarcimento del danno per euro 10.000,00; spese rifuse al procuratore antistatario (…)
È documentale che veniva assunto da Parte_1 CP_1 CP_1
in data 9 giugno 2021 quale operaio, con inquadramento al livello 2 e mansioni di muratore e autista mezzi.
Il ricorrente ha esposto che, da luglio 2023, non gli veniva più consentito di lavorare;
in data 20 luglio 2023 riceveva una contestazione disciplinare per utilizzo abusivo di taluni strumenti aziendali, il successivo mese di agosto riceveva un'ulteriore contestazione per assenza ingiustificata dal precedente 26 giugno e, all'esito, veniva licenziato per giusta causa.
Il Tribunale , all'esito della istruttoria orale espletata , ha ritenuto non provato l'addebito disciplinare inerente l'utilizzo abusivo di strumenti aziendali. .
Ha invece ritenuto provata la contestazione inerente l'assenza ingiustificata dal 26 giugno 2023.
Ha osservato in proposito il Tribunale :
“ Per quanto riguarda l'assenza dal posto di lavoro dal 26 giugno, la circostanza è di per sé pacifica tra le parti sebbene attribuita dal ricorrente ad un allontanamento dal luogo di lavoro disposto dal responsabile e, come detto, imputata da parte della società ad una assenza ingiustificata.
A tale proposito, ritiene il giudicante che assumano valore dirimente le risultanze istruttorie.
In particolare, la teste di parte convenuta ha riferito, per quanto di CP_2 interesse, che a maggio 2023 acquistava un immobile in Seveso, via Silvio Pellico 18; avendo necessità di eseguire lavori di ristrutturazione, decideva di affidarli a
e a tale (da lei già conosciuti in precedenza per Parte_1 Per_1 lavori effettuati nella medesima via, ma presso altro immobile di proprietà allorquando detti i lavori di ristrutturazione erano stati affidati a CP_1 che aveva inviato tali due dipendenti ad eseguirli).
[...]
ha, in particolare, dichiarato che, verso giugno - luglio del 2023, incontrava il CP_2
ricorrente e il medesimo intenti ad eseguire una ristrutturazione in una Per_1 palazzina presso la medesima via Silvio Pellico e, avendone apprezzato il lavoro effettuato precedentemente, chiedeva loro la disponibilità ad effettuare anche i lavori di ristrutturazione di cui necessitava;
i due, pur rappresentandole di non lavorare più per la convenuta e di essersi messi in proprio, accettavano di eseguire i lavori salvo che, su loro proposta, venivano formalmente affidati all'impresa
detti lavori, peraltro, duravano per pochi giorni dedicati alle sole CP_3 demolizioni atteso che la proprietà si avvedeva sin da subito dell'inadeguatezza dei due allo svolgimento del lavoro.
La teste ha, infine, riferito che, avendo a quel punto veniva deciso di contattare alcune imprese per un preventivo, e così prendeva contatti anche con CP_1
e, solo in quella occasione, veniva a conoscenza del fatto che
[...] Parte_1
e il erano ancora dipendenti della società (alla quale ultima,
[...] Per_1 per inciso, non venivano affidati i lavori).
Tali circostanze hanno, poi, trovato conferma anche dalle dichiarazioni del teste di parte convenuta titolare della citata impresa che ha Testimone_1 CP_3 dichiarato di essere stato presentato alla signora dal ricorrente per i lavori CP_2 presso l'appartamento in Seveso e che in quell'occasione non venne mai speso il nome di Lombardia 110.
Analoga conferma è stata poi fornita dal teste di parte convenuta , Testimone_2 ovvero il geometra che si era occupato delle pratiche dell'appartamento di via Silvio Pellico, presentato alla proprietà proprio dal ricorrente in vista dei lavori di ristrutturazione inizialmente affidati all'impresa ha altresì CP_3 Tes_2 confermato l'estraneità al cantiere di Controparte_1
Le dichiarazioni testimoniali sopra richiamate, quindi, sono univoche e concordanti.
Ebbene, le circostanze sopra richiamate rendono evidente, ad avviso del giudicante. che il ricorrente, nel periodo oggetto dell'addebito disciplinare in commento, ha svolto attività lavorativa in proprio benché formalmente dipendente di CP_1
[...]
Vero che il teste ha indirettamente confermato quanto dedotto in ricorso, Tes_1
ovvero che il lavoratore si lamentasse per la mancanza di lavoro presso la convenuta, salvo doversi evidenziare che trattasi di circostanza non adeguatamente supportata da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti tali da poterla ritenere provata.
A tali fini non può certo valorizzarsi quanto riferito dal teste di parte ricorrente
sia per la evidente discordanze delle date e dei periodi in cui avrebbe lavorato Pt_2
col ricorrente nel periodo per cui è causa, ma anche per il fatto di aver negato di aver lavorato presso l'appartamento di benché di ciò abbiano riferito gli altri CP_2 testi;
in assenza di riscontri, quindi, il teste in esame è quantomeno da considerarsi inattendibile.
Per quanto detto, l'assenza del dipendente, intento a svolgere attività lavorativa in proprio, risulta provata e disciplinarmente rilevante.
Tanto più che non è risultato minimamente provato quanto allegato dalla parte ovvero che sarebbe stato il datore di lavoro a non consentirgli più di lavorare dal mese di luglio 2023.
Alla luce delle argomentazioni di cui ai paragrafi precedenti, nonostante uno dei due addebiti non possa essere ritenuto legittimo per quanto visto ai paragrafi precedenti,
l'assenza prolungata del lavoratore per oltre un mese rappresenta elemento sufficiente per ritenere il licenziamento sorretto da giusta causa, trattandosi di circostanza di rilevante gravità che giustifica la negativa valutazione da parte del datore di lavoro della possibilità di una prosecuzione del rapporto.
Il ricorso, sotto tale profilo, deve quindi essere respinto e, per l'effetto, anche la richiesta di ristoro del danno per la natura ingiuriosa del recesso, anche in considerazione che l'evocata natura diffamatoria e lesiva della reputazione dello stesso risulta affidata ad allegazioni generiche non seriamente apprezzabili nella presente sede…”.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza, l'accoglimento Parte_1 delle domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio.
Ha resistito eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 Controparte_1
c.p.c. e chiedendone comunque nel merito il rigetto .
All'udienza del 13 Marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme dai canoni imposti dall'art. 434 c.p.c.
Ritiene questo Collegio che l'atto di appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 cpc.: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti in modo sufficiente e consentono di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame.
Nel merito, l'appello proposto da è infondato per le Parte_1 considerazioni che seguono.
Con un unico articolato e diffuso motivo di appello lamenta un Parte_1 malgoverno da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie che avrebbero , a suo dire , confermato - contrariamente alle conclusioni cui è pervenuto i Tribunale – la illegittimità dell'impugnato licenziamento .
L'appellante assume : “ Per quanto riguarda l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro diversi testi ( e ) hanno confermato che l'assenza era dettata Tes_1 Pt_2
dalla carenza di lavoro da parte della Lombardia 110 che li avrebbe richiamati a tempo debito …. Pacifico anche il fatto che si sia presentato sul cantiere Parte_1 della signora per pochi giorni e certamente tale comportamento non può CP_2 ravvisare gli estremi della giusta causa di licenziamento ….”
L'appellante osserva che dalla testimonianza della sig.ra non potrebbe CP_2 evincersi in alcun modo che l'allontanamento dal posto di lavoro fosse stato continuativo per tutto il periodo di riferimento, né che l'assenza fosse imputabile al . La teste menzionata avrebbe infatti dichiarato che la collaborazione con i Parte_1 sigg. e era durata pochi giorni e di non aver mai corrisposto Parte_1 Pt_2 somme ai due. La stessa avrebbe anche affermato di aver visto il in Parte_1
cantiere pochi giorni.
Inoltre, il teste a dichiarato che nel periodo in esame il era ancora Tes_1 Parte_1 dipendente di Lombardia 110, ma non lavorava da tempo per carenza di lavoro, tanto che lo stesso aveva chiesto al di farlo lavorare come Parte_1 Tes_1 dipendente o collaboratore nella ristrutturazione dell'immobile della . CP_2
Anche ha confermato che lo stesso sig. (datore di lavoro) aveva Pt_2 Tes_3
comunicato loro di stare a casa in ragione della carenza di lavoro.
In riferimento alla testimonianza di il Giudice avrebbe peraltro errato nel Pt_2 considerare inattendibile tale teste per la sola imprecisione in merito alle date.
Il motivo , ad avviso del Collegio non è fondato .
Il Collegio condivide totalmente le argomentazioni e le valutazioni delle prove testimoniali effettuate dal Tribunale e sopra riportate , anche in relazione alle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
Inoltre , In particolare il Collegio evidenzia quanto riferito dalla teste : “ ho CP_2 acquisito un altro appartamento in via Silvio Pellico 18, nel 2023, per il quale era prevista una ristrutturazione e mi sono fatta fare vari preventivi;
l'immobile l'ho acquisito nel maggio 2023 preciso che il e stavano eseguendo Parte_1 Per_1 una ristrutturazione in una palazzina nella stessa via e li avevo incontrati verso giugno o luglio del 2023 e chiesi loro se erano disponibili a seguire anche questi lavori, e loro in quella sede mi dissero che non lavoravano più con Lombardia 110
e si erano messi in proprio ... “
La teste ha quindi dichiarato che anche le aveva riferito di essersi “ Parte_1 messo in proprio “.
L'assenza di presso i cantieri di nel periodo Parte_1 Controparte_1 temporale contestato risulta poi confermata dal teste il quale ha Testimone_4 precisato : “ : “ non sono mai stato dipendente della convenuta, io sono ingegnere edile e per la società mi sono occupato di pratiche edilizie, catastali e strutturali, collaboro con la società da quando è nata circa tre anni fa, vado anche in cantiere;
conosco il ricorrente, lavorava per Lombardia 110 come operaio;
ho ricordi della presenza del ricorrente presso i cantieri fino a prima dell'estate 2023 (….) da luglio
2023 non ho più ricordi di , ne ignoro i motivi, ricordo di aver visto Parte_1
a non lui… Pt_2
Risulta quindi provato che , benchè ancora dipendente di Parte_1 CP_1
, ha inteso “ lavorare in proprio “ e che non è stato effettivamente presente
[...] sui cantieri della società appellata per il periodo oggetto della contestazione;
non risulta invece provata, come già evidenziato dal Tribunale , l'allegazione di per la quale sarebbe stato il datore di lavoro a non con consentirgli di Parte_1 lavorare dal mese di luglio 2023.
Ritiene il Collegio la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste;
sul Pt_2 punto il Tribunale ha correttamente rilevato sia la evidente discordanza delle date e dei periodi in cui il teste avrebbe lavorato con nel periodo per cui è causa Parte_1
e sia il fatto che il teste ha negato perentoriamente , essendo però smentito dagli altri testi , di aver lavorato presso l'appartamento di nel 2023 ( “ ricordo CP_2 di aver lavorato a Seveso presso la casa di tale ma nel 2021 o 2022, CP_2
escludo nel 2023… “ ).
In tale complessivo contesto , il Tribunale , ad avviso del Collegio , ha correttamente ravvisato una giusta causa di licenziamento nella contestata assenza ingiustificata del dipendente per circa un mese.
Per completezza si deve osservare che non appaiono oggetto di specifiche censure le statuizioni con le quali il Tribunale da un lato ha ritenuto non provata la contestazione inerente l'utilizzo abusivo di strumenti aziendali e dall'altro ha escluso comunque la natura ingiuriosa del licenziamento.
In punto di diritto , ancora per completezza , va ricordato che I fatti provati – si ripete – sono di per sé sufficienti a giustificare l'intimato licenziamento per giusta causa
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “ Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare , ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione . Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate , bensì la parte che ne ha interesse , ossia il lavoratore , a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente , per la loro gravità complessiva , i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto “ ( Cass. Sez. Lav.
Sent. 18836/2017 ). .
Ed ancora : “ In tema di licenziamento per giusta causa , quando vengono contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare , non occorre che l'esistenza della causa idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti , ben potendo il giudice – nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento del datore di lavoro
– individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva , se lo stesso presenti il carattere di grave inadempimento richiesto dall'art. 2119 c.c. “ ( Cass. Sez. Lav. 24574/2013 ).
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore della società appellata, ex d.m. 55 /2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza 4886/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellata , liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge
Milano 13 Marzo 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau