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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
-Prima Sezione Civile-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai SIg. Magistrati:
Dott.ssa Stefania D'ERRICO Presidente relatore
Dott.ssa Federica ROTONDO Giudice
Dott.ssa Marzia MINGIONE Giudice ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 67 del Ruolo Generale anno 2022, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza del 04.03.2025, avente ad oggetto: "Separazione giudiziale”
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Donvito;
Parte_1
-ATTRICE/RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Tagliente;
Controparte_1
- CONVENUTO/RESISTENTE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO EX LEGE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
Per la ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito:
In via preliminare ed istruttoria:
1) ammettere i mezzi istruttori, richiesti con la memoria 183, comma VI, n.2) cpc, con riferimento alle indagini economiche, come formulate;
Nel merito:
2) pronunciare la separazione personale con addebito nei confronti di Controparte_1
sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto;
1 3) Affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento presso la madre, disciplinando tempi e modi di permanenza presso il padre secondo il migliore interesse delle figlie;
4) Assegnare alla ricorrente la casa familiare, con gli arredi esistenti, sita in Massafra (TA), alla via Mazzini n.4;
5) Disporre a carico del un assegno mensile di €1.000,00 a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento per la moglie e per le figlie e , di cui € 300,00 per la moglie ed € Per_1 Per_2
350,00 per ciascuna figlia, oltre assegno unico universale e rivalutazione ISTAT come per legge, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso e spese straordinarie in ragione del
50% per ciascun genitore.
6) Rigettare le ulteriori domande in quanto inammissibili in questa sede.
7) Condannare il convenuto alle spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per il resistente:
A) dichiarare e ritenere la separazione personale dei coniugi con addebito alla signora
per tutte le ragioni esposte in narrativa e obbligare la stessa a consegnare Parte_1
al tutti gli effetti personali, ed oggetti in oro appartenenti al giacenti CP_1 CP_1 ancora nella casa di via Mazzini, n. 4 come più volte richiesti e a tutt'oggi non ancora consegnati dalla sig.ra Parte_1
B) affidare in maniera condivisa le due figlie e con collocamento presso la Per_2 Per_1
domiciliazione della casa familiare di via Mazzini, n. 4 insieme alla madre , Parte_1
previo invito alla SI.ra di trasferire la propria residenza da via Chiatona n. 30 Parte_1
Massafra alla via Mazzini n. 4 Massafra con madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé un fine settimana al mese, per 45 giorni l'estate con facoltà di portarli nel luogo in cui vive e lavora, per 10 giorni in occasione delle vacanze di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno, per le festività Pasquali ad anni alterni;
C) Riconoscere alla ricorrente il beneficio di porzione della casa familiare di proprietà della
SI.ra , in misura di mq. 80 circa dell'intera misura di mq 140, detenuta Persona_3
unicamente dal SI. fino alla data delle misure temporanee presidenziali in Controparte_1
“comodato d'uso” in via Mazzini n.
4. Si insiste, pertanto, che la predetta casa di proprietà della SI.ra , venga divisa fra i due coniugi in base al progetto di Persona_3
divisione a firma del Geom. già depositato in atti nella quale la SI.ra Persona_4 vi risiederà insieme alle due figlie, sempre a condizione che quest'ultima trasferisca Parte_1
la propria residenza da via Chiatona n. 30 Massafra alla casa familiare in via Mazzini n. 4
2 sempre in Massafra ed assuma in proprio la titolarità di tutte le utenze, accordandosi con la
SI.ra proprietaria dell'intero appartamento, oltre all'impegno in Persona_3 misura proporzionale per il pagamento dell'IMU;
D) Assegnare al SI. il beneficio della porzione di mq 60 della casa ubicata Controparte_1
alla via Mazzini n.4, previa divisione a mezzo del geometra conformemente a Persona_4
quanto già menzionato in atti, posto che il non dispone di beni mobili e/o immobili di CP_1
nessun genere e che ha un lavoro precario con un reddito annuo che non va oltre gli 11.000,00 euro;
E Rigettare la domanda dell'assegno di mantenimento così come richiesto dalla SI.ra per i seguenti motivi: “in primo luogo perché non dovuto in relazione alla Parte_1
responsabilità e il comportamento tenuto dalla SI. nei confronti del SI. Parte_1
poiché la SInora per diversi anni, e in modo particolare negli ultimi 4 o 5 Controparte_1 anni si sottraeva ad avere rapporti di intimità con il marito”; “in secondo luogo perché la stessa è titolare di un reddito proprio riveniente dal proprio lavoro che essa svolge da oltre un trentennio in qualità di bracciante agricola giornaliera di campagna che le hanno dato titolo ad acquisire all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli della sede dell'INPS di Taranto e che da circa un paio di anni ha cambiato lavoro e difatti svolge la sua attività lavorativa in qualità di lavoratrice dipende di un famoso e conosciuto forno “ ” percependo Parte_2
una retribuzione annua di gran lunga superiore a quella del marito, di circa 15.000,00, come risulta dagli atti. A ciò si aggiunge che la SI.ra è una persona ben strutturata Parte_1
culturalmente e socialmente.
F) Porre a carico del solo il pagamento a titolo di contributo al mantenimento in CP_1 favore delle figlie minorenni nella misura di euro “200,00” cadauna pari ad euro 400,00 mensili, con indicizzazione ISTAT con termine per il pagamento entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dalla data che sarà indicata nell'emanando provvedimento dell'On. Tribunale adito.
H) Per l'effetto, condannare la SI.ra al pagamento di tutte le spese, diritti Parte_1
ed onorari della presente procedura, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario, perché si è resa unica responsabile della rottura matrimoniale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 04.01.2022, la sig.ra Parte_1
adiva il Tribunale di Taranto per sentire pronunciare la separazione personale dal sig.
[...]
con il quale aveva contratto matrimonio in Massafra, in data 02.12.2006, Controparte_1
con atto trascritto al n. 123, p. II, S. A, anno 2006 del predetto Comune, e dalla cui unione erano
3 due figlie, nata a [...] l'[...], e nata a [...] il Persona_5 Persona_6
18.05.2012, entrambe studentesse.
La ricorrente rappresentava che il marito durante il matrimonio aveva svolto varie attività lavorative, dapprima dipendente della “Scim”, azienda metalmeccanica di famiglia, successivamente, a seguito della liquidazione della predetta società, aveva prestato la propria attività alle dipendenze della società di assicurando Parte_3 Persona_7
alla famiglia un elevato tenore di vita;
che da giugno 2021 lo stesso è dipendente, come guardia giurata, della “Metronotte” con uno stipendio mensile di circa € 1.300/1.500, continuando a lavorare, senza regolare assunzione, presso l'azienda di Serramenti e Carpenteria “Festa & C.” con sede in Massafra alla via Chiatona;
che è inoltre titolare di mezzi agricoli tra cui un trattore con il quale effettua lavori agricoli per conto terzi in varie aziende agricole della zona;
che la ricorrente è bracciante agricola.
Aggiungeva che i proventi delle varie attività lavorative del pari a circa € 2,500,00 al CP_1 mese, venivano custoditi nella cassaforte presente nell'abitazione e gestiti dalla moglie per le esigenze della famiglia e che tanto era avvenuto sino al momento in cui era insorta la crisi familiare.
Con riferimento alle cause che hanno determinato l'intollerabilità della convivenza, deduceva che il rapporto coniugale è entrato in crisi per responsabilità esclusiva del il quale CP_1
aveva assunto condotte in violazione dei doveri derivanti dal rapporto di coniugio, segnatamente ha violato il dovere di fedeltà e di assistenza morale e materiale.
Lamentava segnatamente che il coniuge si era rivelato persona fredda e distaccata, incapace di gesti e manifestazioni d'affetto nei confronti della moglie che, nel corso del tempo, aveva mortificato e squalificato come donna e come madre;
che da ultimo il aveva intrapreso CP_1
una relazione extraconiugale con tale conosciuta durante la frequenza di un Persona_8
corso serale per il conseguimento del diploma di perito agrario.
Instava quindi per l'addebito della separazione al marito e rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Affidare le figlie minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la mamma nella casa coniugale;
disciplinando il diritto di visita del padre secondo il migliore interesse delle minori.
3) Assegnare alla che vi abiterà con le figlie minori, la casa coniugale sita in Parte_1
Massafra alla via Mazzini, unitamente al locale deposito. con gli arredi esistenti.
4) Disporre a carico del un assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento per la moglie e per le figlie in ragione di € 350,00 per ciascuna figlia ed € 300,00
4 per la moglie oltre rivalutazione ISTAT come per legge, con decorrenza dalla data del deposito.
Disporre che gli ANT/ Assegno unico siano percepiti dalla Parte_1
Disporre che le spese straordinarie per le figlie siano suddivise tra i genitori in ragione del
50% come da protocollo vigente presso il Tribunale di Taranto.
Nel prosieguo, voglia l'On. le Tribunale:
3) Pronunciare la separazione giudiziale con addebito a 5) Confermare per Controparte_1
il resto i provvedimenti presidenziali come innanzi richiesti.
6) Condannare il convenuto alle spese e competenze di causa.”.
Con decreto di fissazione dell'udienza del 20.01.2022, il P.D. fissava l'udienza dell'11.04.2022 per la comparizione personale dei coniugi.
Con MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA EX ART.709 C.P.C. CON DOMANDA
RICONVENZIONALE depositata in data 17.03.2022, il sig. si costituiva Controparte_1
nel presente giudizio e, pur aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione personale dei coniugi, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto da parte ricorrente, assumendo che la crisi coniugale era imputabile ad esclusiva responsabilità della ricorrente, la quale aveva manifestato un carattere litigioso e irascibile, sottraendosi sistematicamente ai doveri scaturenti dal matrimonio;
precisava che la moglie contestava al marito le prolungate assenze da casa, attribuite dal resistente ad impegni lavorativi, e da ultimo in data 12.11.2021, gli comunicava inaspettatamente la volontà di separarsi.
In ordine alla richiesta di addebito, ne rilevava l'inammissibilità e infondatezza, negava di avere mai violato gli obblighi derivanti dal matrimonio, in particolare il dovere di fedeltà, e sosteneva che i coniugi da tempo conducevano vite separate, essendo venuta meno totalmente ogni sorta di comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, esponeva che l'immobile sito in
Massafra (Ta) alla via Mazzini n.4 è di proprietà della madre sig.ra e Persona_3 concessa al solo figlio in comodato d'uso gratuito.
Chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente, la quale da diversi anni svolge lavoro di bracciante agricola per circa 200 giornate lavorative ogni anno, pur facendo risultare solo 102 gg. al fine di percepire l'indennità di Disoccupazione Agricola e assegni familiari, avendo percepito con tali modalità un reddito complessivo annuo di €
13.644,00, per l'anno 2019 e per l'anno 2020.
Quanto alla propria situazione patrimoniale e reddituale, deduceva di svolgere attività di piccolo imprenditore agricolo e lavori occasionali a tempo determinato, da ultimo per otto mesi presso l'istituto di Metronotte di Ginosa (Ta), da cui è stato licenziato in data 07.03.22; che aveva
5 percepito una retribuzione mensile di € 1.239.00, conseguendo redditi da lavoro dipendente pari ad € 8.376,00 per il periodo da maggio 2021 al 31.12.2021, a cui andava aggiunta la somma di €
1.841,00, provento di lavori occasionali giornalieri, per un reddito annuo complessivo pari ad €
10.217,00.
Non si opponeva alla domanda di affido condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre nella casa familiare, previa divisione della stessa, e con diritto del padre di vedere e tenerle con sé secondo accordi che i due coniugi avrebbero assunto di volta in volta, tenendo presente gli impegni di lavoro dei genitori e quelli scolastici e delle attività ludiche delle stesse, in assenza di accordi fra i coniugi, un fine settimana al mese, per 45 giorni l'estate, con facoltà di portarle nel luogo in cui vive e lavora, per 10 giorni in occasione delle vacanze di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno, per le festività Pasquali ad anni alterni;
infine, che le spese straordinarie fossero poste al 50% tra i coniugi.
Il convenuto si impegnava, inoltre, a corrispondere alle figlie e a titolo di Per_1 Per_2 contributo al mantenimento la somma di € 200,00 cadauna per un totale di € 400,00 mensili da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese a decorrere dalla data dell'adozione dei provvedimenti temporanei.
Concludeva rassegnando le seguenti richieste:
“AA) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla signora Parte_1
per tutte le ragioni esposte in narrativa;
[...]
B) affidare in maniera condivisa le due figlie con collocamento presso la nuova domiciliazione della madre con facoltà per il padre di vederli ed averli con sé un fine settimana al mese, per 45 giorni l'estate con facoltà di portarli nel luogo vive e lavora, per 10 giorni in occasione delle vacanze di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il
Capodanno, per le festività Pasquali ad anni alterni;
C) attribuire il diritto di godimento alla ricorrente di porzione, in misura di m.80 della casa attualmente occupata dal in via Mazzini n. 4, che vi risiederà insieme alle due figlie a CP_1 condizione che quest'ultima trasferisca la propria residenza e domiciliazione ed assuma in proprio la titolarità di tutte le utenze, accordandosi con la SI.ra , Persona_3 proprietaria dell'appartamento, oltre all'impegno in misura proporzionale per il pagamento dell'IMU;
D) Rigettare la domanda di erogazione di assegno in favore della moglie, perché non ci sono né presupposti e né i requisiti per l'attribuzione di un assegno in favore della medesima;
E) imporre il mantenimento dei figli nella misura di euro <<200.00>> cadauna, onnicomprensiva in considerazione del fatto che le minori e la madre vivranno nella casa di
6 proprietà esclusiva del resistente, ovvero della di lui madre, tenendo presente che il padre deve affrontare notevoli spese per la gestione della nuova casa, tutto ciò fino al raggiungimento dell'autonomia economica delle figlie.
Il pagamento avverrà entro il giorno 5 di ciascun mese a decorrere dalla data dell'emanando
“Provvedimento Temporaneo”;
F) Per l'effetto, condannare la SI.ra al pagamento di tutte le spese, diritti Parte_1
ed onorari della presente procedura, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario, tutto ciò, anche per non aver aderito “Mediazione Assistita” ai sensi dell'art.6 del D.L. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L.10 novembre 2014, nonché alla negoziazione assistita dagli avvocati in materia di separazione dei coniugi.”.
All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, il G.D. emetteva l'ordinanza ex artt. 707-708 c.p.c. in data 21.05.2022, con la quale, premessa una sintetica ricostruzione degli atti introduttivi del giudizio e delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione nonché prendendo atto della situazione di fatto esistente tra le parti, che vivono già separate di fatto e hanno due figlie minori di età ( di anni 14 e Per_1
di anni 10); e altresì valutate le loro capacità reddituali, e tenuto conto delle rispettive Per_2 richieste;
ritenuto che
vi sia sostanziale accordo tra le stesse in ordine all'affido condiviso delle due figlie minorenni e alla permanenza del loro collocamento con la madre, nonché al regolamento del diritto di visita paterno, da demandarsi al libero accordo degli interessati, tenuto comunque conto delle preminenti esigenza della prole stessa;
ritenuto che
in ragione dell'attuale collocamento delle due figlie minori con la madre presso la casa familiare in
Massafra (TA) alla via Mazzini, quest'ultima vada assegnata alla ricorrente, benché di proprietà della madre e del fratello del resistente, dovendosi ritenere che il relativo comodato gratuito (incontestato) in favore di quest'ultimo sia stato finalizzato a garantire l'esigenza abitativa del suo nucleo familiare, in assenza di elementi di segno contrario;
ritenuto che
in ragione del divario reddituale tra le parti (la ricorrente è bracciante agricola ed espone un reddito annuo lordo di circa Euro 8.900,00 nell'ultima dichiarazione in atti, benché attualmente disoccupata, ma tale ultima circostanza può ritenersi fisiologicamente connessa alla tipologia di attività lavorativa svolta e alla sua stagionalità; mentre il resistente si è dichiarato impiegato, ma al contempo “piccolo imprenditore”, e ha riferito di percepire un reddito mensile da lavoro dipendente di circa Euro 1.500,00/1.600,00, esponendo un reddito annuale lordo dall'ultima dichiarazione superiore a Euro 10.000,00, che tuttavia mal si concilia con le dichiarazioni complessivamente fornite in atti;
ambo le parti, poi, muovono reciproche contestazioni circa la percezione di redditi non dichiarati, ma riferiscono concordemente di una
7 certa capacità patrimoniale della famiglia in costanza di matrimonio) e dell'esigenza assistenziale da ancorarsi al criterio del “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio, vada posto a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della moglie di Euro
150,00 mensili, nonché un contributo al mantenimento delle due figlie di ulteriori Euro 150,00 ciascuna, tutti rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Va inoltre posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% del totale alle spese straordinarie relative alla due figlie;
tenuto comunque conto dei limiti dell'indagine collegata alla presente fase presidenziale, fatta salva ogni ulteriore, successiva attività istruttoria da riservare al prosieguo del giudizio e visto l'art. 708, co. 3, c.p.c., assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti con i quali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, ponendo la residenza ove riterranno opportuno, affidava congiuntamente ai genitori le due figlie minorenni Per_5
e collocandole stabilmente con la madre presso la casa familiare sita in
[...] Per_2
Massafra (TA) alla via Mazzini;
disponeva che il resistente, vedesse le Controparte_1
figlie e s'intrattenesse con le stesse secondo il libero accordo degli interessati, tenuto comunque conto della preminenza degli interessi delle due minori, poneva a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, l'importo
[...] Parte_1 complessivo mensile di Euro 450,00, di cui Euro 150,00 per il mantenimento di quest'ultima ed
Euro 150,00 ciascuna a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a partire dal corrente mese di maggio 2022; poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alle due figlie minorenni, da individuarsi in conformità al protocollo in vigore presso questo Tribunale;
infine, assegnava alla ricorrente, la casa familiare sita in Massafra (TA) alla via Mazzini e Parte_1
impartiva le opportune disposizioni per il prosieguo del giudizio nella fase contenziosa.
Con sentenza n. 2277/20223 depositata in data 3.10.2023 e pubblicata il 05.10.2023, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi nato in Controparte_1
AS (Taranto) il 30.03.1976, e nata in [...] il Parte_1
23.09.1971, uniti in matrimonio concordatario contratto in Massafra (Taranto) il 02.12.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massafra dell'anno 2006, atto n.
123, Parte II, Serie A e con separata ordinanza in pari data ha disposto per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 21.3.24, il procuratore dell'attrice esibiva certificazione di presa in carico da parte della psicologa Dott. di Palagiano della figlia minore delle parti, Testimone_1 CP_1
8 precisando che l'avvio del percorso era avvenuto con il consenso del sig. ed è Per_1 CP_1
finalizzato ad agevolare il riavvicinamento tra padre e figlia.
Con ordinanza del 16.04.2024 il P.I. decideva sulle istanze istruttorie e disponeva l'ascolto delle figlie minori delle parti, riservando all'esito ogni ulteriore determinazione circa l'eventuale adozione di provvedimenti in relazione ai lamentati impedimenti frapposti dalla madre rispetto all'esercizio del diritto di intrattenimento con l'altro genitore.
Espletato l'ascolto delle minori all'udienza del 13.06.2024 ed esaurita l'istruttoria, la causa è stata riservata per la decisione in data 04.03.2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nelle note scritte e con concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., applicabile al presente procedimento ratione temporis.
*****
A seguito della pronunzia, con sentenza non definitiva n. 2277/20223 depositata in data
3.10.2023 e pubblicata il 05.10.2023, della separazione personale dei coniugi, residuano da delibare la domanda di addebito formulata reciprocamente dalle parti, nonché le questioni relative all'affidamento e al mantenimento delle figlie minori e con la connessa Per_1 Per_2
domanda di assegnazione della casa familiare, e infine la domanda di mantenimento formulata dalla attrice.
La separazione va pronunciata con addebito al convenuto, che vi ha dato causa con il suo comportamento contrario al dovere di fedeltà, codificato dall'art. 143, secondo comma, c.c., la cui violazione costituisce causa di addebito ai sensi dell'art. 151 c.c. (“La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi
i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”).
Non ricorrono, invece, i presupposti per accogliere la domanda di addebito formulata nei confronti dell'attrice, per assoluta carenza di prova della violazione dei doveri coniugali e comunque della ascrivibilità alla condotta della stessa del maturarsi della intollerabilità della convivenza coniugale.
La giurisprudenza di legittimità ha invero in più pronunce affermato che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143
c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più
9 tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare l'impossibilità per i coniugi di continuare a convivere (Cass., Sez. 1, n. 18074/2014).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (v. Cass., Sez. 1, n. 14162/2001; Cass., Sez. 1,
n. 15101/2004).
Occorre, inoltre, precisare che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., Sez. 1, n. 20866/2021).
Tali principi sono applicabili anche all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, che, costituendo una violazione particolarmente grave, di norma idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-
1, n. 16859/2015; Cass., Sez. 1, n. 25618/2007; Cass., Sez. 1, n. 13592/2006).
Secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 3923/2018; Cass.,
Sez. 1, n. 2059/2012).
Sul punto, nell'ordinanza n. 35296 del 18.12.2023 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato principio secondo il quale “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell' intollerabilità della
10 convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n.
16169 del 2023)”, precisando i giudici di legittimità che la Corte di merito correttamente aveva richiamato il detto principio “rilevando come nel giudizio sia pacificamente emerso che … la moglie si è allontanata dalla casa familiare ed ha intrapreso una relazione extraconiugale, comportamenti che costituiscono violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l'addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale;
ad esempio, per quanto attiene all'allontanamento, e a meno che esso non sia posteriore alla domanda di separazione, la prova che sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge e, quanto al dovere di fedeltà, dimostrando rigorosamente la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, che di regola deve invece presumersi;
inoltre deve tenersi conto che i doveri coniugali sono inderogabili e pertanto non rileva la eventuale tolleranza da parte dell'altro coniuge (Cass. n. 15212 del 30/05/2023, Cass. n. 25966 del
02/09/2022; Cass. n. 11792 del 05/05/2021; Cass. n. 648 del 15/01/2020; Cass. n. 3923 del
19/02/2018; Cass. 22/01/2019 n. 14591)”.
Tale principio è stato confermato ancor più di recente dalla Cassazione nell'ordinanza n.
22291/2024, con la quale ha affermato che l'eccezione di chi contesta l'addebito è persino da reputarsi inammissibile se non si fornisce prova dell'inefficacia causale dei fatti contestati (Cass.
Ord. n. 22291/2024; nel caso esaminato è stata ritenuta sufficiente la prova del tradimento fornita tramite un'unica foto, poiché controparte si è limitata a negare la veridicità del tradimento, senza allegare alcun elemento utile a fornire una spiegazione alternativa dei fatti).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la fondatezza della richiesta di addebito della separazione a carico del marito consegue alle evidenti prove della sua infedeltà, emergenti dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, i quali hanno confermato che il aveva CP_1
intrapreso una relazione extraconiugale con tale sig.ra determinando la reazione Persona_8
della moglie e il forte disagio delle figlie, che hanno risentito pesantemente della disgregazione del nucleo familiare, anche per le modalità con cui la crisi coniugale si è manifestata.
In merito alle cause della maturata intollerabilità della convivenza, hanno ampiamente riferito i testi e , della cui attendibilità non si ha motivo alcuno Testimone_2 Testimone_3
di dubitare, avendo gli stessi reso deposizioni chiare e dettagliate, tra loro concordanti e aventi ad oggetto per lo più circostanze apprese direttamente ovvero adeguatamente riscontrate sulla scorta di elementi estrinseci.
11 Esaminata all'udienza del 24.10.2024, la teste ha confermato che il Testimone_2
era proprietario di un trattore agricolo, con il quale eseguiva lavori a pagamento;
che CP_1
l'abitazione coniugale era servita da un locale di pertinenza in cui la famiglia custodiva i giochi delle figlie, le biciclette, l'albero di Natale ed indumenti, di cui il aveva cambiato la CP_1
serratura di accesso, impedendo in tal modo alla ed alle figlie di utilizzarla sino ad Parte_1
arrivare a bruciarne il contenuto;
ha dichiarato inoltre di aver visto il accedere CP_1 nell'immobile di Via Mercadante;
di avere avuto modo di vedere personalmente i messaggi sul cellulare della SI.ra confermando la circostanza di prova: “Vero che nel maggio Parte_1
2021 il inviava alla il seguente messaggio “amore mio vado a riposare ci CP_1 Per_8 sentiamo dopo, devo dirti una cosa importante”; successivamente in data 23 e 26 settembre
2021 inviava altri messaggi dal contenuto amoroso, alla predetta donna”; quanto alla circostanza n. 8, erroneamente indicata con il n. 6 della memoria istruttoria di parte ricorrente
(“Vero che allorquando la ha avuto contezza dei messaggi, il ha confessato Parte_1 CP_1 alla moglie la relazione”), nel confermarla ha precisato che, a fronte della contestazione da parte della moglie dei detti messaggi, il aveva confessato la relazione extraconiugale;
in CP_1
merito alla circostanza n. 9, erroneamente indicata con il n. 7 della memoria istruttoria di parte ricorrente e alle seguenti, le ha confermate, in quanto amica di famiglia che frequentava abitualmente la casa dei coniugi, constatando che la accudiva le figlie e si occupava Parte_1 della casa, seguiva le bambine nell'espletamento dei compiti e nei rapporti con le insegnanti, presenziando ai colloqui scolastici, mentre il padre era sempre fuori per lavoro o per lo studio, occupandosi la prima di ogni esigenza delle minori, che accompagnava anche ai controlli medici;
quanto al tenore di vita serbato dalla famiglia ha dichiarato di avere Persona_9
effettuato dei brevi viaggi insieme ai coniugi e delle uscite settimanali, in casa o in pizzeria e nei ristoranti, che i componenti della famiglia indossavano abiti firmati, acquistati nelle migliori boutique del Paese, circostanza di cui ha dichiarato di essere a conoscenza in quanto si recava unitamente alla a fare acquisti, anche in presenza del che pagava con carta Parte_1 CP_1
di credito;
che le figlie della coppia effettuavano lezioni di pianoforte, avendo assistito alle conversazioni telefoniche tra la e la maestra di pianoforte e che la famiglia aveva Parte_1 acquistato una pianola;
in merito alle causa della disgregazione dell'unione coniugale ha confermato che la stessa “si è disgregata nel 2021 allorquando il ha intrapreso la CP_1
relazione con , conosciuta durante il corso serale per il conseguimento del Persona_8 diploma di perito agrario, precisando che “tanto so poiché dapprima mi è stato riferito dalla
e in seguito, dopo che il ha lasciato la casa coniugale, io stessa l'ho visto Parte_1 CP_1
insieme alla . Ho appreso della crisi nel settembre 2021 dalla SI.ra in Per_8 Parte_1
12 occasione del compleanno della stessa. Quel giorno, precisamente il 23 settembre, mi recai presso l'abitazione della SI.ra per portarle un regalo e la trovai molto provata;
Parte_1
chiesi spiegazioni al marito, che non me le seppe dare. Nei giorni successivi contattai telefonicamente la per chiederle come stava e cos'era successo, e lei mi riferì di Parte_1 avere scoperto la relazione del marito con un'altra donna in quanto aveva ricevuto dei messaggi che riportavano le conversazioni dal contenuto amoroso tra il marito ed un'altra donna. Fino a quel momento la famiglia era felice”; ha confermato che il durante il CP_1
matrimonio frequentava con luoghi pubblici, riferendo alla moglie di essere con Persona_8
amici; ha inoltre riferito di incontrare per strada il e la insieme;
ha confermato CP_1 Per_8 la circostanza n. 24, erroneamente indicata con il n. 22 (“Vero che tale relazione fu scoperta, nell'ottobre 2021, anche da sorella di che ne diede Persona_10 Persona_8 comunicazione alla attraverso messaggi”), aggiungendo che la alcuni Parte_1 Parte_1
mesi dopo le aveva riferito di avere scoperto chi era la persona che le aveva inviato i messaggi tra la e il in quanto era apparsa sul profilo whatsapp l'immagine del mittente e Per_8 CP_1
che si trattava di;
infine ha riferito che la SI.ra ha avuto grandi Persona_11 Parte_1
difficoltà economiche e si era rivolta a parenti ed amici per ricevere un supporto economico, che la stessa nell'immediatezza si è attivata nella ricerca di un lavoro stabile, in quanto in precedenza lavorava saltuariamente con i fratelli e che le aveva chiesto un sostegno economico, concludendo con l'affermazione che “a seguito dell'allontanamento del marito le figlie hanno dovuto effettuare delle rinunce”.
Le dichiarazioni della teste appena richiamate hanno trovato pieno riscontro in quelle rese dal teste , fratello della attrice, il quale, esaminato alla medesima udienza Testimone_4
del 24.10.2024, ha confermato che il cognato è titolare di attrezzi agricoli e Controparte_1
segnatamente di un trattore con cui effettua lavori agricoli per conto terzi;
che la famiglia disponeva di un locale di pertinenza dell'abitazione familiare, ove erano risposti oggetti delle figlie della coppia, indumenti e oggetti della famiglia, che ne era stato impedito l'accesso alla sorella da parte del marito, il quale aveva sostituito la serratura della porta di ingresso;
che il nel 2022 aveva locato un immobile in Massafra alla via Mercadante 59, in cui era CP_1
andato a vivere con la sig.ra circostanza di cui ha affermato di avere diretta conoscenza Per_8
per averlo visto di persona;
che la sorella si era sempre dedicata alla cura della famiglia ed all'accudimento delle figlie, come personalmente constatato attraverso la frequentazione quotidiana della casa della stessa, la quale seguiva le figlie nei compiti e nei rapporti con le insegnanti, presenziando ai colloqui con le stesse, si occupava di ogni esigenza delle minori … accompagnandole anche ai controlli medici;
che la famiglia godeva di un elevato tenore di vita,
13 effettuava vacanze, uscite settimanali con amici, pranzi e cene in locali pubblici; che i componenti della famiglia indossavano abiti firmati, acquistati nelle migliori boutique del paese; che le figlie della coppia effettuavano lezioni di pianoforte e chitarra;
che la famiglia disponeva di una cassaforte;
dichiarava inoltre che “il ha lavorato sicuramente presso CP_1
l'azienda , poiché l'ho visto. Posso confermare che effettua lavori agricoli per conto Pt_4 terzi;
con il suo mezzo lavorava presso proprietà altrui.”.
Quanto alle cause del fallimento del rapporto coniugale, il teste riferiva che il ha CP_1
intrapreso una relazione con la nel 2021, presumo che si siano conosciuti durante i corsi Per_8 serali; di avere appreso la circostanza dall'ex compagno della il quale lo aveva Per_8
contattato per incontrarlo e di persona gli aveva riferito che la compagna aveva Persona_8
una relazione con il cognato, indicandogli il luogo degli incontri clandestini, a fronte della incredulità manifestata dal teste, non avendo mai avuto alcun sentore di una crisi coniugale ed avendo sempre avuto un bellissimo rapporto con mio cognato; il testimone ha aggiunto che
“effettivamente dopo alcuni giorni ho seguito mio cognato nel posto indicatomi, lungo la strada per Martina Franca, ed ho avuto conferma che la lasciava la sua autovettura e saliva su Per_8
quella del e si appartavano in una stradina di campagna. Non posso indicare con CP_1 precisione la data in cui tali fatti sono avvenuti, era il 2021”; ha confermato, quindi, che tale relazione fu scoperta da , compagno della e dal di lei padre Persona_12 Per_8 [...]
e di avere lui stesso avuto un colloquio con i predetti e CP_2 Persona_12 [...]
di avere pertanto appreso dell'incontro chiarificatore avvenuto tra il e CP_2 CP_1
il quale gli aveva poi chiesto di intercedere con il cognato affinché lo CP_2
convincesse a interrompere la relazione con la figlia in merito alla circostanza Persona_8
se il attualmente vive con , ha confermato il rapporto di convivenza, CP_1 Persona_8
precisando di frequentare un circolo ricreativo che si trova di fronte all'abitazione del CP_1
e di vederlo di frequente;
ha precisato che la relazione tra il e la fu scoperta CP_1 Per_8 nell'ottobre 2021 da sorella di che ne diede comunicazione alla Persona_10 Persona_8
attraverso messaggi, per avere letto tali messaggi, che gli erano stati mostrati dalla Parte_1
sorella infine ha confermato che dopo che il si era allontanato Parte_1 CP_1
dalla cada familiare, i parenti avevano dovuto aiutare economicamente la sorella, che lavorava saltuariamente come bracciante agricola.
Circa le cause del fallimento dell'unione, la circostanza della relazione extraconiugale intrapresa dal convenuto con è stata riferita, sia pure con comprensibile ritrosia, anche Persona_8
dagli stretti congiunti della nuova compagna del ovvero il padre e la sorella della CP_1
stessa.
14 Esaminato all'udienza del 30.01.2025, il teste di parte ricorrente SI. ha riferito CP_2
che nel 2022 la figlia si era separata dal marito e che per tale motivo da quel momento Per_2
non aveva più inteso vederla, non condividendo tale scelta;
ha confermato che la figlia aveva seguito un corso di perito agrario, dichiarando di non sapere se in quell'occasione avesse intrapreso una relazione sentimentale con il ha aggiunto che era stato l'ex compagno CP_1
di Spada a scoprire la relazione tra la stessa ed il Persona_13 CP_1
Sentita alla medesima udienza, il teste di parte ricorrente , pur riferendo di non Persona_11
frequentare attualmente la sorella ha confermato la circostanza n. 24, erroneamente Per_2 indicata con il n. 22, della memoria istruttoria di parte ricorrente, del seguente contenuto: “Vero che tale relazione fu scoperta, nell'ottobre 2021, anche da sorella di Persona_10 [...]
che ne diede comunicazione alla attraverso messaggi”, affermando di non Per_8 Parte_1
ricordare tuttavia il tenore esatto dei massaggi da lei stessa inviati alla moglie del CP_1
Si ritiene che il contegno oltremodo riservato, al limite della reticenza, serbato dai familiari della
SI.ra lungi dal destare sospetti di non genuinità, ne costituisca invece un indice Persona_8
di assoluta attendibilità, in quanto gli stessi hanno concordemente dichiarato che a seguito della scoperta della relazione tra la figlia e sorella e il ad opera dell'ex compagno della CP_1
donna, avevano sostanzialmente interrotto qualsiasi rapporto con la stessa, non condividendone evidentemente le scelte di vita, come emerge anche dalla decisione di rivelare il tradimento del coniuge alla Parte_1
Per quanto non possa assumere pieno valore probatorio, un ulteriore elemento di conforto alla ricostruzione come emergente dalla istruttoria, si rinviene nelle dichiarazioni della figlia minore la quale ha riferito nel corso dell'ascolto che nel 2021, nel giorno del suo Persona_5
compleanno, aveva scoperto che il padre intratteneva una relazione con una donna, e che tale scoperta, avvenuta dalla lettura dei messaggi che si scambiava con la compagna e successivamente confermata ancor prima che la circostanza venisse a conoscenza della madre,
l'aveva molto turbata e che da quel momento il rapporto con il padre si era deteriorato sino a maturare nella ragazza il rifiuto ad incontrarlo.
Orbene, dalla ricostruzione della istruttoria emerge con evidenza come l'infedeltà del marito sia stata la reale ed esclusiva causa del fallimento dell'unione coniugale, in precedenza incanalata su binari di normalità sociale, caratterizzata dalla condivisione tra le parti dei fondamentali aspetti della cita familiare;
dalle prove assunte risulta, invero, che il nel 2021 ha allacciato CP_1
con la SI.ra una relazione adulterina, peraltro con modalità offensive della Persona_8
dignità e del rispetto dovuti al coniuge, in quanto pubblicamente intrattenuta;
che lo stesso, dopo la scoperta del tradimento da parte della moglie, si era allontanato dalla casa coniugale,
15 iniziando un rapporto di stabile convivenza con la detta che da quel momento si sottraeva Per_8
agli obblighi di solidarietà materiale e personale, non provvedendo in modo adeguato al sostentamento del nucleo familiare composto dalla moglie e dalle due figlie minori, le quali erano costrette ad affrontare gravi problemi oltre che psicologici anche di natura economica, cui facevano fronte soltanto grazie al sostegno dei prossimi congiunti e degli amici più stretti.
Non risulta infine dimostrata la addotta carenza del necessario nesso eziologico tra sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale e violazione ai doveri scaturenti dal matrimonio, il cui onere gravava a carico del convenuto.
Secondo la giurisprudenza già in premessa richiamata, in materia è invero costante l'orientamento nel senso di ritenere che il coniuge che chiede la pronuncia di addebito ha l'onere di provare la contrarietà della condotta dell'altro ai doveri discendenti dal matrimonio e l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre incombe sull'altro coniuge di (allegare e) provare l'anteriorità della crisi coniugale rispetto all'infedeltà o ad altra violazione dei doveri coniugali e la conseguente assenza del nesso causale tra la condotta fedifraga e l'intollerabilità della convivenza (v. Cass., ord. 7 agosto 2024, n. 222911, cit.).
Nalla specie, tuttavia alcun elemento è stato addotto e provato dal convenuto idoneo a dimostrare che prima dell'instaurazione della relazione extraconiugale con la sig.ra il Per_8
rapporto coniugale fosse già deteriorato e la prosecuzione della convivenza intollerabile.
La separazione dei coniugi va, pertanto, pronunciata con addebito al marito, in accoglimento della domanda formulata dalla attrice.
Non è invece fondata, come si è detto, e deve essere respinta, la domanda di addebito alla moglie spiegata dal convenuto, in quanto alcun elemento è emerso nel corso del giudizio a supporto della tesi difensiva secondo cui il rapporto era irreversibilmente deteriorato anche prima della separazione a causa della condotta asseritamente fredda e distaccata serbata dalla moglie, essendo invece dimostrato che il rapporto coniugale era sereno (il rapporto era felice riferisce la teste , connotato dalla condivisione delle fondamentali scelte della vita Tes_2 familiare, dalla collaborazione nell'interesse del nucleo da parte di entrambi i coniugi, dalla
16 frequentazione di amicizie comuni e dalla conduzione del ménage familiare secondo modalità adeguate rispetto alle discrete condizioni economico-reddituali godute dai coniugi in costanza di matrimonio.
*****
Residuano da esaminare le questioni accessorie afferenti la prole e segnatamente i provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento delle due figlie minori e Per_1
rispettivamente di anni 17 e 13, alla disciplina dei tempi di intrattenimento con i Per_2
genitori e alla connessa assegnazione della casa familiare.
Quanto al primo aspetto, può confermarsi l'affido condiviso delle due minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, viste le conformi conclusioni rassegnate in merito dalle parti.
Alla prevalente collocazione delle minori consegue l'assegnazione alla madre della casa coniugale, senza che sia di ostacolo la detenzione della stessa a titolo di comodato gratuito da parte della madre del SI. (la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. CP_1
13603/2004 ha invero affermato sul tema il seguente principio: “Nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.”, precisando che la durata del comodato dell'immobile, qualora la scadenza non sia determinata, è strettamente correlata alla destinazione impressa ed è finalizzata a consentire un godimento esteso a tutti i componenti della comunità familiare, per cui il vincolo di destinazione dell'immobile, inoltre, non può considerarsi automaticamente caducato per il sopravvenire della crisi coniugale, prescindendo quella destinazione, nella sua oggettività, dalla effettiva composizione, al momento della concessione in comodato, della comunità domestica).
Non è fondata, invece, la domanda di assegnazione parziale dell'immobile avanzata dal in considerazione delle sue dimensioni e dei conflittuali i rapporti intercorrenti tra le CP_1
parti.
Sul punto deve osservarsi che in sede di assegnazione della casa coniugale occorre tener conto in via prioritaria dell'interesse dei figli, oltre che della concreta divisibilità dell'immobile, in
17 ragione della idoneità ed autonomia abitativa delle frazioni ricavate e della adeguatezza degli spazi per i figli, mentre resta estraneo a tale valutazione qualsivoglia profilo relativo alla ponderazione tra interessi di natura economica dei coniugi, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, ai sensi degli artt.
337 bis e 337 sexies c.c.
Del resto, è dubbia la stessa comoda divisibilità del bene, come emerge dall'esame della relazione a firma del Geom. e delle allegate planimetrie, da cui risulta che allo stato Per_4
l'immobile è composto da un solo bagno e da due camere da letto, quindi, non si vede come potrebbero ricavarsi dalla attuale abitazione familiare due autonome unità immobiliari e con quali costi, ma soprattutto che tale ipotesi non consentirebbe alle minori di preservare il proprio habitat domestico (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/08/2023, n. 24106/2023).
L'assegnazione della casa coniugale comprende pacificamente le pertinenze (sul punto v. Cass., ord. n. 510/2020).
Quanto alla regolamentazione delle modalità di frequentazione delle figlie con il padre, le stesse, molto unite tra di loro, con la madre e con i parenti del ramo sia materno che paterno, nel corso dell'ascolto hanno evidenziato una risalente mancanza di confidenza con il padre, descritto come non molto interessato alle esigenze della famiglia e spesso assente anche per ragioni lavorative, acuitasi a seguito della separazione e per effetto delle modalità con cui la crisi si manifestava (per cui si rinvia a quanto osservato supra), offensive della dignità del coniuge ma anche fonte di grave disagio per la prole, esprimendo pertanto le minori il netto rifiuto alla ripresa dei rapporti con lo stesso.
Tuttavia, in mancanza di elementi tali da ritenere pregiudizievole il ripristino dei rapporti affettivi e di frequentazione con il genitore non convivente, che nel corso del giudizio si è cercato, con la fattiva collaborazione dei difensori delle parti, di ricucire, va incentivato e gradualmente incrementato, prevedendosi inizialmente che avvengano incontri almeno settimanali di un'ora nella fascia pomeridiana, nel luogo e secondo le modalità che i genitori potranno di volta in volta concordare e in caso di mancato accordo meglio precisate in dispositivo, e successivamente di almeno in intero pomeriggio alla settimana, sempre secondo quanto stabilito di comune accordo dalle parti o in mancanza nella parte dispositiva del presente provvedimento, sino ad arrivare a una frequentazione più assidua, nell'interesse delle minori (e della sola minore dopo il raggiungimento della maggiore età della primogenita) a Per_2
conservare un rapporto costante e significativo da punto di vista sia affettivo che educativo con entrambi i genitori.
*****
18 La delibazione delle domande di mantenimento proposte dalla attrice in relazione alle figlie minori e per il proprio sostentamento richiede una preventiva ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi.
Orbene, nel corso del giudizio è stato provato che la famiglia aveva in costanza di matrimonio un discreto tenore di vita, che consentiva ai componenti del nucleo familiare di frequentare locali, effettuare viaggi di piacere, acquistare capi di abbigliamento firmato, assicurare alle figlie la frequenza di attività extrascolastiche a pagamento.
Dall'estratto contributivo pervenuto dall'INPS in data 30.09.2024 risulta che il ha CP_1
espletato attività lavorativa sino 2023 presso varie aziende, percependo redditi di oltre 20.000
Euro all'anno, e inoltre che integrava tali redditi da lavoro dipendente con l'attività autonoma svolta in agricoltura, essendo proprietario di macchine agricole con le quali svolge anche lavori in agricoltura per conto di terzi (v. dichiarazioni testi e , seppure ha dichiarato Parte_1 Tes_2 nel corso dell'interrogatorio formale reso in data 12.09.2024, di avere venduto il mezzo.
Deve pertanto ritenersi che essendovi prova della notevole capacità lavorativa e reddituale del convenuto, l'attuale formale stato di disoccupazione sia finalizzato ad ulteriormente sottrarsi agli obblighi di solidarietà familiare sullo stesso incombenti, cui in precedenza assolveva in maniera costante, depositando i proventi delle attività lavorative espletate nella cassaforte posta all'interno dell'abitazione coniugale, come dallo stesso ammesso nel corso dell'interrogatorio formale, avendo peraltro in sede di costituzione riconosciuto di aver sempre provveduto al mantenimento delle figlie e di tutta la famiglia… di essersi sempre occupato di fare la spesa per tutto il necessario all'intera famiglia , ha provveduto al vestiario delle figlie e della moglie, all'acquisto dei libri , al pagamento delle rette relative alle attività ludiche praticate dalle figlie, pagava le utenze e tutte le imposte ( cfr. pag. 8 della comparsa di risposta).
Tanto premesso e senza che sia necessario disporre ulteriori accertamenti, con conseguente rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla attrice e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, deve rammentarsi che a mente dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto
a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato”.
In ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, la S.C. ha costantemente affermato che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi
19 dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio.” (così Cass.
n.12196/2017).
Orbene, rispetto alla ricostruzione del tenore di vita assicurato al nucleo familiare in costanza di matrimonio essenzialmente dal svolgendo all'epoca la lavoro di bracciante CP_1 Parte_1
agricola, attività dalla quale percepiva redditi esigui e attualmente lavori occasionali dai quali percepisce un reddito complessivo di circa 8.000,00 euro lordi all'anno, ricorrono i presupposti per riconoscere il diritto al mantenimento sia in favore delle figlie minori collocate presso la madre che della attrice, la quale non dispone con evidenza di fonti di sostentamento tali da consentirle di preservare seppure tendenzialmente il pregresso tenore ma addirittura di far fronte alle esigenze basilari proprie e delle minori, anche per effetto dell'inadempimento del convenuto nel pagamento del contributo stabilito in sede presidenziale.
Ricorre pertanto la notevole disparità economica e il divario rispetto al tenore di vita pregresso che giustifica la condanna del sig. a contribuire al mantenimento della sig.ra CP_1
e delle due figlie minori, mediante il versamento in favore della prima, quale genitore Parte_1
collocatario, della complessiva somma di Euro 500,00 mensili, di cui Euro 150,00 per il mantenimento della coniuge ed Euro 175,00 ciascuna a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a partire dalla data di deposito della presente sentenza, ponendo altresì a carico del convenuto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alle figlie, da individuarsi in conformità al protocollo in vigore presso il
Tribunale di Taranto, cui si rinvia.
L'AU andrà infine ripartito tra i coniugi nella misura della metà.
*****
Le spese e competenze del presente giudizio vanno poste a carico del convenuto, che ha dato causa alla separazione, e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'attrice, che se ne è dichiarata anticipataria.
P. T. M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
[...]
[...] con ricorso depositato in data 04.01.2022 nonché sulla domanda riconvenzionale
[...]
formulata dal convenuto, così provvede:
1. addebita la separazione al marito;
2. affida in modo condiviso ad entrambi i genitori le figlie minori e con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre;
3. dispone che le minori si intrattengano con il padre nel luogo e secondo le modalità che i genitori concorderanno di volta in volta e in caso di mancato accordo il venerdì di ogni settimana dalle ore 18:00 alle ore 19:00 per un periodo di mesi sei a decorrere dal mese di giugno 2025; che sull'accordo delle parti gli incontri avvengano per due pomeriggi alla settimana e in mancanza di accordo il martedì e il venerdì di ogni settimana dalle ore 18:00 alle ore 19:00 per ulteriori sei mesi;
che nel periodo successivo gli incontri con la figlia minore avvengano, salvo il diverso accordo tra i genitori, a settimane alterne il Per_2
martedì e il venerdì dalle ore 18:00 alle ore 19:00 e il martedì dalle ore 18:00 alle ore 19:00
e il fine settimana dalle ore 12:00 del sabato alle ore 17:00 della domenica successiva;
4. assegna in godimento alla sig.ra nata a [...] il Parte_1
23.09.1971, il domicilio coniugale, sito in Massafra (TA) alla via Mazzini n. 4, con tutti gli arredi e le pertinenze;
5. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla attrice sig.ra Controparte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della stessa moglie e delle figlie Parte_1
minori e la somma di Euro 500,00 mensili, di cui Euro 150,00 per il Per_1 Per_2
mantenimento della coniuge ed Euro 175,00 ciascuna a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza;
pone altresì a carico del convenuto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie, da individuarsi in conformità al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Taranto;
6. dispone che l'AU sia ripartito tra i coniugi nella misura della metà ciascuno;
7. rigetta ogni altra domanda;
8. condanna il sig. al pagamento delle spese del presente giudizio, che Controparte_1 liquida in € 3.000,00, comprensivi di compensi e spese borsuali, da aumentarsi nella misura di legge per IVA e CPA, in favore del procuratore dell'attrice, antistataria.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data
05.06.2025.
Il Presidente est. (dott.ssa Stefania D'ERRICO)
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020), mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. n. 3923/2018), con la precisazione che
l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. n.20866/2021)”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
-Prima Sezione Civile-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai SIg. Magistrati:
Dott.ssa Stefania D'ERRICO Presidente relatore
Dott.ssa Federica ROTONDO Giudice
Dott.ssa Marzia MINGIONE Giudice ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 67 del Ruolo Generale anno 2022, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza del 04.03.2025, avente ad oggetto: "Separazione giudiziale”
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Donvito;
Parte_1
-ATTRICE/RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Tagliente;
Controparte_1
- CONVENUTO/RESISTENTE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO EX LEGE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
Per la ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito:
In via preliminare ed istruttoria:
1) ammettere i mezzi istruttori, richiesti con la memoria 183, comma VI, n.2) cpc, con riferimento alle indagini economiche, come formulate;
Nel merito:
2) pronunciare la separazione personale con addebito nei confronti di Controparte_1
sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto;
1 3) Affidare le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento presso la madre, disciplinando tempi e modi di permanenza presso il padre secondo il migliore interesse delle figlie;
4) Assegnare alla ricorrente la casa familiare, con gli arredi esistenti, sita in Massafra (TA), alla via Mazzini n.4;
5) Disporre a carico del un assegno mensile di €1.000,00 a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento per la moglie e per le figlie e , di cui € 300,00 per la moglie ed € Per_1 Per_2
350,00 per ciascuna figlia, oltre assegno unico universale e rivalutazione ISTAT come per legge, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso e spese straordinarie in ragione del
50% per ciascun genitore.
6) Rigettare le ulteriori domande in quanto inammissibili in questa sede.
7) Condannare il convenuto alle spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per il resistente:
A) dichiarare e ritenere la separazione personale dei coniugi con addebito alla signora
per tutte le ragioni esposte in narrativa e obbligare la stessa a consegnare Parte_1
al tutti gli effetti personali, ed oggetti in oro appartenenti al giacenti CP_1 CP_1 ancora nella casa di via Mazzini, n. 4 come più volte richiesti e a tutt'oggi non ancora consegnati dalla sig.ra Parte_1
B) affidare in maniera condivisa le due figlie e con collocamento presso la Per_2 Per_1
domiciliazione della casa familiare di via Mazzini, n. 4 insieme alla madre , Parte_1
previo invito alla SI.ra di trasferire la propria residenza da via Chiatona n. 30 Parte_1
Massafra alla via Mazzini n. 4 Massafra con madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé un fine settimana al mese, per 45 giorni l'estate con facoltà di portarli nel luogo in cui vive e lavora, per 10 giorni in occasione delle vacanze di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno, per le festività Pasquali ad anni alterni;
C) Riconoscere alla ricorrente il beneficio di porzione della casa familiare di proprietà della
SI.ra , in misura di mq. 80 circa dell'intera misura di mq 140, detenuta Persona_3
unicamente dal SI. fino alla data delle misure temporanee presidenziali in Controparte_1
“comodato d'uso” in via Mazzini n.
4. Si insiste, pertanto, che la predetta casa di proprietà della SI.ra , venga divisa fra i due coniugi in base al progetto di Persona_3
divisione a firma del Geom. già depositato in atti nella quale la SI.ra Persona_4 vi risiederà insieme alle due figlie, sempre a condizione che quest'ultima trasferisca Parte_1
la propria residenza da via Chiatona n. 30 Massafra alla casa familiare in via Mazzini n. 4
2 sempre in Massafra ed assuma in proprio la titolarità di tutte le utenze, accordandosi con la
SI.ra proprietaria dell'intero appartamento, oltre all'impegno in Persona_3 misura proporzionale per il pagamento dell'IMU;
D) Assegnare al SI. il beneficio della porzione di mq 60 della casa ubicata Controparte_1
alla via Mazzini n.4, previa divisione a mezzo del geometra conformemente a Persona_4
quanto già menzionato in atti, posto che il non dispone di beni mobili e/o immobili di CP_1
nessun genere e che ha un lavoro precario con un reddito annuo che non va oltre gli 11.000,00 euro;
E Rigettare la domanda dell'assegno di mantenimento così come richiesto dalla SI.ra per i seguenti motivi: “in primo luogo perché non dovuto in relazione alla Parte_1
responsabilità e il comportamento tenuto dalla SI. nei confronti del SI. Parte_1
poiché la SInora per diversi anni, e in modo particolare negli ultimi 4 o 5 Controparte_1 anni si sottraeva ad avere rapporti di intimità con il marito”; “in secondo luogo perché la stessa è titolare di un reddito proprio riveniente dal proprio lavoro che essa svolge da oltre un trentennio in qualità di bracciante agricola giornaliera di campagna che le hanno dato titolo ad acquisire all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli della sede dell'INPS di Taranto e che da circa un paio di anni ha cambiato lavoro e difatti svolge la sua attività lavorativa in qualità di lavoratrice dipende di un famoso e conosciuto forno “ ” percependo Parte_2
una retribuzione annua di gran lunga superiore a quella del marito, di circa 15.000,00, come risulta dagli atti. A ciò si aggiunge che la SI.ra è una persona ben strutturata Parte_1
culturalmente e socialmente.
F) Porre a carico del solo il pagamento a titolo di contributo al mantenimento in CP_1 favore delle figlie minorenni nella misura di euro “200,00” cadauna pari ad euro 400,00 mensili, con indicizzazione ISTAT con termine per il pagamento entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dalla data che sarà indicata nell'emanando provvedimento dell'On. Tribunale adito.
H) Per l'effetto, condannare la SI.ra al pagamento di tutte le spese, diritti Parte_1
ed onorari della presente procedura, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario, perché si è resa unica responsabile della rottura matrimoniale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 04.01.2022, la sig.ra Parte_1
adiva il Tribunale di Taranto per sentire pronunciare la separazione personale dal sig.
[...]
con il quale aveva contratto matrimonio in Massafra, in data 02.12.2006, Controparte_1
con atto trascritto al n. 123, p. II, S. A, anno 2006 del predetto Comune, e dalla cui unione erano
3 due figlie, nata a [...] l'[...], e nata a [...] il Persona_5 Persona_6
18.05.2012, entrambe studentesse.
La ricorrente rappresentava che il marito durante il matrimonio aveva svolto varie attività lavorative, dapprima dipendente della “Scim”, azienda metalmeccanica di famiglia, successivamente, a seguito della liquidazione della predetta società, aveva prestato la propria attività alle dipendenze della società di assicurando Parte_3 Persona_7
alla famiglia un elevato tenore di vita;
che da giugno 2021 lo stesso è dipendente, come guardia giurata, della “Metronotte” con uno stipendio mensile di circa € 1.300/1.500, continuando a lavorare, senza regolare assunzione, presso l'azienda di Serramenti e Carpenteria “Festa & C.” con sede in Massafra alla via Chiatona;
che è inoltre titolare di mezzi agricoli tra cui un trattore con il quale effettua lavori agricoli per conto terzi in varie aziende agricole della zona;
che la ricorrente è bracciante agricola.
Aggiungeva che i proventi delle varie attività lavorative del pari a circa € 2,500,00 al CP_1 mese, venivano custoditi nella cassaforte presente nell'abitazione e gestiti dalla moglie per le esigenze della famiglia e che tanto era avvenuto sino al momento in cui era insorta la crisi familiare.
Con riferimento alle cause che hanno determinato l'intollerabilità della convivenza, deduceva che il rapporto coniugale è entrato in crisi per responsabilità esclusiva del il quale CP_1
aveva assunto condotte in violazione dei doveri derivanti dal rapporto di coniugio, segnatamente ha violato il dovere di fedeltà e di assistenza morale e materiale.
Lamentava segnatamente che il coniuge si era rivelato persona fredda e distaccata, incapace di gesti e manifestazioni d'affetto nei confronti della moglie che, nel corso del tempo, aveva mortificato e squalificato come donna e come madre;
che da ultimo il aveva intrapreso CP_1
una relazione extraconiugale con tale conosciuta durante la frequenza di un Persona_8
corso serale per il conseguimento del diploma di perito agrario.
Instava quindi per l'addebito della separazione al marito e rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Affidare le figlie minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la mamma nella casa coniugale;
disciplinando il diritto di visita del padre secondo il migliore interesse delle minori.
3) Assegnare alla che vi abiterà con le figlie minori, la casa coniugale sita in Parte_1
Massafra alla via Mazzini, unitamente al locale deposito. con gli arredi esistenti.
4) Disporre a carico del un assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento per la moglie e per le figlie in ragione di € 350,00 per ciascuna figlia ed € 300,00
4 per la moglie oltre rivalutazione ISTAT come per legge, con decorrenza dalla data del deposito.
Disporre che gli ANT/ Assegno unico siano percepiti dalla Parte_1
Disporre che le spese straordinarie per le figlie siano suddivise tra i genitori in ragione del
50% come da protocollo vigente presso il Tribunale di Taranto.
Nel prosieguo, voglia l'On. le Tribunale:
3) Pronunciare la separazione giudiziale con addebito a 5) Confermare per Controparte_1
il resto i provvedimenti presidenziali come innanzi richiesti.
6) Condannare il convenuto alle spese e competenze di causa.”.
Con decreto di fissazione dell'udienza del 20.01.2022, il P.D. fissava l'udienza dell'11.04.2022 per la comparizione personale dei coniugi.
Con MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA EX ART.709 C.P.C. CON DOMANDA
RICONVENZIONALE depositata in data 17.03.2022, il sig. si costituiva Controparte_1
nel presente giudizio e, pur aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione personale dei coniugi, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto da parte ricorrente, assumendo che la crisi coniugale era imputabile ad esclusiva responsabilità della ricorrente, la quale aveva manifestato un carattere litigioso e irascibile, sottraendosi sistematicamente ai doveri scaturenti dal matrimonio;
precisava che la moglie contestava al marito le prolungate assenze da casa, attribuite dal resistente ad impegni lavorativi, e da ultimo in data 12.11.2021, gli comunicava inaspettatamente la volontà di separarsi.
In ordine alla richiesta di addebito, ne rilevava l'inammissibilità e infondatezza, negava di avere mai violato gli obblighi derivanti dal matrimonio, in particolare il dovere di fedeltà, e sosteneva che i coniugi da tempo conducevano vite separate, essendo venuta meno totalmente ogni sorta di comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, esponeva che l'immobile sito in
Massafra (Ta) alla via Mazzini n.4 è di proprietà della madre sig.ra e Persona_3 concessa al solo figlio in comodato d'uso gratuito.
Chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente, la quale da diversi anni svolge lavoro di bracciante agricola per circa 200 giornate lavorative ogni anno, pur facendo risultare solo 102 gg. al fine di percepire l'indennità di Disoccupazione Agricola e assegni familiari, avendo percepito con tali modalità un reddito complessivo annuo di €
13.644,00, per l'anno 2019 e per l'anno 2020.
Quanto alla propria situazione patrimoniale e reddituale, deduceva di svolgere attività di piccolo imprenditore agricolo e lavori occasionali a tempo determinato, da ultimo per otto mesi presso l'istituto di Metronotte di Ginosa (Ta), da cui è stato licenziato in data 07.03.22; che aveva
5 percepito una retribuzione mensile di € 1.239.00, conseguendo redditi da lavoro dipendente pari ad € 8.376,00 per il periodo da maggio 2021 al 31.12.2021, a cui andava aggiunta la somma di €
1.841,00, provento di lavori occasionali giornalieri, per un reddito annuo complessivo pari ad €
10.217,00.
Non si opponeva alla domanda di affido condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre nella casa familiare, previa divisione della stessa, e con diritto del padre di vedere e tenerle con sé secondo accordi che i due coniugi avrebbero assunto di volta in volta, tenendo presente gli impegni di lavoro dei genitori e quelli scolastici e delle attività ludiche delle stesse, in assenza di accordi fra i coniugi, un fine settimana al mese, per 45 giorni l'estate, con facoltà di portarle nel luogo in cui vive e lavora, per 10 giorni in occasione delle vacanze di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno, per le festività Pasquali ad anni alterni;
infine, che le spese straordinarie fossero poste al 50% tra i coniugi.
Il convenuto si impegnava, inoltre, a corrispondere alle figlie e a titolo di Per_1 Per_2 contributo al mantenimento la somma di € 200,00 cadauna per un totale di € 400,00 mensili da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese a decorrere dalla data dell'adozione dei provvedimenti temporanei.
Concludeva rassegnando le seguenti richieste:
“AA) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla signora Parte_1
per tutte le ragioni esposte in narrativa;
[...]
B) affidare in maniera condivisa le due figlie con collocamento presso la nuova domiciliazione della madre con facoltà per il padre di vederli ed averli con sé un fine settimana al mese, per 45 giorni l'estate con facoltà di portarli nel luogo vive e lavora, per 10 giorni in occasione delle vacanze di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il
Capodanno, per le festività Pasquali ad anni alterni;
C) attribuire il diritto di godimento alla ricorrente di porzione, in misura di m.80 della casa attualmente occupata dal in via Mazzini n. 4, che vi risiederà insieme alle due figlie a CP_1 condizione che quest'ultima trasferisca la propria residenza e domiciliazione ed assuma in proprio la titolarità di tutte le utenze, accordandosi con la SI.ra , Persona_3 proprietaria dell'appartamento, oltre all'impegno in misura proporzionale per il pagamento dell'IMU;
D) Rigettare la domanda di erogazione di assegno in favore della moglie, perché non ci sono né presupposti e né i requisiti per l'attribuzione di un assegno in favore della medesima;
E) imporre il mantenimento dei figli nella misura di euro <<200.00>> cadauna, onnicomprensiva in considerazione del fatto che le minori e la madre vivranno nella casa di
6 proprietà esclusiva del resistente, ovvero della di lui madre, tenendo presente che il padre deve affrontare notevoli spese per la gestione della nuova casa, tutto ciò fino al raggiungimento dell'autonomia economica delle figlie.
Il pagamento avverrà entro il giorno 5 di ciascun mese a decorrere dalla data dell'emanando
“Provvedimento Temporaneo”;
F) Per l'effetto, condannare la SI.ra al pagamento di tutte le spese, diritti Parte_1
ed onorari della presente procedura, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario, tutto ciò, anche per non aver aderito “Mediazione Assistita” ai sensi dell'art.6 del D.L. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L.10 novembre 2014, nonché alla negoziazione assistita dagli avvocati in materia di separazione dei coniugi.”.
All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, il G.D. emetteva l'ordinanza ex artt. 707-708 c.p.c. in data 21.05.2022, con la quale, premessa una sintetica ricostruzione degli atti introduttivi del giudizio e delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione nonché prendendo atto della situazione di fatto esistente tra le parti, che vivono già separate di fatto e hanno due figlie minori di età ( di anni 14 e Per_1
di anni 10); e altresì valutate le loro capacità reddituali, e tenuto conto delle rispettive Per_2 richieste;
ritenuto che
vi sia sostanziale accordo tra le stesse in ordine all'affido condiviso delle due figlie minorenni e alla permanenza del loro collocamento con la madre, nonché al regolamento del diritto di visita paterno, da demandarsi al libero accordo degli interessati, tenuto comunque conto delle preminenti esigenza della prole stessa;
ritenuto che
in ragione dell'attuale collocamento delle due figlie minori con la madre presso la casa familiare in
Massafra (TA) alla via Mazzini, quest'ultima vada assegnata alla ricorrente, benché di proprietà della madre e del fratello del resistente, dovendosi ritenere che il relativo comodato gratuito (incontestato) in favore di quest'ultimo sia stato finalizzato a garantire l'esigenza abitativa del suo nucleo familiare, in assenza di elementi di segno contrario;
ritenuto che
in ragione del divario reddituale tra le parti (la ricorrente è bracciante agricola ed espone un reddito annuo lordo di circa Euro 8.900,00 nell'ultima dichiarazione in atti, benché attualmente disoccupata, ma tale ultima circostanza può ritenersi fisiologicamente connessa alla tipologia di attività lavorativa svolta e alla sua stagionalità; mentre il resistente si è dichiarato impiegato, ma al contempo “piccolo imprenditore”, e ha riferito di percepire un reddito mensile da lavoro dipendente di circa Euro 1.500,00/1.600,00, esponendo un reddito annuale lordo dall'ultima dichiarazione superiore a Euro 10.000,00, che tuttavia mal si concilia con le dichiarazioni complessivamente fornite in atti;
ambo le parti, poi, muovono reciproche contestazioni circa la percezione di redditi non dichiarati, ma riferiscono concordemente di una
7 certa capacità patrimoniale della famiglia in costanza di matrimonio) e dell'esigenza assistenziale da ancorarsi al criterio del “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio, vada posto a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della moglie di Euro
150,00 mensili, nonché un contributo al mantenimento delle due figlie di ulteriori Euro 150,00 ciascuna, tutti rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Va inoltre posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% del totale alle spese straordinarie relative alla due figlie;
tenuto comunque conto dei limiti dell'indagine collegata alla presente fase presidenziale, fatta salva ogni ulteriore, successiva attività istruttoria da riservare al prosieguo del giudizio e visto l'art. 708, co. 3, c.p.c., assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti con i quali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, ponendo la residenza ove riterranno opportuno, affidava congiuntamente ai genitori le due figlie minorenni Per_5
e collocandole stabilmente con la madre presso la casa familiare sita in
[...] Per_2
Massafra (TA) alla via Mazzini;
disponeva che il resistente, vedesse le Controparte_1
figlie e s'intrattenesse con le stesse secondo il libero accordo degli interessati, tenuto comunque conto della preminenza degli interessi delle due minori, poneva a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, l'importo
[...] Parte_1 complessivo mensile di Euro 450,00, di cui Euro 150,00 per il mantenimento di quest'ultima ed
Euro 150,00 ciascuna a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a partire dal corrente mese di maggio 2022; poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alle due figlie minorenni, da individuarsi in conformità al protocollo in vigore presso questo Tribunale;
infine, assegnava alla ricorrente, la casa familiare sita in Massafra (TA) alla via Mazzini e Parte_1
impartiva le opportune disposizioni per il prosieguo del giudizio nella fase contenziosa.
Con sentenza n. 2277/20223 depositata in data 3.10.2023 e pubblicata il 05.10.2023, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi nato in Controparte_1
AS (Taranto) il 30.03.1976, e nata in [...] il Parte_1
23.09.1971, uniti in matrimonio concordatario contratto in Massafra (Taranto) il 02.12.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massafra dell'anno 2006, atto n.
123, Parte II, Serie A e con separata ordinanza in pari data ha disposto per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 21.3.24, il procuratore dell'attrice esibiva certificazione di presa in carico da parte della psicologa Dott. di Palagiano della figlia minore delle parti, Testimone_1 CP_1
8 precisando che l'avvio del percorso era avvenuto con il consenso del sig. ed è Per_1 CP_1
finalizzato ad agevolare il riavvicinamento tra padre e figlia.
Con ordinanza del 16.04.2024 il P.I. decideva sulle istanze istruttorie e disponeva l'ascolto delle figlie minori delle parti, riservando all'esito ogni ulteriore determinazione circa l'eventuale adozione di provvedimenti in relazione ai lamentati impedimenti frapposti dalla madre rispetto all'esercizio del diritto di intrattenimento con l'altro genitore.
Espletato l'ascolto delle minori all'udienza del 13.06.2024 ed esaurita l'istruttoria, la causa è stata riservata per la decisione in data 04.03.2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nelle note scritte e con concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., applicabile al presente procedimento ratione temporis.
*****
A seguito della pronunzia, con sentenza non definitiva n. 2277/20223 depositata in data
3.10.2023 e pubblicata il 05.10.2023, della separazione personale dei coniugi, residuano da delibare la domanda di addebito formulata reciprocamente dalle parti, nonché le questioni relative all'affidamento e al mantenimento delle figlie minori e con la connessa Per_1 Per_2
domanda di assegnazione della casa familiare, e infine la domanda di mantenimento formulata dalla attrice.
La separazione va pronunciata con addebito al convenuto, che vi ha dato causa con il suo comportamento contrario al dovere di fedeltà, codificato dall'art. 143, secondo comma, c.c., la cui violazione costituisce causa di addebito ai sensi dell'art. 151 c.c. (“La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi
i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”).
Non ricorrono, invece, i presupposti per accogliere la domanda di addebito formulata nei confronti dell'attrice, per assoluta carenza di prova della violazione dei doveri coniugali e comunque della ascrivibilità alla condotta della stessa del maturarsi della intollerabilità della convivenza coniugale.
La giurisprudenza di legittimità ha invero in più pronunce affermato che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143
c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più
9 tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare l'impossibilità per i coniugi di continuare a convivere (Cass., Sez. 1, n. 18074/2014).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (v. Cass., Sez. 1, n. 14162/2001; Cass., Sez. 1,
n. 15101/2004).
Occorre, inoltre, precisare che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., Sez. 1, n. 20866/2021).
Tali principi sono applicabili anche all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, che, costituendo una violazione particolarmente grave, di norma idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-
1, n. 16859/2015; Cass., Sez. 1, n. 25618/2007; Cass., Sez. 1, n. 13592/2006).
Secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 3923/2018; Cass.,
Sez. 1, n. 2059/2012).
Sul punto, nell'ordinanza n. 35296 del 18.12.2023 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato principio secondo il quale “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell' intollerabilità della
10 convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n.
16169 del 2023)”, precisando i giudici di legittimità che la Corte di merito correttamente aveva richiamato il detto principio “rilevando come nel giudizio sia pacificamente emerso che … la moglie si è allontanata dalla casa familiare ed ha intrapreso una relazione extraconiugale, comportamenti che costituiscono violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l'addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale;
ad esempio, per quanto attiene all'allontanamento, e a meno che esso non sia posteriore alla domanda di separazione, la prova che sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge e, quanto al dovere di fedeltà, dimostrando rigorosamente la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, che di regola deve invece presumersi;
inoltre deve tenersi conto che i doveri coniugali sono inderogabili e pertanto non rileva la eventuale tolleranza da parte dell'altro coniuge (Cass. n. 15212 del 30/05/2023, Cass. n. 25966 del
02/09/2022; Cass. n. 11792 del 05/05/2021; Cass. n. 648 del 15/01/2020; Cass. n. 3923 del
19/02/2018; Cass. 22/01/2019 n. 14591)”.
Tale principio è stato confermato ancor più di recente dalla Cassazione nell'ordinanza n.
22291/2024, con la quale ha affermato che l'eccezione di chi contesta l'addebito è persino da reputarsi inammissibile se non si fornisce prova dell'inefficacia causale dei fatti contestati (Cass.
Ord. n. 22291/2024; nel caso esaminato è stata ritenuta sufficiente la prova del tradimento fornita tramite un'unica foto, poiché controparte si è limitata a negare la veridicità del tradimento, senza allegare alcun elemento utile a fornire una spiegazione alternativa dei fatti).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la fondatezza della richiesta di addebito della separazione a carico del marito consegue alle evidenti prove della sua infedeltà, emergenti dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, i quali hanno confermato che il aveva CP_1
intrapreso una relazione extraconiugale con tale sig.ra determinando la reazione Persona_8
della moglie e il forte disagio delle figlie, che hanno risentito pesantemente della disgregazione del nucleo familiare, anche per le modalità con cui la crisi coniugale si è manifestata.
In merito alle cause della maturata intollerabilità della convivenza, hanno ampiamente riferito i testi e , della cui attendibilità non si ha motivo alcuno Testimone_2 Testimone_3
di dubitare, avendo gli stessi reso deposizioni chiare e dettagliate, tra loro concordanti e aventi ad oggetto per lo più circostanze apprese direttamente ovvero adeguatamente riscontrate sulla scorta di elementi estrinseci.
11 Esaminata all'udienza del 24.10.2024, la teste ha confermato che il Testimone_2
era proprietario di un trattore agricolo, con il quale eseguiva lavori a pagamento;
che CP_1
l'abitazione coniugale era servita da un locale di pertinenza in cui la famiglia custodiva i giochi delle figlie, le biciclette, l'albero di Natale ed indumenti, di cui il aveva cambiato la CP_1
serratura di accesso, impedendo in tal modo alla ed alle figlie di utilizzarla sino ad Parte_1
arrivare a bruciarne il contenuto;
ha dichiarato inoltre di aver visto il accedere CP_1 nell'immobile di Via Mercadante;
di avere avuto modo di vedere personalmente i messaggi sul cellulare della SI.ra confermando la circostanza di prova: “Vero che nel maggio Parte_1
2021 il inviava alla il seguente messaggio “amore mio vado a riposare ci CP_1 Per_8 sentiamo dopo, devo dirti una cosa importante”; successivamente in data 23 e 26 settembre
2021 inviava altri messaggi dal contenuto amoroso, alla predetta donna”; quanto alla circostanza n. 8, erroneamente indicata con il n. 6 della memoria istruttoria di parte ricorrente
(“Vero che allorquando la ha avuto contezza dei messaggi, il ha confessato Parte_1 CP_1 alla moglie la relazione”), nel confermarla ha precisato che, a fronte della contestazione da parte della moglie dei detti messaggi, il aveva confessato la relazione extraconiugale;
in CP_1
merito alla circostanza n. 9, erroneamente indicata con il n. 7 della memoria istruttoria di parte ricorrente e alle seguenti, le ha confermate, in quanto amica di famiglia che frequentava abitualmente la casa dei coniugi, constatando che la accudiva le figlie e si occupava Parte_1 della casa, seguiva le bambine nell'espletamento dei compiti e nei rapporti con le insegnanti, presenziando ai colloqui scolastici, mentre il padre era sempre fuori per lavoro o per lo studio, occupandosi la prima di ogni esigenza delle minori, che accompagnava anche ai controlli medici;
quanto al tenore di vita serbato dalla famiglia ha dichiarato di avere Persona_9
effettuato dei brevi viaggi insieme ai coniugi e delle uscite settimanali, in casa o in pizzeria e nei ristoranti, che i componenti della famiglia indossavano abiti firmati, acquistati nelle migliori boutique del Paese, circostanza di cui ha dichiarato di essere a conoscenza in quanto si recava unitamente alla a fare acquisti, anche in presenza del che pagava con carta Parte_1 CP_1
di credito;
che le figlie della coppia effettuavano lezioni di pianoforte, avendo assistito alle conversazioni telefoniche tra la e la maestra di pianoforte e che la famiglia aveva Parte_1 acquistato una pianola;
in merito alle causa della disgregazione dell'unione coniugale ha confermato che la stessa “si è disgregata nel 2021 allorquando il ha intrapreso la CP_1
relazione con , conosciuta durante il corso serale per il conseguimento del Persona_8 diploma di perito agrario, precisando che “tanto so poiché dapprima mi è stato riferito dalla
e in seguito, dopo che il ha lasciato la casa coniugale, io stessa l'ho visto Parte_1 CP_1
insieme alla . Ho appreso della crisi nel settembre 2021 dalla SI.ra in Per_8 Parte_1
12 occasione del compleanno della stessa. Quel giorno, precisamente il 23 settembre, mi recai presso l'abitazione della SI.ra per portarle un regalo e la trovai molto provata;
Parte_1
chiesi spiegazioni al marito, che non me le seppe dare. Nei giorni successivi contattai telefonicamente la per chiederle come stava e cos'era successo, e lei mi riferì di Parte_1 avere scoperto la relazione del marito con un'altra donna in quanto aveva ricevuto dei messaggi che riportavano le conversazioni dal contenuto amoroso tra il marito ed un'altra donna. Fino a quel momento la famiglia era felice”; ha confermato che il durante il CP_1
matrimonio frequentava con luoghi pubblici, riferendo alla moglie di essere con Persona_8
amici; ha inoltre riferito di incontrare per strada il e la insieme;
ha confermato CP_1 Per_8 la circostanza n. 24, erroneamente indicata con il n. 22 (“Vero che tale relazione fu scoperta, nell'ottobre 2021, anche da sorella di che ne diede Persona_10 Persona_8 comunicazione alla attraverso messaggi”), aggiungendo che la alcuni Parte_1 Parte_1
mesi dopo le aveva riferito di avere scoperto chi era la persona che le aveva inviato i messaggi tra la e il in quanto era apparsa sul profilo whatsapp l'immagine del mittente e Per_8 CP_1
che si trattava di;
infine ha riferito che la SI.ra ha avuto grandi Persona_11 Parte_1
difficoltà economiche e si era rivolta a parenti ed amici per ricevere un supporto economico, che la stessa nell'immediatezza si è attivata nella ricerca di un lavoro stabile, in quanto in precedenza lavorava saltuariamente con i fratelli e che le aveva chiesto un sostegno economico, concludendo con l'affermazione che “a seguito dell'allontanamento del marito le figlie hanno dovuto effettuare delle rinunce”.
Le dichiarazioni della teste appena richiamate hanno trovato pieno riscontro in quelle rese dal teste , fratello della attrice, il quale, esaminato alla medesima udienza Testimone_4
del 24.10.2024, ha confermato che il cognato è titolare di attrezzi agricoli e Controparte_1
segnatamente di un trattore con cui effettua lavori agricoli per conto terzi;
che la famiglia disponeva di un locale di pertinenza dell'abitazione familiare, ove erano risposti oggetti delle figlie della coppia, indumenti e oggetti della famiglia, che ne era stato impedito l'accesso alla sorella da parte del marito, il quale aveva sostituito la serratura della porta di ingresso;
che il nel 2022 aveva locato un immobile in Massafra alla via Mercadante 59, in cui era CP_1
andato a vivere con la sig.ra circostanza di cui ha affermato di avere diretta conoscenza Per_8
per averlo visto di persona;
che la sorella si era sempre dedicata alla cura della famiglia ed all'accudimento delle figlie, come personalmente constatato attraverso la frequentazione quotidiana della casa della stessa, la quale seguiva le figlie nei compiti e nei rapporti con le insegnanti, presenziando ai colloqui con le stesse, si occupava di ogni esigenza delle minori … accompagnandole anche ai controlli medici;
che la famiglia godeva di un elevato tenore di vita,
13 effettuava vacanze, uscite settimanali con amici, pranzi e cene in locali pubblici; che i componenti della famiglia indossavano abiti firmati, acquistati nelle migliori boutique del paese; che le figlie della coppia effettuavano lezioni di pianoforte e chitarra;
che la famiglia disponeva di una cassaforte;
dichiarava inoltre che “il ha lavorato sicuramente presso CP_1
l'azienda , poiché l'ho visto. Posso confermare che effettua lavori agricoli per conto Pt_4 terzi;
con il suo mezzo lavorava presso proprietà altrui.”.
Quanto alle cause del fallimento del rapporto coniugale, il teste riferiva che il ha CP_1
intrapreso una relazione con la nel 2021, presumo che si siano conosciuti durante i corsi Per_8 serali; di avere appreso la circostanza dall'ex compagno della il quale lo aveva Per_8
contattato per incontrarlo e di persona gli aveva riferito che la compagna aveva Persona_8
una relazione con il cognato, indicandogli il luogo degli incontri clandestini, a fronte della incredulità manifestata dal teste, non avendo mai avuto alcun sentore di una crisi coniugale ed avendo sempre avuto un bellissimo rapporto con mio cognato; il testimone ha aggiunto che
“effettivamente dopo alcuni giorni ho seguito mio cognato nel posto indicatomi, lungo la strada per Martina Franca, ed ho avuto conferma che la lasciava la sua autovettura e saliva su Per_8
quella del e si appartavano in una stradina di campagna. Non posso indicare con CP_1 precisione la data in cui tali fatti sono avvenuti, era il 2021”; ha confermato, quindi, che tale relazione fu scoperta da , compagno della e dal di lei padre Persona_12 Per_8 [...]
e di avere lui stesso avuto un colloquio con i predetti e CP_2 Persona_12 [...]
di avere pertanto appreso dell'incontro chiarificatore avvenuto tra il e CP_2 CP_1
il quale gli aveva poi chiesto di intercedere con il cognato affinché lo CP_2
convincesse a interrompere la relazione con la figlia in merito alla circostanza Persona_8
se il attualmente vive con , ha confermato il rapporto di convivenza, CP_1 Persona_8
precisando di frequentare un circolo ricreativo che si trova di fronte all'abitazione del CP_1
e di vederlo di frequente;
ha precisato che la relazione tra il e la fu scoperta CP_1 Per_8 nell'ottobre 2021 da sorella di che ne diede comunicazione alla Persona_10 Persona_8
attraverso messaggi, per avere letto tali messaggi, che gli erano stati mostrati dalla Parte_1
sorella infine ha confermato che dopo che il si era allontanato Parte_1 CP_1
dalla cada familiare, i parenti avevano dovuto aiutare economicamente la sorella, che lavorava saltuariamente come bracciante agricola.
Circa le cause del fallimento dell'unione, la circostanza della relazione extraconiugale intrapresa dal convenuto con è stata riferita, sia pure con comprensibile ritrosia, anche Persona_8
dagli stretti congiunti della nuova compagna del ovvero il padre e la sorella della CP_1
stessa.
14 Esaminato all'udienza del 30.01.2025, il teste di parte ricorrente SI. ha riferito CP_2
che nel 2022 la figlia si era separata dal marito e che per tale motivo da quel momento Per_2
non aveva più inteso vederla, non condividendo tale scelta;
ha confermato che la figlia aveva seguito un corso di perito agrario, dichiarando di non sapere se in quell'occasione avesse intrapreso una relazione sentimentale con il ha aggiunto che era stato l'ex compagno CP_1
di Spada a scoprire la relazione tra la stessa ed il Persona_13 CP_1
Sentita alla medesima udienza, il teste di parte ricorrente , pur riferendo di non Persona_11
frequentare attualmente la sorella ha confermato la circostanza n. 24, erroneamente Per_2 indicata con il n. 22, della memoria istruttoria di parte ricorrente, del seguente contenuto: “Vero che tale relazione fu scoperta, nell'ottobre 2021, anche da sorella di Persona_10 [...]
che ne diede comunicazione alla attraverso messaggi”, affermando di non Per_8 Parte_1
ricordare tuttavia il tenore esatto dei massaggi da lei stessa inviati alla moglie del CP_1
Si ritiene che il contegno oltremodo riservato, al limite della reticenza, serbato dai familiari della
SI.ra lungi dal destare sospetti di non genuinità, ne costituisca invece un indice Persona_8
di assoluta attendibilità, in quanto gli stessi hanno concordemente dichiarato che a seguito della scoperta della relazione tra la figlia e sorella e il ad opera dell'ex compagno della CP_1
donna, avevano sostanzialmente interrotto qualsiasi rapporto con la stessa, non condividendone evidentemente le scelte di vita, come emerge anche dalla decisione di rivelare il tradimento del coniuge alla Parte_1
Per quanto non possa assumere pieno valore probatorio, un ulteriore elemento di conforto alla ricostruzione come emergente dalla istruttoria, si rinviene nelle dichiarazioni della figlia minore la quale ha riferito nel corso dell'ascolto che nel 2021, nel giorno del suo Persona_5
compleanno, aveva scoperto che il padre intratteneva una relazione con una donna, e che tale scoperta, avvenuta dalla lettura dei messaggi che si scambiava con la compagna e successivamente confermata ancor prima che la circostanza venisse a conoscenza della madre,
l'aveva molto turbata e che da quel momento il rapporto con il padre si era deteriorato sino a maturare nella ragazza il rifiuto ad incontrarlo.
Orbene, dalla ricostruzione della istruttoria emerge con evidenza come l'infedeltà del marito sia stata la reale ed esclusiva causa del fallimento dell'unione coniugale, in precedenza incanalata su binari di normalità sociale, caratterizzata dalla condivisione tra le parti dei fondamentali aspetti della cita familiare;
dalle prove assunte risulta, invero, che il nel 2021 ha allacciato CP_1
con la SI.ra una relazione adulterina, peraltro con modalità offensive della Persona_8
dignità e del rispetto dovuti al coniuge, in quanto pubblicamente intrattenuta;
che lo stesso, dopo la scoperta del tradimento da parte della moglie, si era allontanato dalla casa coniugale,
15 iniziando un rapporto di stabile convivenza con la detta che da quel momento si sottraeva Per_8
agli obblighi di solidarietà materiale e personale, non provvedendo in modo adeguato al sostentamento del nucleo familiare composto dalla moglie e dalle due figlie minori, le quali erano costrette ad affrontare gravi problemi oltre che psicologici anche di natura economica, cui facevano fronte soltanto grazie al sostegno dei prossimi congiunti e degli amici più stretti.
Non risulta infine dimostrata la addotta carenza del necessario nesso eziologico tra sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale e violazione ai doveri scaturenti dal matrimonio, il cui onere gravava a carico del convenuto.
Secondo la giurisprudenza già in premessa richiamata, in materia è invero costante l'orientamento nel senso di ritenere che il coniuge che chiede la pronuncia di addebito ha l'onere di provare la contrarietà della condotta dell'altro ai doveri discendenti dal matrimonio e l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre incombe sull'altro coniuge di (allegare e) provare l'anteriorità della crisi coniugale rispetto all'infedeltà o ad altra violazione dei doveri coniugali e la conseguente assenza del nesso causale tra la condotta fedifraga e l'intollerabilità della convivenza (v. Cass., ord. 7 agosto 2024, n. 222911, cit.).
Nalla specie, tuttavia alcun elemento è stato addotto e provato dal convenuto idoneo a dimostrare che prima dell'instaurazione della relazione extraconiugale con la sig.ra il Per_8
rapporto coniugale fosse già deteriorato e la prosecuzione della convivenza intollerabile.
La separazione dei coniugi va, pertanto, pronunciata con addebito al marito, in accoglimento della domanda formulata dalla attrice.
Non è invece fondata, come si è detto, e deve essere respinta, la domanda di addebito alla moglie spiegata dal convenuto, in quanto alcun elemento è emerso nel corso del giudizio a supporto della tesi difensiva secondo cui il rapporto era irreversibilmente deteriorato anche prima della separazione a causa della condotta asseritamente fredda e distaccata serbata dalla moglie, essendo invece dimostrato che il rapporto coniugale era sereno (il rapporto era felice riferisce la teste , connotato dalla condivisione delle fondamentali scelte della vita Tes_2 familiare, dalla collaborazione nell'interesse del nucleo da parte di entrambi i coniugi, dalla
16 frequentazione di amicizie comuni e dalla conduzione del ménage familiare secondo modalità adeguate rispetto alle discrete condizioni economico-reddituali godute dai coniugi in costanza di matrimonio.
*****
Residuano da esaminare le questioni accessorie afferenti la prole e segnatamente i provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento delle due figlie minori e Per_1
rispettivamente di anni 17 e 13, alla disciplina dei tempi di intrattenimento con i Per_2
genitori e alla connessa assegnazione della casa familiare.
Quanto al primo aspetto, può confermarsi l'affido condiviso delle due minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, viste le conformi conclusioni rassegnate in merito dalle parti.
Alla prevalente collocazione delle minori consegue l'assegnazione alla madre della casa coniugale, senza che sia di ostacolo la detenzione della stessa a titolo di comodato gratuito da parte della madre del SI. (la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. CP_1
13603/2004 ha invero affermato sul tema il seguente principio: “Nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.”, precisando che la durata del comodato dell'immobile, qualora la scadenza non sia determinata, è strettamente correlata alla destinazione impressa ed è finalizzata a consentire un godimento esteso a tutti i componenti della comunità familiare, per cui il vincolo di destinazione dell'immobile, inoltre, non può considerarsi automaticamente caducato per il sopravvenire della crisi coniugale, prescindendo quella destinazione, nella sua oggettività, dalla effettiva composizione, al momento della concessione in comodato, della comunità domestica).
Non è fondata, invece, la domanda di assegnazione parziale dell'immobile avanzata dal in considerazione delle sue dimensioni e dei conflittuali i rapporti intercorrenti tra le CP_1
parti.
Sul punto deve osservarsi che in sede di assegnazione della casa coniugale occorre tener conto in via prioritaria dell'interesse dei figli, oltre che della concreta divisibilità dell'immobile, in
17 ragione della idoneità ed autonomia abitativa delle frazioni ricavate e della adeguatezza degli spazi per i figli, mentre resta estraneo a tale valutazione qualsivoglia profilo relativo alla ponderazione tra interessi di natura economica dei coniugi, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, ai sensi degli artt.
337 bis e 337 sexies c.c.
Del resto, è dubbia la stessa comoda divisibilità del bene, come emerge dall'esame della relazione a firma del Geom. e delle allegate planimetrie, da cui risulta che allo stato Per_4
l'immobile è composto da un solo bagno e da due camere da letto, quindi, non si vede come potrebbero ricavarsi dalla attuale abitazione familiare due autonome unità immobiliari e con quali costi, ma soprattutto che tale ipotesi non consentirebbe alle minori di preservare il proprio habitat domestico (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/08/2023, n. 24106/2023).
L'assegnazione della casa coniugale comprende pacificamente le pertinenze (sul punto v. Cass., ord. n. 510/2020).
Quanto alla regolamentazione delle modalità di frequentazione delle figlie con il padre, le stesse, molto unite tra di loro, con la madre e con i parenti del ramo sia materno che paterno, nel corso dell'ascolto hanno evidenziato una risalente mancanza di confidenza con il padre, descritto come non molto interessato alle esigenze della famiglia e spesso assente anche per ragioni lavorative, acuitasi a seguito della separazione e per effetto delle modalità con cui la crisi si manifestava (per cui si rinvia a quanto osservato supra), offensive della dignità del coniuge ma anche fonte di grave disagio per la prole, esprimendo pertanto le minori il netto rifiuto alla ripresa dei rapporti con lo stesso.
Tuttavia, in mancanza di elementi tali da ritenere pregiudizievole il ripristino dei rapporti affettivi e di frequentazione con il genitore non convivente, che nel corso del giudizio si è cercato, con la fattiva collaborazione dei difensori delle parti, di ricucire, va incentivato e gradualmente incrementato, prevedendosi inizialmente che avvengano incontri almeno settimanali di un'ora nella fascia pomeridiana, nel luogo e secondo le modalità che i genitori potranno di volta in volta concordare e in caso di mancato accordo meglio precisate in dispositivo, e successivamente di almeno in intero pomeriggio alla settimana, sempre secondo quanto stabilito di comune accordo dalle parti o in mancanza nella parte dispositiva del presente provvedimento, sino ad arrivare a una frequentazione più assidua, nell'interesse delle minori (e della sola minore dopo il raggiungimento della maggiore età della primogenita) a Per_2
conservare un rapporto costante e significativo da punto di vista sia affettivo che educativo con entrambi i genitori.
*****
18 La delibazione delle domande di mantenimento proposte dalla attrice in relazione alle figlie minori e per il proprio sostentamento richiede una preventiva ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi.
Orbene, nel corso del giudizio è stato provato che la famiglia aveva in costanza di matrimonio un discreto tenore di vita, che consentiva ai componenti del nucleo familiare di frequentare locali, effettuare viaggi di piacere, acquistare capi di abbigliamento firmato, assicurare alle figlie la frequenza di attività extrascolastiche a pagamento.
Dall'estratto contributivo pervenuto dall'INPS in data 30.09.2024 risulta che il ha CP_1
espletato attività lavorativa sino 2023 presso varie aziende, percependo redditi di oltre 20.000
Euro all'anno, e inoltre che integrava tali redditi da lavoro dipendente con l'attività autonoma svolta in agricoltura, essendo proprietario di macchine agricole con le quali svolge anche lavori in agricoltura per conto di terzi (v. dichiarazioni testi e , seppure ha dichiarato Parte_1 Tes_2 nel corso dell'interrogatorio formale reso in data 12.09.2024, di avere venduto il mezzo.
Deve pertanto ritenersi che essendovi prova della notevole capacità lavorativa e reddituale del convenuto, l'attuale formale stato di disoccupazione sia finalizzato ad ulteriormente sottrarsi agli obblighi di solidarietà familiare sullo stesso incombenti, cui in precedenza assolveva in maniera costante, depositando i proventi delle attività lavorative espletate nella cassaforte posta all'interno dell'abitazione coniugale, come dallo stesso ammesso nel corso dell'interrogatorio formale, avendo peraltro in sede di costituzione riconosciuto di aver sempre provveduto al mantenimento delle figlie e di tutta la famiglia… di essersi sempre occupato di fare la spesa per tutto il necessario all'intera famiglia , ha provveduto al vestiario delle figlie e della moglie, all'acquisto dei libri , al pagamento delle rette relative alle attività ludiche praticate dalle figlie, pagava le utenze e tutte le imposte ( cfr. pag. 8 della comparsa di risposta).
Tanto premesso e senza che sia necessario disporre ulteriori accertamenti, con conseguente rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla attrice e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, deve rammentarsi che a mente dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto
a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato”.
In ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, la S.C. ha costantemente affermato che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi
19 dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio.” (così Cass.
n.12196/2017).
Orbene, rispetto alla ricostruzione del tenore di vita assicurato al nucleo familiare in costanza di matrimonio essenzialmente dal svolgendo all'epoca la lavoro di bracciante CP_1 Parte_1
agricola, attività dalla quale percepiva redditi esigui e attualmente lavori occasionali dai quali percepisce un reddito complessivo di circa 8.000,00 euro lordi all'anno, ricorrono i presupposti per riconoscere il diritto al mantenimento sia in favore delle figlie minori collocate presso la madre che della attrice, la quale non dispone con evidenza di fonti di sostentamento tali da consentirle di preservare seppure tendenzialmente il pregresso tenore ma addirittura di far fronte alle esigenze basilari proprie e delle minori, anche per effetto dell'inadempimento del convenuto nel pagamento del contributo stabilito in sede presidenziale.
Ricorre pertanto la notevole disparità economica e il divario rispetto al tenore di vita pregresso che giustifica la condanna del sig. a contribuire al mantenimento della sig.ra CP_1
e delle due figlie minori, mediante il versamento in favore della prima, quale genitore Parte_1
collocatario, della complessiva somma di Euro 500,00 mensili, di cui Euro 150,00 per il mantenimento della coniuge ed Euro 175,00 ciascuna a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a partire dalla data di deposito della presente sentenza, ponendo altresì a carico del convenuto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alle figlie, da individuarsi in conformità al protocollo in vigore presso il
Tribunale di Taranto, cui si rinvia.
L'AU andrà infine ripartito tra i coniugi nella misura della metà.
*****
Le spese e competenze del presente giudizio vanno poste a carico del convenuto, che ha dato causa alla separazione, e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'attrice, che se ne è dichiarata anticipataria.
P. T. M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
[...]
[...] con ricorso depositato in data 04.01.2022 nonché sulla domanda riconvenzionale
[...]
formulata dal convenuto, così provvede:
1. addebita la separazione al marito;
2. affida in modo condiviso ad entrambi i genitori le figlie minori e con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre;
3. dispone che le minori si intrattengano con il padre nel luogo e secondo le modalità che i genitori concorderanno di volta in volta e in caso di mancato accordo il venerdì di ogni settimana dalle ore 18:00 alle ore 19:00 per un periodo di mesi sei a decorrere dal mese di giugno 2025; che sull'accordo delle parti gli incontri avvengano per due pomeriggi alla settimana e in mancanza di accordo il martedì e il venerdì di ogni settimana dalle ore 18:00 alle ore 19:00 per ulteriori sei mesi;
che nel periodo successivo gli incontri con la figlia minore avvengano, salvo il diverso accordo tra i genitori, a settimane alterne il Per_2
martedì e il venerdì dalle ore 18:00 alle ore 19:00 e il martedì dalle ore 18:00 alle ore 19:00
e il fine settimana dalle ore 12:00 del sabato alle ore 17:00 della domenica successiva;
4. assegna in godimento alla sig.ra nata a [...] il Parte_1
23.09.1971, il domicilio coniugale, sito in Massafra (TA) alla via Mazzini n. 4, con tutti gli arredi e le pertinenze;
5. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla attrice sig.ra Controparte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della stessa moglie e delle figlie Parte_1
minori e la somma di Euro 500,00 mensili, di cui Euro 150,00 per il Per_1 Per_2
mantenimento della coniuge ed Euro 175,00 ciascuna a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza;
pone altresì a carico del convenuto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie, da individuarsi in conformità al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Taranto;
6. dispone che l'AU sia ripartito tra i coniugi nella misura della metà ciascuno;
7. rigetta ogni altra domanda;
8. condanna il sig. al pagamento delle spese del presente giudizio, che Controparte_1 liquida in € 3.000,00, comprensivi di compensi e spese borsuali, da aumentarsi nella misura di legge per IVA e CPA, in favore del procuratore dell'attrice, antistataria.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data
05.06.2025.
Il Presidente est. (dott.ssa Stefania D'ERRICO)
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020), mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. n. 3923/2018), con la precisazione che
l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. n.20866/2021)”.