Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/06/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
6530 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa cciivviillee ddii II GGrraaddoo iissccrriittttaa aall nn.. rr..gg.. 66553300 //22002244 pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iinn ddaattaa 1155//1111//22002244 ddaa::
(C.F. con il patrocinio dell'avv. VELLA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA SIMONA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. FEDELE CP_1 C.F._2
IVANO del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente, premesso di essere stata unita in una relazione more uxorio con il resistente dalla quale erano nati i figli (29.3.2007) e Per_1
(16.2.2011), quest'ultima ancora minore , da entrambi riconosciuti, ha chiesto al Per_2
Tribunale adito di regolamentare l'affido e la stessa responsabilità genitoriale chiedendo specificatamente l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa parafamiliare, con la regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di € 2.000,00 mensili (€ 1000,00 a figlio) per il mantenimento ordinario oltre al 100% delle spese straordinarie, la percezione a proprio favore dell'AU ed anche il rimborso della mancata corresponsione del mantenimento da novembre 2024. A fondamento della richiesta dopo essersi soffermata sulle liti che avevano portato alla rottura del rapporto sentimentale si soffermava sulle condizioni economiche delle parti.
Si costituiva il resistente che contestava la ricostruzione dei fatti per come attuata dalla ricorrente evidenziando come la casa parafamiliare fosse di sua esclusiva proprietà, e come in vent'anni di convivenza le parti avessero realmente avuto delle serie discussioni in sole due occasioni, nel 2017 e nel 2020. Si soffermava quindi nel richiamare i propri sforzi economici al fine di garantire al nucleo familiare una più che dignitosa vita e si soffermava su tutto ciò che riteneva errato nei comportamenti della ricorrente, dalle ingiustificate vessazioni ed offese fino alla relazione nelle more intrapresa dalla stessa con grave destabilizzazione della famiglia. Contestava le domande formulate e a sua volta chiedeva l'affido paritario ed alternato dei figli, con assegnazione della casa a lui, mantenimento ordinario diretto e , nel caso di previsione di assegni, chiedeva di poter corrispondere direttamente l'assegno previsto a , divenuto nelle more maggiorenne, Per_1
ipotizzando un assegno di € 400,00 a figlio ed il 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 8 Dopo aver sentito le parti all'udienza di prima comparizione il Giudice designato riteneva necessario, prima di procedere alla emissione dei provvedimenti provvisori, alla audizione dei figli e all'udienza ivi stabilita, dopo aver sentito gli stessi veniva proposta una ipotesi conciliativa che teneva conto anche delle volontà dei figli , di fatto accettata dalle parti, che prevedeva l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre con assegnazione alla stessa della casa parafamiliare , si poneva a carico del resistente un assegno di € 650,00 a figlio (totale € 1300,00) ed il 70% delle spese straordinarie, si disciplinava il diritto di visita del padre con la minore. I procuratori chiedevano che la causa si definisse in conformità a detti provvedimenti e quindi il giudice la rimetteva avanti al Collegio per la decisione immediata.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai due figli (uno maggiorenne non autonomo) condizioni di vita funzionali alla rispettiva crescita ed evoluzione.
Le spese di lite , alla luce dell'accordo intervenuto, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) - Affida in via condivisa la minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_2
prevalente presso la madre b) - Assegna alla ricorrente la casa parafamiliare ove continuerà a vivere con entrambi i figli c) - Dispone che il padre possa vedere e stare con salvo accordi migliorativi Per_2
pagina 3 di 8 con accordi direttamente con la figlia, a fine settimana alternati, dal sabato h 9.00 fino alla domenica dopo cena e comunque dopo le h 23.00, - nel giorno di giovedì dalle 17,30 fino a dopo cena;
- per 7 gg durante le vacanze natalizie e 3 gg durante le vacanze pasquali , con alternanza dei gg di Natale e Capodanno e di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo; per due settimane consecutive durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
d) - Pone a carico del padre l'obbligo di versare un assegno di € 650,00 a figlio (totale
€ 1300,00) entro il 15 di ogni mese ed il 70% delle spese straordinarie come da nuovo Protocollo che si riporta per esteso:
a. "Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
c. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
d. a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f)
pagina 4 di 8 farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
e. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
f. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
g. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
h. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
i. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
j. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero pagina 5 di 8 e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
k. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
l. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
m. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
n. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese o. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un pagina 6 di 8 preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese p. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
q. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie r. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
s. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”.
e) spese di lite compensate.
pagina 7 di 8 Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 17 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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