Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
RG 649/2021
TRIBUNALE DI LARINO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Larino, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Russo Presidente
dott. Rinaldo D'Alonzo Giudice
dott.ssa Silvia Cucchiella Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 649/2021 e vertente tra
(cod.fisc. ), nella sua qualità Parte_1 C.F._1 di Legale Rapp.te della società “ (P.Iva ), difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Angelo Alberto Di Vito come da procura alle liti in atti.
ATTORE E
, C.F. , e , C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. C.F._3
Vincenzo Iacovino e dall'avv. Francesco Beer, in forza di mandato in atti.
CONVENUTI Nonché PUBBLICO MINISTERO – sede
INTERVENTORE PER LEGGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 1 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto querela di falso in via incidentale, Parte_1 domandando l'accertamento e la declaratoria di falsità delle “ricevute di pagamento delle somme versate alla a titolo di caparra confirmatoria e canoni di locazione per Controparte_1
l'importo complessivo di € 45.000,00” prodotti al doc. 13 del fascicolo della controparte nell'ambito del giudizio di merito principale. Si tratta di:
1. ricevuta di pagamento recante la data del 14 febbraio 2018, per l'importo di € 800,00 2. ricevuta di pagamento recante la data del 14
1
2018, per l'importo di €.800,00, 4. Ricevuta di pagamento recante la data del 20 dicembre 2017, per l'importo di € 2.400,00, 5. Ricevuta di pagamento recante la data del 30 novembre 2017, per l'importo di € 2.400,00, 6. Ricevuta di pagamento recante la data del 16 novembre 2016, per l'importo di € 800,00, 7. Ricevuta di pagamento recante la data del 15 settembre 2016, per l'importo di € 800,00, 8. Ricevuta di pagamento recante la data del 20 agosto 2016, per l'importo di € 1.600,00, 9. Ricevuta di pagamento recante la data del 14 marzo 2017, per l'importo di €
800,00, 10. Ricevuta Postepay: Conferma richiesta Bonifico effettuato recante la data del Pt_2
20/04/2018 ore 16.27 per l'importo di € 800,00; 11. Ricevuta Postepay: Conferma richiesta
Bonifico effettuato recante la data del 18/03/2018 ore 17.42 per l'importo di € 800,00. Pt_2
e si sono costituiti in giudizio resistendo nel merito alla Controparte_2 Controparte_3 domanda e chiedendone il rigetto, rivendicando l'autenticità dei documenti suindicati.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. Nel corso del giudizio è stata espletata CTU grafologica, con incarico al consulente di accertare se le ricevute di pagamento di cui alla querela recanti apparentemente la sottoscrizione del legale rappresentante di parte attrice (contenuti nel doc. 13 parte convenuta) fossero state sottoscritte dall'autore apparente ovvero, in tutto o in parte, da altra persona e se tali ricevute fossero materialmente artefatte o contraffatte, con particolar riferimento alla parte relativa alla sottoscrizione del legale rappresentante di È stato, inoltre, chiesto al Controparte_1
CTU di confermare se le n. 2 ricevute di pagamento stampate, apparentemente generate dal sistema intitolate “Conferma richiesta bonifico sepa”, presentassero elementi di contraffazione materiale o denotassero un difetto di autenticità.
3. Ritiene il Collegio che la domanda meriti accoglimento limitatamente ai seguenti documenti:
- ricevuta di pagamento del 20.08.2016 (X1)
- ricevuta di pagamento del 15.09.2016 (X2)
- ricevuta di pagamento del 16.11.2016 (X3)
- ricevuta di pagamento del 14.02.2017 (X4)
- ricevuta di pagamento del 14.02.2018 (X9) per i quali il CTU ha accertato che le sottoscrizioni a nome di “sono apocrife con Parte_3 grado di certezza in quanto ottenute mediante trasposizione di firma/timbro da modello autografo”.
Per quel che concerne, invece, le sottoscrizioni a nome di che compaiono Parte_3
- sulla ricevuta di pagamento del 30.11.2017 (X5)
- sulla ricevuta di pagamento del 20.12.2017 (X6)
- sulla ricevuta di pagamento del 10.01.2018 (X7)
- sulla ricevuta di pagamento del 14.02.2018 (X8)
2 esse “possono essere definite soltanto compatibili non essendo possibile verificare la loro autenticità” (pag. 83 e seguenti della relazione CTU).
In assenza di prova di falsità delle già menzionate sottoscrizioni, quindi, non può essere affermata la falsità del secondo gruppo di documenti.
La domanda è ugualmente da rigettare per le due ricevute di pagamento stampate, poiché esse semplicemente “denotano verosimili difetti di autenticità non essendo imputabili ad una stampa diretta da computer” (pag. 85 ibidem).
Si tratta di valutazioni tecniche che, in quanto scevre da vizi logico-giuridici, il Tribunale fa proprie.
Se, dunque, la falsità delle sottoscrizioni in riferimento al primo gruppo di ricevute può essere affermata con certezza in base alle risultanze di cui sopra, la prova in tal senso non può dirsi raggiunta né per il secondo gruppo di ricevute né per le due ricevute di bonifico. Infatti, in virtù del principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c., spettava all'attore dimostrare con i mezzi probatori a disposizione – in aggiunta alla CTU espletata – concreti elementi che denotassero la non autenticità dei documenti predetti, anche in base al principio dispositivo vigente nel processo civile, ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2126 del 24/01/2019 (Rv. 652216 - 01): “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”).
Ne consegue che la dedotta falsità non è risultata provata.
Alla luce delle considerazioni predette, va dichiarata la falsità delle sole sottoscrizioni a nome di contenute nei seguenti documenti: - ricevuta di pagamento del 20.08.2016 (X1); - Parte_3 ricevuta di pagamento del 15.09.2016 (X2); - ricevuta di pagamento del 16.11.2016 (X3); - ricevuta di pagamento del 14.02.2017 (X4); - ricevuta di pagamento del 14.02.2018 (X9). Ai sensi dell'art. 537 c.p.p., ne va ordinata la cancellazione.
La domanda – per la restante parte – è rigettata.
In virtù della parziale soccombenza reciproca, considerati anche gli importi delle ricevute per le quali è stata accertata la falsità (complessivamente inferiori rispetto a quelli degli altri documenti), le spese di lite sono compensate per metà. La restante metà è posta a carico della parte convenuta ed è calcolata in base ai parametri medi del D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della domanda. Ugualmente a carico di entrambe le parti sono poste le spese di CTU, già liquidate con decreto del 20.5.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
649/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
3 ❖ Accerta e dichiara la falsità delle sottoscrizioni a nome di contenute nei Parte_3 seguenti documenti: - ricevuta di pagamento del 20.08.2016 (X1); - ricevuta di pagamento del 15.09.2016 (X2); - ricevuta di pagamento del 16.11.2016 (X3); - ricevuta di pagamento del 14.02.2017 (X4); - ricevuta di pagamento del 14.02.2018 (X9) e ne ordina la cancellazione.
❖ Rigetta nel resto.
❖ Compensa nella misura della metà le spese di lite, ponendo la restante metà a carico delle parti convenute, liquidata in euro 3.808,00per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
❖ Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con decreto del 20.5.2022.
Così deciso in questo Tribunale nella camera di consiglio del 23 giugno 2025.
IL GIUDICE REL.
D.ssa Silvia Cucchiella
IL PRESIDENTE
Dott. Michele Russo
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