Ordinanza cautelare 19 marzo 2015
Decreto decisorio 7 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 07/05/2021, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/05/2021
N. 00236/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2015, proposto da
LL ER, NI RA, IZ CA, RT CO, LE GI, IN LI, IA LA, ID EI, RC PR, EN AZ, GI TE, RA LD, LE BR, LI TA e NA CH, rappresentati e difesi dall'avvocato Germana Cestari, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Tommaseo, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San RC, 63;
Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari, in persona del Rettore pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Clara Ferruda, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di pubblicazione delle graduatorie degli ammessi al corso di TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per la selezione di accesso ai corsi TFA per l'anno scolastico 2014/15, di cui al D.R. 14 ottobre 2014 n. 765 nella classi di concorso ACC 7 A345 - A346, pubblicato sul sito dell'Università Ca' Foscari di Venezia in data 9 dicembre 2014, nella parte in cui esclude i ricorrenti dalla partecipazione ai corsi di TFA;
- della graduatoria parziale pubblicata in data 22 novembre 14, relativa ai risultati delle prove scritte, allegata al verbale di correzione delle prove stesse e della graduatoria finale;
- di tutti gli atti ad essi connessi, presupposti e/o conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 1 dell'allegato 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 23 febbraio 2015;
Rilevato altresì che in data 26 maggio 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso il giorno 6 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO