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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 409/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
) rappresentato e difeso dall'avv. BAVARESCO GIUSEPPE elettivamente domiciliato in presso
[...] lo studio dell'avv. BAVARESCO GIUSEPPE ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 10.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., e Parte_1 Pt_2
hanno agito in giudizio nei confronti di al
[...] Controparte_2 fine di ottenere, in via principale, accertamento della autenticità delle sottoscrizioni apposte a scrittura privata del 9.11.2023 e in subordine, sentenza produttiva degli effetti di cui all'art 2932 c.c.
Hanno dedotto, in fatto, di aver stipulato con parte resistente atto di compravendita della quota di compravendita sui beni indicati in narrativa con relativo versamento del prezzo.
Hanno dedotto tuttavia che parte resistente non si è presentato dal Notario per la firma del rogito.
Hanno pertanto ritenuto in diritto fondata la domanda di accertamento stante la natura definitiva del contratto de quo e, in subordine, la domanda ex art 2932 c.c. ove la presente scrittura sia interpretabile quale preliminare di vendita.
Nessuno si è costituito per parte resistente che, pertanto, è stato dichiarato contumace.
pagina 1 di 4 La causa è stata trattenuta in decisione in data 12 Marzo 2025, a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata.
Occorre infatti rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel caso in cui ad una proposta contrattuale segua una conforme accettazione si perfeziona il contratto, la cui riproduzione in forma di atto pubblico, con le modalità del contratto ripetitivo, non richiede, in caso di mancata esecuzione, una sentenza costitutiva, non occorrendo una sostituzione di manifestazione di volontà che già vi sia stata, ma una semplice sentenza di accertamento che supplendo alla documentazione mancante, soddisfi l'interesse della parte alla documentazione in forma pubblica del negozio” (C. 26136/2022).
In tali casi dunque l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio di cui all'art 2932 c.c., potendo invece essere soddisfatto con la pronuncia, invocata nel presente giudizio, di una sentenza di mero accertamento (ex multis C. 593/1980; C. 6919/1997; C. 15319/2006; C. 1553/2013).
Precipitato logico applicativo di quanto testé dedotto è che elemento costitutivo necessario ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento formulata in via principale da parte attrice è la concreta configurabilità/interpretazione del rapporto intercorso tra le parti alla stregua di un contratto definitivo e non già di un contratto preliminare.
Tale procedimento ermeneutico, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, deve muovere dal combinato disposto degli artt 1362 co. 1 c.c. e 1363 c.c. che individuano, come criterio interpretativo primario, il tenore letterale della pattuizioni contrattuali, per poi prevedere, quale criterio sussidiario a fronte dell'equivocità del tenore lettale, quello di cui all'art. 1362 c.c., comma 2, che invita ad identificare il significato dell'atto dal comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto.
Muovendo, dunque, il ragionamento giuridico dalle previsioni normative sopra indicate, occorre innanzitutto rammentare che
“nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole” di talché, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
“le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (C. 19229/2016).
Il dato testuale, pertanto, non è di per sé dirimente ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, atteso che le espressioni utilizzate, ancorché prima facie chiare, assumono significato pagina 2 di 4 giuridico solo al termine di un percorso ermeneutico che si estenda alla considerazione di tutti gli elementi testuali ed extratestuali.
Ciò posto, dovendo analizzare, in primo luogo, il tenore letterale delle clausole pattuite, sia pure alla stregua di una lettura sistematica delle stesse, occorre rammentare, sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, che “l'elemento distintivo tra contratto definitivo e contratto preliminare di vendita è dato dalla volontà delle parti, che nel contratto definitivo è rivolta direttamente al trasferimento della proprietà o di altro diritto, mentre nel contratto preliminare fa dipendere tale trasferimento da una futura manifestazione di consenso che gli stessi contraenti si obbligano a prestare” di talché occorre in primo luogo stabilire se le parti abbiano inteso rimettere l'effetto traslativo ad una successiva manifestazione di consenso (C. 24150/2007).
Nel caso di specie, il tenore complessivo dell'atto rende evidente la volontà delle parti di addivenire ad una immediata realizzazione del suddetto effetto traslativo in questione atteso che, con la medesima scrittura privata le parti hanno convenuto che “ cede in CP_1 proprietà al e moglie che la Parte_1 Parte_3 acquistano la propria quota indivisa di comproprietà sulla quota di 1/6 dei beni sopra specificati”; tale statuizione non è in alcun modo contraddetta, nella sua evidente volontà di produrre un effetto traslativo immediato, dal proseguo delle pattuizioni contenute nella medesima scrittura privata ove è espressamente indicata la scrittura de qua come atto di “compravendita”, con correlata pattuizione del prezzo di acquisto.
Orbene, la chiarezza del tenore letterale delle suddette pattuizioni, unitamente alla completezza della scrittura privata per quanto concerne la pattuizione delle reciproche obbligazioni poste a carico delle parti, non può lasciare dubbi in ordine alla interpretazione del contratto alla stregua non già di un preliminare quanto piuttosto di un contratto definitivo, rendendo chiara la comune intenzione delle parti nel senso sopra ricostruito.
Anche volendo prescindere dall'inequivocità delle suddette pattuizioni, occorre ulteriormente rilevare che l'operazione ermeneutica, avviata con la ricostruzione sopra operata dell'intento pratico perseguito dai contraenti ai sensi dell'art 1362 co. 1 e 1363 c.c., trova ulteriore riscontro negli stessi elementi extratestuali, e quindi nel comportamento delle parti, per come allegato dallo stesso attore;
ed invero costituisce circostanza documentalmente provata che il pagamento per l'intero del prezzo convenuto sia stato saldato in data 9.11.2023, pur senza addivenire alla stipula del rogito, per come originariamente pattuito in sede di scrittura privata.
Ciò posto è da ritenersi conclusivamente accertato nel presente giudizio l'autenticità della sottoscrizione apposta da CP_1
pagina 3 di 4 , e nella scrittura privata del CP_1 Parte_1 Parte_2 9.11.2023.
I testi escussi hanno infatti confermato la riconducibilità della sottoscrizione in questione a parte convenuta, essendosi occupati loro stessi della predisposizione delle pratiche burocratiche connesse all'atto traslativo in questione e conseguentemente riconoscendo la sottoscrizione apposta da parte resistente.
Ne consegue la fondatezza della domanda proposta.
In ragione della rinuncia alle spese (essendo stata richiesta la vittoria di spese solo in caso di opposizione e non essendosi costituita parte convenuta), nulla dovrà disporsi sul punto (tra le tante C. Sez. L. 4922/1987)
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da CP_1
, e sull'accordo privato del
[...] Parte_1 Parte_2
9.11.2023 e, per l'effetto, accertata la natura definitiva dell'accordo in questione, conferma il trasferimento per la quota indivisa di 6/252 di proprietà in favore di e Parte_1 Pt_2
del fabbricato individuato nel NCT del Comune di Trivignano
[...] Udinese al foglio 7 mapp. 231 via Aquileia 4 - P.T.
1-2 Cat. A/5 cl. 4 vani 3 sup. catastale mq. 90 e mappale n. 404 strada triestina - P.T. Cat. C/7 cl. U mq. 59 sup. catastale mq. 66 e del terreno individuato nel NCT del Comune di Trivignano Udinese al foglio 7 mapp. 231 e foglio 8 mapp. 404
- dichiara la presente sentenza titolo idoneo alla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari
- nulla sulle spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 28 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 409/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
) rappresentato e difeso dall'avv. BAVARESCO GIUSEPPE elettivamente domiciliato in presso
[...] lo studio dell'avv. BAVARESCO GIUSEPPE ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 10.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., e Parte_1 Pt_2
hanno agito in giudizio nei confronti di al
[...] Controparte_2 fine di ottenere, in via principale, accertamento della autenticità delle sottoscrizioni apposte a scrittura privata del 9.11.2023 e in subordine, sentenza produttiva degli effetti di cui all'art 2932 c.c.
Hanno dedotto, in fatto, di aver stipulato con parte resistente atto di compravendita della quota di compravendita sui beni indicati in narrativa con relativo versamento del prezzo.
Hanno dedotto tuttavia che parte resistente non si è presentato dal Notario per la firma del rogito.
Hanno pertanto ritenuto in diritto fondata la domanda di accertamento stante la natura definitiva del contratto de quo e, in subordine, la domanda ex art 2932 c.c. ove la presente scrittura sia interpretabile quale preliminare di vendita.
Nessuno si è costituito per parte resistente che, pertanto, è stato dichiarato contumace.
pagina 1 di 4 La causa è stata trattenuta in decisione in data 12 Marzo 2025, a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata.
Occorre infatti rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel caso in cui ad una proposta contrattuale segua una conforme accettazione si perfeziona il contratto, la cui riproduzione in forma di atto pubblico, con le modalità del contratto ripetitivo, non richiede, in caso di mancata esecuzione, una sentenza costitutiva, non occorrendo una sostituzione di manifestazione di volontà che già vi sia stata, ma una semplice sentenza di accertamento che supplendo alla documentazione mancante, soddisfi l'interesse della parte alla documentazione in forma pubblica del negozio” (C. 26136/2022).
In tali casi dunque l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio di cui all'art 2932 c.c., potendo invece essere soddisfatto con la pronuncia, invocata nel presente giudizio, di una sentenza di mero accertamento (ex multis C. 593/1980; C. 6919/1997; C. 15319/2006; C. 1553/2013).
Precipitato logico applicativo di quanto testé dedotto è che elemento costitutivo necessario ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento formulata in via principale da parte attrice è la concreta configurabilità/interpretazione del rapporto intercorso tra le parti alla stregua di un contratto definitivo e non già di un contratto preliminare.
Tale procedimento ermeneutico, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, deve muovere dal combinato disposto degli artt 1362 co. 1 c.c. e 1363 c.c. che individuano, come criterio interpretativo primario, il tenore letterale della pattuizioni contrattuali, per poi prevedere, quale criterio sussidiario a fronte dell'equivocità del tenore lettale, quello di cui all'art. 1362 c.c., comma 2, che invita ad identificare il significato dell'atto dal comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto.
Muovendo, dunque, il ragionamento giuridico dalle previsioni normative sopra indicate, occorre innanzitutto rammentare che
“nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole” di talché, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
“le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (C. 19229/2016).
Il dato testuale, pertanto, non è di per sé dirimente ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, atteso che le espressioni utilizzate, ancorché prima facie chiare, assumono significato pagina 2 di 4 giuridico solo al termine di un percorso ermeneutico che si estenda alla considerazione di tutti gli elementi testuali ed extratestuali.
Ciò posto, dovendo analizzare, in primo luogo, il tenore letterale delle clausole pattuite, sia pure alla stregua di una lettura sistematica delle stesse, occorre rammentare, sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, che “l'elemento distintivo tra contratto definitivo e contratto preliminare di vendita è dato dalla volontà delle parti, che nel contratto definitivo è rivolta direttamente al trasferimento della proprietà o di altro diritto, mentre nel contratto preliminare fa dipendere tale trasferimento da una futura manifestazione di consenso che gli stessi contraenti si obbligano a prestare” di talché occorre in primo luogo stabilire se le parti abbiano inteso rimettere l'effetto traslativo ad una successiva manifestazione di consenso (C. 24150/2007).
Nel caso di specie, il tenore complessivo dell'atto rende evidente la volontà delle parti di addivenire ad una immediata realizzazione del suddetto effetto traslativo in questione atteso che, con la medesima scrittura privata le parti hanno convenuto che “ cede in CP_1 proprietà al e moglie che la Parte_1 Parte_3 acquistano la propria quota indivisa di comproprietà sulla quota di 1/6 dei beni sopra specificati”; tale statuizione non è in alcun modo contraddetta, nella sua evidente volontà di produrre un effetto traslativo immediato, dal proseguo delle pattuizioni contenute nella medesima scrittura privata ove è espressamente indicata la scrittura de qua come atto di “compravendita”, con correlata pattuizione del prezzo di acquisto.
Orbene, la chiarezza del tenore letterale delle suddette pattuizioni, unitamente alla completezza della scrittura privata per quanto concerne la pattuizione delle reciproche obbligazioni poste a carico delle parti, non può lasciare dubbi in ordine alla interpretazione del contratto alla stregua non già di un preliminare quanto piuttosto di un contratto definitivo, rendendo chiara la comune intenzione delle parti nel senso sopra ricostruito.
Anche volendo prescindere dall'inequivocità delle suddette pattuizioni, occorre ulteriormente rilevare che l'operazione ermeneutica, avviata con la ricostruzione sopra operata dell'intento pratico perseguito dai contraenti ai sensi dell'art 1362 co. 1 e 1363 c.c., trova ulteriore riscontro negli stessi elementi extratestuali, e quindi nel comportamento delle parti, per come allegato dallo stesso attore;
ed invero costituisce circostanza documentalmente provata che il pagamento per l'intero del prezzo convenuto sia stato saldato in data 9.11.2023, pur senza addivenire alla stipula del rogito, per come originariamente pattuito in sede di scrittura privata.
Ciò posto è da ritenersi conclusivamente accertato nel presente giudizio l'autenticità della sottoscrizione apposta da CP_1
pagina 3 di 4 , e nella scrittura privata del CP_1 Parte_1 Parte_2 9.11.2023.
I testi escussi hanno infatti confermato la riconducibilità della sottoscrizione in questione a parte convenuta, essendosi occupati loro stessi della predisposizione delle pratiche burocratiche connesse all'atto traslativo in questione e conseguentemente riconoscendo la sottoscrizione apposta da parte resistente.
Ne consegue la fondatezza della domanda proposta.
In ragione della rinuncia alle spese (essendo stata richiesta la vittoria di spese solo in caso di opposizione e non essendosi costituita parte convenuta), nulla dovrà disporsi sul punto (tra le tante C. Sez. L. 4922/1987)
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da CP_1
, e sull'accordo privato del
[...] Parte_1 Parte_2
9.11.2023 e, per l'effetto, accertata la natura definitiva dell'accordo in questione, conferma il trasferimento per la quota indivisa di 6/252 di proprietà in favore di e Parte_1 Pt_2
del fabbricato individuato nel NCT del Comune di Trivignano
[...] Udinese al foglio 7 mapp. 231 via Aquileia 4 - P.T.
1-2 Cat. A/5 cl. 4 vani 3 sup. catastale mq. 90 e mappale n. 404 strada triestina - P.T. Cat. C/7 cl. U mq. 59 sup. catastale mq. 66 e del terreno individuato nel NCT del Comune di Trivignano Udinese al foglio 7 mapp. 231 e foglio 8 mapp. 404
- dichiara la presente sentenza titolo idoneo alla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari
- nulla sulle spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 28 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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