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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/07/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice, Dott. Remo Lisco, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado al n. 7069 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2021 avente per oggetto: responsabilità medica, Part
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_2 C.F._1 Ricci
attore E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. Dott.ssa rappresentata e difeso dagli Avv.ti Valentina Controparte_2 Astolfi, Sonia Selletti e Donato Manelli
convenuta E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Controparte_3 C.F._2 Caroli Casavola, altro convenuto E (P.IVA in persona del procuratore speciale Sig.ra Controparte_4 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Scuotto CP_5 terza chiamata All'udienza del 29/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che conveniva davanti a questo Tribunale la struttura sanitaria Parte_2 [...] ed il dott. chiedendo che Controparte_1 Controparte_3 venisse accertato e dichiarato che la lesione subita dall'attore ed individuata quale “assonopatia post traumatica del nervo accessorio spinale di sinistra con scarsi segni di reinnervazione” assertivamente conseguente all'intervento per “linfoadenite cronica iperplastica follicolare e interfollicolare a sinistra”, eseguito dal dott. il 18.12.2020 presso la clinica gestita CP_3 dalla convenuta, era insorta a causa di responsabilità dello stesso dott. pertanto CP_3 l'attore chiedeva la condanna della struttura sanitaria convenuta e del medico innanzi indicato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali assertivamente subiti e quantificati in
€ 100.000,00 salvo diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre spese e competenze del procedimento di mediazione e del presente giudizio;
rilevato che si costituiva chiedendo, in via Controparte_1 principale, il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata la condanna in via esclusiva del solo dott. al risarcimento del danno sofferto dall'attore ed in via ulteriormente CP_3 subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, formulava domanda di regresso nei confronti del dott. come meglio specificata in comparsa;
CP_3 rilevato che si costituiva in giudizio anche il dott. opponendosi Controparte_3 all'accoglimento delle pretese attoree e formulando richiesta di chiamata in causa della Compagnia assicurativa autorizzata dal Tribunale;
Controparte_4 rilevato che si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, Controparte_4 opponendosi alle avverse pretese ed eccependo: la nullità dell'atto di citazione, l'inammissibilità dell'atto di chiamata in causa e della domanda di manleva formulata dal dott. nei suoi confronti con richiesta di rigetto della stessa, il difetto di legittimazione CP_3 passiva del dott. e la richiesta di accertamento e dichiarazione che detta struttura è CP_3 tenuta alla manleva del sanitario;
ritenuto che
la domanda attorea non possa trovare accoglimento in quanto non appare adeguatamente provato il nesso causale tra il danno lamentato e l'intervento subito;
rilevato che l'attore rappresentava di essersi sottoposto il 18.12.2020 presso la struttura sanitaria convenuta all'intervento chirurgico di “linfoadenite cronica iperplastica follicolare e interfollicolare a sinistra”; dopo l'intervento eseguito dal convenuto, dott. secondo CP_3 la tesi attorea il alla luce di una sintomatologia dallo stesso definita come Pt_2 caratterizzata da dolori in sede di prelievo bioptico, impotenza funzionale, alterazioni morfologiche del trapezio, dello sterno-cleido-mastoideo, prurito, alterazioni a tipo dermatite, si sottoponeva ad esame elettromiografico dell'articolazione scapolo-omerale sinistra dal quale emergeva una “assonopatia post traumatica del nervo accessorio spinale di sinistra con scarsi segni di reinnervazione”, apparendo ridotta l'ampiezza della risposta del trapezio di sinistra;
secondo il tale quadro sintomatologico lo costringeva ad assumere farmaci Pt_2 antinfiammatori ed a convivere con il deficit funzionale dell'arto superiore sinistro e della spalla sinistra, lesioni indicate quali “alterazioni morfo-strutturali dell'articolazione scapolo- omerale sinistra con deformazione del trapezio, dello sterno-cleido-mastoideo, alterazioni neuro vegetative con sudorazione, formicolii e parestesie nel territorio innervato dal XI nervo cranico;
parziale diminuzione della funzionalità della colonna vertebrale, parziali alterazioni della funzione gustativa;
prurito sub-continuo; lesione del XI nervo”; sempre secondo l'attore tale compromissione fisica sarebbe derivata direttamente dalla lesione del nervo accessorio, XI nervo cranico, avvenuta in occasione dell'intervento sopra indicato;
rilevato che dalla c.t.u. espletata dai dott.ri , medico legale, e Persona_1 [...]
specialista in neurochirurgia, emergeva che “[…] I linfonodi interessati Per_2 all'approccio chirurgico furono quelli in sede latero cervicale sinistra al V livello di Robbins e nella loro posizione più superficiale.[…] Nessuna sofferenza nervosa fu descritta e/o segnalata nell'immediato post-chirurgico ancorché emorragico dimostrando ciò che l'intervento fu condotto nel pieno rispetto e previo isolamento delle strutture nervose e vascolari limitrofe. Il riscontro documentale poi di sofferenza del nervo accessorio, per altro a livello del triangolo posteriore del collo, localizzazione topografica più distante da quella del sito chirurgico, si ebbe dopo circa 70 gg dall'intervento chirurgico di linfoadenectonia, motivo per cui non è possibile delineare una correlazione causale diretta ed esclusiva di trattamento chirurgico con la predetta sofferenza nervosa dell'accessorio. Per altro, sotto un profilo elettromiografico, la lesione nervosa viene descritta come “assonopatia” cioè come se si trattasse di una degenerazione assonale, piuttosto che di una neurotmesi, come magari ci si potrebbe aspettare in un danno iatrogeno da lesione accidentale di un nervo. Sulla scorta di tali elementi, non si ravvisano profili di malpractice poste in essere dall'operatore chirurgo che effettuò l'intervento di linfoadenectomia in data 18.12.2020, risultando questo condotto nel rispetto della leges artis […]”; i cc.tt.uu. riportavano le osservazioni mosse dal c.t.p. di parte attrice, dott. il quale contestava le conclusioni degli ausiliari nominati d'ufficio, Persona_3 rilevando che l'assonopatia post-traumatica da cui è affetto l'attore sarebbe diretta conseguenza dell'erronea incisione chirurgica praticata per via orizzontale dal dott. e non in via CP_3 verticale ledendo l'undicesimo nervo;
a tali osservazioni i cc.tt.uu. replicavano sostenendo che
“[…] La diagnosi EMGrafica a nostro avviso da sola non è dirimente a stabilire la eziopatogenesi del danno, se questa non ha riscontro poi in una oggettivazione della lesione, in quanto detto dato elettrofisiologico deve poi compararsi con le possibili causa che possono sottendere a detto rilievo. Non si può asserire solo per una evoluzione fenomenologica il rilievo di detta sofferenza nervosa con il predetto trattamento chirurgico in assenza di documentate lesione iatrogene in seno allo stesso nervo. Posto che quindi non si è trattato di una lesione
“iatrogena”, cagionata cioè da un “taglio” accidentale del nervo, piuttosto che da un eccessivo stiramento dello stesso, perché in tal senso ci saremmo aspettati una sofferenza in
“acuto” già nell'immediato post-chirurgico; la causa di detta lesione non potrà ritenersi in seriazione causale diretta ed esclusivo con il predetto trattamento chirurgico. Infatti, abbiamo chiarito che sotto un profilo elettromiografico, la lesione nervosa viene descritta come
“assonopatia” cioè come se si trattasse di una degenerazione assonale, piuttosto che di una neurotmesi, come magari ci si sarebbe aspettato in un danno iatrogeno da lesione accidentale di un nervo. Ribadiamo: “come se si trattasse” non che si è trattata, potendo quindi postulare che detto rilievo EMGgrafico possa essere invece riconducibile a fenomeni aderenziali post- riparativi chirurgici e quindi agli esiti dell'intervento. […]”; inoltre, i cc.tt.u, chiamati a chiarimenti, precisavano che “[…] La lesione del nervo accessorio spinale o anche XI nervo cranico, può essere causata da un trauma che interessi la regione latero-cervicale, marginale come a seguito di ferite da taglio al collo o determinate da incidenti stradali per stiramento e strappamento del nervo. Si tratta di un nervo motore, di piccole dimensioni che però riveste un'importanza fondamentale nella funzione della spalla in quanto è l'unico ad innervare il muscolo trapezio, fondamentale per i movimenti della scapola […]”, e che “[…] Nel caso di specie, nessuna sofferenza nervosa fu descritta e/o segnalata nell'immediato post-chirurgico ancorchè emorragico dimostrando ciò che l'intervento fu condotto nel pieno rispetto e previo isolamento delle strutture nervose e vascolari. Il riscontro documentale poi di sofferenza del nervo accessorio, per altro a livello del triangolo posteriore del collo […] che si ebbe dopo circa 70 gg, per localizzazione topografica, è distante da quella del sito chirurgico, motivo per cui non è possibile delineare una correlazione causale diretta ed esclusiva dell'intervento di linfadenectomia con la predetta sofferenza nervosa dell'accessorio. […]”; le contestazioni sollevate dall'attore e dal c.t.p. non hanno trovato adeguato riscontro né sotto il profilo della sufficiente rilevanza, né a livello documentale, poiché proprio dalla documentazione sanitaria emerge che in data 18.12.2020 il veniva sottoposto ad intervento in day service per Pt_2 linfoadenopatia laterocervicale sn e, sempre in data 18.12.2020, secondo quanto è dato rilevare dalla “scheda di rilevazione e monitoraggio”, tanto alle ore 10:05, quanto alle ore 16:00, il dolore risultava assente;
sottoposto in data 21.12.2020 la visita dal dott. non risulta CP_3 che avesse lamentato alcunché, tanto che nella relativa certificazione è possibile leggere
“medicazione; va bene. Si attende es. istologico”; tanto trova ulteriore riscontro anche nella documentazione allegata da parte attrice relativa ad altri casi in cui il dolore o comunque il difetto di funzionalità del nervo accessorio veniva riscontrato pressoché nell'immediatezza o, comunque, in un breve periodo di tempo dall'intervento;
ritenuto che
le spese di lite del presente giudizio possano essere compensate, in considerazione della complessità dell'accertamento relativo alla sussistenza del nesso di causalità, che giustificava il ricorso al vaglio giurisdizionale, configurandosi, pertanto, una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità pronunziata dal Corte Cost, n. 77/2018; le spese della c.t.u, espletata in corso di causa, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti, in ragione di un quarto per ciascuna parte;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta dall'attore e compensa le spese di lite;
pone le spese della c.t.u, espletata in corso di causa, come liquidate in atti, definitivamente a carico di tutte le parti, in ragione di un quarto per ciascuna parte. Taranto, 31.07.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_2 C.F._1 Ricci
attore E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. Dott.ssa rappresentata e difeso dagli Avv.ti Valentina Controparte_2 Astolfi, Sonia Selletti e Donato Manelli
convenuta E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Controparte_3 C.F._2 Caroli Casavola, altro convenuto E (P.IVA in persona del procuratore speciale Sig.ra Controparte_4 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Scuotto CP_5 terza chiamata All'udienza del 29/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che conveniva davanti a questo Tribunale la struttura sanitaria Parte_2 [...] ed il dott. chiedendo che Controparte_1 Controparte_3 venisse accertato e dichiarato che la lesione subita dall'attore ed individuata quale “assonopatia post traumatica del nervo accessorio spinale di sinistra con scarsi segni di reinnervazione” assertivamente conseguente all'intervento per “linfoadenite cronica iperplastica follicolare e interfollicolare a sinistra”, eseguito dal dott. il 18.12.2020 presso la clinica gestita CP_3 dalla convenuta, era insorta a causa di responsabilità dello stesso dott. pertanto CP_3 l'attore chiedeva la condanna della struttura sanitaria convenuta e del medico innanzi indicato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali assertivamente subiti e quantificati in
€ 100.000,00 salvo diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre spese e competenze del procedimento di mediazione e del presente giudizio;
rilevato che si costituiva chiedendo, in via Controparte_1 principale, il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata la condanna in via esclusiva del solo dott. al risarcimento del danno sofferto dall'attore ed in via ulteriormente CP_3 subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, formulava domanda di regresso nei confronti del dott. come meglio specificata in comparsa;
CP_3 rilevato che si costituiva in giudizio anche il dott. opponendosi Controparte_3 all'accoglimento delle pretese attoree e formulando richiesta di chiamata in causa della Compagnia assicurativa autorizzata dal Tribunale;
Controparte_4 rilevato che si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, Controparte_4 opponendosi alle avverse pretese ed eccependo: la nullità dell'atto di citazione, l'inammissibilità dell'atto di chiamata in causa e della domanda di manleva formulata dal dott. nei suoi confronti con richiesta di rigetto della stessa, il difetto di legittimazione CP_3 passiva del dott. e la richiesta di accertamento e dichiarazione che detta struttura è CP_3 tenuta alla manleva del sanitario;
ritenuto che
la domanda attorea non possa trovare accoglimento in quanto non appare adeguatamente provato il nesso causale tra il danno lamentato e l'intervento subito;
rilevato che l'attore rappresentava di essersi sottoposto il 18.12.2020 presso la struttura sanitaria convenuta all'intervento chirurgico di “linfoadenite cronica iperplastica follicolare e interfollicolare a sinistra”; dopo l'intervento eseguito dal convenuto, dott. secondo CP_3 la tesi attorea il alla luce di una sintomatologia dallo stesso definita come Pt_2 caratterizzata da dolori in sede di prelievo bioptico, impotenza funzionale, alterazioni morfologiche del trapezio, dello sterno-cleido-mastoideo, prurito, alterazioni a tipo dermatite, si sottoponeva ad esame elettromiografico dell'articolazione scapolo-omerale sinistra dal quale emergeva una “assonopatia post traumatica del nervo accessorio spinale di sinistra con scarsi segni di reinnervazione”, apparendo ridotta l'ampiezza della risposta del trapezio di sinistra;
secondo il tale quadro sintomatologico lo costringeva ad assumere farmaci Pt_2 antinfiammatori ed a convivere con il deficit funzionale dell'arto superiore sinistro e della spalla sinistra, lesioni indicate quali “alterazioni morfo-strutturali dell'articolazione scapolo- omerale sinistra con deformazione del trapezio, dello sterno-cleido-mastoideo, alterazioni neuro vegetative con sudorazione, formicolii e parestesie nel territorio innervato dal XI nervo cranico;
parziale diminuzione della funzionalità della colonna vertebrale, parziali alterazioni della funzione gustativa;
prurito sub-continuo; lesione del XI nervo”; sempre secondo l'attore tale compromissione fisica sarebbe derivata direttamente dalla lesione del nervo accessorio, XI nervo cranico, avvenuta in occasione dell'intervento sopra indicato;
rilevato che dalla c.t.u. espletata dai dott.ri , medico legale, e Persona_1 [...]
specialista in neurochirurgia, emergeva che “[…] I linfonodi interessati Per_2 all'approccio chirurgico furono quelli in sede latero cervicale sinistra al V livello di Robbins e nella loro posizione più superficiale.[…] Nessuna sofferenza nervosa fu descritta e/o segnalata nell'immediato post-chirurgico ancorché emorragico dimostrando ciò che l'intervento fu condotto nel pieno rispetto e previo isolamento delle strutture nervose e vascolari limitrofe. Il riscontro documentale poi di sofferenza del nervo accessorio, per altro a livello del triangolo posteriore del collo, localizzazione topografica più distante da quella del sito chirurgico, si ebbe dopo circa 70 gg dall'intervento chirurgico di linfoadenectonia, motivo per cui non è possibile delineare una correlazione causale diretta ed esclusiva di trattamento chirurgico con la predetta sofferenza nervosa dell'accessorio. Per altro, sotto un profilo elettromiografico, la lesione nervosa viene descritta come “assonopatia” cioè come se si trattasse di una degenerazione assonale, piuttosto che di una neurotmesi, come magari ci si potrebbe aspettare in un danno iatrogeno da lesione accidentale di un nervo. Sulla scorta di tali elementi, non si ravvisano profili di malpractice poste in essere dall'operatore chirurgo che effettuò l'intervento di linfoadenectomia in data 18.12.2020, risultando questo condotto nel rispetto della leges artis […]”; i cc.tt.uu. riportavano le osservazioni mosse dal c.t.p. di parte attrice, dott. il quale contestava le conclusioni degli ausiliari nominati d'ufficio, Persona_3 rilevando che l'assonopatia post-traumatica da cui è affetto l'attore sarebbe diretta conseguenza dell'erronea incisione chirurgica praticata per via orizzontale dal dott. e non in via CP_3 verticale ledendo l'undicesimo nervo;
a tali osservazioni i cc.tt.uu. replicavano sostenendo che
“[…] La diagnosi EMGrafica a nostro avviso da sola non è dirimente a stabilire la eziopatogenesi del danno, se questa non ha riscontro poi in una oggettivazione della lesione, in quanto detto dato elettrofisiologico deve poi compararsi con le possibili causa che possono sottendere a detto rilievo. Non si può asserire solo per una evoluzione fenomenologica il rilievo di detta sofferenza nervosa con il predetto trattamento chirurgico in assenza di documentate lesione iatrogene in seno allo stesso nervo. Posto che quindi non si è trattato di una lesione
“iatrogena”, cagionata cioè da un “taglio” accidentale del nervo, piuttosto che da un eccessivo stiramento dello stesso, perché in tal senso ci saremmo aspettati una sofferenza in
“acuto” già nell'immediato post-chirurgico; la causa di detta lesione non potrà ritenersi in seriazione causale diretta ed esclusivo con il predetto trattamento chirurgico. Infatti, abbiamo chiarito che sotto un profilo elettromiografico, la lesione nervosa viene descritta come
“assonopatia” cioè come se si trattasse di una degenerazione assonale, piuttosto che di una neurotmesi, come magari ci si sarebbe aspettato in un danno iatrogeno da lesione accidentale di un nervo. Ribadiamo: “come se si trattasse” non che si è trattata, potendo quindi postulare che detto rilievo EMGgrafico possa essere invece riconducibile a fenomeni aderenziali post- riparativi chirurgici e quindi agli esiti dell'intervento. […]”; inoltre, i cc.tt.u, chiamati a chiarimenti, precisavano che “[…] La lesione del nervo accessorio spinale o anche XI nervo cranico, può essere causata da un trauma che interessi la regione latero-cervicale, marginale come a seguito di ferite da taglio al collo o determinate da incidenti stradali per stiramento e strappamento del nervo. Si tratta di un nervo motore, di piccole dimensioni che però riveste un'importanza fondamentale nella funzione della spalla in quanto è l'unico ad innervare il muscolo trapezio, fondamentale per i movimenti della scapola […]”, e che “[…] Nel caso di specie, nessuna sofferenza nervosa fu descritta e/o segnalata nell'immediato post-chirurgico ancorchè emorragico dimostrando ciò che l'intervento fu condotto nel pieno rispetto e previo isolamento delle strutture nervose e vascolari. Il riscontro documentale poi di sofferenza del nervo accessorio, per altro a livello del triangolo posteriore del collo […] che si ebbe dopo circa 70 gg, per localizzazione topografica, è distante da quella del sito chirurgico, motivo per cui non è possibile delineare una correlazione causale diretta ed esclusiva dell'intervento di linfadenectomia con la predetta sofferenza nervosa dell'accessorio. […]”; le contestazioni sollevate dall'attore e dal c.t.p. non hanno trovato adeguato riscontro né sotto il profilo della sufficiente rilevanza, né a livello documentale, poiché proprio dalla documentazione sanitaria emerge che in data 18.12.2020 il veniva sottoposto ad intervento in day service per Pt_2 linfoadenopatia laterocervicale sn e, sempre in data 18.12.2020, secondo quanto è dato rilevare dalla “scheda di rilevazione e monitoraggio”, tanto alle ore 10:05, quanto alle ore 16:00, il dolore risultava assente;
sottoposto in data 21.12.2020 la visita dal dott. non risulta CP_3 che avesse lamentato alcunché, tanto che nella relativa certificazione è possibile leggere
“medicazione; va bene. Si attende es. istologico”; tanto trova ulteriore riscontro anche nella documentazione allegata da parte attrice relativa ad altri casi in cui il dolore o comunque il difetto di funzionalità del nervo accessorio veniva riscontrato pressoché nell'immediatezza o, comunque, in un breve periodo di tempo dall'intervento;
ritenuto che
le spese di lite del presente giudizio possano essere compensate, in considerazione della complessità dell'accertamento relativo alla sussistenza del nesso di causalità, che giustificava il ricorso al vaglio giurisdizionale, configurandosi, pertanto, una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità pronunziata dal Corte Cost, n. 77/2018; le spese della c.t.u, espletata in corso di causa, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti, in ragione di un quarto per ciascuna parte;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta dall'attore e compensa le spese di lite;
pone le spese della c.t.u, espletata in corso di causa, come liquidate in atti, definitivamente a carico di tutte le parti, in ragione di un quarto per ciascuna parte. Taranto, 31.07.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco