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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 977/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti D. Pattumelli e D. Di Bella giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATO INCIDENTALE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. B.E. Pontecorvo giusta procura in atti
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n. 1229/2023, pubblicata il 25 ottobre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc esponeva: Parte_1
- era titolare dell'assegno mensile ex art. 13 L. n. 118/1971 n. 07731898 dal 1° gennaio 2006;
- con lettera del 10 novembre 2021 l' gli aveva chiesto di restituire la somma di € CP_1
10.387,47, pagata per il predetto titolo da gennaio 2019 fino a settembre 2021, assumendo l'insussistenza al fine del requisito reddituale di legge e, contestualmente, gli aveva comunicato l'immediato recupero del detto importo mediante trattenute sulla pensione;
- la pretesa dell era illegittima sotto plurimi profili. CP_2
Pertanto, domandava:
“ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità, totale o parziale, della richiesta dell' CP_1 di recupero della somma di euro 10.387,47 comunicata con lettera datata 01-09-2021 perché generica, non provata, infondata nel merito e, conseguentemente, CONDANNARE l' CP_1
a restituire a tutte le somme illegittimamente trattenute, oltre Parte_1 interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo”.
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: CP_1
“Accerta come non ripetibile la somma di € 3.249,39, residuata, sulla base del provvedimento dell' del 01.09.2021 di rideterminazione della prestazione cat INV CIV 07731898 CP_1
(assegno mensile ex art. 13 L.118/1971), all'esito del provvedimento di autotutela di riconoscimento del diritto a percepire le somme per l'anno 2020 e 2021 (per un totale di €
7.138,08); dichiara per la restante somma pari ad € 7.138,08 cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.900,00 CP_1 comprese spese generali, oltre iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- il ricorrente è titolare dell'assegno mensile ex art. 13 L. n. 118/1971 dal 1° gennaio 2006;
2 - come dichiarato in ricorso e confermato dal certificato dell'Agenzia delle Entrate, in atti, nell'anno 2018 il ricorrente ha percepito redditi pari a € 5.930,20, superiori al limite di €
4.853,29 previsto dalla legge per accedere alla prestazione;
- l' deduce (ma non prova) di aver inviato al ricorrente l'avviso RED del 31 dicembre CP_1
2020, né di aver conseguentemente adottato in data 1° settembre 2021 il provvedimento di revoca della pensione e di contestazione dell'indebito;
- l' ha altresì dedotto di aver provveduto in autotutela al ripristino della prestazione con CP_1 decorrenza dall'ottobre 2021, riconoscendo il diritto del di percepire i ratei per Parte_1 gli anni 2020 e 2021 (per un totale di € 7.138,08), così riducendo l'importo indebito, chiesto in restituzione in questo giudizio, da € 10.387,47 a € 3.249,39;
- il predetto pagamento indebito non era però ripetibile fino al provvedimento che lo ha accertato come tale e, quindi, non lo era per l'anno 2019 (unico che residua in contestazione per superamento dei limiti reddituali quanto all'anno 2018), dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens e non essendo applicabile alla fattispecie l'art. 2033 cc. L , inoltre, non CP_1 ha allegato e provato il dolo dell'accipiens, dolo che secondo la giurisprudenza di legittimità non è comunque configurabile nella mera omissione di una comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere;
CP_1
- la domanda va quindi accolta con riferimento al già menzionato importo residuo.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 17 aprile 2024, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, fossero accolte le seguenti Parte_1 conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della richiesta dell' di recupero della CP_1 somma di euro 3.249,39 perché generica, non provata, infondata nel merito e, conseguentemente, CONDANNARE l' a restituire a la CP_1 Parte_1 predetta somma illegittimamente trattenuta, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate del presente grado di giudizio, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A
A sostegno, lamentava la violazione dell'art. 112 cpc, per omessa pronuncia di condanna dell' CP_1
a restituirgli la somma di € 3.249,39, riconosciuta dal Tribunale di sua spettanza.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Proponeva altresì CP_1 appello incidentale chiedendo:
3 “Accertata la sussistenza dell'indebito nella misura di € 3.249,39 per effetto della riquantificazione della prestazione operata dall' respingere in parte qua il ricorso CP_1 introduttivo del giudizio e per il resto dichiarare cessata la materia del contendere. Con vittoria delle spese di lite del presente grado e compensazione quantomeno parziale delle spese di primo grado”.
A sostegno, lamentava la violazione dell'art. 35, comma 10 bis del D.L. n. 207/2008 e dell'art. 13 della L. n. 412/1991, l'omesso rilievo del fatto che il non aveva trasmesso all'Istituto la Parte_1 comunicazione reddituale necessaria ai fini della verifica sul relativo requisito e il conseguente erroneo convincimento d'insussistenza del suo diritto a ripetere il pagamento oggetto di controversia.
5. Radicato il contraddittorio anche sull'appello incidentale, all'udienza del 10 settembre 2025 la causa
è stata decisa come in dispositivo.
6. Iniziando la disamina delle questioni devolute al grado da quelle proposte con l'appello incidentale, per priorità logica, osserva la Corte che nel caso di specie si verte in ipotesi di indebito assistenziale, in quanto il pagamento che l' assume come eseguito senza titolo afferisce a ratei dell'assegno CP_1
d'invalidità civile ex art. 13 L. n. 113/1971; dunque, afferisce a una prestazione non collegata a un pregresso versamento contributivo, come tale soggetta per la ripetizione dell'indebito alla disciplina speciale di cui all'art. 13 della L. n. 412/1991.
7. Vale allora rilevare che, in tema di indebito assistenziale, con ordinanza n. 12608/2020 la Suprema
Corte ha ribadito il seguente principio di diritto “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”.
Al fine, la Suprema Corte ha chiarito quanto segue:
- all'indebito assistenziale non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 cc, ma si applicano invece i principi di settore per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento);
- si tratta invero di un sottosistema che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque
4 aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento;
- sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile;
- al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -e nei limiti- della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993);
- sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che detto indebito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi fossero perciò conoscibili dall'Istituto CP_1 previdenziale;
- inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, consente all' di CP_1 accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla
L. n. 102/2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati CP_1
a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti
5 in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
CP_1
- questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
- pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730
(come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; CP_2
- inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già CP_1 CP_2 conosce.
8. In sintesi, dunque, secondo la Suprema Corte, ai fini della ripetizione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è necessario il dolo comprovato dell'accipiens atto a far venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione.
9. Esaminando i fatti controversi in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva allora la Corte che l' ha accertato l'indebito d'interesse, afferente all'anno 2019, soltanto nel CP_1
2021.
Dunque, in linea di principio il pagamento che l' intenderebbe recuperare è ripetibile soltanto CP_2 in presenza di dolo dell'accipiens.
Tuttavia, è dimostrato in atti che l'Agenzia delle Entrate disponeva dei dati concernenti il reddito prodotto dal dal 2018 in poi -quindi anche nel 2019, anno cui si riferisce l'indebito Parte_1 oggetto di causa- essendo univoco in tal senso il tenore del certificato rilasciato al predetto
6 dall'amministrazione finanziaria in data 16 marzo 2022 (v. documento nel fascicolo primo grado appellante principale).
Di conseguenza, l' era nelle effettive condizioni di conoscere il requisito reddituale del CP_1 fin da epoca utile per stabilire se erogare, o meno, i ratei della prestazione pagati e chiesti Parte_1 ora in restituzione, il che esclude l'apprezzabilità del dolo del pensionato.
10. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto l'assenza di prova di altre significative circostanze che, pure nella loro convergenza, consentirebbero di ritenere invece dimostrato il dolo dell'accipiens.
Questa ratio decidendi non è stata censurata dall' in modo specifico, in particolare indicando al CP_1 tema impugnatorio il riscontro, tralasciato o travisato dal Giudice di primo grado, che, ove invece valorizzato, consentirebbe di far ritenere assolto l'onere probatorio a carico dell' . CP_2
A maggior ragione, quindi, resta processualmente esclusa la configurabilità del diritto dell' di CP_1 recuperare il pagamento oggetto di causa.
11. Pertanto, la statuizione impugnata si sottrae alle doglianze sollevate con l'appello incidentale.
12. L'appello principale, invece, è fondato.
13. Invero, il ha chiesto fin dal ricorso originario di condannare l' a pagargli le somme Parte_1 CP_1 illegittimamente recuperate per il titolo controverso, mentre il Tribunale ha accertato l'irripetibilità dell'importo di € 3.249,39, ma nulla ha disposto sulla domanda in parola.
Sussiste quindi il denunciato vizio del decisum, vizio che, in ogni caso, non determina la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ma comporta che la questioni di merito veicolate in tal modo nel tema impugnatorio debbano essere conosciute in questa sede (art. 354 cpc).
14. Osserva allora la Corte che, a fronte dell'acclarato diritto del di trattenere il pagamento Parte_1
d'interesse, emerge invece dal c.d. “modello TE08” del 26 gennaio 2023 che l' ha recuperato CP_2 il detto importo compensandolo con il controcredito del di € 5.228,31 maturato per Parte_1 arretrati sulla prestazione assistenziale una volta ripristinata d'ufficio (v. doc. 3 fascicolo primo grado
; v. anche a pag. 2 appello incidentale). CP_1
Pertanto, fondatamente l'appellante insiste nel chiedere la condanna dell'Istituto a pagargli la somma in parola, trattandosi di un importo che, per quanto si è detto, è a debito dell'ente e, dunque, non può essere dallo stesso opposto a estinzione di un altro suo debito verso il medesimo creditore (art. 1241 cc).
15. Detta somma, poi, va maggiorato degli interessi legali -soli ex art. 16, co. 9 L. n. 416/1991- dalla scadenza dei singoli ratei di riferimento fino al saldo.
16. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni:
7 − l'appello principale va accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, l' deve essere condannato a pagare al l'importo di € CP_1 Parte_1
3.249,39 per il titolo di cui all'originario ricorso, con gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei di riferimento fino al saldo effettivo;
− l'appello incidentale va invece respinto.
17. Stante l'esito del grado e quello complessivo della lite, le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dell' per la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate: CP_1
- per il primo grado, nell'importo stabilito dal Tribunale;
- per il secondo grado, come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (stabilito secondo il principio del disputatum); in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado. Al riguardo,
v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023); secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive comunque di profili di novità e apprezzabile criticità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
Le spese di lite, per come liquidate, sono distratte in favore dei procuratori dell'appellante principale dichiaratisi antistatari.
18. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Condanna l' a pagare a la somma complessiva di € 3.249,39 per il titolo di cui CP_1 Parte_1 all'originario ricorso, con gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei di riferimento fino al saldo.
Respinge l'appello incidentale.
Conferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale e condanna l' a rifondere al le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € CP_1 Parte_1
2.800, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Vito Francesco Nettis
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 977/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti D. Pattumelli e D. Di Bella giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATO INCIDENTALE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. B.E. Pontecorvo giusta procura in atti
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n. 1229/2023, pubblicata il 25 ottobre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc esponeva: Parte_1
- era titolare dell'assegno mensile ex art. 13 L. n. 118/1971 n. 07731898 dal 1° gennaio 2006;
- con lettera del 10 novembre 2021 l' gli aveva chiesto di restituire la somma di € CP_1
10.387,47, pagata per il predetto titolo da gennaio 2019 fino a settembre 2021, assumendo l'insussistenza al fine del requisito reddituale di legge e, contestualmente, gli aveva comunicato l'immediato recupero del detto importo mediante trattenute sulla pensione;
- la pretesa dell era illegittima sotto plurimi profili. CP_2
Pertanto, domandava:
“ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità, totale o parziale, della richiesta dell' CP_1 di recupero della somma di euro 10.387,47 comunicata con lettera datata 01-09-2021 perché generica, non provata, infondata nel merito e, conseguentemente, CONDANNARE l' CP_1
a restituire a tutte le somme illegittimamente trattenute, oltre Parte_1 interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo”.
2. Nel contraddittorio con l' , con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: CP_1
“Accerta come non ripetibile la somma di € 3.249,39, residuata, sulla base del provvedimento dell' del 01.09.2021 di rideterminazione della prestazione cat INV CIV 07731898 CP_1
(assegno mensile ex art. 13 L.118/1971), all'esito del provvedimento di autotutela di riconoscimento del diritto a percepire le somme per l'anno 2020 e 2021 (per un totale di €
7.138,08); dichiara per la restante somma pari ad € 7.138,08 cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.900,00 CP_1 comprese spese generali, oltre iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- il ricorrente è titolare dell'assegno mensile ex art. 13 L. n. 118/1971 dal 1° gennaio 2006;
2 - come dichiarato in ricorso e confermato dal certificato dell'Agenzia delle Entrate, in atti, nell'anno 2018 il ricorrente ha percepito redditi pari a € 5.930,20, superiori al limite di €
4.853,29 previsto dalla legge per accedere alla prestazione;
- l' deduce (ma non prova) di aver inviato al ricorrente l'avviso RED del 31 dicembre CP_1
2020, né di aver conseguentemente adottato in data 1° settembre 2021 il provvedimento di revoca della pensione e di contestazione dell'indebito;
- l' ha altresì dedotto di aver provveduto in autotutela al ripristino della prestazione con CP_1 decorrenza dall'ottobre 2021, riconoscendo il diritto del di percepire i ratei per Parte_1 gli anni 2020 e 2021 (per un totale di € 7.138,08), così riducendo l'importo indebito, chiesto in restituzione in questo giudizio, da € 10.387,47 a € 3.249,39;
- il predetto pagamento indebito non era però ripetibile fino al provvedimento che lo ha accertato come tale e, quindi, non lo era per l'anno 2019 (unico che residua in contestazione per superamento dei limiti reddituali quanto all'anno 2018), dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens e non essendo applicabile alla fattispecie l'art. 2033 cc. L , inoltre, non CP_1 ha allegato e provato il dolo dell'accipiens, dolo che secondo la giurisprudenza di legittimità non è comunque configurabile nella mera omissione di una comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere;
CP_1
- la domanda va quindi accolta con riferimento al già menzionato importo residuo.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 17 aprile 2024, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, fossero accolte le seguenti Parte_1 conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della richiesta dell' di recupero della CP_1 somma di euro 3.249,39 perché generica, non provata, infondata nel merito e, conseguentemente, CONDANNARE l' a restituire a la CP_1 Parte_1 predetta somma illegittimamente trattenuta, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate del presente grado di giudizio, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A
A sostegno, lamentava la violazione dell'art. 112 cpc, per omessa pronuncia di condanna dell' CP_1
a restituirgli la somma di € 3.249,39, riconosciuta dal Tribunale di sua spettanza.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Proponeva altresì CP_1 appello incidentale chiedendo:
3 “Accertata la sussistenza dell'indebito nella misura di € 3.249,39 per effetto della riquantificazione della prestazione operata dall' respingere in parte qua il ricorso CP_1 introduttivo del giudizio e per il resto dichiarare cessata la materia del contendere. Con vittoria delle spese di lite del presente grado e compensazione quantomeno parziale delle spese di primo grado”.
A sostegno, lamentava la violazione dell'art. 35, comma 10 bis del D.L. n. 207/2008 e dell'art. 13 della L. n. 412/1991, l'omesso rilievo del fatto che il non aveva trasmesso all'Istituto la Parte_1 comunicazione reddituale necessaria ai fini della verifica sul relativo requisito e il conseguente erroneo convincimento d'insussistenza del suo diritto a ripetere il pagamento oggetto di controversia.
5. Radicato il contraddittorio anche sull'appello incidentale, all'udienza del 10 settembre 2025 la causa
è stata decisa come in dispositivo.
6. Iniziando la disamina delle questioni devolute al grado da quelle proposte con l'appello incidentale, per priorità logica, osserva la Corte che nel caso di specie si verte in ipotesi di indebito assistenziale, in quanto il pagamento che l' assume come eseguito senza titolo afferisce a ratei dell'assegno CP_1
d'invalidità civile ex art. 13 L. n. 113/1971; dunque, afferisce a una prestazione non collegata a un pregresso versamento contributivo, come tale soggetta per la ripetizione dell'indebito alla disciplina speciale di cui all'art. 13 della L. n. 412/1991.
7. Vale allora rilevare che, in tema di indebito assistenziale, con ordinanza n. 12608/2020 la Suprema
Corte ha ribadito il seguente principio di diritto “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”.
Al fine, la Suprema Corte ha chiarito quanto segue:
- all'indebito assistenziale non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 cc, ma si applicano invece i principi di settore per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento);
- si tratta invero di un sottosistema che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque
4 aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento;
- sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile;
- al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -e nei limiti- della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993);
- sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che detto indebito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all' ed essi fossero perciò conoscibili dall'Istituto CP_1 previdenziale;
- inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, consente all' di CP_1 accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla
L. n. 102/2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati CP_1
a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti
5 in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica;
CP_1
- questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
- pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730
(come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; CP_2
- inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già CP_1 CP_2 conosce.
8. In sintesi, dunque, secondo la Suprema Corte, ai fini della ripetizione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è necessario il dolo comprovato dell'accipiens atto a far venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione.
9. Esaminando i fatti controversi in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva allora la Corte che l' ha accertato l'indebito d'interesse, afferente all'anno 2019, soltanto nel CP_1
2021.
Dunque, in linea di principio il pagamento che l' intenderebbe recuperare è ripetibile soltanto CP_2 in presenza di dolo dell'accipiens.
Tuttavia, è dimostrato in atti che l'Agenzia delle Entrate disponeva dei dati concernenti il reddito prodotto dal dal 2018 in poi -quindi anche nel 2019, anno cui si riferisce l'indebito Parte_1 oggetto di causa- essendo univoco in tal senso il tenore del certificato rilasciato al predetto
6 dall'amministrazione finanziaria in data 16 marzo 2022 (v. documento nel fascicolo primo grado appellante principale).
Di conseguenza, l' era nelle effettive condizioni di conoscere il requisito reddituale del CP_1 fin da epoca utile per stabilire se erogare, o meno, i ratei della prestazione pagati e chiesti Parte_1 ora in restituzione, il che esclude l'apprezzabilità del dolo del pensionato.
10. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto l'assenza di prova di altre significative circostanze che, pure nella loro convergenza, consentirebbero di ritenere invece dimostrato il dolo dell'accipiens.
Questa ratio decidendi non è stata censurata dall' in modo specifico, in particolare indicando al CP_1 tema impugnatorio il riscontro, tralasciato o travisato dal Giudice di primo grado, che, ove invece valorizzato, consentirebbe di far ritenere assolto l'onere probatorio a carico dell' . CP_2
A maggior ragione, quindi, resta processualmente esclusa la configurabilità del diritto dell' di CP_1 recuperare il pagamento oggetto di causa.
11. Pertanto, la statuizione impugnata si sottrae alle doglianze sollevate con l'appello incidentale.
12. L'appello principale, invece, è fondato.
13. Invero, il ha chiesto fin dal ricorso originario di condannare l' a pagargli le somme Parte_1 CP_1 illegittimamente recuperate per il titolo controverso, mentre il Tribunale ha accertato l'irripetibilità dell'importo di € 3.249,39, ma nulla ha disposto sulla domanda in parola.
Sussiste quindi il denunciato vizio del decisum, vizio che, in ogni caso, non determina la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ma comporta che la questioni di merito veicolate in tal modo nel tema impugnatorio debbano essere conosciute in questa sede (art. 354 cpc).
14. Osserva allora la Corte che, a fronte dell'acclarato diritto del di trattenere il pagamento Parte_1
d'interesse, emerge invece dal c.d. “modello TE08” del 26 gennaio 2023 che l' ha recuperato CP_2 il detto importo compensandolo con il controcredito del di € 5.228,31 maturato per Parte_1 arretrati sulla prestazione assistenziale una volta ripristinata d'ufficio (v. doc. 3 fascicolo primo grado
; v. anche a pag. 2 appello incidentale). CP_1
Pertanto, fondatamente l'appellante insiste nel chiedere la condanna dell'Istituto a pagargli la somma in parola, trattandosi di un importo che, per quanto si è detto, è a debito dell'ente e, dunque, non può essere dallo stesso opposto a estinzione di un altro suo debito verso il medesimo creditore (art. 1241 cc).
15. Detta somma, poi, va maggiorato degli interessi legali -soli ex art. 16, co. 9 L. n. 416/1991- dalla scadenza dei singoli ratei di riferimento fino al saldo.
16. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni:
7 − l'appello principale va accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, l' deve essere condannato a pagare al l'importo di € CP_1 Parte_1
3.249,39 per il titolo di cui all'originario ricorso, con gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei di riferimento fino al saldo effettivo;
− l'appello incidentale va invece respinto.
17. Stante l'esito del grado e quello complessivo della lite, le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dell' per la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate: CP_1
- per il primo grado, nell'importo stabilito dal Tribunale;
- per il secondo grado, come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (stabilito secondo il principio del disputatum); in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado. Al riguardo,
v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023); secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive comunque di profili di novità e apprezzabile criticità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
Le spese di lite, per come liquidate, sono distratte in favore dei procuratori dell'appellante principale dichiaratisi antistatari.
18. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Condanna l' a pagare a la somma complessiva di € 3.249,39 per il titolo di cui CP_1 Parte_1 all'originario ricorso, con gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei di riferimento fino al saldo.
Respinge l'appello incidentale.
Conferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale e condanna l' a rifondere al le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € CP_1 Parte_1
2.800, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Vito Francesco Nettis
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