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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33655/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33655/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MASCHIO LUIGI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. MASCHIO LUIGI ANTONIO
PARTE ATTRICE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CANONACO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA TAGLIAMENTO 14
ROMA, presso il difensore avv. CANONACO PAOLO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 30/6/23 ritualmente notificato, la
[...] conveniva in giudizio (per ottenere la Parte_1 Controparte_1 restituzione degli importi versati a titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica che il OR aveva addebitato, in ragione di forniture, nelle fatture emesse nei confronti della ricorrente relativamente ai consumi del periodo gennaio 2010/dicembre 2011 per delle forniture energetiche per un totale di euro
17.402,02.
Riferiva la ricorrente di aver indebitamente versato tali importi e di avere dunque pagina 1 di 10 diritto alla loro ripetizione, e ciò sul presupposto che l'addizionale provinciale era stata ritenuta illegittima per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, recepita dallo
Stato Italiano soltanto a partire dal 1/01/2012.
A supporto della propria tesi, parte ricorrente invocava la giurisprudenza della Corte di Cassazione che avrebbe dichiarato “illegittima” l'addizionale provinciale, disapplicato la normativa interna per contrasto con l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia, e avrebbe altresì indicato le modalità di rimborso della predetta addizionale nell'ambito del rapporto privatistico tra Consumatore finale e OR, legittimando il ricorso all'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c..
Sulla base di tali considerazioni, il OR sarebbe quindi tenuto a restituire tali somme al Consumatore finale.
Si costituiva in giudizio deducendo l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti dell'indebito oggettivo, atteso che il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto tra utente e fornitore, valido ed efficace nonché perfettamente conforme al quadro normativo all'epoca vigente;
l'assoluta inconferenza alla luce della mancanza di efficacia orizzontale delle direttive UE della presunta incompatibilità tra normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE; in subordine, contestando la presunta incompatibilità dell'addizionale provinciale con la predetta Direttiva, trattandosi non di un tributo ma di un incremento quantitativo di un determinato tributo;
in estremo subordine, invocava la riduzione della pretesa per la compatibilità della normativa interna con quella comunitaria fino al 31 marzo
2010.
Nel corso del giudizio la causa, di natura documentale, era rinviata immediatamente per la decisione, con assegnazione alle parti del termine per lo scambio di memorie illustrative.
La domanda è in buona parte fondata.
Come recentemente da parte della giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 15198 del
2019; 27101 del 2019), la Direttiva n. 2008/118/CE, invocata da parte attrice e posta a base della successiva abrogazione dell'imposta addizionale sull'accisa di cui al DL
n. 511 del 1998 ha efficacia immediatamente precettiva (e non anche meramente programmatica).
Tale conclusione risulterebbe evidente dalla semplice lettura dell'art. 1, paragrafo 2, di tale Direttiva, norma che, riconoscendo un potere di istituzione di un tipo di imposizione fiscale, subordinando tale potere ad due precise e tassative condizioni di legittimità, prevedendo che «gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul pagina 2 di 10 valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta».
Invero, è principio largamente condiviso quello in base al quale, laddove le direttive sono self executing, le stesse possono e debbono trovare applicazione diretta da parte del giudice nazionale, avendo efficacia orizzontale (da ultimo, v. Cassazione, Ordinanza n. 24721 del 14/09/2021). Pertanto, la Corte di cassazione, nella citata pronuncia n. 15198 del 2019, proprio con riferimento alla Direttiva e alla legge nazionale in esame, ha avuto modo esplicitamente di ribadire l'ulteriore principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (ex plurimis,
Cass., Sez. V, 31ottobre 2018, n. 27822; Cass., Sez. V, 10 agosto 2016, n. 16923).
Nelle citate pronunce, in ossequio a tali principi e alle statuizioni della Corte di
Giustizia europea, è stato affermato che «secondo il diritto euro-unitario una imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, consumo già colpito dalle accise armonizzate, è possibile, a termini dei paragrafi 1 e 2 della
Direttiva 2008/118/CE, ove tale imposizione aggiuntiva sia, da un lato, rispondente a una o più finalità specifiche e, dall'altro, rispetti le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta, ciò in quanto occorre evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, C-553/13, Stato il Fuel & Retail, punti 35 - 36; analogamente Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, 3 C-103/17, Controparte_2
punti 35 ss.; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C82/12, Transportes Jordi
[...]
Besora, punto 22). Punto decisivo ai fini della sopravvivenza, secondo il diritto dell'Unione Europea (al fine della applicazione della disciplina di diritto interno), delle imposte addizionali è, pertanto, la sussistenza di una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (Corte di
Giustizia UE, 24 febbraio 2000, C 434/97, Commissione/Francia, punto 19; Corte di Giustizia UE, 9 marzo 2000, C 437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; Corte di
Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C82/12, Transportes Jordi Besora, cit., punto 23).
Perché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» (Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, cit., punto 38 -
; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 30; Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, cit., punto 41).
pagina 3 di 10 Tra queste finalità specifiche non può rientrare la generica previsione che una parte del gettito di una imposta addizionale si risolva in una contribuzione al bilancio interno di uno Stato, come di un Ente Locale, «poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese» (Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 29) ».
Pertanto, come conclude la Corte di legittimità, «Le addizionali alle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6 d.l. 28 novembre 2011, n. 511 conv. con I. 27 gennaio 1989, n. 20, dagli artt. 52, 56 e 60 d. Ig. 504/1995 come modificati dall'art. 1 d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, non hanno finalità specifiche a termini dell'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE aventi come finalità una mera esigenza di bilancio degli Enti locali. Ne consegue che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988 va disapplicato». A medesime conclusioni, sia pure sulla base di principi diversi, giunge la recente sentenza n. 22343 del 2020 della Corte di Cassazione, nella quale è stato chiarito il principio in base al quale il potere di disapplicazione del giudice italiano non scaturisce dal contrasto con una Direttiva non self executing - – che non ha efficacia orizzontale – ma direttamente con i principi dell'Unione, come declinati anche dalla Corte di giustizia, e tra i quali v'è appunto l'obbligo di dare attuazione alle statuizioni di tale organo.
“7.1. L'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE afferma che «I prodotti di cui al paragrafo 1», tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, «possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta». Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, nella specie applicabile ratione temporis, per la quale «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.
7.2. Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente (si v., con ulteriori richiami giurisprudenziali, C.G.U.E.,
5 marzo 2015, in causa C 553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva 2008/118/CE; C.G.U.E., 25 luglio 2018, in causa C103/17, CP_2
, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva 92/12/CEE): 1) le imposte
[...]
pagina 4 di 10 addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97,Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31;
C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23).
La già citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» (la sentenza richiama, altresì, C.G.U.E., 27 febbraio 2014, cit., punto 30; C.G.U.E., 5 marzo 2015, cit., punto 41).
Peraltro, «un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese» (viene richiamata ancora una volta C.G.U.E., 27 febbraio 2014, cit., punto 29). 7.3.
La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26,il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del d.l. n. 511 del
1988, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse «sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica» (comma 3).
La direttiva 2008/118/CE è stata invece recepita dallo Stato italiano con d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. a far data dal
10aprile 2010, con effetti peraltro non immediatamente incidenti sul presente giudizio. Successivamente, con decorrenza 10 gennaio 2012, l'art. 2, comma6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal 10aprile 2012, l'art.6 del d.l. n. 511 del 1988 è stato abrogato dal d.l. 2 marzo 2012, n.16, conv. con modif. nella legge 26 aprile 2012, n.
44.
7.4. Da tale ricognizione normativa si evince, con riferimento alle addizionali provinciali oggetto di rimborso (gennaio 2010-dicembre2011), che: a) esse sono previste come dovute dall'art. 6 del d.l. n.511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, essendo legittime in relazione all'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE e,
pagina 5 di 10 quindi, all'art.1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE; b) è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono diverse dalle accise, alle quali possono essere aggiunte nel rispetto di condizioni predeterminate.
7.5. Come specificato più sopra, al punto 7.2, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA perla determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
Orbene, sotto il primo profilo l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 511 del
1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto
11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
7.6. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”. D'altra parte, in altra pronuncia (Cass. n. 29980 del 2019), la Corte di cassazione, senza affrontare nel merito la questione della sussistenza del potere di disapplicazione del giudice nazionale ed anzi dando tale potere evidentemente per acquisito, si limita a delineare il profilo della titolarità del diritto a richiedere all il Controparte_3 rimborso dell'accisa indebitamente versata, circoscrivendo la legittimazione alla società produttrice di energia elettrica - attesa la natura non tributaria del potere di rivalsa attribuito alla stessa e alla conseguente natura privatistica del diritto alla ripetizione di tali somme laddove indebitamente riversate sul consumatore di energia;
ma ha anche esplicitamente evidenziato la sussistenza del diritto del consumatore a proporre al produttore che ha scaricato tali costi indebiti ad agire per la ripetizione dell'indebito ed ha anzi condizionato lo stesso diritto del produttore a chiedere il rimborso dell'imposta all'avvenuto esercizio da parte del consumatore dell'azione di ripetizione (oltre che all'ipotesi di mancato esercizio del potere di rivalsa).
Alla luce di tali statuizioni, deve essere accertata l'illegittimità della rivalsa esercitata sul consumatore, con conseguente originaria e l'assenza di causa dell'impegno contrattuale, assunto dai ricorrenti, a rimborsare alla predetta società fornitrice di energia le somme versate da tale società a titolo di imposta addizionale sul consumo di energia. Tale interpretazione non è stata sconfessata dalla recentissima sentenza 11
pagina 6 di 10 aprile 2024 la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che interveniva in seguito alla rimessione effettuata dal giudice nazionale.
In tale pronuncia la Corte dell'Unione, pur non affermando ovviamente il principio in base al quale le direttive non self executing possano avere efficacia orizzontale, ha scelto di non contrastare l'orientamento di legittimità formatosi nel nostro ordinamento circa la possibilità di disapplicazione dell'accisa da parte del giudice nazionale per contrasto con i principi dell'Unione.
Ed invero, essa aveva modo di affermare che «se, sulla base del diritto dell'Unione, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e dunque essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro può tuttavia conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto
(v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C-261/20,
EU:C:2022:33, punto 33).
25. Pertanto, malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, indefinitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali. In secondo luogo, la Corte ha ammesso che disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dai singoli non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, ma anche nei confronti di organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2017, C-413/15, EU:C:2017:745, punto 33 e la giurisprudenza Per_1 ivi citata). Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie per stabilire se i fornitori interessati rientrino in una di tali categorie.
27. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri pagina 7 di 10 esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.»
D'altra parte, nella citata pronuncia, la Corte aveva anche modo di sottoporre al proprio vaglio un altro orientamento interpretativo pacifico dell'interprete italiano, quello relativo alla indisponibilità da parte del consumatore di un'azione di ripetizione diretta nei confronti dello Stato, in relazione alla possibile sussistenza di un contrasto con i principi dell'Unione, e questa volta concludeva affermando la sussistenza di tale contrasto.
Tuttavia, in relazione a tale parte della citata pronuncia, non può ritenersi che la disponibilità di tale azione – peraltro pacificamente esclusa dall'orientamento italiano, salvo la comprovata difficoltà di agire nei confronti del produttore (cfr. Cassazione, Ordinanza 25149 del 23.8.2023; ordinanza n. 25042 del 22/8/2023; ord.
31609 del 25 ottobre 2022) – non preclude l'esistenza dell'azione nei confronti del produttore.
L'assunzione contrattuale, da parte del consumatore, di tale impegno del consumatore a rivalere il produttore del costo delle accise, non costituisce infatti il frutto di una scelta negoziale liberamente assunta, come sostenuto da Parte_1 nella prima delle eccezioni subordinate, ma solo l'effetto di un'obbligazione tributaria poi dichiarata illegittima e, più specificamente, della disposizione di diritto pubblico - oggi disapplicata - che, pur non obbligando il produttore e destinatario del tributo a rivalersi sul consumatore (il che esclude la sua posizione di sostituto d'imposta e radica la giurisdizione dell'AG ordinaria, Cass. 29980 del 2019), attribuiva tuttavia allo stesso il potere pubblicistico - e come tale non liberamente rifiutabile dal privato - di imporre tale rivalsa al consumatore. Ed invero, va rilevato che l'impegno, contrattualmente assunto, di rivalere la società fornitrice del costo delle accise non trova causa nell'obbligo di pagare il corrispettivo della fornitura di energia, il cui valore è adeguatamente compensato con le altre voci della bolletta energetica, ma unicamente nella tassazione della fruizione di energia realizzata, per effetto della fornitura, dal consumatore finale: una logica squisitamente pubblicistica e tipica delle imposte indirette sul consumo, come l'accisa, nelle quali il riversamento dell'onere dal produttore al consumatore fa parte della struttura stessa del tributo e, per così dire, costituisce il modo stesso in cui tale imposizione va a colpire, in via indiretta, la manifestazione di capacità contributiva costituita dal consumo di energia.
Invero, a ben vedere, sotto il profilo squisitamente privatistico della ricostruzione della volontà negoziale delle parti stipulanti tale clausola, il contenuto logico dell'impegno contrattuale, assunto dal consumatore, di rivalsa dell'imposta addizionale sul consumo di energia elettrica, non è quello di pagare il corrispettivo di un servizio, bensì quello di rivalere il produttore dell'onere di pagare un tributo. Tale impegno, ovviamente, presuppone che tale obbligazione tributaria esista e necessariamente viene meno laddove la stessa risulti inesistente. Pertanto, lo stesso pagina 8 di 10 venir meno dell'imposizione consente di ritenere inefficace la clausola contrattuale, etero-imposta, di impegno alla rivalsa di tale inesistente obbligazione inesistente, e rende, di conseguenza, privi di causa i pagamenti effettuati. In conclusione, deve ritenersi fondata la tesi posta a base dell'odierna domanda del carattere indebito del pagamento effettuato dalla società attrice in favore di Controparte_1
Va infine esclusa la fondatezza della tesi sostenuta dalla convenuta in CP_1 base alla quale la natura di tale prestazione a carico del produttore non costituisca una prestazione di natura tributaria ma soltanto un incremento quantitativo di un'obbligazione tributaria, atteso che tale incremento, andando ad incidere sull'entità di un obbligazione tributaria, assume ovviamente natura tributaria, non essendo giustificata da altre finalità estranee a quelle contributive.
Tanto premesso, tuttavia, come evidenziato dalla convenuta, non possono qualificarsi come indebite le somme corrisposte dall'attrice ad a titolo di Controparte_1 rivalsa per il pagamento dell'addizionale provinciali relativamente al periodo decorrente dal 1 gennaio 2010 al 1 aprile 2010, considerato che, la normativa interna sull'addizionale era compatibile con il diritto comunitario, essendo stato individuato dall'art. 48 della Direttiva 2008/118/CE il 1 aprile 2010, quale termine ultimo dello
Stato per procedere all'adeguamento alla Direttiva medesima.
Dalla somma richiesta devono, pertanto, essere detratte le imposte addizionali provinciali, oltre alla relativa I.V.A., dei mesi di gennaio 2010, febbraio 2010 e marzo 2010, in quanto debitamente pretese da in virtù della legge Controparte_1 nazionale allora vigente di cui all'art. 6, comma 1 D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni nella Legge n. 20/1989, poi modificato dal d.lgs. 26/2007, da non potersi intendere ancora in contrasto con la normativa euro-unitaria. Dalla somma complessiva di euro 1.321,99 di cui in primo grado è stato disposto il rimborso, oltre interessi decorrenti dalla recezione della lettera di messa in mora al saldo, si dovrà, quindi, detrarre la somma di € 2.302,06, per le ragioni sopra esposte, in tal modo pervenendosi alla minor somma, dovuta a titolo di ripetizione dell'indebito, pari ad €
15.100,14, oltre gli interessi al tasso legale, dal giorno della domanda (attesa la evidente buona fede dell'accipiens).
Quanto alle spese, la novità della questione e la presenza di precedenti discordanti impongono la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di in persona Parte_1
pagina 9 di 10 del legale rappresentante pro-tempore della somma di € 15.100,14, oltre interessi legali dal 4.2.2020 al saldo effettivo;
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33655/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MASCHIO LUIGI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. MASCHIO LUIGI ANTONIO
PARTE ATTRICE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CANONACO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA TAGLIAMENTO 14
ROMA, presso il difensore avv. CANONACO PAOLO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 30/6/23 ritualmente notificato, la
[...] conveniva in giudizio (per ottenere la Parte_1 Controparte_1 restituzione degli importi versati a titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica che il OR aveva addebitato, in ragione di forniture, nelle fatture emesse nei confronti della ricorrente relativamente ai consumi del periodo gennaio 2010/dicembre 2011 per delle forniture energetiche per un totale di euro
17.402,02.
Riferiva la ricorrente di aver indebitamente versato tali importi e di avere dunque pagina 1 di 10 diritto alla loro ripetizione, e ciò sul presupposto che l'addizionale provinciale era stata ritenuta illegittima per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, recepita dallo
Stato Italiano soltanto a partire dal 1/01/2012.
A supporto della propria tesi, parte ricorrente invocava la giurisprudenza della Corte di Cassazione che avrebbe dichiarato “illegittima” l'addizionale provinciale, disapplicato la normativa interna per contrasto con l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia, e avrebbe altresì indicato le modalità di rimborso della predetta addizionale nell'ambito del rapporto privatistico tra Consumatore finale e OR, legittimando il ricorso all'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c..
Sulla base di tali considerazioni, il OR sarebbe quindi tenuto a restituire tali somme al Consumatore finale.
Si costituiva in giudizio deducendo l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti dell'indebito oggettivo, atteso che il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto tra utente e fornitore, valido ed efficace nonché perfettamente conforme al quadro normativo all'epoca vigente;
l'assoluta inconferenza alla luce della mancanza di efficacia orizzontale delle direttive UE della presunta incompatibilità tra normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE; in subordine, contestando la presunta incompatibilità dell'addizionale provinciale con la predetta Direttiva, trattandosi non di un tributo ma di un incremento quantitativo di un determinato tributo;
in estremo subordine, invocava la riduzione della pretesa per la compatibilità della normativa interna con quella comunitaria fino al 31 marzo
2010.
Nel corso del giudizio la causa, di natura documentale, era rinviata immediatamente per la decisione, con assegnazione alle parti del termine per lo scambio di memorie illustrative.
La domanda è in buona parte fondata.
Come recentemente da parte della giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 15198 del
2019; 27101 del 2019), la Direttiva n. 2008/118/CE, invocata da parte attrice e posta a base della successiva abrogazione dell'imposta addizionale sull'accisa di cui al DL
n. 511 del 1998 ha efficacia immediatamente precettiva (e non anche meramente programmatica).
Tale conclusione risulterebbe evidente dalla semplice lettura dell'art. 1, paragrafo 2, di tale Direttiva, norma che, riconoscendo un potere di istituzione di un tipo di imposizione fiscale, subordinando tale potere ad due precise e tassative condizioni di legittimità, prevedendo che «gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul pagina 2 di 10 valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta».
Invero, è principio largamente condiviso quello in base al quale, laddove le direttive sono self executing, le stesse possono e debbono trovare applicazione diretta da parte del giudice nazionale, avendo efficacia orizzontale (da ultimo, v. Cassazione, Ordinanza n. 24721 del 14/09/2021). Pertanto, la Corte di cassazione, nella citata pronuncia n. 15198 del 2019, proprio con riferimento alla Direttiva e alla legge nazionale in esame, ha avuto modo esplicitamente di ribadire l'ulteriore principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (ex plurimis,
Cass., Sez. V, 31ottobre 2018, n. 27822; Cass., Sez. V, 10 agosto 2016, n. 16923).
Nelle citate pronunce, in ossequio a tali principi e alle statuizioni della Corte di
Giustizia europea, è stato affermato che «secondo il diritto euro-unitario una imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, consumo già colpito dalle accise armonizzate, è possibile, a termini dei paragrafi 1 e 2 della
Direttiva 2008/118/CE, ove tale imposizione aggiuntiva sia, da un lato, rispondente a una o più finalità specifiche e, dall'altro, rispetti le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta, ciò in quanto occorre evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, C-553/13, Stato il Fuel & Retail, punti 35 - 36; analogamente Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, 3 C-103/17, Controparte_2
punti 35 ss.; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C82/12, Transportes Jordi
[...]
Besora, punto 22). Punto decisivo ai fini della sopravvivenza, secondo il diritto dell'Unione Europea (al fine della applicazione della disciplina di diritto interno), delle imposte addizionali è, pertanto, la sussistenza di una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (Corte di
Giustizia UE, 24 febbraio 2000, C 434/97, Commissione/Francia, punto 19; Corte di Giustizia UE, 9 marzo 2000, C 437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; Corte di
Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C82/12, Transportes Jordi Besora, cit., punto 23).
Perché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» (Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, cit., punto 38 -
; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 30; Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, cit., punto 41).
pagina 3 di 10 Tra queste finalità specifiche non può rientrare la generica previsione che una parte del gettito di una imposta addizionale si risolva in una contribuzione al bilancio interno di uno Stato, come di un Ente Locale, «poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese» (Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 29) ».
Pertanto, come conclude la Corte di legittimità, «Le addizionali alle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6 d.l. 28 novembre 2011, n. 511 conv. con I. 27 gennaio 1989, n. 20, dagli artt. 52, 56 e 60 d. Ig. 504/1995 come modificati dall'art. 1 d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, non hanno finalità specifiche a termini dell'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE aventi come finalità una mera esigenza di bilancio degli Enti locali. Ne consegue che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988 va disapplicato». A medesime conclusioni, sia pure sulla base di principi diversi, giunge la recente sentenza n. 22343 del 2020 della Corte di Cassazione, nella quale è stato chiarito il principio in base al quale il potere di disapplicazione del giudice italiano non scaturisce dal contrasto con una Direttiva non self executing - – che non ha efficacia orizzontale – ma direttamente con i principi dell'Unione, come declinati anche dalla Corte di giustizia, e tra i quali v'è appunto l'obbligo di dare attuazione alle statuizioni di tale organo.
“7.1. L'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE afferma che «I prodotti di cui al paragrafo 1», tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, «possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta». Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, nella specie applicabile ratione temporis, per la quale «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.
7.2. Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente (si v., con ulteriori richiami giurisprudenziali, C.G.U.E.,
5 marzo 2015, in causa C 553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva 2008/118/CE; C.G.U.E., 25 luglio 2018, in causa C103/17, CP_2
, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva 92/12/CEE): 1) le imposte
[...]
pagina 4 di 10 addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97,Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31;
C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23).
La già citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» (la sentenza richiama, altresì, C.G.U.E., 27 febbraio 2014, cit., punto 30; C.G.U.E., 5 marzo 2015, cit., punto 41).
Peraltro, «un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese» (viene richiamata ancora una volta C.G.U.E., 27 febbraio 2014, cit., punto 29). 7.3.
La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26,il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del d.l. n. 511 del
1988, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse «sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica» (comma 3).
La direttiva 2008/118/CE è stata invece recepita dallo Stato italiano con d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. a far data dal
10aprile 2010, con effetti peraltro non immediatamente incidenti sul presente giudizio. Successivamente, con decorrenza 10 gennaio 2012, l'art. 2, comma6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal 10aprile 2012, l'art.6 del d.l. n. 511 del 1988 è stato abrogato dal d.l. 2 marzo 2012, n.16, conv. con modif. nella legge 26 aprile 2012, n.
44.
7.4. Da tale ricognizione normativa si evince, con riferimento alle addizionali provinciali oggetto di rimborso (gennaio 2010-dicembre2011), che: a) esse sono previste come dovute dall'art. 6 del d.l. n.511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, essendo legittime in relazione all'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE e,
pagina 5 di 10 quindi, all'art.1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE; b) è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono diverse dalle accise, alle quali possono essere aggiunte nel rispetto di condizioni predeterminate.
7.5. Come specificato più sopra, al punto 7.2, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA perla determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
Orbene, sotto il primo profilo l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 511 del
1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto
11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
7.6. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”. D'altra parte, in altra pronuncia (Cass. n. 29980 del 2019), la Corte di cassazione, senza affrontare nel merito la questione della sussistenza del potere di disapplicazione del giudice nazionale ed anzi dando tale potere evidentemente per acquisito, si limita a delineare il profilo della titolarità del diritto a richiedere all il Controparte_3 rimborso dell'accisa indebitamente versata, circoscrivendo la legittimazione alla società produttrice di energia elettrica - attesa la natura non tributaria del potere di rivalsa attribuito alla stessa e alla conseguente natura privatistica del diritto alla ripetizione di tali somme laddove indebitamente riversate sul consumatore di energia;
ma ha anche esplicitamente evidenziato la sussistenza del diritto del consumatore a proporre al produttore che ha scaricato tali costi indebiti ad agire per la ripetizione dell'indebito ed ha anzi condizionato lo stesso diritto del produttore a chiedere il rimborso dell'imposta all'avvenuto esercizio da parte del consumatore dell'azione di ripetizione (oltre che all'ipotesi di mancato esercizio del potere di rivalsa).
Alla luce di tali statuizioni, deve essere accertata l'illegittimità della rivalsa esercitata sul consumatore, con conseguente originaria e l'assenza di causa dell'impegno contrattuale, assunto dai ricorrenti, a rimborsare alla predetta società fornitrice di energia le somme versate da tale società a titolo di imposta addizionale sul consumo di energia. Tale interpretazione non è stata sconfessata dalla recentissima sentenza 11
pagina 6 di 10 aprile 2024 la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che interveniva in seguito alla rimessione effettuata dal giudice nazionale.
In tale pronuncia la Corte dell'Unione, pur non affermando ovviamente il principio in base al quale le direttive non self executing possano avere efficacia orizzontale, ha scelto di non contrastare l'orientamento di legittimità formatosi nel nostro ordinamento circa la possibilità di disapplicazione dell'accisa da parte del giudice nazionale per contrasto con i principi dell'Unione.
Ed invero, essa aveva modo di affermare che «se, sulla base del diritto dell'Unione, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e dunque essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro può tuttavia conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto
(v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C-261/20,
EU:C:2022:33, punto 33).
25. Pertanto, malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, indefinitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali. In secondo luogo, la Corte ha ammesso che disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dai singoli non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, ma anche nei confronti di organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2017, C-413/15, EU:C:2017:745, punto 33 e la giurisprudenza Per_1 ivi citata). Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie per stabilire se i fornitori interessati rientrino in una di tali categorie.
27. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri pagina 7 di 10 esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.»
D'altra parte, nella citata pronuncia, la Corte aveva anche modo di sottoporre al proprio vaglio un altro orientamento interpretativo pacifico dell'interprete italiano, quello relativo alla indisponibilità da parte del consumatore di un'azione di ripetizione diretta nei confronti dello Stato, in relazione alla possibile sussistenza di un contrasto con i principi dell'Unione, e questa volta concludeva affermando la sussistenza di tale contrasto.
Tuttavia, in relazione a tale parte della citata pronuncia, non può ritenersi che la disponibilità di tale azione – peraltro pacificamente esclusa dall'orientamento italiano, salvo la comprovata difficoltà di agire nei confronti del produttore (cfr. Cassazione, Ordinanza 25149 del 23.8.2023; ordinanza n. 25042 del 22/8/2023; ord.
31609 del 25 ottobre 2022) – non preclude l'esistenza dell'azione nei confronti del produttore.
L'assunzione contrattuale, da parte del consumatore, di tale impegno del consumatore a rivalere il produttore del costo delle accise, non costituisce infatti il frutto di una scelta negoziale liberamente assunta, come sostenuto da Parte_1 nella prima delle eccezioni subordinate, ma solo l'effetto di un'obbligazione tributaria poi dichiarata illegittima e, più specificamente, della disposizione di diritto pubblico - oggi disapplicata - che, pur non obbligando il produttore e destinatario del tributo a rivalersi sul consumatore (il che esclude la sua posizione di sostituto d'imposta e radica la giurisdizione dell'AG ordinaria, Cass. 29980 del 2019), attribuiva tuttavia allo stesso il potere pubblicistico - e come tale non liberamente rifiutabile dal privato - di imporre tale rivalsa al consumatore. Ed invero, va rilevato che l'impegno, contrattualmente assunto, di rivalere la società fornitrice del costo delle accise non trova causa nell'obbligo di pagare il corrispettivo della fornitura di energia, il cui valore è adeguatamente compensato con le altre voci della bolletta energetica, ma unicamente nella tassazione della fruizione di energia realizzata, per effetto della fornitura, dal consumatore finale: una logica squisitamente pubblicistica e tipica delle imposte indirette sul consumo, come l'accisa, nelle quali il riversamento dell'onere dal produttore al consumatore fa parte della struttura stessa del tributo e, per così dire, costituisce il modo stesso in cui tale imposizione va a colpire, in via indiretta, la manifestazione di capacità contributiva costituita dal consumo di energia.
Invero, a ben vedere, sotto il profilo squisitamente privatistico della ricostruzione della volontà negoziale delle parti stipulanti tale clausola, il contenuto logico dell'impegno contrattuale, assunto dal consumatore, di rivalsa dell'imposta addizionale sul consumo di energia elettrica, non è quello di pagare il corrispettivo di un servizio, bensì quello di rivalere il produttore dell'onere di pagare un tributo. Tale impegno, ovviamente, presuppone che tale obbligazione tributaria esista e necessariamente viene meno laddove la stessa risulti inesistente. Pertanto, lo stesso pagina 8 di 10 venir meno dell'imposizione consente di ritenere inefficace la clausola contrattuale, etero-imposta, di impegno alla rivalsa di tale inesistente obbligazione inesistente, e rende, di conseguenza, privi di causa i pagamenti effettuati. In conclusione, deve ritenersi fondata la tesi posta a base dell'odierna domanda del carattere indebito del pagamento effettuato dalla società attrice in favore di Controparte_1
Va infine esclusa la fondatezza della tesi sostenuta dalla convenuta in CP_1 base alla quale la natura di tale prestazione a carico del produttore non costituisca una prestazione di natura tributaria ma soltanto un incremento quantitativo di un'obbligazione tributaria, atteso che tale incremento, andando ad incidere sull'entità di un obbligazione tributaria, assume ovviamente natura tributaria, non essendo giustificata da altre finalità estranee a quelle contributive.
Tanto premesso, tuttavia, come evidenziato dalla convenuta, non possono qualificarsi come indebite le somme corrisposte dall'attrice ad a titolo di Controparte_1 rivalsa per il pagamento dell'addizionale provinciali relativamente al periodo decorrente dal 1 gennaio 2010 al 1 aprile 2010, considerato che, la normativa interna sull'addizionale era compatibile con il diritto comunitario, essendo stato individuato dall'art. 48 della Direttiva 2008/118/CE il 1 aprile 2010, quale termine ultimo dello
Stato per procedere all'adeguamento alla Direttiva medesima.
Dalla somma richiesta devono, pertanto, essere detratte le imposte addizionali provinciali, oltre alla relativa I.V.A., dei mesi di gennaio 2010, febbraio 2010 e marzo 2010, in quanto debitamente pretese da in virtù della legge Controparte_1 nazionale allora vigente di cui all'art. 6, comma 1 D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni nella Legge n. 20/1989, poi modificato dal d.lgs. 26/2007, da non potersi intendere ancora in contrasto con la normativa euro-unitaria. Dalla somma complessiva di euro 1.321,99 di cui in primo grado è stato disposto il rimborso, oltre interessi decorrenti dalla recezione della lettera di messa in mora al saldo, si dovrà, quindi, detrarre la somma di € 2.302,06, per le ragioni sopra esposte, in tal modo pervenendosi alla minor somma, dovuta a titolo di ripetizione dell'indebito, pari ad €
15.100,14, oltre gli interessi al tasso legale, dal giorno della domanda (attesa la evidente buona fede dell'accipiens).
Quanto alle spese, la novità della questione e la presenza di precedenti discordanti impongono la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di in persona Parte_1
pagina 9 di 10 del legale rappresentante pro-tempore della somma di € 15.100,14, oltre interessi legali dal 4.2.2020 al saldo effettivo;
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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