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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Caterina Garufi Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. 1275 Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Eramo Alberto, come da procura in atti
APPELLANTI
E
, , QUALI EREDI DI Controparte_1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Burchielli Rita, Persona_1
come da procura in atti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 986/2021 del Tribunale di
Viterbo, pubblicata il 13/08/2021
r.g. n. 1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa:
“1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Persona_1
conveniva in giudizio e premettendo di Parte_1 CP_3
essere proprietario di un terreno agricolo sito in Bolsena, distinto al
N.C.T. al fg. 3 part. 47, per essergli pervenuto a seguito di successione legittima e testamentaria dal proprio padre, e Persona_2
raggiungibile unicamente mediante una via d'accesso che insisteva su una piccola superficie del fondo di proprietà delle parti convenute, distinto al
N.C.T. al fg. 2 part. 224, - e precisamente in quella parte di particella n.
224 che dalla pubblica via costeggia il fosso ivi esistente - divenuta tuttavia impraticabile per l'agire erosivo di fenomeni torrenziali.
Rappresentava altresì che vari e vani tentativi erano stati espletati dall'attore, per il tramite dei figli, al fine di raggiungere un accordo in ordine agli interventi ripristinatori sulla via di accesso al fondo, utilizzata altresì da controparte per accedere all'ulteriore terreno di loro proprietà, contiguo al fondo attoreo e distinto al N.C.T. al fg. 3 part. 46 e 48.
Pertanto, dedotto l'utilizzo ultraventennale, pacifico e interrotto della strada esistente sul fondo di controparte da parte dell'attore e/o dei suoi incaricati e/o dei suoi figli e la circostanza che, essendo la strada divenuta inidonea al passaggio a causa di grosse buche, avvallamenti e piccoli smottamenti dovuti agli agenti atmosferici, era indispensabile un intervento di sistemazione e manutenzione della strada anche per ripristinare la possibilità di utilizzarla con mezzi meccanici per la coltivazione del proprio fondo destinato ad uliveto, l'attore concludeva chiedendo che venisse accertata la costituzione di servitù di passaggio limitatamente alla porzione interessata del terreno distinto al N.C.T. al fg. 2 part. 224, di proprietà , in favore del fondo di proprietà sito Parte_3 CP_1
r.g. n. 2 in Bolsena al fg. 3 part. 47 e, per l'effetto, che venisse dichiarato il diritto dell'attore a eseguire tutti gli interventi manutentivi necessari all'utilizzo di detta servitù, sostenendone i costi in concorso paritario con i convenuti, in quanto proprietari del fondo servente e utilizzatori della medesima via d'accesso.
Altresì proponeva, in relazione alle proprietà Persona_1
fondiarie distinte al N.C.T. del Comune di Bolsena al fg. 3 part. 47, di sua proprietà e part. 48, di proprietà dei convenuti, azione di regolamento dei confini deducendo l'incertezza sussistente sugli stessi. Rappresentava inoltre l'esecuzione, da parte delle convenute sui fondi di loro proprietà, di opere di raccolta e regimentazione delle acque piovane in danno alla proprietà domandandone pertanto la riduzione in pristino, con CP_1
condanna delle convenute al risarcimento dei danni subiti in virtù del convogliamento delle acque verso il fondo attoreo determinato da dette opere;
riferiva, infine, di attraversamenti arbitrari del fondo di sua proprietà da parte delle sig.re e transitandovi altresì il Parte_1 CP_3
loro gregge e chiedendo, pertanto, che venisse disposto divieto alle parti convenute di ogni ipotizzabile accesso al fondo di proprietà in CP_1
ogni caso con vittoria di spese e compensi e odine di trascrizione dell'emananda sentenza alla competente Conservatoria.
Si costituivano in giudizio le convenute senza contestare la domanda di controparte finalizzata all'accertamento della richiesta servitù di passaggio, opponendosi unicamente a quanto ex adverso dedotto a sostegno delle ulteriori domande, di cui chiedevano il rigetto poiché infondate in fatto e in diritto, formulando altresì, la sola convenuta
, domanda riconvenzionale per vedere accertata l'intervenuta Parte_1
usucapione della linea di confine tra i fondi per i quali l'attore proponeva actio finium regundorum e dell'eventuale superficie che fosse risultata compresa nella particella n. 47, nonché, in favore del fondo sito in r.g. n. 3 Bolsena, distinto al fg. 3 part. 48, della servitù di passaggio sul fondo di proprietà ovvero, in subordine a quest'ultima domanda, chiedeva CP_1
la costituzione di servitù di passaggio coattivo in relazione ai medesimi fondi, previa determinazione dell'area interessata dal diritto reale richiesto, nonché dell'indennità spettante ai proprietari dei fondi serventi e conseguente ordine di trascrizione dell'emananda sentenza ai competenti
Uffici. In particolare la sig.ra rappresentava, quanto Parte_1
all'asserita incertezza sui confini dedotta dalla controparte, di non aver mai effettuato sconfinamenti rispetto alla situazione di fatto ricevuta dai propri danti causa, a ciò ricollegando la domanda di usucapione sulla linea di confine che separava i fondi delle parti e della proprietà dell'eventuale porzione di terreno distinto al fg. 3 part. 47, poiché di fatto utilizzata dalla convenuta sin dall'acquisto del fondo contiguo (foglio 3, part. 48), intervenuto nel novembre 1987. Quanto, poi, alle ulteriori domande riconvenzionali spiegate, la convenuta rappresentava Parte_1
che l'unica possibilità di accesso al fondo di sua proprietà era sempre stata rappresentata dal transito sulla proprietà ciò in ragione CP_1
dell'interclusione del fondo distinto al N.C.T. fg. 3 part. 48 a causa di un notevole dislivello tra questo e gli altri fondi contigui. Deducendo infine di aver periodicamente provveduto agli interventi manutentivi necessari al corretto deflusso delle acque meteoriche, posta in ogni caso la predetta collocazione del terreno in proprietà all'attore a livello inferiore rispetto al fondo delle parti convenute, queste domandavano altresì il rigetto delle domande attoree in merito alle opere di regimentazione delle acque piovane eseguite sui terreni di proprietà . Parte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ove parte attrice precisava le conclusioni chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla sola convenuta , veniva Parte_1
nominato consulente tecnico d'ufficio, il quale, depositato l'elaborato r.g. n. 4 peritale, veniva in seguito chiamato a chiarimenti anche al fine di un'eventuale conciliazione delle parti, le quali tuttavia, nonostante l'apparente disponibilità in tal senso manifestata, non aderivano alla proposta formulata dal ctu.
Successivamente, all'udienza del 17 febbraio 2021, celebrata con l'adozione del modello “a trattazione scritta” delineato dall'art. 221, co. 4,
D.L. 34/2020 come convertito, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note scritte e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, ai fini della valutazione della domanda attorea relativa alla dichiarazione della costituzione di una servitù di passaggio per intervenuta usucapione in favore del terreno di proprietà del medesimo attore contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Persona_1
Bolsena al foglio n. 3, part. 47, e a carico del terreno di proprietà delle convenute contraddistinto al Catasto Terreni del Comune d Bolsena al foglio n. 2, part. 224, occorre evidenziare come sulla base del combinato disposto fra gli artt. 1168 e 1061 c.c., così come interpretato da costante giurisprudenza, il requisito dell'apparenza richiesto per l'usucapibilità di una servitù, consiste nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, visibili in modo da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito;
le opere visibili permanenti, inoltre, devono avere avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire (cfr. Cass. n. 15447/2007) e, altresì, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi r.g. n. 5 naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente” (cfr. Cass. n
12362/2009). Più specificatamente si è affermato che soddisfa il requisito dell'apparenza l'esistenza di un tracciato attraverso i fondi che inequivocabilmente sia destinato al passaggio ed il cui andamento consenta di giungere al fondo dominante attraverso il fondo servente,
“senza che sull'idoneità dell'opera a consentire l'acquisto del diritto per usucapione in capo a chi faccia uso della strada per l'utilità del proprio fondo incida il fatto che l'opera apparente consenta il passaggio di altri soggetti, e sia idoneo a soddisfare anche altri tipi di passaggio. Perché possa aver luogo l'acquisto del diritto per usucapione, infatti, non è prescritto che l'opera visibile destinata all'esercizio della servitù sia stata realizzata allo specifico fine di permettere l'esercizio di quella determinata servitù, essendo possibile che per il suo esercizio venga utilizzata, anche in modo diverso, un'opera preesistente ed ugualmente idonea al fine, sì da rendere inequivoca la funzione di essa” (cfr. Cass. n. 18208/2004) dovendosi però desumere senza incertezze ed ambiguità la sua funzione di accesso al fondo dominante.
Se è dunque sulla scorta di tali principi che occorre esaminare la domanda di cui sopra avanzata da parte attrice, occorre nel caso di specie evidenziare che l'esistenza, da oltre venti anni, di detto percorso, che dalla strada del Citerno costeggia per l'ultimo tratto il fosso della Mirabella, e l'utilizzazione dello stesso da parte dell'attore e, prima di lui, dal suo dante causa per almeno vent'anni collocati in un tempo risalente, con passaggio a piedi e con mezzi meccanici, non è stata contestata neanche dalla parti convenute, con la conseguenza che tale domanda, tenuto conto anche delle risultanze della ctu, deve trovare accoglimento.
Invero il ctu al riguardo ha osservato che “il percorso anzidetto è
r.g. n. 6 riassumibile in uno stradello interpoderale in terra battuta della lunghezza di 290 m circa per un'ampiezza variabile dai 2,00 m ai 3,00 m circa. Ha inizio da Str. Del Citerno con andamento da sud a nord in moderata pendenza a salire ed è insistente per tuta la sua lunghezza sulla P.lla 224 del Fg. 2 del Comune di Bolsena di proprietà parte convenuta. Sul lato ovest costeggia detta particella ed è delimitato da paletti in ferro o legno e rete metallica di altezza 1,00 m circa, mentre sul lato est costeggia per i primi 130 m circa altri terreni coltivati di terzi, e per la restante lunghezza il fosso demaniale della Mirabella. Il percorso termina con attraversamento di detto fosso ad immettere sulla p.lla 47 di proprietà parte attrice”, dando dunque atto della sussistenza del requisito dell'apparenza.
Ciò posto, si rileva che le contestazioni delle convenute sono state invece avanzate con riferimento al richiesto contributo da parte attrice del
50% a carico delle medesime convenute quanto alle opere di manutenzione della predetta strada che asseritamente sarebbero necessarie per consentirne l'utilizzazione anche con mezzi meccanici, oggi precluso per aver subito il percorso buche, avvallamenti e piccoli smottamenti a causa degli agenti atmosferici.
Al riguardo si evidenzia che il ctu ha accertato che l'uso di detto percorso “allo stato attuale non risulta agevole” quanto al passaggio di automezzi, indicando in maniera specifica le ragioni nei diversi punti del percorso non idonei al passaggio e, dunque, le cause di tale mancato agevole accesso così come gli interventi da eseguire necessari per garantirlo e i costi e le ripartizione degli stessi tra le parti.
Ebbene, sul punto controverso tra le parti, si ritiene di accogliere in pieno le conclusioni cui è pervenuto il ctu in quanto poste in essere nel rispetto dei dettati codicistici nonché all'esito di rilievi tecnici scevri da vizi e frutto di iter logico compiuto.
r.g. n. 7 In particolare, l'ausiliario del giudice ha accertato che il percorso, laddove costeggia il fosso della Mirabella, subisce un dissesto del fondo stradale in quanto, trovandosi interposto tra il fosso e le coltivazioni, è attraversato trasversalmente dalle acque convogliate dalla part.lla 224 a mezzo di scoline e che per ovviare a tale inconveniente è necessario mettere in atto accorgimenti, tipo intubazioni, per impedire dilavamenti del terreno, i cui costi, stimati in una giornata lavorativa con materiale per €
300,00, oltre iva, sono stati correttamente posti in capo alle convenute in quanto autrici delle regimentazione delle acque mediante dette scoline;
il ctu ha, altresì, ravvisato la necessità di provvedere al controllo della bassa vegetazione che caratterizza il percorso a ridosso del fosso e alla manutenzione della recinzione lungo la particella n. 224 che in alcuni tratti piega verso l'interno restringendo il passaggio, ritenendo pertanto necessario provvedere alla manutenzione dei cigli e alla sistemazione/sostituzione dei pali della recinzione ove non correttamente posizionati e ponendo in capo alle convenute tale ultimo intervento relativo alla recinzione;
quanto alla sistemazione del fondo stradale e all'attività di sfalcio della vegetazione, i costi di tali attività sono stati messi a carico dei fruitori della servitù in particolare ponendo in capo alle parti del giudizio nella misura del 50% ciascuno (attore da una parte e convenute dall'altra)
i costi di tale ultima attività e limitatamente al tratto di cui entrambe le parti usufruiscono congiuntamente pari a circa 70 mt e ponendo invece in capo al solo attore i costi necessari a tale finalità relativi al tratto di percorso di cui lo stesso usufruisce in via esclusiva (cfr. grafico pag. 6 elaborato); oltre a ciò il ctu ha ravvisato la necessità di un ampliamento della servitù considerato che in vari punti l'ampiezza risulta ridotta individuando sia i costi che l'indennità spettante per l'aggravio di detta servitù resa tuttavia necessaria dalla esigenza di garantire un'ampiezza compatibile con il passaggio di mezzi meccanici.
r.g. n. 8 Alla luce di quanto sopra deve concludersi nel senso dell'effettiva necessità di interventi manutentivi e di ripristino del passaggio per persone e mezzi meccanici anche agricoli, come richiesto da parte attrice e invero non contestato, quanto alla necessità di effettuare le opportune opere, da parte convenuta, provvedendovi, quanto alle opere e attività da svolgere e al riparto dei costi tra parte attrice, da un lato, e parti convenute, dall'altro, in conformità a quanto suggerito dal ctu nel proprio elaborato peritale depositato in data 25.9.2018 alle pag. da 4 a 8 comprese, con la precisazione di cui alle controdeduzioni alle osservazioni alla ctu datate
24.9.2018 in ordine alla parte blu del tracciato i cui costi per le attività di sistemazione del fondo stradale e di sfalcio della vegetazione devono ritenersi ad esclusivo carico della parte attrice, non usufruendo di tale tratto le parti convenute, al 50% invece per i resto del percorso (cfr. grafico pag. 6 relazione), modalità e ripartizione dei costi conformi all'art. 1069 c.c.
Nessuna incertezza del confine tra le proprietà è stata invece verificata dal ctu in sede di espletamento della consulenza e comunque non nel senso che deve essere disposto a carico delle convenute un ordine di rilascio della porzione di terreno di proprietà atteso che alcuno CP_1
sconfinamento sul terreno dell'attore è stato ritenuto sussistente da parte dei proprietari della particella n. 48 avendo, anzi, il ctu verificato
“l'esistenza di una recinzione in paletti di legno/ferro e rete metallica dell'altezza di 1 m circa posta a confine tra le due particelle” [47 e 48 foglio 3 del Catasto Terrreni del Comune di Bolsena] e che il posizionamento di detta recinzione “viene confermato come giusto dai rispettivi ctp oltre che dallo scrivente”, con la precisazione che nell'ultimo tratto a sud la recinzione, anziché avere un andamento rettilineo come da mappa catastale, “effettua una piccola “curva” come a seguire l'andamento di un mezzo agricolo per le lavorazioni”, dunque a discapito,
r.g. n. 9 sia pure in misura irrilevante, della parte convenuta e non della parte attrice (cfr. grafico pag. 9 elaborato).
Vista l'infondatezza della domanda avanzata da parte attrice quanto al regolamento di confini, risultati invece certi oltre che rispettosi, in quanto sostanzialmente coincidenti, della situazione di fatto con quella documentale, deve rigettarsi altresì la domanda riconvenzionale di usucapione della porzione eventualmente eccedente a quella catastalmente indicata per la part.lla 48, spiegata da . Parte_1
Quanto invece alle ulteriori domande di parte attrice con particolare riferimento alla richiesta di ordine di rimozione delle opere eseguite sul terreno di proprietà delle convenute con ripristino dello status quo ante sul presupposto che dette opere abbiano determinato una illegittima regimentazione delle acque e un illegittimo convogliamento delle stesse sul terreno di proprietà attorea e con conseguente richiesta di condanna delle convenute al risarcimento dei danni subiti dall'attore in ragione di tale illegittimo convogliamento, si osserva che detta domanda, all'esito degli accertamenti compiuti dal ctu e ritenuti anche in parte qua condivisibili in quanto svolti con metodo scientifico e scevro da vizi, è risultata destituita di fondamento.
In particolare, il ctu ha potuto accertare, a seguito dei rilievi tecnici e strumentali, che “l'orografia del terreno è conformata per far defluire le acque piovane da nord a sud convogliandole contemporaneamente in direzione del fosso della Mirabella delimitante le p.lle 47/224” e che le scoline presenti sulla part.lla 224 indirizzano le acque vero il fosso. Il ctu ha altresì rilevato che nello stato di fatto dei luoghi l'alveo di detto fosso è divenuto inesistente essendovi cresciuta una folta vegetazione di rovi e canne che determina la tracimazione delle acque regimentate direttamente sulla proprietà di parte attrice. Lo stesso ausiliario del giudice ha tuttavia accertato che il non corretto riversamento dell'acqua, che allo stato r.g. n. 10 attuale non ha dato luogo ai danni alla proprietà di parte attrice “in quanto la stessa, avendo un fondo erbaceo e stabilizzato anche da piante di olivo, ha sopportato il dilavamento”, non è dipeso dalle opere di regolamentazione delle acque poste in essere dalle convenute ma dalla mancata manutenzione dell'alveo del fosso “consistente nella pulizia degli argini dalla vegetazione, rimozione degli accumuli di materiale litoide e anche nella creazione dell'attraversamento non conforme alle normative il quale crea uno sbarramento artificiale al deflusso delle acque, con anche conseguente sversamento delle stesse lungo il percorso della servitù stessa oggetto di contenzioso”. Se alla luce di quanto sopra la domanda attorea deve essere rigettata per non sussisterne gli elementi di fatto e di diritto, occorre anche evidenziare che lo stesso ctu, ai fini della risoluzione della problematica e nell'ottica di una possibile soluzione transattiva tra le parti, ha individuato quali interventi da porre in essere quelli relativi al ripristino del fosso evidenziando come tra l'altro detto ripristino sia necessario tenuto conto che l'area del fosso, in quanto tale, è demaniale e non può essere oggetto di occupazione né nella profondità e né nella sezione trasversale. In particolare, indicando come il ripristino da effettuare debba essere preceduto da opportuna e necessaria richiesta e comunicazione all'Ufficio Tecnico Provinciale, il ctu ha indicato parte attrice e le convenuti come i soggetti tenuti a tale intervento in quanto interessati allo stesso ai sensi dell'art. 31, comma 1 L.R. n. 53/98 quali soggetti frontisti e con divisione delle spese occorrenti nella misura del
50% ciascuno correndo il tratto di fosso in egual misura per le due proprietà (part.lla 47 e part.lla 224).
Tale suggerimento appare oltremodo apprezzabile tenuto conto anche degli esiti della domanda avanzata in via riconvenzionale principale dalle convenute di dichiarazione dell'intervenuta usucapione della servitù di transito sul fondo part.lla 48 di parte attrice in favore del fondo delle r.g. n. 11 medesime convenute. Invero, tenuto conto di quanto già illustrato in ordine agli elementi che devono sussistere ai fini della dichiarazione di intervenuta usucapione della servitù di passaggio, vale a dire “un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente”
(cfr. Cass. n 12362/2009) e potendosi ritenere soddisfatto il requisito dell'apparenza in ragione dell'esistenza di un tracciato che inequivocabilmente sia destinato al passaggio ed il cui andamento consenta di giungere al fondo dominante attraverso il fondo servente dovendosi desumere senza incertezze ed ambiguità la sua funzione di accesso al fondo dominante, si rileva che gli esiti della ctu se da una parte hanno consentito di ritenere accertato il passaggio di parte convenuta attraverso la part.lla 47 per raggiungere la part.lla 48 - atteso l'accertamento dell'unico passaggio visibile e materializzato a terra individuato in un punto della recinzione tra le particelle 47 e 48 ove non vi
è né rete né cancello -, dall'altra non hanno consentito di identificare il percorso di detto attraversamento, risultando un passaggio visibile dall'uso tra le piante di olivo che tuttavia mal si concilia con il necessario tempo per la dichiarazione di intervenuta usucapione della servitù di passaggio secondo il tracciato che parte convenuta ha indicato, il quale nel tempo occorrente dovrebbe rilevare una maggiore nettezza del predetto percorso, i cui segni appaiono maggiormente compatibili con un transito in quel punto di più recente utilizzazione.
Ciò posto, se la domanda di parte convenuta formulata in via riconvenzionale principale di riconoscimento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio non può essere accolta per quanto sopra, quanto alla domanda avanzata dalla convenuta sempre in via Parte_1
riconvenzionale ma subordinata, si osserva che la stessa è invece fondata,
r.g. n. 12 atteso che la part.lla 48, di proprietà della medesima , è Parte_1
risultata interclusa in quanto circondata da altri terreni che presentano salti di quota che non consentono la messa in comunicazione tra gli stessi
(lato nord, lato sud), ovvero da terreni che non hanno sbocco da via pubblica (lato est) come, in via dirimente, accertato dal ctu le cui indagini, in ragione della completezza ed analiticità delle verifiche, condotte in totale aderenza al dato concreto e con metodica razionalmente e tecnicamente corretta ed immune da vizio alcuno, si prestano ad essere utilmente apprezzate.
L'ausiliario del giudice, geom. constatato nella risposta alle Per_3
osservazioni che il passaggio alternativo di accesso proposto da parte attrice, nella denegata ipotesi di accertamento dell'interclusione del fondo della convenuta, non potesse ritenersi più rispondente ai criteri codicistici implicando in realtà la realizzazione di due attraversamenti o il prosieguo della servitù e del percorso esistente in favore di parte attrice di un ulteriore tratto, ha dunque concluso ritenendo quella ipotizzata nell'elaborato, in particolare a pag. 13, la soluzione più praticabile e conveniente e implicante il già ritenuto necessario ripristino del fosso ai fini del corretto deflusso delle acque.
In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata da parte convenuta deve essere dichiarato, in Parte_1
favore del fondo di sua proprietà e a carico del fondo di proprietà del il diritto di servitù di passaggio sul percorso individuato dal ctu a CP_1
pag 13 dell'elaborato peritale del 25.9.2018 indicato con il colore rosso.
L'esercizio di tale servitù, in ossequio alla previsione di cui all'art. 1032 c.c., deve essere subordinato al pagamento della relativa indennità il cui computo da parte del ctu appare congruo per come individuato nella somma di € 982,75.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza quanto ad r.g. n. 13 alcune delle domande avanzate rispettivamente tra le parti, vengono compensate.
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, vengono poste a carico delle parti, attrice da una parte, e convenute, dall'altra, nella misura del 50% ciascuno in ragione dell'utilità tratta da tutte le parti dall'attività dell'ausiliario del giudice.”
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“- accerta che così come i danti causa, hanno Persona_1
esercitato il diritto di servitù di passaggio pedonale e veicolare anche con mezzi agricoli sul fondo di proprietà delle convenute, in modo pacifico, continuato e pubblico per oltre vent'anni, e per l'effetto dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione a favore del fondo contraddistinto al
Catasto Terreni del Comune di Bolsena al foglio n. 3, particella n. 47 e a carico del fondo contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Bolsena al foglio 2, part.lla 224, della servitù di passaggio di circa 3 metri di ampiezza e secondo il tracciato evidenziato in giallo nella planimetria catastale allegata all'atto introduttivo e meglio individuato nell'elaborato di cui alla consulenza tecnica d'ufficio nello stradello interpoderale in terra battuta che ha inizio da Str. Del Citerno con andamento da sud a nord in moderata pendenza a salire ed è insistente per tuta la sua lunghezza sulla P.lla 224 del Fg. 2 del Comune di Bolsena di proprietà parte convenuta e che al lato ovest costeggia detta particella ed è delimitato da paletti in ferro o legno e rete metallica di altezza 1,00 m circa, mentre sul lato est costeggia per i primi 130 m circa altri terreni coltivati di terzi, e per la restante lunghezza il fosso demaniale della
Mirabella terminando con attraversamento del predetto fosso ad immettere sulla p.lla 47 di proprietà parte attrice (cfr. pag. 3 elaborato ctu depositato in data 25.9.2018);
r.g. n. 14 - dichiara ex art. 1069 c.c. che il proprietario del fondo dominante, contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Bolsena al foglio n. 3, part.lla n. 47, è tenuto ad eseguire, ai fini conservativi Persona_1
della servitù di passaggio, le opere e gli interventi secondo quanto indicato dal ctu nell'elaborato peritale depositato in data 25.9.2018 alle pag. da 4 a
8 comprese (con la precisazione di cui alle controdeduzioni alle osservazioni alla ctu datate 24.9.2018 in ordine alla parte blu del tracciato di cui a pag. 6), così come sono tenute le convenute per quanto indicato di loro competenza nel medesimo elaborato peritale, con spese da sostenersi e ripartirsi tra parte attrice da un lato, e le parti convenute, CP_1
, dall'altro, quali proprietarie del fondo servente, Parte_3
secondo quanto indicato dal ctu nelle medesime pagine e con condanna al pagamento a carico di parte attrice in favore delle parti convenute della somma di € 351,00 a titolo di indennità di aggravio per il necessario ampliamento dei tratti del percorso della servitù di passaggio;
- rigetta ogni altra domanda avanzata da parte attrice;
- rigetta la domanda avanzata da parte convenuta in via Parte_1
riconvenzionale principale;
- accoglie la domanda avanzata da parte convenuta in via Parte_1
riconvenzionale subordinata e, per l'effetto, dichiara costituita ex art. 1051
c.c. servitù di passaggio in favore del fondo contraddistinto al Catasto
Terreni del Comune di Bolsena al foglio n. 3, part.lla n. 48, di proprietà di e a carico del fondo contraddistinto al Catasto Terreni del Parte_1
Comune di Bolsena al foglio n. 3, part.lla n. 47, di proprietà di Per_1
secondo il tracciato indicato a pag. 13 dell'elaborato del ctu
[...]
depositato in data 25.9.2018 ed evidenziato nella rappresentazione grafica alla medesima pagina in colore rosso;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1
parte attrice della relativa indennità determinata nella somma di € CP_1
r.g. n. 15 982,75;
- ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico delle parti, da un lato attrice e, dall'altro, convenute, nella misura del 50% ciascuno.”
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Ecc.ma Corte CP_3
di Appello di Roma, ogni diversa istanza disattesa, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo
n. 986/2021:
-accogliere le richieste istruttorie già formulate nelle memorie istruttorie di primo grado e richieste anche in sede di precisazione delle conclusioni;
-riformare il capo della sentenza relativo alla divisione delle spese della servitù di passaggio mediante la strada esistente e visibile lungo il tratto che per l'ultima parte corre in prossimità del fosso denominato della
“Mirabella”, in località Citerno attribuendole per intero alla parte appellata;
-riformare il capo della sentenza impugnata nella parte in cui statuisce sulla modalità della servitù che mette in comunicazione la particella 224 (proprietà e e la particella 48 (proprietà Parte_1 CP_3
) mediante l'attraversamento della particella 47 (proprietà Parte_1
– uliveto) prevedendo, in via gradata: a) l'identificazione della CP_1
servitù di passaggio nello stradello già individuato a pag. 10 della
Consulenza Tecnica di Ufficio del geom. b) Persona_4
l'identificazione della servitù di passaggio nel percorso che segue il confine con la p.lla 224 (all'interno della proprietà in direzione CP_1
della p.lla 49 (proprietà di altri) e successivamente costeggiarla (sempre r.g. n. 16 all'interno dei confini della part. 47), sino giungere alla p.lla. 48 (proprietà
); c) riconvocare o nominare altro CTU per una diversa Parte_1
identificazione della servitù di cui trattasi;
in ogni caso con attribuzione delle spese della realizzazione della servitù a carico della parte appellata ed eliminazione di ogni indennità relativa a carico della parte appellante.
-Con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Ai fini del pagamento del C.U., si dichiara che il valore della causa è ricompreso nello scaglione sino ad € 5.200,00.”
e , quali eredi di , Controparte_1 CP_2 Persona_1
hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis,
PRELIMINARMENTE
1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis del c.p.c.
NEL MERITO (ove non pronunciata la inammissibilità dell'appello proposto)
2) Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, quanto all'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata (sentenza n. 986/2021 del Tribunale di Viterbo);
3) in ogni caso, condannare parte appellante alla rifusione delle spese legali.”
La causa, all'udienza del 27/03/2025, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, intitolato “Impugnazione e riforma del capo della sentenza relativo alla divisione delle spese della servitù di passaggio sulla strada esistente e visibile lungo il tratto che per l'ultima parte corre in prossimità del fosso denominato della “ Mirabella”, in località Citerno”, dopo aver riportato le motivazioni espresse al riguardo dal Tribunale, si sono limitati ad affermare: “La sentenza viene impugnata r.g. n. 17 sul presente punto perché le odierne appellanti hanno rilevato già in primo grado, ed insistono in questa sede, sulla domanda che l'onere di manutenzione della strada costituente la servitù sia esclusivamente di pertinenza della parte appellata. Di conseguenza andrà riformata la decisione del Tribunale sul punto relativo alle spese di manutenzione al
50% tra le parti, così come proposto nelle conclusioni del Consulente
Tecnico di Ufficio al quesito a) (vedi CTU pag. 3), dovendosi attribuire invece le spese interamente a carico della parte appellata”.
E' evidente l'inammissibilità del motivo di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non avendo le appellanti, come sarebbe stato loro onere, neanche dedotto i motivi per cui il Tribunale, a loro avviso, ha errato nel ripartire le spese.
Con il secondo motivo di appello, intitolato “Impugnazione e riforma del capo della sentenza statuente sul percorso della servitù di passaggio tra la particella 224 (proprietà e e la particella 48 (proprietà Parte_1 CP_3
), mediante l'attraversamento della particella 47 (proprietà Parte_1
”, le appellanti hanno censurato la sentenza, per aver recepito le CP_1
conclusioni del C.T.U. in merito al percorso per l'esercizio della servitù di passaggio, nonostante la soluzione consigliata dal C.T.U. fosse incongrua, carente ed inconferente, per aver individuato un percorso oneroso, che necessita di numerosi passaggi amministrativi e che comporta la realizzazione di un ponticello o l'esecuzione di opere finalizzate a coprire il fosso.
Ad avviso delle appellanti, doveva essere individuato, quale percorso per l'esercizio della servitù, quello utilizzato dalle medesime da oltre venti anni per raggiungere il proprio terreno (vedasi foto pag. 10 CTU), oppure, in via alternativa, rimanendo fermo l'accesso già esistente e da sempre utilizzato (contrassegnato dalla definizione “ubicazione accesso” nella foto a pagina 10 CTU), individuare, quale percorso/passaggio della servitù, “il r.g. n. 18 confine con la part.lla 224 (all'interno della proprietà in direzione CP_1
della part.lla 49 (proprietà di altri - vedi mappa pag. 11 CTU) e successivamente costeggiarla (sempre all'interno dei confini della part. 47), sino giungere alla part.lla. 48 (proprietà )”, in tal modo i costi, Parte_1
comunque da porre a carico della controparte, sarebbero inferiori, perché non sarebbe necessario costruire il ponticello, e anche da un punto di vista amministrativo sarebbe più semplice.
La censura è infondata.
La norma di cui all'art. 1051, secondo comma, c.c., nell'indicare le modalità di attuazione della servitù, stabilisce: “Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente”.
Dunque, massima brevità e minimo danno costituiscono criteri direttivi: se essi non concorrono in una fattispecie concreta, bisogna conciliarli.
Il principio del minimo mezzo, teso a contemperare la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello da asservire costituisce il fondamento della norma in esame.
Tuttavia, deve considerarsi che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà - resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse -, va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo.
Tanto detto, si osserva che, nel caso di specie, le appellanti, nell'individuare il percorso che, a loro avviso, avrebbe dovuto essere stabilito dal Tribunale, non pongono a base di tale richiesta la maggiore brevità del passaggio, ma semplicemente la minore onerosità per la r.g. n. 19 realizzazione dello stesso.
Ebbene, pur volendo ritenere che, nel contemperamento degli interessi contrapposti, possa attribuirsi rilievo anche al criterio dell'onerosità, osserva la Corte che il passaggio indicato dalle appellanti, oltre ad essere più lungo e tortuoso, comporta un maggiore sacrificio per il fondo da asservire, sol se si consideri che, come dedotto dalle stesse appellanti, per la realizzazione dello stesso sarebbe necessario “l'espianto delle quattro piante di olivo situate nella parte a confine con la part.lla 224 (vedasi pag.
12 CTU), oltre alle quattro piante di ulivo situate al confine della part.lla 47 corrente con la part.lla 49 (vedasi pg. 11 CTU)”.
In sostanza, con il percorso indicato dalle appellanti verrebbe a determinarsi un sacrificio eccessivo per il fondo dominante, donde la soluzione indicata dal CTU e recepita dal Tribunale risulta la più conforme agli interessi in gioco.
Le appellanti hanno censurato la sentenza anche per aver recepito la consulenza in merito all'indennità da versare per la costituzione coattiva della servitù, limitandosi a sostenere che “la relativa indennità dovrà essere infatti sensibilmente ridotta rispetto a quella prospettata dal CTU”.
Anche questo motivo di appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c., non avendo le appellanti, come sarebbe stato loro onere, neanche dedotto i motivi per cui il Tribunale, a loro avviso, ha errato nel determinare l'indennità.
Ed infine, le appellanti hanno formulato “ specifico appello anche relativamente al fatto che non sono state riportate nelle conclusioni le richieste istruttorie che pur erano state formulate in sede di precisazione delle conclusioni (seconda richiesta) e delle quali si chiede l'accoglimento”, senza specificare le ragioni per cui le prove sarebbero state rilevanti ai fini della decisione.
La censura è inammissibile.
r.g. n. 20 Con la sentenza n. 18742/2016, la Suprema Corte ha ribadito un principio giuridico consolidato in materia processuale, secondo cui per devolvere al giudice d'appello le questioni attinenti alle prove, è indispensabile che l'appellante proponga una specifica impugnazione, motivando le ragioni per le quali ritiene di ravvisare nell'esclusione o nell'omissione anzidetta un error in procedendo del primo Giudice. A questo fine occorre illustrare le ragioni per le quali si ritiene che la prova esclusa o il documento non considerato siano invece rilevanti ai fini della decisione della controversia, in modo tale da dimostrare l'errore procedurale attribuibile al Giudice che quella rilevanza non ha invece riconosciuto. Qualora, invece, l'appellante si limiti a riproporre la prova esclusa o a lamentare che la sentenza impugnata non abbia considerato un certo documento, non sarà censurabile (per violazione dell'art. 115 c.p.c.) la sentenza che non abbia ammesso la prova così riproposta o esaminato il documento, poiché non avrebbe potuto farlo in difetto di specifica impugnazione in proposito.
Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione al riguardo:
“Quando il giudice di primo grado non abbia ammesso una prova costituenda o non abbia esaminato una prova documentale, la parte soccombente nel merito se ne deve dolere con apposito motivo di appello, nel quale deve dedurre e argomentare le ragioni dell'error in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione e per l'omesso esame, e non può limitarsi semplicemente alla riposizione della istanza di ammissione della prova costituenda o di esame del documento.
Ne consegue che avverso la sentenza di appello che non abbia ammesso la prova o esaminato il documento quella stessa parte non può dolersi con il ricorso per cassazione della violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del giudice d'appello, il quale legittimamente si è disinteressato e doveva disinteressarsi dell'istanza probatoria e del documento in mancanza di r.g. n. 21 appello sul punto dell'omessa ammissione o dell'omesso esame da parte del primo giudice”.
Per quanto fin qui detto, deve rigettarsi l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e da;
Parte_1 CP_3
- Condanna e al pagamento delle spese Parte_1 CP_3 di lite, in favore di e di , quali Controparte_1 Persona_5 eredi di , che liquida in € 6420,00, oltre oneri Persona_1 accessori e spese forfettarie;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte delle appellanti in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 23 giugno
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 22