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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/06/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2562 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito
da nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano P.IVA_1
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione proponeva ricorso al fine di ottenere l'annullamento degli indebiti Parte_1
contestati dall'Ente per maggiori trattenute ex L.335/1995 da incumulabilità con rendita
INAIL.
CP_ si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato
Invero ha dimostrato che il ricorrente non ha comunicato di aver ricevuto dall' CP_1
INAIL ulteriori pagamenti rispetto al rateo mensile ordinario: ciò è accaduto nei mesi di
- maggio, luglio e ottobre 2015 - febbraio, aprile, luglio e novembre 2017 - luglio
CP_ 2016 (v allegati comparsa .
Poichè l' non può essere a conoscenza ex ante dei pagamenti effettivamente CP_1
operati dall'INAIL, essi possono essere conosciuti solo a seguito della chiusura dell'anno solare, in base al totale della rendita percepita nell'anno, quale risulta dalla
CU elaborata dall'INAIL, con la quale è possibile determinare in via definitiva la quota incumulabile.
CP_ Per tali motivi invia entro l'anno successivo per rispettare il termine di decadenza annuale, le comunicazioni di ricalcolo e di conseguente indebito (v docc. 2, 4 e 6 di
CP_
.
CP_ Nessun errore può pertanto essere imputato ad che correttamente e non appena possibile ha proceduto al ricalcolo delle somme dovute, con conseguente inapplicabilità
del richiamato art 52 L 88/89.
CP_ Ne deriva che correttamente ha emesso il provvedimento impugnato.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 dip att cpc, vista la dichiarazione reddituale in atti
Pagina 2 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott .
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 12.6.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2562 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito
da nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano P.IVA_1
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione proponeva ricorso al fine di ottenere l'annullamento degli indebiti Parte_1
contestati dall'Ente per maggiori trattenute ex L.335/1995 da incumulabilità con rendita
INAIL.
CP_ si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato
Invero ha dimostrato che il ricorrente non ha comunicato di aver ricevuto dall' CP_1
INAIL ulteriori pagamenti rispetto al rateo mensile ordinario: ciò è accaduto nei mesi di
- maggio, luglio e ottobre 2015 - febbraio, aprile, luglio e novembre 2017 - luglio
CP_ 2016 (v allegati comparsa .
Poichè l' non può essere a conoscenza ex ante dei pagamenti effettivamente CP_1
operati dall'INAIL, essi possono essere conosciuti solo a seguito della chiusura dell'anno solare, in base al totale della rendita percepita nell'anno, quale risulta dalla
CU elaborata dall'INAIL, con la quale è possibile determinare in via definitiva la quota incumulabile.
CP_ Per tali motivi invia entro l'anno successivo per rispettare il termine di decadenza annuale, le comunicazioni di ricalcolo e di conseguente indebito (v docc. 2, 4 e 6 di
CP_
.
CP_ Nessun errore può pertanto essere imputato ad che correttamente e non appena possibile ha proceduto al ricalcolo delle somme dovute, con conseguente inapplicabilità
del richiamato art 52 L 88/89.
CP_ Ne deriva che correttamente ha emesso il provvedimento impugnato.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 dip att cpc, vista la dichiarazione reddituale in atti
Pagina 2 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott .
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 12.6.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3