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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1115/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1115/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 11.05 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. PICCHI MARCO oggi sostituito dal Dott. Giacomo Picchi Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI Controparte_1
VALERIA oggi sostituito per delega del Direttore di Sede dalla Dott.ssa Sara Toninelli
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1115/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PICCHI MARCO, che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. MUSUMECI VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. sig. adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 dichiarare la nullità o comunque disporre l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 78/2021 del 13/04/2021 emessa dall' , con la quale l'Ufficio aveva a Controparte_1 lui ingiunto, quale titolare della omonima impresa agricola individuale, il pagamento di sanzioni amministrative in relazione all'irregolare occupazione alle sue dipendenze dei lavoratori
[...]
e dal 21 al 25 ottobre 2017 e dal 22 al 25 ottobre 2017 in Persona_1 Persona_2 Persona_3 qualità di operai agricoli addetti alla raccolta delle olive.
A sostegno delle pretese azionate, il ricorrente esponeva che l'attività di raccolta delle olive in questione sarebbe stata svolta nell'esclusivo interesse dei soggetti trovati intenti alla raccolta stessa, in forza di contratti di vendita di olive in pianta sottoscritti con l'azienda agricola, secondo le previsioni contrattuali intercorse tra le parti e senza alcun vincolo di subordinazione, sottolineando il valore probatorio delle fatture commerciali da lui emesse per l'attività di raccolta, benché non quietanzate, nonché delle scritture private rappresentate dai contratti benché prive di data certa.
Si costituiva in giudizio l' , il quale, nel contestare Controparte_1 integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna alle spese di giudizio.
pagina 2 di 3 La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione di testimoni.
Con istanza depositata in data 11.04.2024, il difensore del ricorrente rappresentava che il proprio assistito è deceduto in data 19.09.2024, come da certificato di morte allegato, chiedeva pertanto dichiararsi cessata materia del contendere con conseguente estinzione degli illeciti contestati e delle relative sanzioni.
Rilevato che la morte di colui che nel provvedimento sanzionatorio è individuato come autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria – giacché detta sanzione, ai sensi dell'art. 7, L. 689/1981, non si trasmette agli eredi, infatti l'art. 7 della L.689/1981 prevede espressamente che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi” (Corte di cassazione, Sezione VI, Civile, con l'ordinanza del 22 luglio 2020, n.
15641).
Ne consegue che la sanzione irrogata al trasgressore si è estinta. Parte_1
Le spese di lite devono essere compensate, sul punto si veda infatti Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2021,
n. 29577 secondo la quale l'ordinanza con la quale, il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per la morte dell'autore dell'infrazione nel corso del giudizio di legittimità, il regolamento delle spese è stato espressamente escluso in quanto il decesso, impedendo di procedere oltre, non consentiva di formulare una prognosi virtuale di sorta sull'epilogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1115/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 11.05 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. PICCHI MARCO oggi sostituito dal Dott. Giacomo Picchi Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI Controparte_1
VALERIA oggi sostituito per delega del Direttore di Sede dalla Dott.ssa Sara Toninelli
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1115/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PICCHI MARCO, che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. MUSUMECI VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. sig. adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 dichiarare la nullità o comunque disporre l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 78/2021 del 13/04/2021 emessa dall' , con la quale l'Ufficio aveva a Controparte_1 lui ingiunto, quale titolare della omonima impresa agricola individuale, il pagamento di sanzioni amministrative in relazione all'irregolare occupazione alle sue dipendenze dei lavoratori
[...]
e dal 21 al 25 ottobre 2017 e dal 22 al 25 ottobre 2017 in Persona_1 Persona_2 Persona_3 qualità di operai agricoli addetti alla raccolta delle olive.
A sostegno delle pretese azionate, il ricorrente esponeva che l'attività di raccolta delle olive in questione sarebbe stata svolta nell'esclusivo interesse dei soggetti trovati intenti alla raccolta stessa, in forza di contratti di vendita di olive in pianta sottoscritti con l'azienda agricola, secondo le previsioni contrattuali intercorse tra le parti e senza alcun vincolo di subordinazione, sottolineando il valore probatorio delle fatture commerciali da lui emesse per l'attività di raccolta, benché non quietanzate, nonché delle scritture private rappresentate dai contratti benché prive di data certa.
Si costituiva in giudizio l' , il quale, nel contestare Controparte_1 integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna alle spese di giudizio.
pagina 2 di 3 La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione di testimoni.
Con istanza depositata in data 11.04.2024, il difensore del ricorrente rappresentava che il proprio assistito è deceduto in data 19.09.2024, come da certificato di morte allegato, chiedeva pertanto dichiararsi cessata materia del contendere con conseguente estinzione degli illeciti contestati e delle relative sanzioni.
Rilevato che la morte di colui che nel provvedimento sanzionatorio è individuato come autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria – giacché detta sanzione, ai sensi dell'art. 7, L. 689/1981, non si trasmette agli eredi, infatti l'art. 7 della L.689/1981 prevede espressamente che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi” (Corte di cassazione, Sezione VI, Civile, con l'ordinanza del 22 luglio 2020, n.
15641).
Ne consegue che la sanzione irrogata al trasgressore si è estinta. Parte_1
Le spese di lite devono essere compensate, sul punto si veda infatti Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2021,
n. 29577 secondo la quale l'ordinanza con la quale, il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per la morte dell'autore dell'infrazione nel corso del giudizio di legittimità, il regolamento delle spese è stato espressamente escluso in quanto il decesso, impedendo di procedere oltre, non consentiva di formulare una prognosi virtuale di sorta sull'epilogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 3 di 3