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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1689/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di scioglimento del matrimonio civile, promossa
DA
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), e residente in Modica nel C.so Mediterraneo n. 94, e C.F._1 [...] ato a Modica il 17/08/1977 (C.F.: ed ivi CP_1 CodiceFiscale_2 residente nella C.le S. Elena Pietra Nera Cava Ispica n. 7, entrambi elettivamente domiciliati in Ispica, nella via Trattati di Roma n. 6/A presso e nello studio dell'Avv. Silvia Sapienza, che li rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano al Parte_1 Controparte_1
Tribunale adìto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, dagli stessi contratto in data 08 maggio 2022, in Modica, dal quale non erano nati figli.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con sentenza n.
470/2024, su domanda congiunta delle parti, emessa dal Tribunale di
Ragusa il 14.03.2024, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n.
898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, e dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Nulla le parti hanno concordato, dichiarando di essere entrambe economicamente indipendenti, e quindi di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
4
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data
08.05.2022, in Modica, dai coniugi , nata ad [...] Parte_1
(Francia) il 19/07/1977, e nato a [...] il [...] (atto Controparte_1 di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Modica dell'anno 2022, p. I, atto n. 15);
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 16 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti