Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3960/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1888/2019, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, I Sez. Civile, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n.
500583/2011, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 28.02.2025, pendente
TRA
in persona del Sindaco p.t., (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Filetti (c.f. , in C.F._1
virtù di procura allegata agli atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Cristina Ciotte (CF: ), in virtù di procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità da cose in custodia
1
Conclusioni: per l'appellante: “… chiede in via principale …“1) dichiarare il difetto di legittimazione attiva e passiva del nonché Parte_1
l'improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea, con ogni provvedimento consequenziale di Giustizia;
2) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre, comunque, la scongiurata condanna dell'Ente al limite di quanto provato e tenendo conto del grado di responsabilità dell'attore medesimo nella causazione dell'evento e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4…; IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede la rinnovazione dell'istruttoria mediante l'ammissione delle istanze istruttorie implicitamente revocate all'udienza del 02.07.2015, in primo grado e, ritualmente reiterate, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico, prova testimoniale sui seguenti capi: 1) “vero è che” in data 16.08.2010 alle ore 19:00 circa il Sig. alla guida della propria bicicletta CP_1
percorreva via Vincenzo Caso nel tenimento del Comune di IE TE (CE);
2) “vero è che” sul luogo del sinistro, in via Vincenzo Caso non venivano riscontrate anomalie dei dossi artificiali presenti sul manto stradale;
3) “vero è che” sul luogo del sinistro e nell'immediatezza del fatto non erano presenti altre persone. Con i testi: a) Brig. , presso Comando Stazione Carabinieri di Controparte_2
IE TE (CE); b) presso Comando Stazione dei Controparte_3
Carabinieri di IE TE (CE). L'avv. Filetti, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito dall'appellante nonché quanto richiesto nelle note di trattazione scritta depositate nell'interesse del Sig. CP_1
, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. In subordine, conclude come
[...]
da conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello che si intendono qui trascritte e ripetute e chiede che la causa venga assegnata a sentenza, con la
2 concessione dei termini di legge per il deposito delle note conclusionali ex art.190 cpc”.
Per l'appellato “… si riporta alla comparsa di costituzione e risposta chiedendone l'integrale accoglimento. Nel riportarsi ai propri atti ed alla produzione di primo grado depositata telematicamente, rileva la correttezza, logicità e completezza della decisione del Giudice di primo grado, basata su una corposa ed esaustiva CTU, sulle dichiarazioni testimoniali ed in particolare sulle relazioni dei Vigili urbani e dei CC del Comando Stazione di IE TE. Pertanto, la sentenza va confermata con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. L'avv. Ciotte, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito dall'appellante nonché quanto richiesto nelle note di trattazione scritta depositate nell'interesse del in quanto infondate sia in fatto che Parte_1
in diritto e , chiede … 1) In via preliminare rigettare integralmente l'appello in quanto inammissibile, improponibile ed infondato sia in fatto che in diritto;
2) nel merito rigettare l'appello …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 06/10/2011, conveniva, innanzi al CP_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di IE TE, il
, esponendo che: il 16.08.2010, alle ore 19.00 circa nel Parte_1
mentre, alla guida della propria bicicletta, percorreva la via V. Caso nel tenimento del
Comune di IE TE, nel transitare su un dosso artificiale, presente sul manto stradale, perdeva l'equilibrio della bicicletta e cadeva a terra. Prontamente soccorso, veniva trasportato al pronto soccorso di IE TE ove gli veniva riscontrato la frattura pluriframmentaria testa omerale dx. con distacco del trochide;
nell'immediatezza del fatto interveniva una pattuglia dei CC del Comando stazione di
IE TE che transitavano di iniziativa in Via V. Caso e fermati dai passanti constatavano l'accaduto redigendo annotazione di servizio;
il 21/08/2011 si
3 recava presso il comando di Polizia Municipale di IE TE, segnalando l'accaduto ai Vigili, i quali si recavano in via V. Caso e constatavano l'anomalia del dosso artificiale redigendone relazione di servizio;
con missiva a.r. del 04.10.10 veniva chiesto al il risarcimento dei danni subiti Parte_1
dall'attore, ma invano;
la caduta era avvenuta a causa dell'imprevedibile ed inevitabile insidia costituita dal dosso artificiale sconnesso e con bulloni sporgenti, così come accertato anche dai VVUU del Comando Stazione di IE TE nella relazione di servizio;
la responsabilità dell'accaduto era imputabile al
[...]
per non avere curato la manutenzione del dosso artificiale Parte_1
presente in via V. Caso;
dal giorno del sinistro non aveva più condotto una vita ordinaria, aveva dovuto subire un intervento chirurgico presso l'Ospedale
“Pellegrini” di Napoli e era bisognevole di continue cure ed assistenza, con grave disagio psico-fisico; i danni patiti, in base a quanto risulta da valutazione medico legale del dott. , ammontavano a complessivi € 51.000,00 così specificati: € Per_1
5.400,00 per ITA ( gg.90 x 60,00) €1.800,00 per ITP al 50% (gg. 60 x 30,00), €
900,00 per ITP al 25% (gg. 60 x 15,00), € 35.000,00 per il 18% danno biologico da invalidità permanente, € 8.000,00 per il danno morale, il tutto per complessivi €
51.100,00.
Tanto rappresentato, insisteva affinché venissero accolte le CP_1
conclusioni seguenti: “ 1) accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che il sinistro di cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del convenuto in persona del sindaco p.t., per non aver tenuto Controparte_4
la necessaria manutenzione del dosso artificiale presente sulla via V. Caso di
IE TE dove si è verificato l'episodio per cui è causa – e per aver omesso di segnalare l'anomalia presente che costituiva insidia e trabocchetto;
2) condannare il in persona del sindaco p.t., al Controparte_4
risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni da questi subiti quantificati
52.100,00 o in quella maggiore o minore somma che l'On.le Giudicante riterrà equa liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del fatto, all'effettivo
4 soddisfo;
3)vittoria di spese, diritti e onorari e rimborso forfettario come per legge, del presente giudizio con anticipazione del procuratore antistatario”.
Si costituiva il che resisteva e chiedeva il rigetto della Parte_1
domanda.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., venivano escussi testi ed espletata CTU medico- legale.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione in data 10/12/2018.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“1. dichiara l'esclusiva responsabilità del nella Parte_1
causazione del sinistro descritto in parte motiva e, per l'effetto, condanna quest'ultimo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di
, dell'importo di euro 57.191,00, a titolo di risarcimento danni, oltre CP_1
interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in euro 458,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compenso professionale ex D.M. n. 37/18, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Ciotte Cristina;
3. pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto in corso di causa, definitivamente a carico del IE
TE, fermo restando il vincolo di solidarietà di tutte le parti costituite nel rapporto esterno con il consulente d'ufficio”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 01/07/2019 e notificata il 09/07/2019, con citazione notificata in data 05/09/2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., il interponeva appello - iscritto a Parte_1
ruolo il 14/09/2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle conclusioni seguenti: “1…) dichiarare il difetto di legittimazione attiva e passiva del nonché l'improponibilità, improcedibilità ed Parte_1
5 inammissibilità della domanda attorea, con ogni provvedimento consequenziale di
Giustizia; 2) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre, comunque, la scongiurata condanna dell'Ente al limite di quanto provato e tenendo conto del grado di responsabilità dell'attore medesimo nella causazione dell'evento e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva che contestava il gravame chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 21/05/2021, veniva rinviata al 03/06/2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 28.02.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, sulla scorta delle note depositate dalle parti, in pari data la Corte riservava la causa in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 28.4.2025 e memoria di replica il 17.5.2025.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 4.4.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda con le seguenti motivazioni:
“Per quanto attiene alla legittimazione attiva della parte in lite è documentalmente dimostrata dalla produzione dei referti medici e la legittimazione passiva pur genericamente contestata dal convenuto Ente, risulta confermata dai testi escussi,
6 dal rapporto di servizio dei Carabinieri di IE TE e della Polizia
Municipale.
Inquadramento giuridico della fattispecie.
Preliminarmente va osservato che la fattispecie dev'essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c., norma ormai ritenuta pacificamente applicabile alla Pubblica
Amministrazione. Com'è noto, la presunzione di responsabilità per danni disciplinata dalla norma citata rinvia ad un concetto di custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa, da valutarsi in relazione al caso concreto e che non può in alcun modo essere esclusa sic et simpliciter dalla natura demaniale della strada, dalla sua rilevante estensione nonché dall'uso generale e diretto da parte di terzi (cfr. Cass. n.
15383/2006), nella misura in cui ciò determinerebbe un ingiustificato automatismo implicante una sostanziale inapplicabilità dell'articolo citato alle vicende in cui è coinvolta la P.A.; i caratteri menzionati, infatti, potrebbero al più essere considerati indici sintomatici dell'impossibilità per la P.A. di svolgere gli obblighi custodiali sulla strada, dovendosi altresì considerare le sue caratteristiche, le dotazioni, gli strumenti utilizzabili in virtù del progresso tecnologico, ed in generale tutto ciò che ha “un rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti” (cfr. Cass. cit.).
Pertanto, considerato che nel caso di specie la sconnessione che avrebbe causato le lesioni si trova in una strada ben individuata e che la natura comunale di quest'ultima non è contestata, deve ritenersi operante il seguente principio di diritto:
“dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato (e Pt_1
sulle relative pertinenze come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia”, con conseguente possibile operatività dell'art 2051 c.c. in caso di omessa vigilanza (cfr. Cass. n. 16770/06 e n.
4673/1996).
Dall'applicazione dell'art. 2051 c.c. discende la presunzione di colpa del convenuto sempre che si provi che il danno sia direttamente riconducibile alla res in custodia e fatta salva la possibilità della prova contraria da parte del convenuto, prova
7 rappresentata dal verificarsi di una circostanza che integri gli estremi del caso fortuito.
Dinamica del sinistro.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Sulla scorta dell'istruttoria svolta la prova richiesta dall'art. 2051 c.c. può ritenersi fornita dall'attore.
In particolare, il teste , che ha riferito di aver assistito al sinistro nel Tes_1
suo verificarsi, ha confermato che “la caduta fu provocata dal fatto che il dosso artificiale presentava anomalie e dei bulloni sporgenti che non erano visibili se non di transita sopra”; ha precisato, altresì che “la manutenzione era scarsa”.
La circostanza trova conferma anche nel rapporto di servizio redatto dalla Polizia
Municipale di IE TE i quali a seguito della segnalazione dell'attore, constatavano la presenza in via V. Caso di un dissuasore di velocità fissato sull'asfalto con bulloni sporgenti.
Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa del si tratta di una Pt_1
dinamica che, sebbene particolare, risulta comunque plausibile perché è verosimile che la presenza della sconnessione e dei bulloni sporgenti abbia fatto perdere l'equilibrio alla bicicletta sul quale l'attore circolava provocandone la caduta.
D'altronde, anche dalla annotazione di servizio del 16.8.2010 dei Carabinieri di
IE TE, il Brig. e pur non Controparte_2 Persona_2
avendo direttamente assistito al sinistro nel momento del suo verificarsi, hanno confermato di aver visto il Sig. a terra. CP_1
Alla luce di ciò deve ritenersi dimostrato che l'infortunio subito da CP_1
fu dovuto alla sconnessione presente sul dosso ed alla presenza di bulloni sporgenti, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., gravava sull'Ente l'onere di dimostrare il verificarsi di circostanze idonee ad integrare gli estremi del caso fortuito, prova che non è stata fornita.
Anzi, alla udienza del 20.12.2012 il teste ha precisato che il dosso “ ancora Tes_1
oggi è rovinato” rilevando che dopo circa due anni dal sinistro la condizione del
8 osso in questione era la medesima che aveva provocato la caduta, il che rende evidente un atteggiamento gravemente negligente del Pt_1
Identificazione e quantificazione dei danni
Per quanto riguarda, poi, la prova dei danni arrecati dall'evento, dai referti medici allegati in atti (compatibili con la data del sinistro in quanto redatti nell'immediatezza), nonché dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata risulta che ha subito lesioni consistenti in “frattura pluriframmentaria della CP_1
testa dell'omero di dx trattata con intervento chirurgico”.
Il consulente d'ufficio ha quantificato i danni subiti in conseguenza del sinistro in:
15% di danno biologico e giorni 90 di invalidità temporanea totale, giorni 60 di invalidità temporanea parziale al 50% e giorni 40 di invalidità temporanea parziale al 25%.
Gli esiti della consulenza appaiono condivisibili in quanto coerenti con le premesse della consulenza medica medesima, con la documentazione sanitaria in atti e con i principali parametri medico-legali di riferimento. I danni riscontrati sono compatibili con le modalità del sinistro innanzi evidenziate ed in linea con i criteri della causalità sotto il profilo cronologico e topografico. Alla luce di ciò, affermata l'esclusiva responsabilità del e accolta, dunque, la Parte_1
domanda risarcitoria, deve procedersi alla liquidazione del danno sulla scorta delle risultanze della consulenza d'ufficio.
Trattandosi di danni cd. macropermanenti, il danno può essere liquidato applicando le tabelle vigenti in materia.
Pertanto, a spetta la somma complessiva di euro 57.191,00 così CP_1
composta:
- euro 47.128,00 per la lesione biologica permanente, considerato il tasso invalidante del 15% così come rilevato in maniera esplicita nella c.t.u., applicato al calcolo per le lesioni macropermanenti, e considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (35 anni);
9 - euro 8.820,00 per novanta giorni di invalidità temporanea totale;
- euro 2.940,00 per sessanta giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
- euro 980,00 per quaranta giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Sulla somma così ottenuta di euro 57.191,00 vanno, inoltre, applicati gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Conseguentemente, il in persona del Sindaco pro Parte_1
tempore, va condannato al pagamento in favore di , dell'importo di CP_1
euro 57.191,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
Va, peraltro, chiarito che nella liquidazione suddetta non è stato ricompreso il c.d. danno morale, quale lesione ulteriore di interessi costituzionalmente rilevanti ma, tuttavia, diversi dal bene salute, non essendo stata raggiunta la relativa prova al riguardo e non potendosi ritenere che sia risarcibile un ulteriore voce di danno in via autonoma in base ai principi giurisprudenziali più recenti in tema di risarcimento del danno non patrimoniale.
In particolare, sulla risarcibilità del c.d. danno morale, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 26972/08, che appare maggiormente condivisibile anche rispetto a successive pronunce della Suprema Corte. Com'è noto, le Sezioni Unite non hanno escluso rilevanza risarcitoria alla sofferenza morale. La Suprema Corte ha escluso solo ogni automatismo risarcitorio, incompatibile con i principi generali del danno: in altri termini, occorre la prova di una sofferenza morale soggettiva non coincidente con quella derivante dal biologico in quanto tale, con conseguente divieto di liquidare tale sofferenza, ove provata, come frazione del biologico. Altro punto centrale nel ragionamento seguito dalla Suprema Corte è rappresentato dalla necessità che si accerti la lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Tuttavia, anche quando si è in presenza di diritti dotati di questo carattere, alla luce dei principi in tema di onere probatorio richiamati dalle Sezioni Unite: “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della
10 persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato” (Cass.
n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003). Ne consegue che tutte le voci (salute, sofferenza morale etc.) che determinano la somma unitaria e complessiva data a titolo di danno ex art. 2059 c.c. devono essere provate nello specifico;
ciò, perché le
Sezioni Unite ribadiscono con forza la funzione riparatrice del risarcimento dell'illecito aquiliano: “Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento”. La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/86, è stata, infatti, superata dalla successiva sentenza n. 372/94, seguita dalla Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. In via di estrema sintesi, ai fini della presente pronunzia, può quindi dirsi che, stando alle riportate Sezioni Unite: 1) ogni pregiudizio, ancorché in via presuntiva, deve pur sempre essere provato ed allegato e mai può essere riconosciuto in via automatica: ciò, quindi, vale anche per la sofferenza morale;
2) la sofferenza morale spetta solo quando c'è reato;
3) la sofferenza morale da biologico non può coincidere con il mero dolore derivante dalla lesione della salute, posto che ovviamente ciò è già attratto dalla relativa liquidazione, ma deve rappresentare una sofferenza soggettiva in sé considerata;
4) la sofferenza morale, ove provata, non può essere liquidata sulla base della mera frazione del biologico: il che – lungi dal rappresentare la negazione di tali interessi – ne rappresenta anzi una valorizzazione;
infatti, escludere che la sofferenza morale rappresenti inevitabilmente una frazione del biologico, significa riconoscere alla sofferenza morale valore inferiore rispetto al biologico, laddove può essere anche maggiore;
5) riconoscere il biologico e, per effetto della sola lesione della salute, dare anche una somma ulteriore a titolo di danno morale, significa quindi, ovviamente, dare luogo ad una mera duplicazione;
6) può dirsi che in una qualche misura – in caso di danno non patrimoniale derivante da lesione della
11 salute – c'è una sorta, per così dire, di “base indennitaria” a cui si aggiunge una somma ulteriore, che serve appunto a personalizzare il danno, ove vi sia la prova di sofferenze o dolori, somma che non può essere dogmaticamente confinata in una misura ridotta dalla salute. La successiva giurisprudenza conferma quanto riepilogato in questa sede: Corte di Cassazione, sentenza n. 29191/08 esclude la legittimità di un risarcimento del morale nella misura del 30% del biologico: “Nella quantificazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n.
190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, sicché vanno esclusi meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico”. Nel caso di specie, la Corte, in una fattispecie di lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, ha escluso che il danno morale potesse essere liquidato nel 30% del danno biologico.
Ed ancora, la necessità della prova rigorosa della sofferenza, nonché il fatto che la liquidazione della stessa debba essere del tutto svincolata dal biologico, trova conferma nella recente pronuncia della Cassazione del 11.6.2009 n. 13530, secondo cui: “In tema di risarcimento del danno da atti di libidine commessi nei confronti di una minore, il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale, quale categoria omnicomprensiva che include anche il danno biologico ed il danno da reato, impone al giudice di procedere ad una valutazione ponderale analitica che tenga conto del diverso peso dei beni della vita compromessi, e segnatamente della libertà e della dignità umana, pregiudicati da atti di corruzione posti in essere da un adulto con dolo ed in circostanze di minorata difesa, nonché della salute psichica, gravemente pregiudicata in una fase fondamentale della crescita umana e della formazione del
12 carattere e della disponibilità a relazionarsi nella vita sociale, non potendo attribuirsi "a priori" un maggior rilievo al danno biologico rispetto al danno morale, il quale non si configura esclusivamente come "pretium doloris", ma anche come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana”.
Alla luce di ciò, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un grave pregiudizio arrecato a diritti costituzionalmente rilevanti, la situazione prospettata non può essere risarcita;
del resto, qualora si procedesse alla sua liquidazione, in mancanza di prova di ulteriori pregiudizi specifici, si determinerebbe una duplicazione delle voci di danno, il che è proprio ciò che la Suprema Corte mira a scongiurare con le citate pronunce.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n.
37/18, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento sulla base del decisum
(fino ad euro 260.000,00), tenuto conto dell'attività processuale svolta, della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della nota spese in atti. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Ciotte Cristina che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto, fermo restando che nel rapporto esterno con il Pt_1
consulente d'ufficio vi è vincolo di solidarietà di tutte le parti costituite rispetto all'obbligazione di pagamento delle spese di consulenza.
§ 4.
Con il primo motivo, parte appellante assume che il Tribunale ha basato la decisione esclusivamente sulla testimonianza di che, secondo la gravata sentenza, Tes_1
collima con quanto emerge dal rapporto della Polizia Municipale redatto cinque giorni dopo il sinistro e dall'annotazione dei Carabinieri che erano sul posto nell'immediatezza del fatto, ma che nulla hanno riferito in merito alla dinamica ed alle condizioni del manto stradale, senza esaminare gli altri elementi probatori;
ritiene che il Tribunale ha deciso con argomento deduttivo nel momento in cui ha affermato
13 “si tratta di una dinamica che, sebbene particolare, risulta comunque plausibile perché è verosimile che la presenza della sconnessione e dei bulloni sporgenti abbia fatto perdere l'equilibrio alla bicicletta sul quale l'attore circolava provocandone la caduta …” ; evidenzia che il teste ha riferito solo sulle limitate circostanze di Tes_1
cui ai capi 1) e 2) articolati dal ovvero, “vero è che in data 16.08.2010 alle CP_1
ore 19,00 circa il Sig. alla guida della propria bicicletta percorreva CP_1
via Vincenzo Caso nel tenimento del Comune di IE TE”; 2) “vero è che nel transitare su un dosso artificiale sconnesso e con bulloni sporgenti perdeva l'equilibrio della bicicletta e cadeva a terra”; ritiene che all'esito dell'istruttoria non
è dato sapere se il percorreva la strada che porta dal centro cittadino verso CP_1
l'esterno o se percorreva la strada dall'esterno verso il centro cittadino, se il CP_1
si trovasse al centro della carreggiata, sul margine destro o spostato a sinistra né il punto esatto della caduta;
assume che il teste dichiarando: “Posso precisare che il dosso artificiale presentava anomalie e precisamente dei bulloni sporgenti, che non erano visibili se non si transitava sopra….”, ha indicato la presenza di bulloni sporgenti ma non la disconnessione né le modalità di caduta, né ha chiarito se il cadeva proprio in virtù della disconnessione o dei bulloni sporgenti;
che CP_1
rispetto alle foto mostrate il teste ha dichiarato: “Preciso che dalle foto esibitemi da parte attrice vedo il dosso oggetto di causa”, mentre nelle foto esibite manca completamente un pezzo di dissuasore, per cui non esprimono la struttura che avrebbe causato la caduta;
che alla relazione dei VV.UU. vi sono allegate foto dalle quali non emerge l'assenza di pezzi del dissuasore;
che certa è solo la circostanza che il ciclista sia caduto nell'attraversare un dissuasore (dosso artificiale); che il teste ha riferito che il dosso presentava anomalie, precisamente, bulloni sporgenti ma non ha associato la caduta del all'essere transitato sul dosso artificiale e nell'aver CP_1
impattato tali bulloni;
appare ragionevole ritenere che l'essere transitato sul dosso artificiale abbia fatto perdere l'equilibrio al ma non a causa dei bulloni CP_1
sporgenti; nella relazione dei VV.UU. del 21.08.2010 si legge: “…si portavano alle ore 15,15 in via Vincenzo Caso per constatare, che il dissuasore di velocità posto in
14 detta via, all'altezza dell'attività commerciale “Frutta doc”, era fissato sull'asfalto con i bulloni sporgenti, tanto da creare pericolo per i mezzi e i pedoni transitanti in loco Inoltre il Sig. dichiarava che il giorno 16.08.2010 alle ore 19,50 CP_1
mentre percorreva detta strada con la sua bicicletta a causa del problema precedentemente constatato si catapultava subendo infortunio alla spalla”; i VV.UU. si sono recati sul luogo del sinistro in seguito a segnalazione de ma quella CP_1
medesima strada è snodo nevralgico che attraversa uno dei punti centrali della cittadina di IE TE ed ogni giorno è attraversato da centinaia di autovetture, autocarri, bici ed ogni mezzo di sorta e gli stessi VV.UU. ogni giorno, più volte, attraversano il medesimo tratto di strada e mai si erano resi conto prima del
21.08.2016 che poteva esservi un pericolo per gli avventori della strada;
i Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto, ovvero nella data del sinistro, non hanno notato tale sporgenza di bulloni, non segnalandola nella annotazione di servizio, nella quale si legge: “Prontamente ci fermavamo e interpellato il mal capitato identificato in nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
58 ci riferiva di essere caduto con la propria bicicletta mentre transitava per via
Vincenzo Caso su di un dosso artificiale ivi esistente lamentando forte dolore alla spalla”; inoltre, nella detta relazione dei Carabinieri non si fa menzione di persone che hanno assistito all'evento; il Tribunale ha prestato fede privilegiata ad un accertamento postumo di cinque giorni, piuttosto che ad un accertamento contestuale eseguito dai Carabinieri;
assume che nel referto n. 13998 del 16.08.2010 del Presidio
Ospedaliero di IE TE emergono elementi di segno contrario, ovvero, la seguente dicitura, riportata alla voce “dati anamnestici utili”: “Riferita caduta accidentale trauma contusivo scapolo omerale arto sup. dx vertigini e vomito” e che dal raffronto dei tre documenti – l'annotazione di servizio dei Carabinieri del
16.08.2010, la relazione di servizio dei VV.UU. del 21.08.2010 e la nota prot. 4062 del Comune del 08.03.2012 – si evince che il 16.08.2010 alcuna anomalia del dissuasore poteva sussistere;
la teste sorella del danneggiato, che è Testimone_2
intervenuta sul luogo del sinistro dopo essere stata contattata dal fratello
15 telefonicamente, ha dichiarato “Sul posto c'erano i Carabinieri”, ma quest'ultimi nell'annotazione di servizio del 16.08.2010 hanno riferito: “Il rifiutava CP_1
l'intervento del 118 per le cure mediche poiché riferiva di aver avvisato telefonicamente la sorella medico che stava in zona e sarebbe arrivata subito”.; la teste ha, poi, affermato: “Il dosso aveva la gomma spaccata”, ma le foto allegate alla relazione dei VV.UU. di IE TE non raffigurano la spaccatura della gomma del dosso;
è incontestato che sulla via V. Caso, vi fosse un dissuasore di velocità, mentre non è pacifica l'esistenza di un'anomalia del dosso e non vi è prova che sia stata proprio essa a provocare la caduta del è emerso dalla istruttoria CP_1
che l'incidente si è verificato in condizioni di buona visibilità, ovvero, il 16.08.2010 alle ore 19,00 circa, pertanto, in piena estate ed in presenza di luce solare e il dosso era colorato di nero e giallo, come imposto dalla normativa sicché esso era visibile ed avvistabile;
pertanto, la caduta è da ricondurre alla condotta negligente ed imprudente dello stesso danneggiato e non già ad un difetto di manutenzione da porre a carico di esso appellante;
la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e la conseguente responsabilità della Pubblica
Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno;
il Tribunale non ha valutato la condotta imprudente tenuta dal
CP_1
Infine, il evidenzia di aver chiesto la testimonianza del Brig. Pt_1 CP_2
e dell redattori della predetta annotazione, rigettata dal
[...] Controparte_3
Tribunale, testimonianza ritenuta fondamentale, perché, giunti nel momento del lamentato sinistro, hanno fotografato la situazione di fatto.
Il motivo è infondato.
16 Con le deduzioni spiegate con il motivo in esame l'Ente Appellante, in sostanza, contesta la presenza sul tratto stradale in questione di un dosso ex se idoneo a provocare la caduta del che pacificamente circolava con una bici il giorno CP_1
del sinistro, assumendo che le risultanze istruttorie depongono, piuttosto, nel senso che sia stato il a perdere autonomamente equilibrio allorquando è transitato CP_1
sul detto dosso in bici.
Premesso che è pacifica, siccome non contestata, la circostanza che il sia CP_1
caduto a terra in corrispondenza di un dosso nel mentre circolava nel tratto stradale in questione in bici, dalla dichiarazione del teste si evince senza margini di Tes_1
dubbio la presenza su tale dosso di bulloni sporgenti: tale circostanza, ovvero, la presenza di bulloni sporgenti induce a ritenere che secondo l'id quod plerumque accidit il dosso non fosse ben saldo al manto stradale e che, dunque, al passaggio anche di una bici potesse subire spostamenti e, per l'effetto, provocare squilibrio a chi ivi transita;
tali considerazioni inducono ad affermare che la “deduzione” espressa dal Tribunale secondo cui “si tratta di una dinamica che, sebbene particolare, risulta comunque plausibile perché è verosimile che la presenza della sconnessione e dei bulloni sporgenti abbia fatto perdere l'equilibrio alla bicicletta sul quale l'attore circolava provocandone la caduta” non è priva di ragionevolezza.
Inoltre, è ininfluente la circostanza che il teste non abbia chiarito se il Tes_1
sia caduto proprio in virtù della disconnessione o dei bulloni sporgenti, CP_1
considerato che la circostanza che siano stati i bulloni sporgenti o la disconnessione del dosso non saldo al suolo a provocare la caduta è ininfluente, posto che sia bulloni sporgenti che il dissuasore sconnesso rappresentano situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, delle quali è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico.
Alla luce della detta dichiarazione testimoniale, la relazione degli agenti, seppur successiva al sinistro di cinque giorni, conferma la presenza delle su indicate caratteristiche del dosso tali da costituire pericolo per l'utente della strada, mentre
17 tutte le considerazioni di parte appellante circa la comparsa solo successiva al sinistro dei difetti del medesimo dosso rappresentano mere illazioni. La circostanza, poi, che nell'annotazione dei Carabinieri non si faccia menzione delle suddette caratteristiche del dosso non è sufficiente ex se a escluderne la presenza, posto che dalla stessa non si evince che i predetti abbiano effettuato un accertamento specifico al riguardo, raccogliendo esclusivamente la dichiarazione del Parimenti, la circostanza CP_1
che nella medesima annotazione non si faccia menzione della presenza di testimoni è ragionevolmente spiegabile in virtù della considerazione che, come si evince dal tenore della stessa, i Carabinieri non sono intervenuti a seguito di segnalazione ma, trovandosi di passaggio sul tratto stradale in questione e rinvenendo il a CP_1
terra, si sono limitati a raccogliere, come detto, la sua dichiarazione. In virtù di tale considerazioni, si ritiene irrilevante la chiesta testimonianza dei redattori della detta annotazione.
Al fine di determinare la causa della caduta del e, in particolare, la CP_1
riconducibilità delle lesioni dallo stesso subite a un difetto strutturale del manto stradale è irrilevante la direzione percorsa dal ovvero dal o verso il centro CP_1
cittadino, così come è ininfluente ai fini detti la circostanza se il si trovasse CP_1
al centro della carreggiata, ovvero sul margine destro o sinistro, alla luce della verosimile disconnessione del dosso provocato dalla presenza di bulloni sporgenti.
Non può, poi, affermarsi, che nelle foto mostrate al teste manca un pezzo di dissuasore, diversamente da quelle allegate alla relazione degli agenti, posto che quest'ultime – uniche allegate al fascicolo di parte, peraltro in bianco e in nero - ritraggono solo una parte del dosso in questione e potrebbero pertanto ritrarre esclusivamente la parte destra ovvero sinistra dello stesso dosso comprensiva del bordo strada, di solito non occupato da manufatti siffatti, i quali sono di dimensioni più ridotte della lunghezza della strada.
A prescindere, poi, dalla scarsa rilevanza probatoria della dichiarazione del teste sorella dell'attore, posto che è intervenuta sul luogo solo dopo la Testimone_2
verificazione del sinistro, la circostanza che la stessa abbia riferito che ivi c'erano i
18 Carabinieri non è di per sé in contrasto con il tenore dell'annotazione secondo cui: “Il
rifiutava l'intervento del 118 per le cure mediche poiché riferiva di aver CP_1
avvisato telefonicamente la sorella medico >>, siccome nulla esclude che allorquando è giunta sul posto la detta testimone l'annotazione era stata già redatta ma i carabinieri erano ancora presenti. La circostanza poi che il dosso avesse la gomma spaccata, come dichiarato dal detto teste, non esclude altresì la presenza di bulloni sporgenti e la predetta sconnessione del dosso, individuati quali causa della caduta;
del resto, la testimone, non avendo constatato de visu il momento della caduta, non può essere in grado di riferire la causa della stessa.
Infine, la dicitura, riportata alla voce “dati anamnestici utili”: “Riferisce caduta accidentale” nel referto del P.S. non è sufficiente per addebitare alla condotta del la caduta, posto che come noto, il referto del Pronto Soccorso fa fede, ai CP_1
sensi dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso, solo della provenienza dello stesso dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o dallo stesso compiuti, e non della intrinseca veridicità delle dichiarazioni in questione;
ne consegue che il contenuto del detto referto va valutato unitamente ai restanti elementi probatori (cfr.
Cass. n. 9380/2011; Cass. n. 12386/2006).
Precisato che in ogni caso, in conformità all'orientamento maggioritario della
Suprema Corte, (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20986 del 18/07/2023), l'onere probatorio gravante sul danneggiato ai sensi dell'art. 2051 c.c. si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.), la circostanza che il dosso in questione fosse colorato di nero e giallo, come imposto dalla normativa sicché esso era visibile ed avvistabile non lo rende ex se inidoneo a provocare una caduta tenuto conto di quanto sopra circa la presenza sullo stesso di
19 bulloni sporgenti. Né è ravvisabile una condotta colposa concorrente del né CP_1
del resto il appellante ha allegato una specifica condotta di quest'ultimo tale Pt_1
da concorrere nella causazione della caduta e delle conseguenti lesioni dallo stesso subite.
§ 5.
Con il secondo motivo, parte appellante si duole della quantificazione del danno, siccome la domanda avanzata in citazione era diretta alla corresponsione dell'importo, a titolo di risarcimento del danno biologico e morale, pari a €
51.100,00, così specificato: € 5.400,00 per ITA (gg.90 X 60,00); € 1.800,00 per ITP al 50% (gg. 60 x 30,00); € 900,00 per ITP al 25% (gg. 60 X 15,00), € 35.000,00 per il
18% del danno biologico da invalidità permanente, € 8.000,00 per il danno morale;
ritiene, dunque, che il abbia richiesto a titolo risarcitorio la somma CP_1
complessiva di € 51.100,00, comprensiva di € 8.000,00 per il danno morale, tanto è vero che ha corrisposto a titolo di contributo unificato l'importo dovuto per le domande di valore non superiore ad € 52.000,00; assume che il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha riconosciuto la somma di € 57.191,00 in violazione dell'art. 112 c.p.c., siccome senza danno morale, come statuito dalla gravata sentenza, non poteva essere riconosciuto al una somma maggiore di € CP_1
43.100,00.
Il motivo è infondato.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass., 20/07/2018, n. 19455) la formula somma maggiore o minore ritenuta dovuta o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi;
tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa
20 indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata.
Nella specie, il nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ha chiesto la CP_1
condanna del al risarcimento di tutti i danni quantificati in € 51.100,00 o Pt_1 <in quella maggiore o minor somma che giudicante riterr equa liquidare>>; in sede di comparsa conclusionale, seppur si sia riportato alle conclusioni dell'atto introduttivo, il ha richiamato anche le conclusioni del nominato CTU. In CP_1
ogni caso, nella specie, il maggior importo riconosciuto non è conseguenziale ad un accertamento peritale più favorevole di quello invocato dal in seno agli atti CP_1
difensivi, ma alla circostanza che il danno non patrimoniale, quale debito di valore, è stato aggiornato all'attualità prendendo in considerazione la svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta dal giorno del sinistro, sicché è lievitato, posto che sono trascorsi nove anni dal fatto prima che lo stesso venisse quantificato.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte, in tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della domanda, nel senso cui vi allude il primo comma dell' art. 10 c.p.c. (cfr. Cass.
11/05/2023e, n. 12770); irrilevante è, parimenti, la nota spese depositata dal difensore del CP_1
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 260.000,00 in conformità al
21 criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione delle questioni discusse.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'avv. Cristina Ciotte, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con citazione notificata il 05/09/2019, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna il in persona del Sindaco p.t., alla Parte_1
rifusione delle spese processuali, che liquida, in euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Cristina Ciotte;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29.05.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione del svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dott.ssa Marta CP_5
Cucco.
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