Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti delle Poste Italiane per il mancato rinnovo del c.c.n.l. 26 novembre 1994, scaduto il 31 dicembre 1997, in applicazione del Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, si deve escludere che lo stesso sia stato recepito nel citato contratto collettivo sulla base del mero richiamo, espresso in forma generica nel preambolo al testo contrattuale, ai principi del Protocollo medesimo, in quanto l'accordo - nel disciplinare la scadenza della parte economica all'art. 87, comma 2, e gli aumenti salariali scaglionati nel tempo all'art. 65 - definisce gli incrementi della retribuzione limitatamente al periodo di sua vigenza e non contiene alcuna regolamentazione di obbligazioni retributive relative a periodi successivi alla sua scadenza. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso, ha rilevato la contraddittorietà della decisione del giudice di merito che, pur avendo accertato il mancato recepimento delle disposizioni in tema di indennità per vacanza contrattuale dettate dal Protocollo da parte del c.c.n.l. del 26 novembre 1994, aveva ugualmente ritenuto applicabili le suddette previsioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2009, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LI IN, RA SC, AB GR, AS DO, RT MA, RO SA, UP SA, ON RO, IA AU EREDI DI IN ON, IN AT, LL DE, RL LA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 25/2004 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 28/02/2004 R.G.N. 229/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2008 dal Consigliere Dott. PICONE PASQUALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI PIETRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello di Poste AN SpA e conferma, riunite le impugnazioni, le decisioni assunte in data 2.11.2001 del Tribunale di Trieste, con la quale era stato riconosciuto il diritto degli attori, dipendenti dell'azienda postale, a percepire l'indennità di vacanza contrattuale per il mancato rinnovo del CCNL 26.11.1994, scaduto il 31.12.1997, secondo la disciplina dettata dall'Accordo Governo - Sindacati del 23 luglio 1993.
2. L'esito di rigetto dell'appello è giustificato con queste argomentazioni: l'accordo impegnava anche Poste AN SpA perché, all'epoca della sottoscrizione del Protocollo, l'Azienda postale, non ancora trasformata in ente pubblico economico, era rappresentata dal Governo;
l'accordo, inoltre, era stato recepito dal CCNL 26 novembre 1994, contratto che, ispirandosi nella premessa dichiaratamente ai principi previsti nel protocollo di intesa tra Governo e sindacati del 23.7.1993, all'art. 65 aveva previsto la corresponsione di aumenti retributivi scaglionati nel tempo muovendosi nella stessa logica dell'accordo in tema di dinamica salariale, sebbene limitatamente al periodo della sua vigenza;
l'esigenza di provvedere in merito ai periodi di vacanza contrattuale era stata confermata dall'art. 4 del CCNL 11.1.2001, che, peraltro, nulla aveva aggiunto, cambiato o precisato per il periodo pregresso, cioè dal 1998 al 2000.
Il ricorso di Poste AN s.p.a. si articola in due motivi;
i lavoratori non svolgono attività di resistenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1372 c.c., in relazione all'accordo 23.7.1993; D.L. n. 487 del 1993, art. 1, e art. 6, comma 6, conv. in L. n. 71 del 1994) e vizi della motivazione, la ricorrente sostiene che la Corte d'appello ha erroneamente applicato alla Società Poste AN un accordo che essa non aveva sottoscritto e che riguardava oggetto diverso da quello su cui si controverte. Poste AN, quale soggetto distinto dallo Stato (quale ente pubblico economico prima e poi quale S.p.A). all'epoca ancora non esisteva e quindi non poteva partecipare alla stipula del Protocollo. Con il secondo motivo è denunciata violazione di norme di diritto (artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 1, punto 4.3.1., e artt. 87 e 65 CCNL 26.11.1994 e all'art. 4 CCNL 11.1.2001), unitamente a vizio della motivazione. Si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto negozialmente recepiti i contenuti del Protocollo d'intesa 23.7.1993, mentre gli stipulanti si erano limitati, nella premessa al CCNL 26.11.1994, a dare atto che il contratto si "ispirava ai principi previsti" dal detto Protocollo, precisando altresì (art. 1, punto 4.3.1.) che il recepimento di eventuali intese tra governo e confederazioni sindacali sarebbe avvenuto con apposito accordo nazionale, La chiara esclusione del recepimento della disciplina concernente la vacanza contrattuale recata dal Protocollo si evinceva con evidenza proprio dall'art. 65 dello stesso CCNL, che ne aveva dettata una completamente autonoma (erogazione una tantum di L. 160.000, per il periodo di vacanza contrattuale 1 gennaio 1994 - 30 settembre 1994; previsione di aumenti retributivi scaglionati nel tempo a partire dal 1 ottobre 1994). Con il CCNL 11.1.2001, poi, era stata dettata dall'art. 4 una disciplina analoga nella sostanza ai contenuti del Protocollo (corresponsione di un elemento provvisorio della retribuzione dopo tre mesi dalla scadenza del contratto) provvedendo inoltre a disciplinare il periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 e il 10 gennaio 2001. Il motivo si conclude, infine, negando che nel caso di specie fosse stato comprovato il presupposto previsto dal Protocollo per l'insorgenza del diritto all'indennità (presentazione ad opera dei sindacati della piattaforma per il rinnovo).
La Corte, esaminati unitariamente i due motivi per la connessione tra le censure, giudica il ricorso fondato nei sensi e nei limiti della considerazioni di seguito svolte.
La sentenza impugnata giustifica la decisione con due diverse ed autonome argomentazioni: la prima si fonda sulla natura precettiva e vincolante per Poste AN del Protocollo d'intesa; la seconda sulle clausole del CCNL 26.11.1994, che conterrebbero una disciplina dell'indennità di vacanza contrattuale determinata dal recepimento dei contenuti del Protocollo. L'una e l'altra ratio decidendi sono prive di fondamento giuridico. Quanto alla prima, il Protocollo d'intesa Governo - sindacati 23.7.1993 - quale che sia la natura giuridica delle intese triangolari, peraltro generalmente escluse dal novero degli atti normativi e ricondotte, piuttosto, alla categoria degli atti politici, di indirizzo o di programmazione - non avrebbe potuto in nessun caso ritenersi applicabile, senza un espressa previsione di atto normativo di legislazione primaria al rapporto di impiego pubblico con l'amministrazione statale, quale, all'epoca, era quello dei dipendenti dell'azienda postale. Nè, ovviamente, l'intervento, nel citato Protocollo, del Governo (o della stessa amministrazione statale), avente piuttosto natura contemporaneamente di interesse e di garanzia, è idoneo a trasformare un confronto fra parti sociali in provvedimento di natura legislativa o in qualche modo ad esso assimilabile. Consegue che, almeno fino alla data della trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Ente pubblico economico, avvenuta con decorrenza 1 dicembre 1993 per effetto del D.L. n. 487 del 1993, convertito con modificazioni in L. n. 71 del 1993, il Protocollo del 23 luglio 1993 non poteva essere, in linea di principio, applicato ai dipendenti dell'Amministrazione pubblica. Ma non lo poteva essere neanche in linea di fatto, atteso che i pubblici dipendenti, nonché i dipendenti di società o aziende produttori di servizi di pubblica utilità erano destinatali ex lege - sulla quale il Protocollo non poteva agire con forza abrogatrice - di una specifica indennità di vacanza contrattuale (almeno fino al 1 gennaio 1994, data dalla quale era prevista la decorrenza degli stipulandi nuovi accordi di comparto di cui alla L. 20 marzo 1983, n. 93), determinata, per il 1993, nella misura "forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità" (D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, senza modificazioni sul punto). Gli stessi atti legislativi sopra richiamati (D.L. n. 487 del 1993, convertito con modificazioni in L. n. 71 del 1993), tuttavia, dopo aver provveduto (art. 1) alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle poste e comunicazioni in Ente pubblico economico, con esplicita scadenza per la futura ulteriore trasformazione - come è poi avvenuto - dell'Ente in società per azioni, prevedono (art. 6, comma 6) che "ai dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto". E dunque, "pur dopo la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico (D.L. n. 487 del 1993, art. 1, conv. in L. n. 71 del 1994), ai rapporti di lavoro tra l'ente ed i propri dipendenti deve ritenersi ancora applicabile, sino alla data della stipulazione del contratto collettivo di lavoro (avvenuta, nella specie, il 26 novembre 1994), la precedente normativa pubblicistica, giusta il disposto del cit. D.L. art. 6, senza che possa considerarsi limitata al solo trattamento economico (vedi Cass. S.U. 1 aprile 1999, n. 205;
18 febbraio 1998, n. 12699; 24 settembre 1997, n. 9381). Sulla base delle considerazioni esposte, la giurisprudenza della Corte si è espressa univocamente nel senso che il Protocollo in questione (a prescindere, come si è detto, dalla natura giuridica) non avrebbe potuto recare impegni vincolanti, in ordine all'istituto della ed. vacanza contrattuale, per l'Azienda autonoma postale e quindi per i soggetti (ente pubblico economico e SpA) ad essa subentrati (Cass. 16 dicembre 2004, n. 23423; 20 febbraio 2004, n. 3437; 1 ottobre 2002 n. 14111; 10 maggio 2002 n. 6744; 11 aprile 2001 n. 5449 e n. 5452). Ciò esime, come si è detto, dal verificare la natura giuridica del Protocollo, e, in particolare, la natura meramente obbligatoria o normativa della clausola relativa all'indennità di vacanza contrattuale (recante l'obbligo delle imprese di corrispondere ai lavoratori, a titolo di elemento provvisorio della retribuzione e nella ricorrenza di determinate condizioni, una percentuale del tasso programmato di inflazione), siccome l'essere l'azienda postale rappresentata dal Governo costituisce, nella motivazione della sentenza impugnata, l'unico elemento posto a base della ritenuta applicabilità del Protocollo a Poste AN SpA. Quanto all'altra ratio decidendi, fondata sull'avvenuto recepimento delle disposizioni dettate dal Protocollo ad opera del CCNL 26.11.1994, è la stessa sentenza a compiere accertamenti di fatto dai quali risulta con evidenza che tale recepimento non vi è stato.
Infatti, dopo aver riferito che nella premessa al contratto gli stipulanti dichiarano di volersi attenere ai principi del Protocollo (dinamica salariale legata all'inflazione programmata;
garanzia del funzionamento del sistema contrattuale, con il rispetto, in particolare, delle scadenze di rinnovo della parte economica dei contratti collettivi, assicurato specificamente dall'indennità di vacanza contrattuale), il Giudice del merito menziona l'art. 87, comma 2, del contratto (previsione della scadenza della parte economica), nonché l'art. 65, nella parte in cui contempla aumenti salariali scaglionati nel tempo (nell'ottica della relazione tra salari e fenomeno inflativo), dando atto, peraltro, che il contratto si limitava a "definire gli incrementi della retribuzione limitatamente al periodo di sua vigenza e non oltre". Vi è poi anche la menzione dell'art. 4 del CCNL del 2001, giudicato confermativo della "esigenza di provvedere in merito ai periodi di vacanza contrattuale", ma senza regolare specificamente i periodi pregressi (1998 - 2000). In definitiva, risulta accertato che il CCNL 26.11.1994 si era ispirato ai principi del Protocollo in ordine alla dinamica salariale e alle scadenze della parte economica del contratto, ma senza alcun riferimento all'istituto economico della vacanza contrattuale connessa al ritardo nella stipulazione di un nuovo contratto, che avrebbe implicato l'assunzione da parte dell'azienda di un'obbligazione retributiva per il periodo successivo alla scadenza e collegata a particolari eventi (ritardo dopo la presentazione della piattaforma di rinnovo), cosa che la sentenza impugnata esplicitamente esclude (estraneità al contenuto dell'art. 65 di disposizioni retributive non inerenti al periodo di vigenza del contratto). Nè si comprende, infine, il fondamento del rilievo secondo cui l'art. 4 del nuovo contratto collettivo avrebbe sì contemplato l'indennità di vacanza contrattuale, ma senza provvedere ai periodi pregressi (la vacanza contrattuale disciplinata era appunto quella relativa agli anni 1998 - 2000).
Pertanto, avendo il Giudice del merito accertato che il CCNL 26.11.1994 non conteneva alcuna regolamentazione di obbligazioni retributive relative a periodi successivi alla sua scadenza, neppure mediante il recepimento del Protocollo in tema di vacanza contrattuale, doveva ritenere infondata la pretesa di pagamento per inesistenza della fonte dell'obbligo.
Ne consegue che anche la seconda ratio decidendi (in realtà, solo apparentemente tale) risulta in contrasto, come la prima, con norme di diritto, determinando la cassazione della sentenza impugnata con decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, non essendovi bisogno di ulteriori accertamento di fatto, mediante pronuncia di rigetto della domanda del lavoratore. L'esito dei giudizi di merito costituisce giusto motivo per compensare per l'intero le spese dei giudizi di merito e di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta dai lavoratori intimati
contro
Poste AN SpA;
compensa per l'intero le spese dei giudizi di merito e di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 17 dicembre 2008. Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2009