Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2009, n. 2700
CASS
Sentenza 4 febbraio 2009

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In tema di indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti delle Poste Italiane per il mancato rinnovo del c.c.n.l. 26 novembre 1994, scaduto il 31 dicembre 1997, in applicazione del Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, si deve escludere che lo stesso sia stato recepito nel citato contratto collettivo sulla base del mero richiamo, espresso in forma generica nel preambolo al testo contrattuale, ai principi del Protocollo medesimo, in quanto l'accordo - nel disciplinare la scadenza della parte economica all'art. 87, comma 2, e gli aumenti salariali scaglionati nel tempo all'art. 65 - definisce gli incrementi della retribuzione limitatamente al periodo di sua vigenza e non contiene alcuna regolamentazione di obbligazioni retributive relative a periodi successivi alla sua scadenza. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso, ha rilevato la contraddittorietà della decisione del giudice di merito che, pur avendo accertato il mancato recepimento delle disposizioni in tema di indennità per vacanza contrattuale dettate dal Protocollo da parte del c.c.n.l. del 26 novembre 1994, aveva ugualmente ritenuto applicabili le suddette previsioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2009, n. 2700
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2700
    Data del deposito : 4 febbraio 2009

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