Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 134 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia".
Il secondo comma dell'articolo 134 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia".