Sentenza 13 aprile 2002
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- 1. Tribunale di Fabriano: competenza del giudice della sezione distaccata nelle controversie di rito societarioFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 10 settembre 2006
Tribunale di Ancona - Sezione Distaccata di Fabriano Giudice Dott. Cesare Marziali [Decreto Legislativo 5/2003 - Controversie di rito societario - Procedimento sommario per controversie su obbligazioni Parmalat - Competenza del Giudice della Sezione Distaccata] Fatto Con ricorso depositato il 18.6.05 , ai sensi dell'art. 1, lett. d) e 19 del d.lgs. n. 5 del 2003, Tizio L., Tizio M., Tizio O. e Caio E. esponevano che, avendo nella loro disponibilità la somma di euro 116.000 ricavata da una vendita e volendo destinarla ad un investimento sicuro, decidevano di rivolgersi alla Cassa di Risparmio di Fermo, banca con la quale non avevano intrattenuto alcun tipo di rapporto sino a quel momento; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5365 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA IT05 3 6 5 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 11983/00 Consigliere Cron.16260 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Consigliere Ud. 30/01/02 Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: UZ NG AR, elettivamente domiciliata in ROMA VLE PASTEUR 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO GIANNUBILO, rappresentata e difesa dall'avvocato VITO MARIO ANTIFORA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI PICCIOTTO, ! 2002 476 PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GURGA, -1- giusta delega in atti;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 725/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 01/07/99 R.G. N. 2882/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato ANTIFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in riassunzione, a seguito di annullamento da parte di questa Corte della pronuncia di appello resa dal Tribunale di Bari, l'assicurata indicata in epigrafe chiedeva al Tribunale di Trani, giudice di rinvio che fosse accolta la domanda da esso originariamente proposta nei confronti dell'INPS per ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, già percepita nella misura di lire 800 al giorno, e fosse pronunciata condanna generica dell'Istituto al pagamento della somma dovuta a tale titolo, il cui ammontare si riservava di determinare e richiedere in separato giudizio. 의 L'INPS si costituiva eccependo per la prima volta la nullità della domanda per l'omessa indicazione dei fatti sui quali la lavoratrice aveva fondato la sua richiesta. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, osservando che l'assicurata non aveva indicato in modo chiaro e specifico i fatti sui quali aveva fondato la domanda, in particolare gli anni e il numero delle giornate nelle quali era rimasto disoccupato e aveva percepito la indennità di cui chiedeva la rivalutazione. Ha,quindi, sottolineato il giudice a quo che tale carenza di allegazione non poteva ritenersi sanata né dalla produzione di documenti, costituendo questi solo mezzi di prova, nè dalla proposizione di una domanda di sola condanna generica, né dal riconoscimento, da parte dell'ente previdenziale, di avere già pagato la indennità ordinaria di disoccupazione nella misura all'epoca dovuta e neppure, infine, dal comportamento non collaborativo dell'INPS, benchè in possesso di tutti gli elementi relativi alla posizione assicurativa della richiedente. L'assicurata ricorre per la cassazione di questa sentenza con tre motivi. L'INPS ha depositato la procura speciale al proprio difensore. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.394 c.p.c. e nullità del quale, anzichéprocedimento. Deduce l'errore in cui è incorso il giudice di rinvio, decidere la causa nel merito così come era stato disposto con la sentenza rescindente, ha preso in esame una nuova eccezione sollevata per la prima volta dall'INPS in sede di rinvio, contro la preclusione di nuove prove e nuove eccezioni in tale fase del processo. La censura è fondata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di rinvio, che è un processo chiuso, tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, onde neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, ma costituenti il presupposto logico giuridico della pronuncia di annullamento, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacchè il loro riesame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr., tra le tante, Cass. 9 febbraio 2000 n.1437, 12 agosto 1996 n.7494). Nella specie, la sentenza di appello del Tribunale di Bari fu annullata da questa Corte, in quanto erroneamente aveva ritenuto inammissibile il gravame per un vizio della notificazione del ricorso in appello all'INPS, senza procedere alla sua rinnovazione. Detto giudice non aveva tenuto conto del principio secondo cui la proposizione dell'appello perfezionatasi con il deposito del relativo ricorso ai sensi dell'art.435 c.p.c. impedisce ogni decadenza dall'impugnazione e l'eventuale vizio o inesistenza giuridica o di fatto della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421, primo 4 comma, c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un' altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza. E' evidente che una pronuncia di annullamento di tal genere aveva come presupposto logico giuridico il positivo accertamento della esistenza dei requisiti prescritti dall'art.414 c.p.c. per il ricorso introduttivo di primo grado (del quale, altrimenti, avrebbe dovuto essere pregiudizialmente dichiarata la nullità) ed era quindi precluso al giudice di rinvio l'esame di qualsiasi questione con cui tale esistenza fosse messa in discussione. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli altri, con i 의 quali parte ricorrente ha denunciato: vizi di motivazione in relazione all'omesso esame della prodotta documentazione e delle richieste istruttorie, nonché alla contraddittoria affermazione secondo cui l'INPS aveva partecipato al giudizio di appello davanti al Tribunale di Trani, in cui, invece, l'ente era rimasto contumace (secondo motivo); violazione dell'art. 414, n.5, c.p.c. e illogicità della motivazione per avere dichiarato nullo il ricorso introduttivo (anche) per una ragione - la mancata dimostrazione da parte del ricorrente di aver percepito la indennità di disoccupazione che avrebbe dovuto dar luogo, semmai, al rigetto della domanda nel merito per mancanza o insufficienza della prova (terzo motivo). Cassata la sentenza del Tribunale di Trani, la causa deve essere rimessa per il riesame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Lecce. 5 Così deciso in Roma il 30 gennaio 2002 Il Presidente Il Cons, estensore རྒྱ་འཕརཡག་རང་བ་ཕོ་བ་ལ་ཁ་ཡང་ fol.eefol low . Allie 3 3 5 0 1 . . N T R 3 A ' 7 - L 8 L - E 1 D 1 I Shille S E N G E S G E I L A O A T L T I L E R I D D O 6