TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n.1173/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1173/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nato a [...] il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], (c.f. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo dall' avv. Maria Sabatino C.F.: C.F._3
presso il cui studio, domiciliano in Gragnano alla via Cappella Dei Bisi n.29
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 04.12.2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno premesso di aver contratto matrimonio celebrato in Gragnano (NA) in data
05.06.1992 in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione coniugale sono nati tre figli, nata a [...] il [...] e , nato a Persona_1 Persona_2
Castellammare di Stabia il 28.06.1993, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e nato a [...] il [...], maggiorenne, studente non Persona_3
economicamente autosufficiente.
I ricorrenti hanno rappresentato altresì il sorgere di profonde diversità caratteriali e di insanabili contrasti, che hanno causato il venir meno della comunione materiale e spirituale posta a fondamento del matrimonio.
Con note congiunte di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 30.10.2024, le parti dichiaravano di non volersi conciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni ivi riportate.
Con ordinanza emessa il 14.11.2024 all'esito della trattazione cartolare della suddetta udienza, esaminate le condizioni di cui al ricorso introduttivo e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
In data 04.12.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole alla separazione.
2. La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, le parti hanno previsto un assegno di mantenimento a carico del in favore del figlio maggiorenne ma non Persona_1 Per_3
economicamente autosufficiente, oltre alla metà delle spese straordinarie ed un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento del coniuge.
Invero, dalla documentazione allegata emerge che il svolge l'attività di pizzaiolo e Persona_1 nell'ultimo triennio ha percepito un reddito pari ad euro 11.437,00 annui circa, mentre la CP_1
percepisce un assegno di invalidità civile pari circa ad euro 4.000,00 annui. In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale.
3.Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Controparte_2 Controparte_3 così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
27.12.1966 (C.F. ) e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1 il 12.06.1973 (C.F. ) ai seguenti patti e condizioni: C.F._2
1. i coniugi vivranno separatamente e potranno liberamente stabilire la loro residenza e il loro domicilio ove essi crederanno opportuno, dandosene però reciproca e tempestiva conoscenza;
2. la casa coniugale sita in Castellammare di Stabia alla via Savorito n. 30 resterà assegnata alla sig.ra , ove già vive unitamente al figlio maggiorenne non Controparte_1 Per_3 autosufficiente, con tutti il mobilio e suppellettili che attualmente l'arredano;
3. il sig. , lavoratore dipendente con mansione di “pizzaiolo”, svolge Parte_1 la sua attività con particolare intensità lavorativa e dunque anche economica nei mesi da marzo ad ottobre;
4. pertanto il sig. verserà nei mesi da marzo ad ottobre, in favore del Parte_1 proprio figlio studente universitario, maggiorenne, economicamente non Per_3 autosufficiente, un assegno mensile a titolo di mantenimento nella misura complessiva ed omnicomprensiva di € 500,00, mentre nei mesi da novembre a febbraio, periodo caratterizzato da minore intensità lavorativa e dunque anche economica, un assegno mensile a titolo di mantenimento nella misura complessiva ed omnicomprensiva di € 300,00 tramite accredito su una carta, prepagata nominativa cd “Postepay” n. 5333 1712 0238 7110 intestata alla SI.ra entro il 5 (cinque) di ogni mese;
l'importo Controparte_1 cosi come innanzi specificato sarà suscettibile di rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT; la prima rivalutazione sarà calcolata a partire dal dodicesimo mese successivo alla data di omologazione della presente separazione consensuale;
5. tutte le spese mediche e scolastiche del figlio, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge fino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
6. il sig. a titolo di concorso al mantenimento del coniuge verserà al Parte_1 medesimo, entro il giorno cinque di ogni mese, € 100,00 tramite accredito su una carta, prepagata nominativa cd “Postepay” intestata alla SI.ra , da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Gragnano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 65, parte II, Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1992); C. nulla sulle spese. Torre Annunziata, camera di consiglio del 03.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1173/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nato a [...] il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], (c.f. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo dall' avv. Maria Sabatino C.F.: C.F._3
presso il cui studio, domiciliano in Gragnano alla via Cappella Dei Bisi n.29
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 04.12.2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno premesso di aver contratto matrimonio celebrato in Gragnano (NA) in data
05.06.1992 in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione coniugale sono nati tre figli, nata a [...] il [...] e , nato a Persona_1 Persona_2
Castellammare di Stabia il 28.06.1993, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e nato a [...] il [...], maggiorenne, studente non Persona_3
economicamente autosufficiente.
I ricorrenti hanno rappresentato altresì il sorgere di profonde diversità caratteriali e di insanabili contrasti, che hanno causato il venir meno della comunione materiale e spirituale posta a fondamento del matrimonio.
Con note congiunte di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 30.10.2024, le parti dichiaravano di non volersi conciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni ivi riportate.
Con ordinanza emessa il 14.11.2024 all'esito della trattazione cartolare della suddetta udienza, esaminate le condizioni di cui al ricorso introduttivo e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
In data 04.12.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole alla separazione.
2. La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, le parti hanno previsto un assegno di mantenimento a carico del in favore del figlio maggiorenne ma non Persona_1 Per_3
economicamente autosufficiente, oltre alla metà delle spese straordinarie ed un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento del coniuge.
Invero, dalla documentazione allegata emerge che il svolge l'attività di pizzaiolo e Persona_1 nell'ultimo triennio ha percepito un reddito pari ad euro 11.437,00 annui circa, mentre la CP_1
percepisce un assegno di invalidità civile pari circa ad euro 4.000,00 annui. In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale.
3.Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Controparte_2 Controparte_3 così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
27.12.1966 (C.F. ) e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1 il 12.06.1973 (C.F. ) ai seguenti patti e condizioni: C.F._2
1. i coniugi vivranno separatamente e potranno liberamente stabilire la loro residenza e il loro domicilio ove essi crederanno opportuno, dandosene però reciproca e tempestiva conoscenza;
2. la casa coniugale sita in Castellammare di Stabia alla via Savorito n. 30 resterà assegnata alla sig.ra , ove già vive unitamente al figlio maggiorenne non Controparte_1 Per_3 autosufficiente, con tutti il mobilio e suppellettili che attualmente l'arredano;
3. il sig. , lavoratore dipendente con mansione di “pizzaiolo”, svolge Parte_1 la sua attività con particolare intensità lavorativa e dunque anche economica nei mesi da marzo ad ottobre;
4. pertanto il sig. verserà nei mesi da marzo ad ottobre, in favore del Parte_1 proprio figlio studente universitario, maggiorenne, economicamente non Per_3 autosufficiente, un assegno mensile a titolo di mantenimento nella misura complessiva ed omnicomprensiva di € 500,00, mentre nei mesi da novembre a febbraio, periodo caratterizzato da minore intensità lavorativa e dunque anche economica, un assegno mensile a titolo di mantenimento nella misura complessiva ed omnicomprensiva di € 300,00 tramite accredito su una carta, prepagata nominativa cd “Postepay” n. 5333 1712 0238 7110 intestata alla SI.ra entro il 5 (cinque) di ogni mese;
l'importo Controparte_1 cosi come innanzi specificato sarà suscettibile di rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT; la prima rivalutazione sarà calcolata a partire dal dodicesimo mese successivo alla data di omologazione della presente separazione consensuale;
5. tutte le spese mediche e scolastiche del figlio, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge fino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
6. il sig. a titolo di concorso al mantenimento del coniuge verserà al Parte_1 medesimo, entro il giorno cinque di ogni mese, € 100,00 tramite accredito su una carta, prepagata nominativa cd “Postepay” intestata alla SI.ra , da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Gragnano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 65, parte II, Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1992); C. nulla sulle spese. Torre Annunziata, camera di consiglio del 03.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano