Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/04/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16892 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza V.E. Or- C.F._1 lando, n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Francesca Adamo e Michele Caccia- tore, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
E-Distribuzione S.p.A. (C.F. ), in persona del legale rappre- P.IVA_1 sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mancuso Mario Fran- ceso, per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Danni a cose.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17/12/2024 svolta in modalità
c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha convenu- Parte_1 to in giudizio innanzi a questo Tribunale E-Distribuzione S.p.A. al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non causati all'immobile ove l'attrice risiede e di cui è proprietaria esclusiva, sito in Cari- ni, Via Amerigo Vespucci n. 290, quantificati in complessivi € 175.106,16, causati da un guasto alla rete elettrica che aveva provocato lo scoppio di un
1
A fondamento della domanda l'attrice ha esposto che i Vigili del Fuoco - intervenuti nell'immediatezza dei fatti unitamente ai Carabinieri ed al perso- nale dell'Enel - avevano affermato che le cause dell'incendio erano di matrice accidentale e di natura elettrica e che il rogo probabilmente era stato provo- cato da sbalzi di tensione, problema che da testimonianze raccolte, i residen- ti della zona e i proprietari dell'appartamento coinvolto avevano già denun- ciato (cfr. doc. 1 relazione di intervento).
ha dedotto di avere provveduto a diffidare le società Parte_1 [...]
a volere risarcire i danni con p.e.c. del Controparte_1
22/04/2019 (doc. 13) e con successiva del 29/10/2019 e che, con p.e.c. di riscontro del 15/11/2019 (doc. 15) aveva comunicato di Controparte_1 avere conferito incarico ad una società peritale per effettuare una ulteriore verifica dei danni ed indicato quale responsabile del sinistro il IG. Per_1
[...]
In data 19/11/2019 (doc. 16) la società aveva comunicato di CP_2 avere ricevuto incarico dall'Enel di acquisire la documentazione utile ai fini del risarcimento danni, sicchè, in data 25/02/2020 (doc. 17) l'attrice aveva inviato a mezzo PEC il prospetto di spese sostenute e da sostenere per il ri- pristino dell'immobile.
Dopo essere stata contattata dal Geom. per conto del Geom. Per_2 CP_3
, incaricati dalla di effettuare la perizia sull'immobile della
[...] CP_2 danneggiata, in assenza di notizie in ordine all'esito della perizia, in data
18/05/2020, aveva inviato al geom. una e-mail Parte_1 Per_2
(doc.21) con richiesta di informazioni in ordine a quanto effettuato, rimasta priva di riscontro e reiterata in data 11/06/2020 (doc.22).
A seguito di contatti telefonici con il geom. che aveva richiesto l'in- Per_2 vio dell'attestazione energetica dell'immobile, con mail del 01/10/2020
2 l'attrice aveva provveduto a trasmettere la documentazione richiesta.
In assenza di alcun riscontro, in data 18/05/2021 (doc. 24) l'attrice aveva inviata una p.e.c. ad E-distribuzione ed a informandole dell'av- CP_2 venuta trasmissione della documentazione e dell'attestazione energetica al
Geom. , incaricato dalla CP_3 CP_2
Il 25/05/2021 la aveva richiesto alla attrice di indicare il nu- CP_2 mero di riferimento per potere risalire alla pratica (doc. 25) e la vi Pt_1 aveva provveduto il medesimo giorno (doc. 26).
In data 27/05/2021, in assenza di ulteriori riscontri, la aveva in- Pt_1 viato un invito alla negoziazione assistita alle società E-distribuzione e Sir- cus s.r.l. (doc. 27).
In data 18/06/2021 e-distribuzione aveva comunicato di non avere anco- ra ricevuto l'attestazione energetica di conformità dell'impianto elettrico ed invitato la scrivente a volerla trasmettere alla a mezzo e-mail CP_2
(doc. 28) e come richiesto, il medesimo giorno, l'attrice vi aveva provveduto sia a mezzo pec che con e-mail (doc. 29-30).
ha lamentato che, malgrado la documentazione richiesta Parte_1 fosse stata tempestivamente trasmessa, la società non Controparte_1 aveva provveduto a risarcire gli ingenti danni causati all'odierna attrice, nè aveva aderito all'invito alla negoziazione assistita.
Tanto premesso l'attrice ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di
«Accertare e dichiarare che a causa del sinistro del 16 aprile 2019 alle h. 1.00
(cfr. doc. 1 relazione dei Vigili del Fuoco) la IG.ra , proprieta- Parte_1 ria dell'immobile oggetto del sinistro, posto in Carini nella Via Amerigo Vespuc- ci, 290, ha subito danni non patrimoniali e patrimoniali, provocati da un grave incendio causato da uno sbalzo di tensione della rete elettrica, per l'effetto condannare la E-Distribuzione s.p.a. al risarcimento danni, in favore dell'attri- ce, della somma non inferiore ad euro €. 175.106,16, come esattamente quan- tificato in narrativa, a cui dovranno aggiungersi gli interessi moratori (dal
22.04.2019 in cui la società è stata costituita in mora - cfr. doc. 13 - sino alla
3 data del soddisfo) o nella maggiore o diversa somma di giustizia, che venisse accertata nel proseguo del giudizio. - In via istruttoria, ci si riserva di articolare capitolato di prova e di escutere come teste figlio della dan- Testimone_1 neggiata residente nella medesima zona in cui è occorso il sinistro, nonché al- tri vicini di casa, i vigili del fuoco e i carabinieri intervenuti, nonché i tecnici
Enel, i periti incaricati dalla ed un tecnico estimatore degli oggetti CP_2 di pregio andati distrutti, sulla dinamica dei fatti, sui danni subiti e riguardo la presenza di oggetti di valore all'interno dell'immobile. - In via istruttoria, ordi- nare alla di trasmettere la perizia redatta presso l'immobile della CP_2 danneggiata dai geom. e . Ove il Giudice lo ritenesse necessario, CP_3 Per_2 nominare c.t.u. al fine di determinare il nesso di causalità tra l'evento e i dan- ni, nonché la quantificazione dei danni subiti. - Con condanna alle spese, competenze ed onorari di causa, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per avere costretto l'attrice ad agire giu- dizialmente, oltre che per avere omesso di trasmettere la perizia, più volte ri- chiesta formalmente dalla procuratrice, oltre che per non avere aderito all'invito alla stipula di una negoziazione assistita rendendo necessaria
l'instaurazione del presente giudizio con oneri e spese che ne sono derivati al- la danneggiata».
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio E-Distribuzione
S.p.A. ed ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice, me- diante il richiamo tout court al contenuto del rapporto redatto dai Vigili del
Fuoco intervenuti sul posto e dedotto l'insussistenza del lamentato innalza- mento di tensione elettrica quale causa dell'incendio e l'assenza di responsa- bilità a proprio carico.
Segnatamente, la Società ha dedotto che nella zona interessata (Via Ame- rigo Vespucci in Carini e dintorni) gli impianti elettrici di Media Tensione e
Bassa Tensione, non avevano avuto disservizi di sorta nelle giornate del 16 aprile 2019, ed anche prima e dopo, per come documentato dai sistemi in- formatici immodificabili della società e confermato dal fatto che, diversamen-
4 te, ove la sovratensione si fosse realmente verificata, il contatore sarebbe sta- to danneggiato, ciò che, invece, non era avvenuto.
Nello specifico, con riguardo all'utenza di con POD Parte_1
IT001E976848471, alimentata dalla Cabina Mt/bt numero D4102332007, denominata dal circuito bt, sia alla data del 16 aprile 2019 che nei Pt_2 giorni ad essa precedenti e successivi, l'indagine effettuata negli applicativi informatici (AIRE – GESI - SIGRAF) non aveva evidenziato alcuna anomalia, interruzione, disservizio, guasto, e men che meno qualsivoglia innalzamento di tensione elettrica, diversamente da quanto affermato da parte attrice.
E-Distribuzione S.p.A. ha, quindi, affermato che il rogo in oggetto, e prima ancora lo scoppio della vetusta tv con schermo a tubo catodico presente nel seminterrato, erano avvenuti per fatti e circostanze totalmente indipendenti ed estranei agli asseriti ma inesistenti innalzamenti della tensione elettrica
Secondo la ricostruzione offerta dalla convenuta, l'incendio era stato de- terminato piuttosto da cause riferibili allo stesso apparecchio televisivo ed al- le precarie condizioni dell'impianto elettrico di controparte, fatiscente e non a regola, come indirettamente comprovato dal fatto che l'unico apparecchio elettrico danneggiatosi in occasione dell'evento, era stato proprio il vecchio televisore a tubo catodico, mentre se vi fosse stato un improvviso aumento della tensione elettrica, anche altri apparecchi e dispositivi elettrici collegati alla rete elettrica avrebbero subito guasti, o si sarebbero irrimediabilmente danneggiati.
Invece, parte attrice non ne aveva fatto menzione alcuna né ne aveva re- clamato, al pari di quelli che assumeva essersi verificati, il risarcimento.
E-Distribuzione S.p.A. ha, quindi, allegato che la responsabilità dell'incendio era da imputarsi esclusivamente, da una parte, alla grave incu- ria, negligenza e disattenzione di controparte, che avrebbe dovuto già da di- verso tempo disfarsi del pericoloso elettrodomestico a tubo catodico - da mol- ti anni non più in uso, e sostituito dagli apparecchi televisivi a cristalli liqui- di o al plasma, dotati di sistemi di protezione totalmente carenti nei vecchi
5 schermi CRT - e dall'altra, dallo stato di totale inadeguatezza e non confor- mità dell'impianto elettrico al servizio dell'utenza di parte attrice, del tutto carente di ogni sistema di isolamento verso terra, come comprovato dalla mancata produzione della certificazione di regolare esecuzione di detto im- pianto, più volte richiesta a parte attrice e mai trasmessa.
A tale ultimo proposito, la Società convenuta ha rilevato che in luogo del più volte richiesto certificato di conformità e regolare esecuzione dell'impianto elettrico, la danneggiata aveva inviato soltanto una attestazione di certificazione energetica del 17 febbraio 2012 (doc. 24 allegato all'atto di citazione), di oltre sette anni antecedente l'incendio e del tutto priva di rile- vanza e valenza certificativa in ordine alla conformità dell'impianto elettrico ed al rispetto delle prescrizioni normative in materia, trattandosi di docu- mento obbligatorio da fornire in fase di compravendita, locazione, costruzio- ne o Bonus Casa, redatto e rilasciato da un soggetto certificatore abilitato secondo la normativa vigente, che attestava il consumo energetico dell'abitazione.
E-Distribuzione S.p.A. ha eccepito che l'impianto elettrico al servizio dell'unità abitativa di parte attrice era totalmente inidoneo ed inadeguato nonchè sprovvisto di interruttori differenziali ad alta sensibilità 30ma per la protezione contro i contatti indiretti e diretti coordinato con un idoneo im- pianto di terra e che i tecnici Enel intervenuti presso l'immobile avevano ri- scontrato che l'impianto elettrico era totalmente carente di protezioni contro le sovracorrenti sia per quanto riguarda i circuiti f.m. che per quanto riguar- da i circuiti di illuminazione e non era mai stata effettuata alcuna manuten- zione ordinaria da parte di un'impresa installatrice abilitata ai sensi del dm
37/08.
L'impianto elettrico al servizio della unità abitativa di parte attrice era an- tecedente all'entrata in vigore della legge 46/90, ed il dm n. 37 del
22/01/08, recante regolamento di attuazione dell'art. 11, quaterdecies, co.
13, lett. a) della legge n. 248/05 del 02/12/2005, all'art. 6 (realizzazione ed
6 installazione degli impianti), comma 3, statuisce che gli impianti elettrici nel- le unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati soltanto se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 ma, tutti requisiti che nel nostro caso risultano totalmente assenti.
In subordine, E-Distribuzione S.p.A. ha eccepito l'assenza di alcuna prova tecnica in merito all'esistenza del nesso causale fra l'ipotetico ma contestato innalzamento di tensione elettrica ed i danni occorsi in occasione dell'incendio.
In via ulteriormente gradata, parte convenuta ha invocato il concorso col- poso dell'attrice nella determinazione dell'incendio oggetto di lite ai sensi dell'art. 1227 comma 2 cod. civ. e, in subordine, la diminuzione dei pretesi danni in ragione della grave condotta omissiva e colposa della controparte ai sensi dell'art. 1227, comma 1 cod. civ.
Contestati anche nel quantum i danni invocati ex adverso, sovrastimati e non provati, E-Distribuzione S.p.A. ha eccepito il difetto di legittimazione at- tiva e di titolarità della sig.ra a richiedere il risarcimento del danno Pt_1 subito dai “beni mobili presenti all'interno della stanza adibita a monolocale ove sono divampate le fiamme, in cui viveva il figlio della IG.ra , IG. Pt_1
(di professione tecnico informatico), per l'ammontare di €. CP_4
125.479,35”, in quanto appartenenti a quest'ultimo e non avendo parte attri- ce dimostrato di avere provveduto a proprie spese alla riparazione o riacqui- sto dei beni appartenuti al figlio e, anzi, avendo affermato in atto di citazione l'esatto contrario, ossia di non averli riacquistati a causa del mancato paga- mento dei danni da parte della convenuta.
E-Distribuzione S.p.A. quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «1) Nel merito, senza inversione dell'onere della prova, rigettare tutte le domande for- mulate ex adverso in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) In via subordina-
7 ta, senza recesso dalle superiori difese, e senza inversione dell'onere della prova, nella non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità, anche par- ziale, della odierna convenuta, indagare in via istruttoria, con la finalità di di- chiarare comunque la corresponsabilità di parte attrice nella causazione del dedotto e non provato evento lesivo e dei danni patiti, ai sensi del combinato disposto degli art. 1227, 1° e 2° comma e 2056 c.c., e, per l'effetto, ridurre la liquidazione del danno in ragione dell'accertato concorso colposo di parte attri- ce e liquidarlo entro i limiti di ciò che risulterà provato nel corso del giudizio, ed in ogni caso denegare il risarcimento determinabile in via equitativa. Con vitto- ria di spese ed onorari di giustizia nonché rimborso spese generali».
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. in seno alla pri- ma memoria ha ribadito di avere inviato l'attestazione Parte_1 energetica c.d. APE e ha fatto notare che essa aveva validità decennale.
In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ha dichiarato che il figlio non era parte nel presente giudizio per essere deceduto e che ella aveva formulato le domande di cui all'atto di citazione anche nella qualità di erede necessaria del Tes_1
Tali allegazioni sono state contestate da controparte che ha dedotto di non avere mai richiesto - in quando del tutto irrilevante - la attestazione energe- tica ma sin dal mese di luglio 2020 la certificazione di conformità dell'impianto elettrico, mai fornita dalla attrice.
La in seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto Pt_1 comma, c.p.c. n. 2 ha articolato prova testimoniale con la teste
[...]
al fine di fornire prova del fatto che, nel medesimo giorno in cui Tes_2 era divampato l'incendio presso l'immobile di sua proprietà, si erano verifica- ti danni all'immobile di proprietà di costei, a causa dello sbalzo di tensione verificatosi, che erano stati risarciti dalla società ; nonché con il teste CP_2
Geom. , incaricato di effettuare la perizia per conto della com- CP_3 pagnia su mandato della E-Distribuzione, in ordine alla circo- CP_2 stanza della redazione della perizia unitamente al collega Geom. e del- Per_2
8 la mancata trasmissione della medesima malgrado più volte richiesta e, infi- ne, in ordine all'accertamento di “ingenti danni all'interno dell'immobile della
IG.ra causati dall'incendio” e, in ultimo, con il teste Controparte_5 [...]
, titolare della ditta di costruzioni che aveva eseguito i lavori di ri- Tes_3 pristino presso l'immobile oggetto di causa.
L'attrice ha poi formulato istanza ex art. 210 cod. proc. civ. di esibizione della perizia redatta dai Geometri e . Per_2 CP_3
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
n. 3 ha poi formulato prova testimoniale con il teste Parte_1 [...] in ordine al fatto che costui, unitamente al geom. , Tes_4 CP_3 avesse proceduto all'accertamento dei danni conseguenti all'incendio e alla loro quantificazione, su incarico dalla a sua volta incaricata da CP_2
ed infine in ordine alla presenza di presso Controparte_1 CP_4
l'immobile il giorno dell'incendio.
In ultimo, l'attrice ha formulato istanza ex art. 210 cod. proc. civ. di esibi- zione della relazione redatta dai tecnici Enel dell'Unità operativa di Partinico
IGnori e . Persona_3 Persona_4
Con provvedimento riservato del 10/10/2022 il Giudice istruttorie ha or- dina a di esibire mediante deposito in cancelleria Controparte_6 la perizia redatta dai geometri e su incarico della CP_3 Per_2 CP_2 per conto della medesima società convenuta sull'immobile ubicato a Carini
(PA) nella Via Amerigo Vespucci n. 29, a seguito dell'incendio del
16/04/2019.
Con memoria del 15/12/2022 E-Distribuzione ha dichiarato di non essere in possesso della perizia che, secondo le informazioni assunte era stata ela- borata parzialmente e solo in bozza da e mai completata a causa CP_2 dell'assenza del certificato di conformità dell'impianto elettrico della sig.ra
. Pt_1
Con provvedimento riservato del 04/03/2023 il Giudice istruttore ha or- dinato ex art. 210 a di esibire in giudizio la perizia redatta dai CP_2
9 Geometri e . CP_3 Per_2
Nonostante la notifica dell'ordine di esibizione, la non ha provvedu- CP_2 to a trasmette alcunché.
Ritenuta la inconducenza e parziale inammissibilità delle prove testimo- niali articolate dalle parti, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 17/12/2024, svolta in modalità c.d. cartolare e, quindi, as- sunta in decisione previa assegnazione, con provvedimento del 19/12/2024, dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memo- rie di replica.
La domanda proposta da è infondata e va, sulla scorta Parte_1 delle considerazioni che seguono, respinta.
Occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità ha confermato che la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone, sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione (v. Cass.
n.32498/2019).
Tuttavia, l'accertamento in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, in ordine al quale vi è una presunzione di colpa a carico del dan- neggiante, presuppone ad ogni modo la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneg- giato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso
(v. Cass.n.19872/2014).
Ciò precisato, in primo luogo, occorre vagliare nella specie la domanda di risarcimento sotto il profilo dell'an debeatur.
Ora, l'evento della verificazione dell'incendio in data 16/04/2019, presso l'immobile di proprietà della attrice, con conseguenti danni all'immobile non- ché ai mobili ivi ubicati, nella sua materialità storica, risulta provato alla lu- ce del rapporto di intervento redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto
(all. 1 all'atto di citazione).
10 Il punto controverso è, invece, la causa dell'incendio, individuata dalla at- trice nell'improvviso innalzamento della tensione elettrica, da addebitare alla convenuta.
Ebbene, a tal proposito, difetta la prova - il cui onere gravava sulla attrice
- circa il nesso di causa tra attività pericolosa e danno subito.
Difatti, in primo luogo, dalla scheda di intervento redatta dai Vigili del
Fuoco intervenuti nelle prime ore del mattino sui luoghi e prodotta in giudi- zio, si evince che i verbalizzanti non hanno provveduto ad accertare le cause dell'incendio ma si sono limitati a riferire che “Le cause dell'incendio sono di matrice accidentale e di natura elettrica. Al termine del loro intervento i tecnici dell'Enel hanno accertato che il rogo probabilmente è stato provocato da sbalzi di tensione, problema che da testimonianze raccolte, i residenti della zona e i proprietari dell'appartamento coinvolto avevano già denunciato” (all. 1 all'atto di citazione); pertanto, nessun accertamento in merito all'origine dell'incendio può essere ricavato dal suddetto verbale, nonostante le dedu- zioni attoree deponessero in senso contrario, essendosi tra l'altro i verbaliz- zanti espressi in termini di probabilità nel riferire quanto “accertato” dai tec- nici Enel.
Ora, come è noto, il verbale redatto dei vigili del fuoco è dotato di fede pri- vilegiata soltanto con riguardo ai fatti caduti sotto l'immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute, valendo nel resto quale strumento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice, in correlazione con le emergenze probatorie di causa (v. ex plurimis Cassazione civile Sez. II
Ordinanza n. 27314 del 17/11/2017).
Nella specie la scheda di intervento non contiene alcun accertamento delle cause del rogo ma solo l'indicazione di quanto affermato dai tecnici dell'Unità operativa di Partinico dell'Enel – IG. e IG. Persona_3 Parte_3
[.
.
D'altro canto, E-distribuzione ha contestato che i propri tecnici abbiano mai indicato in sbalzi di tensione le cause dell'incendio innescatosi e ribadito
11 che dagli accertamenti compiuti le cause del rogo erano da ascriversi in via diretta ed esclusiva, e con efficienza causale autonoma, alla pericolosità ed precarietà sia dell'impianto elettrico interno di parte attrice che dell'obsoleto televisore a tubo catodico collocato nel seminterrato dell'immobile il cui scoppio aveva generato l'evento di cui è lite.
In tale stato di cose, , lungi dall'articolare la prova testi- Parte_1 moniale con i IG. e IG. , ha chiesto, invece, di sentire quale Per_3 Per_4 testimone la sig.ra - al fine di fornire prova del fatto Testimone_2 che nel medesimo giorno in cui era divampato l'incendio presso l'immobile di sua proprietà si erano verificati danni all'immobile di costei e che tali danni erano stati risarciti – nonché il Geom. - in ordine alla circo- CP_3 stanza della redazione della perizia unitamente al collega Geom. per Per_2
l'accertamento di “ingenti danni all'interno dell'immobile della IG.ra CP_5
causati dall'incendio” ed alla mancata trasmissione della medesima
[...]
e, in ultimo, il sig. titolare della ditta di costruzioni che Testimone_3 aveva eseguito i lavori di ripristino presso l'immobile oggetto di causa, in me- rito alle attività eseguite, ai danni ed ai disagi subiti dall'attrice ed ai paga- menti ricevuti.
Orbene, è di tutta evidenza che tali prove siano del tutto inconducenti ai fini del decidere in assenza di prova del nesso eziologico tra l'attività di di- stribuzione di energia e l'evento dannoso.
Quanto alla perizia redata da e , Persona_3 Persona_4
l'istanza di esibizione formulata dall'attrice, oltre ad essere contenuta solo nella terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e quindi formulata tardivamente, difetta della prova di cui all'art. 94 disp. Att. cod. proc. civ. che la parte o il terzo sia in possesso del documento.
Risulta, infine, che l'immobile di proprietà dell'attrice sia stato, nelle more, oggetto di integrale ripristino, il che ha reso del tutto inutile l'espletamento della C.T.U. più volte richiesta dalla attrice, tenuto conto del totale muta- mento dello stato dei luoghi.
12 Né, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, tale circostanza può essere imputata alla convenuta che avrebbe mostrato un atteggiamento ostruzionistico e dilatorio.
Ed invero, l'ordinamento offre al danneggiato idonei strumenti processuali al fine di ottenere l'accertamento nel contraddittorio tra le parti dello stato dei luoghi o della qualità o della condizione delle cose, ma anche delle cause e dei danni relativi all'oggetto della verifica (art. 696 cod. proc. civ.).
Infine, alcuna rilevanza può assumere la circostanza del mancato deposito della relazione da parte di non solo perché soggetto terzo rispet- CP_2 to alle parti del presente giudizio, ma soprattutto perché essa, per stessa al- legazione della parte attrice e per come è dato evincere dalla nota pec del
19/11/2019 (All. 16 alla memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 2 di parte attrice) aveva ad oggetto l'accertamento non delle cause dell'incendio, ma dei danni all'immobile.
Né può ritenersi, come sembra faccia parte attrice, che la circostanza di avere incaricato la in sede stragiudiziale dell'accertamento e valuta- CP_2 zione dei danni lamentati dalla possa in questa sede, da sola, fornire Pt_1 prova della sussistenza del nesso eziologico tra l'attività di distribuzione di energia e l'evento dannoso o comporti una qualche ammissione di responsa- bilità da parte di E-distribuzione.
Ed invero, l'Ente convenuto ha contestato la sua responsabilità e allegato che - con riguardo all'utenza di parte attrice con POD IT001E976848471, alimentata dalla Cabina Mt/bt numero D4102332007, denominata Pt_2 dal circuito bt - sia alla data del 16 aprile 2019 che nei giorni ad essa prece- denti e successivi, l'indagine effettuata negli applicativi informatici (AIRE –
GESI - SIGRAF) non aveva evidenziato alcuna anomalia, interruzione, dis- servizio, guasto, e men che meno qualsivoglia innalzamento di tensione elet- trica.
A ciò si aggiunga che in seno alla nota pec del 24/05/2021 prodotta da parte attrice, è la stessa che, nel riscontrare l'ennesima nota di diffida CP_2
13 della , richiede a quest'ultima l'invio della «lettera in cui ENEL ammette Pt_1 la responsabilità del danno» (cfr. all. 25 alla citazione) evidentemente non in possesso né della IC né della attrice.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, nessuna responsabilità può essere addebitata ad in merito all'incendio che ha Controparte_6 colpito l'immobile dell'attrice, non essendo raggiunta la prova, alla luce del criterio civilistico del “più probabile che non” relativa alla sussistenza del nesso causale tra l'attività di distribuzione di energia e l'evento dannoso veri- ficatosi;
pertanto, la domanda di risarcimento deve essere rigettata.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., la deve essere condannata al pagamento delle spese di lite soste- CP_7 CP_8 nute da che si liquidano come in dispositivo se- Controparte_6 condo i paramenti di cui al DM 55/2014, in considerazione del valore dalla domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda di contro l'interveniente Parte_1 [...]
Controparte_9 condanna al pagamento in favore della convenuta Parte_1 [...] delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che liquida Controparte_9 in complessivi euro 14.103,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 11/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
14