Articolo 1 della Legge 4 ottobre 1994, n. 579
Articolo 2
Versione
20 ottobre 1994
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1994