Sentenza 8 ottobre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/10/2004, n. 20036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20036 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. TRECAPPELLI Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BARBARA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio SILVESTRI SABBATINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO TURRIZIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 29133/01 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 23/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 28/06/04 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che visto l'art. 375 c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, seconda sezione.
voglia rigettare il ricorso in epigrafe perché manifestamente infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 novembre 2001, il giudice di pace di Roma ha accolto la domanda proposta da ST NA nei confronti di OZ AN e RI e di BU EF in OZ ed ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice della somma di lire 1.230.000 (euro 464,81), con gli interessi legali e le spese processuali, per rate non pagate, relative a lavori di ripristino del tetto di copertura dell'edificio condominiale in Valcanneto Borgo San Martino(RM).
Con la stessa sentenza è stata rigettata la domanda ricovenzionale proposta da OZ AN per ottenere la condanna della ST alla restituzione della somma di lire 626.685, pagata per la medesima causale.
Il giudice ha così deciso, in quanto ha ritenuto che l'attrice, acquirente dai convenuti, con atto del 21-7-2000, dell'appartamento nel predetto edificio condominiale, e del quale era entrata in possesso il 5-8-2000, non era tenuta a pagare le spese per i lavori di manutenzione straordinaria relativi al tetto dell'edificio medesimo, approvati con delibera dell'assemblea condominiale del 13- 12-1999, cui era seguita la successiva delibera del 12-6-2000, con la quale erano stati approvati la spesa ed il piano di riparto. Ricorre per la cassazione della sentenza OZ AN, articolando il gravame in due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso ST NA.
Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia il ricorrente:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1123 cc. e 63 disp.att. c.c., in relazione all'art. 360 .3 c.p.c., per avere il giudice di pace fondato, erroneamente, la propria decisione "sulla preventiva approvazione della spesa, invece che sulla concreta attuazione dell'attività di manutenzione" (sic, testualmente nel ricorso); violando, così, nonostante l'affermazione che "la sentenza viene emessa ai sensi dell'art. 113 c.p.c.", una precisa norma di legge.
2) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 1 comma n. 4 c.p.c. e 118, 2 comma disp.att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., nonché per omessa motivazione su un punto decisivo in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per assoluta mancanza di motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito circa la regola di equità applicata dal giudice di pace nella decisione della controversia;
e per vizio in procedendo, risultando "la decisione essere di stretto diritto", nonostante che il giudice abbia affermato di decidere secondo equità.
Il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza dei motivi.
Premesso che secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché delle norme processuali, ai sensi dell'art. 360 1^ comma nn. 1, 2 e 4 c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento all'ipotesi di inesistenza della motivazione), e di quelle sostanziali cui le prime facciano rinvio, ovvero, ai sensi del n. 5 del citato articolo, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass. SS.UU., 15-10-1999 n. 716 ed altre conformi), si osserva, con riguardo ad entrambi i motivi del proposto gravame, che, da un lato, nessuna violazione di norme tra quelle ora menzionate è stata denunciata dal ricorrente, e, dall'altro, la criticata affermazione del giudice, secondo cui la sentenza veniva emessa ai sensi dell'art. 113 c.p.c., non è incompatibile, a ben vedere, con l'applicazione della norma di legge che, pur non menzionandola espressamente, egli ha fatto, in concreto, per decidere la causa. È chiaro, infatti, il riferimento all'art. 1123 c.c., sulla ripartizione delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, ed alla interpretazione che, in conformità, peraltro, alla giurisprudenza di questa Corte, il giudice di pace ha dato, nel giudizio ex art. 113 c.p.c., al fine della individuazione del soggetto tenuto, nel caso sottoposto al suo esame, al pagamento dei contributi condominiali (ved. Cass. n. 981/98, n. 9366/96). Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 500,00, di cui euro 400,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2004