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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/12/2025, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 30.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2787 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Marco Varletta ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Grieco giusta procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, a seguito dell'intimazione di pagamento n.
02820239000648709/000 ricevuta il 2.05.2023, ha proposto opposizione contro 3 cartelle esattoriali ad essa sottese (meglio indicate in atti), eccependo, in particolare, che i crediti in esse riportati si siano prescritti successivamente alla formazione dei titoli non opposti.
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, entrambi gli Enti convenuti hanno chiesto il rigetto dell'opposizione deducendone variamente l'inammissibilità e l'infondatezza.
Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che, con ordinanza resa il 6.06.2025, questo giudice provvedeva nei termini seguenti: “Rilevato che dalla relazione amministrativa in atti risulta che “Le tre Cartelle … sono state già opposte in un precedente contenzioso, promosso da altro avente causa, ( ) conclusosi Persona_1 C.F._1 con sentenza n. 2421- 2019 sfavorevole all'istituto …”, e che dall'allegata sentenza emerge l'avvenuto annullamento dei titoli per prescrizione;
Rinvia all'udienza del
12.06.2025, ore 10:45, per interloquire con i procuratori delle parti” (v. ordinanza).
All'udienza del 12.06.2025, quindi, i difensori delle parti hanno congiuntamente chiesto un ulteriore rinvio “per verificare la cessazione della materia del contendere” (v. verbale).
Cionondimeno, nel termine all'uopo concesso, soltanto l' ha depositato, in data CP_3
19.06.2025, note sostitutive dell'udienza, rappresentando che “… successivamente alla prima udienza, veniva edotta dell'avvenuto sgravio Controparte_1 delle impugnate cartelle a seguito di sentenza n. 2421/19 a nome della sig.ra
[...]
; - ciò premesso su provvedimento del giudice provvedeva ad emettere Per_1 CP_3 gli estratti di ruolo azzerati (doc. all.) negli importi e per tanto veniva autorizzata a procedere all' estinzione del giudizio…”.
Ebbene, va innanzitutto rilevato che il provvedimento amministrativo di sgravio delle cartelle di pagamento opposte determina in linea generale la cessazione della materia del contendere, che, com'è noto, va dichiarata dal giudice anche d'ufficio ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria (cfr. Cass. n. 22650/2008, 11581/2005 e 4714/2007).
Quanto alla pronuncia sulle spese di lite, ritiene il giudicante che le stesse vadano interamente compensate, tenuto conto del complessivo contegno delle parti (che neppure hanno insistito per l'applicazione del principio di virtuale soccombenza), e del fatto che la pronuncia di annullamento è stata emessa ben prima del deposito dell'odierno ricorso.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere.
b) Compensa tra le parti le spese di lite.
2 S.M.C.V., 24.12.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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