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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/07/2024, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
Nella procedura n. 3764/2020 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3764/2020 tra (avv. CORTESI ISOTTA)Parte_1
OPPONENTI e avv. COCCONI ANGELICA) Controparte_1
OPPOSTA
* Oggi 11 luglio 2024, alle ore 12,30, innanzi al Giudice dott.ssa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Cortesi per e e l'Avv. Cocconi per CP_2 CP_3 CP_4 [...]
CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni: l'Avv. Cortesi richiama le conclusioni di cui alla nota 04.04.2024 e l'Avv. Cocconi richiama il foglio di pc del 03.04.2024 Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3764/2020
tra
[...]
[...]
Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. Isotta Cortesi OPPONENTI
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Angelica Cocconi OPPOSTA
Conclusioni: “Come da verbale dell'udienza odierna”.
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 987/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 29.06.2020”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo CP_2 CP_3 CP_4 in oggetto, con cui è stato ingiunto ai primi due il pagamento della somma di 610.733,39 e a di 16.542,55, oltre interessi e spese di procedura, quali garanti dell'adempimento dei CP_4 contratti bancari di conto corrente e mutuo fondiario stipulati da Controparte_5 società fallita il 13.06.2016. ha agito per ottenere tali somme, essendo cessionaria in blocco di Controparte_1 portafoglio crediti originariamente nella titolarità di e Organizzazione_1 [...]
così come risultante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Organizzazione_2 della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 52 del 05.05.2018.
2 Gli opponenti, in citazione, hanno fatto valere pregiudizialmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito nei confronti di e , in quanto persone residenti a CP_2 CP_4
Reggio Emilia, l'invalidità delle fideiussioni perché riproduttive dello schema contrattuale elaborato dall'ABI, in particolare per quanto attiene alla rinuncia al termine di cui all'art. 1957 cod. civ., con conseguente operatività della norma codicistica e già maturata decadenza dall'azione per decorso del termine. L'opposta ha replicato alle singole eccezioni di controparte, anche attraverso ampi richiami giurisprudenziali rilevanti di legittimità e merito, e chiesto il rigetto dell'opposizione; ha inoltre introdotto eccezione di incompetenza del Giudice adito a decidere sulla nullità delle fideiussioni per contrasto dello schema ABI con l'art. 2 della L. 287/1990, essendo tale competenza riservata alla Sezione Specializzata in materia di impresa. Con ordinanza del 26.02.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c. proposta da e autorizzata la provvisoria esecutività del decreto con riferimento a CP_3 CP_2
e è stato altresì assegnato termine per avviare il procedimento di
[...] CP_6 mediazione obbligatorio ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010; tale procedimento è stato incardinato per ben due volte, sul reiterato rilievo di improcedibilità dell'azione sollevato da Controparte_7
In assenza di istanze istruttorie delle parti, la causa è pervenuta, da ultimo, all'udienza odierna per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c.
*** L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti va respinta sulla base del contenuto dell'art. 33 c.p.c., che, per il caso di cumulo soggettivo, legittima l'instaurazione del giudizio avanti il Giudice del luogo in cui ha residenza o domicilio una delle persone destinatarie della domanda e di ottenere decisione unitaria della controversia: poiché nella fattispecie è pacifico e documentato che risieda a la causa è stata CP_3 Org_1 correttamente radicata avanti questo Tribunale, con la notifica del decreto ingiuntivo n. 987/2020, anche nei confronti di e a cui è connessa per titolo e CP_2 CP_4 oggetto. Anche l'eccezione di incompetenza per materia sollevata da a favore della Controparte_1
Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese, è infondata, alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito intervenute sull'argomento, per cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata;
pertanto, considerato che è inderogabile e immodificabile, anche per ragioni di connessione, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le cause, rimettendo al tribunale sede della sezione specializzata solo quella relativa a quest'ultima domanda, ferma invece quella inderogabile relativa al monitorio. Diversamente, nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venga proposta eccezione riconvenzionale con cui si chiede l'accertamento
3 della nullità delle clausole per i medesimi presupposti descritti, in quanto in questo caso il giudice ordinario conosce delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (cfr., per tutte, Cass. civ. sez VI 05.12.2022 n. 35661, Cass. civ. sez VI 06.07.2022, Trib. Bari 28.07.2023, Trib. Benevento 01.06.2022 n. 1310). Nel caso in esame, gli opponenti hanno sollevato soltanto in via di eccezione la questione di nullità delle fideiussioni perché riproduttive dello schema ABI e contrarie all'art. 2 della Legge antitrust, con la precipua finalità di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento di ricorre pertanto l'ipotesi in cui il Giudice Controparte_8 dell'opposizione è legittimato ad esaminare incidenter tantum la questione di invalidità e a decidere l'intera controversia. Un cenno all'eccezione di improcedibilità della domanda reiterata dagli opponenti: al riguardo si richiama, intanto, quanto già risulta dall'ordinanza del 24.02.2022 in ordine alla necessità che la mediazione sia espletata entro il termine fissato per la verifica del relativo esito, alla non perentorietà del termine per introdurla e al corretto espletamento della stessa con esito negativo documentato e depositato, su iniziativa di parte opposta, a ciò tenuta. L'ulteriore iniziativa degli opponenti appare irrituale, l'eccezione di improcedibilità sollevata dai medesimi tardiva, poiché successiva all'udienza di verifica del 30.09.2021 e infondata, essendo ormai consolidata l'opzione interpretativa nel senso che non occorra al legale procura notarile per partecipare al procedimento di mediazione;
inoltre, quella rilasciata all'Avv. Cocconi risulta specificamente abilitante a disporre del diritto in contesa, a conciliare e transigere, come tale idonea a legittimare il ruolo del legale anche in sede di mediazione. Passando così al merito, la documentazione allegata al ricorso monitorio da Controparte_1
è confermativa della titolarità del diritto azionato in capo all'opposta – tale titolarità non è neppure posta in contestazione dai garanti opponenti, dunque provata in applicazione del principio dell'art. 115 cod. civ. - poiché la società ha dimostrato l'adempimento degli obblighi pubblicitari imposti dall'art. 58 TUB ai fini della opponibilità della cessione in blocco, ha depositato l'elenco dei crediti ceduti e tutti i contratti bancari aventi come parti la debitrice principale e i tre garanti. Controparte_5
L'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus prestate da e CP_2 CP_3
per violazione dell'art. 2 comma secondo lett. a) della L. 287/1990 (legge CP_4 antitrust) e per essere il testo della garanzia riproduttivo delle clausole dello schema contrattuale ABI è infondata e da respingere. Viene in rilievo, in modo specifico, l'art. 6 dei contratti di fideiussione, contenente la seguente previsione: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” Orbene, la scrivente recepisce e fa proprio l'orientamento secondo cui dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti. Qualora il contratto sia viziato da nullità derivata dall'intesa restrittiva denunciata dalla
[...]
, il contratto è dunque ugualmente suscettibile di essere eseguito, pur se privato delle Org_3
4 clausole invalide, secondo il principio dato dall' art. 1419 c.c., secondo cui la nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Costituisce, dunque, onere specifico della parte che reclama la nullità quello di allegare sia le circostanze idonee a riscontrare la valenza decisiva delle clausole colpite da nullità ai fini della conclusione del contratto sia il concreto ricorso da parte della alle specifiche previsioni Org_1 contrattuali delle quali lamenta la nullità, onere non assolto dagli odierni opponenti Inoltre, va rilevato che non sussiste l'interesse alla declaratoria della nullità parziale della fideiussione limitatamente alla clausola n. 6 sopra riportata per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 287/1990, in quanto predisposta su formulari ABI, sulla scorta di quanto disposto nel provvedimento n. 55 del 3 2.5.2005 di e da cui si evince l'adesione Org_3 allo schema ABI, atteso che non può essere accolta l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. per mancato rispetto del termine semestrale, applicabile al caso di specie per effetto della nullità della clausola derogatoria contenuta nell'art. 6, che impone al creditore che intende conservare la garanzia di agire giudizialmente nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Al riguardo va infatti osservato che, anche in caso di nullità della clausola che stabilisce la deroga all'art. 1957 c.c., resta tuttavia valida ed efficace, in quanto non colpita dalla nullità parziale la previsione del successivo art. 7 ("Il fideiussore, in relazione alle obbligazioni nascenti dalla presente fideiussione, è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio e non potrà opporre alla banca le eccezioni opponibili al debitore principale”). La
nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha ritenuto tale previsione del tutto Org_3 legittima ("81. La clausola "a prima richiesta" è particolarmente importante ai fini di un'adeguata protezione delle esigenze connesse al credito bancario, poiché permette alla banca di recuperare immediatamente il proprio credito senza dover escutere in precedenza il debitore principale, né dimostrare il verificarsi di alcuna specifica condizione;
al contempo, essa consente al fideiussore di far valere i suoi diritti in un momento successivo, al fine di ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato indebitamente alla banca, che, in quanto soggetto certamente solvibile, assicura al garante una ragionevole certezza della restituzione … 82. Il confronto con le esperienze dei principali Paesi europei ha posto in evidenza l'ampia diffusione della clausola a prima richiesta nell'ambito della prassi bancaria e commerciale;
essa riveste altresì un ruolo essenziale ai fini dell'attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo Basilea 2"). La previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di "pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta" deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 e conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (v. Cass. civ. sez. I, 03.11.2021, n. 31509: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cod. civ., deve intendersi riferito giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 c.c. esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario
5 che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente"). Nella fattispecie, a prescindere dalla declaratoria di nullità della clausola di totale esclusione dell'art. 1957 c.c., deve intendersi comunque parzialmente derogata la citata disposizione nel senso che nel termine semestrale è necessario e sufficiente la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale. Ciò posto deve osservarsi come sia documentale che le originarie banche creditrici a cui è subentrata abbiano depositato domanda di ammissione al passivo fallimentare di CP_1
in agosto e settembre 2016 (la sentenza di fallimento è del 8-10 giugno Controparte_5
2016) e abbiamo, altresì, intimato ai garanti il pagamento a saldo dell'esposizione debitoria dei conti correnti e delle rate del mutuo fondiario scadute della società suindicata fin dal maggio 2016 (v. doc. allegati al ricorso monitorio): non può pertanto dirsi maturata la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. Dai precedenti assunti discende il rigetto dell'opposizione dei tre garanti e la conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo, che potrà essere azionato nei limiti di quanto ancora effettivamente dovuto dalla debitrice, posto che ha dato conto a pag. 7 della CP_1 propria nota conclusiva dell'incasso di somme dalla procedura fallimentare. Infine le spese del giudizio di opposizione sono poste a carico dei soccombenti, liquidate sui valori medi di scaglione per le fasi di studio e introduttiva, su quelli minimi per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la concentrazione dei relativi incombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da e nei CP_2 CP_3 CP_4 confronti di con atto di citazione notificato il 10.10.2020; Controparte_1
- ritenuta la propria competenza a decidere la controversia, rigetta l'opposizione di CP_2
e e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 987/2020
[...] CP_3 CP_4 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Parma il 29.06.2020;
- condanna gli opponenti, in solido, a rifondere a le spese del giudizio di Controparte_1 opposizione, liquidate in Euro 18.420,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Parma il 11 luglio 2024
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
6
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3764/2020 tra (avv. CORTESI ISOTTA)Parte_1
OPPONENTI e avv. COCCONI ANGELICA) Controparte_1
OPPOSTA
* Oggi 11 luglio 2024, alle ore 12,30, innanzi al Giudice dott.ssa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Cortesi per e e l'Avv. Cocconi per CP_2 CP_3 CP_4 [...]
CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni: l'Avv. Cortesi richiama le conclusioni di cui alla nota 04.04.2024 e l'Avv. Cocconi richiama il foglio di pc del 03.04.2024 Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3764/2020
tra
[...]
[...]
Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. Isotta Cortesi OPPONENTI
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Angelica Cocconi OPPOSTA
Conclusioni: “Come da verbale dell'udienza odierna”.
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 987/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 29.06.2020”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo CP_2 CP_3 CP_4 in oggetto, con cui è stato ingiunto ai primi due il pagamento della somma di 610.733,39 e a di 16.542,55, oltre interessi e spese di procedura, quali garanti dell'adempimento dei CP_4 contratti bancari di conto corrente e mutuo fondiario stipulati da Controparte_5 società fallita il 13.06.2016. ha agito per ottenere tali somme, essendo cessionaria in blocco di Controparte_1 portafoglio crediti originariamente nella titolarità di e Organizzazione_1 [...]
così come risultante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Organizzazione_2 della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 52 del 05.05.2018.
2 Gli opponenti, in citazione, hanno fatto valere pregiudizialmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito nei confronti di e , in quanto persone residenti a CP_2 CP_4
Reggio Emilia, l'invalidità delle fideiussioni perché riproduttive dello schema contrattuale elaborato dall'ABI, in particolare per quanto attiene alla rinuncia al termine di cui all'art. 1957 cod. civ., con conseguente operatività della norma codicistica e già maturata decadenza dall'azione per decorso del termine. L'opposta ha replicato alle singole eccezioni di controparte, anche attraverso ampi richiami giurisprudenziali rilevanti di legittimità e merito, e chiesto il rigetto dell'opposizione; ha inoltre introdotto eccezione di incompetenza del Giudice adito a decidere sulla nullità delle fideiussioni per contrasto dello schema ABI con l'art. 2 della L. 287/1990, essendo tale competenza riservata alla Sezione Specializzata in materia di impresa. Con ordinanza del 26.02.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c. proposta da e autorizzata la provvisoria esecutività del decreto con riferimento a CP_3 CP_2
e è stato altresì assegnato termine per avviare il procedimento di
[...] CP_6 mediazione obbligatorio ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010; tale procedimento è stato incardinato per ben due volte, sul reiterato rilievo di improcedibilità dell'azione sollevato da Controparte_7
In assenza di istanze istruttorie delle parti, la causa è pervenuta, da ultimo, all'udienza odierna per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c.
*** L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti va respinta sulla base del contenuto dell'art. 33 c.p.c., che, per il caso di cumulo soggettivo, legittima l'instaurazione del giudizio avanti il Giudice del luogo in cui ha residenza o domicilio una delle persone destinatarie della domanda e di ottenere decisione unitaria della controversia: poiché nella fattispecie è pacifico e documentato che risieda a la causa è stata CP_3 Org_1 correttamente radicata avanti questo Tribunale, con la notifica del decreto ingiuntivo n. 987/2020, anche nei confronti di e a cui è connessa per titolo e CP_2 CP_4 oggetto. Anche l'eccezione di incompetenza per materia sollevata da a favore della Controparte_1
Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese, è infondata, alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito intervenute sull'argomento, per cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata;
pertanto, considerato che è inderogabile e immodificabile, anche per ragioni di connessione, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le cause, rimettendo al tribunale sede della sezione specializzata solo quella relativa a quest'ultima domanda, ferma invece quella inderogabile relativa al monitorio. Diversamente, nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venga proposta eccezione riconvenzionale con cui si chiede l'accertamento
3 della nullità delle clausole per i medesimi presupposti descritti, in quanto in questo caso il giudice ordinario conosce delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (cfr., per tutte, Cass. civ. sez VI 05.12.2022 n. 35661, Cass. civ. sez VI 06.07.2022, Trib. Bari 28.07.2023, Trib. Benevento 01.06.2022 n. 1310). Nel caso in esame, gli opponenti hanno sollevato soltanto in via di eccezione la questione di nullità delle fideiussioni perché riproduttive dello schema ABI e contrarie all'art. 2 della Legge antitrust, con la precipua finalità di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento di ricorre pertanto l'ipotesi in cui il Giudice Controparte_8 dell'opposizione è legittimato ad esaminare incidenter tantum la questione di invalidità e a decidere l'intera controversia. Un cenno all'eccezione di improcedibilità della domanda reiterata dagli opponenti: al riguardo si richiama, intanto, quanto già risulta dall'ordinanza del 24.02.2022 in ordine alla necessità che la mediazione sia espletata entro il termine fissato per la verifica del relativo esito, alla non perentorietà del termine per introdurla e al corretto espletamento della stessa con esito negativo documentato e depositato, su iniziativa di parte opposta, a ciò tenuta. L'ulteriore iniziativa degli opponenti appare irrituale, l'eccezione di improcedibilità sollevata dai medesimi tardiva, poiché successiva all'udienza di verifica del 30.09.2021 e infondata, essendo ormai consolidata l'opzione interpretativa nel senso che non occorra al legale procura notarile per partecipare al procedimento di mediazione;
inoltre, quella rilasciata all'Avv. Cocconi risulta specificamente abilitante a disporre del diritto in contesa, a conciliare e transigere, come tale idonea a legittimare il ruolo del legale anche in sede di mediazione. Passando così al merito, la documentazione allegata al ricorso monitorio da Controparte_1
è confermativa della titolarità del diritto azionato in capo all'opposta – tale titolarità non è neppure posta in contestazione dai garanti opponenti, dunque provata in applicazione del principio dell'art. 115 cod. civ. - poiché la società ha dimostrato l'adempimento degli obblighi pubblicitari imposti dall'art. 58 TUB ai fini della opponibilità della cessione in blocco, ha depositato l'elenco dei crediti ceduti e tutti i contratti bancari aventi come parti la debitrice principale e i tre garanti. Controparte_5
L'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus prestate da e CP_2 CP_3
per violazione dell'art. 2 comma secondo lett. a) della L. 287/1990 (legge CP_4 antitrust) e per essere il testo della garanzia riproduttivo delle clausole dello schema contrattuale ABI è infondata e da respingere. Viene in rilievo, in modo specifico, l'art. 6 dei contratti di fideiussione, contenente la seguente previsione: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” Orbene, la scrivente recepisce e fa proprio l'orientamento secondo cui dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti. Qualora il contratto sia viziato da nullità derivata dall'intesa restrittiva denunciata dalla
[...]
, il contratto è dunque ugualmente suscettibile di essere eseguito, pur se privato delle Org_3
4 clausole invalide, secondo il principio dato dall' art. 1419 c.c., secondo cui la nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Costituisce, dunque, onere specifico della parte che reclama la nullità quello di allegare sia le circostanze idonee a riscontrare la valenza decisiva delle clausole colpite da nullità ai fini della conclusione del contratto sia il concreto ricorso da parte della alle specifiche previsioni Org_1 contrattuali delle quali lamenta la nullità, onere non assolto dagli odierni opponenti Inoltre, va rilevato che non sussiste l'interesse alla declaratoria della nullità parziale della fideiussione limitatamente alla clausola n. 6 sopra riportata per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 287/1990, in quanto predisposta su formulari ABI, sulla scorta di quanto disposto nel provvedimento n. 55 del 3 2.5.2005 di e da cui si evince l'adesione Org_3 allo schema ABI, atteso che non può essere accolta l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. per mancato rispetto del termine semestrale, applicabile al caso di specie per effetto della nullità della clausola derogatoria contenuta nell'art. 6, che impone al creditore che intende conservare la garanzia di agire giudizialmente nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Al riguardo va infatti osservato che, anche in caso di nullità della clausola che stabilisce la deroga all'art. 1957 c.c., resta tuttavia valida ed efficace, in quanto non colpita dalla nullità parziale la previsione del successivo art. 7 ("Il fideiussore, in relazione alle obbligazioni nascenti dalla presente fideiussione, è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio e non potrà opporre alla banca le eccezioni opponibili al debitore principale”). La
nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha ritenuto tale previsione del tutto Org_3 legittima ("81. La clausola "a prima richiesta" è particolarmente importante ai fini di un'adeguata protezione delle esigenze connesse al credito bancario, poiché permette alla banca di recuperare immediatamente il proprio credito senza dover escutere in precedenza il debitore principale, né dimostrare il verificarsi di alcuna specifica condizione;
al contempo, essa consente al fideiussore di far valere i suoi diritti in un momento successivo, al fine di ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato indebitamente alla banca, che, in quanto soggetto certamente solvibile, assicura al garante una ragionevole certezza della restituzione … 82. Il confronto con le esperienze dei principali Paesi europei ha posto in evidenza l'ampia diffusione della clausola a prima richiesta nell'ambito della prassi bancaria e commerciale;
essa riveste altresì un ruolo essenziale ai fini dell'attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo Basilea 2"). La previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di "pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta" deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 e conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (v. Cass. civ. sez. I, 03.11.2021, n. 31509: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cod. civ., deve intendersi riferito giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 c.c. esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario
5 che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente"). Nella fattispecie, a prescindere dalla declaratoria di nullità della clausola di totale esclusione dell'art. 1957 c.c., deve intendersi comunque parzialmente derogata la citata disposizione nel senso che nel termine semestrale è necessario e sufficiente la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale. Ciò posto deve osservarsi come sia documentale che le originarie banche creditrici a cui è subentrata abbiano depositato domanda di ammissione al passivo fallimentare di CP_1
in agosto e settembre 2016 (la sentenza di fallimento è del 8-10 giugno Controparte_5
2016) e abbiamo, altresì, intimato ai garanti il pagamento a saldo dell'esposizione debitoria dei conti correnti e delle rate del mutuo fondiario scadute della società suindicata fin dal maggio 2016 (v. doc. allegati al ricorso monitorio): non può pertanto dirsi maturata la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. Dai precedenti assunti discende il rigetto dell'opposizione dei tre garanti e la conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo, che potrà essere azionato nei limiti di quanto ancora effettivamente dovuto dalla debitrice, posto che ha dato conto a pag. 7 della CP_1 propria nota conclusiva dell'incasso di somme dalla procedura fallimentare. Infine le spese del giudizio di opposizione sono poste a carico dei soccombenti, liquidate sui valori medi di scaglione per le fasi di studio e introduttiva, su quelli minimi per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la concentrazione dei relativi incombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da e nei CP_2 CP_3 CP_4 confronti di con atto di citazione notificato il 10.10.2020; Controparte_1
- ritenuta la propria competenza a decidere la controversia, rigetta l'opposizione di CP_2
e e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 987/2020
[...] CP_3 CP_4 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Parma il 29.06.2020;
- condanna gli opponenti, in solido, a rifondere a le spese del giudizio di Controparte_1 opposizione, liquidate in Euro 18.420,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Parma il 11 luglio 2024
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
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