Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 135/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Loredana Lella;
e
, contumace; Controparte_1
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Il ricorrente è dipendente della resistente con qualifica di operaio, mansione di addetto alla sicurezza – livello IV del CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi fiduciari ed è impiegato presso la sede di Bari della resistente. La è una società avente quale oggetto Controparte_1 sociale “tutti i servizi di sicurezza privata in particolare la vigilanza diurna e notturna”. Rilevato che, con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio Controparte_1 chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare, il diritto a che la voce AFAC - Euro 20,00 mensili per il Liv IV ccnl di cui all'art 109 ccnl Vigilanza Privata, venisse ricompresa negli elementi fissi della retribuzione e computata ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il trattamento di fine rapporto, con condanna di parte resistente a corrispondere al ricorrente tale indennità includendola sin dall'assunzione nel salario unico di cui all'art. 106 del CCNL e di conseguenza nella retribuzione normale di cui all'art. 105 del CCNL. Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per la parte resistente. La norma applicabile al caso di specie è l'articolo 109 del CCNL applicato, rubricato “Copertura economica”, il
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“Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)” precisa che "Gli importi della tabella sono stati definiti al fine di garantire ai lavoratori, per il periodo 1 febbraio 2013 - 31 dicembre 2015, una dinamica salariale congrua e compatibile, a mente di quanto considerato nel successivo art. 109 (copertura economica). Ferme restando le finalità di cui all'art. 7 e le modalità di finanziamento di cui all'art. 8 del presente C.C.N.L., il contributo dovuto è da intendersi componente economico aggiuntivo ai valori della presente tabella salariale. Gli aumenti della tabella sono stati definiti secondo i seguenti valori parametrali convenzionali”. Inoltre, l'art. 142, del CCNL applicato - con rubrica “Una Tantum” - stabilisce che “Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano non di meno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le
2 seguenti modalità temporali: Euro 150 1 febbraio 2013, Euro 150 1 febbraio 2014, Euro 150 1 febbraio 2015”. Si ritiene che, da un'interpretazione letterale e coordinata delle disposizioni di legge analizzate, la voce AFAC debba rientrare negli elementi fissi della retribuzione di ogni dipendente e posta a base di calcolo tanto per la retribuzione ordinaria, quanto per le relative maggiorazioni contrattualmente previste;
emerge infatti dalle disposizioni di cui sopra la volontà delle parti di attribuire alla componente in questione la funzione di integrare la retribuzione evitando che il trattamento salariale dei lavoratori subisca un pregiudizio connesso al prolungarsi delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Le spese – liquidate ai minimi in ragione della serialità della controversia - seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni restante istanza rigettata, così provvede:
1) accerta e dichiara la natura retributiva della voce AFAC (acconti futuri aumenti contrattuali) di cui all'art. 109 e/o 142 del CCNL applicato, con diritto del ricorrente alla corresponsione della stessa sin dall'assunzione includendola nel salario unico di cui all'art. 106 del CCNL e di conseguenza nella retribuzione normale di cui all'art. 105 del medesimo contratto con incidenza su ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la
“retribuzione normale di lavoro”;
2) condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente tale indennità includendola sin dall'assunzione nel salario unico di cui all'art. 106 del CCNL e di conseguenza nella retribuzione normale di cui all'art. 105 del medesimo contratto con incidenza su ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la “retribuzione normale di lavoro”.
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro 3.689,00 oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 29/01/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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