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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 823/2024 RGA avverso la sentenza n. 548/2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 665/2022, pubblicata in data 13/6/2024, non notificata;
avente ad oggetto: contratto di agenzia posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 30/10/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Scarica Parte_1 C.F._1 del foro di Parma ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del difensore, sito in Parma, strada Mazzini, 6, come da procura in atti;
- Appellato -
nei confronti di
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Mazzucchelli del Foro di Mantova presso il cui studio – sito in Castiglione delle Stiviere via Garibaldi n.30 – ha eletto domicilio, da come da procura in atti;
1 Esposizione ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – agente monomandatario per la società Parte_1 Controparte_1
a decorrere dal 1.7.1999 sino al 31/3/2021, momento di efficacia delle proprie dimissioni rassegnate “per giusta causa” - proponeva appello avverso la sentenza come indicata in epigrafe resa dal Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, con la quale erano state rigettate tutte le domande proposte in primo grado dallo stesso svolte e accolta, per converso, la domanda riconvenzionale formulata dalla società convenuta CP_1 Controparte_1
2. In particolare, l'appellante - nel formulare quattro motivi di appello - chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle domande originariamente proposte, volte ad ottenere il riconoscimento:
- di compensi per attività svolte quale Responsabile Vendite Golden Point nel periodo settembre 2002 - aprile 2004, con riguardo particolare alla gestione della catena di negozi di calzetteria, intimo e fashion ecc. su scala nazionale ed internazionale costituita poco prima del conferimento dell'incarico; compensi da calcolarsi secondo il CCNL Dirigenti
[...]
Parte_2
- e - previo accertamento dell'intervenuto recesso per giusta causa dell'agente - del diritto al pagamento del FIRR nonché delle indennità previste dal A.E.C. del settore Industria connesse alla cessazione del rapporto di agenzia, ovvero l'indennità di risoluzione del rapporto, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica, nonché l'indennità ex art. 1751 c.c.,
il tutto col favore delle spese di lite.
3. Si costituiva in giudizio la società appellata la quale, contestando puntualmente le ragioni dell'appello, ne deduceva l'infondatezza concludendo per la conferma integrale della sentenza impugnata e con vittoria di spese.
4. Tanto premesso, prima di procedere alla disamina dei motivi di appello, si ritiene doveroso prendere posizione con riguardo alle istanze istruttorie formulate in sede di gravame.
5. Quanto all'istanza volta ad ottenere l'ammissione dell'istruttoria orale sul capitolo di prova formulata solo in sede di atto di gravame (pag. 32 – capitolo 5h: “Vero che nella seconda metà dell'anno 2023, visti i pessimi risultati ottenuti in seguito all'accordo di
2 Co centralizzazione, il dott. ha interpellato chiedendole di riprendere (come in CP_2 precedenza) la gestione distributiva dei prodotti per i punti vendita ON CP_1
RO.MA. CIA sede di Forlì”), se ne deve dichiarare l'inammissibilità per superfluità; a ben vedere, infatti, tale nuovo capitolo di prova, è relativo a circostanza riferita – dalla stessa parte appellante - all'anno 2023, quindi a momento successivo rispetto alla cessazione del rapporto di agenzia dedotto in causa (cessazione avvenuta con effetto dal 31 marzo 2021), pertanto del tutto irrilevante ai fini della decisione.
6. Quanto poi alle ulteriori istanze istruttorie riproposte in tale sede, se ne rileva la ultroneità giacché l'istruttoria testimoniale sulle circostanze rilevanti per la decisione della controversia è stata già espletata compiutamente in primo grado, con l'escussione di tutti i testi richiesti dalle parti ritenuti rilevanti ai fini del decidere.
7. Tanto precisato, la Corte - alla luce delle allegazioni e dei documenti agli atti, ribadita la superfluità di ogni altra attività istruttoria - ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni appresso indicate.
8. Occorre premettere che, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società appellata in ordine ai pretesi compensi per attività asseritamente svolte nel periodo compreso tra settembre 2002 e aprile 2004, nell'ambito del rapporto di agenzia.
9. Secondo la tesi dell'appellante, tali attività - qualificate come prestazioni di lavoro autonomo rese in qualità di "Responsabile delle Vendite" - sarebbero state comunque svolte al di fuori del mandato di agenzia (ancorché non riconducibili nell'alveo di un contratto di lavoro subordinato) e, pertanto, non soggette al termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., bensì al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c., comunque decorrente dal momento della cessazione del rapporto.
10. Tale motivo è manifestamente infondato e va respinto.
11. Preliminarmente, si rileva come lo stesso appellante abbia esplicitamente dichiarato, sia in primo grado che nel presente gravame, di non richiedere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato in relazione alla presunta attività di "Responsabile delle
Vendite", circostanza di rilievo determinante ai fini della qualificazione giuridica del rapporto e dell'individuazione del regime prescrizionale applicabile.
3 Peraltro, e per quanto di ragione, questa Corte rileva che le attività descritte dall'appellante nel ricorso introduttivo risultano puntualmente documentate e regolamentate dalla scrittura privata del 13 febbraio 2003 (doc. 10 del fascicolo di primo grado), sottoscritta dall'odierno appellante, con la quale le parti hanno convenuto di modificare il contratto di agenzia allora vigente, affidando all'agente l'incarico di incentivare le vendite della catena a fronte di un compenso annuo di Euro 40.000,00 (assoggettato a contribuzione CP_4
e fatturato con cadenza regolare). Pt_3
Tale documento, di cui l'appellante non ha in alcun modo contestato l'autenticità, qualifica le attività in questione come rientranti a pieno titolo nel rapporto di agenzia;
se ne trae, peraltro, che per esse era stato pattuito un compenso provvigionale, regolarmente corrisposto come emerge dalla documentazione versata in I grado (docc. 21-26, fascicolo della società).
12. Tanto premesso in punto di fatto, si ritiene che la pretesa dell'appellante di ottenere ulteriori compensi per attività, invero già retribuita in conformità agli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, risulti – in via preliminare di merito – prescritta.
13. Sul tema occorre precisare che la deduzione svolta dall'appellante, volta ad ottenere l'applicazione alla fattispecie concreta dei principi giurisprudenziali elaborati in materia di lavoro subordinato - con particolare riferimento alla sospensione della prescrizione in costanza di rapporto, per effetto del metus reverenzialis - risulta palesemente infondata;
ed, infatti, si ritiene escluso che il timore reverenziale possa operare quale causa di sospensione della prescrizione nei rapporti di lavoro autonomo, in considerazione della natura della prestazione d'opera, caratterizzata da autonomia e indipendenza nell'organizzazione e nell'esecuzione della prestazione.
14. Tanto premesso, si ritiene corretta la valutazione svolta dal Giudice di primo grado laddove ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da e Controparte_1 ciò a prescindere dalla qualificazione del termine prescrizionale applicabile (quinquennale o decennale).
Risulta, infatti, pacifico - e documentalmente provato - che le attività dedotte dall'appellante a fondamento della sua pretesa creditoria si sono svolte nel periodo compreso tra settembre 2002 e aprile 2004; di talché, anche volendo accedere alla tesi dell'appellante circa l'applicabilità del termine prescrizionale decennale, tale termine si sarebbe computo nell'aprile 2014 – posta anche l'assenza di atti interruttivi (invero nemmeno allegati), pertanto
4 ben prima della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio (il ricorso risulta depositato il 19/9/2022).
Alla luce di quanto esposto si perviene, quindi, al rigetto del primo motivo di appello.
15. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente dal rapporto di agenzia e, conseguentemente, ha negato il diritto al percepimento delle indennità di fine rapporto.1
16. Più nello specifico, secondo la tesi dell'appellante, la giusta causa di recesso sarebbe integrata dalla condotta del preponente che - mediante la stipula di un accordo con il cliente ON per la centralizzazione degli acquisti – avrebbe determinato la drastica riduzione del fatturato e delle provvigioni, così di fatto rendendo impossibile o comunque gravemente difficoltoso il proseguimento della sua attività.
17. Ebbene, l'esame della significativa documentazione epistolare intercorsa tra le parti nel periodo compreso tra aprile e ottobre 2020 prodotta in atti (in particolare dalla società e non disconosciuta dal ricorrente in I grado), consente di ricostruire, con chiarezza, la dinamica dei fatti e di escludere con certezza qualsiasi responsabilità di CP_1 nella vicenda che ha condotto al recesso dell'agente.
[...]
18. Emerge, infatti, che in data 22 aprile 2020 - in piena fase di emergenza pandemica da Covid-19 - fu lo stesso a inviare al Dr. di una e- Pt_1 CP_2 CP_1 mail (doc. 5 del fascicolo di primo grado della società) nella quale riferiva di una Co comunicazione ricevuta dal referente di (distributore di per alcuni punti CP_1 vendita ON) circa la volontà di ON di procedere alla centralizzazione nazionale degli acquisti relativi al settore extra-food, pur senza indicare ancora la decorrenza di tale decisione.
19. Dalla successiva corrispondenza emerge, inoltre, con tutta evidenza, come la decisione di centralizzare gli acquisti fu assunta, in via del tutto unilaterale e autonoma, da parte di ON, senza alcun coinvolgimento o accordo con;
in particolare, la CP_1 comunicazione tramite e-mail del 2 ottobre 2020 (doc. 7 del fascicolo di primo grado della Co società) documenta che il buyer di ON comunicò direttamente a la chiusura di tutti i codici con effetto dal 31 dicembre 2020, precisando che tale decisione CP_1 riguardava anche i punti vendita non ancora assegnati e che eventuali forniture future avrebbero dovuto transitare esclusivamente attraverso il servizio centralizzato;
la risposta immediata del Dr. (testualmente dalla mail di risposta: “ ! Non ho parole") CP_2 Pt_4 attesta inequivocabilmente lo stato di sorpresa e di rammarico forte disagio di a CP_1 fronte di una decisione imposta dal cliente ON, della quale la società odierna appellata veniva invero informata dallo stesso agente Pt_1
20. Anche dalle ulteriori comunicazioni intercorse tra le parti si trae la conferma che - suo malgrado - dovette subire passivamente la scelta unilaterale di ON, CP_1 senza avere alcuna possibilità di influire su tale determinazione, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado;
ed infatti, la centralizzazione degli acquisti rientrava nelle prerogative organizzative della catena distributiva e riguardava esclusivamente alcune categorie merceologiche (intimo e calzetteria) e specifiche tipologie di fornitori (nazionali).
21. Peraltro, l'istruttoria testimoniale ha pienamente confermato tale ricostruzione dei fatti.
Segnatamente, i testi e (a cui era riferibile la società Testimone_1 Testimone_2
Co
”, distributore di sino a 5 anni prima del giudizio di I grado) - escussi su CP_1 iniziativa dello stesso appellante e le cui dichiarazioni sono state riportate testualmente nella motivazione della sentenza gravata e valorizzate dal giudice di primo grado in coerenza con il convergente compendio probatorio (cfr. pagg.
6-8 della sentenza gravata) - hanno concordemente dichiarato che la decisione di centralizzare gli acquisti fu assunta, in via del tutto unilaterale, da ON e che non esistevano documenti scritti circa tale decisione al momento della sua comunicazione, né successivamente.
Ed infatti – significativamente – riferiva: “Il rapporto con ON è finito Testimone_1 perché ON ha deciso di centralizzare le referenze.
Confermo che in maggio 2020 incontrai e e diedi conto a e Pt_1 CP_2 CP_2 Pt_1 delle voci sulla decisione di ON di accentrare gli acquisti. Avevamo concordato di fare il possibile di non far partire questo progetto di ON., perché era nell'interesse di tutti.
[…] non c'erano documenti scritti circa questa decisione di ON in quel momento né successivamente. C'è stata solo la chiusura dei codici da parte di ON al 31.12.2020”; Co ed ancora più eloquentemente , dichiarava: “[…] La si è occupata Testimone_3
6 della distribuzione di prodotti nei negozi ON fino al 2020. I rapporti con CP_1
ON si sono interrotti a fine 2020 quando ON ha creato un magazzino a Milano in cui ha centralizzato tutti i prodotti extra-alimentari, tra cui per . CP_1 CP_5
Avevamo sentito del progetto di ON da voci che giravano. A maggio ci siamo incontrati con mio figlio , e e abbiamo riferito di queste voci, Tes_1 Pt_1 CP_2 accordandoci per fare il possibile per non fare partire il progetto. Tuttavia alla fine abbiamo perso ON subendo la sua decisione.
ADR non abbiamo avuto comunicazioni ufficiali da ON, semplicemente ci hanno chiuso i codici di fatturazione a dicembre 2020.”.
Ad ulteriore supporto di quanto già riportato, si rileva che (che lavorava per CP_2
Co l'appellata, quale direttore commerciale) affermava: “Confermo che era nostro distributore presso ON fino alla fine del 2020; poi ON ha deciso di gestire diversamente la fornitura dei supermercati, accentrandola e senza servirsi più di agenti. È una decisione che ha riguardato tutto il tessile comparto intimo. È stata una decisione unilaterale di ON.
Nel maggio 2020 cominciavano a trapelare voci, che ci furono comunicate da
Ci siamo incontrati e abbiamo cercato di capire cosa potessimo fare per non fare Tes_1 partire il progetto, accordandoci per fare il possibile a tale scopo.
Co Verso la fine dell'estate 2020 ci ha comunicato che la loro cooperativa gli aveva detto che ON avrebbe chiuso i codici di fatturazione a fine anno, come effettivamente è avvenuto.
[…]”.
22. Ora, alla luce di tali univoci riscontri probatori, documentali e testimoniali, deve escludersi che abbia concluso una qualsivoglia forma di accordo con CP_1
ON per la centralizzazione degli acquisti;
piuttosto, è risultato acclarato – senza tema di smentita - come la società appellata abbia dovuto subire una scelta commerciale del cliente che aveva comportato effetti negativi per l'intera rete distributiva.
23. E', peraltro, doveroso rilevare che la giurisprudenza richiamata dall'appellante a sostegno delle proprie tesi non è pertinente al caso di specie, dovendosi osservare che la
Cassazione ha riconosciuto la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente (cfr. ex multis Cass. n. 7567/2014 – doc. 20 fascicolo di I grado della società) in un caso nel quale il
7 preponente era stato parte attiva di un accordo commerciale con i clienti, accordo che aveva determinato la riduzione dell'area di competenza dell'agente; nel caso in esame, invece, risulta incontrovertibilmente come non abbia concluso accordi con ON, CP_1 avendo piuttosto subito l'unilaterale decisione del cliente, rivelatasi estremamente gravosa - in primo luogo - per la stessa società appellata.
24. Del pari inidonea a sorreggere le tesi dell'appellante risulta la sentenza della
Corte di Giustizia Europea del 17 maggio 2017 (causa C-48/16) - anch'essa richiamata in sede di gravame.
25. Tale pronuncia, infatti, affronta la tematica della restituzione delle provvigioni nel caso in cui il contratto tra preponente e cliente non sia stato eseguito, chiarendo il concetto di circostanze imputabili al preponente in relazione alla mancata esecuzione del contratto;
la fattispecie affrontata dalla Corte europea non ha, quindi, alcuna afferenza con la presente controversia, che involge la questione inerente alla giusta causa di recesso dell'agente.
26. Tirando le fila di quanto sopra esposto alla luce del convergente e solido compendio probatorio orale e documentale, la Corte perviene a ritenere come nessun inadempimento contrattuale o violazione degli obblighi di correttezza e buona fede possa essere imputato in capo a;
è stato, infatti, acclarato – lo si ripete – che Controparte_1 la riduzione del fatturato subita dall'agente nel 2020 è stata determinata da una decisione commerciale unilaterale di ON, di cui la società appellata ha subito in via diretta le immediate e significative conseguenze economiche (situazione peraltro aggravata dal notorio generale calo di fatturato conseguente alle misure restrittive adottate nel corso della pandemia da Covid-19, in particolare nel settore merceologico in questione).
27. Si ritiene doveroso rilevare - ad ulteriore conferma di quanto già acclarato quanto alla assenza di una qualsivoglia forma di inadempimento da parte della società appellata - che la stessa corrispondenza intercorsa tra l'appellante e in CP_1 prossimità del recesso appare incompatibile con l'esistenza di gravi inadempimenti del preponente tali da giustificare la risoluzione immediata del rapporto contrattuale.
28. A tal fine si richiama, in primo luogo, la comunicazione e-mail dell'11 marzo
2021 (doc. 9 del fascicolo di primo grado della società), in cui era lo stesso a scrivere al Pt_1 quanto segue: "sono fiero di aver dedicato 22 anni a questa meravigliosa Azienda, CP_2 anni che non si cancellano dal mattino alla sera e che, nel mio caso, mi rimarranno sempre
8 nel cuore, quindi, mi sento in obbligo morale e professionale di ringraziare tutti i Suoi componenti. Proprietà in primis, che spero di avere occasione di salutarli di persona".
29. Ebbene, si tratta di comunicazione espressa in termini di tale stima e gratitudine nei confronti della società – peraltro solo pochi giorni prima della formalizzazione del recesso – da porsi in termini di manifesta incompatibilità con la sussistenza dei gravi inadempimenti contrattuali del preponente dedotti dall'appellante e tali da integrare la giusta causa di recesso prevista dall'art. 1751 c.c. e dall'art. 10 dell'Accordo Economico Collettivo per gli agenti dell'industria.
30. Inoltre, in altra comunicazione rivolta ai dipendenti di (doc. 17 CP_1 del fascicolo di primo grado della società), lo stesso appellante motivava la propria decisione di recedere dal contratto facendo riferimento all'avanzare dell'età e alla volontà di ritirarsi a vita privata, senza formulare alcuna contestazione o addebito nei confronti del preponente.
31. Alla luce di tali convergenti elementi probatori, questa Corte ritiene che il recesso comunicato dal - con effetto dal 31 marzo 2021 - sia stato determinato da una Pt_1 libera scelta dello stesso agente: deve, perciò, escludersi la sussistenza di giusta causa riconducibile a inadempimenti o comportamenti illegittimi del preponente.
32. Tanto accertato, alla luce dei principi generali in materia di agenzia (art. 1751
c.c.) e della specifica disciplina contrattuale collettiva (art. 10 AEC industria), segue la valutazione conclusiva – a conferma della decisione adottata in prime cure – secondo cui l'agente non ha diritto al percepimento delle indennità di fine rapporto richieste dal medesimo
(indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica o, in subordine e se di miglior favore, indennità prevista dall'art. 1751 c.c.), trattandosi di prestazioni spettanti solo nell'ipotesi di recesso dell'agente per giusta causa, esclusa nel caso di specie.
33. Per le ragioni sopra esposte, anche il secondo motivo di appello deve essere integralmente respinto.
34. Ad identica soluzione deve pervenirsi anche quanto al terzo motivo di appello, afferente alla tematica dell'indennità di mancato preavviso rivendicata in sede riconvenzionale dalla società appellata e riconosciuta in prime cure.
35. Preme rammentare che, con il motivo di appello in disamina, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale formulata da condannandolo al pagamento Controparte_1
9 dell'indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo Economico Collettivo per gli agenti dell'industria.
36. Come già ampiamente argomentato nella trattazione del secondo motivo di appello, è pacifico in causa che il rapporto di agenzia è cessato per effetto del recesso comunicato dal Sig. con effetto immediato, senza il rispetto del termine di preavviso Pt_1 previsto dall'accordo economico collettivo applicabile al rapporto.
37. Ora, questa Corte ha già confermato - alla luce della convergenza delle emergenze probatorie - la pronuncia gravata laddove è stata accertata l'insussistenza della giusta causa addotta dall'agente a fondamento del recesso, con conseguente illegittimità della risoluzione immediata del rapporto contrattuale.
38. Tanto premesso - quanto allo specifico tema trattato nel terzo motivo di gravame - si rammenta che l'art. 9 dell'AEC per gli agenti dell'industria prevede espressamente che, in caso di recesso dal contratto di agenzia senza preavviso o senza giustificato motivo, la parte recedente è tenuta a corrispondere, alla controparte, un'indennità sostitutiva del preavviso pari all'importo delle provvigioni che sarebbero maturate durante il periodo di preavviso.
39. Ebbene, posto che nel caso di specie è stato accertato che il recesso dell'agente
è avvenuto senza giusta causa, non può che trovare piena applicazione la disciplina contrattuale sopra richiamata, con conseguente obbligo per l'agente di corrispondere al preponente l'indennità di mancato preavviso;
si perviene, pertanto, alla conclusione che il
Giudice di primo grado ha correttamente deciso nell'accogliere la domanda riconvenzionale formulata dalla società.
40. Peraltro, del tutto correttamente il giudicante di prime cure ha quantificato l'indennità per mancato preavviso - posta a carico dell'agente - sulla base delle risultanze contabili prodotte in atti da , osservandosi che l'appellante non ha formulato CP_1 specifiche contestazioni in ordine ai criteri di calcolo utilizzati;
si conclude, sul punto, ritenendo che si sia fatto buon governo del principio di principio di non contestazione in materia di “conteggi”, come declinato dalla Cassazione: “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità
10 della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 945 del
19/01/2006; in senso conforme: Cass. 18378/09; 4051/2011; 10116/2015; 29236/2017).
41. A quanto esposto segue, pertanto, il rigetto anche del terzo motivo di appello.
42. Infine, con il quarto motivo di appello, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta, odierna appellata.
43. E' di tutta evidenza, la manifesta infondatezza anche di tale motivo di gravame giacché il Tribunale di Parma, nel definire la controversia di primo grado, quanto alla regolamentazione delle spese di lite ha dato corretta applicazione al principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., posto che il ricorrente è risultato integralmente soccombente su tutte le domande proposte, mentre la società resistente ha ottenuto l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
44. Tirando le fila di quanto esposto, si perviene al rigetto integrale dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
45. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile in materia di lavoro, in considerazione della modesta complessità della causa, del valore delle domande proposte e del mancato espletamento dell'istruttoria.
46. Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 548/2024 del Tribunale di Parma, pubblicata il 13/06/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 30/10/2025
Il Consigliere estensore dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
dott. Marcella Angelini
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa Corte rileva che, in ordine alla domanda di pagamento del Fondo di Indennità di Risoluzione del Rapporto (FIRR), lo stesso appellante ha confessato all'udienza del 6 aprile 2023 che tale indennità gli è stata regolarmente corrisposta (testualmente: “mi è stato pagato il FIRR”). Tale dichiarazione confessoria preclude qualsiasi ulteriore accertamento in ordine a tale pretesa creditoria, essendo pacifico tra le parti che il FIRR è stato integralmente corrisposto.
5
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 823/2024 RGA avverso la sentenza n. 548/2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 665/2022, pubblicata in data 13/6/2024, non notificata;
avente ad oggetto: contratto di agenzia posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 30/10/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Scarica Parte_1 C.F._1 del foro di Parma ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio del difensore, sito in Parma, strada Mazzini, 6, come da procura in atti;
- Appellato -
nei confronti di
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Mazzucchelli del Foro di Mantova presso il cui studio – sito in Castiglione delle Stiviere via Garibaldi n.30 – ha eletto domicilio, da come da procura in atti;
1 Esposizione ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – agente monomandatario per la società Parte_1 Controparte_1
a decorrere dal 1.7.1999 sino al 31/3/2021, momento di efficacia delle proprie dimissioni rassegnate “per giusta causa” - proponeva appello avverso la sentenza come indicata in epigrafe resa dal Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, con la quale erano state rigettate tutte le domande proposte in primo grado dallo stesso svolte e accolta, per converso, la domanda riconvenzionale formulata dalla società convenuta CP_1 Controparte_1
2. In particolare, l'appellante - nel formulare quattro motivi di appello - chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle domande originariamente proposte, volte ad ottenere il riconoscimento:
- di compensi per attività svolte quale Responsabile Vendite Golden Point nel periodo settembre 2002 - aprile 2004, con riguardo particolare alla gestione della catena di negozi di calzetteria, intimo e fashion ecc. su scala nazionale ed internazionale costituita poco prima del conferimento dell'incarico; compensi da calcolarsi secondo il CCNL Dirigenti
[...]
Parte_2
- e - previo accertamento dell'intervenuto recesso per giusta causa dell'agente - del diritto al pagamento del FIRR nonché delle indennità previste dal A.E.C. del settore Industria connesse alla cessazione del rapporto di agenzia, ovvero l'indennità di risoluzione del rapporto, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica, nonché l'indennità ex art. 1751 c.c.,
il tutto col favore delle spese di lite.
3. Si costituiva in giudizio la società appellata la quale, contestando puntualmente le ragioni dell'appello, ne deduceva l'infondatezza concludendo per la conferma integrale della sentenza impugnata e con vittoria di spese.
4. Tanto premesso, prima di procedere alla disamina dei motivi di appello, si ritiene doveroso prendere posizione con riguardo alle istanze istruttorie formulate in sede di gravame.
5. Quanto all'istanza volta ad ottenere l'ammissione dell'istruttoria orale sul capitolo di prova formulata solo in sede di atto di gravame (pag. 32 – capitolo 5h: “Vero che nella seconda metà dell'anno 2023, visti i pessimi risultati ottenuti in seguito all'accordo di
2 Co centralizzazione, il dott. ha interpellato chiedendole di riprendere (come in CP_2 precedenza) la gestione distributiva dei prodotti per i punti vendita ON CP_1
RO.MA. CIA sede di Forlì”), se ne deve dichiarare l'inammissibilità per superfluità; a ben vedere, infatti, tale nuovo capitolo di prova, è relativo a circostanza riferita – dalla stessa parte appellante - all'anno 2023, quindi a momento successivo rispetto alla cessazione del rapporto di agenzia dedotto in causa (cessazione avvenuta con effetto dal 31 marzo 2021), pertanto del tutto irrilevante ai fini della decisione.
6. Quanto poi alle ulteriori istanze istruttorie riproposte in tale sede, se ne rileva la ultroneità giacché l'istruttoria testimoniale sulle circostanze rilevanti per la decisione della controversia è stata già espletata compiutamente in primo grado, con l'escussione di tutti i testi richiesti dalle parti ritenuti rilevanti ai fini del decidere.
7. Tanto precisato, la Corte - alla luce delle allegazioni e dei documenti agli atti, ribadita la superfluità di ogni altra attività istruttoria - ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni appresso indicate.
8. Occorre premettere che, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società appellata in ordine ai pretesi compensi per attività asseritamente svolte nel periodo compreso tra settembre 2002 e aprile 2004, nell'ambito del rapporto di agenzia.
9. Secondo la tesi dell'appellante, tali attività - qualificate come prestazioni di lavoro autonomo rese in qualità di "Responsabile delle Vendite" - sarebbero state comunque svolte al di fuori del mandato di agenzia (ancorché non riconducibili nell'alveo di un contratto di lavoro subordinato) e, pertanto, non soggette al termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., bensì al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c., comunque decorrente dal momento della cessazione del rapporto.
10. Tale motivo è manifestamente infondato e va respinto.
11. Preliminarmente, si rileva come lo stesso appellante abbia esplicitamente dichiarato, sia in primo grado che nel presente gravame, di non richiedere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato in relazione alla presunta attività di "Responsabile delle
Vendite", circostanza di rilievo determinante ai fini della qualificazione giuridica del rapporto e dell'individuazione del regime prescrizionale applicabile.
3 Peraltro, e per quanto di ragione, questa Corte rileva che le attività descritte dall'appellante nel ricorso introduttivo risultano puntualmente documentate e regolamentate dalla scrittura privata del 13 febbraio 2003 (doc. 10 del fascicolo di primo grado), sottoscritta dall'odierno appellante, con la quale le parti hanno convenuto di modificare il contratto di agenzia allora vigente, affidando all'agente l'incarico di incentivare le vendite della catena a fronte di un compenso annuo di Euro 40.000,00 (assoggettato a contribuzione CP_4
e fatturato con cadenza regolare). Pt_3
Tale documento, di cui l'appellante non ha in alcun modo contestato l'autenticità, qualifica le attività in questione come rientranti a pieno titolo nel rapporto di agenzia;
se ne trae, peraltro, che per esse era stato pattuito un compenso provvigionale, regolarmente corrisposto come emerge dalla documentazione versata in I grado (docc. 21-26, fascicolo della società).
12. Tanto premesso in punto di fatto, si ritiene che la pretesa dell'appellante di ottenere ulteriori compensi per attività, invero già retribuita in conformità agli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, risulti – in via preliminare di merito – prescritta.
13. Sul tema occorre precisare che la deduzione svolta dall'appellante, volta ad ottenere l'applicazione alla fattispecie concreta dei principi giurisprudenziali elaborati in materia di lavoro subordinato - con particolare riferimento alla sospensione della prescrizione in costanza di rapporto, per effetto del metus reverenzialis - risulta palesemente infondata;
ed, infatti, si ritiene escluso che il timore reverenziale possa operare quale causa di sospensione della prescrizione nei rapporti di lavoro autonomo, in considerazione della natura della prestazione d'opera, caratterizzata da autonomia e indipendenza nell'organizzazione e nell'esecuzione della prestazione.
14. Tanto premesso, si ritiene corretta la valutazione svolta dal Giudice di primo grado laddove ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da e Controparte_1 ciò a prescindere dalla qualificazione del termine prescrizionale applicabile (quinquennale o decennale).
Risulta, infatti, pacifico - e documentalmente provato - che le attività dedotte dall'appellante a fondamento della sua pretesa creditoria si sono svolte nel periodo compreso tra settembre 2002 e aprile 2004; di talché, anche volendo accedere alla tesi dell'appellante circa l'applicabilità del termine prescrizionale decennale, tale termine si sarebbe computo nell'aprile 2014 – posta anche l'assenza di atti interruttivi (invero nemmeno allegati), pertanto
4 ben prima della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio (il ricorso risulta depositato il 19/9/2022).
Alla luce di quanto esposto si perviene, quindi, al rigetto del primo motivo di appello.
15. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente dal rapporto di agenzia e, conseguentemente, ha negato il diritto al percepimento delle indennità di fine rapporto.1
16. Più nello specifico, secondo la tesi dell'appellante, la giusta causa di recesso sarebbe integrata dalla condotta del preponente che - mediante la stipula di un accordo con il cliente ON per la centralizzazione degli acquisti – avrebbe determinato la drastica riduzione del fatturato e delle provvigioni, così di fatto rendendo impossibile o comunque gravemente difficoltoso il proseguimento della sua attività.
17. Ebbene, l'esame della significativa documentazione epistolare intercorsa tra le parti nel periodo compreso tra aprile e ottobre 2020 prodotta in atti (in particolare dalla società e non disconosciuta dal ricorrente in I grado), consente di ricostruire, con chiarezza, la dinamica dei fatti e di escludere con certezza qualsiasi responsabilità di CP_1 nella vicenda che ha condotto al recesso dell'agente.
[...]
18. Emerge, infatti, che in data 22 aprile 2020 - in piena fase di emergenza pandemica da Covid-19 - fu lo stesso a inviare al Dr. di una e- Pt_1 CP_2 CP_1 mail (doc. 5 del fascicolo di primo grado della società) nella quale riferiva di una Co comunicazione ricevuta dal referente di (distributore di per alcuni punti CP_1 vendita ON) circa la volontà di ON di procedere alla centralizzazione nazionale degli acquisti relativi al settore extra-food, pur senza indicare ancora la decorrenza di tale decisione.
19. Dalla successiva corrispondenza emerge, inoltre, con tutta evidenza, come la decisione di centralizzare gli acquisti fu assunta, in via del tutto unilaterale e autonoma, da parte di ON, senza alcun coinvolgimento o accordo con;
in particolare, la CP_1 comunicazione tramite e-mail del 2 ottobre 2020 (doc. 7 del fascicolo di primo grado della Co società) documenta che il buyer di ON comunicò direttamente a la chiusura di tutti i codici con effetto dal 31 dicembre 2020, precisando che tale decisione CP_1 riguardava anche i punti vendita non ancora assegnati e che eventuali forniture future avrebbero dovuto transitare esclusivamente attraverso il servizio centralizzato;
la risposta immediata del Dr. (testualmente dalla mail di risposta: “ ! Non ho parole") CP_2 Pt_4 attesta inequivocabilmente lo stato di sorpresa e di rammarico forte disagio di a CP_1 fronte di una decisione imposta dal cliente ON, della quale la società odierna appellata veniva invero informata dallo stesso agente Pt_1
20. Anche dalle ulteriori comunicazioni intercorse tra le parti si trae la conferma che - suo malgrado - dovette subire passivamente la scelta unilaterale di ON, CP_1 senza avere alcuna possibilità di influire su tale determinazione, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado;
ed infatti, la centralizzazione degli acquisti rientrava nelle prerogative organizzative della catena distributiva e riguardava esclusivamente alcune categorie merceologiche (intimo e calzetteria) e specifiche tipologie di fornitori (nazionali).
21. Peraltro, l'istruttoria testimoniale ha pienamente confermato tale ricostruzione dei fatti.
Segnatamente, i testi e (a cui era riferibile la società Testimone_1 Testimone_2
Co
”, distributore di sino a 5 anni prima del giudizio di I grado) - escussi su CP_1 iniziativa dello stesso appellante e le cui dichiarazioni sono state riportate testualmente nella motivazione della sentenza gravata e valorizzate dal giudice di primo grado in coerenza con il convergente compendio probatorio (cfr. pagg.
6-8 della sentenza gravata) - hanno concordemente dichiarato che la decisione di centralizzare gli acquisti fu assunta, in via del tutto unilaterale, da ON e che non esistevano documenti scritti circa tale decisione al momento della sua comunicazione, né successivamente.
Ed infatti – significativamente – riferiva: “Il rapporto con ON è finito Testimone_1 perché ON ha deciso di centralizzare le referenze.
Confermo che in maggio 2020 incontrai e e diedi conto a e Pt_1 CP_2 CP_2 Pt_1 delle voci sulla decisione di ON di accentrare gli acquisti. Avevamo concordato di fare il possibile di non far partire questo progetto di ON., perché era nell'interesse di tutti.
[…] non c'erano documenti scritti circa questa decisione di ON in quel momento né successivamente. C'è stata solo la chiusura dei codici da parte di ON al 31.12.2020”; Co ed ancora più eloquentemente , dichiarava: “[…] La si è occupata Testimone_3
6 della distribuzione di prodotti nei negozi ON fino al 2020. I rapporti con CP_1
ON si sono interrotti a fine 2020 quando ON ha creato un magazzino a Milano in cui ha centralizzato tutti i prodotti extra-alimentari, tra cui per . CP_1 CP_5
Avevamo sentito del progetto di ON da voci che giravano. A maggio ci siamo incontrati con mio figlio , e e abbiamo riferito di queste voci, Tes_1 Pt_1 CP_2 accordandoci per fare il possibile per non fare partire il progetto. Tuttavia alla fine abbiamo perso ON subendo la sua decisione.
ADR non abbiamo avuto comunicazioni ufficiali da ON, semplicemente ci hanno chiuso i codici di fatturazione a dicembre 2020.”.
Ad ulteriore supporto di quanto già riportato, si rileva che (che lavorava per CP_2
Co l'appellata, quale direttore commerciale) affermava: “Confermo che era nostro distributore presso ON fino alla fine del 2020; poi ON ha deciso di gestire diversamente la fornitura dei supermercati, accentrandola e senza servirsi più di agenti. È una decisione che ha riguardato tutto il tessile comparto intimo. È stata una decisione unilaterale di ON.
Nel maggio 2020 cominciavano a trapelare voci, che ci furono comunicate da
Ci siamo incontrati e abbiamo cercato di capire cosa potessimo fare per non fare Tes_1 partire il progetto, accordandoci per fare il possibile a tale scopo.
Co Verso la fine dell'estate 2020 ci ha comunicato che la loro cooperativa gli aveva detto che ON avrebbe chiuso i codici di fatturazione a fine anno, come effettivamente è avvenuto.
[…]”.
22. Ora, alla luce di tali univoci riscontri probatori, documentali e testimoniali, deve escludersi che abbia concluso una qualsivoglia forma di accordo con CP_1
ON per la centralizzazione degli acquisti;
piuttosto, è risultato acclarato – senza tema di smentita - come la società appellata abbia dovuto subire una scelta commerciale del cliente che aveva comportato effetti negativi per l'intera rete distributiva.
23. E', peraltro, doveroso rilevare che la giurisprudenza richiamata dall'appellante a sostegno delle proprie tesi non è pertinente al caso di specie, dovendosi osservare che la
Cassazione ha riconosciuto la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente (cfr. ex multis Cass. n. 7567/2014 – doc. 20 fascicolo di I grado della società) in un caso nel quale il
7 preponente era stato parte attiva di un accordo commerciale con i clienti, accordo che aveva determinato la riduzione dell'area di competenza dell'agente; nel caso in esame, invece, risulta incontrovertibilmente come non abbia concluso accordi con ON, CP_1 avendo piuttosto subito l'unilaterale decisione del cliente, rivelatasi estremamente gravosa - in primo luogo - per la stessa società appellata.
24. Del pari inidonea a sorreggere le tesi dell'appellante risulta la sentenza della
Corte di Giustizia Europea del 17 maggio 2017 (causa C-48/16) - anch'essa richiamata in sede di gravame.
25. Tale pronuncia, infatti, affronta la tematica della restituzione delle provvigioni nel caso in cui il contratto tra preponente e cliente non sia stato eseguito, chiarendo il concetto di circostanze imputabili al preponente in relazione alla mancata esecuzione del contratto;
la fattispecie affrontata dalla Corte europea non ha, quindi, alcuna afferenza con la presente controversia, che involge la questione inerente alla giusta causa di recesso dell'agente.
26. Tirando le fila di quanto sopra esposto alla luce del convergente e solido compendio probatorio orale e documentale, la Corte perviene a ritenere come nessun inadempimento contrattuale o violazione degli obblighi di correttezza e buona fede possa essere imputato in capo a;
è stato, infatti, acclarato – lo si ripete – che Controparte_1 la riduzione del fatturato subita dall'agente nel 2020 è stata determinata da una decisione commerciale unilaterale di ON, di cui la società appellata ha subito in via diretta le immediate e significative conseguenze economiche (situazione peraltro aggravata dal notorio generale calo di fatturato conseguente alle misure restrittive adottate nel corso della pandemia da Covid-19, in particolare nel settore merceologico in questione).
27. Si ritiene doveroso rilevare - ad ulteriore conferma di quanto già acclarato quanto alla assenza di una qualsivoglia forma di inadempimento da parte della società appellata - che la stessa corrispondenza intercorsa tra l'appellante e in CP_1 prossimità del recesso appare incompatibile con l'esistenza di gravi inadempimenti del preponente tali da giustificare la risoluzione immediata del rapporto contrattuale.
28. A tal fine si richiama, in primo luogo, la comunicazione e-mail dell'11 marzo
2021 (doc. 9 del fascicolo di primo grado della società), in cui era lo stesso a scrivere al Pt_1 quanto segue: "sono fiero di aver dedicato 22 anni a questa meravigliosa Azienda, CP_2 anni che non si cancellano dal mattino alla sera e che, nel mio caso, mi rimarranno sempre
8 nel cuore, quindi, mi sento in obbligo morale e professionale di ringraziare tutti i Suoi componenti. Proprietà in primis, che spero di avere occasione di salutarli di persona".
29. Ebbene, si tratta di comunicazione espressa in termini di tale stima e gratitudine nei confronti della società – peraltro solo pochi giorni prima della formalizzazione del recesso – da porsi in termini di manifesta incompatibilità con la sussistenza dei gravi inadempimenti contrattuali del preponente dedotti dall'appellante e tali da integrare la giusta causa di recesso prevista dall'art. 1751 c.c. e dall'art. 10 dell'Accordo Economico Collettivo per gli agenti dell'industria.
30. Inoltre, in altra comunicazione rivolta ai dipendenti di (doc. 17 CP_1 del fascicolo di primo grado della società), lo stesso appellante motivava la propria decisione di recedere dal contratto facendo riferimento all'avanzare dell'età e alla volontà di ritirarsi a vita privata, senza formulare alcuna contestazione o addebito nei confronti del preponente.
31. Alla luce di tali convergenti elementi probatori, questa Corte ritiene che il recesso comunicato dal - con effetto dal 31 marzo 2021 - sia stato determinato da una Pt_1 libera scelta dello stesso agente: deve, perciò, escludersi la sussistenza di giusta causa riconducibile a inadempimenti o comportamenti illegittimi del preponente.
32. Tanto accertato, alla luce dei principi generali in materia di agenzia (art. 1751
c.c.) e della specifica disciplina contrattuale collettiva (art. 10 AEC industria), segue la valutazione conclusiva – a conferma della decisione adottata in prime cure – secondo cui l'agente non ha diritto al percepimento delle indennità di fine rapporto richieste dal medesimo
(indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica o, in subordine e se di miglior favore, indennità prevista dall'art. 1751 c.c.), trattandosi di prestazioni spettanti solo nell'ipotesi di recesso dell'agente per giusta causa, esclusa nel caso di specie.
33. Per le ragioni sopra esposte, anche il secondo motivo di appello deve essere integralmente respinto.
34. Ad identica soluzione deve pervenirsi anche quanto al terzo motivo di appello, afferente alla tematica dell'indennità di mancato preavviso rivendicata in sede riconvenzionale dalla società appellata e riconosciuta in prime cure.
35. Preme rammentare che, con il motivo di appello in disamina, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale formulata da condannandolo al pagamento Controparte_1
9 dell'indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo Economico Collettivo per gli agenti dell'industria.
36. Come già ampiamente argomentato nella trattazione del secondo motivo di appello, è pacifico in causa che il rapporto di agenzia è cessato per effetto del recesso comunicato dal Sig. con effetto immediato, senza il rispetto del termine di preavviso Pt_1 previsto dall'accordo economico collettivo applicabile al rapporto.
37. Ora, questa Corte ha già confermato - alla luce della convergenza delle emergenze probatorie - la pronuncia gravata laddove è stata accertata l'insussistenza della giusta causa addotta dall'agente a fondamento del recesso, con conseguente illegittimità della risoluzione immediata del rapporto contrattuale.
38. Tanto premesso - quanto allo specifico tema trattato nel terzo motivo di gravame - si rammenta che l'art. 9 dell'AEC per gli agenti dell'industria prevede espressamente che, in caso di recesso dal contratto di agenzia senza preavviso o senza giustificato motivo, la parte recedente è tenuta a corrispondere, alla controparte, un'indennità sostitutiva del preavviso pari all'importo delle provvigioni che sarebbero maturate durante il periodo di preavviso.
39. Ebbene, posto che nel caso di specie è stato accertato che il recesso dell'agente
è avvenuto senza giusta causa, non può che trovare piena applicazione la disciplina contrattuale sopra richiamata, con conseguente obbligo per l'agente di corrispondere al preponente l'indennità di mancato preavviso;
si perviene, pertanto, alla conclusione che il
Giudice di primo grado ha correttamente deciso nell'accogliere la domanda riconvenzionale formulata dalla società.
40. Peraltro, del tutto correttamente il giudicante di prime cure ha quantificato l'indennità per mancato preavviso - posta a carico dell'agente - sulla base delle risultanze contabili prodotte in atti da , osservandosi che l'appellante non ha formulato CP_1 specifiche contestazioni in ordine ai criteri di calcolo utilizzati;
si conclude, sul punto, ritenendo che si sia fatto buon governo del principio di principio di non contestazione in materia di “conteggi”, come declinato dalla Cassazione: “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità
10 della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 945 del
19/01/2006; in senso conforme: Cass. 18378/09; 4051/2011; 10116/2015; 29236/2017).
41. A quanto esposto segue, pertanto, il rigetto anche del terzo motivo di appello.
42. Infine, con il quarto motivo di appello, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta, odierna appellata.
43. E' di tutta evidenza, la manifesta infondatezza anche di tale motivo di gravame giacché il Tribunale di Parma, nel definire la controversia di primo grado, quanto alla regolamentazione delle spese di lite ha dato corretta applicazione al principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., posto che il ricorrente è risultato integralmente soccombente su tutte le domande proposte, mentre la società resistente ha ottenuto l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
44. Tirando le fila di quanto esposto, si perviene al rigetto integrale dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
45. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile in materia di lavoro, in considerazione della modesta complessità della causa, del valore delle domande proposte e del mancato espletamento dell'istruttoria.
46. Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 548/2024 del Tribunale di Parma, pubblicata il 13/06/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 30/10/2025
Il Consigliere estensore dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
dott. Marcella Angelini
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa Corte rileva che, in ordine alla domanda di pagamento del Fondo di Indennità di Risoluzione del Rapporto (FIRR), lo stesso appellante ha confessato all'udienza del 6 aprile 2023 che tale indennità gli è stata regolarmente corrisposta (testualmente: “mi è stato pagato il FIRR”). Tale dichiarazione confessoria preclude qualsiasi ulteriore accertamento in ordine a tale pretesa creditoria, essendo pacifico tra le parti che il FIRR è stato integralmente corrisposto.
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