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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 14/11/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SETTORE CIVILE
N. 712/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 712/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. BARCELLINI LUCA, giuste procure in atti;
C.F._2
attori, contro
, con sede in n. 4, 28th Octovriou street, Maroussi 15124, Athens, Controparte_1
Greece, registrata ai sensi del diritto societario greco registrato presso GEMI 122000301000, operante con il marchio di IO (www.fortissio.com) con l'avv. ZITO PASQUALE (c.f. ) C.F._3
giusta procura in atti, convenuta in punto: risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e del danno da perdita di chance nell'ambito del trading on line
CONCLUSIONI
Conclusioni degli attori (cfr. note depositate in data 02/07/2025):
“Parte ricorrente precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 (c.p.c., che quivi si ritrascrive: “IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato e dichiarato l'inadempimento ai doveri di contratto, di legge e di pagina 1 di 20 regolamento da parte della società convenuta, accertata la mancanza di autorizzazione e di informazione per le operazioni poste in essere sul conto di Trading di parte ricorrente, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, condannare la società
[...]
(Marchio IO) con sede 4, 28th Octovrioustreet, Maroussi 15124, Athens, Greece, a pagare Controparte_1
il totale danno stimato in Perizia, pari ad Euro 10.963,35 (lucro cessante), al quale aggiungasi il predetto danno emergente per Euro 6.110,00, con perdita totale pari ad Euro 17.072,35, oltre al danno da perdita di chance, pari ad euro
1.182.789,50, e ciò per un totale di euro 1.199.861,85, oltre ad interessi legali dal dovuto alla messa in mora, ed interessi moratori dalla messa in mora al pagamento effettivo, oltre ad Euro 2.500,00 per il costo per la perizia allegata, oltre ai danni ritenuti di Giustizia del Giudicante.
SEMPRE IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi, in via aggravata, per tutti i motivi esposti in narrativa”.
Chiede che la causa sia rimessa in istruttoria per l'ammissione delle prove di cui alla memoria ex att. 183, sesto comma, n. 2)
c.p.c., e pertanto “Si chiede venga ammessa CTU al fine di accertare la responsabilità della convenuta, ed il danno effettivamente arrecato ai ricorrenti, come già rilevato dalla consulenza tecnica di parte allegata al ricorso introduttivo. Si indica all'uopo fin d'ora come CTP il Dott. . Persona_1
Conclusioni del convenuto (cfr. nota depositata in data 02/07/2025):
“1. In via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio per mancata indicazione di uno dei requisiti essenziali e cioè il codice fiscale del sig. ; Parte_1
2. Sempre in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. , per le motivazioni Parte_1
esposte in narrativa e, quindi, disporne l'estromissione;
3. Nel merito: rigettare il ricorso proposto nell'interesse dei sigg. e perché infondato in fatto e diritto, per Parte_1 Pt_2
tutte le ragioni esposte in narrativa;
4. Sempre nel merito: rigettare, quindi, la richiesta di risarcimento danni, anche a titolo di perdita di chance, perché infondata
e perché il danno non risulta provato;
5. In ogni caso: condannare le controparti al pagamento delle spese di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 20 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 07/07/2022, e Parte_1 [...]
chiedevano al Tribunale epigrafato di accertare l'inadempimento “ai doveri di contratto, di legge e di Parte_2
regolamento” di Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A (Marchio IO), nonché la mancanza di autorizzazione e di informazione per le operazioni poste in essere sul conto di Trading della sig.ra e, per l'effetto, Pt_2
condannarla al pagamento del danno a titolo di lucro cessante per Euro 10.963,35, a titolo di danno emergente per Euro 6.110,00, oltre al danno da perdita di chance, pari ad euro 1.182.789,50 (per un totale di euro 1.199.861,85) oltre ad interessi legali.
A fondamento delle proprie pretese, i ricorrenti allegavano:
- di aver stipulato con la società (Marchio IO) con sede 4, 28th Controparte_1
Octovriou street, Maroussi 15124, Athens, Greece, un contratto quale cliente al dettaglio non professionale
(consumatore) per lo svolgimento di operazioni di trading on line per proprio conto;
- che la qualifica di consumatore dei ricorrenti determinava la giurisdizione del giudice italiano e la competenza del Tribunale adito, quale “foro del consumatore”, in deroga ad ogni diversa disposizione pattizia, nonché l'applicabilità delle norme del T.U.F.;
- che a seguito dell'apertura di un conto Professionale con leva finanziaria 1:500, con ingerenza dell'Account manager della società IO, per la negoziazione on line di Forex e CDF (Trading on line), subivano la perdita del capitale versato sul loro conto Trading;
- che da IO veniva concessa l'apertura di un conto trading Professionale con altissima leva finanziaria, in forza della compilazione di un questionario attitudinale, che avrebbe dovuto stabilire la capacità tecnico-economica sia del Sig. in qualità di delegato ad eseguire le operazioni di Trading, Parte_1
sia della Sig.ra quale titolare del conto di Trading on line, di tipo Professionale, non tutelato;
Pt_2
- che nessuno dei due ricorrenti era però un investitore professionale, non avendo esperienza nel settore dell'investimento professionale;
- che l'intermediario non sottoponeva loro l'apposito questionario;
pagina 3 di 20 - che l'apertura del conto professionale in assenza dei requisiti previsti, unitamente ai “consigli” e all'ingerenza dell'Account Manager IO provocavano la perdita del capitale da loro depositato sul conto professionale, pari ad euro 12.200,00;
- che a causa dell'alterazione del suddetto software, tale somma veniva sottratta, causando ai ricorrenti una perdita da lucro cessante quantificabile in Euro 1.415,28, quale mancato guadagno per l'operazione finanziaria vanificata;
una perdita da danno emergente per euro 1.527,50; un danno da perdita di chance per euro 1.182.789,50 (cfr. perizia depositata sub doc. 1 da ricorrenti).
Con provvedimento in data 01/08/2022 il Giudice allora assegnatario del procedimento fissava la prima udienza per il 17/01/2023, disponendo che “il presente decreto siano notificati alla/e controparte/i a cura del ricorrente entro il 30.09.2022”.
Con istanza depositata in data 22/12/2022, il difensore del ricorrente, premesso che il convenuto aveva sede all'estero, deduceva che “è infatti necessario concedere allo stesso un termine libero di almeno 150 giorni”, domandando quindi un differimento dell'udienza “al fine di consentire al sottoscritto difensore una notifica nel rispetto dei termini di legge”.
Con provvedimento in data 19/01/2023 il Giudice all'epoca assegnatario del procedimento concedeva la rimessione in termini richiesta e fissava la prima udienza per il 12/09/2023.
Si costituiva in giudizio , allegando di operare con il marchio di Controparte_1
IO (www.fortissio.com), nonché di essere autorizzata e regolamentata dalla Commissione ellenica del mercato dei capitali (HCMC), con licenza n. 4/792/20.7.2017.2, eccependo in via preliminare la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione di uno dei requisiti essenziali e cioè il codice fiscale del sig.
, nonché il difetto di legittimazione attiva del sig. e chiedendo nel merito il Parte_1 Parte_1
rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto e comunque non provato in punto an e quantum dei danni richiesti.
In particolare, la resistente deduceva.
pagina 4 di 20 - di essere una società registrata ai sensi del diritto societario greco, registrato presso GEMI 122000301000 ela operante con il marchio di IO (www.fortissio.com), di essere autorizzata e regolamentata dalla
Commissione ellenica del mercato dei capitali (HCMC), con licenza n. 4/792/20.7.2017.2, di avere una filiale stabilita in Germania con ID n. 157432 ai sensi del , di operare in conformità con la Direttiva CP_2
sui Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID II) dell'Unione Europea, di essere membro dell'Investor
Guarantee Fund (GF);
- che lo scopo del GF è quello di garantire i crediti dei clienti (investitori non professionali) coperti nei confronti dei membri del GF attraverso il pagamento di un risarcimento, in presenza di determinate condizioni;
- di essere autorizzata dalla ad operare nel mercato italiano;
CP_3
- che nel caso di specie concludeva un contratto avente ad oggetto la ricezione e trasmissione nonché
l'esecuzione di ordini riguardanti CFD (contract for difference, o contratto per differenza);
- che esso è uno strumento derivato, avente ad oggetto lo scambio del flusso finanziario derivante dalla differenza di valore tra il prezzo di un'attività finanziaria sottostante al momento della conclusione e della successiva chiusura di un contratto, negoziato, proprio in ragione di tali sue peculiari caratteristiche, in contropartita diretta con l'intermediario, tale per cui due parti convengono di scambiare denaro sulla base della variazione di valore dell'attività sottostante che intercorre tra il punto in cui l'operazione viene aperta e il momento in cui la stessa viene chiusa;
- che tali strumenti vengono negoziati fuori mercato (mercato OTC o Over the counter) e permettono agli investitori di trarre vantaggio dal rialzo (posizione long) o dal ribasso (posizione short) del prezzo degli strumenti sottostanti;
- che il Trading online è un'attività di investimento che consiste nella compravendita di strumenti finanziari tramite internet, esercitata da società finanziarie – c.d. brokers – che offrono una piattaforma digitale per operare sui mercati, autorizzati dalla (ad operare sul territorio italiano); CP_3
pagina 5 di 20 - che la Mifid II è la Direttiva Europea che ha lo scopo di garantire una maggiore trasparenza e protezione dei clienti nei servizi di investimento;
- che la Mifid II suddivide i clienti/investitori in tre livelli: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. In base alla categoria di appartenenza, il cliente potrà giovarsi di un grado diverso di protezione. La classe maggiormente tutelata è quella dei clienti al dettaglio, perché sono i soggetti che non hanno l'esperienza, le conoscenze e le competenze dei clienti professionali e delle controparti qualificate.
I clienti professionali, invece, sono quelli che si ritiene posseggano le conoscenze, l'esperienza e le competenze sufficienti per poter operare autonomamente e consapevolmente nei mercati. Il livello di protezione dei clienti professionali è, ovviamente, più basso rispetto a quello garantito ai clienti al dettaglio.
Esiste anche una sottocategoria di clienti professionali c.d. a richiesta, cioè soggetti che, pur non avendo i requisiti dei clienti professionali, richiedono di essere considerati tali in virtù della competenza maturata in campo finanziario. In tale caso, l'intermediario può autorizzare il passaggio solo a seguito di specifici test;
- che ai fini di accedere al trading online, i clienti interessati devono registrarsi in un'apposita piattaforma;
avvenuta la registrazione, viene loro assegnato un soggetto di riferimento (c.d. account manager), che è a disposizione del cliente al solo fine di fargli conoscere come opera la piattaforma, come funzionano i mercati, ecc. e che, qualche volta, può anche chiarire – su richiesta - l'andamento dei mercati. Tale soggetto non può mai indirizzare le operazioni, perché sarebbe attività di intermediazione finanziaria, non consentita;
- che i clienti, come i sigg. , operavano quindi sulla piattaforma in assoluta autonomia;
Pt_2 Parte_1
- che il trading online è un'attività caratterizzata da un'alea di rischio molto elevata;
- che le piattaforme non garantiscono alcun risultato, ma si limitano a garantire la corretta informativa ai clienti;
- che il sig. apriva un conto personale sulla piattaforma IO in data 17.10.2019, ove operava Parte_1
per circa 4 mesi, sino al 16.3.2020;
- che in quel lasso di tempo eseguiva n. 621 operazioni con un capitale minimo di € 750,00;
pagina 6 di 20 - che da tali operazioni poteva evincersi la dimestichezza del Sig. nel trading online, trattandosi di Parte_1
più di 150 operazioni al mese, laddove i livelli standard si attestano ben al di sotto delle 100 operazioni mensili, peraltro eseguite in circa 20 giorni, considerato che la piattaforma opera solo 5 giorni a settimana, restando chiusa il sabato e la domenica;
- che tale conto veniva chiuso in data 28.9.2020 (cfr. doc. 3 resistente) perché il cliente aveva esaurito la disponibilità sul conto già il 16.3.2020 e non poteva più operare;
- che la sig.ra invece, si registrava sulla piattaforma IO in data 10.3.2020 e la sua operatività Pt_2
iniziava il 16.3.2020 e cessava il 18.9.2020, sempre perché esauriva la disponibilità sul conto;
- che la chiusura del conto veniva chiesta in data 28.09.2020 (cfr. doc. 4 resistente);
- che la sig.ra versava nel complesso 12.220,00 € sul proprio conto della piattaforma ma, come Pt_2
risulta dal report depositato sub doc. 5 dalla resistente, “prelevava” dal medesimo, in più soluzioni – e cioè nelle date 12.3.2020 e 16.7.2020 – l'importo complessivo di € 3.293,36;
- che di conseguenza la sig.ra subiva la perdita del minor importo di € 8.906,64; Pt_2
- che la sig.ra apriva il proprio profilo sulla piattaforma come cliente al dettaglio – c.d. retail – e Pt_2
diveniva cliente Professionista (c.d. Pro) in data 26.6.2020, a seguito di un periodo nel quale effettuava una serie corposa di operazioni – da cliente retail eseguiva n. 231 operazioni su n. 559 totali – che le consentivano di acquisire esperienza, requisito essenziale per diventare cliente Pro;
- che nel giugno 2020, al fine del passaggio da cliente Retail a Pro, la sig.ra compilava l'apposito Pt_2
questionario (cfr. docc. 6, 7 e 8 resistente) e trasmetteva apposita autocertificazione con la quale attestava di disporre di € 500.000,00 di asset, cioè di capitale disponibile, che era essenziale per il passaggio di livello (cfr. doc. 9 resistente);
- che in data 25.9.2020, successivamente al compimento dell'ultima operazione, la sig.ra Pt_2
trasmetteva i documenti con i quali indicava il figlio, sig. , quale delegato all'uso della piattaforma Parte_1
(cfr. doc. 10 resistente);
pagina 7 di 20 - che il sig. non era il titolare del conto acceso su IO oggi sub judice e pertanto non poteva Parte_1
domandare alcunchè a titolo di risarcimento;
- che il perito di parte, dott. , risultava titolare di una Associazione Professionale di categoria per i Per_1
trading finanziari, la con annessa accademia della quale è Presidente ed esperto e che nella lista CP_4
della suddetta associazione, pubblicata sul sito della stessa (cfr. docc. 11 e 12 resistente) risultano indicati sia il sig. , sia la sig.ra Parte_1 Pt_2
- che il ruolo dell'account manager consiste nell'offrire informazioni, non suggerimenti o inviti all'esecuzione di determinati investimenti;
- che le perdite subite dalla sig.ra erano conseguenza di investimenti imputabili esclusivamente Pt_2
alla medesima;
- che i ricorrenti agivano nei confronti della resistente con mala fede.
All'udienza del 12.9.2023, il Giudice assegnatario del procedimento disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario ed assegnava i termini per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, che aveva esito negativo.
In data 19.9.2023 il procedimento veniva assegnato a questa Giudice.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, all'udienza dell'8.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza con l'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento assunto fuori udienza.
Unicamente la convenuta depositava comparsa conclusionale.
Gli attori, attraverso un'esposizione tutt'altro che chiara, imputavano a parte convenuta delle non meglio definite violazioni contrattuali, regolamentari e normative, senza tuttavia individuare la normativa di riferimento e/o le relative violazioni poste in essere.
Si tratta quindi, una volta esaminate le questioni preliminari sollevate dalla convenuta, di individuare anzitutto la normativa di riferimento e verificare se effettivamente possano ravvisarsi degli inadempimenti pagina 8 di 20 contrattuali o delle violazioni regolamentari o normative e, in caso positivo, verificare la sussistenza in punto an, quantum e nesso di causalità dei danni lamentati.
Dalle deduzioni articolate da parte attrice, sembra che la medesima imputi alla convenuta di averle consentito di operare su un conto di trading on line non adeguato alle proprie competenze, verificate attraverso un questionario inadeguato, nonché di averle fornito dei suggerimenti non adeguati, condotte che avrebbero causato il diritto ad ottenere un risarcimento per lucro cessante, danno emergente e da perdita di chance.
1. Sulla nullità del ricorso introduttivo per errata indicazione del codice fiscale del sig. . Parte_1
Preliminarmente, la convenuta eccepiva la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio per errata indicazione del codice fiscale del sig. , richiamando il combinato disposto di cui agli artt. Parte_1
702 bis e 163 comma 3 n. 2, nella parte in cui impone che venga riportato nell'atto introduttivo anche il codice fiscale della parte attrice/ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di erroneità del codice fiscale riportato nella procura alle liti o nel ricorso per Cassazione, ha chiarito che “l'errata indicazione del codice fiscale nella procura speciale e nel ricorso in cassazione non è integrativa di una nullità non valendo a portare invincibile incertezza sulla identità di colui che abbia conferito la prima e sulla cui esistenza sia poi stato redatto il ricorso così da determinare la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto (arg. ex Cass. 19/01/2016 n. 767)” (cfr.
Cass. 5067/2021).
In altre parole, l'omissione del codice fiscale integra una mera irregolarità, qualora non importi un'assoluta incertezza circa l'individuazione del soggetto cui inerisce l'omissione.
Nel caso di specie, l'identità dell'attore risulta deducibile dai dati anagrafici comunque riportati nell'atto introduttivo e nella procura, ove peraltro il codice fiscale risulta correttamente riportato, ragione per la quale non è risultato precluso lo svolgimento dell'accertamento richiesto nella sua riferibilità alla persona dell'attore.
L'eccezione deve pertanto essere disattesa.
pagina 9 di 20
2. Sul difetto di legittimazione attiva del sig. Parte_1
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Il presente giudizio veniva infatti instaurato sulla base dell'adesione in data 06/03/2020 (cfr. doc. 7 convenuta) da parte della sig.ra alla piattaforma di trading – on line. Parte_2
Sia l'adesione contrattuale, sia la titolarità del conto costituente la provvista per le ridette operazioni, anche in forza della ricostruzione offerta dagli attori, erano riconducibili unicamente alla sig.ra Pt_2
All'interno di questo rapporto, il figlio della medesima, , assumeva Parte_1
esclusivamente il ruolo di delegato ad eseguire le operazioni di trading a far data dal 25/09/2020 (cfr. doc.
10 convenuta).
Né quest'ultimo, a fronte dell'eccezione formulata dalla convenuta, argomentava in qualche modo in ordine alla sussistenza della sua legittimazione.
In altre parole, poiché il sig. non era titolare né del rapporto contrattuale, né del conto sul Parte_1
quale venivano eseguite le operazioni di trading, non può ritenersi legittimato a domandare il risarcimento per i presunti danni subiti dalla madre.
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione qui esaminata, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo al sig. Parte_1
3. Sull'inadempimento ai doveri di legge e di regolamento
La normativa di riferimento è costituita dal D.lgs. 58/1998, aggiornato alla c.d. Direttiva europea
MIFID II, il quale classifica l'utenza degli strumenti finanziari in clienti al dettaglio, clienti o investitori professionali e controparti qualificate, imponendo per i primi particolari tutele e garanzie, meglio articolate nel Regolamento che però non veniva in alcun modo menzionato dagli attori. CP_3
Questi ultimi, infatti, in modo generico si limitavano ad allegare l'inadempimento da parte della convenuta ai doveri di legge e di regolamento, senza tuttavia indicare in modo sufficientemente chiaro o preciso quali sarebbero state le violazioni poste in essere dalla medesima, rendendo quindi la domanda inammissibile.
pagina 10 di 20 A ciò si aggiunga che, esaminando la documentazione contrattuale depositata dagli stessi attori, le clausole ivi previste in punto classificazione della clientela, protezione ed informazioni rese al cliente al dettaglio in ordine all'elevato rischio sotteso agli strumenti finanziari, per gli aspetti qui contestati, appaiono conformi al D.lgs. 58/1998, aggiornato alla Direttiva c.d. MIFID II.
A tal fine si richiama e riassume, per le parti che in questa sede interessano, la disciplina contrattuale contenuta nelle “Condizioni di servizio” depositate dalla stessa parte attrice (unitamente alla perizia di parte, visibile da pag. 90 e ss.). Anzitutto, l'art. 4, denominato “Classificazione dei clienti” statuisce che: “4.1.
Secondo le Normative Applicabili, la Società è tenuta a procedere con la classificazione dei Suoi Clienti in una delle seguenti categorie: Cliente al Dettaglio, Cliente Professionista o Controparte Qualificata. Il Cliente viene inizialmente classificato e considerato come un Cliente al Dettaglio;
”.
A pag. 134 e ss. del medesimo documento depositato da parte attrice, alla denominazione
“Classificazione dei clienti”, previo espresso richiamo alla Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari
(MiFID II) ed alla relativa legge nazionale attuativa, ove applicabile, e le corrispettive decisioni regolatorie delle autorità di vigilanza, all'art. 4 vengono disciplinati i “diritti di protezione” riconosciuti ai Clienti al dettaglio, che hanno “diritto ad un livello di protezione più elevato”:
“a) Ad un Cliente al Dettaglio saranno fornite ulteriori informazioni/notifiche per quanto riguarda Società, i suoi servizi ed eventuali investimenti, i costi, le commissioni, le spese e la salvaguardia degli strumenti finanziari del Cliente e dei fondi del
Cliente;
b) Secondo la legge, nell'eventualità che la Società fornisca servizi di investimento e consulenza sull'investimento (In forma di raccomandazioni personali) o gestione a propria discrezione del portafoglio (che non sia prevista dalla licenza della Società), ad un Cliente al Dettaglio potrà essere richiesto di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti per quanto riguarda il tipo specifico del prodotto o servizio offerto o richiesto, al fine di consentire alla Società di valutare se il servizio di investimento o il prodotto è adeguato per il Cliente (Questionario di Appropriatezza). Nel caso in cui la Società consideri, sulla base delle informazioni ricevute, che il prodotto o il servizio non è appropriato o per lo specifico
pagina 11 di 20 Cliente al Dettaglio, la Società lo avvertirà di conseguenza. Tuttavia, la Società non è tenuta a valutare l'appropriatezza in alcuni casi previsti dalla legge”.
Il medesimo documento (cfr. pagg. 148 e ss.) contiene poi una dettagliata informativa sui rischi. In particolare, ivi si legge:
“La Società non garantisce e non può garantire in alcun momento il capitale iniziale del portafoglio dei Clienti o il suo valore, né il denaro investito in alcun strumento finanziario.
Il Cliente riconosce e accetta incondizionatamente che, indipendentemente da qualsiasi informazione che possa essere offerta dalla Società, il valore di qualsiasi investimento in uno Strumento Finanziario può fluttuare verso il basso e verso l'alto ed è anche possibile che l'investimento non abbia più alcun valore.
Il Cliente riconosce e accetta incondizionatamente di correre un elevato rischio di subire perdite e danni a seguito dell'acquisto
e/o della vendita di qualsiasi Strumento Finanziario e accetta e dichiara di essere disposto ad assumersi tale rischio.
Il Cliente non dovrà effettuare alcun investimento diretto o indiretto in alcuno Strumento Finanziario a meno che non sia a conoscenza e non comprenda le caratteristiche e i rischi connessi a ciascun Strumento Finanziario”.
A seguire avvertimenti più specifici sui rischi legati agli Strumenti finanziari, che “Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e accettato incondizionatamente”.
In particolare, viene specificato che “Al fine di ottemperare alla Direttiva sui Mercati degli Strumenti
Finanziari (MiFID) dell'Unione Europea, la Società classificherà il potenziale cliente come Cliente al Dettaglio, Cliente
Professionale o Controparte Idonea al momento della valutazione della richiesta di apertura di un conto, sulla base delle informazioni fornite alla Società” (cfr. ultimo capoverso pag. 150).
Con particolare riferimento alle operazioni con i CFD, viene specificato che “non possono essere effettuate su un Mercato Regolamentato o su un Sistema di Negoziazione Multilaterale e di conseguenza, possono esporre il
Cliente a rischi maggiori rispetto alle operazioni di cambio. I termini e le condizioni e le regole di trading possono essere stabiliti esclusivamente dalla Sede di Esecuzione. (…)”.
Chiariti quelli che sono i “tipi” di investitore previsti dalle condizioni generali di accesso alla piattaforma di trading-on line e richiamati gli avvertimenti che vengono formulati all'aderente, il medesimo pagina 12 di 20 documento, all'art. 3, rubricato “Clienti che possono essere considerati come Clienti Professionisti su richiesta” (cfr. pag.
136 doc. parte attrice già citato) elenca le condizioni e disciplina il procedimento da seguire qualora un utente intenda passare da “cliente al dettaglio” a “professionista”:
“I clienti diversi da quelli menzionati nel paragrafo 2 soprastante, compresi gli organismi del settore pubblico e i singoli investitori privati, possono inoltre essere autorizzati a rinunciare ad alcune delle protezioni previste dalle norme di condotta delle Società d'Investimento.
La Società può considerare i suddetti Clienti come clienti Professionisti, a condizione che i criteri e le procedure rilevanti sottostanti siano rispettati. Tuttavia, non si può presumere che tali Clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate nel paragrafo 2.
Qualunque rinuncia alla protezione prevista dalle norme standard di Conduct of Business è considerata valida solo se dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente la Società possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi, che il Cliente è in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi connessi.
Per la valutazione dell'esperienza e delle conoscenze, i criteri che possono essere utilizzati sono conformi ai criteri di idoneità utilizzati dai dirigenti di società autorizzate da un'autorità competente.
(…)
Prima di accettare la rinuncia a tale protezione, la Società deve adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che il cliente che desidera essere trattato come un Cliente Professionista soddisfi almeno due dei seguenti criteri:
a) Il cliente ha effettuato operazioni, in maniera significativa, sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri significativi.
b) Il valore del portafoglio di Strumenti Finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante e gli Strumenti Finanziari, supera i 500,000 Euro.
c) Il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un (1) anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi”.
pagina 13 di 20 Quanto alla procedura: “- il Cliente deve comunicare per iscritto alla Società che desidera essere trattato come
Cliente professionista, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio o operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto,
- la Società deve avvertire il Cliente, in una chiara comunicazione scritta, delle protezioni e dei diritti di indennizzo che potrebbe perdere,
- il Cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni”. Viene poi specificato che “Un Cliente al Dettaglio che richiede di essere classificato come un Cliente Professionista. In questo caso, al Cliente sarà concesso un livello di protezione ridotto”.
Volendo riassumere, in base alle clausole sopra richiamate risulta che la clientela venga suddivisa in tre categorie, in cui il cliente al dettaglio è maggiormente tutelato rispetto a quello professionista.
Il cliente al dettaglio può fare espressa richiesta di essere considerato cliente Professionista e tale qualificazione gli può essere riconosciuta solo qualora risulti in possesso di due dei requisiti espressamente previsti (aver effettuato operazioni, in maniera significativa, sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri significativi;
e/o avere un portafoglio di strumenti finanziari superiore ad euro 500.000,00; e/o lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi).
Le condizioni generali, infine, dedicano un apposito settore in cui viene ripetuta all'utente l'elevata rischiosità sottesa agli strumenti finanziari negoziati nella piattaforma di trading on line, espressamente qualificata come ancora più elevata in relazione ai CFD.
Richiamata e riassunta la disciplina contrattuale, occorre anzitutto rilevare che la stessa ripropone la classificazione della clientela e la relativa diversa protezione già previste nel D.lgs. 58/1998, aggiornato alla
Direttiva c.d. MIFID II.
Per il resto, gli attori non si sono in alcun modo premurati di indicare se ed in quali termini la disciplina contrattuale sopra riportata non sarebbe conforme alla normativa dianzi richiamata, piuttosto che al regolamento , rendendo di per sé la doglianza inammissibile. CP_3
pagina 14 di 20 In ogni caso, da quanto dianzi riportato, non risulta che la convenuta non abbia adempiuto a “doveri di legge e di regolamento” in punto classificazione della clientela, disciplina della diversa protezione garantita e avviso in ordine ai rischi cui si espone.
Ne consegue, pertanto, che la doglianza, in assenza di deduzioni più specifiche ed articolate, risulti altresì destituita di fondamento.
4. Sull'inadempimento ai doveri contrattuali
Si tratta ora di verificare se, nel caso specifico, la convenuta abbia adempiuto o meno agli obblighi previsti dalle condizioni generali.
Non è contestato tra le parti che, inizialmente (in data 06/03/2020 – cfr. doc. 7 parte convenuta), la sig.ra accedeva alla piattaforma di trading on line in qualità di “Cliente al dettaglio” e che Parte_3
la medesima, previa apposita istanza (cfr. docc. da 6 a 8 di parte convenuta) si vedeva riconosciuta la qualifica di “Cliente professionista”.
In particolare, dal documento 6 depositato dalla convenuta, risulta che la sig.ra dichiarava Pt_2
di avere effettuato operazioni di trading negli ultimi 12 mesi in un range compreso tra 51 e 100 operazioni;
inoltre la medesima dichiarava in autocertificazione di disporre di un capitale di € 500.000,00 (cfr. doc. 9 parte convenuta).
Occorre sin da ora evidenziare che effettuare operazioni di Trading negli ultimi 12 mesi in un range compreso tra 51 e 100 operazioni non equivale a dichiarare di aver eseguito 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri significativi.
Ne consegue che, in forza delle dichiarazioni e della documentazione fornita alla convenuta dalla sig.ra unitamente alla richiesta di diventare un cliente professionale, non veniva dimostrato il Pt_2
possesso di almeno due dei tre requisiti richiesti alternativamente per il passaggio da cliente al dettaglio a cliente professionista.
Da ciò consegue che la doglianza articolata sul punto dalla sig.ra è meritevole di Pt_2
accoglimento.
pagina 15 di 20 Poiché inoltre la sussistenza dei requisiti indicati è posta a protezione dell'utente, ne consegue che le conseguenze del mancato rispetto di quanto ivi previsto devono essere sopportate dal soggetto che pone in essere la violazione che, nel caso di specie è da individuarsi nella convenuta che avrebbe dovuto negare il proprio assenso al passaggio della sig.ra da cliente al dettaglio a cliente professionista. Pt_2
Ritenuto pertanto che la convenuta sia stata inadempiente ai propri obblighi contrattuali di protezione e controllo nei confronti di un c.d. cliente al dettaglio, occorre ora esaminare le domande di risarcimento formulate da parte attrice, previa verifica dell'ingerenza dell'Account manager della società
IO.
3. Sull'ingerenza dell'Account manager della società IO
Gli attori imputavano le perdite subite anche all'ingerenza dell'Account manager della società
IO.
Tuttavia tale circostanza non veniva in alcun modo provata e/o documentata.
Sul punto la convenuta spiegava e documentava che “…una volta registrati sulla piattaforma IO ed aperto il conto, viene assegnato ai clienti un account manager, nel senso di soggetto a disposizione degli utenti dapprima per comprendere il meccanismo di funzionamento della piattaforma stessa e poi a disposizione per eventuali chiarimenti. Tant'è che, come emerge anche dal report allegato nella perizia dei ricorrenti nonché dal dettaglio estratto dalla piattaforma e allegato alla presente come Doc. 13 - Elenco operazioni protette), vengono effettuate inizialmente una serie predeterminata di operazioni di prova, c.d. operazioni protette, sotto l'osservazione dell'account manager, funzionali proprio a chiarire il funzionamento della piattaforma. (…) Cessata la fase iniziale, l'account manager è a disposizione dei clienti per eventuali richieste informative. Materialmente, nel caso in cui i clienti necessitino di assistenza, inviano apposita mail all'account manager che li richiama a stretto giro. Tra i compiti dell'account manager, vi è anche quello di offrire informazioni”.
Tale ricostruzione non veniva in alcun modo contestata dagli attori, né questi ultimi producevano documentazione idonea a comprovare l'asserita ingerenza dell'account manager, con la conseguenza che tale addebito deve ritenersi privo di fondamento.
4. Sulla domanda di risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e del danno da perdita di chance
pagina 16 di 20 L'art. 1223 c.c. statuisce che il risarcimento del danno per l'inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore sia il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
4.1. Sul danno emergente
Tale posta di danno veniva quantificata dagli attori in Euro 12.200,00, corrispondenti a quanto versato dalla sig.ra el proprio conto on-line. Pt_2
Tuttavia, sul punto la convenuta allegava e documentava (cfr- Doc. 5 convenuta – Controparte_5
aggiornato), che la sig.ra effettuava plurimi versamenti, nelle date del 10-11.03.2020, 14.07.2020 e Pt_2
04.09.2020, fino all'importo appunto di € 12.220,00, ma che successivamente ritirava dalla piattaforma
(quindi “prelevandoli” dal proprio conto sulla piattaforma), in più soluzioni – e cioè nelle date 12.3.2020,
16.7.2020 e 28.9.2020 – l'importo complessivo di € 3.293,36, con la conseguenza che quanto dalla medesima perduto nelle operazioni di trading on line è da quantificarsi nella minor somma di € 8.906,64.
Preme evidenziare che sul punto, l'attrice, non deduceva né documentava una diversa ricostruzione contabile.
Deve pertanto ritenersi che, a titolo di danno emergente, deve essere riconosciuta alla sig.ra la somma di euro 8.906,64. Pt_2
4.2. Sul lucro cessante
Per il calcolo di tale voce di danno, l'attrice proponeva la seguente operazione, richiamando tout court la propria perizia di parte: “in perizia si è adottato un criterio di prudenza, che trae la sua origine nella natura di rischio insita in ogni operazione di trading, e si ritiene che la perdita subita dall'attore, quanto al lucro cessante, sia nell'ordine prudenziale del 75,72%, come da perizia”.
Occorre tuttavia ricordare che in riferimento alla quantificazione del lucro cessante, la giurisprudenza di legittimità alla quale questa Giudice aderisce, ha da tempo chiarito che “il danno patrimoniale da mancato guadagno (…), concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse
pagina 17 di 20 stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass., 20 maggio 2011, n. 11254)” (cfr. Cass. 24632/2015)”.
Nel caso di specie, difetta la prova, seppure indiziaria, che la sig.ra avrebbe conseguito una Pt_2
qualche utilità patrimoniale qualora fosse rimasta un mero Cliente al dettaglio. Anzi, proprio dalle allegazioni di parte (cfr. in particolare documento depositato dalla medesima in data 8.4.2024), risulta presuntivamente una totale incompetenza della ricorrente ad operare nella piattaforma di trading on line, avendo la stessa dichiarato al proprio consulente tecnico di non aver mai fatto in precedenza Trading online e di non aver mai lavorato nel settore finanziario. Né può ritenersi che una qualche utilità sarebbe potuta essere conseguita dal figlio in qualità di suo delegato, perché dalla documentazione in atti risulta che le operazioni che generavano il danno venivano eseguite nella piattaforma di trading on line tra il 10.3.2020 ed il
18.9.2020 (cfr. doc. 5 convenuta), vale a dire in un momento antecedente rispetto alla delega conferita al sig. in data 25.9.2020 (cfr. doc. 10 convenuta). Parte_1
Ne consegue, pertanto che alcunchè può essere riconosciuto a titolo di lucro cessante all'attrice.
4.3. Sul danno da perdita di chance
Anche per tale pretesa, l'attrice rinviava per relationem alla propria perizia di parte, senza argomentare alcunchè in ordine alla sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto necessari per il suo riconoscimento.
Com'è noto, il danno da perdita di chance ha origine pretoria.
Senza pretese di esaustività in relazione ad una tematica così complessa, preme in questa sede evidenziare che “L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige, infatti, la prova, anche presuntiva, purchè fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. 4052/2009; 11353/2010; 22376/2012). In particolare, la perdita di "chance" - in astratto configurabile nel caso concreto - costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo
pagina 18 di 20 (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale. Ne deriva che la "chance" è anch'essa un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta "chance", intesa come attitudine attuale (Cass. 11322/2003; 12243/2007).” (cfr.
Cass. 19604/2016).
Nel caso di specie, difetta tout court la prova dell'esistenza della possibilità effettiva per la sig.ra di conseguire una qualche utilità patrimoniale qualora fosse rimasta un mero Cliente al dettaglio. Pt_2
Anzi, esattamente come si è argomentato nel paragrafo precedente, proprio dalle allegazioni di parte (cfr. in particolare documento depositato dalla medesima in data 8.4.2024), risulta presuntivamente l'assenza di tale possibilità per l'attrice, derivante dalla sua totale incompetenza ad operare nella piattaforma di trading on line, avendo la stessa dichiarato al proprio consulente di non aver mai fatto in precedenza Trading online e di non aver mai lavorato nel settore finanziario, di talchè deve escludersi che, sulla base di tali presupposti, a causa del comportamento della convenuta, la stessa non abbia potuto lucrare l'importo di euro 1.182.789,50. Né può ritenersi che tale risultato sarebbe potuto essere conseguito dal figlio in qualità di suo delegato, perché dalla documentazione in atti risulta che le operazioni che generavano il danno venivano eseguite nella piattaforma di trading on line tra il 10.3.2020 ed il 18.9.2020 (cfr. doc. 5 convenuta), vale a dire in un momento antecedente rispetto alla delega conferita al sig. in data 25.9.2020 (cfr. doc. 10 Parte_1
convenuta).
Ne consegue, pertanto, che le domande di risarcimento del danno per lucro cessante e da perdita di chance devono essere rigettate, potendo trovare accoglimento unicamente la domanda di risarcimento del danno emergente limitatamente al minor importo di euro 8.906,64.
6. Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 definitivamente pronunciando nella causa n. 712/2022 R.G. promossa da (c.f. Parte_1
, (c.f. ) contro C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
, con sede in n. 4, 28th Octovriou street, Maroussi 15124, Athens, Greece, Controparte_1
registrata ai sensi del diritto societario greco registrato presso GEMI 122000301000, operante con il marchio di IO (www.fortissio.com), ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta e/o assorbita:
I. DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di (c.f. Parte_1
; C.F._1
II. ACCERTA la violazione da parte di , con sede in n. 4, 28th Octovriou Controparte_1
street, Maroussi 15124, Athens, Greece, registrata ai sensi del diritto societario greco registrato presso
GEMI 122000301000, operante con il marchio di IO (www.fortissio.com) dell'art. 3 e 4 delle
Condizioni generali (cfr. pag. 136) di accesso al servizio di trading on line dalla medesima offerto e, per l'effetto,
III. DA , con sede in n. 4, 28th Octovriou street, Maroussi Controparte_1
15124, Athens, Greece, registrata ai sensi del diritto societario greco registrato presso GEMI
operante con il marchio di IO (www.fortissio.com) al pagamento a favore di P.IVA_1 [...]
(c.f. ) dell'importo di euro 8.906,64 a titolo di danno Parte_2 C.F._2
emergente;
IV. RIGETTA le ulteriori domande attoree;
V. COMPENSA le spese di lite.
Belluno, 14/11/2025
Il Giudice dott. Irene Colladet
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