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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1503/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RR AR, TO
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 756/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5651/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2024 0023702389 001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 735/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente 1. proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Riscossioni della
Provincia di Salerno avverso la cartella di pagamento n. 10020240023702389001, notificata a mezzo P.E.
C. in data 29 maggio 2024, relativa al presunto omesso versamento dell'imposta di registro, in relazione ad un atto giudiziario emesso dal Giudice di Pace Nominativo 1, di € 400,00, oltre sanzioni, interessi e spese, per una somma complessiva di € 537,83. Faceva presente che nella parte motiva dell'atto impugnato risulta che il ruolo n. 2024/000293, era stato reso esecutivo in data 14 marzo 2024 e consegnato all'Agente della
Riscossione per la provincia di Salerno il 10 aprile 2024. Eccepiva “l'Illegittimità dell'atto opposto per violazione degli artt. 30, commi 14 e 15, del D.L. n. 78/2010 e 13, comma 7, della L. n. 448/1998 nonché degli artt. 12, comma 1, 24, comma 1, e 46 del D.P.R. n. 602/1973. Carenza di competenza territoriale e legittimazione dell'Agente della Riscossione per la Provincia di Salerno”. Chiedeva di dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento con il suo annullamento, con vittoria di spese e competenze di giudizio a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno si costituiva in giudizio e con controdeduzioni impugnava ex adverso quanto dedotto, prodotto e richiesto dalla Società. Evidenziava che la doglianza non era fondata in quanto a far data dal 1/10/2006, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate e che, ai sensi degli articoli 12 e 24 del D.P.R. n. 602/1973, essa rimane sostanzialmente estranea alla prima fase riguardante gli adempimenti dovuti dall'ente impositore, i cui Uffici sono chiamati a confezionare i ruoli distinti per ambiti territoriali, a compilarli, iscrivendovi i contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni ricompresi nel singolo ambito territoriale di riferimento, e a consegnare il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale a cui esso si riferisce. La Cartella impugnata recava l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente, Amministrazione Finanziaria Dir. Prov.le di Potenza - Uff. Territoriale di Potenza, a titolo di Imposta di registro anno 2018. Chiedeva in via principale di rigettare l'avversa istanza per carenza di competenza territoriale e nel merito dichiarare la legittimità dell'atto opposto, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio, come da nota spesa allegata.
La CGT di 1° grado di Salerno con sentenza monocratica n. 5651/07/24 emessa il 11/11/2024 e depositata il 09/12/2024 accoglieva il ricorso con condanna alle spese rilevando l'illegittimità della cartella impugnata per incompetenza territoriale dell'Ente riscossore. Evidenziava che nell'attività di riscossione è previsto che ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente e che l'ufficio consegni il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce.
Se, quindi, l'attività di riscossione deve essere svolta fuori dell'ambito territoriale del concessionario a cui è stato consegnato il ruolo, quest'ultimo è tenuto a delegare in via telematica il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere. Ciò non è avvenuto, ha direttamente provveduto a emettere la cartella per cui
è causa.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva atto di Appello, in data 28/01/2025, avverso tale sentenza, in quanto erronea ed illegittima, per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge sulla incompetenza territoriale dell'Agente di Riscossione art. 46 del DPR 602/73 e 2) Illegittimità al pagamento delle spese. Si riportava a quanto già dedotto nelle proprie controdeduzioni di 1° grado in merito alla prima fase del procedimento riguardante gli adempimenti dovuti dall'ente impositore. Ribadiva che non vi è più una frammentazione, a livello territoriale e provinciale, dell'attività di riscossione, essendo stato soppresso dall'art. 3, comma 1 del
D.L. 203/2005, ma esiste un unico Agente delle Riscossioni Nazionale. Faceva presente l'ingiusta e l'illegittimità della condanna alle spese avendo posto in essere legittimamente l'attività di riscossione secondo la normativa. Chiedeva l'accoglimento dell'appello, per tutti i motivi esposti, e per effetto, la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio a favore del difensore antistatario
La società Resistente 1. non si costituiva in giudizio
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione della parte, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento
L'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente (ADER) non comporta il venir meno della rilevanza della nozione di «circoscrizione territoriale» e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione. Continua, pertanto, a trovare applicazione l'art. 24 e 46 DPR.
602/1973, con la conseguenza che la cartella di pagamento deve essere emessa e notificata dall' ufficio provinciale di ADER ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede (Cassazione Ordinanza n. 23889 del
05/09/2024). Essendo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione organizzata in sedi territoriali non può agire liberamente da qualunque ufficio.
La cartella esattoriale deve essere notificata dall'Agente della Riscossione territorialmente competente rispetto al domicilio fiscale del contribuente. Questo significa che, se il contribuente ha domicilio fiscale a
Cuneo, la cartella deve provenire dalla sede dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Cuneo.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 1668/2025 del 23/01/2025 ha confermato più volte tale principio.
La Corte rileva che non conta dove il debito è sorto, dove è stato svolto l'accertamento o dove è situato l'ente creditore: ciò che rileva è solo il domicilio fiscale del destinatario, cioè il luogo al quale sono riferiti i suoi rapporti fiscali. Non risulta conforme ai principi costituzionali (posti a tutela dell'adeguato diritto di difesa del contribuente) individuare presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la competenza ad emettere l' intimazioni di pagamento sulla scorta del solo fatto che il debito trae la sua origine da rapporti debitori di soggetto giuridico che aveva sede in un Comune diverso dal domicilio fiscale (e dalla residenza) del ricorrente destinatario dell'atto esattoriale impugnato.
Con l'ordinanza n. 21635 del 28 luglio 2025, la Corte di Cassazione ribadisce con fermezza un principio cardine in materia di riscossione coattiva: la nullità della cartella di pagamento emessa da un Agente della riscossione territorialmente incompetente.
La competenza, radicata nel domicilio fiscale del contribuente, non è una mera formalità procedurale, ma un requisito di validità dell'atto, posto a presidio del diritto di difesa e dei principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa. La Corte ha riaffermato il principio, ormai consolidato nella sua giurisprudenza, secondo cui la competenza territoriale per l'emissione della cartella di pagamento è determinata inderogabilmente dal criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività dell'Agente e il domicilio fiscale del contribuente. Confermando che l'unificazione della riscossione sotto un unico ente nazionale non ha scalfito la rilevanza delle articolazioni territoriali e delle relative, inderogabili, sfere di competenza.
Richiamando gli articoli 12 e 24 del D.P.R. n. 602 del 1973, la Corte ha statuito: “Ne consegue, da un lato, che il ruolo deve essere necessariamente consegnato dall'ente impositore all'agente della riscossione il cui ambito territoriale coincide con il domicilio fiscale del contribuente;
dall'altro, che solo l'agente della riscossione nel cui ambito territoriale sussiste il domicilio fiscale del contribuente può emettere la cartella di pagamento nei confronti di quest'ultimo, pena la nullità dell'atto riscossivo (si veda, da ultimo, la ricostruzione sistematica effettuata da Cass. n. 23889 del 05/09/2024).” La competenza territoriale del concessionario è legata al domicilio fiscale del contribuente, per cui la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate di Riscossione incompetente è nulla.
Inoltre, è illegittimo, per difetto di competenza territoriale, l'atto di riscossione, emesso in assenza di specifica delega, dall'Ufficio dell'ADER che opera in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente.
La Corte, alla luce di quanto su esposto rigetta l'appello e rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore eccezione, in quanto gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. Nulla per spese non essendosi costituita l'appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello nei termini di cui in parte motiva. Nulla per spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RR AR, TO
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 756/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5651/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2024 0023702389 001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 735/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente 1. proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Riscossioni della
Provincia di Salerno avverso la cartella di pagamento n. 10020240023702389001, notificata a mezzo P.E.
C. in data 29 maggio 2024, relativa al presunto omesso versamento dell'imposta di registro, in relazione ad un atto giudiziario emesso dal Giudice di Pace Nominativo 1, di € 400,00, oltre sanzioni, interessi e spese, per una somma complessiva di € 537,83. Faceva presente che nella parte motiva dell'atto impugnato risulta che il ruolo n. 2024/000293, era stato reso esecutivo in data 14 marzo 2024 e consegnato all'Agente della
Riscossione per la provincia di Salerno il 10 aprile 2024. Eccepiva “l'Illegittimità dell'atto opposto per violazione degli artt. 30, commi 14 e 15, del D.L. n. 78/2010 e 13, comma 7, della L. n. 448/1998 nonché degli artt. 12, comma 1, 24, comma 1, e 46 del D.P.R. n. 602/1973. Carenza di competenza territoriale e legittimazione dell'Agente della Riscossione per la Provincia di Salerno”. Chiedeva di dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento con il suo annullamento, con vittoria di spese e competenze di giudizio a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno si costituiva in giudizio e con controdeduzioni impugnava ex adverso quanto dedotto, prodotto e richiesto dalla Società. Evidenziava che la doglianza non era fondata in quanto a far data dal 1/10/2006, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate e che, ai sensi degli articoli 12 e 24 del D.P.R. n. 602/1973, essa rimane sostanzialmente estranea alla prima fase riguardante gli adempimenti dovuti dall'ente impositore, i cui Uffici sono chiamati a confezionare i ruoli distinti per ambiti territoriali, a compilarli, iscrivendovi i contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni ricompresi nel singolo ambito territoriale di riferimento, e a consegnare il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale a cui esso si riferisce. La Cartella impugnata recava l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente, Amministrazione Finanziaria Dir. Prov.le di Potenza - Uff. Territoriale di Potenza, a titolo di Imposta di registro anno 2018. Chiedeva in via principale di rigettare l'avversa istanza per carenza di competenza territoriale e nel merito dichiarare la legittimità dell'atto opposto, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio, come da nota spesa allegata.
La CGT di 1° grado di Salerno con sentenza monocratica n. 5651/07/24 emessa il 11/11/2024 e depositata il 09/12/2024 accoglieva il ricorso con condanna alle spese rilevando l'illegittimità della cartella impugnata per incompetenza territoriale dell'Ente riscossore. Evidenziava che nell'attività di riscossione è previsto che ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente e che l'ufficio consegni il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce.
Se, quindi, l'attività di riscossione deve essere svolta fuori dell'ambito territoriale del concessionario a cui è stato consegnato il ruolo, quest'ultimo è tenuto a delegare in via telematica il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere. Ciò non è avvenuto, ha direttamente provveduto a emettere la cartella per cui
è causa.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva atto di Appello, in data 28/01/2025, avverso tale sentenza, in quanto erronea ed illegittima, per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge sulla incompetenza territoriale dell'Agente di Riscossione art. 46 del DPR 602/73 e 2) Illegittimità al pagamento delle spese. Si riportava a quanto già dedotto nelle proprie controdeduzioni di 1° grado in merito alla prima fase del procedimento riguardante gli adempimenti dovuti dall'ente impositore. Ribadiva che non vi è più una frammentazione, a livello territoriale e provinciale, dell'attività di riscossione, essendo stato soppresso dall'art. 3, comma 1 del
D.L. 203/2005, ma esiste un unico Agente delle Riscossioni Nazionale. Faceva presente l'ingiusta e l'illegittimità della condanna alle spese avendo posto in essere legittimamente l'attività di riscossione secondo la normativa. Chiedeva l'accoglimento dell'appello, per tutti i motivi esposti, e per effetto, la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio a favore del difensore antistatario
La società Resistente 1. non si costituiva in giudizio
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione della parte, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento
L'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente (ADER) non comporta il venir meno della rilevanza della nozione di «circoscrizione territoriale» e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione. Continua, pertanto, a trovare applicazione l'art. 24 e 46 DPR.
602/1973, con la conseguenza che la cartella di pagamento deve essere emessa e notificata dall' ufficio provinciale di ADER ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede (Cassazione Ordinanza n. 23889 del
05/09/2024). Essendo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione organizzata in sedi territoriali non può agire liberamente da qualunque ufficio.
La cartella esattoriale deve essere notificata dall'Agente della Riscossione territorialmente competente rispetto al domicilio fiscale del contribuente. Questo significa che, se il contribuente ha domicilio fiscale a
Cuneo, la cartella deve provenire dalla sede dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Cuneo.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 1668/2025 del 23/01/2025 ha confermato più volte tale principio.
La Corte rileva che non conta dove il debito è sorto, dove è stato svolto l'accertamento o dove è situato l'ente creditore: ciò che rileva è solo il domicilio fiscale del destinatario, cioè il luogo al quale sono riferiti i suoi rapporti fiscali. Non risulta conforme ai principi costituzionali (posti a tutela dell'adeguato diritto di difesa del contribuente) individuare presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la competenza ad emettere l' intimazioni di pagamento sulla scorta del solo fatto che il debito trae la sua origine da rapporti debitori di soggetto giuridico che aveva sede in un Comune diverso dal domicilio fiscale (e dalla residenza) del ricorrente destinatario dell'atto esattoriale impugnato.
Con l'ordinanza n. 21635 del 28 luglio 2025, la Corte di Cassazione ribadisce con fermezza un principio cardine in materia di riscossione coattiva: la nullità della cartella di pagamento emessa da un Agente della riscossione territorialmente incompetente.
La competenza, radicata nel domicilio fiscale del contribuente, non è una mera formalità procedurale, ma un requisito di validità dell'atto, posto a presidio del diritto di difesa e dei principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa. La Corte ha riaffermato il principio, ormai consolidato nella sua giurisprudenza, secondo cui la competenza territoriale per l'emissione della cartella di pagamento è determinata inderogabilmente dal criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività dell'Agente e il domicilio fiscale del contribuente. Confermando che l'unificazione della riscossione sotto un unico ente nazionale non ha scalfito la rilevanza delle articolazioni territoriali e delle relative, inderogabili, sfere di competenza.
Richiamando gli articoli 12 e 24 del D.P.R. n. 602 del 1973, la Corte ha statuito: “Ne consegue, da un lato, che il ruolo deve essere necessariamente consegnato dall'ente impositore all'agente della riscossione il cui ambito territoriale coincide con il domicilio fiscale del contribuente;
dall'altro, che solo l'agente della riscossione nel cui ambito territoriale sussiste il domicilio fiscale del contribuente può emettere la cartella di pagamento nei confronti di quest'ultimo, pena la nullità dell'atto riscossivo (si veda, da ultimo, la ricostruzione sistematica effettuata da Cass. n. 23889 del 05/09/2024).” La competenza territoriale del concessionario è legata al domicilio fiscale del contribuente, per cui la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate di Riscossione incompetente è nulla.
Inoltre, è illegittimo, per difetto di competenza territoriale, l'atto di riscossione, emesso in assenza di specifica delega, dall'Ufficio dell'ADER che opera in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente.
La Corte, alla luce di quanto su esposto rigetta l'appello e rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore eccezione, in quanto gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. Nulla per spese non essendosi costituita l'appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello nei termini di cui in parte motiva. Nulla per spese.