Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 2
In materia di esecuzione forzata, con il provvedimento di assegnazione dei crediti di cui all'art. 553 cod. proc. civ. il giudice dell'esecuzione non deve limitarsi a determinare il valore dell'assegnazione, e quindi i limiti del trasferimento dei crediti, sulla base della sola richiesta del creditore procedente, ma deve esercitare, anche d'ufficio e al di fuori di una specifica contestazione insorta tra le parti, poteri di valutazione e, implicitamente, di eventuale riduzione di quanto domandato, ferma restando la possibilità per il creditore, sul quale grava l'onere della prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito, di impugnare detto provvedimento con opposizione agli atti esecutivi.
In materia di esecuzione forzata, in sede di assegnazione dei crediti ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. il giudice dell'esecuzione deve disporre l'assegnazione dei crediti risultanti dagli assegni bancari per i quali vi è stata domanda di assegnazione e non può rilevare d'ufficio la prescrizione dell'azione di regresso ex art. 75, primo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 ( c.d. legge sull'assegno bancario ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2003, n. 4491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4491 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI IG SC - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE SC - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO UI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FRANCESCO FIERRO con studio in 80038 POMIGLIANO D'ARCO VIA CANTONE 125, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO AF, UR SS PI, SS PP, SS ASSUNTA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 222/99 del Tribunale di NAPOLI, SEZ. DIST. DI MARANO, emessa il 29/11/99 e depositata il 15/12/99 (R.G. 1398/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. IG SC DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IG UF, con ricorso al giudice dell'esecuzione del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, del 7 luglio 1999, ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione di somme, emessa in suo favore nel procedimento di espropriazione forzata promosso
contro
EL CO con le forme del pignoramento presso terzi.
Il UF ha lamentato che, nel provvedimento, la liquidazione delle spese e dei diritti era stata fatta violando la tariffa professionale forense e che non si era tenuto conto del suo intervento e delle relative spese.
2. Il tribunale, con sentenza del 15 dicembre 1999, ha accolto l'opposizione, disponendo l'integrazione dell'ordinanza di assegnazione limitatamente alle spese della procedura.
3. Per la cassazione della sentenza IG UF ha proposto ricorso.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per intendere i motivi del ricorso è necessario premettere che la sentenza impugnata, dopo avere riconosciuto al UF un importo delle spese superiore a quelle liquidate con l'ordinanza di assegnazione, ha negato che all'interessato potessero essere riconosciuti crediti portati da tre assegni bancari sottoscritti dal debitore esecutato, per realizzare l'importo dei quali il UF aveva spiegato intervento nell'originaria procedura esecutiva. La giustificazione di questo rifiuto è enunciata con l'affermazione che il credito per il quale vi era stato intervento era portato da "assegni bancari orami perenti, per i quali è ammissibile la sola azione causale che nel caso di specie non sussiste per la carenza di rapporto diretto tra l'emittente il titolo ed il portatore dello stesso".
2. Il ricorso per Cassazione è articolato in due motivi e, per quanto di ragione, è accolto con le considerazioni di seguito indicate.
2.1 Con il primo motivo SC UF si duole dell'esclusione dall'assegnazione dei crediti portati dai titoli per i quali aveva spiegato intervento e sostiene che la dichiarata prescrizione dell'azione cambiaria, che non era stata sollevata da alcuno, non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice: primo motivo di violazione degli artt. 75 e 76 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 (contenente disposizioni sull'assegno bancario) e 2938 cod. civ.. Con il secondo motivo sostiene che, in concreto, la prescrizione del credito non esisteva, perché essa era stata interrotta dall'avvenuta notificazione dell'atto di precetto: secondo motivo di violazione delle stesse norme indicate nel motivo precedente.
3. La prima censura pone il problema dei poteri che possono essere riconosciuti al giudice dell'esecuzione in sede di assegnazione del credito del quale il terzo si sia dichiarato debitore.
3.1. Le tesi contrapposte che si possono prospettare sono le seguenti.
Il giudice deve tenere conto della sola domanda del creditore, per come questa si è espressa attraverso un atto di precetto o attraverso un intervento.
Il giudice può condurre, invece, un'indagine, più o meno penetrante, volta a verificare la corrispondenza del credito preteso alle indicazioni contenute nel titolo esecutivo.
Occorre subito avvertire che questo problema non ha nulla a che vedere con quello del potere di valutazione della dichiarazione del terzo pignorato. Secondo il sistema vigente, infatti, se questa è negativa o è contestata, allorché ne sia richiesto, il giudice deve istruire la causa o rimetterla al giudice competente per valore. Se la dichiarazione è positiva il giudice deve prenderne atto e gli è precluso ogni accertamento, perché questo può essere svolto solo nel giudizio indicato dall'art. 548 cod. proc. civ.:
infatti, l'ordinanza di assegnazione del credito non ha contenuto decisorio e non implica accertamento del giudice dell'esecuzione, trattandosi di mero atto di trasferimento del credito dal debitore esecutato all'assegnatario.
Diversamente da questi casi, in quello che interessa non si tratta di delimitare il potere del giudice nella valutazione della dichiarazione del terzo, ma di stabilire entro quali limiti la dichiarazione positiva del terzo si salda con la pretesa fatta valere dal creditore con l'atto di precetto.
3.2. Il problema da affrontare, dunque, è solo quello dei poteri del giudice dell'esecuzione nella fase di assegnazione del credito. Considerando il problema nei suoi aspetti più generali è innegabile che l'attività svolta dal giudice dell'esecuzione è attività giurisdizionale ed ha per oggetto il controllo delle situazioni giuridiche attive e passive del creditore e del debitore nell'ambito del processo esecutivo.
Valga per tutti il richiamo agli aspetti sostanziali che il provvedimento del giudice può avere quando dichiara l'impignorabilità di determinati crediti o di determinati beni, quando dispone la conversione del pignoramento, quando dichiara estinto il processo esecutivo;
quando determina il credito nella parte relativa all'i.n.v.i.m., quando rileva l'inesistenza del pignoramento immobiliare non sottoscritto dal creditore. Per tutti questi aspetti si vedano esemplificativamente le decisioni di questa Corte 22 gennaio 1991, n. 576; 23.8.1990, n. 8581; 23 gennaio 1985, n. 291; 18 gennaio 1983, n. 413 e 3 aprile 1982, n. 2069. In questi casi, sostanzialmente, è stato ritenuto che, con il provvedimento, il giudice non si limita a verificare l'esistenza di presupposti di legittimità formale degli atti compiuti all'interno del procedimento esecutivo, ma compie un esame, sia pure sommario ed incompleto, dell'esistenza del credito e del suo ammontare. A fronte di questo potere sta sempre il dovere del creditore di indicare il credito e di dare la dimostrazione della sua esistenza.
3.3. Volendo approfondire il tema, i poteri di verifica del giudice dell'esecuzione si possono raggruppare in tre classi: poteri in tema di eccesso nelle forme dell'espropriazione; poteri nella fissazione degli incanti;
poteri nell'esecuzione diretta quando sia richiesta l'attuazione di obblighi di fare non eseguibili.
Limitando l'indagine all'espropriazione, appartengono alla prima classe i poteri di riduzione del pignoramento (art. 496 cod. proc. civ.); di disporre la cessazione della vendita forzata (art. 504
dello stesso codice); di sospendere la vendita dei beni non ipotecati (art. 558 del medesimo codice); di sospendere la vendita o la pronuncia del decreto di trasferimento (art. 586 del codice citato).
In questi casi l'esistenza e l'entità del credito sono presupposti rilevabili indipendentemente dalle contestazioni che possono essere sollevate in sede di distribuzione del ricavato o di assegnazione del credito e, quindi, i corrispondenti poteri possono essere esercitati d'ufficio dal giudice con il solo limite che le relative questioni possono formare o abbiano già formato oggetto di opposizione esecutiva.
3.4. Taluno ha anche sostenuto che i poteri d'ufficio del giudice dell'esecuzione possono essere esercitati solo nei casi di palese contrasto tra titolo esecutivo e precetto per errore materiale, per svista o per altra simile causa.
L'affermazione non è esatta.
In realtà, il potere riconosciuto al giudice dell'esecuzione va ben al di là del mero errore materiale o di calcolo e si concreta nell'esercizio di un potere officioso di verifica dell'esistenza, nel senso più ampio del termine, del credito.
L'esercizio di questi poteri d'ufficio rende ragione del fatto che l'intervento del giudice dell'esecuzione bene può essere reso al di fuori di una contestazione insorta tra le parti e che, quindi, si tratta di intervento rispetto al quale non si pongono problemi di giudicato sostanziale in danno del creditore.
3.5. Tornando ai provvedimenti, nell'ambito dei quali il giudice dell'esecuzione può esercitare i poteri d'ufficio prima indicati, tra questi rientra quello di assegnazione di crediti ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. La norma, infatti, dispone che, allorché sia stata resa da parte del terzo la dichiarazione di essere debitore di somme appartenenti al debitore pignorato, oppure sia stata pronunciata la sentenza con la quale il terzo è dichiarato debitore di somme del debitore esecutato, il giudice dell'esecuzione, sull'istanza implicitamente contenuta nell'atto indicato nel precedente articolo 543 o sull'istanza di prosecuzione del processo espropriativo descritta dal successivo art. 549, assegna le somme ai creditori concorrenti.
In questa sede non mette conto occuparsi della forma e dell'efficacia del provvedimento del giudice, ma del suo contenuto. Questo, al pari degli altri provvedimenti prima indicati, presenta due aspetti: l'uno sostanziale, l'altro processuale. Dal punto di vista sostanziale, con il provvedimento di assegnazione delle somme, il giudice dell'esecuzione provvede a trasferire il credito dal debitore esecutato al creditore procedente. Sotto l'aspetto processuale il provvedimento di assegnazione del credito consente al giudice di accertare l'esistenza e l'ammontare del credito.
Il compimento di questo accertamento può essere svolto d'ufficio, per impedire il verificarsi dell'effetto negativo, che l'attività del giudice dell'esecuzione si risolva in controllo di pura forma delle varie fasi del procedimento espropriativo.
Conseguenze di queste premesse sono che il creditore deve indicare il credito e dare la dimostrazione dell'esistenza di esso e che il giudice non deve determinare il valore dell'assegnazione e, quindi i limiti del trasferimento del credito, in base alla sola richiesta del creditore procedente, ma può esercitare poteri di valutazione e, implicitamente, di riduzione di quanto domandato: Cass. 19 settembre 1996, n. 8215.
4. Con riferimento alla fattispecie che interessa, si tratta ora di stabilire se, tra i poteri ufficiosi del giudice dell'esecuzione, rientra anche quello di rilevare l'avvenuta prescrizione dell'azione derivante dall'essere il creditore procedente o interveniente titolare di un diritto di credito derivante dall'essere giratario di un assegno bancario di conto corrente.
4.1. L'art. 75, primo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario, ecc.) stabilisce che il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
La norma si riferisce all'azione che, in base all'assegno, può essere sperimentata contro i giranti, il traente e gli altri obbligati e dispone che l'azione si prescrive nel termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione. Il riferimento è all'istituto generale della prescrizione in senso tecnico, che considera gli effetti del tempo sulle situazioni giuridiche, al fine di sgombrare il campo da pretese esercitate tardivamente.
È comunemente accettato che questa finalità opera anche nei rapporti obbligatori, secondo gli interessi dei titolari del rapporto. Il principio trova una sua conferma nella disposizione contenuta nell'art. 2938 cod. civ., secondo la quale il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta. Il giudice, cioè, non può ricercare d'ufficio i fatti costitutivi di un'eccezione riservata alle parti, ne' può assumere d'ufficio tali fatti nella decisione, allo scopo di dichiarare la prescrizione di un diritto, se non vi è una specifica deduzione: in questo senso, Cass. 23 febbraio 2000, n. 2063.
4.2. L'applicazione di queste regole non può essere trascurata quando si ragiona sui poteri ufficiosi del giudice dell'esecuzione nella determinazione dei crediti da assegnare.
È ben evidente, infatti, che quei poteri si arrestano di fronte alla regola espressa dall'art. 2938, prima richiamata, che attribuisce ai soli titolari il potere di gestione sostanziale del rapporto di credito.
4.3. S'intende dire che il giudice dell'esecuzione del tribunale di Napoli non poteva rilevare d'ufficio la prescrizione di cui all'art. 75 della legge sull'assegno bancario, neppure ove essa si fosse presentata con immediatezza dall'esame diretto degli assegni. Il primo motivo del ricorso, pertanto deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al tribunale di Napoli, che si atterrà al seguente principio di diritto: in sede di assegnazione di crediti il giudice dell'esecuzione non può rilevare d'ufficio la presunta prescrizione dell'azione di cui all'art. 75, primo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 e deve disporre l'assegnazione dei crediti risultanti dagli assegni per i quali vi è stata domanda di assegnazione".
5. Le conclusioni raggiunte non consentono l'esame del secondo motivo del ricorso, con il quale è stata proposta una censura subordinatamente al rigetto del motivo precedente. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché gli intimati non vi hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003