Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2003, n. 4491
CASS
Sentenza 26 marzo 2003

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In materia di esecuzione forzata, con il provvedimento di assegnazione dei crediti di cui all'art. 553 cod. proc. civ. il giudice dell'esecuzione non deve limitarsi a determinare il valore dell'assegnazione, e quindi i limiti del trasferimento dei crediti, sulla base della sola richiesta del creditore procedente, ma deve esercitare, anche d'ufficio e al di fuori di una specifica contestazione insorta tra le parti, poteri di valutazione e, implicitamente, di eventuale riduzione di quanto domandato, ferma restando la possibilità per il creditore, sul quale grava l'onere della prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito, di impugnare detto provvedimento con opposizione agli atti esecutivi.

In materia di esecuzione forzata, in sede di assegnazione dei crediti ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. il giudice dell'esecuzione deve disporre l'assegnazione dei crediti risultanti dagli assegni bancari per i quali vi è stata domanda di assegnazione e non può rilevare d'ufficio la prescrizione dell'azione di regresso ex art. 75, primo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 ( c.d. legge sull'assegno bancario ).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2003, n. 4491
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4491
    Data del deposito : 26 marzo 2003

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