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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 980/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 14.5.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valerio Parte_1
Argentieri in Pescara in V.le F. P. De Cecco n. 24, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su un foglio separato da intendersi apposto in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
AVV. , rappresentato e difeso da sé medesimo ex art 86 c.p.c. nonché, CP_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luca Presutti, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello, entrambi domiciliati in Pescara, alla Via Martiri di Cefalonia,
13, presso e nello Studio Legale Associato CP_1
APPELLATO
ovvero per che Controparte_2 Controparte_3 succede a onvenuta in appello, per effetto Controparte_4
di scissione parziale e proporzionale di in favore di ai sensi degli CP_2 Controparte_3
articoli 2506-bis e 2501-ter cod. civ, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Durante del foro di
Pescara in virtù di procura generale alle liti 6.7.2023 per Notar in atti Persona_1
ALTRA APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenze del Tribunale di Chieti n. 450/2023 pubblicata il 4.8.2023
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< : ➢ nel merito: previo accertamento e declaratoria di ammissibilità del presente appello ex art.
348 bis c.p.c., voglia L'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare la fondatezza della domanda proposta dal Sig. , nella spiegata qualità e per l'effetto, in Parte_1
riforma della Sentenza n° 450/2023, pubblicata il 04/08/2023 :
➢ dichiarare risolto per inadempimento colpevole imputabile all'Avv. il contratto di CP_1
mandato professionale avente ad oggetto l'azione di risarcimento danni subiti nell'evento di cui in narrativa, ovvero in via subordinata, dichiarare legittima la sospensione di pagamento ex art. 1460
c.c. e , quindi, in entrambi i casi non dovuti i compensi all'avvocato;
➢ sia in caso di accoglimento, che nel caso di rigetto delle domande sopra svolte, tanto la principale, quanto la subordinata, accertato l'inadempimento colpevole dell'Avv. per i fatti di CP_1
cui in narrativa, condannare lo stesso al risarcimento del danno subito dal Sig. Parte_1
, che si indica prudentemente nella somma di € 10.000,00= (diecimila), o di quella diversa
[...]
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal 06/07/2011 fino all'effettivo saldo;
➢ accertato l'inadempimento colpevole dell'Avv. condannare lo stesso al CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dell'art. 24 della Costituzione da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
➢ in via subordinata, accertato l'inadempimento colpevole dell'Avv. condannare lo CP_1
stesso al risarcimento del danno da perdita di “chance”, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
➢ accertata l'infondatezza della domanda di garanzia svolta nei confronti della concludente da parte del convenuto principale per i motivi di cui in parte espositiva (inoperatività Controparte_5 ed inefficacia della Polizza “Claims Made” per il caso assicurativo oggetto di causa) con conseguente rigetto della richiesta di manleva e condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dalla concludente a carico dello stesso convenuto principale e chiamante in causa;
➢ Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario per il presente giudizio e per il giudizio di primo grado.>>
Appellato avv. CP_1
<< Nel merito:
2 1) In via principale, rigettare l'atto di appello presentato dal sig. poiché Parte_1
inammissibile o, comunque, infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, confermare integralmente la
Sentenza di primo grado n. 450/2023;
2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'atto di appello in relazione alla responsabilità dell'avv. nella causazione del danno per CP_1
cui è causa, dichiarare la già , in Controparte_2 Controparte_6
persona del l.r.p.t., P. IVA , con sede legale in Verona alla Via Lungadige Cangrande, P.IVA_1
16 (37126), tenuta a manlevare la resistente - giusta la copertura assicurativa della polizza indicata in narrativa (n. 605200504) - da ogni onere e spesa relative ai fatti contestati e, pertanto, condannare la Compagnia a corrispondere direttamente al sig. le somme che dovessero risultare Parte_1
dovute a titolo di risarcimento del danno e, in ogni caso, a rifondere le spese legali sostenute per la presente causa, visto l'art. 1917, 3. comma, c.p.c.;
3) In ogni caso: con condanna delle controparti alla integrale refusione delle spese e competenze di lite (relativamente al secondo grado di giudizio ed alla precedente fase incidentale), oltre IVA e CPA
e successive occorrende comprese, ivi compreso il rimborso di natura forfettaria. … >>
Appellata Controparte_2
<< … disattesa ogni contraria argomentazione, difesa e motivazione, rigettare l'appello proposto dal , con integrale conferma della sentenza di primo grado. Parte_1
Vinte le spese del presente grado di giudizio.
In subordine e nella non creduta ipotesi di accoglimento del gravame e in caso di riproposizione da parte dell'altro appellato della domanda di garanzia nei riguardi della concludente assicurazione, voglia rigettare la richiesta di manleva. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la suindicata sentenza, il Tribunale di Chieti ha respinto la domanda proposta da
[...]
nei confronti dell'avv. il quale aveva chiamato in giudizio la Parte_1 CP_1 [...]
condannando l'attore al rimborso delle spese processuali in favore Controparte_2 del convenuto e dell'assicuratore intervenuto in giudizio.
1.1. L'attore aveva, in particolare, rappresentato, tra l'altro, che:
- in occasione di un intervento, quale vigile del fuoco in forza al Comando Vigili del Fuoco di
Pescara, unitamente al collega , avvenuto in data 4 febbraio 2003, si era recato in Controparte_7
agro di Villa Raspa di Spoltore;
- sotto i piloni della circonvallazione, mentre era in atto un incendio, entrambi erano stati attinti da un'esplosione provocata da una bombola di gas;
3 - a causa dell'esplosione, egli aveva riportato lesioni personali, per le quali aveva chiesto il ristoro all' ritenendo la responsabilità dell'evento ascrivibile alla predetta società, quale CP_8 proprietaria dell'area;
- la responsabilità, ascrivibile secondo l'attore all' in sede di giudizio era stata CP_8
contestata dalla convenuta, la quale aveva sostenuto la carenza di legittimazione passiva, in quanto le richieste risarcitorie dovevano essere indirizzate esclusivamente all'INAIL, ed aveva, altresì, rilevato la competenza esclusiva del Comune di Spoltore, in ordine alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti urbani nonché alla vigilanza delle discariche abusive rientranti nel territorio comunale;
- il primo grado di giudizio, definito con la sentenza n. 976/2011 del Tribunale di Pescara, resa in data 6 luglio 2011 e depositata in pari data, si era concluso sfavorevolmente all'attore il quale si era visto respingere la domanda di risarcimento dei danni;
- migliore sorte non aveva avuto l'appello proposto avverso la sentenza;
infatti, la Corte
d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 438/2018, aveva dichiarato inammissibile l'appello, per via della non specificità dei motivi, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite;
- l'inammissibilità dell'appello rendeva manifesto errore dell'avv. che aveva CP_1 difeso l'attore in entrambi i gradi di giudizio, e la cui imperizia professionale aveva precluso all'attore il risarcimento del danno subito;
- pertanto, l'attore aveva chiesto che fosse dichiarata la risoluzione, per grave inadempimento dell'avv. del contratto di mandato professionale, ovvero, in via subordinata, che fosse CP_1
dichiarata legittima la sospensione del pagamento del compenso, ai sensi dell'art. 1460 c.c., e, quindi, in entrambi i casi non dovuti i compensi all'avvocato; in ogni caso, aveva chiesto che il convenuto avv. fosse condannato al risarcimento del danno, quantificato in € 10.000,00, oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dell'art. 24 della Costituzione, da liquidarsi in via equitativa;
soltanto in via subordinata, aveva chiesto che il convenuto fosse condannato al risarcimento del danno da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa.
1.2. Si costituiva in giudizio il convenuto invocando il rigetto della domanda attrice e la chiamata in causa della compagnia assicurativa la allo scopo Controparte_2
di essere garantito da quest'ultima, in caso di condanna al pagamento del risarcimento del danno.
1.3. La terza chiamata in causa, costituendosi in giudizio, in via preliminare eccepiva la non operatività della polizza assicurativa rispetto all'episodio in esame e, comunque, rigettarsi la domanda attorea.
4 1.4. In estrema sintesi, la decisione del giudice di prime cure è basata sulla considerazione che l'attore, non assolvendo il proprio onere probatorio, non aveva provato che, qualora l'atto di appello non fosse stato dichiarato inammissibile, esso sarebbe stato accolto e, per l'effetto, il risarcimento del danno, non accordato in primo grado, sarebbe stato riconosciuto dalla Corte di Appello. In particolare, anziché produrre tutta la documentazione del giudizio di primo grado, l'attore aveva prodotto soltanto la sentenza di primo grado appellata;
invero, alcuni documenti, comunque insufficienti per valutare le probabilità di accoglimento del gravame, erano stati prodotti dal professionista convenuto.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello l'attore sostenendo che: Parte_1
a) l'errore professionale è stato macroscopico e l'inammissibilità dell'appello, che l'appellante non avrebbe voluto proporre e che fu indotto a farlo per l'insistenza dell'avv. è stata rilevata CP_1
d'ufficio dalla Corte di Appello;
b) al cliente non può essere chiesto un giudizio prognostico sull'esito della lite e ciò che l'attore aveva invocato era una valutazione dell'errore professionale e non sulla decisione sfavorevole del giudice di primo grado. Errore che ha comportato l'ulteriore danno del pagamento delle spese di lite della controparte posto a carico dell'attore da parte della Corte di Appello;
c) non è vero che l'attore aveva prodotto soltanto la sentenza di primo grado del Tribunale di
Pescara in quanto era stata allegata anche la sentenza del Tribunale di Pescara n. 181/2008 pubblicata il 31.1.2018 che aveva giudicato, sempre in sede civile, sul medesimo episodio con riferimento alla posizione del collega;
Controparte_7
d) è ingiusta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della compagnia di assicurazioni la quale aveva eccepito l'inoperatività della polizza professionale.
3. Con deposito di comparsa si è costituito l'avv. eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. e della produzioni di nuovi documenti, e deducendo, comunque,
l'infondatezza del gravame.
4. Mediante deposito di comparsa, si è, altresì, costituita la Controparte_2
(di seguito, per brevità, ) e per essa ora, come indicato in epigrafe,
[...] CP_2 Controparte_3
resistendo agli avversi assunti.
5. Con ordinanza del 10.1.2024 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata ex artt. 283 e 351 c.p.c.. Indi, sulle conclusioni sopra trascritte e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 14.5.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5 6. Le doglianze dell'appellante concernenti il rigetto delle domande proposte nei confronti del convenuto, odierno appellato, avv. sono manifestamente infondate. CP_1
6.1. Il giudice di prime cure, con motivazione molto chiara, ha applicato il consolidato principio giurisprudenziale (v., ancora di recente, Cass. 24007/2024 e Cass. 24670/2024) secondo il quale, per l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato, non è sufficiente l'accertamento della negligenza e/o imperizia della condotta professionale, ma è anche necessario accertare positivamente, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, in caso di condotta professionale diligente (nel caso di specie, qualora l'appello fosse stato redatto in modo corretto e fosse perciò risultato ammissibile), le ragioni del cliente avrebbero avuto ragionevoli probabilità di accoglimento (nel caso di specie, che il giudizio di appello avrebbe avuto un probabile esito favorevole). Sulla base di tale principio, ha coerentemente stigmatizzato che l'attore, limitandosi a produrre la sentenza di primo grado e quella di appello che aveva sancito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame, non aveva provato alcunché in ordine alla fondatezza delle proprie ragioni (anche in relazione alle difese delle controparti) – né, a tale riguardo, risultavano rilevanti le produzioni documentali del convenuto avv.
– e non aveva, pertanto, consentito il necessario sopraindicato giudizio prognostico CP_1 circa la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello qualora fosse stato ritenuto ammissibile.
6.2. Ciò posto, l'appellante, di fatto mostrando di non volere confrontarsi con la motivazione della sentenza appellata ovvero di non saperne cogliere il senso, si ostina ad insistere su circostanze
(ad esempio, l'errore professionale macroscopico, l'esito del giudizio di appello, la impossibilità del cliente di effettuare un giudizio prognostico sulla fondatezza delle proprie ragioni) che non soddisfano integralmente l'onere probatorio sopra illustrato e/o che risultano del tutto inconferenti.
6.3. Non è, infine, vero che, nel corso del giudizio di primo grado, l'attore abbia depositato altri documenti oltre le due sentenze succitate e, in particolare, abbia depositato la sentenza del Tribunale di Pescara n. 181/2008 del 31.1.2018 relativa alla causa promossa, in relazione alla medesima vicenda, da , sentenza che è stata, infatti, prodotta per la prima volta nel presente Controparte_7
giudizio di appello e che, pertanto, è inammissibile ex art. 345, comma 3, c.p.c.. Comunque, tale pronuncia, riguardando altro soggetto danneggiato, non avrebbe potuto giovare all'appellante.
7. La doglianza concernente la condanna al pagamento delle spese processuali (anche) in favore della chiamato in giudizio dal convenuto avv. è, invece, fondata. CP_2 CP_1
7.1. In materia va richiamato il noto principio giurisprudenziale per il quale <in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli
6 manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato>> (v., da ultimo, Cass. ord. 6144/2024).
7.2. Ebbene, come lamentato dall'appellante, il giudice di prime cure ha omesso di considerare come la chiamata in garanzia del convenuto fosse manifestamente infondata alla luce dell'eccezioni sollevate dalla , le quali trovano pieno riscontro sulla base della documentazione versata in CP_2 atti. Peraltro, sulla doglianza in esame, l'appellato avv. si è limitato a replicare come CP_1 il Tribunale abbia correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., non cogliendo dunque il censurato aspetto problematico della decisione impugnata.
7.3. A riguardo, si rileva che la domanda di risarcimento danni formulata nei riguardi dell'avv. risale al 18.01.2019 (la conseguente denuncia dell'assicurato è dell'11.02.2019), mentre la CP_1
polizza assicurativa ha avuto, pacificamente, vigenza dal 20.12.1996 al 20.12.2015 (v. docc. in fasc.
Cattolica di primo grado, nn. 1 e 5) e prevedeva che “L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione”
(art. 14 delle “Norme che regolano l'Assicurazione). Inoltre, il convenuto non versava più i premi assicurativi dopo l'annullamento della polizza avvenuto consensualmente a partire dal 20.12.2015
(l'ultima rata di premio versata risultante dalla scheda dei movimenti relativi alla polizza è quella del
20.6.2015 per €. 296,57; v. ibidem doc. n. 6). Infine, dopo la denunzia di sinistro dell'11.02.2019 la mancanza difetto di copertura assicurativa per il sinistro per cui è causa veniva prontamente rilevata e comunicata all'avv. con nota della in data 22.02.2019, per cui l'assicurato CP_1 Controparte_5 ben prima di formulare la presente chiamata in causa era stato reso edotto dell'infondatezza della domanda di garanzia nei confronti della compagnia di assicurazione (v. ibidem doc. n. 4).
7.4. Va aggiunto che la soprarichiamata clausola cd. claims made pura è valida in quanto del tutto compatibile con lo schema legale dell'assicurazione contro i danni ex artt. 1904 e ss. c.c. (cfr., ex multis, le recenti Cass. 29437/2024 e Cass. 21036/2024).
8. In conclusione, l'appello, nei limiti anzidetti, è fondato.
8.1. Ne segue che, in parziale riforma della sentenza impugnata (che, per il resto, s'intende confermata), l'appellato avv. in luogo dell'appellante , deve CP_1 Parte_1
essere condannato al rimborso in favore della delle spese del giudizio di primo grado nella CP_2
misura liquidata in dispositivo (analoga a quella operata dal giudice di prime cure).
9. Le spese del grado seguono la soccombenza.
9.1. Nel rapporto tra l'appellante e l'appellato avv. vanno poste, di conseguenza, CP_1
a carico del primo.
7 9.2. Nel rapporto tra l'appellato avv. e l'appellata vanno poste a carico CP_1 CP_2 del primo risultato soccombente, sulla base dell'esito complessivo della lite, rispetto alla domanda di manleva proposta.
9.3. Le spese del presente grado del giudizio si liquidano come in dispositivo sulla base della documentazione versata in atti, dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, scaglione derivante dal valore della controversia secondo il petitum, valori minimi stante la modestia delle questioni trattate.
9.4. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) condanna l'appellato avv. alla refusione delle spese del giudizio di primo grado in CP_1 favore dell'appellata e per essa spese Controparte_2 Controparte_3 liquidate in € 3.397,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
2) condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellato avv. Parte_1 [...] delle spese del presente giudizio liquidate in € 2.906,00 oltre rimborso forfettario del 15%, CP_1
iva e cpa come per legge, per compenso), che per il resto sono compensate;
3) condanna l'appellato alla refusione delle spese del presente giudizio in favore CP_1 dell'appellata e per essa spese liquidate Controparte_2 Controparte_3 in € 2.906,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, per compenso.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.6.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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