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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
***
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 n.r.g.
4319 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(p.iva Parte_1
) elettivamente domiciliata in Cervinara alla via Macello n. 10 presso lo studio P.IVA_1
degli avv.ti Pierpaolo Taddeo e Caterina Fucci che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione (pec Email_1
[...]
OPPONENTE
E
(p. iva ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Lioni alla via O. M. De Maio n. 3 presso lo studio dell'avv. Rosario Maglio che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
(pec Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 22.11.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione, ritualmente notificato, la società
[...]
, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1275/2021 emesso dal Tribunale di Avellino il 20.10.2021 notificato in data
27.10.2021 a mezzo pec, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di €.14.253,20
(oltre interessi e spese del giudizio monitorio) in favore del Curatore fallimento
[...]
Il credito costituiva il saldo di fatture (n. 377/2015 del 29.05.2015 di importo Controparte_1
pari ad €.1.037,00; - n. 438/2015 del 30.06.2015 di importo pari ad €.5.294,80; - n. 293/2015
del 30.04.2015, di importo pari ad €.3.417,22; - n. 217/2015 del 31.03.2015, di importo pari ad
€.3.111,00; - n. 130/2015 del 28.02.2015, di importo pari ad €.3.813,72) per un ammontare complessivo pari ad euro 14.253,20 avendo l'opposta già detratto l'acconto di euro 2.420,54.
A fondamento dell'opposizione deduceva: che le fatture n. 293/2015 del 30.04.2015, n.
217/2015 del 31.03.2015, n. 130/2015 del 28.02.2015, il cui importo complessivo ammonta ad euro 10.341,94, erano state integralmente pagate a mezzo assegno bancario n. 9850496317 di euro 10.341,94 tratto su Banca Prossima;
le fatture n. 377/2015 del 29.05.2015 di importo pari ad €.1.037,00 e n. 438/2015 del 30.06.2015, di importo pari ad €. 5.294,80, erano state pagate a mezzo cambiali con firme a garanzia.
Instauratosi il contraddittorio l'opposta deduceva l'infondatezza dell'opposizione,
evidenziando la carenza di allegazioni specifiche e di prove in ordine alla presunta estinzione del debito da parte delle società opponente, nonché la genericità dell'opposizione.
Nel corso del giudizio il Giudice, all'udienza del 25.10.2022, dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo limitatamente alla somma di euro 3.911,26, oltre interessi come liquidati da calcolarsi su tale somma e spese di procedura;
istruiva, quindi, la causa tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è infondata per i motivi che seguono.
In punto di diritto, si rileva come in sede di giudizio di merito di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della ammissibilità e della validità del provvedimento monitorio, ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata (cfr. Cass., n. 22281 del 2013; Cass. n. 20613 del
2011; Cass., 27 settembre 1999 n.10704).
Venendo all'esame merito, va osservato che le eccezioni sollevate dall'opponente si sono rilevate prive di pregio.
L'opponente sostiene di aver provveduto ad effettuare il pagamento delle fatture n.
377/2015 del 29.9.2015 e n. 438/2015 del 30.6.2015 per l'importo complessivo ammonta ad euro 6.331,80 a mezzo cambiali con firme a garanzia, nonché delle fatture n. 293/2015 del
30.04.2015, n. 217/2015 del 31.03.2015 e n. 130/2015 del 28.02.2015, per l'importo complessivo ammonta ad euro 10.341,94, a mezzo assegno bancario n. 9850496317 di euro
10.341,94 tratto su Banca Prossima.
Tuttavia, a sostegno dell'eccezione formulate di pagamento ha depositato unicamente una mera copia fotostatica dell'estratto conto. Tale documento, fermamente contestato dall'opposta, non risulta firmato dal funzionario responsabile, né vi è attestazione alcuna che ne certifichi la provenienza o l'autenticità. Inoltre, dall'esame del documento non si evince chi sia il titolare del conto corrente sul quale sarebbe stato tratto l'assegno, se l'assegno sia stato effettivamente incassato e da chi sia stato incassato. Pertanto, non può ritenersi fornita dall'opponente prova sufficiente del pagamento della somma indicata in citazione.
La giurisprudenza di legittimità in modo consolidato afferma che quando il pagamento viene dedotto mediante la produzione di assegni o cambiali, il principio che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non trova applicazione. Difatti,
qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. n. 26275 del 2017). Quanto all'onere della prova, poi, se il debitore eccepisce l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno (che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo) è un suo preciso onere dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno. La prova dell'avvenuto adempimento deve investire, pertanto, anche la consegna e l'effettivo incasso del titolo (assegno) da parte del creditore.
Inoltre, è onere del debitore provare l'avvenuto pagamento qualora in sede di opposizione a decreto ingiuntivo abbia eccepito l'intervenuta estinzione dell'obbligazione mediante consegna al creditore di assegni o cambiali (Cass. n. 21429 del 2021).
L'infondatezza delle eccezioni dell'opponente rende evidente la prova del credito dell'opposto. Infatti, le fatture sono presenti nel registro vendita e non sono state contestate dall'opponente. Inoltre, non è stato contestato il rapporto contrattuale, che può dirsi provato.
In definitiva alla luce degli elementi versati in atti, deve ritenersi che al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo l'opposto era effettivamente creditore nei confronti dell'opponente della somma di euro 14.253,20.
Dunque, l'opposizione va rigettata. In virtù del principio della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, in base al d.m. 147/22, con applicazione di valori tra minimi e massimi dello scaglione in cui rientra il credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
3.700,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Avellino in data 28.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
***
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 n.r.g.
4319 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(p.iva Parte_1
) elettivamente domiciliata in Cervinara alla via Macello n. 10 presso lo studio P.IVA_1
degli avv.ti Pierpaolo Taddeo e Caterina Fucci che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione (pec Email_1
[...]
OPPONENTE
E
(p. iva ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Lioni alla via O. M. De Maio n. 3 presso lo studio dell'avv. Rosario Maglio che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
(pec Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 22.11.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione, ritualmente notificato, la società
[...]
, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1275/2021 emesso dal Tribunale di Avellino il 20.10.2021 notificato in data
27.10.2021 a mezzo pec, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di €.14.253,20
(oltre interessi e spese del giudizio monitorio) in favore del Curatore fallimento
[...]
Il credito costituiva il saldo di fatture (n. 377/2015 del 29.05.2015 di importo Controparte_1
pari ad €.1.037,00; - n. 438/2015 del 30.06.2015 di importo pari ad €.5.294,80; - n. 293/2015
del 30.04.2015, di importo pari ad €.3.417,22; - n. 217/2015 del 31.03.2015, di importo pari ad
€.3.111,00; - n. 130/2015 del 28.02.2015, di importo pari ad €.3.813,72) per un ammontare complessivo pari ad euro 14.253,20 avendo l'opposta già detratto l'acconto di euro 2.420,54.
A fondamento dell'opposizione deduceva: che le fatture n. 293/2015 del 30.04.2015, n.
217/2015 del 31.03.2015, n. 130/2015 del 28.02.2015, il cui importo complessivo ammonta ad euro 10.341,94, erano state integralmente pagate a mezzo assegno bancario n. 9850496317 di euro 10.341,94 tratto su Banca Prossima;
le fatture n. 377/2015 del 29.05.2015 di importo pari ad €.1.037,00 e n. 438/2015 del 30.06.2015, di importo pari ad €. 5.294,80, erano state pagate a mezzo cambiali con firme a garanzia.
Instauratosi il contraddittorio l'opposta deduceva l'infondatezza dell'opposizione,
evidenziando la carenza di allegazioni specifiche e di prove in ordine alla presunta estinzione del debito da parte delle società opponente, nonché la genericità dell'opposizione.
Nel corso del giudizio il Giudice, all'udienza del 25.10.2022, dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo limitatamente alla somma di euro 3.911,26, oltre interessi come liquidati da calcolarsi su tale somma e spese di procedura;
istruiva, quindi, la causa tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è infondata per i motivi che seguono.
In punto di diritto, si rileva come in sede di giudizio di merito di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della ammissibilità e della validità del provvedimento monitorio, ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata (cfr. Cass., n. 22281 del 2013; Cass. n. 20613 del
2011; Cass., 27 settembre 1999 n.10704).
Venendo all'esame merito, va osservato che le eccezioni sollevate dall'opponente si sono rilevate prive di pregio.
L'opponente sostiene di aver provveduto ad effettuare il pagamento delle fatture n.
377/2015 del 29.9.2015 e n. 438/2015 del 30.6.2015 per l'importo complessivo ammonta ad euro 6.331,80 a mezzo cambiali con firme a garanzia, nonché delle fatture n. 293/2015 del
30.04.2015, n. 217/2015 del 31.03.2015 e n. 130/2015 del 28.02.2015, per l'importo complessivo ammonta ad euro 10.341,94, a mezzo assegno bancario n. 9850496317 di euro
10.341,94 tratto su Banca Prossima.
Tuttavia, a sostegno dell'eccezione formulate di pagamento ha depositato unicamente una mera copia fotostatica dell'estratto conto. Tale documento, fermamente contestato dall'opposta, non risulta firmato dal funzionario responsabile, né vi è attestazione alcuna che ne certifichi la provenienza o l'autenticità. Inoltre, dall'esame del documento non si evince chi sia il titolare del conto corrente sul quale sarebbe stato tratto l'assegno, se l'assegno sia stato effettivamente incassato e da chi sia stato incassato. Pertanto, non può ritenersi fornita dall'opponente prova sufficiente del pagamento della somma indicata in citazione.
La giurisprudenza di legittimità in modo consolidato afferma che quando il pagamento viene dedotto mediante la produzione di assegni o cambiali, il principio che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non trova applicazione. Difatti,
qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. n. 26275 del 2017). Quanto all'onere della prova, poi, se il debitore eccepisce l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno (che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo) è un suo preciso onere dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno. La prova dell'avvenuto adempimento deve investire, pertanto, anche la consegna e l'effettivo incasso del titolo (assegno) da parte del creditore.
Inoltre, è onere del debitore provare l'avvenuto pagamento qualora in sede di opposizione a decreto ingiuntivo abbia eccepito l'intervenuta estinzione dell'obbligazione mediante consegna al creditore di assegni o cambiali (Cass. n. 21429 del 2021).
L'infondatezza delle eccezioni dell'opponente rende evidente la prova del credito dell'opposto. Infatti, le fatture sono presenti nel registro vendita e non sono state contestate dall'opponente. Inoltre, non è stato contestato il rapporto contrattuale, che può dirsi provato.
In definitiva alla luce degli elementi versati in atti, deve ritenersi che al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo l'opposto era effettivamente creditore nei confronti dell'opponente della somma di euro 14.253,20.
Dunque, l'opposizione va rigettata. In virtù del principio della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, in base al d.m. 147/22, con applicazione di valori tra minimi e massimi dello scaglione in cui rientra il credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
3.700,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Avellino in data 28.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli