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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3700/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3700 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
[...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo di Grazia (c.f. ), presso il cui studio C.F._2
in ER (CE), via Orazio n. 2, elettivamente domicilia, in virtù di mandato allegato al ricorso congiunto, e (c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3 il 08.06.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Coscetta (c.f. ) e C.F._4 dall'avv. stabilito Donato Montone (c.f. ) che agisce d'intesa con l'avv. C.F._5
Riccardo Coscetta, presso il cui studio in ER (CE), via Giotto n. 18, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 3 Conclusioni: All'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 16.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 05.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 03.10.2024, i ricorrenti e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in LA Di AN (CE) il 28.08.1977, dalla Controparte_1
cui unione nascevano due figlie: (ad ER il 04.10.1979) e (ad ER il Pt_2 Per_1
17.01.1983), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 16.01.2025, sostituita con note scritte, depositate il 15.01.2025 i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il sig. trasferirà la propria residenza in LA di AN (CE) presso Via Controparte_1
Cavoncello Vomero snc;
3) la sig.ra continuerà a dimorare presso la casa familiare di proprietà del sig. Parte_1
pagina 2 di 3 sita in LA di AN (CE) alla Via Paganini n. 12; Controparte_1
4) la sig.ra si impegna a volturare tutti i contratti relativi alle utenze domestiche (gas, luce, Pt_1
fornitura elettrica, fornitura utenza telefonica e internet) entro il termine di quindici giorni dall'eventuale omologa dei presenti patti;
5) i coniugi rinunciano a garantirsi l'un l'altro qualsiasi forma di mantenimento poiché entrambi in condizioni economiche precarie;
6) i coniugi hanno già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili e pertanto rinunciano a qualsiasi futura pretesa.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(CE) il 26.10.1958, e nato a [...] il [...], ai sensi Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA Di AN (CE) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 41, Parte II – Serie A – Anno 1977);
c) nulla per le spese.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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